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Decisione

32.2012.156

Assicurato, cittadino di un paese extra UE senza convenzione con la CH, non ha diritto ad una rendita in quanto non presenta due anni di contribuzione minima all'AVS. In via abbondanziale, egli non av

7 gennaio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

32.2012.156

Data decisione, Autorità:

07.01.2013, TCA

Titolo:

Assicurato, cittadino di un paese extra UE senza convenzione con la CH, non ha diritto ad una rendita in quanto non presenta due anni di contribuzione minima all'AVS. In via abbondanziale, egli non avrebbe avuto comunque diritto ad una rendita non avendo un grado d'invalidità pensionabile

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

art. 36 cpv. 1 LAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.156

BS

Lugano

7 gennaio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2012 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 aprile 2012 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato

in fatto ed in diritto

che RI

1classe 1975, manovale e muratore, nel maggio 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli

il 3 luglio 2008 durante il quale si è tagliato il 4° dito della mano destra (doc.

AI 3); .

- esperiti

accertamenti medici ed economici, acquisiti inoltre gli atti medici

dall’assicuratore contro gli infortuni (__________), con decisione 24 aprile

2012 (preavvisata il 20 febbraio 2012 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni in quanto l’assicurato non assolve il periodo minimo di contribuzione

per avere diritto ad una rendita (sia ordinaria che straordinaria) e non presenta

un grado d’invalidità pensionabile. In via abbondanziale l’amministrazione ha

evidenziato che l’assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alla rendita

non presentando un grado d’invalidità pensionabile;

- contro

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. , ha inoltrato il

presente ricorso, postulando il riconoscimento in via principale di una rendita

intera per un grado d’invalidità del 75% e, in via subordinata, il rinvio degli

atti all’amministrazione per l’espletamento di accertamenti. Egli contesta la

valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata dall’amministrazione,

nonché il grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. Contestualmente il ricorrente

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’as- sistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio, istanza respinta dal TCA con decreto del 5 luglio 2012

(IX);

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando

la decisione impugnata; .

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata;

- oggetto

del contendere è l’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84);

- secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie

gli assicurati legittimati alla rendita che, all’insorgere dell’inva- lidità, hanno

pagato i contributi per almeno tre anni, rispettivamente hanno vissuto in

Svizzera con il coniuge, esercitante un’attività lucrativa, che abbia versato

almeno il doppio del contributo minimo o che possono essere computati accrediti

per compiti educativi o assistenziali durante tre anno (cfr. art. 29ter cpv. 2

lett. b e c LAVS applicabile alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 36

cpv. 2 LAI);

- nel

caso in esame l’Ufficio AI ha rettamente

fatto presente come l’assicurato, originario del __________, non abbia diritto

ad una rendita ordinaria non avendo contribuito al momento dell’(eventuale) insorgenza

del diritto alla rendita (2009) almeno per tre anni all’AVS ai sensi dell’art.

36 cpv. 1 LAI.

Questo principio

vale anche per gli assicurati di uno stato (non membro

dell’UE e dell’AELS) con il quale la Svizzera ha concluso o meno una

convenzione sulla sicurezza sociale (cfr. Valterio, Droit de l’AVS et

AI, 2011, n. 2225, p. 601; per gli assicurati “senza convenzione” vi è anche il

requisito del domicilio o residenza abituale in Svizzera, cfr. Valterio, op.

cit., n. 2218, p. 599). L’insorgente non ha neppure diritto ad una rendita straordinaria non avendo egli risieduto in

Svizzera per almeno cinque anni immediatamente prima della domanda di rendita [cfr.

art. 7 lett.b e art. 8 lett. d della Convenzione dell’8 giugno 1962 tra la Confederazione

Svizzera e (l’allora) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente

le assicurazioni sociali (RS 0.831.109.818.1), applicabile – secondo il Tribunale

amministrativo federale – anche ai cittadini del Kosovo, questione su cui il TF

non si è ancora espresso (cfr. STF 9C_290/2012 del 31 maggio 2012 consid. 2.1

con riferimenti)]. Anche se non fosse applicabile tale convenzione,

l’assicurato non avrebbe comunque diritto ad una rendita straordinaria (cfr.

Valterio, op., cit., n. 2250, p. 606). Del resto, riguardo all’assenza del

periodo contributivo minimo, l’assicurato non ha eccepito nulla;

- in via abbondanziale

va rilevato che l’Ufficio AI, basandosi sugli atti LAINF (patologie invalidanti

extra-infortunistiche non sono state riscontrate), ha ritenuto l’assicurato,

con effetto dal 1° febbraio 2012, inabile nella sua originaria attività ma pienamente

abile in altre attività adeguate. Al riguardo, nel rapporto relativo alla

visita conclusiva eseguita il 17 gennaio 2012 il dr. __________ della __________

aveva concluso:

" (…)

Si ricorda che l'assicurato aveva lavorato quale capo

muratore e capo cantiere senza diploma ma con esperienza empirica. Per quanto

riguarda il dito III della mano sinistra l'assicurato potrebbe essere reso

abile al lavoro nella misura completa nella sua professione a partire da lunedì

23.01.2012. La problematica è caratterizzata dal moncone del dito IV della mano

dominante destra, solo per questa problematica viene ora espressa esigibilità

lavorativa, con lavoro nella misura massima possibile per la patologia

post-traumatica alla mano destra a partire dal 01.02.2012. (…)" (doc.

58/7-8, inc. LAINF),

indicando poi

dettagliatamente i limiti funzionali. Nella lettera 3 luglio 2012 inviata

all’assicurato la __________ sostiene che “secondo il nostro medico di circondario

lei non è più idoneo a svolgere tutte le mansioni nell’attività di manovale/muratore.

Tuttavia considerati adeguatamente i postumi lasciati dall’in- fortunio è

ancora ritenuta esigibile un’attività lucrativa” (doc. AI 52/1);

- lo stesso medico

curante, dr. __________, ha condiviso la valutazione del medico della __________,

tant’è con scritto 21 marzo 2012 egli ha segnatamente osservato: “… ho personalmente

partecipato alla visita medica di chiusura del 17.01.2012 e, dopo aver seguito

nel dettagli tutto l’iter medico ho assicurativo del mio paziente, concordo con

quanto deciso sul piano assicurativo __________, decisione che ovviamente trova

riscontro nel progetto di decisione AI …” (doc. AI 53/2);

- riguardo allo

scritto 8 maggio 2012 del dr. __________ allegato al ricorso, l’amministrazione

ha pertinentemente osservato che il medico curante si è pronunciato unicamente

sull’inca- pacità lavorativa, quantificata nella misura del 75%, del suo

paziente nell’attività di muratore, senza tuttavia mettere in discussione la

piena abilità lavorativa in attività sostitutive (doc. C);

- pertanto l’Ufficio

AI ha correttamente proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, così

come esposto nella decisione contestata, raffrontando il reddito ipotetico da

valido (nell’originaria professione svolta dall’interessato) di fr. 66'726.--

con il reddito da invalido di fr. 53'726.-- desunto dai consueti dati salariali

statistici, giungendo ad una grado d’incapacità al guadagno del 19% non

conferente il diritto alla rendita;

- per quel che

concerne l’eventuale riformazione professionale, va fatto riferimento al

dettagliato rapporto 19 aprile 2012 del consulente in integrazione professionale

(doc. AI 57) in cui egli ha rilevato:

" (…)

Per quanto riguarda l'applicazione di provvedimenti

professionali, questo diritto va escluso per una riqualifica professionale in

quanto l'assicurato non offre le condizioni quadro per una loro applicazione. A

questo proposito va certamente citato il fatto che l'assicurato non dispone di

un attestato professionale.

Tuttavia, esattamente come già citato nel progetto di

decisione inviato all'assicurato, va sottolineato di nuovo l'opportunità di

aprire al più presto l'aiuto al collocamento. (doc. 57/2, inc. AI);

- stante quanto

sopra, la reiezione del diritto a prestazioni va pertanto confermata, mentre il

ricorso è respinto;

- secondo l’art. 69

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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