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Decisione

32.2012.15

Richiesta di revisione del grado d'invalidità in seguito ad un peggioramento dello stato di salute. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti

23 aprile 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla

data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è

causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99; sentenza del 29 settembre 1998, I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

6. Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6

novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di

vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con

riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 14 maggio

2007, tramite la quale l’UAI ha assegnato al ricorrente un quarto di rendita

con effetto 1° luglio 2004 (cfr. doc. AI 53 e 59).

In

sede di revisione della prestazione, avviata nel corso del mese di ottobre 2010

(doc. AI 67-1) ed oggetto del contendere, l’UAI ha fatto allestire una perizia

psichiatrica ed una perizia reumatologica.

Il

12 aprile 2011 l’insorgente è stato visitato dalla dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale il 27 maggio 2011, dopo

aver descritto l’anamnesi, i disturbi soggettivi, la vita quotidiana, la

terapia in atto e lo status psichiatrico, ha posto la diagnosi di disturbo

depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (DSM-IV-TR;

F32.4), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10;F45.4), disturbo di

personalità dipendente.

La

perita ha affermato:

" (…)

Si tratta di un uomo

53enne, di nazionalità __________, di professione verniciatore industriale, che

a partire dal mese di luglio 2004 usufruisce di un quarto di rendita di

invalidità nell’ambito di problemi psichiatrici e reumatologici.

Sulla base della

perizia psichiatrica effettuata nel mese di agosto 2005 da parte del Servizio __________

per conto dell’Ufficio AI venivano poste le diagnosi di sindrome ansioso

depressiva, sindrome somatoforme da dolore persistente e disturbo di

personalità dipendente, con un’incapacità lavorativa nella misura del 40% per

qualsiasi attività medicalmente adeguata.

Da allora le sue

condizioni psichiche non hanno subito variazioni di rilievo, non risulta aver continuato

un trattamento psichiatrico o psicofarmacologico.

L’Assicurato nel 2006

dopo essersi separato dalla sua compagna continua a vivere a __________.

A livello affettivo

l’Assicurato ha instaurato una nuova storia sentimentale terminata nella

primavera del 2010 dopo due anni di convivenza: il confrontarsi con un

ulteriore fallimento sentimentale, il ritrovarsi nuovamente da solo, hanno

comportato per l’Assicurato un’esperienza di vita sconvolgente, sono riemersi

vissuti abbandonici, con sentimenti misti di rabbia, tristezza, depressione che

associati alla bassa tolleranza alla frustrazione, all’insofferenza hanno

determinato una condizione particolarmente stressante con destabilizzazione di

un equilibrio psichico preesistente già precario e sviluppo di un episodio

depressivo di media gravità.

L’Assicurato ha quindi

sviluppato un quadro psicopatologico ben più grave, le cui manifestazioni

cliniche predominanti sono state caratterizzate da un sentimento di profonda

riduzione del tono dell’umore, ansia, crisi di pianto, perdita di interessi e

piacere, astenia, abulia, ritiro sociale, perdita di autostima, idee di

inadeguatezza.

Trattasi di una

personalità semplice, poco differenziata, dipendente, con modesto livello di

scolarità, scarse capacità intellettive e di insight, con organizzazione

depressiva e con tendenza ad elaborare il proprio disagio e conflitti

psicologici attraverso l’espressione di sintomi somatici e del dolore fisico,

tratti che hanno senz’altro favorito lo scompenso depressivo e l’accentuarsi

della sintomatologia algica.

L’Assicurato ha

necessitato di un ricovero ospedaliero presso la Clinica __________ dal

18.06.2010 al 16.07.2010; dimesso in condizioni psicofisiche migliorate in

seguito ha beneficiato di una presa a carico psichiatrica regolare e continua

presso il Servizio __________ __________.

Per quanto riguarda il

disturbo algico non appare costituire per l’Assicurato l’oggetto principale

costante della sua attenzione o la preoccupazione essenziale né tantomeno

comporta interferenze considerevoli nella vita quotidiana; nei confronti dei

disturbi dolorosi l’Assicurato ha assunto un atteggiamento più positivo, nel

senso che ha imparato a gestire meglio il dolore e a conviverci.

Non si constata

inoltre una compromissione significativa del funzionamento sociale o di altre

aree importanti della vita: l’Assicurato ha sviluppato una maggior indipendenza

ed autonomia, ha ripreso le normali attività quotidiane, ha ristabilito i

propri interessi, i contatti con l’esterno, con gli amici, esce per la spesa,

per delle passeggiate, anche con i propri figli mantiene dei contatti regolari.

Le condizioni

psichiche sono andate quindi gradualmente migliorando con remissione parziale

dei sintomi depressivi che permangono di lieve entità, ma che tuttavia non

appaiono significativi e tali da soddisfare pienamente i criteri per un

episodio depressivo maggiore.

Rispetto l’alcool,

sostanza di cui avrebbe fatto uso in passato, nel corso dell’attuale

valutazione non sono emersi segni che depongano per una persistenza di abusi,

per una dipendenza o un uso dannoso.

Nonostante il

riscontro di un miglioramento sia clinico che soggettivo, permane uno stato di

precarietà di vulnerabilità e fragilità psichica che rendono l’Assicurato

facilmente suscettibile allo stress con forte rischio di riacutizzazione e

scompenso psichico.

E’ possibile dunque

constatare un quadro psicopatologico attualmente riconducibile e sovrapponibile

a quello della precedente valutazione psichiatrica documentata (agosto 2005)

con compromissione della funzionalità lavorativa nella misura del 40% per

qualsiasi attività.

Un’incapacità

lavorativa nella misura completa per qualsiasi attività risulta essere

giustificata solo per un periodo circoscritto a partire dal mese di giugno 2010

fino alla fine di dicembre 2010.” (doc. AI 76-7/8)

Il

19 settembre 2011 il dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e

medicina interna, ha visitato l’insorgente e dopo aver descritto l’anamnesi

personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell’assicurato e le

constatazioni oggettive, ha posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative del rachide

cervicale (disartrosi C6/C7), alterazioni degenerative del rachide lombare

(minima protrusione discale posteriore L4/L5 ed L5/S1), disturbi statici del

rachide (rachide piatto con scoliosi sinistro convessa toracolombare),

decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 89 kg / statura 171 cm), periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra, dolori

meccanici radiali al polso sinistro in esiti da frattura dell’osso navicolare a

sinistra nel 1996, con conseguente plastica con spongiosa dell’osso navicolare

sinistro, pseudoartrosi dell’osso navicolare sinistro, artrosi radiocarpica a

sinistra.

Il

perito ha affermato:

" (…)

soffre da anni di una

sindrome lombovertebrale; già il 20.1.2004 si segnalava una discopatia L5/S1;

la sintomatologia algica lombare non migliorava ad una riabilitazione

stazionaria; la risonanza magnetica della colonna lombare veniva ripetuta il

31.3.2008 mostrando una discopatia agli ultimi 2 segmenti lombari con minima

protrusione discale posteriore L4/L5 ed L5/S1 senza significativa stenosi del

canale spinale e senza compressione radicolare; attualmente l’assicurato

continua a lamentare dolori lombari presenti “sempre”, di giorno e di notte, in

qualsiasi posizione, aventi dunque caratteristiche non strettamente meccaniche,

ricordanti piuttosto una sindrome del dolore cronico aspecifico, lombalgie che

prevalgono su dolori presenti nella gamba destra, avvertiti inguinali, interni

nella coscia fino al ginocchio mediale a destra, non a sinistra con associati

crampi ai polpacci bilaterali; il dolore alla gamba destra aumenta camminando

già dopo 300 metri, fino ad 1 km, rimangono uguali deambulando in salita,

discesa e pianura, si manifestano anche a riposo; muovendo il piede destro;

all’esame clinico appare un rachide piatto con scoliosi sinistro convessa

toracolombare, il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, la

mobilità della colonna lombare appare soltanto minimamente limitata alla

lateroflessione passiva verso destra, altrimenti libera ai movimenti attivi e

passivi nelle altre direzioni, con dolori avvertiti alla flessione attiva

lombari caudali e anterolaterali al polpaccio destro, all’iperestensione

passiva risentiti lombosacrali, dolori che appaiono anche a fine corsa alle

lateroflessioni passive dalle due parti della stessa intensità; sono assenti

deficit lomboradicolari; la mobilità passiva delle anche, delle ginocchia,

appare indolore, quest’ultime appaiono stabili, senza segni meniscali; già

durante la riabilitazione stazionaria presso la clinica di __________ dal

23.5.2004 al 12.6.2004, si parlava di una sindrome panvertebrale con dolore

cronico; alla colonna cervicale veniva descritta una discopatia C6/C7; ora

l’assicurato avverte dolori nucali bilaterali irradianti verso le scapole dalle

due parti soprattutto a sinistra descritti “come un chiodo”, dolori che

aumentano chinando la testa, talvolta associati ad irradiazioni parietali, in

diminuzione stando seduto comodamente, non sempre manifesti stando in posizione

eretta e camminando, peggioranti al movimento della testa soprattutto girandola

verso sinistra; segnala anche dolori interscapolari diffusi, in aumento

chinandosi, per esempio lavando i piatti; la mobilizzazione della colonna

cervicale appare minimamente limitata alla lateroflessione passiva verso

destra, con impatto muscolare, indicante un accorciamento della muscolatura panvertebrale

cervicale a sinistra potenzialmente correggibile con mezzi fisioterapici,

minimamente limitata alla rotazione globale passiva verso destra, moderatamente

ridotta a quella verso sinistra con dolori in aumento a fine corsa sempre

paravertebrali cervicali a sinistra; sono assenti deficit cervicoradicolari; vi

è una positività del segno di Tinel al solco del nervo ulnare a sinistra

compatibile con una sindrome del solco cubitale; ricorderemo che il 22.7.2003

il neurologo curante aveva documentato una sofferenza di grado lieve-medio ad

entrambi i nervi ulnari a livello del solco ulnare al gomito e che l’assicurato

tuttora segnala dolori ulnari all’avambraccio partenti dal gomito sinistro,

raggiungenti le dita III –V a sinistra, dolori che aumentano quando fa freddo,

con formicolii associati, talvolta coinvolgenti tutto il braccio sinistro; in

esiti da periartropatia omero scapolare a sinistra descritta nel 2004, la

mobilità passiva della spalla sinistra è libera in ogni direzione, senza

sintomatologia di attrito, senza indizi clinici a favore di una lesione

maggiore della cuffia rotatoria; l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori

circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati,

raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale

dell’avambraccio destro, definiti sordi, intermittenti, indipendenti dalle ore

della giornata, a riposo, peggioranti alzando il braccio destro oltre il

livello dell’orizzontale, in abduzione ed estensione; la spalla destra presenta

una mobilità passiva libera in ogni direzione con sintomatologia di attrito con

dolori a fine corsa alla flessione e rotazione interna, senza indizi clinici a

favore di una lesione maggiore alla cuffia rotatoria; come suggerito all’assicurato,

i dolori accusati alla spalla destra andranno ulteriormente indagati dal medico

curante perlomeno tramite una radiografia convenzionale in due proiezioni ed

un’ecografia per la cuffia rotatoria. In esiti da intervento per

epicondilopatia omeroradiale a sinistra nel 1998, trovo una mobilità dei gomiti

libera dalle due parti ed indolore; mentre il polso destro si presenta

assolutamente normale, il polso sinistro reduce da frattura dell’osso

navicolare a sinistra nel 1996 e da conseguente plastica della spongiosa con descritta

incipiente artrosi radiocarpica mediale e pseudoartrosi, durante la degenza a __________

nel 2004, l’assicurato al polso sinistro lamenta dolori radiali, al movimento e

sotto carico, il polso sinistro risulta lievemente deformato, con cicatrice volare

calma, con movimenti passivi dello stesso risentiti doloranti senza chiare

limitazioni della funzione; le articolazioni delle dita non mostrano sinoviti o

tenosinoviti e presentano una funzionalità normale.

(…)

Come segnalato sopra,

la periartropatia omero scapolare a destra va ulteriormente indagata tramite

radiografie convenzionali ed ecografia della cuffia rotatoria; salvo

controindicazioni, l’ecografia potrebbe essere utilizzata nel contempo per

un’infiltrazione mirata nello spazio sottoacromeale con corticosteroidi

cristallini ed anestetici locali, sia a scopo diagnostico, sia a scopo

terapeutico. E’ inoltre proponibile un intenso programma di ricondizionamento

progressivo della muscolatura addominale e lombare, rivolta ad aumentare la

resistenza agli sforzi fisici.

Le misure terapeutiche

citate sono in grado di ridurre i limiti funzionali per quanto riguarda la

patologia alla spalla destra, ma non necessariamente per quanto riguarda i

limiti di carico del rachide.

Giudico come lavoro

adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto

della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato.

In un lavoro adatto

allo stato di salute, giudico l’assicurato, a partire dal momento

dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa totale, quindi dal 3.7.2003, dal lato

stranamente reumatologico abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento

massimo del 100%.

Nella sua ultima

attività principale come verniciatore industriale, giudico l’assicurato sempre

a partire dal 3.7.2003, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20%” (doc. AI

78-5/6/7)

Sulla

base della documentazione medica agli atti, il medico SMR, dr. med. __________,

dopo aver posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa

di disturbo depressivo maggiore, episodio singolo in remissione parziale (F32.4),

sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4), disturbo di personalità

dipendente (F 60.7) e le ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica,

periartropatia omero scapolare con sintomatologia di attrito a dx, dolori

meccanici radiali al polso sinistro in esiti da frattura dell’osso navicolare a

sinistra nel 1996, con conseguente plastica con spongiosa dell’osso navicolare

sinistro, pseudoartrosi dell’osso navicolare sinistro, artrosi radiocarpica

mediale a sinistra, ha accertato un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività

del 40% dal 3 luglio 2003, del 100% dal giugno 2010 e del 40% dal gennaio 2011

(doc. AI 79-2).

Il

17 gennaio 2012 il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha

preso posizione sulla decisione dell’UAI, affermando:

" (…)

Ai miei occhi tale

decisione non si giustifica. In effetti come espresso nel rapporto del

27.10.2010, il paziente presente una poli-patologia che non ha mostrato alcun

miglioramento nel corso degli ultimi mesi. In particolare il paziente continua

a lamentare una sintomatologia dolorosa in sede lombare nel quadro soprattutto

di una discopatia L5-S1. Continua pure a lamentare una sintomatologia dolorosa

alla mano sinistra in stato dopo frattura del navicolare e pure sempre presente

una sintomatologia dolorosa a livello del gomito sinistro in stato dopo

intervento chirurgico per epicondilite.

Segnalo inoltre che il

paziente presenta un importante stato depressivo, per il quale necessita una

presa a carico psichiatrica specialistica, così come un trattamento

medicamentoso antidepressivo.

Per quel che concerne

le patologie organiche il paziente assume regolarmente un trattamento

antalgico-antinfiammatorio soprattutto con Voltaren.

In considerazione

Considerandi

dell’evoluzione non si giustifica quindi il vostro cambiamento di attitudine. A

mio avviso il paziente rimane inabile al lavoro in misura completa come in

precedenza.” (doc. AI 87-1)

Il

13.

febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che dal

referto del medico curante non “risulta una modifica dello stato di salute

rispetto alle valutazioni peritali” (doc. IV/Bis).

7.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag.

2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione

e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

" 2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz

unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen

der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die

IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität

und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren

angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller

als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des

Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum

Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur

Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen

Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität

verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;

122.

V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst

beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des

Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach

der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465

E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung

über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck

kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig

auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen

Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung

im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).

Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur

Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in

ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der

Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung

von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich

nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im

(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien

Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen

hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die

grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung

medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der

schweizerischen Invalidenversi-cherung bestätigt ein rechtsvergleichender

Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen

Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz

entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung

im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf

die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art.

59.

Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche

unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot

eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die

Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung

der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden.

Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie

mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus

sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen

kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt

sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che l’Alta Corte, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Il

TF in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

8.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la

problematica relativa alla periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di

attrito a destra non è stata chiarita in modo soddisfacente.

Per

quanto concerne la patologia psichiatrica il TCA non ha motivo per distanziarsi

dall’approfondita valutazione della perita, dr.ssa med. __________, del 27

maggio 2011 (doc. AI 76-2), che si è fondata su un esame completo, in piena

conoscenza dell’anamnesi ed ha descritto chiaramente il contesto medico e le

conclusioni.

La

specialista ha preso in considerazione il peggioramento dello stato di salute

avvenuto in concomitanza con la degenza presso la Clinica __________ dal 18

giugno 2010 al 16 luglio 2010 ed il successivo miglioramento che l’ha portata a

constatare un quadro psicopatologico riconducibile e sovrapponibile a quello

della precedente valutazione psichiatrica documentata nel mese di agosto 2005.

L’insorgente

del resto non ha prodotto, malgrado ne abbia preannunciato l’invio (doc. I),

alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire le convincenti

conclusioni peritali. Il ricorrente si è infatti limitato ad allegare un

certificato del proprio medico curante, dr. med. __________ (doc. AI 89-13),

peraltro non specialista in psichiatria, che ha segnalato la presenza di un

importante stato depressivo, per il quale necessita di una presa a carico

psichiatrica specialistica, così come un trattamento medicamentoso

antidepressivo, senza tuttavia utilizzare un sistema di classificazione

riconosciuto (ICD 10; DSM-IV) e senza indicare l’eventuale incidenza di questa

malattia sulla capacità lavorativa dell’interessato. Sia come sia, la dr.ssa

med. __________ ha diagnosticato, tra l’altro, un disturbo depressivo maggiore,

episodio singolo in remissione parziale (DSM-IV-TR;F32.4) ed ha preso in

considerazione la terapia medicamentosa in atto (Seropram 20 mg, Remeron 30 mg

e Magnesio diasporal; doc. AI 76-6/7), stabilendo che, globalmente,

l’interessato è incapace al lavoro al 40% in qualsiasi attività lavorativa,

come in precedenza.

In

assenza di ulteriore documentazione medica atta a mettere in dubbio la perizia

psichiatrica del 27 maggio 2011, alla quale va conferita piena forza probante,

questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni della dr.ssa

med. __________, che vanno di conseguenza confermate.

Questo

Tribunale non concorda, invece, con quanto stabilito dall’amministrazione a

proposito dell’apprezzamento della periartropatia omeroscapolare con

sintomatologia di attrito a destra e dell’influsso che la stessa ha sulla

capacità lavorativa dell’assicurato, per i motivi qui sotto esposti.

Se

da una parte va rilevato che la patologia a livello cervicale, cui accenna

l’insorgente in sede di ricorso (doc. I) è stata diagnosticata ed esaminata dal

dr. med. __________, FMH reumatologia e specialista in medicina interna, e dunque

presa in considerazione dal perito in sede di valutazione della capacità

lavorativa del ricorrente, d’altra parte si evidenzia come lo stesso

specialista ha affermato che “l’assicurato riferisce l’insorgenza di dolori

circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai indagati,

raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente dorsale

dell’avambraccio destro, definiti sordi, intermittenti, indipendenti dalle ore

della giornata, a riposo, peggioranti alzando il braccio destro oltre il

livello dell’orizzontale, in abduzione ed estensione; la spalla destra presenta

una mobilità passiva libera in ogni direzione con sintomatologia di attrito con

dolori a fine corsa alla flessione e rotazione interna, senza indizi clinici a

favore di una lesione maggiore alla cuffia rotatoria; come suggerito

all’assicurato, i dolori accusati alla spalla destra andranno ulteriormente

indagati dal medico curante perlomeno tramite una radiografia convenzionale in

due proiezioni ed un’ecografia per la cuffia rotatoria.” (doc.

AI 78-6, sottolineature del redattore) e che “come segnalato sopra, la

periartropatia omero scapolare a destra va ulteriormente indagata

tramite radiografie convenzionali ed ecografia della cuffia rotatoria”

(doc. AI 78-7, sottolineature del redattore).

Sulla

base di queste considerazioni il medico SMR, dr. med. __________, ha inserito la

periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito a destra nelle

ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 79-1), senza

tuttavia indagare ulteriormente la patologia né interpellando nuovamente il

perito, né in altro modo.

Ora,

il dr. med. __________ ha espressamente affermato che la periartropatia omeroscapolare

a destra va ulteriormente indagata e ciò, perlomeno, tramite una radiografia

convenzionale in due proiezioni ed un’ecografia della cuffia rotatoria. In sede

di risposta l’UAI ha, perlomeno implicitamente, ammesso che non vi è stato

alcun ulteriore approfondimento (doc. IV: “Nello specifico, le censure

dell’assicurato in merito ad un’asserita mancata presa in considerazione della

periartropatia omero-scapolare e dell’estensione della sua patologia a livello

cervicale non hanno ragione d’essere. Come si evince chiaramente nel rapporto

finale SMR 22 settembre 2011 (doc. 79 incarto AI), le suindicate

affezioni sono state compiutamente tenute in conto nella valutazione della

capacità lavorativa residua dell’assicurato”).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l’UAI non poteva basarsi, per

l’emanazione della decisione, su una documentazione ancora ampiamente

incompleta che non ha approfondito una patologia diagnosticata dal perito e che

necessita di ulteriori indagini. La circostanza che il dr. med. __________

abbia suggerito al ricorrente di far eseguire le radiografie al medico curante

e che ha affermato che le misure terapeutiche citate nel referto sono in grado

di ridurre i limiti funzionali per quanto riguarda la patologia alla spalla

destra non è sufficiente per considerare che l’amministrazione ha adeguatamente

esaminato lo stato valetudinario dell’insorgente.

In

presenza di una nuova patologia diagnosticata dal perito e della comprovata

necessità di effettuare ulteriori indagini tramite radiografie ed ecografie,

l’amministrazione non poteva accontentarsi del fatto che il medico SMR ha

citato la patologia tra quelle con influsso sulla capacità lavorativa senza

procedere ad ulteriori accertamenti.

Questa

patologia, che, come visto, ha un’influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente

(il medico SMR l’ha infatti inserita tra le ulteriori diagnosi con influsso

sulla CL; cfr. doc. AI 79-1), deve pertanto essere oggetto di ulteriori

approfondimenti prima di poter esprimere una valutazione definitiva a proposito

della capacità lavorativa dell’interessato.

In simili condizioni,

secondo questo Tribunale, non è possibile, senza prima procedere ad un

complemento peritale, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicura-to non sia in realtà ulteriormente peggiorato con

un influsso sulla sua capacità lavorativa.

9.

Nella

già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Recentemente

il TCA ha rinviato l’incarto all’UAI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione che necessitavano

di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della

giurisprudenza citata.

In

queste condizioni, accertato che la citata patologia è insorta nel corso del

mese di luglio 2011 (cfr. doc. AI 78-6: “l’assicurato riferisce l’insorgenza

di dolori circolari omerali a destra nel mese di luglio 2011, finora mai

indagati, raggiungenti il gomito destro e la parte prossimale prevalentemente

dorsale dell’avambraccio destro, (…)”), la decisione va annullata per

quanto concerne il periodo successivo al giugno 2011 nella misura in cui nega

un ulteriore peggioramento dello stato di salute.

Di

conseguenza, accertato il diritto, non contestato, per l’insorgente di essere

messo al beneficio di un quarto di rendita anche successivamente a questo

periodo, l’incarto va rinviato all’amministrazione affinché metta in atto un

approfondimento peritale relativo alla periartropatia omero scapolare con

sintomatologia di attrito a destra tramite radiografia convenzionale in due

proiezioni ed ecografia della cuffia rotatoria e, in esito a tale complemento

istruttorio, tenuto conto, in una valutazione globale, di tutte le patologie di

cui soffre l’assicurato, e dunque anche dell’aspetto psichiatrico le cui

valutazioni sono state confermate in questa sede, si pronunci circa l’asserito

peggioramento dello stato di salute dal luglio 2011 (insorgenza della

periartropatia omero scapolare a destra) e circa l’incidenza di questa

patologia sulla capacità lavorativa.

Solo

dopo aver effettuato questi ulteriori accertamenti l’amministrazione potrà

stabilire se l’interessato avrà diritto ad una rendita d’invalidità maggiore,

tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato

(cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4 penultimo

paragrafo).

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione,

che verserà le ripetibili al ricorrente, vincente in causa e rappresentato dal RA

1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità

del ricorrente dopo il mese di giugno 2011, fermo restando il diritto di

quest’ultimo ad una rendita intera dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011 e ad un

quarto di rendita dal 1° aprile 2011.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà all’assicurato fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se

dovuta).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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