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Decisione

32.2012.154

Domanda di rendita respinta di un'assicurata parzialmente attiva professionalmente. Conferma della perizia psichiatrica e del calcolo del grado d'invalidità (non pensionabile) mediante il metodo misto

30 gennaio 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre

2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.8. Nella

fattispecie concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare

se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per

scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta la perita del CPAS a proposito

di una parziale abilità lavorativa (al 80%) nella propria attività.

L’assicurata

fa riferimento alle osservazioni 21 maggio 2012 del dr. __________. Non

dichiaratosi d’accordo con le conclusioni della perizia della dr.ssa __________,

lo psichiatra curante ha in particolare rilevato:

"

(…)

Ho preso visione della perizia effettuata dalla collega

dott.ssa __________ effettuata per l'assicurazione invalidità in data

25.08.2011 che non mette in discussione la diagnosi, limitandosi a certificare

alla sua osservazione un grado lieve.

Inoltre la collega sottolinea che ci sarebbe un scarso

grado di adeguamento alle terapie da parte della paziente che sarebbe stata contraddittoria

sui farmaci che assume all'osservazione del perito.

La collega tra altro, non ha segnalato né contestato la

diagnosi da me effettuata per l'assicurazione invalidità, di disturbo di

personalità dipendente, che intricano con l'aspetto affettivo di cui soffre la

paziente da anni, determina una persistente incapacità di adattamento agli

eventi normali e fisiologici della vita e rendendo assolutamente precarie le

condizioni di mantenimento di posti di lavoro adeguati.

La paziente in realtà gli anni che è stata attiva come

aiuto cuoca, lo era grazie alla presenza nello stesso posto, dell'anziana madre

poi deceduta, che in qualche modo la sosteneva e la proteggeva.

Le ricordo che la paziente si è licenziata

volontariamente dal posto di lavoro dopo il decesso della madre e soltanto

ultimamente si è attivata per reclamare un suo eventuale diritto alle

prestazioni da parte dell'invalidità sotto mia insistenza.

Per quanto riguarda le capacità come casalinga nessuno

le mette in discussione anche se sappiamo e la collega conferma, come

l'ambiente sociale, ambientale e famigliare viene vissuto dalla paziente in

maniera disfunzionale se non chiaramente patologico.

Riconfermo quindi che le condizioni di capacità

lavorativa della paziente sono a mio modo di vedere completamente compromesse a

causa del disturbo depressivo ricorrente che negli ultimi anni non si è mai

risolto completamente, mancando una restituito ad integrum ed al disturbo di

personalità dipendente che si integra con questo, determinando una situazione

di facile stancabilità con disturbi dell'umore del ritmo sonno – veglia

importanti che soltanto tramite trattamento psicofarmacologico riusciamo in

parte a tenere sotto controllo."

(doc. C)

L’Ufficio

AI ha sottoposto il succitato scritto all’esame della perita, la quale in data

13 luglio 2012, dopo aver riassunto la sua valutazione, ha in particolare evidenziato:

"

(…)

Al momento dell’esame peritale l'episodio depressivo da

lei presentato nell'ambito della sindrome depressiva ricorrente era di grado

lieve; l'umore era deflesso di grado lieve, non presentava idee suicidali nè

disturbi psicotici nè disturbi cognitivi.

La descrizione della giornata da parte della perizianda

metteva in luce sugli spunti costruttivi.

L'episodio depressivo lieve a quel momento era in fase

di risoluzione.

Diagnosticavo pertanto alla perizianda una sindrome

depressiva ricorrente attuale episodio di lieve gravità codificato secondo

l'ICD10 al codice F33.0.

Sulla base di tale diagnosi giustificavo un'incapacità

lavorativa del 20% nella professione di ausiliaria di pulizia, aiuto cuoca,

operaia e un'abilità al 100% come casalinga.

Ricordo che la perizianda riferiva come fattori

scatenanti degli episodi depressivi nel corso degli ultimi tre anni la

conflittualità con alcuni componenti della famiglia materna residenti in __________

e le difficoltà economiche incontrate.

(...)

La perizianda a quel momento presentava un episodio

depressivo di grado lieve.

Il decorso a quel momento era favorevole e cioè il

miglioramento verso risoluzione.

La diagnosi di sindrome depressiva ricorrente è

indubbia e da ma ben motivata nel mio rapporto sia per quanto riguarda

l'insorgenza che il decorso negli anni che l'incidenza sulla capacità

lavorativa di ausiliaria di pulizia, cuoca, operaia e casalinga. (…)" (sottolineatura

del redattore; doc. VI/1, p. 1-2)

A tale puntuale ed esaustiva esposizione va data adesione.

In

merito alla diagnosi di disturbo della personalità a cui il dr. __________ ha

fatto riferimento, nella citata presa di posizione la dr.ssa __________ ha pertinentemente

evidenziato:

"

(…)

Per quanto riguarda la diagnosi di disturbo di

personalità dipendente codificato secondo l'ICD10 al codice F80.7 ricordo che

il Dr. med. __________ riportava nel suo rapporto per l'Ufficio AI del

02.05.2011 tale diagnosi come patologia di cui la perizianda è secondo lui

affetta tra le diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa.

Secondo la mia valutazione la perizianda non presenta

tale patologia.

Ricordo che il disturbo di personalità dipendente

secondo quanto codificato dall'ICD10 è caratterizzato da un pervasivo ricorso

agli altri nel prendere decisioni più o meno importanti relativi alla propria

vita, eccessiva paura di essere abbandonati, sentimenti di incapacità e

incompetenza, condiscendenza passiva ai desideri dei più anziani e degli altri

e una scarsa capacità di rispondere alle richieste della vita quotidiana. La

mancanza di vigore può manifestarsi nelle sfere emozionale ed intellettiva; vi

è spesso tendenza a trasferire le responsabilità ad altri.

Ricordo che tale condizione e modalità di comportamento

di significato clinico tende ad essere persistente; le modalità di

comportamento sono durature e profondamente radicate e si manifestano come

risposta costante ad una vasta gamma di situazioni personali e sociali. I

disturbi di personalità rappresentano deviazioni estreme o significative dal

modo in cui l'individuo medio in una data cultura percepisce, pensa, sente e in

modo particolare si pone in relazione agli altri.

Tendono ad essere stabili e ad estendersi a molteplici

sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Sono frequentemente

associate con vari l livelli di sofferenza soggettiva e di compromissione del

funzionamento sociale.

Come da me rilevato nella raccolta anamnestica

riportata nel mio rapporto da pag. 4 a pag. 6 e come descritto nell'evoluzione

di risorse e deficit, sviluppo della malattia e risultati della terapia (pag.

6/7) la perizianda ha conseguito la formazione di magliaia e di pellicciaia

svolgendo l'attività professione di pellicciaia per alcuni anni. Interruppe

tale attività nel 1987 per fallimento della pellicceria in cui lavorava e nel

1990 per il decesso del proprietario. Lavorò poi 20 anni come aiuto cuoca poi

come ausiliaria di pulizia. A sua detta non incontrò difficoltà in ambito lavorativo

e fu sempre stimata nei diversi posti di lavoro. Nel corso della vita ha saputo

sviluppare capacità individuali che le hanno permesso la costituzione di una

famiglia propria e la messa in campo delle proprie abilità in ambito sociale e

lavorativo. La storia biografica resa dalla perizianda non mette in luce

modalità di comportamento disfunzionali, persistenti e patologiche, stabili,

estese a molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico con

compromissione del funzionamento sociale che depongono per una diagnosi di

disturbo di personalità. L'adattamento agli eventi di vita è stato normale.

La diagnosi postulata dal collega non è adeguata."

(sottolineatura del redattore; doc. VI/1, pag. 2)

Nello

scritto 3 settembre 2012 il patrocinatore della ricorrente sostiene che il dr. __________

non ha mai ritenuto il disturbo di personalità senza influsso sulla capacità

lavorativa. Il curante avrebbe infatti inserito tale patologia nell’apposito formulario

alla voce “diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa” per mancanza

di spazio alla precedente rubrica “diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa”.

Secondo l’insorgente questo è verosimilmente il motivo della divergenza di valutazione

sorta tra il dr. __________ e la dr.ssa __________ (doc. X). A prescindere

dalla succitata interpretazione, va comunque fatto riferimento alla dettagliata

presa di posizione della perita in merito all’esclusione di un disturbo di

personalità.

In

queste circostanze, la perizia della dr.ssa __________ adempie

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7).

Tenuto

conto delle patologie somatiche ed extrasomatiche, considerato

come la situazione valetudinaria sia rimasta invariata, richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta un’abilità del 70% nella sua

precedente attività e del 90% in attività adeguate leggere.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la

parte d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il

cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

Per

quel che concerne il reddito da valido, siccome al momento dell’insorgenza del

danno alla salute l’assicurata non aveva alcun contratto di lavoro (l’ultima

attività svolta risale all’ottobre 2005; cfr. doc. AI 4/3), l’Ufficio AI ha

fatto riferimento ai dati statistici del 2010 relativi ad attività semplici e

ripetitive (categoria 4) prendendo in considerazione un importo di fr. 52'888.--

con un grado di occupazione del 100%), ridotto in seguito a fr. 26’444.-- per

un impiego al 50% come precedentemente svolto dall’interessata. Va qui rilevato

che la scelta operata dall’amministrazione è favorevole all’assicurata in quanto

i dati salariali relativi a personale ausiliario di pulizia (ramo no. 96 “altre

attività di servizio personali”) sono inferiori.

In

merito al reddito da invalido, l’Ufficio AI ha preso in considerazioni gli

stessi dati salariali di sopra, effettuando una riduzione del 10% per motivi

medici-teorici e del 4% per attività leggera, giungendo ad un importo di fr.

22'847,60.

Dal

raffronto dei redditi (26'444 –

22'847,60 x 100 : 26’444) è risultato un grado d’invalidità

del 14%.

Va

qui rilevato che tale modo di procedere non è corretto.

Dal

momento che l’assicurata risulta essere abile al 70% nella sua ultima professione

essa non presenta alcun discapito economico nell'esercizio di tale attività

svolta, prima del danno alla salute, nella misura del 50%, motivo per cui non

era necessario che l’Ufficio AI procedesse al raffronto dei redditi. Questo

errore non è tuttavia rilevante in quanto, come si vedrà, globalmente

l’insorgente non raggiunge comunque il 40% d’incapacità al guadagno conferente

il diritto ad una rendita.

2.10. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, allo scopo di garantire un'uguaglianza

di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3096 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua fami-glia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire

un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 14 febbraio 2011 (doc. AI 18). Sulla

base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha

stabilito una limitazione complessiva del 16%.

Alla

valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è

stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività

domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo

un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

2.11

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 50% quale

salariata e del 50% quale casalinga, con la decisione

contestata l’Ufficio AI ha determinato un’invalidità globale del 15% secondo il

seguente specchietto:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

50% 14%

7%

Casalinga

50% 16% 8%

Grado

d’invalidità globale 15%

La

suesposta modalità di calcolo non può essere confermata, poiché, come esposto

al consid. 2.9, dal punto di vista salariale l’assicurata non presenta alcuna

invalidità, ma unicamente in attività casalinghe nella misura dell’8%. Pertanto,

lo specchietto di calcolo va corretto come segue:

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

50% 0% 0%

Casalinga

50% 16% 8%

Grado

d’invalidità globale 8%

In

entrambi i casi, l’insorgente non ha comunque diritto ad una rendita.

Ne

consegue che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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