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32.2012.159

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2013Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che

non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice

deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato

i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole

discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In

una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1,

l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il

Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata

in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.8. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.9. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito

che

una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

2.10. Nella

decisione del 26 aprile 2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una

rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2007 al 30 novembre 2007 e dal 1° febbraio

2008 al 31 agosto 2008 sulla base dei periodi d’inabilità lavorativa certificati

in ambito LAINF dal medico curante Dr. Battaglia e dal medico fiduciario della

Zurigo Assicurazioni Dr. Simoni (cfr. certificati incarto LaMal), delle

valutazioni reumatologiche del Dr. Goldinger, svolte per conto della Zurigo

Assicurazioni del 27 agosto 2007 (doc. LaMal 46-1) e del 4 aprile 2008 (doc.

LaMal 73-1) e di una perizia pluridisciplinare SAM del 26 giugno 2009.

A seguito

dell’infortunio dell’11 agosto 2006 l’amministrazione ha ripreso i periodi

d’inabilità lavorativa accertati in ambito LAINF del 100% dall’11 agosto 2006

al 31 agosto 2007 (doc. AI 82-1).

Il

Dr. Gregor Goldinger, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, nel rapporto del 27 agosto 2007, dopo aver esposto l’anamnesi

dell’assicurata, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto la diagnosi

esposta al pto. 4 e concluso che dai riscontri reumatologici/ortopedici non si

giustificava più un ulteriore inabilità lavorativa (doc. LAMal 46-9).

Il

medesimo specialista, nel rapporto del 4 aprile 2008, alla luce dei reperti

artroscopici che hanno evidenziato una rottura trasmurale della cuffia dei

rotatori (oggetto dell’intervento chirurgico del 27 febbraio 2008) ha corretto

la sua valutazione ed ha fissato un’inabilità lavorativa parziale nell’attività

di ausiliaria in una casa per anziani del 50% dal 27 agosto

2007, inteso come riduzione del rendimento, sino all’intervento artroscopico

(avvenuto il 27 febbraio 2008) (doc. AI 73-3, 36-36).

Nel

contesto della perizia SAM i medici hanno valutato la patologia psichiatrica, quella

neurologica e quella reumatologica.

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 26 giugno 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

da somatizzazione ICD-10 F 45.0. Sindrome affettiva persistente ICD-10 F 34.8. Sindrome panvertebrale e dolori a livello della spalla ds., operata per periatropatia

postraumatica (incidente del 11.08.2006). Sindrome dolorosa alla spalla ds. e

al braccio ds. con impotenza funzionale di origine non somatica, stato dopo

sutura della cuffia dei rotatori il 27.02.2008. Fibromialgia. Sindrome

cervicovertebrale su alterazioni statiche e degenerative, soprattutto ai

segmenti da C4 fino a C7, con osteocondrosi e spondilosi a carattere

iperostotico. Sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche con scoliosi

sin.-convessa del passaggio toracolombare, nonché osteocondrosi L4-L5 con

leggera pseudoretrolistesi di L4 su L5, spondilosi anteriore a carattere

iperostotico Th12-L1 e spondilosi agli altri segmenti lombari” (doc. AI 36-29/30).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta

quella di “Gonalgia a ds.. Cefalee croniche. Stato dopo colectomia per

carcinoma del colon traverso nel 1994. Stato dopo intervento per ernia iatale

nel 2005. Ipertensione arteriosa trattata. Conosciuta epatite C cronica da

anni. Esiti da ulcera duodenale su Hélicobacter” (doc. AI 36-30).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività da

ultimo esercitata di ausiliaria di economia domestica dal 1° giugno 2008, mentre

in un’attività adeguata la capacità lavorativa è piena dal 1° giugno 2008 (doc.

AI 36-36).

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione

peritale effettuata dal SAM, sia dettagliata, approfondita e quindi rispecchi i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Per

quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurata è

stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

nel referto del 18 febbraio 2009 ha diagnosticato una “- sindrome

panvertebrale e dolori a livello della spalla destra operata per periartropatia

post-traumatica (incidente dell’11.8.2006)” (doc. AI 37-1).

Lo

specialista non ha riscontrato – dal punto di vista neurologico – deficit che

motivino un’incapacità lavorativa (doc. AI 37-3).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del

resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata

è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia

e riabilitazione, il quale nel referto del 9 marzo 2009 ha diagnosticato una “ - sindrome dolorosa alla spalla destra ed al

braccio destro con impotenza funzionale di origine non somatica, stato dopo

sutura della cuffia dei rotatori il 27.02.2008. - fibromialgia.- sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni statiche e degenerative soprattutto ai segmenti

da C4 fino a C7 con osteocondrosi e spondilosi a carattere iperostotica. -

sindrome lombo-vertebrale su alterazioni statiche con scoliosi sinistro

convessa del passaggio toracolombare, nonché osteocondrosi L4-L5 con leggera

pseudoretrolistesi di L4 su L5,una spondilosi anteriore a carattere

iperostotico Th12-L1 e spondilosi agli altri segmenti lombari” (doc. AI 37-13).

Il Dr. __________

ha quindi indicato che la paziente è da ritenere inabile al 50% a partire dal

27 agosto 2007 sino al 27 febbraio 2008 (data intervento chirurgico Dr. __________)

facendo riferimento alla valutazione peritale svolta dal Dr. __________ per

conto della __________ Assicurazioni in data 4 aprile 2008 (doc. LaMal 73-1).

A partire

dal 1° giugno 2008 (tre mesi dopo l’intervento) l’inabilità al lavoro nella

precedente attività è del 30%.

Per

contro, in attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali indicate

dal perito l’abilità è piena, mentre quale casalinga la limitazione è del 20%

(doc. AI 37-15).

Il TCA non

ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale.

Il

referto del 10 novembre 2011 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina

fisica e riabilitazione, non permette una diversa valutazione della

fattispecie. Il medico curante ha infatti illustrato una diagnosi

sostanzialmente sovrapponibile a quella del Dr. __________ Il medico del SMR

Dr. __________ nelle annotazioni del 5 dicembre 2011 lo ha confermato (doc. AI

94-1). La Dr.ssa __________ non ha comunque dato alcuna indicazione circa la

capacità lavorativa (doc. AI 92-1).

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata

è stata esaminata dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria, il quale nel

rapporto del 18 febbraio 2009 ha diagnosticato una “Sindrome

da somatizzazione (ICD-10 F 45.0). Sindrome affettiva persistente (ICD-10 F 34.8)” (doc. AI 37-20).

A mente dello specialista la sindrome da somatizzazione

unitamente alla depressione persistente di lieve entità determinano

un’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 20% (doc. 37-20).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale (cfr. la

giurisprudenza esposta al consid. 2.7.).

Nel breve

scritto del 14 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,

si è limitato ad indicare che il perdurare della vertenza giuridica “causa

alla paziente ulteriori disturbi (ansia e depressione)” senza aggiungere

null’altro dal profilo diagnostico né da quello della capacità lavorativa

residua (doc. AI 84-1).

Quanto

infine alla questione della valutazione globale delle patologie di cui soffre

l’assicurata, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il

grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie,

non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far

capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria

fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 26 giugno 2009 la Dr.ssa __________ e la Dr.ssa __________,

hanno indicato che le conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata sono

da ricondurre alle patologie reumatologiche e psichiatriche.

La patologia

psichiatrica influisce nella misura del 20% nella precedente attività

lavorativa, mentre in altre attività la capacità è “integra”. La

diminuzione della capacità lavorativa è data essenzialmente dalla riduzione della

resistenza e della tolleranza al dolore (doc. AI 36-36).

La patologia

reumatologica invece è limitante unicamente per quanto riguarda la sindrome

panvertebrale cronica e viene riconosciuta un’incapacità lavorativa del 50% -

con riferimento alla valutazione del Dr. __________ - sino al 27 febbraio 2008,

mentre dal 1° giugno 2008 (tre mesi dopo l’intervento del Dr. __________)

l’inabilità è del 30% nell’ultima occupazione. In attività adeguate invece la

capacità lavorativa è completa (doc. AI 36-37).

Globalmente

i periti del SAM hanno valutato l’assicurata, dal punto di vista fisico e

psichico, abile nella misura del 70% dal 1° giugno 2008 nell’ultima attività

esercitata di ausiliaria di economia domestica. Le singole incapacità non vanno

sommate, “in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della

capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento e non di

meno entrambe le patologie, psichica e fisica, prendono in considerazione il

dolore dell’A.” (doc. AI 36-37).

In attività

adeguate alle limitazioni reumatologiche la capacità lavorativa è invece piena

dal 1° giugno 2008 (doc. AI 36-37).

Il

TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che

si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Alla luce

di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata dall’11 agosto

2006 al 26 agosto 2007 è totalmente inabile al lavoro, dal 27 agosto 2007 al 30

maggio 2008 è abile al 50%, mentre dal 1° giugno 2008 è inabile nella misura

del 30% nell’ultima attività.

In

un’attività adeguata è invece pienamente abile al lavoro dal 1° giugno 2008.

2.11. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio

AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica (doc. AI 73-1).

Nel

rapporto del 15 dicembre 2010 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 22% (cfr. doc. AI 73-7).

Come visto

(cfr. consid. 2.3. e 2.4.) l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid.

4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001

nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.12

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica sfociata in un rapporto del 15 dicembre 2010 (cfr. doc. 73-1 e

segg.).

Per

quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha

fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una

percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione”

è stata attribuita un’importanza del 45% con una percentuale di impedimenti del

20% e d’invalidità del 9%.

Al pto.

5.3

“Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20%

con una percentuale di impedimenti del 40% e d’invalidità dell’8%, mentre al

pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con

una percentuale di impedimenti del 10% e d’invalidità dell’1%.

Infine,

l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato,

confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti

del 20% e d’invalidità del 4%.

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 22%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va innanzitutto

rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

In

particolare va sottolineato che nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che permette di ritenere

adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni

comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente

conto della collaborazione del marito.

A tal

proposito va pure attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata

quale casalinga (22%) stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

Va peraltro ricordato che secondo la giurisprudenza

un intervento dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia

chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

2.13

Per quel che

riguarda l’attività dedicata all’esercizio di un’attività lucrativa, visti i gradi

d’incapacità lavorativa precedentemente illustrati (cfr. consid. 2.10.) e

ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre concludere che l’invalidità

dell’assicurata si fissa al 100% da mese di agosto 2007 (trascorso l’anno di

attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), al 50% dal mese di settembre

2007.

e al 100% da mese di febbraio 2008 (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid.

3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

Al

riguardo va rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del

19.

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione

abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Per

quanto riguarda invece il periodo dal mese di giugno 2008 la ricorrente è

considerata abile in misura piena in attività adeguate al suo stato di

salute.

I

consulenti in integrazione professionale nel rapporto del 20 ottobre 2009 hanno

indicato che partendo dalle limitazioni stabilite in ambito medico e tenendo

conto della configurazione della realtà economica del Ticino, la ricorrente può

ancora svolgere attività nel settore secondario (operaia generica

nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio,

controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità) e nel settore

terziario (venditrice non qualificata ecc.) (doc. AI 45-2).

Il legale

dell’assicurata ha contestato in maniera generica le attività leggere ritenute

esigibili dalla Consulente in integrazione professionale: “si riferisce nel

contesto del gravame che la signora RI 1 avrebbe potuto svolgere delle attività

più semplici che non richiedessero l’ingaggio degli arti lesi. Ma si tratta di

una mera affermazione teorica, assolutamente non motivata in concreto con delle

attività che questa potrebbe svolgere, posto come in una serie di attività ella

sia effettivamente compromessa” (cfr. doc. I, pag.2).

Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali

concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Nell'evenienza

concreta, i consulenti in integrazione professionale (CIP), __________ e __________,

hanno tenuto conto dei limiti funzionali posti dai periti. Sono state quindi

considerate esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e leggere,

rispettose dei limiti invalidanti nonché del profilo delle attitudini personali

e professionali dell'assicurata e sono state citate - a titolo di esempio –

alcune attività.

Alla luce

di quanto precede, si ritiene che la valutazione operata dai consulenti in

integrazione

professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non

siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

2.14

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono

determinanti nel caso concreto i dati del 2008 (visto che è in quell’anno che è

avvenuta la soppressione della rendita).

2.14.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 33’996.-- nel 2008 partendo

dai dati forniti dal datore di lavoro (fr. 54'833.-- al 100%, cfr. doc. AI 90-1,

91-5).

2.14.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr.

4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale ausiliaria di pulizia, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 33'996.-- anno per

un’occupazione al 62% (cfr. consid. 2.14.1.) che proiettati al 100% danno un

importo di fr. 54'832.25.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè

fr. 43'243.2.--, cfr. Tabella TA1 p.to 93 “Servizi personali” livello

di qualifica 4, fr. 3’465.-- X 12 mesi = 41'580.-- riportato su 41.6).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.14.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato

alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi

non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid.

1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente

in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04,

consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere

conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.14.4

In concreto,

nel rapporto del 21 novembre 2011, la consulente in integrazione professionale

ha applicato una riduzione del 7% per attività leggere e del 10% per altri

fattori di riduzione (doc. AI 89-6).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie anche volendo applicare una riduzione del 10% per attività

leggere – alla luce della giurisprudenza esposta al consid. 2.14.3 – al quale

va poi aggiunto il 10% per altri fattori di riduzione, per una riduzione

complessiva del 20%, come vedremo (cfr. consid. 2.15.) il grado d’invalidità

sarebbe inferiore al 40%.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 51'367.68 ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 20%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41'094.14

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 33'996.-- (consid. 2.14.1.) non emerge alcun grado d’invalidità.

2.15

Viste le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione

nella querelata decisione, il grado d’invalidità globale è così calcolato:

Dal

mese di agosto 2007 del 70,3% (62 X 100% + 38 X 22%), arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la

concessione di una rendita intera.

Dal

mese di settembre 2007 del 39,3% (62 X 50% + 38 X 22%), arrotondato al 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la

concessione di una rendita.

Dal

mese di febbraio 2008 del 70,3% (62 X 100% + 38 X 22%), arrotondato al 70% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la

concessione di una rendita intera.

Dal

mese di giugno 2008 dell’8,3% (62 X 0% + 38 X 22%), arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la

concessione di una rendita.

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurata una rendita

intera d’invalidità (grado del 70%) limitatamente al periodo compreso tra il 1°

agosto 2007 e il 30 novembre 2007 e dal 1° febbraio 2008 al 31 agosto 2008 e soppresso

le prestazioni a partire dal 1° settembre 2008, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere

che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del

diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

2.16

Con il

ricorso l’assicurata ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito.

A suo dire, la perizia del SAM “pone quesiti in contraddittorio, non è stato

permesso alla signora RI 1 di porre a sua volta dei quesiti, né di formulare

delle osservazioni successive ai medici, non è stata garantita in alcun modo

l’imparzialità dei periti e tantomeno è stato in qualche modo garantito al leso

la possibilità di ricusa dei medesimi” (doc. I, pag. 2).

L'art.

29.

cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere

sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in

particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid.

2.2

con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere

sentito é una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione

comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle

possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,

126.

V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza,

la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La

riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via

eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Circa il

diritto della persona assicurata di esprimersi preventivamente sui quesiti che

l’amministrazione intende sottoporre al perito, in una sentenza 9C_243/2010 del

28.

giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il TF ha modificato la sua

precedente giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 446 consid. 7.4) e ha stabilito che

gli Uffici AI, con la decisione incidentale mediante la quale ordinano la

perizia, dovrebbero in futuro sottoporre alla persona assicurata anche l’elenco

dei quesiti peritali, per una sua presa di posizione (cfr. consid. 3.4.2.9.).

Sempre in

quella sede, l’Alta Corte ha inoltre precisato che anche questa modifica

giurisprudenziale, di principio, non priva di valore probatorio quelle perizie

che sono state ordinate in ossequio ai precedenti canoni (cfr. consid. 6).

In questo

senso, in una sentenza 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.2, il TF ha

respinto la censura fondata su una pretesa incompatibilità della decisione

impugnata con la nuova prassi in materia di diritti di partecipazione. Queste

le considerazioni espresse al riguardo:

"

(…).

A prescindere dalla novità della contestazione, l'ipotesi che

l'operato dell'amministrazione non sia (ex post) conforme alle più recenti

direttive fissate dalla DTF 137 V 210 non significa ancora che il giudizio

impugnato debba per questo motivo essere annullato. In virtù della prassi

vigente all'epoca in cui il referto del Servizio X.________ era stato

allestito, l'assicurato non doveva infatti potere preventivamente prendere

posizione sulle domande peritali né tantomeno doveva necessariamente avere la

facoltà di sottoporre quesiti supplementari, come invece pretende ora la DTF

137.

V 210 consid. 3.4.2.6 pag. 256. Per il resto, la pronuncia impugnata è

formalmente conforme alla giurisprudenza. L'esame complessivo degli aspetti

determinanti e la presa in considerazione delle censure ricorsuali dimostra che

il giudizio cantonale, nel basarsi sugli elementi probatori esistenti, e in

particolare sulla perizia del Servizio X.________ raccolta in conformità agli

standard precedenti, non è contraria al diritto federale (cfr. ad esempio

sentenza 9C_575/2011 del 12 ottobre 2011 consid. 4.2).“

Nel caso

in esame l’amministrazione dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso,

in particolare la valutazione medica del SAM, ha dato la possibilità

all’assicurata di formulare delle osservazioni una prima volta con il progetto

di decisione del 27 novembre 2009 (doc. AI 49-1), poi annullato, e in seguito con

il progetto di decisione del 29 dicembre 2011 (doc. AI 95-1), nel quale

l’Ufficio AI ha motivato la propria decisione sulla base della documentazione

raccolta all’incarto ed in particolare del rapporto stilato dai periti del SAM.

Il

rappresentante di RI 1 ha così potuto prendere visione dell’intera

documentazione riguardante il suo caso e formulare le osservazioni del 13

gennaio 2010 (doc. AI 53-1). Anche dopo il progetto di decisione del 29

dicembre 2011 l’insorgente poteva formulare osservazioni. Con lo scritto del 1°

febbraio 2012 l’avv. RA 1 ha infatti chiesto la trasmissione degli atti (doc.

AI 97-1) che l’UAI ha inviato il 6 febbraio 2012 (doc. AI 98-1).

È dunque

vero che all’insorgente non è stato possibile esprimersi preventivamente sui

quesiti da sottoporre ai periti del SAM. Ciò è avvenuto conformemente alla

giurisprudenza in vigore a quel momento.

Per

quanto riguarda la possibilità di ricusa dei periti l’Ufficio AI ha rettamente

evidenziato (cfr. doc. VI pag. 2) che nello scritto del 3 novembre 2008

indirizzato all’insorgente è stata indicata la necessità di un accertamento

medico presso il SAM di Bellinzona e la possibilità di “ricusare, per motivi

pertinenti, mediante lettera indirizzata all’ufficio AI, il perito o la persona

incaricata dell’esecuzione della perizia, entro un termine di 10 giorni”

(doc. AI 22-1). Nello scritto successivo del 19 dicembre 2008 sono poi stati comunicati

i nominativi dei periti (doc. AI 26-1).

Nessuna

istanza di ricusa è stata tuttavia inoltrata all’amministrazione.

In queste

circostanze, dunque, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere

sentito.

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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