32.2012.154
Domanda di rendita respinta di un'assicurata parzialmente attiva professionalmente. Conferma della perizia psichiatrica e del calcolo del grado d'invalidità (non pensionabile) mediante il metodo misto
30 gennaio 2013Italiano31 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.154
Data decisione, Autorità:
30.01.2013, TCA
Titolo:
Domanda di rendita respinta di un'assicurata parzialmente attiva professionalmente. Conferma della perizia psichiatrica e del calcolo del grado d'invalidità (non pensionabile) mediante il metodo misto
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.154
BS/sc
Lugano
30 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, precedentemente attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo
parziale, nel febbraio 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia psichiatrica (eseguita
dalla dr.ssa ____________________) ed un’inchiesta domiciliare per persone che
si occupano dell’economia domestica, con decisione 26 aprile 2012 (preavvisata
il 2 marzo 2012) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni,
presentando l’assicurata un grado d’invalidità globale del 15%. Il grado
d’invalidità è stato determinato in applicazione del metodo misto, considerando
l’assicurata salariata al 50% e senza attività lucrativa nella misura del restante
50%.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione
per lo svolgimento di ulteriori accertamenti. Fondandosi sulla presa di
posizione 21 maggio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________, contesta
la perizia psichiatrica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, producendo le osservazioni della dr.ssa __________
sulla presa di posizione del dr. __________, ha chiesto la reiezione del
ricorso, confermando sia la perizia psichiatrica che la decisione impugnata.
1.5. Su
richiesta del TCA, il 3 settembre 2012 l’assicurato ha preso posizione sulle osservazione
dalla perita (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita
d’invalidità e, in caso affermativo, di quale entità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1
OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori
domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht,
1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto
all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e
segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione
può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di
quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte
dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe
in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa
risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’assicurata è stata visitata dalla dr.ssa __________
nell’ambito di una perizia eseguita per conto del CPAS. Inoltre, il dr. __________
del SMR ha proceduto all’accertamento degli aspetti somatici.
Nel
rapporto 25 agosto 2011 la specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver
proceduto alla consueta anamnesi, alla stesura dei dati soggettivi ed oggettivi,
ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di
gravità lieve (ICD 10:F33.90). Ripercorsa l’evoluzione della problematica psichica,
la perita ha concluso:
"
(…)
L'attuale episodio depressivo è di grado lieve ed è in
fase di risoluzione. Lo stesso giustifica un'incapacità lavorativa del 20%
nella professione di ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, operaia. A causa
dell'episodio depressivo ancora in corso di lieve entità la perizianda lamenta
infatti astenia, facile esauribilità, diminuzione del rendimento, maggiore
esauribilità, minore tenuta e caricabilità.
Riferisce di riuscire a svolgere le diverse mansioni
domestiche senza difficoltà di programmazione e di progettazione ma con un
rendimento più ridotto. L'importante astenia è anche dovuta, secondo la
perizianda, alla grave insonnia tuttora presente. Come casalinga non vi sono limitazioni.
È necessario proseguire la presa carico psichiatrica
ambulatoriale integrata presso il collega psichiatra Dr. med. __________ di __________
(psicoterapia di sostegno e psicofarmaco terapia).
Per quanto riguarda la prognosi la stessa è favorevole
all'episodio in corso. Bisogna comunque tener conto che nel corso degli ultimi
3 anni sono segnalati da parte della perizianda episodi depressivi di entità
media senza remissione clinica interepisodica. Appare quindi improbabile un
recupero della capacità lavorativa oltre al 80% visto il mancato raggiungimento
delle fasi eutimiche dal 2008.
Dal 2008 ad oggi la perizianda ha presentato episodi
depressivi sempre con remissione completa dei sintomi fino a tre anni fa. Da
tre anni presenta una remissione clinica incompleta interepisodica.
Non ha mai presentato però episodi depressivi gravi con
sintomi psicotici o con gravi alterazioni delle funzioni cognitive. Nel 2006
aveva interrotto l'attività lavorativa per scelta in seguito alla difficoltà a
gestire l'attività lavorativa e la fase avanzata di malattia della madre.
(…)" (doc. AI 14/10-11)
Con
rapporto 29 settembre 2011 il dr. __________, diagnosticata una sindrome
lombospondilogena cronica su alterazioni statico degenerativa, cervicalgia ricorrente
su alterazioni degenerative multi segmentali, osteocondrosi C5-C6, ha proceduto
alla seguente valutazione;
"
(…)
Dal punto di vista osteoarticolare, l'A.ta riferisce
sintomatologia dolorosa lombare e cervicale con degenerazioni multi segmentali
già documentate dal 2005. Nessuna valutazione specialistica recente. Assume Voltaren
in riserva, circa 1 cp ogni 2 mesi.
Criteri non sufficienti per diagnosi di sindrome
fibromialgica con una evidenza clinica comunque riferibile ad una tendenza alla
somatizzazione del dolore.
Alterata percezione del dolore, viene riferita VAS 7.
Coesiste metereopatia, disturbi del sonno.
Le IL medicalmente giustificate e descritte
nel presente rapporto medico SMR includono anche le IL definite nella perizia
psichiatrica.
Non risultano documentate patologie diverse da quanto
sopra descritte che possano influire sulla IL.
In attività come casalinga IL 10% giustificata dalla
lentezza nei lavori domestici per dolore cronico.
Nelle ultime attività svolte IL non superiore al 30%,
giustificata da dolore cronico, caricabilità limitata.
Le IL possono prendere origine dal 2008 data accertata
dal punto di vista psichiatrico come esordio della limitazione."
(sottolineatura del redattore; doc. AI 16/5)
Con
il presente ricorso, fondandosi in particolare sul rapporto 21 maggio 2012 del
suo psichiatra curante, dr. __________ (doc. C), l’assicurata ha contestato la
valutazione della capacità lavorativa operata dalla perita
dell’amministrazione.
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p.. 123), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
Fatti
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre
2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF
130 V 352).
2.8. Nella
fattispecie concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare
se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per
scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la perita del CPAS a proposito
di una parziale abilità lavorativa (al 80%) nella propria attività.
L’assicurata
fa riferimento alle osservazioni 21 maggio 2012 del dr. __________. Non
dichiaratosi d’accordo con le conclusioni della perizia della dr.ssa __________,
lo psichiatra curante ha in particolare rilevato:
"
(…)
Ho preso visione della perizia effettuata dalla collega
dott.ssa __________ effettuata per l'assicurazione invalidità in data
25.08.2011 che non mette in discussione la diagnosi, limitandosi a certificare
alla sua osservazione un grado lieve.
Inoltre la collega sottolinea che ci sarebbe un scarso
grado di adeguamento alle terapie da parte della paziente che sarebbe stata contraddittoria
sui farmaci che assume all'osservazione del perito.
La collega tra altro, non ha segnalato né contestato la
diagnosi da me effettuata per l'assicurazione invalidità, di disturbo di
personalità dipendente, che intricano con l'aspetto affettivo di cui soffre la
paziente da anni, determina una persistente incapacità di adattamento agli
eventi normali e fisiologici della vita e rendendo assolutamente precarie le
condizioni di mantenimento di posti di lavoro adeguati.
La paziente in realtà gli anni che è stata attiva come
aiuto cuoca, lo era grazie alla presenza nello stesso posto, dell'anziana madre
poi deceduta, che in qualche modo la sosteneva e la proteggeva.
Le ricordo che la paziente si è licenziata
volontariamente dal posto di lavoro dopo il decesso della madre e soltanto
ultimamente si è attivata per reclamare un suo eventuale diritto alle
prestazioni da parte dell'invalidità sotto mia insistenza.
Per quanto riguarda le capacità come casalinga nessuno
le mette in discussione anche se sappiamo e la collega conferma, come
l'ambiente sociale, ambientale e famigliare viene vissuto dalla paziente in
maniera disfunzionale se non chiaramente patologico.
Riconfermo quindi che le condizioni di capacità
lavorativa della paziente sono a mio modo di vedere completamente compromesse a
causa del disturbo depressivo ricorrente che negli ultimi anni non si è mai
risolto completamente, mancando una restituito ad integrum ed al disturbo di
personalità dipendente che si integra con questo, determinando una situazione
di facile stancabilità con disturbi dell'umore del ritmo sonno – veglia
importanti che soltanto tramite trattamento psicofarmacologico riusciamo in
parte a tenere sotto controllo."
(doc. C)
L’Ufficio
AI ha sottoposto il succitato scritto all’esame della perita, la quale in data
13 luglio 2012, dopo aver riassunto la sua valutazione, ha in particolare evidenziato:
"
(…)
Al momento dell’esame peritale l'episodio depressivo da
lei presentato nell'ambito della sindrome depressiva ricorrente era di grado
lieve; l'umore era deflesso di grado lieve, non presentava idee suicidali nè
disturbi psicotici nè disturbi cognitivi.
La descrizione della giornata da parte della perizianda
metteva in luce sugli spunti costruttivi.
L'episodio depressivo lieve a quel momento era in fase
di risoluzione.
Diagnosticavo pertanto alla perizianda una sindrome
depressiva ricorrente attuale episodio di lieve gravità codificato secondo
l'ICD10 al codice F33.0.
Sulla base di tale diagnosi giustificavo un'incapacità
lavorativa del 20% nella professione di ausiliaria di pulizia, aiuto cuoca,
operaia e un'abilità al 100% come casalinga.
Ricordo che la perizianda riferiva come fattori
scatenanti degli episodi depressivi nel corso degli ultimi tre anni la
conflittualità con alcuni componenti della famiglia materna residenti in __________
e le difficoltà economiche incontrate.
(...)
La perizianda a quel momento presentava un episodio
depressivo di grado lieve.
Il decorso a quel momento era favorevole e cioè il
miglioramento verso risoluzione.
La diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è
indubbia e da ma ben motivata nel mio rapporto sia per quanto riguarda
l'insorgenza che il decorso negli anni che l'incidenza sulla capacità
lavorativa di ausiliaria di pulizia, cuoca, operaia e casalinga. (…)" (sottolineatura
del redattore; doc. VI/1, p. 1-2)
A tale puntuale ed esaustiva esposizione va data adesione.
In
merito alla diagnosi di disturbo della personalità a cui il dr. __________ ha
fatto riferimento, nella citata presa di posizione la dr.ssa __________ ha pertinentemente
evidenziato:
"
(…)
Per quanto riguarda la diagnosi di disturbo di
personalità dipendente codificato secondo l'ICD10 al codice F80.7 ricordo che
il Dr. med. __________ riportava nel suo rapporto per l'Ufficio AI del
02.05.2011 tale diagnosi come patologia di cui la perizianda è secondo lui
affetta tra le diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Secondo la mia valutazione la perizianda non presenta
tale patologia.
Ricordo che il disturbo di personalità dipendente
secondo quanto codificato dall'ICD10 è caratterizzato da un pervasivo ricorso
agli altri nel prendere decisioni più o meno importanti relativi alla propria
vita, eccessiva paura di essere abbandonati, sentimenti di incapacità e
incompetenza, condiscendenza passiva ai desideri dei più anziani e degli altri
e una scarsa capacità di rispondere alle richieste della vita quotidiana. La
mancanza di vigore può manifestarsi nelle sfere emozionale ed intellettiva; vi
è spesso tendenza a trasferire le responsabilità ad altri.
Ricordo che tale condizione e modalità di comportamento
di significato clinico tende ad essere persistente; le modalità di
comportamento sono durature e profondamente radicate e si manifestano come
risposta costante ad una vasta gamma di situazioni personali e sociali. I
disturbi di personalità rappresentano deviazioni estreme o significative dal
modo in cui l'individuo medio in una data cultura percepisce, pensa, sente e in
modo particolare si pone in relazione agli altri.
Tendono ad essere stabili e ad estendersi a molteplici
sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Sono frequentemente
associate con vari l livelli di sofferenza soggettiva e di compromissione del
funzionamento sociale.
Come da me rilevato nella raccolta anamnestica
riportata nel mio rapporto da pag. 4 a pag. 6 e come descritto nell'evoluzione
di risorse e deficit, sviluppo della malattia e risultati della terapia (pag.
6/7) la perizianda ha conseguito la formazione di magliaia e di pellicciaia
svolgendo l'attività professione di pellicciaia per alcuni anni. Interruppe
tale attività nel 1987 per fallimento della pellicceria in cui lavorava e nel
1990 per il decesso del proprietario. Lavorò poi 20 anni come aiuto cuoca poi
come ausiliaria di pulizia. A sua detta non incontrò difficoltà in ambito lavorativo
e fu sempre stimata nei diversi posti di lavoro. Nel corso della vita ha saputo
sviluppare capacità individuali che le hanno permesso la costituzione di una
famiglia propria e la messa in campo delle proprie abilità in ambito sociale e
lavorativo. La storia biografica resa dalla perizianda non mette in luce
modalità di comportamento disfunzionali, persistenti e patologiche, stabili,
estese a molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico con
compromissione del funzionamento sociale che depongono per una diagnosi di
disturbo di personalità. L'adattamento agli eventi di vita è stato normale.
La diagnosi postulata dal collega non è adeguata."
(sottolineatura del redattore; doc. VI/1, pag. 2)
Nello
scritto 3 settembre 2012 il patrocinatore della ricorrente sostiene che il dr. __________
non ha mai ritenuto il disturbo di personalità senza influsso sulla capacità
lavorativa. Il curante avrebbe infatti inserito tale patologia nell’apposito formulario
alla voce “diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa” per mancanza
di spazio alla precedente rubrica “diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa”.
Secondo l’insorgente questo è verosimilmente il motivo della divergenza di valutazione
sorta tra il dr. __________ e la dr.ssa __________ (doc. X). A prescindere
dalla succitata interpretazione, va comunque fatto riferimento alla dettagliata
presa di posizione della perita in merito all’esclusione di un disturbo di
personalità.
In
queste circostanze, la perizia della dr.ssa __________ adempie
tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.7).
Tenuto
conto delle patologie somatiche ed extrasomatiche, considerato
come la situazione valetudinaria sia rimasta invariata, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità del 70% nella sua
precedente attività e del 90% in attività adeguate leggere.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la
parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il
cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.
Per
quel che concerne il reddito da valido, siccome al momento dell’insorgenza del
danno alla salute l’assicurata non aveva alcun contratto di lavoro (l’ultima
attività svolta risale all’ottobre 2005; cfr. doc. AI 4/3), l’Ufficio AI ha
fatto riferimento ai dati statistici del 2010 relativi ad attività semplici e
ripetitive (categoria 4) prendendo in considerazione un importo di fr. 52'888.--
con un grado di occupazione del 100%), ridotto in seguito a fr. 26’444.-- per
un impiego al 50% come precedentemente svolto dall’interessata. Va qui rilevato
che la scelta operata dall’amministrazione è favorevole all’assicurata in quanto
i dati salariali relativi a personale ausiliario di pulizia (ramo no. 96 “altre
attività di servizio personali”) sono inferiori.
In
merito al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha preso in considerazioni gli
stessi dati salariali di sopra, effettuando una riduzione del 10% per motivi
medici-teorici e del 4% per attività leggera, giungendo ad un importo di fr.
22'847,60.
Dal
raffronto dei redditi (26'444 –
22'847,60 x 100 : 26’444) è risultato un grado d’invalidità
del 14%.
Va
qui rilevato che tale modo di procedere non è corretto.
Dal
momento che l’assicurata risulta essere abile al 70% nella sua ultima professione
essa non presenta alcun discapito economico nell'esercizio di tale attività
svolta, prima del danno alla salute, nella misura del 50%, motivo per cui non
era necessario che l’Ufficio AI procedesse al raffronto dei redditi. Questo
errore non è tuttavia rilevante in quanto, come si vedrà, globalmente
l’insorgente non raggiunge comunque il 40% d’incapacità al guadagno conferente
il diritto ad una rendita.
2.10. Per
quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che
l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, allo scopo di garantire un'uguaglianza
di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle
singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel
caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di
esse.
In
particolare la cifra 3096 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del
17.
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato
deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in
misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V
97.
consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.
Al
riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144
consid. 5).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I
681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella
fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire
un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 14 febbraio 2011 (doc. AI 18). Sulla
base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha
stabilito una limitazione complessiva del 16%.
Alla
valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,
ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo
un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
2.11
Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 50% quale
salariata e del 50% quale casalinga, con la decisione
contestata l’Ufficio AI ha determinato un’invalidità globale del 15% secondo il
seguente specchietto:
Attività
Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale
Salariata
50% 14%
7%
Casalinga
50% 16% 8%
Grado
d’invalidità globale 15%
La
suesposta modalità di calcolo non può essere confermata, poiché, come esposto
al consid. 2.9, dal punto di vista salariale l’assicurata non presenta alcuna
invalidità, ma unicamente in attività casalinghe nella misura dell’8%. Pertanto,
lo specchietto di calcolo va corretto come segue:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d’inv. parziale
Salariata
50% 0% 0%
Casalinga
50% 16% 8%
Grado
d’invalidità globale 8%
In
entrambi i casi, l’insorgente non ha comunque diritto ad una rendita.
Ne
consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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