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Decisione

32.2012.165

Richiesta di una rendita respinta. Assicurato quasi sessantenne, ristoratore indipendente, a cui è stato applicato il metodo ordinario in virtù dell'obbligo di ridurre il danno. Riassunto della giuris

29 novembre 2012Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I periti,

nel referto del 14 dicembre 2011, posta la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena

alla gamba ds con sindrome lombo radicolare cronica con deficit

sensitivo-motorio L5 a destra, discopatia L4-L5 e L5-S1 e stato dopo

decompressione radicolare L5 a destra con asportazione di lussato erniario ed

esplorazione a livello L5-S1 a destra l’11 febbraio 2008 e la diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa di diabete mellito di probabile tipo 2B,

diagnosticato nel 1991 con obesità corporea (BMI 34,4 kg/m2), microalbuminuria

nota, polineuropatia assonale, nota da settembre 2009, ipertensione arteriosa,

al momento non trattata, modica dislipidemia non trattata, hanno stabilito che

l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorico globale nell’attività

prevalentemente svolta in qualità di cuoco e gestore di un ristorante in

proprio va così valutata:

- per il

mansionario di cuoco, del servizio ai tavoli, attività prevalentemente da

svolgersi continuamente in posizione eretta: capacità lavorativa 0%;

- per il

mansionario maggiormente di tipo intellettuale-amministrativo: capacità

lavorativa 70% (attività sull’arco di un normale orario giornaliero con ridotto

rendimento per la necessità di momenti di pause più prolungati per potersi

riposare e cambiare sovente posizione di lavoro).

Gli

specialisti, hanno poi evidenziato che “per quanto riguarda la

determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro

nell’attività lucrativa esercitata dall’A., possiamo confermare che a decorrere

dall’evento traumatico dell’8.11.2007 (trauma assiale della colonna lombo

vertebrale) il grado di capacità lavorativa dell’A. va considerato nella misura

dello 0% sino al mese di giugno 2008 quando l’A. è riuscito a riprendere in

modo parziale (50%) la sua precedente attività. A decorrere poi da dicembre

2008 (recidiva della nota sindrome lombo radicolare L5 a ds.) il grado di

capacità lavorativa dell’A. va considerato nella misura dello 0%

rispettivamente 70% in attività prevalentemente intellettuali-amministrative,

come descritto al capitolo 7. Da allora lo sviluppo della limitazione della

capacità di lavoro nell’attività praticata dall’A. non ha presentato

sostanziali e/o duraturi mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo

termine risulta poco favorevole in quanto la situazione è oramai cronicizzata e

non vi sono possibilità di miglioramento significativo” (doc. AI 145-28).

I periti

hanno inoltre stabilito che l’insorgente va considerato in grado di effettuare

altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni di carico nonché

funzionali descritte in ambito reumatologico e neurologico, nella misura del

70% a decorrere da dicembre 2008 (doc. AI 145-28).

Nel

rapporto medico del 20 dicembre 2011 il Servizio medico regionale (SMR) ha

ripreso la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del SAM (doc. AI

147-1).

La valutazione medica, giustamente, non viene contestata dall’interessato

(cfr. doc. I), il quale sostiene invece che al caso di specie, al calcolo del

grado d’invalidità, vada applicata la procedura straordinaria invece di quella

ordinaria utilizzata dall’UAI.

2.3. A

questo proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il

calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la

graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico

applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso

dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.

255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;

DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V

154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004, I 543/03 e del 12 maggio 2004, I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. L'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata.

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal

1° gennaio 2007: TF), per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato

senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I

782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella

causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U

168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener

conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di

attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e

dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità.

In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29

ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. L’Alta

Corte ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da

attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto

2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il

danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03, consid.

4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire

l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire

tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che

l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati

contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato

correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Come emerge dalla sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 (cfr. consid. 6.2 e seguenti), secondo la

giurisprudenza, inoltre, se, per motivi non imputabili all'invalidità (quali

scarsa formazione scolastica, formazione professionale carente, conoscenze

linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto

di residenza, rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro: DTF

110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010

consid. 4.1.1 concernente il Cantone Ticino), il reddito percepito dalla

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute era

considerevolmente inferiore alla media dei salari erogati per un'attività

simile nel settore interessato (cioè divergeva di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 pag. 302 seg.) e

altresì non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di

un reddito modesto, i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il

reddito da valido devono essere considerati anche per fissare il reddito da

invalido (cosiddetto principio del "parallelismo" dei dati da porre a

confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b;

sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio

2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03

del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e

giurisprudenza citata).

Alla base della citata

giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido non potrà

realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se già

nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito

nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità

(DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008

consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5

dicembre 2003 consid. 2.2.2).

La giurisprudenza sul

parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata nella sentenza

pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale ha

evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia media

appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile,

un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non va adeguato

al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico non

sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60 segg.). Tale

procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito, poiché per la

determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la perdita di

guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid. 3.4.1-3.4.6

pag. 60 segg.).

Il parallelismo dei

redditi può realizzarsi in particolare a livello del reddito da valido, tramite

adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o ancora a livello

del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico

(DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).

In una seconda fase,

occorre poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da

invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I fattori estranei

all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi

non possono essere presi in considerazione nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328

e 329 seg.).

A questo proposito, come

emerge sempre dalla già citata sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, va

posto in evidenza che la situazione dei lavoratori in proprio non è identica a

quella dei lavoratori dipendenti, già per il fatto che non esistono dati

statistici sufficienti da porre a confronto (su questo tema vedi Hardy Landolt,

Invaliditätsbemessung bei Schlechtverdienenden - Ein Methoden- oder auch ein

Gerechtigkeitsproblem?, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, San Gallo

2006, pag. 31 segg., in particolare pag. 59 e 64-65). Inoltre nel primo caso il

successo dell'attività e quindi anche l'ammontare degli introiti dipende in

gran parte dall'impegno, dalle doti imprenditoriali e dalla volontà del

titolare dell'azienda, rispettivamente dipende da tali fattori in misura

nettamente superiore rispetto alla seconda categoria (RCC 1981 pag. 40 consid.

2, 1962 pag. 125; si confronti anche sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b). Tuttavia si deve

senz'altro riconoscere che anche il reddito da indipendente viene influenzato

da fattori estranei all'invalidità, quali ad esempio le condizioni del mercato

del lavoro, oppure le carenze linguistiche o di formazione. Il mancato

adeguamento di un reddito da valido quale indipendente potrebbe pertanto

discriminare ingiustamente un lavoratore in proprio rispetto ad un dipendente,

nella misura in cui l'importo esiguo del reddito è riconducibile a motivi

estranei all'invalidità - rilevanti - (si veda in proposito DTF 135 V 58; 131 V

151; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS

2008 pag. 570), quali ad esempio la citata situazione del mercato del lavoro

(Hardy Landolt, op. cit., pag. 56).

D'altro canto, accertare

quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale

dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio

potenziale economico o da altri fattori (si confronti sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta

impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta,

potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13

relativa alle grandi regioni: si veda in proposito sentenza 9C_310/ 2009

consid. 4.1.1, in cui si fa espresso riferimento, alla luce della citata

tabella, alla diversa realtà del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).

2.7. In concreto, nel rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 13 maggio 2010

dell’UAI (doc. AI 86), precedente alla perizia SAM, emerge, tra l’altro, che la

funzionaria dopo aver esaminato la situazione attuale dell’attività aziendale

(tipo d’impresa, infrastruttura e sostanza immobiliare, situazione geografica,

situazione del mercato, cambiamenti nell’organizzazione dell’impresa), la

situazione del personale (manodopera con retribuzione, situazione dopo il danno

alla salute), il confronto tra campi d’attività, l’evoluzione dei redditi

dell’impresa e i provvedimenti d’integrazione, ha eseguito la valutazione

dell’invalidità, partendo da un salario da valido di fr. 30'000 netto (fr.

31'790 lordo) ed ha applicato il metodo straordinario, accertando una perdita

di guadagno nell’attività svolta abitualmente del 60%. L’incaricata ha poi

affermato:

" (…)

L’applicazione del metodo straordinario risulta giustificata dagli

elementi economici emersi nel corso dell’inchiesta, elementi che incidono

pesantemente sulla perdita dell’esercizio tanto da inficiare il nesso da

causalità tra perdita e danno.

Negli ultimi anni, infatti, il ristorante ha subito il sensibile

calo della cifra d’affari per motivi che, nell’ambito dell’inchiesta, non è

stato possibile individuare in modo certo. A fronte di questo fatto, è variata

negli anni anche la massa salariale, aumentata al 30% della CA nel 2005 e al

41% nel 2009, variazioni di cui non è nota la ragione ma che soprattutto non

possono essere ricondotte in modo certo né alla cifra d’affari, né alla

malattia dell’assicurato; per fare un esempio di quanto detto, nel 2008 la

spesa per salari è stata il 21% della CA, un dato percentualmente modesto se si

pensa che l’assicurato è stato a lungo inabile al 100%.

Proposta

Per quel che concerne l’attività abituale propongo ¾ di rendita,

tuttavia il dossier deve essere ancora sottoposto al consulente per i motivi

esposti nel rapporto.” (doc. AI 86-9/11)

Il 29 luglio 2010 la

consulente in integrazione, prima della perizia SAM, ha evidenziato:

" (…)

L’assicurato ha assolto il normale percorso scolastico

obbligatorio in __________, proseguendo la formazione professionale attraverso

la frequenza della scuola professionale di cucina senza tuttavia ottenere

l’attestato finale.

In CH dal 1974, il signor RI 1 è impiegato a partire dal 1976

presso il __________ di __________ in qualità di pizzaiolo e tuttofare.

Dal 1984 egli svolge invece la mansione di cuoco e direttore

tecnico presso il ristorante __________ di __________, di sua proprietà

(lavoratore indipendente).

Dal mese di settembre 2008 l’assicurato riduce l’attività ad un

metà tempo a causa dei problemi di salute. La situazione è comunque ben

documentata nell’inchiesta eseguita dalla collega __________, alla quale si

rimanda.

L’attività verrà verosimilmente ceduta (?).

(…)

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla

gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime

si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di

funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori

economici.

Nel caso specifico, il signor RI 1 svolge l’attività di

cuoco-cameriere e gerente senza una qualifica professionale specifica, dal

1984.

In qualità di cuoco, secondo la valutazione medico-teorica, egli è

da ritenersi tuttora abile nella misura del 34%. A questo riguardo, si riporta

quanto emerso dall’inchiesta citata dalla collega __________:

“Oltre ai diversi periodi di inabilità lavorativa, che hanno

caratterizzato la vita lavorativa dell’assicurato, assistiamo altresì

all’importante calo della cifra d’affari e, in generale, della redditività

dell’esercizio, calo dovuto a fattori che, come l’inchiesta ha evidenziato, non

sono direttamente riconducibili al danno alla salute (vedi osservazioni

conclusive) …. Vorrei evidenziare tuttavia come l’assicurato svolga la

professione di cuoco e cameriere da sempre e senza una formazione specifica. Un

cambio di ruolo all’interno del ristorante non risulta esigibile, dato che si

tratta di un esercizio a conduzione familiare e con una cifra d’affari modesta.

Sarà pertanto compito del consulente tenere conto non solo

dell’aspetto medico, ma altresì delle reali risorse professionali e lavorative

dell’assicurato.”

Nonostante quanto asserito sopra, in una attività adeguata allo

stato di salute, la capacità lavorativa dell’assicurato stabilita in sede

medica è totale e limitazioni fisiche presentate dall’A. non si configurano

gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro,

anche se questo comporterebbe un cambio radicale dell’attività finora svolta.

A titolo d’esempio, elencherò una serie di attività presenti

(anche con altra denominazione) nella struttura socio-economica del Cantone,

che, a mio parere, in ragione delle specifiche esigenze operative o con

riferimento a linee di produzione che non rientrano nei campi di esclusione, il

soggetto può essere ritenuto in grado di svolgere, poiché rispecchiano in

misura sufficientemente elevate le controindicazioni formulate in sede medica.

A postura seduta: le aziende che trasformano le materie

prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica,

elettricità) sono organizzate in modo di produrre in postazioni dove la postura

è prevalentemente seduta. In queste aziende i compiti sono di produzione

(taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,…) di confezione, d’imballaggio,

d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione.

(Possibilità di alternare la postura: i medesimi DL, conoscendo il problema,

organizzano il ciclo produttivo in modo tale d’acconsentire ai loro dipendenti

d’alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotto finiti ad altre

postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni.

Rammento che in queste attività, dopo circa un’ora e mezza di

lavoro, sono previste pause contrattuali di 10-15 minuti;

Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e

servizi collaterali);

Cassiere, venditore non qualificato;

Agente di custodia, usciere;

Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a

domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici);

Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero.” (doc. AI

93-2)

Il 22 settembre 2010 la

consulente in integrazione ha, inoltre, affermato:

" (…)

-

Le attività esigibili menzionate sono confacenti con i LF conseguenti al

danno alla salute e non si configurano così gravi da indurre a credere che

l’assicurato non sia più reintegrabile;

-

L’inchiesta della collega __________ inoltre evidenzia come la perdita

di guadagno non sia strettamente connessa al danno alla salute e in questo

senso la possibilità che l’assicurato debba cedere l’attività o cambiare egli

stesso occupazione è molto alta (obbligo di ridurre il danno!)

-

In qualità di lavoratore indipendente per legge siamo chiamati ad

eseguire l’inchiesta sopra citata. Il RV è quindi determinato a seguito di

questa inchiesta.

-

(…)” (doc. AI 100-1)

Va ancora evidenziato che,

dalla perizia SAM del 14 dicembre 2011, emergono le seguenti limitazioni:

" (…)

Sul piano neurologico l’A. presenta una chiara sindrome radicolare

deficitaria e cronica L5 a ds. Questa patologia causa dolori al carico ed è

pure presente un deficit di estensore del piede ds. che limita gli spostamenti

a piedi, in particolare per quanto riguarda l’attività nell’ambito della

ristorazione, soprattutto per gli spostamenti necessari per il servizio ai

tavoli e l’attività di cucina, nonché la prolungata postura eretta.

Sul piano reumatologico l’A. è limitato in attività lavorative non

ergonomiche per la colonna vertebrale. In particolar modo quando deve mantenere

delle posizioni statiche, ferme, in piedi o lavorare in posizioni con la parte

superiore del corpo leggermente flessa in avanti. Egli è inoltre limitato nel

mantenere delle posizioni sedute per più di un’ora e mezza. E’ limitato nel

camminare per più di 20-30 minuti, deve intercalare il più frequentemente

possibile le varie posizioni con anche dei momenti di riposo in posizione

sdraiata. E’ infine pure limitato nell’alzare dei pesi superiori ai 5 kg in modo ripetuto.

(…)

Per le sole ragioni mediche l’A. va considerato in grado di

effettuare altre attività lucrative rispettose delle limitazioni di carico

nonché funzionali descritto in ambito reumatologico e neurologico, nella misura

del 70% come descritto al capitolo 7 e ciò a decorrere da dicembre 2008 come

riferito al capitolo 8.” (doc. AI 145-28)

La presente fattispecie ha

alcune analogie con i casi giudicati dal TF nelle (citate) sentenze 9C_560/2008

del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V 58 e 9C_683/2010 del 10 dicembre

2010, dove si trattava di statuire in merito al diritto ad una rendita di

ristoratori indipendenti e dove, in entrambi i casi, è stato applicato

l’abituale raffronto dei redditi.

Nel primo caso la fattispecie

concerneva un’assicurata, nata nel 1945, di formazione sarta, che aveva

lavorato fino a fine 1994 quale infermiera, in seguito quale ristoratrice

indipendente e che il 30 dicembre 2005, essendo completamente inabile al lavoro

nella sua precedente attività ed abile al 50% in attività adatte al suo stato

di salute, ha domandato di essere messa al beneficio di una rendita AI (cfr.

consid. A della citata sentenza). La seconda fattispecie concerneva invece

un’assicurata, nata nel 1963, attiva quale ristoratrice indipendente dal luglio

1997, il cui fallimento è stato aperto nel corso del 2004 e che nel mese di

aprile 2006 si è annunciata presso le autorità cantonali competenti, chiedendo

di poter essere messa al beneficio di una rendita AI, poiché completamente

inabile nella precedente attività di ristoratrice ed abile al 50% in attività

leggere e confacenti al suo stato valetudinario (cfr. doc. A della citata

sentenza).

Nel caso che questo TCA è

chiamato a giudicare il ricorrente si trova in una situazione valetudinaria

migliore, poiché abile al 70% (e non solo al 50%) in attività leggere ed

inoltre, a differenza del caso pubblicato in DTF 135 V 58, non ha ancora

raggiunto i 60 anni.

A proposito della

questione dell’età e del fatto che l’interessato avrebbe sempre svolto

un’attività indipendente presso il suo ristorante va evidenziato quanto segue.

Prima di iniziare, nel

1984, l’attività indipendente, l’insorgente ha dapprima lavorato in modo

irregolare come aiutante in panetterie e ristoranti e anche nel settore edile

in __________. Trasferitosi a __________ nel 1974 per circa un anno ha lavorato

quale manovale, poi come aiuto barista ed infine come pizzaiolo tuttofare (cfr.

doc. AI 145-12). Per cui ha già avuto occasione di dover cambiare la propria

Considerandi

attività in numerose circostanze.

Con sentenza 9C_695/2010

del 15 marzo 2011 il TF, nel caso di un assicurato nato nel 1948, che ha

lavorato quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della medesima

società, ha in sostanza ritenuto che, sia prendendo in considerazione il

momento della modifica del diritto alla rendita (58 anni), sia quello della

decisione impugnata (60 anni), l’interessato non poteva invocare la

giurisprudenza secondo la quale, in considerazione dell’età avanzata, non gli poteva

essere richiesto di cambiare professione (“6.2 Il convient encore d'examiner

si le recourant, conformément au grief qu'il invoque, peut être tenu de changer

de profession compte tenu de son âge. La question de

savoir à quel moment on doit se placer pour apprécier les chances d'un assuré

de retrouver un emploi en fonction de son âge n'a pas été tranchée et peut ici

rester ouverte (cf. arrêts 9C_949/2008 du 2

juin 2009 consid. 2;9C_651/2008 du 9 octobre

2009.

consid. 6.2.2.2). En effet, que l'on retienne le moment où la modification

du droit à la rente prend effet ou le moment de la décision litigieuse, le

recourant, alors âgé de 58 ans, respectivement de 60 ans, n'avait pas atteint

le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe

plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur

un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt 9C_651/2008

du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). A l'appui de son argumentation, le

recourant se réfère certes à trois arrêts (arrêts 9C_578/2009

du 29 décembre 2009;9C_651/2008 du 9 octobre

2009;9C_612/2007 du 14 juillet 2008) dans

lesquels le Tribunal fédéral avait constaté l'impossibilité pour l'assuré de se

reconvertir dans une nouvelle profession. Toutefois, les circonstances du cas

d'espèce ne sont pas comparables à celles des cas cités par le recourant»).

L’Alta

Corte ha evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del medesimo datore

di lavoro da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno una volta ad un

cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere assimilato a quello

di un indipendente che ha sempre svolto la medesima attività (“En

l'occurrence, avant d'être au service du même employeur pendant 20 ans, il a

exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il

a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours

professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du

dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés

d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté

aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler

le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en

qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de

l'emploi en tant que salarié.»).

Pur

riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più precisa le

attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha comunque

rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che

non necessitano di alcuna formazione specifica e che l’interessato avrebbe

potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera que compte

tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste

de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce

sujet, comme le soulève le recourant, on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de

l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les

premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le

droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui

correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles

observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du

travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007 consid.

4.

), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant

aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du

recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles

indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail

(arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples,

on peut citer les activités de surveillant de machines, gardien de parking ou

ouvrier d'usine. »).

Inoltre,

con sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente

attività che in attività confacenti al suo stato di salute (poi aumentata al

70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il

principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di

domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare

le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha

diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un

reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del

caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant

d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par

la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la

part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de

son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de

l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon

lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations,

entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre

d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;

c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure,

au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une

invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un

aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à

une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le

dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point

de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au

regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret

(ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).

Tra le circostanze

soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come

l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze

oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata

prevedibile del rapporto di lavoro (“Par circonstances subjectives, il faut

entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail

ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle

concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances

objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du

travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du

Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités,

destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et

les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l'assureur est

importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage

devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des

mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au

reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d

p. 32 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29

décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). »).

Nel

caso giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto

cambiare lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità

di lavoro residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di

gestore della logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un

garage. Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità

si è posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla

quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna

possibilità reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato

equilibrato (“5.2.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le

revenu d'invalide que le recourant aurait été en mesure de réaliser était plus

élevé que celui perçu dans son métier de garagiste. Contrairement

à ce que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide

auquel il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas

exigé. En effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la

jurisprudence sus exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser,

dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de

la poursuite de son métier.

Par

ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du

recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se

ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces

constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas

manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf.

consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut

raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer

son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet,

en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait

en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un

quart de rente lui serait ouvert.

5.2.3

Les

autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les

juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de

travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme

celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme

réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au

profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de

travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce

genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité

résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé

et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché

du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux

conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il

pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail

lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main

d'?uvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b,

in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt

du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars

2011.

consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où

la question de l'exigibilité d'un changement de profession se posait, le

recourant n'avait de loin pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence

considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter

la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du

15.

mars 2011 consid. 6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en

quoi l'argument selon lequel il s'est constitué une clientèle fidèle

l'entraverait pour trouver un nouveau travail. »)

Cfr.

anche la sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un assicurato che

aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato in Svizzera

nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di autista per

cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della

ristorazione (specializzato nella cucina orientale). Il TF al

consid. 3 ha evidenziato:

« L'intimé a mis un

terme à son activité lucrative indépendante en juin

2005, invoquant des

problèmes de santé. La cessation de cette activité justifie de procéder à une

révision du droit à la demi-rente d'invalidité, en vertu de l'art. 17 LPGA. En

effet, comme les champs d'activités professionnels comparés ont disparu, la

méthode extraordinaire d'évaluation qui tenait compte de la réalité concrète de

l'activité de traiteur indépendant n'a plus de fondement.

Le degré de l'invalidité

doit ainsi être revu et déterminé désormais selon la méthode générale de

comparaison des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.»

Infine,

va segnalata la sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR

6/2010 IV n. 37, inerente un agricoltore indipendente. In quel caso il TF ad un

assicurato 57enne al momento della decisione litigiosa, incapace al lavoro al

50% sia nella sua precedente attività che in attività confacenti al suo stato

di salute, ha riconosciuto la mezza rendita, rilevando tuttavia che si trattava

di un caso limite, relativo ad un agricoltore indipendente che non possedeva

alcuna esperienza professionale in un altro ambito e che faceva fatica a

comprendere e ad adattarsi alle esigenze dei mutamenti strutturali in corso

nell’agricoltura.

L’Alta Corte

ha rilevato:

« 4.3.1 Selon les

constatations du Tribunal cantonal, qui lient le

Tribunal fédéral (cf.

supra consid. 1 et 3), l'intimé dispose d'une capacité résiduelle de travail

attestée médicalement de 50 % qu'il peut exploiter aussi bien dans son activité

habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à ses

limitations fonctionnelles. Dans la première hypothèse, l'intimé peut prétendre

à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, tandis que dans la seconde hypothèse

il n'aurait droit, compte tenu du revenu qu'il pourrait raisonnablement

réaliser dans une activité adaptée (calculé sur la base des données statistiques

résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires), qu'à l'allocation

d'un quart de rente.

4.3.2

C'est à la lumière

des circonstances concrètes de la présente affaire qu'il convient d'examiner si

l'intimé peut être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur

au profit d'une activité salariée plus lucrative.

En premier lieu, il

convient de constater que l'intimé n'a pas véritablement mis en oeuvre, pour

peu que cela soit objectivement possible dans une entreprise agricole du type

et de la taille de celle de l'intimé, de mesures tendant à adapter son activité

à ses capacités résiduelles. Il ressort de l'enquête économique établie dans le

cadre de l'instruction du dossier - dont les constatations principales ont été

reprises dans le jugement attaqué - que l'intimé se limite désormais à

accomplir les tâches d'exploitation qui sont encore à sa portée sur le plan

physique et qu'il est désormais suppléé par son fils pour les autres travaux.

D'un point de vue

objectif, rien ne fait obstacle à ce que l'intimé change d'activité

professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse, l'intimé

n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère

généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de

la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré

(cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2,9C_437/2008 du 19 mai

2009.

consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne

semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si

limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un

lieu proche de son domicile.

Cela étant, l'intimé ne

semble posséder aucune expérience professionnelle dans un domaine économique

autre que celui dans lequel il oeuvre actuellement. L'exercice d'une nouvelle

activité adaptée aux limitations fonctionnelles l'affectant impliquerait, en

tout état de cause, une reconversion professionnelle. Dans les faits, le passage

du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue une profonde

remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés

d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a

mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences

liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au

regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé

soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en

question professionnelle.

On relèvera pour finir

que les perspectives de revenu offertes par un changement d'activité ne sont

que légèrement plus élevées par rapport au revenu que l'intimé serait en mesure

d'obtenir dans le cadre de son activité agricole. Même si son exploitation

agricole est très probablement condamnée à disparaître à plus ou moins brève

échéance, il paraît difficile dans ces conditions d'exiger de l'intimé, eu

égard à l'attachement subjectif et personnel qui le lie à son entreprise, qu'il

l'abandonne pour se lancer dans la recherche aléatoire d'un emploi adapté à ses

limitations fonctionnelles.

4.3.3

Au vu de

l'ensemble des circonstances, aussi bien favorables que défavorables, et même

si la présente affaire doit assurément être regardée comme un cas limite, il

convient d'admettre que le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation, en considérant qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il

change d'activité afin de réaliser un revenu excluant le droit à une demi-rente

d'invalidité.»

A livello

cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre 2007 e

32.2009.91

del 10 settembre 2009 del TCA. Nel primo caso, all’interessato,

posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il

Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi

applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato

possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato

negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati

fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non

rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver

rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che

“in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed

oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di

professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo

dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della sentenza).

Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964, attivo

quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività adatte al

suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una richiesta di

prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo del metodo

straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione

ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato applicando il metodo

ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la giurisprudenza

federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire

dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato

nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività

lavorativa dipendente.”

In concreto l’interessato

è nato nel 1953, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla osta ad un

cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora

raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente

che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in

un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29

dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2). Inoltre, i

posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la

possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio del

ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con numerosi posti di

lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR

6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3

luglio 2012).

L’interessato inoltre,

contrariamente alla fattispecie della sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre

2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2 e conformemente invece al

caso di cui alla sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011, è già stato

confrontato, almeno una volta, ad un cambiamento di attività professionale ed

il passaggio da attività indipendente ad attività dipendente (che ha già avuto

luogo in senso contrario negli anni ’80) non costituisce pertanto un ostacolo

per l’insorgente. L’interessato, nel corso degli anni, è del resto sempre stato

capace di adattarsi alle nuove situazioni che si sono create e non emerge che

non sia capace di comprendere e di adattarsi alle mutate esigenze economiche.

Dalla perizia SAM emerge del resto che si tratta di una persona con un’”attitudine

gioviale, ben collaborante, disponibile” (doc AI 145-18), ossia di una

situazione differente rispetto a quella accertata nella sentenza 9C_578/2009

del 29 dicembre 2009 (“L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé

peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation

structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au

regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé

soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en

question professionnelle. »).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito

che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato

la procedura ordinaria.

2.8

Quanto all’ammontare del

reddito da valido, anche in questo caso a giusta ragione, l’UAI ha preso in

considerazione i dati evinti dalla tassazione fiscale, che meglio tengono conto

dell’effettivo reddito conseguito dall’insorgente in quegli anni. Gli importi

figuranti nel conto individuale dell’interessato sono invece comprensivi del

reddito conseguito dalla moglie in ragione del 50%. Nelle tassazioni, dalla

2001-2002 alla 2008, i redditi dei coniugi RI 1 figurano infatti sempre

separatamente, nella misura del 50% ciascuno, come da loro stessi indicato in

sede di dichiarazione fiscale.

Nel 2004, quale reddito da

attività indipendente, erano stati dichiarati fr. 16'322 per il marito ed

altrettanti per la moglie, poi aumentati dall’UT a fr. 23'000 ciascuno (vi è

inoltre un’indennità per malattia ed infortuni di fr. 8'797 per il marito e di

fr. 24'643 per la moglie; cfr. doc. AI 62-3). Nel 2005 sono stati dichiarati

fr. 5'842 per il marito e

fr. 5'841 per la moglie, che l’UT ha aumentato a fr. 20'000 ciascuno (oltre a

fr. 13'440 di rendite AVS/AI per il contribuente [recte: moglie] e fr. 27'198

di indennità malattia e infortuni per il marito; cfr. doc. AI 62-11). Nel 2006

figurano fr. 3'653 dichiarati sia per il marito che per la moglie, aumentati a

fr. 30'000 ciascuno, oltre a fr. 13'440 di rendita AVS/AI per la moglie e fr.

2'061 d’indennità per malattia e infortuni per il marito (cfr. doc. AI 62-13). Nel

2007, quale reddito da attività indipendente, erano stati dichiarati fr. 8'087

per il marito e fr. 8'087 per la moglie, poi accertati dall’UT in fr. 30'000

ciascuno (doc. AI 62-18 e 65/10, oltre a fr. 13'812 di rendita AVS/AI per la

moglie e fr. 15'229 di indennità per malattia e infortuni per il marito).

Dagli atti emerge inoltre

che nel 2003 era stato tassato quale reddito aziendale l’importo fr. 15'000 per

il marito e fr. 15'000 per la moglie (cfr. doc. AI 65-41 e 86-7; dichiarati fr.

12'883, rispettivamente fr. 12'884, cfr. doc. AI 5-6), mentre nella tassazione

2001-2002 (periodo di computo 1999-2000), figuravano fr. 25'000 di reddito

aziendale ciascuno oltre a fr. 28'758 di reddito da dipendente per il marito

(doc. AI 65-42 e 86-7).

Agli atti vi è poi, per il

2006, la domanda di __________ del 13 dicembre 2007, con la richiesta del

reddito aziendale 2006 per la fissazione dei contributi sociali. L’UT ha risposto

indicando in fr. 60'000 l’importo conseguito, di cui fr. 30'000 per il marito e

fr. 30'000 per la moglie (doc. AI 65-19).

Inoltre, dalle tavole

processuali si evince che dal 2001 al 2007 nel conto individuale

dell’insorgente sono iscritti gli importi conseguiti complessivamente sia dal

marito che dalla moglie, cui sono aggiunti, verosimilmente (cfr. a questo

proposito le decisioni per il 2001 e il 2002, doc. VI/D1 e D2), i contributi

AVS fatturati o pagati nell’anno di computo (fr. 4'100, fr. 4'300 e fr. 3'900; cfr.

doc. AI 65-32, 33 e C). Infatti, per il 2001 ed il 2002 figurano fr. 54'300

([25'000 X 2] + 4'300), nel 2003 fr. 34'100 ([15'000 X 2] + 4'100), nel 2004

fr. 50'100 ([23'000 X 2] + 4'100), nel 2005 fr. 44'100 ([20'000 X 2] + 4'100),

nel 2006 fr. 64'100 ([30'000 X 2] + 4’100), nel 2007 fr. 63'900 ([30'000 X 2] +

3'900).

Ne segue che giustamente

l’UAI ha preso in considerazione i dati evinti dalle tassazioni fiscali, che

gli stessi coniugi RI 1 hanno dichiarato essere conseguiti al 50% da ognuno di

loro e non quelli del conto individuale del ricorrente che comprendono anche i redditi

della moglie.

Del resto, dagli importi

sopra riportati, emerge inoltre sia che l’ammontare di fr. 31'790 preso in

considerazione dall’UAI quale reddito da valido del 2006, e poi aggiornato per

gli anni seguenti, è superiore a quello conseguito nel 2005 (fr. 20'000), nel

2004.

(fr. 23'000) e nel 2003 (fr. 15'000), sia che l’insorgente aveva

dichiarato importi ancora inferiori rispetto a quelli poi tassati dall’UT.

Comunque anche volendo prendere

in considerazione il dato più favorevole al ricorrente, ossia facendo una media

degli anni dal 2004 al 2007 (anno in cui ha conseguito, malgrado l’inizio

dell’invalidità nel mese di novembre, un reddito superiore rispetto agli anni

precedenti, escluso il 2006) ed includendo anche, per pura ipotesi di lavoro, le

indennità per perdita di guadagno percepite in quegli anni, si otterrebbe un

reddito inferiore a quello utilizzato dall’UAI (fr. 32'961 per il 2008, cfr.

risposta di causa, doc. IV).

Infatti, la media degli

ultimi 4 anni sarebbe di fr. 31'257 (23'000 [reddito 2004] + 8'797 [indennità

per malattia e infortuni 2004] + 20'000 [reddito 2005] + 27'198 [indennità IPG

2005] + 30'000 [reddito 2006] + 2'061 [indennità IPG 2006] + 30'000 [reddito

2007] + 15'229 [indennità IPG 2007] : 5 anni), che, aggiornato al 2008, anno di

inizio dell’eventuale diritto alla rendita, raggiunge fr. 31'882 (+ 2%).

Per quanto concerne il

reddito da invalido l’UAI ha preso in considerazione l’importo di fr. 59'978,

evinto dalla tabella TA1 2008, da cui ha dedotto l’8% quale riduzione per

attività leggere e del 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari.

L’interessato, giustamente, non contesta il reddito da invalido e la riduzione

del 13%, conforme alla giurisprudenza, ma chiede una riduzione supplementare

del 43% per il gap salariale tra quanto potrebbe conseguire come cuoco

secondo i redditi evinti dai dati statistici (fr. 63'922.50 nel 2008) e quello

che ha effettivamente conseguito.

La censura si

rivela infondata.

Innanzitutto, l’UAI a

giusta ragione evidenzia che anche volendo applicare il gap salariale

come chiesto dall’insorgente, quest’ultimo avrebbe diritto ad una rendita, al

50%, solo per poco tempo (dopo l’anno di attesa), ritenuto che successivamente

il grado d’invalidità non raggiunge il 40%, come esposto qui di seguito.

Infatti, per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a

fr. 61’239 (+ 2.1%) nel 2009, a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0,8%) e a fr. 62'346 nel

2011.

(+ 1%).

L’assicurato,

quale cuoco, avrebbe potuto guadagnare nel 2008 fr. 32'961 (dato più

favorevole, cfr. risposta di causa).

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1, punto 55, attività alberghi e ristoranti, livello di

qualifica 1, lavoro esigente/indipendente: fr. 65’003 nel 2008 [5’159 : 40 X 42

X 12]). Ciò potrebbe dare diritto ad una riduzione del 44,3% (49,29% - 5%).

Ciò

significa, nel 2008 (dopo un anno di attesa), se si volesse seguire la tesi del

ricorrente, un grado d’invalidità del 56% (55,9% arrotondato al 56%),

raffrontando il reddito da valido di fr. 32'961 con quello da invalido di fr.

59'979 ridotto del 50% a fr. 29'990, poi del 13% a fr. 26'091 e poi del 44,3% a

fr. 14'533.

Nel 2009,

quando la capacità lavorativa in attività leggere ha ormai raggiunto il 70%, il

reddito da attività lavorativa secondo la tabella TA1 2008 per ristoranti ed

alberghi sarebbe di fr. 66'368 (65'003 + 2.1%), per un “gap salariale”, del 44,3

% (49,29% – 5%) per un grado d’invalidità del 38% (38,3% arrotondato al 38%)

che non dà diritto ad alcuna rendita, raffrontando il reddito da valido di fr. 33’653

con il reddito da invalido di fr. 61'239, ridotto del 30% a fr. 42'867, del 13%

a fr. 37'295 e del 44,29% a fr. 20'777.

Nel 2010

il reddito da attività lavorativa secondo la Tabella TA1 2010 per servizio di

alloggio e ristorazione (n. 55-56), livello di qualifica 1, ammonterebbe a fr.

65'520 (5'200 : 40 X 42 X 12), per un “gap salariale” del 43,2% (48,2% -

5%) ed un grado d’invalidità del 37% (37,1% arrotondato al 37%), raffrontando

il reddito da valido di fr. 33'922 con il salario da invalido di fr. 61'729,

ridotto del 30% a fr. 43'210, del 13% a fr. 37'593 e del 43,2% a fr. 21'353.

Infine,

per il 2011, il “gap salariale” sarebbe del 43,2% (48,2% - 5%),

prendendo in considerazione un reddito da valido di fr. 34'261 ed un reddito

teorico nella ristorazione di fr. 66'175, per un grado d’invalidità del 37%

(37,1% arrotondato al 37%), raffrontando il reddito da valido di fr. 34'261 con

il reddito da invalido di fr. 62'346, ridotto del 30% a fr. 43'642, del 13% a

fr. 37'969 e del 43,2% a fr. 21'566.

Ne segue

che, volendo seguire la tesi del ricorrente, il medesimo potrebbe semmai avere

diritto ad una (mezza) rendita solo dopo l’anno di attesa, e per pochi mesi

(novembre e dicembre 2008 e, ritenuto il miglioramento nel corso del mese di

dicembre, al massimo fino a marzo 2009; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Tuttavia,

come si vedrà qui di seguito, l’interessato non può beneficiare della rendita

neppure per un periodo limitato, giacché il gap salariale non può trovare

applicazione.

Infatti, accertato

che l’insorgente, nel corso degli ultimi anni, ha sempre conseguito un reddito

assai contenuto, occorre ritenere che egli si sia accontentato di questa retribuzione.

Eventuali motivi di ordine economico, come ad esempio la cattiva congiuntura, non

possono del resto essere presi in considerazione nella valutazione

dell’ammontare del reddito conseguito in quegli anni, non trattandosi di un

rischio che si deve assumere l’assicurazione per l’invalidità (cfr. DTF 135 V

58, consid. 3.4.1 e seguenti: “Die Rente der

Invalidenversicherung ist grundsätzlich eine

Erwerbsausfall-Versicherungsleistung. Versichert ist nicht der

Gesundheitsschaden an sich, sondern der durch den Gesundheitsschaden

verursachte Verlust der Erwerbsmöglichkeit (Art. 1a lit. b IVG; Art. 7 Abs. 1,

Art. 8 Abs. 1 ATSG). Umgekehrt deckt die Invalidenversicherung nur diejenigen

Erwerbsverluste ab, die durch Gesundheitsbeeinträchtigungen verursacht sind,

nicht Einbussen, die auf andere Gründe (z.B. wirtschaftliche, persönliche usw.)

zurückzuführen sind. Der Invaliditätsgrad wird deshalb bei Erwerbstätigen so

bestimmt, dass das Einkommen, welches der Versicherte ohne

Gesundheitsbeeinträchtigung erzielen könnte, demjenigen Einkommen

gegenübergestellt wird, das er nach Eintritt des

Gesundheitsschadens erzielt bzw. bei zumutbarer

Tätigkeit erzielen könnte (Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 1 IVG). Entgegen der

Auffassung der Vorinstanz hängt somit die Erwerbsinvalidität nicht von der

Einbusse des mutmasslichen Potenzials bzw. des funktionellen Leistungsvermögens

als solchem ab, sondern von der effektiven, gesundheitlich bedingten Einbusse

im Erwerbseinkommen. Nützte der Versicherte im Gesundheitsfall sein

wirtschaftliches Potenzial nicht voll aus, so ist dieser nicht verwertete Teil

der Erwerbsfähigkeit nicht versichert (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; BGE 125 V 146 E. 5b/bb S. 157). Denn wenn jemand vor Eintritt des

Gesundheitsschadens aus gesundheitsfremden Gründen nur ein sehr geringes, nicht

existenzsicherndes Einkommen erzielt hat und nach Eintritt des

Gesundheitsschadens immer noch ein Einkommen in unveränderter Höhe erzielen

könnte, so ist nicht der Gesundheitsschaden ursächlich für eine allfällige

tatsächliche Einkommenseinbusse (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I

335/04 vom 23. Dezember 2004 E. 3); kausal sind vielmehr die (nicht bei der

Invalidenversicherung versicherten) wirtschaftlichen oder persönlichen

Umstände, die bereits beim Gesunden die Erzielung eines höheren Einkommens

verhindert haben.“). L’Alta Corte ha

evidenziato che il „gap salariale“ viene preso in considerazione

affinché i due redditi di riferimento (da valido e da invalido) siano calcolati

partendo dal medesimo punto di riferimento; non deve invece essere inteso nel

senso che tutti gli aspetti estranei all’invalidità (tra cui quelli economici),

che hanno portato a percepire un reddito inferiore alla media, debbano essere

presi in considerazione. Ciò sarebbe in contraddizione con la norma secondo cui

possono essere ritenute solo le perdite del reddito riconducibili al danno alla

salute (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3: “Zu Unrecht hat sich

die Vorinstanz auf die Rechtsprechung berufen, wonach invaliditätsfremde

Umstände, welche zu einem erheblich unterdurchschnittlichen Valideneinkommen

geführt haben, zu einer Einkommensparallelisierung führen (vorne E. 3.1). Denn

diese Rechtsprechung will nur sicherstellen, dass die beiden

Vergleichseinkommen auf gleichen Grundlagen ermittelt werden; sie ist aber

nicht so zu verstehen, dass allen invaliditätsfremden (namentlich auch

wirtschaftlichen) Aspekten, die zu einem unterdurchschnittlichen

Valideneinkommen geführt haben, ohne weiteres durch Aufrechnung auf ein

durchschnittliches Einkommen Rechnung zu tragen wäre. Solches stünde in klarem

Widerspruch zu der gesetzlichen Regelung, wonach nur Erwerbseinbussen

berücksichtigt werden können, die auf eine Gesundheitsbeeinträchtigung

zurückzuführen sind.”).

La

giurisprudenza sul „gap salariale“ è da intendere nel senso che quando

una persona assicurata, nell’attività esercitata senza il danno alla salute

percepisce un reddito nettamente inferiore alla media poiché sue

caratteristiche personali (ad esempio assenza di formazione o di conoscenze

linguistiche) impediscono il conseguimento di un reddito nella media, occorre

partire dal principio che anche in un’altra attività confacente al suo nuovo

stato di salute i medesimi fattori che hanno influito sulla diminuzione del

reddito nella professione esercitata fino ad allora avranno un’influenza anche

nella nuova attività. Se la persona assicurata, nell’attività fino ad allora

esercitata, poteva conseguire un reddito nella media, non vi è alcun motivo per

ridurre il reddito da invalido nella medesima misura. Altrimenti verrebbero

prese in considerazione diminuzioni del reddito che non hanno nulla a che fare

con il danno alla salute. Per cui quale reddito da valido non va preso in

considerazione quello che la persona interessata avrebbe potuto conseguire con

rendimento massimo senza il danno alla salute, bensì quello che è stato

concretamente realizzato (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 – 3.4.5.).

Nel

caso di specie, l’interessato ha svolto l’attività di ristoratore indipendente

da diversi anni (in concreto dal 1984). Come nel caso giudicato dal TF non vi

sono elementi secondo cui, senza il danno alla salute, l’insorgente avrebbe

abbandonato la sua attività per un lavoro meglio remunerato. Secondo

l’esperienza generale della vita, in assenza di un danno alla salute,

l’interessato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, avrebbe

continuato a svolgere la medesima attività. Ancora in sede di ricorso ha

infatti affermato che “i problemi di salute di cui soffre lo hanno costretto

alla chiusura per la fine del 2010” (doc. I; cfr. anche doc.

AI 145-11 [perizia SAM]: “L’A. si definisce un

„combattente-pacifista“ e a decorrere dal __________1984 decide coraggiosamente

di mettersi in proprio acquistando il __________, allora in fallimento,

attività che svolge, coadiuvato dalla moglie (che ottiene la licenza di

gerente) e dai figli, fino al __________, quando per ragioni di salute decide

di chiudere“ e doc. AI 86-2: “in assenza del danno alla salute,

l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente: pur esprimendo

l’intenzione di continuare come indipendente, esprime anche il desiderio di

cedere il ristorante”). Non vi è di conseguenza alcun motivo per

applicare, nel caso di specie, il “gap salariale” (cfr. DTF 135 V 58

consid. 3.4.7: “Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin rund

zehn Jahre lang eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Darin liegt keine kurze

Dauer im Sinne der genannten Rechtsprechung. Es bestehen auch sonst keinerlei

Anzeichen oder Anhaltspunkte, dass sie ohne die gesundheitliche

Beeinträchtigung ihre Tätigkeit als Wirtin zugunsten einer besser entlöhnten

Tätigkeit aufgegeben hätte. Nach allgemeiner Lebenserfahrung wäre sie im

Gesundheitsfall mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der bisherigen

Tätigkeit verblieben. Es besteht deshalb kein Grund, das aus wirtschaftlichen

Gründen unterdurchschnittliche Valideneinkommen auf einen durchschnittlichen

Tabellenlohn aufzurechnen“).

In

queste condizioni raffrontando i redditi da valido e da invalido dal 2008 al

2011, senza prendere in considerazione il “gap salariale”, si ottengono

le seguenti percentuali di invalidità.

Nel 2008 a fronte di un reddito da valido di fr. 32’961, vi è un reddito da invalido di fr. 59'979,

ridotto del 50% a fr. 29'900 e del 13% a fr. 26'091, per un grado d’invalidità

del 21%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

Nel 2009

raffrontando il reddito da valido di fr. 33'653 con il reddito da invalido di

fr. 61'239, ridotto del 30% a fr. 42'867 e del 13% a fr. 37'295 si ottiene un

grado dello 0%, così come nel 2010 raffrontando il reddito da valido di fr. 33'922

con il salario da invalido di fr. 61'729, ridotto del 30% a fr. 43'210 e del

13% a fr. 37'593.

Infine,

anche per il 2011, a fronte di un reddito da valido di fr. 34'261 e di un

reddito da invalido di fr. 62'346, ridotto del 30% a fr. 43'642 e del 13% a fr.

37'969, il grado d’invalidità è nullo.

Alla luce

di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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