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Decisione

32.2012.162

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2013Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare

se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 9C_516/2012 del 3 gennaio 2013 consid. 5.3 con

riferimenti).

2.6. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 15

ottobre 2009 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non essendo adempiuto

il presupposto dell’anno di carenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) ed essendo

l’attività di muratore tutt’ora esigibile anche se con una lieve riduzione di

rendimento (doc. AI 53/1-2).

La

decisione del 28 maggio 2009 – fondata sulla perizia pluridisciplinare 13 maggio 2009 del SAM

(doc. AI 50/1-28), sul rapporto medico 19 maggio 2009 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 52/1-3) e sul rapporto finale 14 aprile 2008 del consulente in

integrazione (doc. AI 29/1) – è stata confermata da questo Tribunale con STCA del 21 ottobre 2009

cresciuta incontestata in giudicato.

Questa

Corte aveva infatti concluso:

"

(…)

Appurata una capacità lavorativa dell’80% nell’attività

da ultimo svolta quale muratore e totale in un’attività adeguata, è a giusto

titolo e conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3 e 2.4),

che l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rato il diritto ad una riformazione

professionale.

Parimenti, visto l’inizio dell’incapacità lavorativa

dal giugno 2006 e ritenute le capacità, dell’80% nella sua attività abituale e

del 100% in un’attività adeguata, dal febbraio 2007, pure a ragione

l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita (non risulta infatti

assolto il criterio dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI).

A titolo abbondanziale il TCA rileva che anche se per

pura ipotesi si volesse ritenere adempiuto il presupposto di cui all’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI – dalla lettera 10 ottobre 2007 risulta che

la __________, quale assicuratore malattia, ha confermato la totale capacità di

lavoro e di guadagno con effetto dal 1. agosto 2007 (cfr. doc. 2/2-3

dell’incarto cassa malati) –, in ogni caso l’assicurato non avrebbe

diritto ad una rendita d’invalidità.

Infatti, constatato

che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua

attività di muratore, nella quale è in grado di conseguire un reddito

corrispondente all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità lucrativa del ricorrente

ammonterebbe al massimo al 20% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag.

313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il

rifiuto del diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non

pensionabile (cfr. consid. 2.5).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una

sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione.

(…)" (doc. AI 68/21-22)

2.7. Come

rilevato sopra (cfr. consid. 1.3) – dopo che la seconda domanda di prestazioni

è stata rifiutata dall’Ufficio AI con decisione 18 ottobre 2010 cresciuta

incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.2) –, nel mese di maggio 2011

l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 114/1).

L’amministrazione

– viste le annotazioni 26 maggio 2011 nelle quali il dr. __________,

medico SMR, ha concluso: “(…) In tali condizioni non si può assolutamente descrivere

la funzionalità reale per cui si propone esame pluridisciplinare per una valutazione

globale attuale, chiedendo al perito, oltre all’evolu-zione dello stato di

salute e al corrispondente cambio di funzionalità, di descrivere se vi sono segni

di aggravamento e, se del caso, tenerne conto per la conclusione sulla CL. (…)”

(doc. AI 116/1) – ha ordinato una nuova perizia a cura del SAM (doc. AI 117/1-2 e 118/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 28 novembre 2011 (doc. AI 120/1-55) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________),

reumatologica (dr. __________ e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

Alterazioni degenerative del rachide cervicale

(condrosi C5-C6 con spondilosi anteriore, osteocondrosi C6-C7 con spondilosi).

Alterazioni degenerative del rachide lombare

(discopatie D12-L1, L3-L4 e L4-L5).

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Obesità (peso 98 kg/statura 172,5 cm).

(…)" (doc. AI 120/25)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione

e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità

lavorativa: “(…) la capacità lavorativa dell’A. nel suo ultimo impiego di

muratore viene valutata dal punto di vista medico-teorico del 70%. (…)”

(doc. AI 120/31) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano nella sfera

psicologica e reumatologica.

La nostra consulente psichiatra Dr.ssa med. __________

ha diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente e una sindrome

mista ansioso-depressiva, patologie che riducono la capacità lavorativa del 20%

a partire probabilmente dal 2010 (in aprile 2010 il Dr. med. __________ parla

di un episodio depressivo). Dal 2010 quindi il quadro psicopatologico tende al

peggioramento, soprattutto delle quote interpretative e di tipo idea prevalente

con surplus di tensione e peggioramento del quadro misto secondo la Dr.ssa med.

__________. Circa la prognosi la ritiene dubbia e passibile d'ulteriore

peggioramento. La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica in quanto

l'A. appare completamente centrato sui temi del dolore con scarsa capacità di

deviare su altro, appare lamentoso e poco incline ad attivarsi lui in prima

persona, sembra in attesa di risposte e nel frattempo langue e urla la sua

insoddisfazione.

La valutazione reumatologica del Dr. med. __________

ribadisce una capacità lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento di 1/5 a partire del 16.1.2008. Questa diminuzione del rendimento

potrebbe, secondo il consulente, venire meno dopo un ricondizionamento della

muscolatura adeguato sull'arco di 3-6 mesi.

Dal lato neurologico il Dr. med. __________ non evidenzia

patologie che riducono la capacità lavorativa dell'A.

Globalmente riteniamo che l'A. presenti una capacità

lavorativa residua del 70%, inteso come rendimento ridotto sull'arco di una

giornata lavorativa completa a partire dal 1.4.2010 allorquando il Dr. med. __________,

psichiatra curante, parla di un episodio depressivo: è da quel periodo che verosimilmente

si assiste ad un peggioramento della patologia psichiatrica. Antecedentemente all'1.4.2010

vale una capacità lavorativa residua dell'80%. Limitanti la capacità lavorativa

sono le patologie psichiatriche e quelle nella sfera reumatologica che vanno

solo parzialmente sommate, in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore

cronico che rende l'A. più lento, affaticabile, necessitante di maggiori pause

durante l'attività lavorativa. Rispetto alla prima perizia SAM del 13.5.2009 lo

stato di salute è peggiorato lievemente a causa della patologia psichiatrica

(che giustifica un'incapacità lavorativa del 20%), resta invariato per le

patologie reumatologiche.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In un mestiere leggero ed adatto l'A. presenta una

capacità lavorativa medico-teorica dell'80%, dove limitante la capacità

lavorativa è soprattutto la patologia psichiatrica che inficia nella misura del

20% la capacità lavorativa totale e questo a partire dall'aprile 2010. Prognosi

stazionaria.

Sul piano terapeutico:

- la Dr.ssa med. __________

riterrebbe utile la ripresa nel rapporto di cura con l'ottimizzazione della

terapia in corso con aumento del Risperdone a 4 mg al giorno, possibile utilità

di un modulatore soprattutto per l'emotività scossa e labile ed il

reinserimento di un AD a doppio attacco per provare a gestire i sintomi dolorosi.

- dal lato reumatologico il

consulente Dr. med. __________ ritiene indicato un ricondizionamento della

muscolatura adeguato sull'arco di 3-6 mesi.

- dal lato neurologico il

consulente Dr. med. L. Bernasconi non ha proposte terapeutiche.

10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE e DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)." (doc. AI 120/31-33)

Nell’ambito

delle osservazioni al progetto di decisione 6 marzo 2012 (doc. AI 131/1-2)

l’insorgente, allora patrocinato dall’avv. __________, ha prodotto la lettera

14 marzo 2012 nella quale il dr. __________ aveva evidenziato che “(…)

leggendo il progetto di decisione si potrebbe presupporre che il paziente non

segue alcuna terapia psicologica o psichiatrica. Questo aspetto non è per nulla

vero. Il paziente è in cura presso il Servizio Psicosociale di __________ da

almeno 3-4 anni, dove è visto 1-2 volte al mese. (…)” (doc. AI 131/3).

Al

riguardo, nell’annotazione 25 aprile 2012, il dr. __________, medico SMR, ha

concluso che “(…) la documentazione medica ricevuta non apporta alcun nuovo

elemento clinico. Il rapporto finale SMR del 12 gennaio 2012, basato sulla

perizia SAM pluridisciplinare del novembre 2011, permane dunque il medesimo.

(…)” (doc. AI 133/1).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze mediche su enunciate – con decisione

2 maggio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni.

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

Considerandi

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio

essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce,

dall’aprile 2010, una capacità lavorativa del 70% nell’attività abituale quale

muratore e dell’80% in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali posti.

Quanto

all’evoluzione nel tempo – ricordato che con la STCA del 21 ottobre 2009 questo Tribunale

aveva già confermato la decisione di rifiuto di prestazioni dell’Ufficio AI del

28.

maggio 2009 (cfr. consid. 1.1 e 2.6) e che, pertanto, fino al mese di maggio

2009.

non era ravvisabile alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico (nella prima perizia del 13 maggio 2009 [doc. AI 50/1-28] i

periti del SAM avevano infatti concluso che “(…) in un lavoro adatto allo

stato di salute, l’A. globalmente è ritenuto abile al lavoro nella misura del

100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere da febbraio 2007 (come già

descritto al capitolo 8). (…)”; doc. AI 50/15) – nella perizia

pluridisciplinare 28 novembre 2011 la dr.ssa __________ specialista in

psichiatria, nel consulto 6 settembre 2011 (doc. AI 120/45-49), ha concluso che

“(…) il quadro psichiatrico attualmente in corso assume una qualità tale da

giustificare una percentuale di IL: pari al 20%: abile al 80%. Il limite è di

tipo funzionale. (…)” e ha precisato che la riduzione prolungata della capacità

lavorativa esiste “(…) da dopo la perizia del 2009: più probabilmente dal

2010.

(nel 04.10 __________ parla di un episodio depressivo). Dal 2010 il quadro

tende al peggioramento soprattutto delle quote interpretative e a tipo idea

prevalente con surplus di tensioni e peggioramento del quadro misto. (…)”.

Quanto alla prognosi a medio-lungo termine, la dr.ssa __________ ha inoltre osservato

che è “(…) dubbia, passibile di ulteriore peggioramento. (…)” (doc. AI

120/48).

Per

quanto riguarda invece l’aspetto somatico il dr. __________, FMH in reumatologia,

nel consulto 1. settembre 2011 (doc. AI 120/34-44), ha rilevato che “(…)

rispetto alla valutazione precedente, sono aumentati i punti fibromialgici

positivi, il 17.3.2009 a 5, ora a 15 su 18, ripartiti simmetricamente alla

parte superiore ed inferiore del corpo che, come tali, possono senz’altro

spiegare la maggior tendenza alla generalizzazione del dolore ora dimostrata,

la tipologia dello stesso, scarsamente rispondente alle misure

farmacologiche-fisiatriche finora improntate. In sintesi, l’attuale valutazione

reumatologica peritale si distingue da quella precedente da un aumentato numero

di punti fibromialgici, rimanendo altrimenti, sul piano oggettivo strutturale,

analoga a quella del 17 marzo 2009. (…)” e, circa la capacità funzionale,

ha confermato la precedente valutazione osservando che “(…) sulla base delle

constatazioni fatte sopra, rimane sovrapponibile la valutazione della capacità

funzionale (…)” (doc. AI 120/43).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in neurologia, nel consulto 14 settembre 2011

(doc. AI 120/50-53), ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente

neurologico il paziente può essere considerato abile al lavoro al 100%. (…)”

(doc. AI 120/52).

Questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi da queste valutazioni, che non sono

del resto state smentite da certificati medici specialistici attestanti delle patologie

invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua.

Tali

non possono certo essere i documenti medici prodotti con il ricorso.

In

effetti il dr. __________, FMH in medicina interna, nello scritto 14 marzo 2012

non si è confrontato con le conclusioni a cui è giunto il SAM nella perizia 28

novembre 2011 e nello stringato certificato 21 luglio 2011 ha solo attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 giugno 2007 in avanti per infortunio (doc. B e E). Anche nei rapporti 11 luglio 2011 dell’Ospedale regionale

di __________ e 11 gennaio 2012 dell’Ospedale __________ (doc. C e F) i rispettivi

sanitari non si sono confrontati con la perizia del SAM e nemmeno si sono

espressi sulla capacità lavorativa. Quanto al rapporto operatorio 15 gennaio

2008.

del dr. __________, FMH in anestesiologia, del centro per la terapia del

dolore dell’Ospedale regionale di __________ (doc. D) – atto, questo,

che a dire dell’insor-gente giustificherebbe un approfondimento dei problemi

psichici (cfr. punto 6 del ricorso) –, va rilevato che lo

stesso era già stato considerato nella perizia 13 maggio 2009 del SAM (cfr.

elenco atti in particolare doc. AI 50/4) e che l’aspetto psichiatrico era

allora stato valutato dalla dr.ssa __________ che aveva concluso per una

capacità lavorativa del 100% (vedi il consulto del 27 marzo 2009 sub doc. AI

50/24-27) considerando anche le precedenti perizie psichiatriche del 18 settembre

2007.

a cura del dr. __________ per conto della Cassa malati (doc. AI 2/6-14

dell’incarto cassa malati) e del 26 settembre 2007 del Centro peritale delle

assicurazioni sociali (doc. AI 21/1-7).

Al

riguardo, anche il dr. __________, nell’annotazione 11 giugno 2012, ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di

salute, non vi sono nuovi elementi clinici rispetto alla valutazione peritale

in ambito SAM. (…)” (VI/bis) e l’insorgente, espressamente invitato a

farlo, ha comunicato al TCA di non avere osservazioni da formulare in merito

(cfr. consid. 1.8).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando

la perizia pluridisciplinare 28 novembre 2011 del SAM (doc. AI 120/1-55) tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo con conseguenze

sulla capacità lavorativa dopo il mese di novembre 2011 e prima del 2 maggio

2012, è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa,

dal mese di aprile 2010, del 70% nell’attività abituale quale muratore e

dell’80% in un’attività adeguata rispettosa del limiti funzionali posti.

In

questo senso, la domanda subordinata di rinvio degli atti all’Ufficio AI

affinché, previo ulteriore approfondimento della fattispecie, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni del maggio 2011, va respinta. In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 70% nella sua attività abituale di muratore e

dell’80% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali a ragione

l’amministrazione ha negato il diritto ad una rendita.

Infatti,

potendo l’insorgente lavorare ancora nella sua attività abituale al 70% è

indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a

e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto

2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi

Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla

salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre

un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Il Tribunale federale, in una

sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione.

Ne

consegue che il grado d’invalidità non raggiunge la soglia pensionabile del 40%

(cfr. consid. 2.3).

Del

resto, procedendo ad un confronto dei redditi ipotetici da valido ed invalido – il cui calcolo,

rimasto incontestato, non merita comunque di essere approfondito per le ragioni

sopra esposte –, l’amministrazione é giunta ad un grado d’invalidità non

pensionabile del 29.32% (cfr. doc. AI 125/1-3).

Per

i motivi che seguono, questo Tribunale deve pure confermare il rifiuto di provvedimenti

professionali.

Dagli

atti risulta che il Servizio psico sociale di __________ – anche se il

dr. __________ nello scritto 14 marzo 2012 ha dichiarato che “(…) il paziente è in cura presso il Servizio Psicosociale di __________ da almeno 3-4 anni,

dove è visto 1-2 volte al mese. (…)” (doc. B) –, nel rapporto medico 30

aprile 2010 firmato dal direttore dr. __________ e dal medico assistente dr. __________

(doc. AI 86/1-5), ha, tra l’altro, rilevato che “(…) la critica rispetto

allo stato di salute e la sua collaborazione risultano parziali. Non siamo

sicuri che lui segua i nostri consigli terapeutici e assuma la farmacoterapia

prescritta. Il paziente, infatti, non si è presentato all’ultimo appuntamento

fissato previsto per il 22.03.2010 e non ha più preso contatto con noi. Durante

l’ultimo colloquio, infatti, aveva un atteggiamento rivendicativo, accusava i

curanti di non essere in grado rispondere alle sue aspettative. (…)” (doc.

AI 86/3, punto 1.4).

D’altra

parte, la dr.ssa __________, nel consulto 6 settembre 2011 (doc. AI 120/45-49),

quanto al ricovero dal 13 al 18 marzo 2011 presso l’Ospedale regionale di __________

seguito dal trasferimento coatto presso la __________ (cfr. doc. AI 114/1-3),

ha osservato che “(…) durante un ricovero presso l’Ospedale __________ dello

scorso marzo 2011, il soggetto manifestava un comportamento poco contenibile e

reiterazioni sul tema dell’intervento che producevano prima la richiesta di un

consulto psichiatrico in urgenza e quindi l’invio a __________: questo sarebbe

il secondo accesso alla __________ (primo circa un anno prima). Nella

descrizione dell’episodio da parte dei colleghi dell’Ospedale si fa riferimento

a un quadro francamente delirante. Nel parlarne con l’assicurato e la moglie si

chiarisce che doveva essere presente anche e soprattutto una preoccupazione per

la sua sopravvivenza manifestando egli in quel momento di esasperazione, una

franca ideazione auto lesiva. Entrambi i ricoveri sarebbero durati al più 3 giorni:

mancano atti in merito. (…)” (doc. AI 120/46-47) e quali possibilità

terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa ha indicato “(…) utile la

ripresa di un rapporto di cura e ottimizzare la terapia in corso con aumento

del Risperidone a 4 mg/die, possibile utilità di un modulatore soprattutto per

modulare l’emotività scossa e labile e il reinserimento di un AD a doppio

attacco per provare a gestire i sintomi dolorosi. (…)” (doc. AI 120/49).

Dal

canto suo il dr. __________, nel consulto 1. settembre 2011 (doc. AI 129/34-44),

ha, in particolare, osservato che la diminuzione del rendimento del 20% “(…)

potrebbe senz’altro venire meno dopo un ricondizionamento della muscolatura

adeguato sull’arco di 3-6 mesi. (…)” (doc. AI 120/44).

Stante

quanto precede questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla valutazione 1.

marzo 2012 (doc. AI 126/1-3) nella quale la consulente in integrazione ha concluso

che “(…) sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che non vi siano i

presupposti per l’applicazione di provvedimenti professionali volti ad una

riqualifica di base, in quanto, come indicato in sede medica, entro 3-6 mesi la

capacità lavorativa dell’assicurato potrebbe aumentare al 100% se egli si sottoponesse

alle terapie indicate sopra. Si ritiene inoltre che non sia opportuno attivare

un aiuto al collocamento in considerazione del fatto che in occasione di un

precedente tentativo l’assicurato aveva chiaramente esplicitato di non desiderare

nessun tipo di aiuto da parte nostra. (vedi rapporto CIP della collega __________

del 21 dicembre 2010). (…)” (doc. AI 126/3).

Giova

qui rilevare che sempre la dr.ssa __________, nel consulto 6 settembre 2011

(doc. AI 120/45-49), circa la possibilità di effettuare provvedimenti di integrazione

professionale, ha osservato che “(…) al momento non mi sembrano né necessari

né utili ma non esistono elementi di pertinenza psichiatrica che li

controindichino in assoluto. (…)” (doc. AI 120/49).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Nella

fattispecie, quanto alle attività esigibili senza riformazione specifica, la

consulente in integrazione ha osservato che “(…) tenuto conto delle

limitazioni funzionali espresse in sede medica, nonostante la capacità

lavorativa ridotta e le competenze dell’A. legate esclusivamente al settore

edile (manovalanza pesante), si può configurare una gamma sufficientemente

ampia di attività esigibili (ed un numero di posti sufficientemente elevato). A

titolo esemplificativo, si ritiene l’A. direttamente inseribile nel normale

mercato lavorativo in attività come il magazziniere (chiaramente in magazzini

provvisti di muletti e trattanti una merceologia di tipo medio-leggero), il

commesso/venditore, il fattorino/addetto alle consegne, l’operaio in alcuni

ambiti industriali (es. addetto alla lavorazione di materie prime). (…)”

(doc. AI 126/2).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.11

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le

valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la

dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da

un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere

in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,

lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei medici SMR, non

poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo

le quali le valutazioni mediche (si trattava delle risultanze di una seconda

perizia pluridisciplinare del SAM e delle ulteriori annotazioni del SMR) non

fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del

2.

maggio 2012.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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