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Decisione

32.2012.149

Nuova domanda di prestazioni AI. Non entata in materia non avendo l'assicurata reso versomile una rilevante modifica del suo stato di salute

14 gennaio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

succitati atti medici sono stati valutati dal SMR, il cui dr. __________ nelle

annotazioni 3 aprile 2012 ha pertinentemente osservato che:

"

… in sede di audizione l’assicurata

produce nuove documenti. Domanda di revisione di rendita del 9 febbraio 2012

corredata da certificati d’inabilità lavorativa totale dal 1° dicembre 2012. Si

tratta di nove semplici certificati medici a firma del dr. __________ di __________

senza ulteriori indicazioni. Non è descritto alcun cambiamento dell’oggettività

clinica. Non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute con

ripercussioni sulla capacità lavorativa “ (doc. AI 242).

L’assicurata

ha inoltre fatto riferimento alla perizia 2 novembre 2011 eseguita dal dr. __________

per conto dell’assicuratore LAINF. Da questa perizia non emerge alcun

cambiamento dello stato di salute. In merito alla capacità lavorativa il perito

ha infatti concluso che la stessa “… è stata valutata dall’Assicurazione invalidità

e rispecchia il 50% già vigente prima dell’incidente del 2003, percentuale

confermata in sede di revisione nell’aprile 2011” (doc. 3 inc. LAINF)

La

ricorrente rileva inoltre come il dr. __________ abbia accertato un aumento del

grado (dal 10 al 15%) d’invalidità. Come si evince dalla perizia, si tratta invece

di un incremento del grado di menomazione all’integrità fisica (cfr. anche scritto

25 novembre 2011 dell’assicuratore LAINF in doc. C1), ciò che è irrilevante ai

fini della presente vertenza. Vero che tale aumento percentuale è stato giustificato

dal perito a seguito delle risultanze del referto artroscopico alla spalla

destra (artroscopia eseguita il 6 maggio 2010) di cui comunque l’amministrazione

era a conoscenza (cfr. doc. AI 201-9) e di cui è stato tenuto conto nella

valutazione medica del 9 febbraio 2011 (cfr. doc. AI 203) e che ha portato, nell’ambito

della precedente revisione di aprile 2011, alla conferma della mezza rendita

(doc. AI 213).

Visto

quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del

suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non

può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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