32.2012.149
Nuova domanda di prestazioni AI. Non entata in materia non avendo l'assicurata reso versomile una rilevante modifica del suo stato di salute
14 gennaio 2013Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.149
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni AI. Non entata in materia non avendo l'assicurata reso versomile una rilevante modifica del suo stato di salute
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.149
BS
Lugano
14 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 17 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1975, è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità
dal 1° novembre 2001 (cfr. decisione 11 dicembre 2001 dell’Ufficio AI del
Cantone Appenzello Esterno; doc. AI 32), aumentata temporaneamente a rendita
intera dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2004 (cfr. decisione 23 marzo 2003; doc.
AI 92) e ridotta a metà rendita dal 1° settembre 2004 (cfr. decisione 19 luglio
2004; doc. AI 112).
La
mezza rendita è stata confermata nel 2004 (doc. AI 141) e nel 2011 (doc. AI 213).
1.2. Nel
mese di dicembre 2011 l’assicurata, nel frattempo trasferitasi a __________, ha
inoltrato all’Ufficio AI del Canton Ticino una domanda di revisione.
In
data 17 aprile 2012, preavvisata l’8 gennaio 2012, l’amministrazione ha emesso
una decisione di non entrata in materia, motivando quanto segue:
"
(…)
La documentazione medica pervenuta è stata sottoposta
al vaglio del nostro Servizio medico (SMR), il quale conclude che quanto
apportato non oggettiva nessun cambiamento dello stato di salute con
ripercussioni sulla capacità lavorativa“ (doc. AI 243).
1.3. Con
il presente ricorso, completato il 27 maggio 2012 (V) l’assicurata ha contestato
la succitata decisione amministrativa, sostenendo in sintesi un peggioramento
delle condizioni di salute.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso,
ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica del suo stato
valetudinario tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta
di prestazioni.
1.5. Con
scritto prevenuto al TCA in data 24 luglio 2012 la ricorrente, facendo riferimento
alla documentazione LAINF (il 19 maggio 2003 essa ha subito un incidente della
circolazione), ribadisce un peggioramento dello stato di salute.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia,
le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41
vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.5. Nel
caso in esame durante la procedura amministrativa l’assicurata ha prodotto dei
certificati rilasciati dal suo medico curante dr. __________ (doc. AI 237).
Fatti
I
succitati atti medici sono stati valutati dal SMR, il cui dr. __________ nelle
annotazioni 3 aprile 2012 ha pertinentemente osservato che:
"
… in sede di audizione l’assicurata
produce nuove documenti. Domanda di revisione di rendita del 9 febbraio 2012
corredata da certificati d’inabilità lavorativa totale dal 1° dicembre 2012. Si
tratta di nove semplici certificati medici a firma del dr. __________ di __________
senza ulteriori indicazioni. Non è descritto alcun cambiamento dell’oggettività
clinica. Non è oggettivato un cambiamento dello stato di salute con
ripercussioni sulla capacità lavorativa “ (doc. AI 242).
L’assicurata
ha inoltre fatto riferimento alla perizia 2 novembre 2011 eseguita dal dr. __________
per conto dell’assicuratore LAINF. Da questa perizia non emerge alcun
cambiamento dello stato di salute. In merito alla capacità lavorativa il perito
ha infatti concluso che la stessa “… è stata valutata dall’Assicurazione invalidità
e rispecchia il 50% già vigente prima dell’incidente del 2003, percentuale
confermata in sede di revisione nell’aprile 2011” (doc. 3 inc. LAINF)
La
ricorrente rileva inoltre come il dr. __________ abbia accertato un aumento del
grado (dal 10 al 15%) d’invalidità. Come si evince dalla perizia, si tratta invece
di un incremento del grado di menomazione all’integrità fisica (cfr. anche scritto
25 novembre 2011 dell’assicuratore LAINF in doc. C1), ciò che è irrilevante ai
fini della presente vertenza. Vero che tale aumento percentuale è stato giustificato
dal perito a seguito delle risultanze del referto artroscopico alla spalla
destra (artroscopia eseguita il 6 maggio 2010) di cui comunque l’amministrazione
era a conoscenza (cfr. doc. AI 201-9) e di cui è stato tenuto conto nella
valutazione medica del 9 febbraio 2011 (cfr. doc. AI 203) e che ha portato, nell’ambito
della precedente revisione di aprile 2011, alla conferma della mezza rendita
(doc. AI 213).
Visto
quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del
suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non
può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster