32.2012.158
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5 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
32.2012.158
Data decisione, Autorità:
05.09.2012, TCA
Titolo:
Nonostante varie sollecitazioni dell'Ufficio AI, l'assicurato non ha inoltrato la domanda di prestazioni sul modulo ufficiale e quindi gli è stata negata la rendita. Pendente causa egli ha prodotto quanto richiesto. Ricorso accolto con rinvio atti. Nessuna spesa di giustizia a carico dell'Ufficio AI
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 29 LPGA
art. 65 OIAT
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.158
BS
Lugano
5 settembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che - con
decisione 9 maggio 2012 (preavvisata il 13 marzo 2012) l’Ufficio AI ha negato
l’assunzione di una prima formazione professionale a RI 1, classe 1993 e maggiorenne
dal giugno 2011, non avendo egli inviato copia del contratto di tirocinio né
trasmesso il formulario ufficiale di richiesta di prestazioni AI per adulti,
nonostante che siano stati richiesti dall’amministrazione con scritti 13
dicembre 2011, 15 febbraio 2012 e diffida 17 febbraio 2012;
- contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite di suo padre, ha interposto
il presente ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento. Invocando problemi di
lingua nel comprendere le missive dell’amministrazione e scusandosi per gli inconvenienti
creati, egli ha fatto presente di aver inviato l’11 maggio 2012 copia del
contratto di tirocinio;
- con
la risposta di causa l’amministrazione, elencate le norme di legge applicabili,
ha rilevato di riesaminare la decisione contestata unicamente dopo la ricezione
del formulario ufficiale di richiesta prestazioni AI, allegato all’atto di
risposta, che l’assicurato dovrebbe inoltrare compilato con la replica al TCA;
- con
scritto 5 luglio 2012 l’assicurato ha inoltrato al TCA il formulario ufficiale
debitamente compilato (VI), che è stato trasmesso all’Ufficio AI (VII);
- con
osservazioni 9 agosto 2012, l’amministrazione, preso atto del menzionato
documento, ha evidenziato di non poter annullare la decisione contestata avendo
già inoltrato la risposta di causa, chiedendo tuttavia al TCA l’annullamento
della querelata pronunzia e di ritornare gli atti per procedere alla valutazione
del diritto a prestazioni;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
-
a norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino
all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica
immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.
6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non
sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si
fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice
delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione
(art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3
LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autori-tà di ricorso.” Va poi ricordato
che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla
vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle richieste del
ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non
regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso
l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,
senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992
pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb,
113 V 237; Kieser, ATSG–Kommentar, ad art. 53 n. 47). Una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
- secondo l’art. 29 cpv. 1 LPGA colui che rivendica una
prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta
per l’assicurazione sociale interessata;
- l’art.
65 OAI dispone che chiunque fa valere un
diritto a prestazioni dell’assicurazione deve servirsi del modulo ufficiale di
richiesta (cpv. 1); il modulo può essere ottenuto gratuitamente presso gli
uffici designati dall’Ufficio federale (cpv. 2);
- nel
caso in esame, pendente causa l’assicurato ha (finalmente) compilato e prodotto
il formulario ufficiale di richiesta di prestazioni AI. In questo modo l’Ufficio
AI dispone dei necessari dati per iniziare l’esame dell’eventuale diritto a
prestazioni (in particolare, la prima formazione professionale). Ne consegue
che la decisione contestata può essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
per le proprie incombenze, così come espressamente richiesto con osservazioni 9
agosto 2012;
- effettivamente avendo l’Ufficio AI inoltrato la risposta di causa,
esso non poteva, successivamente alla ricezione del formulario compilato,
annullare la decisione contestata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- formalmente
l’Ufficio AI risulta essere soccombente, ma esso non poteva decidere
diversamente non avendo l’assicurato, sino al momento dell’emanazione del
querelato provvedimento, inoltrato la richiesta di prestazioni. Come detto,
solo nell’ambito della presente procedura ricorsuale l’interessato ha prodotto quanto
più volte richiesto. Non appare pertanto giustificato accollare all’amministrazione
spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione 9 maggio 2012 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda ad esaminare l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni.
Fatti
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a
carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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