32.2012.165
Richiesta di una rendita respinta. Assicurato quasi sessantenne, ristoratore indipendente, a cui è stato applicato il metodo ordinario in virtù dell'obbligo di ridurre il danno. Riassunto della giuris
29 novembre 2012Italiano68 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.165
Data decisione, Autorità:
29.11.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita respinta. Assicurato quasi sessantenne, ristoratore indipendente, a cui è stato applicato il metodo ordinario in virtù dell'obbligo di ridurre il danno. Riassunto della giurisprudenza
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO STRAORDINARIO
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.165
cs
Lugano
29 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
il __________ 1953, gerente di un ristorante a __________, di professione
cuoco, il 31 gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti in quanto affetto da diabete mellito (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con decisione del 18 gennaio 2007, l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita.
1.2. Il
successivo ricorso è stato respinto da questo Tribunale con sentenza dell’11
maggio 2007 (inc. 32.2007.62), confermata dalla pronunzia del Tribunale
federale del 13 giugno 2008 (9C_376/2007).
1.3. Nel corso
del mese di marzo 2009, RI 1, ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 56). Dopo
aver esperito alcuni accertamenti, ed in particolare aver richiamato l’intero
incarto medico dall’assicuratore __________ ed aver allestito un rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente, con decisione del 6
ottobre 2010 (doc. 101), preavvisata dal progetto di decisione del 19 agosto
2010 (doc. AI 95), l’UAI ha respinto la richiesta a causa di un grado
d’invalidità nullo.
1.4. In seguito
al ricorso presentato daRI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza
32.2010.315 dell’11 maggio 2011, il TCA ha annullato la decisione
amministrativa e rinviato l’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti.
1.5. Dopo aver
allestito una perizia medica, ad opera del SAM (doc. AI 145-1), con decisione
del 2 maggio 2012 (doc. AI 152-1), preavvisata dal progetto dell’8 marzo 2012
(doc. AI 149-1), l’UAI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni.
Rammentato che dal referto peritale emerge un’incapacità lavorativa del 100%
dall’8 novembre 2007, del 50% dal giugno 2008, del 100% dal dicembre 2008 per
attività pesanti, così come per il servizio ai tavoli e del 30%, dal dicembre
2008, per attività adeguate e compiti amministrativi, l’UAI ha calcolato un
grado d’invalidità del 21% dal novembre 2008 (scadenza dell’anno di attesa),
dello 0% dal 2009 (con riduzione del rendimento del 30% in attività adeguate) e
dello 0%, secondo i dati aggiornati, dal 2010.
1.6. RI 1, sempre
rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
chiedendo di essere posto al beneficio di ¾ di rendita a fronte di un grado
d’invalidità superiore al 60% (doc. I).
L’insorgente
non contesta le risultanze della perizia del SAM, ma censura il calcolo del
grado d’invalidità.
L’interessato
postula l’applicazione del metodo straordinario al caso di specie oppure il
riconoscimento del reddito ipotetico da valido sulla base dei redditi iscritti
nel conto individuale AVS.
Il
ricorrente, attivo quale cuoco e nella gestione amministrativa dell’esercizio
pubblico, rileva che dal dicembre 2008 (ma anche in precedenza), non è più
stato in grado di svolgere l’attività di cuoco ed è risultato abile nel
disbrigo delle questioni intellettuali-amministrative in misura del 70%, con un
discapito finanziario totale, giacché i costi dovuti al personale in sua
sostituzione rendeva l’attività commerciale pressoché improduttiva. Anche
volendo ammettere che in una qual certa misura l’attività amministrativa poteva
essere svolta, il discapito economico va valutato in misura superiore al 60%.
L’insorgente
sostiene inoltre che, anche volendo determinare il reddito da valido secondo il
metodo ordinario, si deve ritenere un reddito da valido soggetto a
contribuzione di fr. 64'100 nel 2006 e di fr. 63'900 nel 2007, come emerge
dagli estratti del conto individuale, ciò che corrisponderebbe a fr. 66’481 nel
2009. L’interessato evidenzia a questo proposito che l’assicurazione per
perdita di guadagno in caso di malattia ha versato le indennità sino al 6
agosto 2010 sulla base di un salario assicurato lordo di fr. 63'000 annui. Con
questi dati, anche considerando la residua capacità di reddito di fr.
26'090.81, come ritenuto dall’UAI, si otterrebbe un grado d’invalidità
superiore al 60%.
L’insorgente
contesta infine il reddito da invalido, al quale andrebbe applicata una
sostanziale riduzione del 43% (48% - 5%) poiché un cuoco con responsabilità di
conduzione dell’esercizio pubblico, nel 2008 avrebbe conseguito, secondo la
Tabella TA1, fr. 63'922.50.
1.7. Con risposta
del 28 giugno 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso, confermando il
valore dei dati indicati nell’inchiesta del 13 maggio 2010, con reddito da
valido definito in base al guadagno tassato negli anni 2006 e 2007, e meglio
fr. 30'000 netti e fr. 31’790 lordi (doc. IV). Per l’amministrazione gli
importi contenuti nell’estratto conto individuale corrisponderebbero al
guadagno dell’attività alla quale ha contribuito anche la consorte e non sono
rappresentativi del guadagno dell’assicurato. Il reddito tassato dal fisco
risulta essere il più rappresentativo della capacità di guadagno
dell’assicurato. L’UAI conferma l’applicazione del metodo ordinario al caso di
specie, giacché l’interessato può svolgere un’attività confacente al suo stato
di salute nella misura del 70% ed in tale contesto gli incombe l’obbligo di
ridurre il danno. Infine, circa il “gap” salariale del 43%,
l’amministrazione evidenzia in sostanza che l’insorgente si è accontentato
degli introiti percepiti e che comunque vi sarebbe il diritto a prestazioni
solo nel 2008, mentre nel 2009 e 2010 l’interessato avrebbe comunque un grado
d’invalidità inferiore al 40% anche se si volesse tener conto di questa
deduzione.
1.8. L’8 novembre
2012, a sostegno del suo ricorso, l’insorgente ha prodotto le tassazioni
fiscali 2003, 2004 e 2005 (peraltro già agli atti) e le decisioni di fissazione
dei contributi sociali 2001 e 2002 (doc. VI).
in
diritto
nel
merito
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche
e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende
d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il
grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), per il raffronto dei redditi
sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio
del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato in seguito al rinvio deciso dal TCA, l’Ufficio AI ha affidato
al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare (psichiatrica [dr.
med__________], neurologica [dr. med. __________, reumatologica [dr. med. __________,
endocrinologica [dr. med. __________]).
Fatti
I periti,
nel referto del 14 dicembre 2011, posta la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena
alla gamba ds con sindrome lombo radicolare cronica con deficit
sensitivo-motorio L5 a destra, discopatia L4-L5 e L5-S1 e stato dopo
decompressione radicolare L5 a destra con asportazione di lussato erniario ed
esplorazione a livello L5-S1 a destra l’11 febbraio 2008 e la diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa di diabete mellito di probabile tipo 2B,
diagnosticato nel 1991 con obesità corporea (BMI 34,4 kg/m2), microalbuminuria
nota, polineuropatia assonale, nota da settembre 2009, ipertensione arteriosa,
al momento non trattata, modica dislipidemia non trattata, hanno stabilito che
l’attuale grado di capacità lavorativa medico teorico globale nell’attività
prevalentemente svolta in qualità di cuoco e gestore di un ristorante in
proprio va così valutata:
- per il
mansionario di cuoco, del servizio ai tavoli, attività prevalentemente da
svolgersi continuamente in posizione eretta: capacità lavorativa 0%;
- per il
mansionario maggiormente di tipo intellettuale-amministrativo: capacità
lavorativa 70% (attività sull’arco di un normale orario giornaliero con ridotto
rendimento per la necessità di momenti di pause più prolungati per potersi
riposare e cambiare sovente posizione di lavoro).
Gli
specialisti, hanno poi evidenziato che “per quanto riguarda la
determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro
nell’attività lucrativa esercitata dall’A., possiamo confermare che a decorrere
dall’evento traumatico dell’8.11.2007 (trauma assiale della colonna lombo
vertebrale) il grado di capacità lavorativa dell’A. va considerato nella misura
dello 0% sino al mese di giugno 2008 quando l’A. è riuscito a riprendere in
modo parziale (50%) la sua precedente attività. A decorrere poi da dicembre
2008 (recidiva della nota sindrome lombo radicolare L5 a ds.) il grado di
capacità lavorativa dell’A. va considerato nella misura dello 0%
rispettivamente 70% in attività prevalentemente intellettuali-amministrative,
come descritto al capitolo 7. Da allora lo sviluppo della limitazione della
capacità di lavoro nell’attività praticata dall’A. non ha presentato
sostanziali e/o duraturi mutamenti. La prognosi valetudinaria a medio-lungo
termine risulta poco favorevole in quanto la situazione è oramai cronicizzata e
non vi sono possibilità di miglioramento significativo” (doc. AI 145-28).
I periti
hanno inoltre stabilito che l’insorgente va considerato in grado di effettuare
altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni di carico nonché
funzionali descritte in ambito reumatologico e neurologico, nella misura del
70% a decorrere da dicembre 2008 (doc. AI 145-28).
Nel
rapporto medico del 20 dicembre 2011 il Servizio medico regionale (SMR) ha
ripreso la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del SAM (doc. AI
147-1).
La valutazione medica, giustamente, non viene contestata dall’interessato
(cfr. doc. I), il quale sostiene invece che al caso di specie, al calcolo del
grado d’invalidità, vada applicata la procedura straordinaria invece di quella
ordinaria utilizzata dall’UAI.
2.3. A
questo proposito, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il
calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la
graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico
applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V
154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004, I 543/03 e del 12 maggio 2004, I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. L'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal
1° gennaio 2007: TF), per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato
senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I
782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella
causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U
168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener
conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di
attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e
dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità.
In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29
ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.
485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. L’Alta
Corte ammette di principio la possibilità di un raffronto tra redditi da
attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto
2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il
danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti
ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004, I 543/03, consid.
4.3 e del 22 ottobre 2001, I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire
l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire
tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che
l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati
contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato
correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Come emerge dalla sentenza
9C_205/2011 del 10 novembre 2011 (cfr. consid. 6.2 e seguenti), secondo la
giurisprudenza, inoltre, se, per motivi non imputabili all'invalidità (quali
scarsa formazione scolastica, formazione professionale carente, conoscenze
linguistiche lacunose, limitate possibilità di assunzione a causa dello statuto
di residenza, rispettivamente problematiche legate al mercato del lavoro: DTF
110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010
consid. 4.1.1 concernente il Cantone Ticino), il reddito percepito dalla
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute era
considerevolmente inferiore alla media dei salari erogati per un'attività
simile nel settore interessato (cioè divergeva di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 pag. 302 seg.) e
altresì non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di
un reddito modesto, i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il
reddito da valido devono essere considerati anche per fissare il reddito da
invalido (cosiddetto principio del "parallelismo" dei dati da porre a
confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5a e b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b;
sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio
2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03
del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2, I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e
giurisprudenza citata).
Alla base della citata
giurisprudenza vi è la riflessione secondo cui un invalido non potrà
realisticamente percepire il salario medio previsto dalle tabelle se già
nell'attività svolta senza il danno alla salute conseguiva un reddito
nettamente inferiore alla media per determinati motivi estranei all'invalidità
(DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008
consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008 pag. 570; sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 428/04 del 7 giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5
dicembre 2003 consid. 2.2.2).
La giurisprudenza sul
parallelismo dei redditi è stata ulteriormente precisata nella sentenza
pubblicata in DTF 135 V 58. In tale occasione il Tribunale federale ha
evidenziato che, laddove un reddito da invalido appartenente alla fascia media
appare realisticamente conseguibile rispettivamente ragionevolmente esigibile,
un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non va adeguato
al valore medio di tale reddito, in quanto il potenziale economico non
sfruttato non è assicurato (DTF 135 V 58 consid. 3.4.1 - 3.4.3 pag. 60 segg.). Tale
procedere non discrimina inoltre le persone a basso reddito, poiché per la
determinazione del grado di invalidità è rilevante unicamente la perdita di
guadagno causata da un danno alla salute (sentenza citata consid. 3.4.1-3.4.6
pag. 60 segg.).
Il parallelismo dei
redditi può realizzarsi in particolare a livello del reddito da valido, tramite
adeguato aumento oppure facendo capo ai valori statistici, o ancora a livello
del reddito da invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico
(DTF 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59; 134 V 322 consid. 4.1 pag. 326).
In una seconda fase,
occorre poi esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da
invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. I fattori estranei
all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi
non possono essere presi in considerazione nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328
e 329 seg.).
A questo proposito, come
emerge sempre dalla già citata sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, va
posto in evidenza che la situazione dei lavoratori in proprio non è identica a
quella dei lavoratori dipendenti, già per il fatto che non esistono dati
statistici sufficienti da porre a confronto (su questo tema vedi Hardy Landolt,
Invaliditätsbemessung bei Schlechtverdienenden - Ein Methoden- oder auch ein
Gerechtigkeitsproblem?, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, San Gallo
2006, pag. 31 segg., in particolare pag. 59 e 64-65). Inoltre nel primo caso il
successo dell'attività e quindi anche l'ammontare degli introiti dipende in
gran parte dall'impegno, dalle doti imprenditoriali e dalla volontà del
titolare dell'azienda, rispettivamente dipende da tali fattori in misura
nettamente superiore rispetto alla seconda categoria (RCC 1981 pag. 40 consid.
2, 1962 pag. 125; si confronti anche sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b). Tuttavia si deve
senz'altro riconoscere che anche il reddito da indipendente viene influenzato
da fattori estranei all'invalidità, quali ad esempio le condizioni del mercato
del lavoro, oppure le carenze linguistiche o di formazione. Il mancato
adeguamento di un reddito da valido quale indipendente potrebbe pertanto
discriminare ingiustamente un lavoratore in proprio rispetto ad un dipendente,
nella misura in cui l'importo esiguo del reddito è riconducibile a motivi
estranei all'invalidità - rilevanti - (si veda in proposito DTF 135 V 58; 131 V
151; sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS
2008 pag. 570), quali ad esempio la citata situazione del mercato del lavoro
(Hardy Landolt, op. cit., pag. 56).
D'altro canto, accertare
quale parte del reddito dipende dalle condizioni del mercato del lavoro e quale
dall'impegno dell'assicurato, rispettivamente dall'uso che egli fa del proprio
potenziale economico o da altri fattori (si confronti sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 696/01 del 4 aprile 2002 consid. 4b), risulta
impresa alquanto ardua (malgrado ne sia stata negata l'applicazione diretta,
potrebbe essere eventualmente d'aiuto, a titolo di indizio, la tabella TA13
relativa alle grandi regioni: si veda in proposito sentenza 9C_310/ 2009
consid. 4.1.1, in cui si fa espresso riferimento, alla luce della citata
tabella, alla diversa realtà del mercato del lavoro nel Cantone Ticino).
2.7. In concreto, nel rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 13 maggio 2010
dell’UAI (doc. AI 86), precedente alla perizia SAM, emerge, tra l’altro, che la
funzionaria dopo aver esaminato la situazione attuale dell’attività aziendale
(tipo d’impresa, infrastruttura e sostanza immobiliare, situazione geografica,
situazione del mercato, cambiamenti nell’organizzazione dell’impresa), la
situazione del personale (manodopera con retribuzione, situazione dopo il danno
alla salute), il confronto tra campi d’attività, l’evoluzione dei redditi
dell’impresa e i provvedimenti d’integrazione, ha eseguito la valutazione
dell’invalidità, partendo da un salario da valido di fr. 30'000 netto (fr.
31'790 lordo) ed ha applicato il metodo straordinario, accertando una perdita
di guadagno nell’attività svolta abitualmente del 60%. L’incaricata ha poi
affermato:
" (…)
L’applicazione del metodo straordinario risulta giustificata dagli
elementi economici emersi nel corso dell’inchiesta, elementi che incidono
pesantemente sulla perdita dell’esercizio tanto da inficiare il nesso da
causalità tra perdita e danno.
Negli ultimi anni, infatti, il ristorante ha subito il sensibile
calo della cifra d’affari per motivi che, nell’ambito dell’inchiesta, non è
stato possibile individuare in modo certo. A fronte di questo fatto, è variata
negli anni anche la massa salariale, aumentata al 30% della CA nel 2005 e al
41% nel 2009, variazioni di cui non è nota la ragione ma che soprattutto non
possono essere ricondotte in modo certo né alla cifra d’affari, né alla
malattia dell’assicurato; per fare un esempio di quanto detto, nel 2008 la
spesa per salari è stata il 21% della CA, un dato percentualmente modesto se si
pensa che l’assicurato è stato a lungo inabile al 100%.
Proposta
Per quel che concerne l’attività abituale propongo ¾ di rendita,
tuttavia il dossier deve essere ancora sottoposto al consulente per i motivi
esposti nel rapporto.” (doc. AI 86-9/11)
Il 29 luglio 2010 la
consulente in integrazione, prima della perizia SAM, ha evidenziato:
" (…)
L’assicurato ha assolto il normale percorso scolastico
obbligatorio in __________, proseguendo la formazione professionale attraverso
la frequenza della scuola professionale di cucina senza tuttavia ottenere
l’attestato finale.
In CH dal 1974, il signor RI 1 è impiegato a partire dal 1976
presso il __________ di __________ in qualità di pizzaiolo e tuttofare.
Dal 1984 egli svolge invece la mansione di cuoco e direttore
tecnico presso il ristorante __________ di __________, di sua proprietà
(lavoratore indipendente).
Dal mese di settembre 2008 l’assicurato riduce l’attività ad un
metà tempo a causa dei problemi di salute. La situazione è comunque ben
documentata nell’inchiesta eseguita dalla collega __________, alla quale si
rimanda.
L’attività verrà verosimilmente ceduta (?).
(…)
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla
gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime
si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di
funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori
economici.
Nel caso specifico, il signor RI 1 svolge l’attività di
cuoco-cameriere e gerente senza una qualifica professionale specifica, dal
1984.
In qualità di cuoco, secondo la valutazione medico-teorica, egli è
da ritenersi tuttora abile nella misura del 34%. A questo riguardo, si riporta
quanto emerso dall’inchiesta citata dalla collega __________:
“Oltre ai diversi periodi di inabilità lavorativa, che hanno
caratterizzato la vita lavorativa dell’assicurato, assistiamo altresì
all’importante calo della cifra d’affari e, in generale, della redditività
dell’esercizio, calo dovuto a fattori che, come l’inchiesta ha evidenziato, non
sono direttamente riconducibili al danno alla salute (vedi osservazioni
conclusive) …. Vorrei evidenziare tuttavia come l’assicurato svolga la
professione di cuoco e cameriere da sempre e senza una formazione specifica. Un
cambio di ruolo all’interno del ristorante non risulta esigibile, dato che si
tratta di un esercizio a conduzione familiare e con una cifra d’affari modesta.
Sarà pertanto compito del consulente tenere conto non solo
dell’aspetto medico, ma altresì delle reali risorse professionali e lavorative
dell’assicurato.”
Nonostante quanto asserito sopra, in una attività adeguata allo
stato di salute, la capacità lavorativa dell’assicurato stabilita in sede
medica è totale e limitazioni fisiche presentate dall’A. non si configurano
gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro,
anche se questo comporterebbe un cambio radicale dell’attività finora svolta.
A titolo d’esempio, elencherò una serie di attività presenti
(anche con altra denominazione) nella struttura socio-economica del Cantone,
che, a mio parere, in ragione delle specifiche esigenze operative o con
riferimento a linee di produzione che non rientrano nei campi di esclusione, il
soggetto può essere ritenuto in grado di svolgere, poiché rispecchiano in
misura sufficientemente elevate le controindicazioni formulate in sede medica.
A postura seduta: le aziende che trasformano le materie
prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica,
elettricità) sono organizzate in modo di produrre in postazioni dove la postura
è prevalentemente seduta. In queste aziende i compiti sono di produzione
(taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,…) di confezione, d’imballaggio,
d’assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione.
(Possibilità di alternare la postura: i medesimi DL, conoscendo il problema,
organizzano il ciclo produttivo in modo tale d’acconsentire ai loro dipendenti
d’alzarsi per brevi periodi ad es. per consegnare i prodotto finiti ad altre
postazioni di trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni.
Rammento che in queste attività, dopo circa un’ora e mezza di
lavoro, sono previste pause contrattuali di 10-15 minuti;
Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e
servizi collaterali);
Cassiere, venditore non qualificato;
Agente di custodia, usciere;
Autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a
domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici);
Portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero.” (doc. AI
93-2)
Il 22 settembre 2010 la
consulente in integrazione ha, inoltre, affermato:
" (…)
-
Le attività esigibili menzionate sono confacenti con i LF conseguenti al
danno alla salute e non si configurano così gravi da indurre a credere che
l’assicurato non sia più reintegrabile;
-
L’inchiesta della collega __________ inoltre evidenzia come la perdita
di guadagno non sia strettamente connessa al danno alla salute e in questo
senso la possibilità che l’assicurato debba cedere l’attività o cambiare egli
stesso occupazione è molto alta (obbligo di ridurre il danno!)
-
In qualità di lavoratore indipendente per legge siamo chiamati ad
eseguire l’inchiesta sopra citata. Il RV è quindi determinato a seguito di
questa inchiesta.
-
(…)” (doc. AI 100-1)
Va ancora evidenziato che,
dalla perizia SAM del 14 dicembre 2011, emergono le seguenti limitazioni:
" (…)
Sul piano neurologico l’A. presenta una chiara sindrome radicolare
deficitaria e cronica L5 a ds. Questa patologia causa dolori al carico ed è
pure presente un deficit di estensore del piede ds. che limita gli spostamenti
a piedi, in particolare per quanto riguarda l’attività nell’ambito della
ristorazione, soprattutto per gli spostamenti necessari per il servizio ai
tavoli e l’attività di cucina, nonché la prolungata postura eretta.
Sul piano reumatologico l’A. è limitato in attività lavorative non
ergonomiche per la colonna vertebrale. In particolar modo quando deve mantenere
delle posizioni statiche, ferme, in piedi o lavorare in posizioni con la parte
superiore del corpo leggermente flessa in avanti. Egli è inoltre limitato nel
mantenere delle posizioni sedute per più di un’ora e mezza. E’ limitato nel
camminare per più di 20-30 minuti, deve intercalare il più frequentemente
possibile le varie posizioni con anche dei momenti di riposo in posizione
sdraiata. E’ infine pure limitato nell’alzare dei pesi superiori ai 5 kg in modo ripetuto.
(…)
Per le sole ragioni mediche l’A. va considerato in grado di
effettuare altre attività lucrative rispettose delle limitazioni di carico
nonché funzionali descritto in ambito reumatologico e neurologico, nella misura
del 70% come descritto al capitolo 7 e ciò a decorrere da dicembre 2008 come
riferito al capitolo 8.” (doc. AI 145-28)
La presente fattispecie ha
alcune analogie con i casi giudicati dal TF nelle (citate) sentenze 9C_560/2008
del 12 dicembre 2008, pubblicata in DTF 135 V 58 e 9C_683/2010 del 10 dicembre
2010, dove si trattava di statuire in merito al diritto ad una rendita di
ristoratori indipendenti e dove, in entrambi i casi, è stato applicato
l’abituale raffronto dei redditi.
Nel primo caso la fattispecie
concerneva un’assicurata, nata nel 1945, di formazione sarta, che aveva
lavorato fino a fine 1994 quale infermiera, in seguito quale ristoratrice
indipendente e che il 30 dicembre 2005, essendo completamente inabile al lavoro
nella sua precedente attività ed abile al 50% in attività adatte al suo stato
di salute, ha domandato di essere messa al beneficio di una rendita AI (cfr.
consid. A della citata sentenza). La seconda fattispecie concerneva invece
un’assicurata, nata nel 1963, attiva quale ristoratrice indipendente dal luglio
1997, il cui fallimento è stato aperto nel corso del 2004 e che nel mese di
aprile 2006 si è annunciata presso le autorità cantonali competenti, chiedendo
di poter essere messa al beneficio di una rendita AI, poiché completamente
inabile nella precedente attività di ristoratrice ed abile al 50% in attività
leggere e confacenti al suo stato valetudinario (cfr. doc. A della citata
sentenza).
Nel caso che questo TCA è
chiamato a giudicare il ricorrente si trova in una situazione valetudinaria
migliore, poiché abile al 70% (e non solo al 50%) in attività leggere ed
inoltre, a differenza del caso pubblicato in DTF 135 V 58, non ha ancora
raggiunto i 60 anni.
A proposito della
questione dell’età e del fatto che l’interessato avrebbe sempre svolto
un’attività indipendente presso il suo ristorante va evidenziato quanto segue.
Prima di iniziare, nel
1984, l’attività indipendente, l’insorgente ha dapprima lavorato in modo
irregolare come aiutante in panetterie e ristoranti e anche nel settore edile
in __________. Trasferitosi a __________ nel 1974 per circa un anno ha lavorato
quale manovale, poi come aiuto barista ed infine come pizzaiolo tuttofare (cfr.
doc. AI 145-12). Per cui ha già avuto occasione di dover cambiare la propria
Considerandi
attività in numerose circostanze.
Con sentenza 9C_695/2010
del 15 marzo 2011 il TF, nel caso di un assicurato nato nel 1948, che ha
lavorato quale rappresentante/autista dal 1988 come dipendente della medesima
società, ha in sostanza ritenuto che, sia prendendo in considerazione il
momento della modifica del diritto alla rendita (58 anni), sia quello della
decisione impugnata (60 anni), l’interessato non poteva invocare la
giurisprudenza secondo la quale, in considerazione dell’età avanzata, non gli poteva
essere richiesto di cambiare professione (“6.2 Il convient encore d'examiner
si le recourant, conformément au grief qu'il invoque, peut être tenu de changer
de profession compte tenu de son âge. La question de
savoir à quel moment on doit se placer pour apprécier les chances d'un assuré
de retrouver un emploi en fonction de son âge n'a pas été tranchée et peut ici
rester ouverte (cf. arrêts 9C_949/2008 du 2
juin 2009 consid. 2;9C_651/2008 du 9 octobre
2009.
consid. 6.2.2.2). En effet, que l'on retienne le moment où la modification
du droit à la rente prend effet ou le moment de la décision litigieuse, le
recourant, alors âgé de 58 ans, respectivement de 60 ans, n'avait pas atteint
le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe
plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur
un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt 9C_651/2008
du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). A l'appui de son argumentation, le
recourant se réfère certes à trois arrêts (arrêts 9C_578/2009
du 29 décembre 2009;9C_651/2008 du 9 octobre
2009;9C_612/2007 du 14 juillet 2008) dans
lesquels le Tribunal fédéral avait constaté l'impossibilité pour l'assuré de se
reconvertir dans une nouvelle profession. Toutefois, les circonstances du cas
d'espèce ne sont pas comparables à celles des cas cités par le recourant»).
L’Alta
Corte ha evidenziato che l’insorgente, pur se al servizio del medesimo datore
di lavoro da 20 anni, era comunque già stato confrontato almeno una volta ad un
cambiamento professionale e il suo caso non poteva essere assimilato a quello
di un indipendente che ha sempre svolto la medesima attività (“En
l'occurrence, avant d'être au service du même employeur pendant 20 ans, il a
exercé le métier de serveur pour plusieurs employeurs. Il
a donc déjà été confronté au moins une fois au cours de son parcours
professionnel à un changement d'activité. Au demeurant, il ne ressort du
dossier aucun élément mettant en évidence d'éventuelles difficultés
d'adaptation que présenterait l'intéressé - lequel n'a, par ailleurs, apporté
aucun indice qui permettrait d'en douter. De surcroît, on ne saurait assimiler
le cas d'espèce à la situation de la personne qui a toujours travaillé en
qualité d'indépendant et doit, malgré un âge avancé, réintégrer le marché de
l'emploi en tant que salarié.»).
Pur
riconoscendo che l’UAI avrebbe potuto indicare in maniera più precisa le
attività che l’insorgente avrebbe potuto esercitare, il TF ha comunque
rammentato che vi è un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che
non necessitano di alcuna formazione specifica e che l’interessato avrebbe
potuto svolgere (“6.3 Finalement, on soulignera que compte
tenu des limitations fonctionnelles décrites par les médecins, le nouveau poste
de travail n'impliquerait pas nécessairement d'adaptations particulières. A ce
sujet, comme le soulève le recourant, on peut regretter que l'office AI n'ait mentionné aucune activité exigible au cours de
l'instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les
premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le
droit fédéral. Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du
travail équilibré en particulier - (arrêt I 383/06 du 5 avril 2007 consid.
4.
), on constate qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques du
recourant. Au demeurant, elles sont, en règle générale, disponibles
indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail
(arrêts 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et 8C_657/2010 du 19
novembre 2010 consid. 5.2.3). A titre d'exemples,
on peut citer les activités de surveillant de machines, gardien de parking ou
ouvrier d'usine. »).
Inoltre,
con sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente
attività che in attività confacenti al suo stato di salute (poi aumentata al
70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il
principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di
domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare
le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha
diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un
reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del
caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant
d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par
la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la
part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de
son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de
l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon
lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre
d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;
c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure,
au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une
invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un
aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à
une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le
dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point
de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au
regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret
(ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).
Tra le circostanze
soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come
l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze
oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata
prevedibile del rapporto di lavoro (“Par circonstances subjectives, il faut
entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail
ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle
concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances
objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du
travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités,
destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et
les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l'assureur est
importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage
devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des
mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au
reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d
p. 32 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29
décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). »).
Nel
caso giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto
cambiare lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità
di lavoro residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di
gestore della logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un
garage. Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità
si è posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla
quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna
possibilità reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato
equilibrato (“5.2.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le
revenu d'invalide que le recourant aurait été en mesure de réaliser était plus
élevé que celui perçu dans son métier de garagiste. Contrairement
à ce que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide
auquel il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas
exigé. En effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la
jurisprudence sus exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser,
dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de
la poursuite de son métier.
Par
ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du
recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se
ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces
constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas
manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf.
consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut
raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer
son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet,
en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait
en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un
quart de rente lui serait ouvert.
5.2.3
Les
autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les
juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de
travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme
celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme
réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au
profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de
travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce
genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité
résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé
et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché
du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'?uvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b,
in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars
2011.
consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où
la question de l'exigibilité d'un changement de profession se posait, le
recourant n'avait de loin pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence
considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter
la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du
15.
mars 2011 consid. 6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en
quoi l'argument selon lequel il s'est constitué une clientèle fidèle
l'entraverait pour trouver un nouveau travail. »)
Cfr.
anche la sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un assicurato che
aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato in Svizzera
nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di autista per
cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della
ristorazione (specializzato nella cucina orientale). Il TF al
consid. 3 ha evidenziato:
« L'intimé a mis un
terme à son activité lucrative indépendante en juin
2005, invoquant des
problèmes de santé. La cessation de cette activité justifie de procéder à une
révision du droit à la demi-rente d'invalidité, en vertu de l'art. 17 LPGA. En
effet, comme les champs d'activités professionnels comparés ont disparu, la
méthode extraordinaire d'évaluation qui tenait compte de la réalité concrète de
l'activité de traiteur indépendant n'a plus de fondement.
Le degré de l'invalidité
doit ainsi être revu et déterminé désormais selon la méthode générale de
comparaison des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.»
Infine,
va segnalata la sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR
6/2010 IV n. 37, inerente un agricoltore indipendente. In quel caso il TF ad un
assicurato 57enne al momento della decisione litigiosa, incapace al lavoro al
50% sia nella sua precedente attività che in attività confacenti al suo stato
di salute, ha riconosciuto la mezza rendita, rilevando tuttavia che si trattava
di un caso limite, relativo ad un agricoltore indipendente che non possedeva
alcuna esperienza professionale in un altro ambito e che faceva fatica a
comprendere e ad adattarsi alle esigenze dei mutamenti strutturali in corso
nell’agricoltura.
L’Alta Corte
ha rilevato:
« 4.3.1 Selon les
constatations du Tribunal cantonal, qui lient le
Tribunal fédéral (cf.
supra consid. 1 et 3), l'intimé dispose d'une capacité résiduelle de travail
attestée médicalement de 50 % qu'il peut exploiter aussi bien dans son activité
habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Dans la première hypothèse, l'intimé peut prétendre
à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, tandis que dans la seconde hypothèse
il n'aurait droit, compte tenu du revenu qu'il pourrait raisonnablement
réaliser dans une activité adaptée (calculé sur la base des données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires), qu'à l'allocation
d'un quart de rente.
4.3.2
C'est à la lumière
des circonstances concrètes de la présente affaire qu'il convient d'examiner si
l'intimé peut être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur
au profit d'une activité salariée plus lucrative.
En premier lieu, il
convient de constater que l'intimé n'a pas véritablement mis en oeuvre, pour
peu que cela soit objectivement possible dans une entreprise agricole du type
et de la taille de celle de l'intimé, de mesures tendant à adapter son activité
à ses capacités résiduelles. Il ressort de l'enquête économique établie dans le
cadre de l'instruction du dossier - dont les constatations principales ont été
reprises dans le jugement attaqué - que l'intimé se limite désormais à
accomplir les tâches d'exploitation qui sont encore à sa portée sur le plan
physique et qu'il est désormais suppléé par son fils pour les autres travaux.
D'un point de vue
objectif, rien ne fait obstacle à ce que l'intimé change d'activité
professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse, l'intimé
n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré
(cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2,9C_437/2008 du 19 mai
2009.
consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne
semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si
limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un
lieu proche de son domicile.
Cela étant, l'intimé ne
semble posséder aucune expérience professionnelle dans un domaine économique
autre que celui dans lequel il oeuvre actuellement. L'exercice d'une nouvelle
activité adaptée aux limitations fonctionnelles l'affectant impliquerait, en
tout état de cause, une reconversion professionnelle. Dans les faits, le passage
du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue une profonde
remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés
d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a
mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences
liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au
regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé
soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en
question professionnelle.
On relèvera pour finir
que les perspectives de revenu offertes par un changement d'activité ne sont
que légèrement plus élevées par rapport au revenu que l'intimé serait en mesure
d'obtenir dans le cadre de son activité agricole. Même si son exploitation
agricole est très probablement condamnée à disparaître à plus ou moins brève
échéance, il paraît difficile dans ces conditions d'exiger de l'intimé, eu
égard à l'attachement subjectif et personnel qui le lie à son entreprise, qu'il
l'abandonne pour se lancer dans la recherche aléatoire d'un emploi adapté à ses
limitations fonctionnelles.
4.3.3
Au vu de
l'ensemble des circonstances, aussi bien favorables que défavorables, et même
si la présente affaire doit assurément être regardée comme un cas limite, il
convient d'admettre que le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation, en considérant qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il
change d'activité afin de réaliser un revenu excluant le droit à une demi-rente
d'invalidité.»
A livello
cantonale vanno rammentate le sentenze 32.2006.53 del 21 settembre 2007 e
32.2009.91
del 10 settembre 2009 del TCA. Nel primo caso, all’interessato,
posatore di pavimenti indipendente nato nel 1973, in seguito ad una revisione avviata d’ufficio dall’UAI, era stata soppressa la rendita. Il
Tribunale al consid. 2.10 ha rilevato che “l’Ufficio AI non ha quindi
applicato il metodo straordinario (cfr. sopra consid. 2.4 e 2.9), essendo stato
possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato
negli ultimi anni prima dell’insorgenza del danno alla salute tramite i dati
fiscali e non essendo stato addotto nulla circa una eventuale non
rappresentatività dei redditi fiscalmente tassati” e, dopo aver
rammentato la giurisprudenza e le norme applicabili, ha concluso affermando che
“in concreto, poiché non risultano dagli atti circostanze – soggettive ed
oggettive – che impongano di concludere in senso contrario, un cambiamento di
professione può ritenersi esigibile. Ne discende che a ragione
l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione
dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo
dall’applicazione di quello straordinario” (cfr. pag. 26- 27 della sentenza).
Nella seconda sentenza si trattava di un assicurato, nato nel 1964, attivo
quale giardiniere manutentore indipendente, abile all’80% in attività adatte al
suo stato di salute che il 5 novembre 2007 aveva presentato una richiesta di
prestazioni AI. In quell’occasione il TCA ha escluso l’utilizzo del metodo
straordinario, affermando, al consid. 2.13 che “l’amministrazione
ha valutato il grado di invalidità dell’assicurato applicando il metodo
ordinario del raffronto dei redditi. Il TCA, richiamata la giurisprudenza
federale esposta al consid. 2.4., ritiene corretto l’agire
dell’amministrazione, essendo ragionevolmente esigibile che l’assicurato, nato
nel 1964, sfrutti la propria capacità lavorativa residua in un’attività
lavorativa dipendente.”
In concreto l’interessato
è nato nel 1953, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla osta ad un
cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora
raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente
che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in
un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29
dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2). Inoltre, i
posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la
possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio del
ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con numerosi posti di
lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR
6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3
luglio 2012).
L’interessato inoltre,
contrariamente alla fattispecie della sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre
2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2 e conformemente invece al
caso di cui alla sentenza 9C_695/2010 del 15 marzo 2011, è già stato
confrontato, almeno una volta, ad un cambiamento di attività professionale ed
il passaggio da attività indipendente ad attività dipendente (che ha già avuto
luogo in senso contrario negli anni ’80) non costituisce pertanto un ostacolo
per l’insorgente. L’interessato, nel corso degli anni, è del resto sempre stato
capace di adattarsi alle nuove situazioni che si sono create e non emerge che
non sia capace di comprendere e di adattarsi alle mutate esigenze economiche.
Dalla perizia SAM emerge del resto che si tratta di una persona con un’”attitudine
gioviale, ben collaborante, disponibile” (doc AI 145-18), ossia di una
situazione differente rispetto a quella accertata nella sentenza 9C_578/2009
del 29 dicembre 2009 (“L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé
peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation
structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au
regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé
soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en
question professionnelle. »).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito
che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno ed ha applicato
la procedura ordinaria.
2.8
Quanto all’ammontare del
reddito da valido, anche in questo caso a giusta ragione, l’UAI ha preso in
considerazione i dati evinti dalla tassazione fiscale, che meglio tengono conto
dell’effettivo reddito conseguito dall’insorgente in quegli anni. Gli importi
figuranti nel conto individuale dell’interessato sono invece comprensivi del
reddito conseguito dalla moglie in ragione del 50%. Nelle tassazioni, dalla
2001-2002 alla 2008, i redditi dei coniugi RI 1 figurano infatti sempre
separatamente, nella misura del 50% ciascuno, come da loro stessi indicato in
sede di dichiarazione fiscale.
Nel 2004, quale reddito da
attività indipendente, erano stati dichiarati fr. 16'322 per il marito ed
altrettanti per la moglie, poi aumentati dall’UT a fr. 23'000 ciascuno (vi è
inoltre un’indennità per malattia ed infortuni di fr. 8'797 per il marito e di
fr. 24'643 per la moglie; cfr. doc. AI 62-3). Nel 2005 sono stati dichiarati
fr. 5'842 per il marito e
fr. 5'841 per la moglie, che l’UT ha aumentato a fr. 20'000 ciascuno (oltre a
fr. 13'440 di rendite AVS/AI per il contribuente [recte: moglie] e fr. 27'198
di indennità malattia e infortuni per il marito; cfr. doc. AI 62-11). Nel 2006
figurano fr. 3'653 dichiarati sia per il marito che per la moglie, aumentati a
fr. 30'000 ciascuno, oltre a fr. 13'440 di rendita AVS/AI per la moglie e fr.
2'061 d’indennità per malattia e infortuni per il marito (cfr. doc. AI 62-13). Nel
2007, quale reddito da attività indipendente, erano stati dichiarati fr. 8'087
per il marito e fr. 8'087 per la moglie, poi accertati dall’UT in fr. 30'000
ciascuno (doc. AI 62-18 e 65/10, oltre a fr. 13'812 di rendita AVS/AI per la
moglie e fr. 15'229 di indennità per malattia e infortuni per il marito).
Dagli atti emerge inoltre
che nel 2003 era stato tassato quale reddito aziendale l’importo fr. 15'000 per
il marito e fr. 15'000 per la moglie (cfr. doc. AI 65-41 e 86-7; dichiarati fr.
12'883, rispettivamente fr. 12'884, cfr. doc. AI 5-6), mentre nella tassazione
2001-2002 (periodo di computo 1999-2000), figuravano fr. 25'000 di reddito
aziendale ciascuno oltre a fr. 28'758 di reddito da dipendente per il marito
(doc. AI 65-42 e 86-7).
Agli atti vi è poi, per il
2006, la domanda di __________ del 13 dicembre 2007, con la richiesta del
reddito aziendale 2006 per la fissazione dei contributi sociali. L’UT ha risposto
indicando in fr. 60'000 l’importo conseguito, di cui fr. 30'000 per il marito e
fr. 30'000 per la moglie (doc. AI 65-19).
Inoltre, dalle tavole
processuali si evince che dal 2001 al 2007 nel conto individuale
dell’insorgente sono iscritti gli importi conseguiti complessivamente sia dal
marito che dalla moglie, cui sono aggiunti, verosimilmente (cfr. a questo
proposito le decisioni per il 2001 e il 2002, doc. VI/D1 e D2), i contributi
AVS fatturati o pagati nell’anno di computo (fr. 4'100, fr. 4'300 e fr. 3'900; cfr.
doc. AI 65-32, 33 e C). Infatti, per il 2001 ed il 2002 figurano fr. 54'300
([25'000 X 2] + 4'300), nel 2003 fr. 34'100 ([15'000 X 2] + 4'100), nel 2004
fr. 50'100 ([23'000 X 2] + 4'100), nel 2005 fr. 44'100 ([20'000 X 2] + 4'100),
nel 2006 fr. 64'100 ([30'000 X 2] + 4’100), nel 2007 fr. 63'900 ([30'000 X 2] +
3'900).
Ne segue che giustamente
l’UAI ha preso in considerazione i dati evinti dalle tassazioni fiscali, che
gli stessi coniugi RI 1 hanno dichiarato essere conseguiti al 50% da ognuno di
loro e non quelli del conto individuale del ricorrente che comprendono anche i redditi
della moglie.
Del resto, dagli importi
sopra riportati, emerge inoltre sia che l’ammontare di fr. 31'790 preso in
considerazione dall’UAI quale reddito da valido del 2006, e poi aggiornato per
gli anni seguenti, è superiore a quello conseguito nel 2005 (fr. 20'000), nel
2004.
(fr. 23'000) e nel 2003 (fr. 15'000), sia che l’insorgente aveva
dichiarato importi ancora inferiori rispetto a quelli poi tassati dall’UT.
Comunque anche volendo prendere
in considerazione il dato più favorevole al ricorrente, ossia facendo una media
degli anni dal 2004 al 2007 (anno in cui ha conseguito, malgrado l’inizio
dell’invalidità nel mese di novembre, un reddito superiore rispetto agli anni
precedenti, escluso il 2006) ed includendo anche, per pura ipotesi di lavoro, le
indennità per perdita di guadagno percepite in quegli anni, si otterrebbe un
reddito inferiore a quello utilizzato dall’UAI (fr. 32'961 per il 2008, cfr.
risposta di causa, doc. IV).
Infatti, la media degli
ultimi 4 anni sarebbe di fr. 31'257 (23'000 [reddito 2004] + 8'797 [indennità
per malattia e infortuni 2004] + 20'000 [reddito 2005] + 27'198 [indennità IPG
2005] + 30'000 [reddito 2006] + 2'061 [indennità IPG 2006] + 30'000 [reddito
2007] + 15'229 [indennità IPG 2007] : 5 anni), che, aggiornato al 2008, anno di
inizio dell’eventuale diritto alla rendita, raggiunge fr. 31'882 (+ 2%).
Per quanto concerne il
reddito da invalido l’UAI ha preso in considerazione l’importo di fr. 59'978,
evinto dalla tabella TA1 2008, da cui ha dedotto l’8% quale riduzione per
attività leggere e del 5% per svantaggi derivanti da contingenze particolari.
L’interessato, giustamente, non contesta il reddito da invalido e la riduzione
del 13%, conforme alla giurisprudenza, ma chiede una riduzione supplementare
del 43% per il gap salariale tra quanto potrebbe conseguire come cuoco
secondo i redditi evinti dai dati statistici (fr. 63'922.50 nel 2008) e quello
che ha effettivamente conseguito.
La censura si
rivela infondata.
Innanzitutto, l’UAI a
giusta ragione evidenzia che anche volendo applicare il gap salariale
come chiesto dall’insorgente, quest’ultimo avrebbe diritto ad una rendita, al
50%, solo per poco tempo (dopo l’anno di attesa), ritenuto che successivamente
il grado d’invalidità non raggiunge il 40%, come esposto qui di seguito.
Infatti, per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 il TF ha affermato che:
"
(…)
3.3
In una recente
sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta
ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a
fr. 61’239 (+ 2.1%) nel 2009, a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0,8%) e a fr. 62'346 nel
2011.
(+ 1%).
L’assicurato,
quale cuoco, avrebbe potuto guadagnare nel 2008 fr. 32'961 (dato più
favorevole, cfr. risposta di causa).
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1, punto 55, attività alberghi e ristoranti, livello di
qualifica 1, lavoro esigente/indipendente: fr. 65’003 nel 2008 [5’159 : 40 X 42
X 12]). Ciò potrebbe dare diritto ad una riduzione del 44,3% (49,29% - 5%).
Ciò
significa, nel 2008 (dopo un anno di attesa), se si volesse seguire la tesi del
ricorrente, un grado d’invalidità del 56% (55,9% arrotondato al 56%),
raffrontando il reddito da valido di fr. 32'961 con quello da invalido di fr.
59'979 ridotto del 50% a fr. 29'990, poi del 13% a fr. 26'091 e poi del 44,3% a
fr. 14'533.
Nel 2009,
quando la capacità lavorativa in attività leggere ha ormai raggiunto il 70%, il
reddito da attività lavorativa secondo la tabella TA1 2008 per ristoranti ed
alberghi sarebbe di fr. 66'368 (65'003 + 2.1%), per un “gap salariale”, del 44,3
% (49,29% – 5%) per un grado d’invalidità del 38% (38,3% arrotondato al 38%)
che non dà diritto ad alcuna rendita, raffrontando il reddito da valido di fr. 33’653
con il reddito da invalido di fr. 61'239, ridotto del 30% a fr. 42'867, del 13%
a fr. 37'295 e del 44,29% a fr. 20'777.
Nel 2010
il reddito da attività lavorativa secondo la Tabella TA1 2010 per servizio di
alloggio e ristorazione (n. 55-56), livello di qualifica 1, ammonterebbe a fr.
65'520 (5'200 : 40 X 42 X 12), per un “gap salariale” del 43,2% (48,2% -
5%) ed un grado d’invalidità del 37% (37,1% arrotondato al 37%), raffrontando
il reddito da valido di fr. 33'922 con il salario da invalido di fr. 61'729,
ridotto del 30% a fr. 43'210, del 13% a fr. 37'593 e del 43,2% a fr. 21'353.
Infine,
per il 2011, il “gap salariale” sarebbe del 43,2% (48,2% - 5%),
prendendo in considerazione un reddito da valido di fr. 34'261 ed un reddito
teorico nella ristorazione di fr. 66'175, per un grado d’invalidità del 37%
(37,1% arrotondato al 37%), raffrontando il reddito da valido di fr. 34'261 con
il reddito da invalido di fr. 62'346, ridotto del 30% a fr. 43'642, del 13% a
fr. 37'969 e del 43,2% a fr. 21'566.
Ne segue
che, volendo seguire la tesi del ricorrente, il medesimo potrebbe semmai avere
diritto ad una (mezza) rendita solo dopo l’anno di attesa, e per pochi mesi
(novembre e dicembre 2008 e, ritenuto il miglioramento nel corso del mese di
dicembre, al massimo fino a marzo 2009; cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). Tuttavia,
come si vedrà qui di seguito, l’interessato non può beneficiare della rendita
neppure per un periodo limitato, giacché il gap salariale non può trovare
applicazione.
Infatti, accertato
che l’insorgente, nel corso degli ultimi anni, ha sempre conseguito un reddito
assai contenuto, occorre ritenere che egli si sia accontentato di questa retribuzione.
Eventuali motivi di ordine economico, come ad esempio la cattiva congiuntura, non
possono del resto essere presi in considerazione nella valutazione
dell’ammontare del reddito conseguito in quegli anni, non trattandosi di un
rischio che si deve assumere l’assicurazione per l’invalidità (cfr. DTF 135 V
58, consid. 3.4.1 e seguenti: “Die Rente der
Invalidenversicherung ist grundsätzlich eine
Erwerbsausfall-Versicherungsleistung. Versichert ist nicht der
Gesundheitsschaden an sich, sondern der durch den Gesundheitsschaden
verursachte Verlust der Erwerbsmöglichkeit (Art. 1a lit. b IVG; Art. 7 Abs. 1,
Art. 8 Abs. 1 ATSG). Umgekehrt deckt die Invalidenversicherung nur diejenigen
Erwerbsverluste ab, die durch Gesundheitsbeeinträchtigungen verursacht sind,
nicht Einbussen, die auf andere Gründe (z.B. wirtschaftliche, persönliche usw.)
zurückzuführen sind. Der Invaliditätsgrad wird deshalb bei Erwerbstätigen so
bestimmt, dass das Einkommen, welches der Versicherte ohne
Gesundheitsbeeinträchtigung erzielen könnte, demjenigen Einkommen
gegenübergestellt wird, das er nach Eintritt des
Gesundheitsschadens erzielt bzw. bei zumutbarer
Tätigkeit erzielen könnte (Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 1 IVG). Entgegen der
Auffassung der Vorinstanz hängt somit die Erwerbsinvalidität nicht von der
Einbusse des mutmasslichen Potenzials bzw. des funktionellen Leistungsvermögens
als solchem ab, sondern von der effektiven, gesundheitlich bedingten Einbusse
im Erwerbseinkommen. Nützte der Versicherte im Gesundheitsfall sein
wirtschaftliches Potenzial nicht voll aus, so ist dieser nicht verwertete Teil
der Erwerbsfähigkeit nicht versichert (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; BGE 125 V 146 E. 5b/bb S. 157). Denn wenn jemand vor Eintritt des
Gesundheitsschadens aus gesundheitsfremden Gründen nur ein sehr geringes, nicht
existenzsicherndes Einkommen erzielt hat und nach Eintritt des
Gesundheitsschadens immer noch ein Einkommen in unveränderter Höhe erzielen
könnte, so ist nicht der Gesundheitsschaden ursächlich für eine allfällige
tatsächliche Einkommenseinbusse (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I
335/04 vom 23. Dezember 2004 E. 3); kausal sind vielmehr die (nicht bei der
Invalidenversicherung versicherten) wirtschaftlichen oder persönlichen
Umstände, die bereits beim Gesunden die Erzielung eines höheren Einkommens
verhindert haben.“). L’Alta Corte ha
evidenziato che il „gap salariale“ viene preso in considerazione
affinché i due redditi di riferimento (da valido e da invalido) siano calcolati
partendo dal medesimo punto di riferimento; non deve invece essere inteso nel
senso che tutti gli aspetti estranei all’invalidità (tra cui quelli economici),
che hanno portato a percepire un reddito inferiore alla media, debbano essere
presi in considerazione. Ciò sarebbe in contraddizione con la norma secondo cui
possono essere ritenute solo le perdite del reddito riconducibili al danno alla
salute (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3: “Zu Unrecht hat sich
die Vorinstanz auf die Rechtsprechung berufen, wonach invaliditätsfremde
Umstände, welche zu einem erheblich unterdurchschnittlichen Valideneinkommen
geführt haben, zu einer Einkommensparallelisierung führen (vorne E. 3.1). Denn
diese Rechtsprechung will nur sicherstellen, dass die beiden
Vergleichseinkommen auf gleichen Grundlagen ermittelt werden; sie ist aber
nicht so zu verstehen, dass allen invaliditätsfremden (namentlich auch
wirtschaftlichen) Aspekten, die zu einem unterdurchschnittlichen
Valideneinkommen geführt haben, ohne weiteres durch Aufrechnung auf ein
durchschnittliches Einkommen Rechnung zu tragen wäre. Solches stünde in klarem
Widerspruch zu der gesetzlichen Regelung, wonach nur Erwerbseinbussen
berücksichtigt werden können, die auf eine Gesundheitsbeeinträchtigung
zurückzuführen sind.”).
La
giurisprudenza sul „gap salariale“ è da intendere nel senso che quando
una persona assicurata, nell’attività esercitata senza il danno alla salute
percepisce un reddito nettamente inferiore alla media poiché sue
caratteristiche personali (ad esempio assenza di formazione o di conoscenze
linguistiche) impediscono il conseguimento di un reddito nella media, occorre
partire dal principio che anche in un’altra attività confacente al suo nuovo
stato di salute i medesimi fattori che hanno influito sulla diminuzione del
reddito nella professione esercitata fino ad allora avranno un’influenza anche
nella nuova attività. Se la persona assicurata, nell’attività fino ad allora
esercitata, poteva conseguire un reddito nella media, non vi è alcun motivo per
ridurre il reddito da invalido nella medesima misura. Altrimenti verrebbero
prese in considerazione diminuzioni del reddito che non hanno nulla a che fare
con il danno alla salute. Per cui quale reddito da valido non va preso in
considerazione quello che la persona interessata avrebbe potuto conseguire con
rendimento massimo senza il danno alla salute, bensì quello che è stato
concretamente realizzato (cfr. DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 – 3.4.5.).
Nel
caso di specie, l’interessato ha svolto l’attività di ristoratore indipendente
da diversi anni (in concreto dal 1984). Come nel caso giudicato dal TF non vi
sono elementi secondo cui, senza il danno alla salute, l’insorgente avrebbe
abbandonato la sua attività per un lavoro meglio remunerato. Secondo
l’esperienza generale della vita, in assenza di un danno alla salute,
l’interessato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, avrebbe
continuato a svolgere la medesima attività. Ancora in sede di ricorso ha
infatti affermato che “i problemi di salute di cui soffre lo hanno costretto
alla chiusura per la fine del 2010” (doc. I; cfr. anche doc.
AI 145-11 [perizia SAM]: “L’A. si definisce un
„combattente-pacifista“ e a decorrere dal __________1984 decide coraggiosamente
di mettersi in proprio acquistando il __________, allora in fallimento,
attività che svolge, coadiuvato dalla moglie (che ottiene la licenza di
gerente) e dai figli, fino al __________, quando per ragioni di salute decide
di chiudere“ e doc. AI 86-2: “in assenza del danno alla salute,
l’assicurato eserciterebbe sempre il suo lavoro indipendente: pur esprimendo
l’intenzione di continuare come indipendente, esprime anche il desiderio di
cedere il ristorante”). Non vi è di conseguenza alcun motivo per
applicare, nel caso di specie, il “gap salariale” (cfr. DTF 135 V 58
consid. 3.4.7: “Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin rund
zehn Jahre lang eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Darin liegt keine kurze
Dauer im Sinne der genannten Rechtsprechung. Es bestehen auch sonst keinerlei
Anzeichen oder Anhaltspunkte, dass sie ohne die gesundheitliche
Beeinträchtigung ihre Tätigkeit als Wirtin zugunsten einer besser entlöhnten
Tätigkeit aufgegeben hätte. Nach allgemeiner Lebenserfahrung wäre sie im
Gesundheitsfall mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der bisherigen
Tätigkeit verblieben. Es besteht deshalb kein Grund, das aus wirtschaftlichen
Gründen unterdurchschnittliche Valideneinkommen auf einen durchschnittlichen
Tabellenlohn aufzurechnen“).
In
queste condizioni raffrontando i redditi da valido e da invalido dal 2008 al
2011, senza prendere in considerazione il “gap salariale”, si ottengono
le seguenti percentuali di invalidità.
Nel 2008 a fronte di un reddito da valido di fr. 32’961, vi è un reddito da invalido di fr. 59'979,
ridotto del 50% a fr. 29'900 e del 13% a fr. 26'091, per un grado d’invalidità
del 21%, che non dà diritto ad alcuna rendita.
Nel 2009
raffrontando il reddito da valido di fr. 33'653 con il reddito da invalido di
fr. 61'239, ridotto del 30% a fr. 42'867 e del 13% a fr. 37'295 si ottiene un
grado dello 0%, così come nel 2010 raffrontando il reddito da valido di fr. 33'922
con il salario da invalido di fr. 61'729, ridotto del 30% a fr. 43'210 e del
13% a fr. 37'593.
Infine,
anche per il 2011, a fronte di un reddito da valido di fr. 34'261 e di un
reddito da invalido di fr. 62'346, ridotto del 30% a fr. 43'642 e del 13% a fr.
37'969, il grado d’invalidità è nullo.
Alla luce
di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster