32.2012.156
Assicurato, cittadino di un paese extra UE senza convenzione con la CH, non ha diritto ad una rendita in quanto non presenta due anni di contribuzione minima all'AVS. In via abbondanziale, egli non av
7 gennaio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2012.156
Data decisione, Autorità:
07.01.2013, TCA
Titolo:
Assicurato, cittadino di un paese extra UE senza convenzione con la CH, non ha diritto ad una rendita in quanto non presenta due anni di contribuzione minima all'AVS. In via abbondanziale, egli non avrebbe avuto comunque diritto ad una rendita non avendo un grado d'invalidità pensionabile
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 36 cpv. 1 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.156
BS
Lugano
7 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato
in fatto ed in diritto
che RI
1classe 1975, manovale e muratore, nel maggio 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli
il 3 luglio 2008 durante il quale si è tagliato il 4° dito della mano destra (doc.
AI 3); .
- esperiti
accertamenti medici ed economici, acquisiti inoltre gli atti medici
dall’assicuratore contro gli infortuni (__________), con decisione 24 aprile
2012 (preavvisata il 20 febbraio 2012 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni in quanto l’assicurato non assolve il periodo minimo di contribuzione
per avere diritto ad una rendita (sia ordinaria che straordinaria) e non presenta
un grado d’invalidità pensionabile. In via abbondanziale l’amministrazione ha
evidenziato che l’assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alla rendita
non presentando un grado d’invalidità pensionabile;
- contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. , ha inoltrato il
presente ricorso, postulando il riconoscimento in via principale di una rendita
intera per un grado d’invalidità del 75% e, in via subordinata, il rinvio degli
atti all’amministrazione per l’espletamento di accertamenti. Egli contesta la
valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata dall’amministrazione,
nonché il grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. Contestualmente il ricorrente
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’as- sistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, istanza respinta dal TCA con decreto del 5 luglio 2012
(IX);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la decisione impugnata; .
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata;
- oggetto
del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);
- secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie
gli assicurati legittimati alla rendita che, all’insorgere dell’inva- lidità, hanno
pagato i contributi per almeno tre anni, rispettivamente hanno vissuto in
Svizzera con il coniuge, esercitante un’attività lucrativa, che abbia versato
almeno il doppio del contributo minimo o che possono essere computati accrediti
per compiti educativi o assistenziali durante tre anno (cfr. art. 29ter cpv. 2
lett. b e c LAVS applicabile alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 36
cpv. 2 LAI);
- nel
caso in esame l’Ufficio AI ha rettamente
fatto presente come l’assicurato, originario del __________, non abbia diritto
ad una rendita ordinaria non avendo contribuito al momento dell’(eventuale) insorgenza
del diritto alla rendita (2009) almeno per tre anni all’AVS ai sensi dell’art.
36 cpv. 1 LAI.
Questo principio
vale anche per gli assicurati di uno stato (non membro
dell’UE e dell’AELS) con il quale la Svizzera ha concluso o meno una
convenzione sulla sicurezza sociale (cfr. Valterio, Droit de l’AVS et
AI, 2011, n. 2225, p. 601; per gli assicurati “senza convenzione” vi è anche il
requisito del domicilio o residenza abituale in Svizzera, cfr. Valterio, op.
cit., n. 2218, p. 599). L’insorgente non ha neppure diritto ad una rendita straordinaria non avendo egli risieduto in
Svizzera per almeno cinque anni immediatamente prima della domanda di rendita [cfr.
art. 7 lett.b e art. 8 lett. d della Convenzione dell’8 giugno 1962 tra la Confederazione
Svizzera e (l’allora) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente
le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1), applicabile – secondo il Tribunale
amministrativo federale – anche ai cittadini del Kosovo, questione su cui il TF
non si è ancora espresso (cfr. STF 9C_290/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1
con riferimenti)]. Anche se non fosse applicabile tale convenzione,
l’assicurato non avrebbe comunque diritto ad una rendita straordinaria (cfr.
Valterio, op., cit., n. 2250, p. 606). Del resto, riguardo all’assenza del
periodo contributivo minimo, l’assicurato non ha eccepito nulla;
- in via abbondanziale
va rilevato che l’Ufficio AI, basandosi sugli atti LAINF (patologie invalidanti
extra-infortunistiche non sono state riscontrate), ha ritenuto l’assicurato,
con effetto dal 1° febbraio 2012, inabile nella sua originaria attività ma pienamente
abile in altre attività adeguate. Al riguardo, nel rapporto relativo alla
visita conclusiva eseguita il 17 gennaio 2012 il dr. __________ della __________
aveva concluso:
" (…)
Si ricorda che l'assicurato aveva lavorato quale capo
muratore e capo cantiere senza diploma ma con esperienza empirica. Per quanto
riguarda il dito III della mano sinistra l'assicurato potrebbe essere reso
abile al lavoro nella misura completa nella sua professione a partire da lunedì
23.01.2012. La problematica è caratterizzata dal moncone del dito IV della mano
dominante destra, solo per questa problematica viene ora espressa esigibilità
lavorativa, con lavoro nella misura massima possibile per la patologia
post-traumatica alla mano destra a partire dal 01.02.2012. (…)" (doc.
58/7-8, inc. LAINF),
indicando poi
dettagliatamente i limiti funzionali. Nella lettera 3 luglio 2012 inviata
all’assicurato la __________ sostiene che “secondo il nostro medico di circondario
lei non è più idoneo a svolgere tutte le mansioni nell’attività di manovale/muratore.
Tuttavia considerati adeguatamente i postumi lasciati dall’in- fortunio è
ancora ritenuta esigibile un’attività lucrativa” (doc. AI 52/1);
- lo stesso medico
curante, dr. __________, ha condiviso la valutazione del medico della __________,
tant’è con scritto 21 marzo 2012 egli ha segnatamente osservato: “… ho personalmente
partecipato alla visita medica di chiusura del 17.01.2012 e, dopo aver seguito
nel dettagli tutto l’iter medico ho assicurativo del mio paziente, concordo con
quanto deciso sul piano assicurativo __________, decisione che ovviamente trova
riscontro nel progetto di decisione AI …” (doc. AI 53/2);
- riguardo allo
scritto 8 maggio 2012 del dr. __________ allegato al ricorso, l’amministrazione
ha pertinentemente osservato che il medico curante si è pronunciato unicamente
sull’inca- pacità lavorativa, quantificata nella misura del 75%, del suo
paziente nell’attività di muratore, senza tuttavia mettere in discussione la
piena abilità lavorativa in attività sostitutive (doc. C);
- pertanto l’Ufficio
AI ha correttamente proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, così
come esposto nella decisione contestata, raffrontando il reddito ipotetico da
valido (nell’originaria professione svolta dall’interessato) di fr. 66'726.--
con il reddito da invalido di fr. 53'726.-- desunto dai consueti dati salariali
statistici, giungendo ad una grado d’incapacità al guadagno del 19% non
conferente il diritto alla rendita;
- per quel che
concerne l’eventuale riformazione professionale, va fatto riferimento al
dettagliato rapporto 19 aprile 2012 del consulente in integrazione professionale
(doc. AI 57) in cui egli ha rilevato:
" (…)
Per quanto riguarda l'applicazione di provvedimenti
professionali, questo diritto va escluso per una riqualifica professionale in
quanto l'assicurato non offre le condizioni quadro per una loro applicazione. A
questo proposito va certamente citato il fatto che l'assicurato non dispone di
un attestato professionale.
Tuttavia, esattamente come già citato nel progetto di
decisione inviato all'assicurato, va sottolineato di nuovo l'opportunità di
aprire al più presto l'aiuto al collocamento. (doc. 57/2, inc. AI);
- stante quanto
sopra, la reiezione del diritto a prestazioni va pertanto confermata, mentre il
ricorso è respinto;
- secondo l’art. 69
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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