32.2012.167
Rifiuto di prestazioni dopo STCA di rinvio per accertamenti medici. Confermata perizia CPAS e relativi complementi. Valutazione economica (applicazione del metodo misto, confronto dei redditi da valid
20 febbraio 2013Italiano83 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.167
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, TCA
Ricorso:
TF,9C_240/2013, 22.10.2013
Titolo:
Rifiuto di prestazioni dopo STCA di rinvio per accertamenti medici. Confermata perizia CPAS e relativi complementi. Valutazione economica (applicazione del metodo misto, confronto dei redditi da valido e invalido, limitazione quale casalinga)
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 28a cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.167
FS/sc
Lugano
20 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina presso l’Hotel __________
(doc. AI 5/1-7), nel mese di febbraio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-8).
Con
decisioni 18 settembre 2009 (doc. AI 65/1-2 e 66/1-2), preavvisate con progetto
19 maggio 2009 (doc. AI 57/1-4 e 58/1-4), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009 e ad una
rendita intera dal 1. agosto 2009.
In
esito al ricorso inoltrato contro le decisioni del 18 settembre 2009 (doc. AI
69/3-7), con STCA del 25 marzo 2010 (doc. AI 84/1-23), questo Tribunale ha annullato
le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché – in applicazione
del metodo misto (salariata al 50% e casalinga al 50%) e ritenuto che l’anno
di carenza è terminato con il mese di febbraio 2007 –, esperiti i necessari accertamenti, si
pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.
Il
ricorso inoltrato contro la STCA del 25 marzo 2010 è stato dichiarato inammissibile
dal Tribunale federale con STF 9C_373/2010 dell’11 ottobre 2010 (doc. AI
90/1-6).
1.2. Con
decisione 7 maggio 2012, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 28
dicembre 2011 (doc. AI 111/1-3) – sulla base della perizia psichiatrica 14
gennaio 2011 del Centro peritale delle assicurazioni sociali (CPAS) e del complemento
17 aprile 2012 (doc. AI 102/1-10 e 127/1-4), dell’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica del 16 novembre 2011 (doc. AI
105/1-5), del rapporto finale 11 marzo 2011, delle annotazioni 7 e 15 dicembre
2011, 6 marzo 2012 e 30 aprile 2012 dei medici SMR dr. __________, dr. __________
e dr.ssa __________ (doc. AI 103/1-3, 107/1, 109/1, 125/1 e 128/1) e della
valutazione del consulente in integrazione del 27 dicembre 2011 (doc. AI
110/1-5) – l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal
1. luglio 2012 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI
129/1-4).
1.3. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato
la valutazione medica e quella economica chiedendo la conferma del diritto alla
rendita intera. Contestualmente ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.
1.4. Con
osservazioni 26 giugno 2012, in merito all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo,
l’Ufficio AI – rilevato che nonostante la STCA del 25 marzo 2010 avesse annullato
le decisioni del 18 settembre 2009 l’amministrazione ha continuato a versare
indebitamente le prestazioni – ha evidenziato che “(…) risulta, quindi, che
l’amministrazione ha emesso a torto una decisione di “soppressione della
rendita d’invalidità” al posto di una decisione di rifiuto del diritto prestazioni
AI. Infatti, dal momento del ritorno degli atti pronunciato dal TCA non ha
proceduto alla revisione del caso dell’assicurata (alla medesima non è stata
riconosciuta alcuna prestazione AI sulla base di una decisione debitamente
cresciuta in giudicato), bensì ha attuato gli accertamenti del caso per determinare
se l’assicurata avesse diritto alla rendita AI a seguito della presentazione
della prima domanda AI. Ne consegue che già per tale motivo la richiesta di ripristino
dell’effetto sospensivo risulta essere irricevibile, ritenuto che non vige
provvedimento alcuno emesso dall’amministrazione che giustifichi l’erogazione
ed il mantenimento della rendita fino ad ora versata all’assicurata. L’importo
indebitamente versato sarà oggetto di un ordine di restituzione. (…)”
(IV pag. 3).
1.5. Con
lettera 2 luglio 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso ulteriore documentazione medica
che il TCA, a sua volta, ha trasmesso all’Ufficio AI ai fini della risposta di
causa (VI con allegati D/1 e D/2 e VII).
1.6. Con
la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito e
allegando le tabelle del 26 giugno 2012 circa i dati salariali – l’Ufficio AI
ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la decisione impugnata (VIII e
allegati VIII/1-3).
1.7. Con
scritto 10 luglio 2012 l’avv. RA 1 ha mantenuto la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo contestandone l’asserita irricevibilità.
Contestualmente – nella denegata e contestata ipotesi in cui la decisione impugnata
fosse ritenuta quale rifiuto di rendita e non una soppressione – ha modificato
il petitum nel senso che in via principale mantiene quanto postulato con il
ricorso e in via subordinata chiede che “(…) il ricorso è accolto. Di
conseguenza la decisione dell’Ufficio del Cantone Ticino del 7 maggio 2012 è
annullata. Alla signora RI 1 viene riconosciuta una rendita AI intera a fare
tempo dal 1 marzo 2007 e nel futuro, sulla base di un grado d’invalidità totale
(…)” (XII).
Quanto
al ventilato ordine di restituzione l’avv. RA 1 – oltre a contestare le
tesi dell’Ufficio AI e a far valere la buona fede e l’indigenza della sua
assistita – ha sollevato l’eccezio-ne di perenzione.
1.8. Con
decreto 20 luglio 2012 il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di ripristino
dell’effetto sospensivo (XIV).
1.9. Con
osservazioni 8 agosto 2012 – viste le annotazioni 10 luglio 2012 del medico SMR dr.ssa __________
in merito al rapporto del 1. giugno 2012 concernente la degenza presso la
Clinica __________ dal 9 al 29 maggio 2012 – l’Ufficio AI ha
confermato la risposta di causa (XV e XV/bis).
1.10. Con
scritto 30 agosto 2012 l’avv. RA 1 – ribadito il contenuto dei suoi precedenti
allegati e i mezzi di prova ivi indicati – ha trasmesso al TCA,
quali nuovi mezzi di prova, il rapporto della dr.ssa __________ del 20 agosto
2012 e la perizia del dr. __________ del 27 agosto 2012 e, quanto alla
problematica casalinga/salariata, ha allegato copia della documentazione già
prodotta nella precedente procedura (XIX, XIX/bis e doc. E-1-10).
1.11. Con
osservazioni 17 ottobre 2012 – visti il complemento peritale 5 ottobre 2012 del CPAS,
l’annotazione 15 ottobre 2012 del medico SMR dr.ssa __________ e ribadita la
correttezza dell’applicazione del metodo misto – l’Ufficio AI ha confermato
la domanda di reiezione del ricorso.
1.12. Con
scritti 5 e 20 novembre 2012 l’avv. RA 1 ha confermato integralmente tutti i
suoi allegati, ha trasmesso la presa di posizione 25 ottobre 2012 del dr. __________
e ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (XXV
con allegato doc. F e XXVII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Come
evidenziato nel decreto del 20 luglio 2012 (“(…) con il querelato provvedimento, anche se denominato quale “Soppressione
della rendita d’invalidità”, l’Ufficio AI ha in effetti negato all’assicurata
il diritto ad una rendita d’invalidità. Nella decisione viene infatti evidenziato
che “(…) essendo il
grado d’invalidità complessivo inferiore al 40% non sussistono i presupposti
per il riconoscimento di una rendita d’invalidità. (…)” (doc. A). Non è possibile concludere differentemente per il solo
fatto che (nonostante questo Tribunale con STCA del 25 marzo 2010 abbia
annullato le decisioni 18 settembre 2009 con cui
l’amministrazione aveva riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1.
maggio 2009 e ad una rendita intera dal 1. agosto 2009; doc. AI 84/1-24) l’Ufficio AI abbia continuato erroneamente a
versare la rendita intera. (…)” (XIV)) oggetto della
lite è la decisione 7 maggio 2012 con la quale l’Ufficio AI ha negato il
diritto ad una rendita.
In
simili circostanze, ricordato che é la decisione che determina l’oggetto
dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.
3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti) e
che in concreto nelle osservazioni 26 giugno 2012 l’amministrazione ha precisato
che “(…) l’importo indebitamente versato sarà oggetto di un ordine di restituzione
(…)” (IV, vedi anche consid. 1.4), nella misura in cui l’insorgente
contesta la paventata restituzione (cfr. consid. 1.7 e XII) il ricorso è
irricevibile.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto
la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento
a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Ritenuto
inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento del diritto
alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche
della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1°
gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono
applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre
2011.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
Fatti
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul
tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.
1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non
costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)
e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente
distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante
del disturbo (consid. 3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.6. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.7. Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)
secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg..
Questa
giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334 e
133 V 504 e nella STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007.
2.8. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se
l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno
al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio
di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195;
in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum
Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio
2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid.
4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato.
Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività
esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288;
Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.9. Riguardo
alla ripartizione dell’attività tra salariata e casalinga – conformemente
alla giurisprudenza federale suenunciata (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che
l’insorgente adduce, in sostanza, le medesime motivazioni producendo la stessa
documentazione già presentate nell’ambito della procedura di cui all’incarto
32.2009.183 (cfr. il punto 3 del ricorso del 19 ottobre 2009 sub doc. AI 69/4-5
e il punto 2 del presente gravame; vedi anche il consid. 1.10) – questo
Tribunale non ha motivo di scostarsi e conferma le conclusioni a cui è pervenuto
nella STCA di rinvio del 25 marzo 2010 (doc. AI 84/1-23), nella quale aveva già
evidenziato:
"
(…)
Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente
l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività
lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, ritenuta la ripartizione di
salariata al 50% e casalinga al 50%, applicato il metodo misto per stabilire il
grado d’invalidità.
Dagli atti risulta infatti quanto segue.
L’ex datore di lavoro nel questionario 14 marzo 2007
(doc. AI 5/1-7) ha attestato che prima dell’insorgenza del danno alla salute le
ore di lavoro settimanali dell’assicurata erano pari a 21 contro le 42 ore
previste dall’orario normale di lavoro dell’azienda (vedi in particolare il
doc. AI 5/3 punto 2.9).
Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica 7 ottobre 2008 (doc. AI 45/1-7) risulta che
l’assicurata ha confermato le indicazioni fornite dal datore di lavoro e risposto
affermativamente (senza tuttavia specificare se in una percentuale diversa)
alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute eserciterebbe
un’attività lucrativa (vedi in particolare doc. AI 45/2).
[…]
Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare che
prima del ricorso l’assicurata non ha mai sostenuto che senza il danno alla
salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa a tempo pieno. In particolare,
dopo il progetto di decisione 19 maggio 2009 (doc. AI 57/1-4 e 58/1-4), nelle
osservazioni 7 settembre 2009 (doc. AI 61/1), non ha contestato la ripartizione
tra salariata (50%) e casalinga (50%).
Quanto all’argomentazione secondo la quale la decisione
di lavorare al 50% sarebbe intervenuta per poter seguire più da vicino il
figlio e in seguito all’incidente stradale del 2001 (vedi il punto 3 del ricorso)
– visto che nel 2003 il figlio secondogenito
entrava nel sesto anno di vita e ritenuto che dagli atti medici non risulta che
prima del 2006 fosse già presente un danno alla salute invalidante (con decisione
9 novembre 2001 la__________ aveva chiuso il caso ritenuta un’abilità lavorativa
del 100% dal 3 settembre 2001 [doc. 1/5-6 dell’incarto Lainf] e agli atti non
figurano certificati medici che attestino, per quell’epoca, un’incapacità lavorativa
per motivi psichiatrici) – dagli atti non è possibile desumere che la
decisione di ridurre il grado di occupazione nell’agosto 2003 fosse
riconducibile a motivi di salute e temporanea.
Del resto dalla documentazione concernente la
disoccupazione (prodotta sub doc. C/1-80) si evince che l’assicurata era
iscritta al collocamento alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno e che
nel termine quadro dal 13 agosto 2001 al 12 agosto 2003 ha pure beneficiato, a diverse riprese, delle indennità di disoccupazione in base alle norme che
regolano il guadagno intermedio. Da questa documentazione, che si riferisce ad
un periodo precedente alla riduzione del grado di occupazione avvenuto
nell’agosto del 2003, non è invece possibile dedurre in alcun modo la volontà
di riprendere un’attività lucrativa a tempo pieno.
Nel caso di specie, viste le risultanze sopra esposte,
è dunque da ritenere provato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 130 V 396
consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati), che l’assicurata, prima del danno alla salute subentrato nel 2006,
aveva già deciso di lavorare al 50% e che lo avrebbe continuato a fare se la
salute glielo avesse permesso.
(…)" (doc. AI 84/11-12)
In
particolare, riguardo alla censura secondo la quale “(…) il fatto che non vi
sia altra documentazione dopo l’agosto del 2003 è dovuto semplicemente al fatto
che l’assicurata aveva terminato il diritto alle indennità di disoccupazione!!!
Ecco perché non vi sono documenti in questo senso. (…)” (I), questo
Tribunale osserva che ciò nulla toglie al fatto che, indipendentemente dal
diritto o meno alle indennità di disoccupazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque
continuare a cercare un’occupazione e quindi (anche documentando visto che
normalmente le candidature avvengono in forma scritta) provare l’asserita
volontà di lavorare a tempo pieno.
Inoltre,
in ogni caso, l’insorgente poteva restare iscritta al collocamento e avvalersi
dell’aiuto degli uffici del lavoro. Infatti, l’art. 24 cpv. 1 della legge
federale sul collocamento e il personale a prestito (LC alla quale la legge
cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc)
rimanda) stabilisce che gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le
persone in cerca d’impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati.
Consigliano le persone in cerca d’im-piego e i datori di lavoro nella scelta o
nell’occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di
lavoro e manodopera adeguati.
2.10. Per
chiarire l’aspetto medico – conformemente alla STCA di rinvio del 25 marzo 2010 (doc. AI
84/1-23) e all’annotazione 23 novembre 2010 nella quale il dr. __________,
medico SMR, ha indicato il seguente procedere: “(…) ad perizia psichiatrica
centro peritale per valutazione CL dal punto di vista psichiatrico sin da
15.7.2006, data dalla quale il Dr. __________ riteneva esigibile ripresa lavorativa
al 100%. Particolare attenzione sarà rivolta ai criteri di Förster. La problematica
somatica da allora è senza influsso sulla CL. (…)” (doc. AI 98/1) – l’Ufficio AI
ha ordinato una perizia al CPAS (doc. AI 99/1-2).
Dalla
perizia psichiatrica del CPAS del 14 gennaio 2011 (doc. AI 102/1-10) risulta
che la dr.ssa __________, capo clinica dell’Ospedale __________ e il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, poste le diagnosi di “(…)
S. depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD 10; F33.0); S.
somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4) (…)” (doc. AI 102/7),
hanno espresso le seguenti valutazioni:
"
(…)
L'esame della documentazione sanitaria e clinico dell'A
mostrano un caso complesso di alternanza di periodi di più evidente malessere
ad altri in cui le capacità di performance sono state efficaci.
Va, in primo luogo, osservato che l’A non mostra
motivazione ed interesse per la ripresa di un'attività lavorativa, neppure di
tipo diverso da quella svolta in precedenza, perché convinta di non riuscire a
risolvere i problemi fisici, in special modo. La sua formazione, peraltro, non
favorirebbe un suo reintegro attraverso un programma di riconversione
professionale ed il livello culturale non appare tale da consentire una
eventuale riconversione professionale. L'A appare oggi più motivata alla
richiesta di "risarcimento", che determinata ad un reintegro
socio-produttivo.
Questa condizione la spinge a cercare di utilizzare il
malessere psichico, che certamente l'affligge, come giustificazione alla
mancanza di motivazione personale, correlata alla patologia depressiva. Tale
aspetto, di natura inconscia, è stato descritto negli elaborati peritali
stilati dal Dr. __________ (febbraio 2008) e riproposto dal Dr. __________ (settembre
2006 e successive certificazioni).
Appare innegabile che la storia della vita dell'A
contenga elementi stressogeni che possono aver ingenerato reazioni depressive
recidivanti di entità diversa, anche in relazione al tipo di difficoltà che ella
si trovava a dover affrontare. Le difficoltà di espressione in una lingua
difforme da quella madre e l'attitudine essenzialmente pratica della
"cultura di base" dell'A offrono una chiave di lettura alle manifestazioni
algiche, la cui intensità è correlata alla sofferenza di tipo psicologico
provata, ma non esplicitata verbalmente e, per certi versi, non riconosciuta
dall'A stessa. La sua richiesta di aiuto e comprensione passa, così, attraverso
il canale della richiesta risarcitoria, per ottenere la quale l’A sottolinea ed
enfatizza il dolore somatico ed il vissuto di tristezza.
Lo stato attuale permette di confermare la diagnosi
posta dal Dr. __________ nella sua perizia del febbraio 2008, in cui viene, per l'appunto, stilata la diagnosi di S depressiva ricorrente, in comorbilità con
una sindrome somatoforme da dolore persistente, il che sottende l'alternarsi di
periodi di minor intensità della sintomatologia depressiva ad altri di più
acuta sofferenza psichica, come certificato dallo psichiatra curante.
Nell'attualità, rispetto a quanto osservato dal Dr. __________,
la sintomatologia depressiva, nel suo complesso, appare peggiorata, assumendo
le caratteristiche di una cronicizzazione, con ricorrenti scompensi timici.
Per contro dobbiamo anche considerare che la gravità della
malattia in senso stretto non può includere la scarsa motivazione del soggetto
e le richieste risarcitorie e che quello che si evidenzia nell'attuale
osservazione clinica depone per uno stato depressivo lieve.
Per quanto riguarda il rapporto terapeutico I'A sembra
riuscire con estrema fatica a capitalizzare l'aiuto proveniente dalla
psicoterapia: non è in grado di riferire quali siano gli argomenti trattati nel
contesto dei colloqui e, di conseguenza, non sa definire l'eventuale aiuto
proveniente dalla terapia stessa, ciò anche in considerazione del fatto che l'A
ha difficoltà ad esprimersi in lingua italiana, fatto salvo un livello di
comprensione per le frasi semplici. Per quanto riguarda la farmacoterapia l’A
non sa riferire né i nomi dei farmaci assunti, né la posologia, nonostante ella
stessa affermi che la terapia farmacologica non sarebbe stata modificata nel
corso degli ultimi tre anni, nonostante la sua inefficacia. Quest'ultima
affermazione suggerisce che l’A cerchi, in modo inadeguato, di sottolineare
l'inguaribilità della patologia che l'affligge.
Quella che dovrebbe essere una relazione volta alla
risoluzione od attenuazione della sintomatologia diviene, così, un mero
contenitore della sofferenza dell'A: ella sottolinea ed enfatizza la sintomatologia
e la sua attenzione non è rivolta alla risoluzione dei problemi di salute, ma,
bensì, al solo riconoscimento della sofferenza psichica, espressa in maniera
distorta, attraverso il dolore fisico.
All'osservazione peritale non sono obiettivabili
perdita di autostima (per contro l’A gestisce anche le risorse economiche del
coniuge, nella fattispecie le entrate, anche se non cospicue), idee di
inutilità e di colpa, né sono rintracciabili in anamnesi e nella consultazione
dei documenti clinici, agiti di tipo autolesivo, o comportamenti a valenza
suicidaria. Idee di morte non sono presenti all'esame clinico attuale. In
mancanza di questi segni e sintomi la diagnosi di "episodio depressivo
grave" non sembra trovare riscontro nell'obiettività, ma ripropone ciò che
l’A percepisce di sé. Ciò non toglie che, in passato, possano essersi verificati
episodi depressivi di entità maggiore, come si legge nelle certificazioni prodotte.
Per quanto riguarda, infine, i criteri di Foerster si
riconosce quello inerente la cristallizzazione della patologia psichica, che,
come desumibile dalla documentazione sanitaria, non ha mai conosciuto periodi
di remissione, ma, bensì, ha conosciuto alternanza della gravità della
sintomatologia depressiva, annoverando anche episodi gravi. Il disturbo
somatoforme si trova in comorbilità con una malattia psichica di gravità e
durata significative, il che costituisce un intralcio alle capacità di performance
dell'A, anche nella condizione meno grave della deflessione timica.
Non sembra, per contro, diagnosticabile nell'attualità
una patologia somatica di gravità e durata significative, che si sommi ai
problemi di ordine psichico.
Per quanto riguarda la psicodinamica l’A presenta una
cristallizzazione di vantaggi primari del processo di somatizzazione. La sua
difficoltà a livello meta cognitivo, coniugata con quelle di ordine linguistico
e l'impronta della sua cultura rendono difficili l'elaborazione dei conflitti e
la loro narrazione, il che comporta un "congelamento" sui limiti
fisici, percepiti come insormontabili e, nel contempo, giudicati come più
facili da segnalare e descrivere. Tuttavia bisogna tener distinti i limiti del
funzionamento psichico dell'A dal vantaggio secondario che ella trae, assumendo
il "ruolo" di malata. Le richieste risarcitorie ed il deficit di
motivazione non rientrano, pertanto, nel novero dei fattori pertinenti per
l'invalidità.
Il processo di somatizzazione non è recente ed ha
"una storia" di anni, senza fasi di remissione significativa e perciò
diventa più difficilmente aggredibile da un intervento terapeutico, mentre la
patologia ansioso depressiva ha tratto giovamento dalle terapie.
Infine va annotato che I'A non presenta una condizione
di completo isolamento sociale, riuscendo ad interagire con conoscenti e
familiari e mantenendo una solida rete di sostegno affettivo e materiale.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
Sulla base di quest'analisi possiamo concludere che la
patologia psichiatrica incide sul funzionamento lavorativo in misura maggiore
rispetto al passato, limitando, in sincronia con la sintomatologia algica, la
capacità di lavoro soprattutto in ambito extradomestico ed i criteri di Foerster
ci portano a concludere che, almeno in parte, l'A possiede ancora le risorse
per superare i limiti e reinvestire in un'attività a tempo parziale. Riteniamo
pertanto che, nell'ambito dell'attività di aiuto cucina si giustifichi un IL
del 50%, da intendersi come possibilità di stare sul posto di lavoro per
l'intera giornata, ma con un rendimento dimezzato, in modo tale da consentire
periodi di recupero-riposo tra un compito e l'altro.
Ciò in quanto il peggioramento delle condizioni di
salute è essenzialmente legato alla cronicizzazione dei disturbi e si è
generato lentamente e progressivamente nel tempo. Tale iter della cronicizzazione
è oggettivabile, ovviamente, solo a posteriori.
Per quanto riguarda l'attività di casalinga, nel
contesto della quale l’A può scegliere i momenti più propizi all'attività e
distribuire il carico d'impegno a suo piacimento si computa la CL ridotta di
una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto delle osservazioni
riportate nell'inchiesta specifica del ottobre 2008. Queste valutazioni vengono
espresse a far data dalla presente perizia. Per quanto riguarda le valutazioni
pregresse non si hanno elementi obiettivi di contestazione.
(…)" (doc. AI 102/7-10)
Nell’ambito
delle osservazioni del 24 gennaio 2012 (doc. AI 116/1-2) al progetto di
decisione 28 dicembre 2011 (doc. AI 111/1-3) l’insorgente, già allora patrocinata
dall’avv. RA 1, ha prodotto il rapporto 23 gennaio 2012 con il quale il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, – osservato che segue la paziente dal 5
gennaio 2007 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta signora __________
e la fisioterapista signora ____________________ – ha contestato la perizia
del CPAS adducendo:
"
(…)
La mia paziente soffre di una:
- Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di
media gravità F33.1 ICD 10
- Sindrome somatiforme da dolore persistente F 45.4 ICD
10
Malgrado un ottima "compliance" alla presa a
carico sia psicoterapica che farmacologica (con antidepressivo, ansiolitico,
miorilassante ed ipnotico) il quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato
negli anni.
Con una presa a carico specialistico e continua si è
potuto evitare dei ricoveri in ambiente stazionario.
La paziente è inabile al lavoro al 100% anche per
attività leggera, considerando che anche per le attività domestiche ha una resa
ed autonomia fortemente ridotta (qualche minuto poi si deve stendere per i
dolori).
Siamo chiaramente confrontati ad un quadro
psicopatologico cronicizzato con una prognosi negativa.
La Dr.ssa __________ si contraddice quando evidenzia il
peggioramento della sintomatologia depressiva (pag. 7) diagnosticando in seguito
una depressione lieve.
La collega ha colto le difficoltà della signora RI 1
nell'esporre il suo percorso psicoterapico ma questo non deve portarci a
credere ad un disinvestimento della paziente nei colloqui di sostegno ma
piuttosto una sua difficoltà nel descrivere, elaborare e mentalizzare la relazione
tra psiche e soma.
In merito alla farmacoterapia non modificata negli
ultimi mesi risponde ad un principio di arginare il disagio timico ed algico
della paziente. In passato sono state provate opzioni farmacologiche che sono
state mal sopportate o sono risultate inefficaci. Se la collega avesse voluto
contattarmi avrei potuto esporre queste informazioni importanti per la stesura
della perizia. Chiedo che la situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata
anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente.
(…)" (doc. AI 116/3)
Nel
medesimo ambito, con scritti 30 gennaio e 28 febbraio 2012 (doc. AI 120/1 e
121/1-3), l’avv. RA 1 ha prodotto i rapporti 10, 26 e 30 gennaio 2012 del dr. __________,
FMH in chirurgia, della dr.ssa __________, psicologa specialista in
psicoterapia FSP e della fisioterapista __________, specializzata in trattamenti
psicocorporei (doc. AI 120/2, 121/4-6 e 121/7-8).
Al
riguardo, invitati dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ a prendere
posizione (doc. AI 125/1 e 126/1), i periti del CPAS, con complemento 17 aprile
2012 (doc. AI 127/1-4), hanno osservato:
"
(…)
Va, innanzitutto, annotato che il quadro clinico
riscontrato in sede di perizia è esattamente sovrapponibile a quello descritto
nell'elaborato bidisciplinare dell'Agosto 2008.
Si tratta, nel caso specifico, di "S. depressiva
ricorrente" e va da sé che nel corso degli anni l'A possa aver manifestato
sintomatologia di differente entità.
L'unico ricovero specialistico, però, propone la
diagnosi di "S ansioso depressiva" e "S. somatoforme da dolore
persistente" e descrive un decorso favorevole. Gli episodi depressivi di
più grave entità, che vengono citati dallo psichiatra curante, non appaiono
stando agli atti ed alle ultime certificazioni del 23.01.12, di attualità ed,
in ogni caso, il loro manifestarsi non ha richiesto ulteriori misure di ricovero,
o modifiche della terapia in atto, il che lascia supporre che per durata ed
intensità si siano giovati di interventi ambulatoriali.
La valutazione della percentuale d'invalidità deve
tener conto degli aspetti cronicizzati di un'affezione: gli episodi di grave
entità non rappresentano, nel caso specifico, un continuum, anche se il loro manifestarsi
appare aver giustificato la valutazione espressa dal Dr __________ del
20.01.09.
Nel corso dell'esame peritale effettuato, che
costituisce una condizione di stress emotivo, l'A ha fornito notizie che sono
state ritenute esaustive e l'osservazione clinica non ha evidenziato segni di
ansietà quali la dispnea, difficoltà di postura, difficoltà di comprensione e
difficoltà particolari di espressione in lingua italiana.
Non sono stati descritti pensieri o fantasie di morte,
anche in forma indiretta (pensieri di fuga, insopportabilità della propria
condizione, vissuti di colpa..), né per quanto attiene l'attualità, né per il
passato.
Lo stesso dicasi per l'esame del contenuto
dell'ideazione.
L'A è portatrice di una patologia (la depressione),
che, con modalità episodiche, alterna periodi di maggior disagio ad altri di
miglioramento. Questa alternanza appare riconoscibile anche nelle precedenti valutazioni
della CL.
Al momento della perizia, stando alle informazioni
fornite ed alla documentazione disponibile, l'obiettività riscontrata ha
deposto per una condizione non severa e pertanto favorevole all'ipotesi, citata
nella relazione psicologica del 26.01.12, di un suo progressivo reinserimento
in attività produttiva, ciò tenendo anche conto del fatto che la tipologia del
lavoro svolto dall'A (e di suoi analoghi), non si discosta in modo evidente da
quanto l'A riesce a fare nel suo ruolo di casalinga. D'altra parte, se l'impossibilità
fosse marcata si suppone che sarebbe stato introdotto un aiuto domiciliare.
E' chiaro che un percorso di reinserimento non è
agevole, non fosse altro che per il fatto che l'A, comprensibilmente, è poco
motivata a rinunciare al beneficio economico in atto, ma è pur vero che, per
sua stessa ammissione, riesce a svolgere attività domestiche non onerose e ad
occuparsi di compiti di carattere amministrativo, riguardanti il marito, che
richiedono una discreta capacità di concentrazione.
Anche l'autonomia di movimento appare parzialmente
conservata: I'A guida l'auto per brevi tratti e può pertanto spostarsi da un
luogo all'altro, senza limitazioni particolari, né dovute alla sua condizione
psicofisica, né alla terapia farmacologica in atto (in caso diverso non avrebbe
potuto conservare la licenza di condurre).
Tenuto conto di tutto ciò e dei criteri di Foerster la
valutazione espressa si colloca in una "linea mediana", che
considera, con la neutralità precipua del ruolo di perito, una riduzione, in
cronico, delle capacità di attività produttive che comprenda l'alternanza di
episodi depressivi di grado medio e lieve, il che consente di collocare la percentuale
nei termini espressi nella perizia.
(…)" (doc. AI 127/2-4)
Con
annotazioni 30 aprile 2012 i medici SMR dr.ssa __________ e dr. Erba hanno
condiviso le conclusioni peritali (doc. AI 128/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche suenunciate e considerata la
valutazione dell’assistente sociale di cui all’inchiesta domestica del 16
novembre 2011 (doc. AI 105/1-5) – con decisione 7 maggio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni (cfr. consid. 2.2).
2.11. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del
processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto
a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime
delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di
qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.
dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria
(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale
cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi
stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione
invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.12. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
In
effetti – proprio perché il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel rapporto 28 novembre 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI
47/2-3), posta la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
(ICD 10 F 32.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e attestata un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività, circa le risultanze della
perizia bidisciplinare 11 agosto 2008 del SAM, sede __________/__________
(doc. AI 37/1-27), aveva concluso che “(…) non condivido le
conclusioni della perizia del __________ del 11.08.2008 considerando la paziente
afflitta in maniera più grave e limitante dalla sintomatologia depressiva ed
algica. Malgrado un ricovero in ambiente stazionario ed un sostegno ambulatorio
continuo, lo stato di malattia è progredito rendendo estremamente difficile già
la gestione del quotidiano della paziente. (…)”
(doc. AI 47/3) e ritenuto che, sulla sola base delle annotazioni 20 gennaio
2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 49/1), non era possibile
considerare l’assicurata inabile al 100% dal novembre 2008 (evenienze queste
che hanno determinato la STCA di rinvio del 25 marzo 2010 sub doc. AI 84/1-23 e
di cui all’inc. 32.2009.183) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS.
I
periti del CPAS, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver
sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, hanno quindi allestito
un referto in data 14 gennaio 2011 (cfr. doc. AI 102/1-10 e in esteso consid.
2.10).
In
particolare i periti, poste le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di lieve entità (ICD 10: F33.0) e sindrome somatoforme da dolore
somatorme (ICD: F45.4), circa i dati oggettivi, hanno evidenziato che “(…) accede
alla visita in abbigliamento ordinato, anche se privo di qualsivoglia ricercatezza.
Poco curata, nel complesso, la persona, ma conservata l’igiene. Non si
apprezzano grossolane difficoltà motorie (l’A. scende le scale in autonomia),
né di postura, che permane indifferente per tutta la durata dell’esame
peritale. L’espressione è monocorde ed improntata a sofferenza, la mimica viene
controllata e la gestualità è ridotta. Si esprime spontaneamente con un
linguaggio un poco stentato, ma corretto e comprensibile, seppur elementare
nella costruzione della frase e povero di vocaboli. La comprensione della
lingua italiana è buona e pronta, avendo l’interlocutore l’attenzione di usare
termini semplici. E’ presente una discreta quota di ansietà, ingenerata dallo
sforzo che l’A compie nel cercare la comprensione dell’interlocutore. Sembra
supplire alle difficoltà linguistiche con una teatralizzazione della
sintomatologia. La deflessione timica, obiettivabile, viene più volte sottolineata
con enfasi e l’A tende ad osservare l’interlocutore per valutare la sua
adesione a quanto lei descrive. Non fantasie o propositi autolesivi, lo slancio
vitale appare conservato. Il flusso idetico appare rallentato, ma
prevalentemente in relazione alle difficoltà linguistiche ed il contenuto è
centrato sulla sintomatologia algica. Non si apprezzano alterazioni della sfera
delirante. Non dispercezioni. Conservato orientamento spazio temporale e non
rilevabili grossolane lacune mnesiche: ove l’A esita nel riordinare eventi e
date, ciò appare in relazione con l’esigenza di sottolineare la gravità dell’affezio-ne
psichica. (…)” (doc. AI 102/6).
In
sede di discussione i periti hanno poi osservato, tra l’altro, che “(…) l’A
appare oggi più motivata alla richiesta di “risarcimento”, che determinata ad
un reintegro socio-produttivo. Questa condizione la spinge a cercare di
utilizzare il malessere psichico, che certamente l’affligge, come
giustificazione alla mancanza di motivazione personale, correlata alla patologia
depressiva. Tale aspetto, di natura inconscia, è stato descritto negli
elaborati peritali stilati dal Dr. __________ (febbraio 2008) e riproposto dal
Dr. __________ (settembre 2006 e successive allegazioni). […] Lo stato attuale
permette di confermare la diagnosi posta dal Dr. __________ nella sua perizia
del febbraio 2008, in cui viene, per l’appunto, stilata la diagnosi di S depressiva
ricorrente, in comorbilità con una sindrome somatoforme da dolore persistente,
il che sottende l’alternarsi di periodi di minor intensità della sintomatologia
psichica, come certificato dallo psichiatra curante. Nell’attualità, rispetto a
quanto osservato dal Dr. __________, la sintomatologia depressiva, nel suo
complesso, appare peggiorata, assumendo le caratteristiche di una
cronicizzazione con ricorrenti scompensi timici. […] All’osservazione peritale
non sono obiettivabili perdita di autostima (per contro l’A gestisce anche le
risorse economiche del coniuge, nella fattispecie le entrate, anche se con cospique),
idee di inutilità e di colpa, agiti di tipo autolesivo, o comportamenti a
valenza suicidaria. Idee di morte non sono presenti all’esame clinico attuale.
In mancanza di questi segni e sintomi la diagnosi di “episodio depressivo
grave” non sembra trovare riscontro nell’obiettività, ma ripropone ciò che l’A
percepisce di sé. Ciò non toglie che, in passato, possano essersi verificati
episodi depressivi di entità maggiore, come si legge nelle certificazioni
prodotte. (…)” (doc. AI 102/7-8).
Circa
le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso che “(…)
sulla base di questa analisi possiamo concludere che la patologia psichiatrica
incide sul funzionamento lavorativo in misura maggiore rispetto al passato,
limitando, in sincronia con la sintomatologia algica, la capacità di lavoro
soprattutto in ambito extradomestico ed i criteri di Foerster ci portano a
concludere che, almeno in parte, l’A possiede ancora le risorse per superare i
limiti e reinvestire in un’attività a tempo parziale. Riteniamo pertanto che,
nell’ambito dell’attività di aiuto cucina si giustifichi un IL del 50%, da
intendersi come possibilità di stare sul posto di lavoro per l’intera giornata,
ma con un rendimento dimezzato, in modo da consentire periodi di
recupero-riposo tra un compito e l’altro. Ciò in quanto il peggioramento delle
condizioni di salute è essenzialmente legato alla cronicizzazione dei disturbi
e si è generato lentamente e progressivamente nel tempo. Tale iter della
cronicizzazione è oggettivabile, ovviamente, solo a posteriori. Per quanto
attiene l’attività di casalinga, nel contesto della quale può scegliere i
momenti più propizi all’attività e distribuire il carico d’impegno a suo piacimento
si computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto
delle osservazioni riportate nell’inchiesta specifica del ottobre 2008. (…)”
(doc. AI 102/9-10).
Il
dr. __________, nel rapporto 23 gennaio 2012 indirizzato all’avv. RA 1 – rilevato che
segue la paziente dal gennaio 2007 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta
__________ e la fisioterapista __________, poste le diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità ICD 10 F33.1 e
sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4, osservato che il
quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni e attestata
un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lavorativa e, nelle
attività domestiche, un’autonomia fortemente ridotta –, ha
evidenziato che “(…) la Dr.ssa __________ si contraddice quando evidenzia il
peggioramento della sintomatologia depressiva (pag. 7) diagnosticando in
seguito una depressione lieve. La collega ha colto le difficoltà della signora RI
1 nell’esporre il suo percorso psicoterapico ma questo non deve portarci a
credere ad un disinvestimento della paziente nei colloqui di sostegno ma
piuttosto una sua difficoltà nel descrivere, elaborare e mentalizzare la
relazione tra psiche e soma. In merito alla farmacoterapia non modificata negli
ultimi mesi risponde ad un principio di arginare il disagio timico ed algico
della paziente. In passato sono state provate opzioni farmacologiche che sono
state mal sopportate o sono risultate inefficaci. Se la collega avesse voluto
contattarmi avrei potuto esporre queste informazioni importanti per la stesura
della perizia. Chiedo che la situazione della signora RI 1 possa essere
rivalutata anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente. (…)”
(cfr. doc. 116/3 e in esteso consid. 2.10).
Al
riguardo – considerati anche i rapporti 26 e 30 gennaio 2012 della dr.ssa __________
e della fisioterapista __________ (doc. 121/4-6 e 121/7-8) –, con
complemento peritale del 17 aprile 2012, i periti del CPAS hanno, tra l’altro,
evidenziato che “(…) va, innanzitutto, annotato che il quadro clinico
riscontrato in sede di perizia è esattamente sovrapponibile a quello descritto
nell’elaborato bidisciplinare dell’agosto 2008. Si tratta, nel caso specifico,
di “S. depressiva ricorrente” e va da sé che nel corso degli anni l’A possa
aver manifestato sintomatologia di differente entità. L’unico ricovero
specialistico, però, propone la diagnosi di “S. ansioso depressiva” e “S.
somatoforme da dolore persistente” e descrive un decorso favorevole. […] Al
momento della perizia, stando alle informazioni fornite ed alla documentazione
disponibile, l’obiettività riscontrata ha deposto per una condizione non severa
e pertanto favorevole all’ipotesi, citata nella relazione psicologica del
26.01.12, di un suo progressivo reinserimento in attività produttiva, ciò
tenendo anche conto del fatto che la tipologia del lavoro svolto dall’A (e di
suoi analoghi), non si discosta in modo evidente da quanto l’A riesce a fare
nel suo ruolo di casalinga. D’altra parte, se l’impossibilità fosse marcata si
suppone che sarebbe stato introdotto un aiuto domiciliare. E’ chiaro che un percorso
di reinserimento non è agevole, non fosse altro che per il fatto che l’A, comprensibilmente,
è poco motivata a rinunciare al beneficio economico in atto, ma è pur vero che,
per sua stessa ammissione, riesce a svolgere attività domestiche non onerose e
ad occuparsi di compiti di carattere amministrativo, riguardanti il marito, che
richiedono una discreta capacità di concentrazione. Anche l’autonomia di
movimento appare parzialmente conservata: l’A guida l’auto per brevi tratti e
può pertanto spostarsi da un luogo all’altro, senza limitazioni particolari, né
dovute alla sua condizione psicofisica, né alla terapia farmacologica in atto
(in caso diverso non avrebbe potuto conservare la licenza di condurre). Tenuto
conto di tutto ciò e dei criteri di Foerster la valutazione espressa si colloca
in una “linea mediana”, che considera, con la neutralità precipua del perito,
una riduzione, in cronico, delle capacità di attività produttive che comprenda
l’alternanza di episodi depressivi di grado medio e lieve, il che consente di
collocare la percentuale nei termini espressi nella perizia. (…)” (doc. AI
127/2-3).
In
sede di procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione
medica riguardo alla quale va osservato quanto segue.
Il
dr. __________, nello scritto 31 maggio 2012 indirizzato all’avv. RA 1 (doc.
C), non si è confrontato puntualmente con il complemento peritale del 17 aprile
2012 del CPAS limitandosi a sostenere, in modo generico, che i suoi rapporti medici
divergono sostanzialmente dalla valutazione del CPAS e a ribadire che l’incapacità
lavorativa della paziente è totale in qualsiasi attività. Il sanitario ha inoltre
segnalato che la paziente è attualmente ricoverata presso la Clinica __________
e ha proposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica indipendente.
Il
dr. __________ e il dr. __________, medico responsabile e medico assistente
dell’unità di medicina psicosomatica della Clinica __________ nel rapporto del
1. giugno 2012, circa la degenza dal 9 al 29 maggio 2012, hanno indicato che la
paziente è stata inviata dallo psichiatra curante a causa di una esacerbazione
di un episodio depressivo di media gravità e da una sindrome somatoforme da
dolori persistenti, non si sono espressi sulla capacità lavorativa e, posta la
diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4 e sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici ICD 10
F33.2 con tratti di personalità passivo-aggressi-vo, hanno così descritto
l’evoluzione psicosomatica: “(…) inizialmente, anche se solo lentamente, assistiamo
ad un miglioramento della qualità del sonno, della timia, dell’energia ed una
diminuzione graduale dei dolori soprattutto muscolari paravertebrali. Verso la
fine della degenza abbiamo purtroppo constatato un peggioramento della sintomatologia
algica e la chiara manifestazione di tratti di personalità passivo-aggressivo.
(…)” (doc. D/2).
Al
riguardo, nelle annotazioni 10 luglio 2012, i medici SMR dr.ssa __________ e
dr. __________ hanno osservato che “(…) il quadro clinico descritto non
appare di entità tale da giustificare una diagnosi di episodio depressivo
grave: infatti non vi sono disturbi formali del pensiero, né deliri o dispercezioni,
l’umore è definito come lievemente depresso, non vi è ideazione suicidale
strutturata. Paragonando inoltre lo status attuale questo non si discosta in
maniera significativa da quello evidenziato in corso di perizia CPAS del 2011.
La sintomatologia somatica non è stata investigata, i curanti si sono
indirizzati verso la presenza di un disturbo somatoforme, diagnosi posta come
prioritaria e già peraltro evidenziata e valutata con i criteri di Foerster in
corso di perizia CPAS. Il decorso clinico si è caratterizzato per un lento
miglioramento della qualità del sonno, della timia, dell’energia e una
diminuzione dei dolori; alla fine della degenza hanno invece constatato un
peggioramento della sintomatologia algica e la chiara manifestazione di tratti
di personalità passivo-aggressiva (tuttavia non hanno posto la diagnosi di
disturbo di personalità). Il Dr. __________ nel suo certificato del 16.06.2012 non
fa accenno a nessuna patologia somatica. (…)” (XV/bis).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 27 agosto 2012
(doc. E/2), ha così descritto lo status della signora RI 1:
"
(…)
Durante i miei colloqui con la peritanda, essa
praticamente riferisce di avere una serie di disturbi psicofisici, i quali in
gran parte sono già descritti nei rapporti del Dr. med. __________, dalla
Dr.ssa __________ e dalla terapeuta psicocorporea __________, oltre che nei
vari rapporti medici che Lei ha messo a disposizione nei suoi atti.
La peritanda si è presentata puntuale ad entrambi gli
appuntamenti, devo dire che ho fatto molta fatica nel riconoscerla, visto che
l'avevo già avuta in cura nel 2001 per un breve periodo.
Essa è cambiata completamente, con un aumento del peso
ponderale di circa 30 kg, essa riferisce che è dovuto all'assunzione dei
farmaci ed una sofferenza psichica che sembra ben evidente già al primo
sguardo, anche se curata nella sua persona, si lamenta spontaneamente di una
serie di dolori in tutto il corpo.
Il tono dell'umore è deflesso, vengono riferiti perdita
di interesse e della capacitali di provare piacere con riduzione dell'energia
vitale, accompagnata da un'affaticabilità accresciuta da un'importante diminuzione
dell'attività fisica a causa dei suoi disturbi e dolori che le impediscono di
svolgere anche le minime attività quotidiane.
Essa, riferisce di essere stanca dopo ogni piccolo
sforzo, fa fatica a concentrarsi, presenta importanti disturbi mnestici
piuttosto per quel che riguarda la sua memoria recente, addirittura i dati che
mi ha riferito non concordano con i dati menzionati nella documentazione.
La peritanda fa fatica a ricordarsi la data di
matrimonio, l'età dei suoi fratelli e sorelle, addirittura la data del decesso
de padre, ecc..
Non ha più fiducia in sé, ha una visione pessimistica
del futuro, marcati da importanti disturbi del sonno, una stanchezza cronica e
ripetuti risvegli precoci ed un'enorme fatica nel riprendere sonno malgrado
i farmaci che assume. Riferisce di mangiare molto male, di non avere orari ben
precisi.
Vi è un conflitto con il marito che dura da diversi
anni, che in gran parte è dovuto anche alla sua situazione psicofisica, il
marito è arrabbiato con essa visto che non hanno più rapporti intimi già da
tempo.
Essa presenta una marcata riduzione del libido,
riferisce a causa dei suoi dolori persistenti ed un abbassamento dell'umore ed
una mancanza di voglia di qualsiasi iniziativa.
Si nota una mancanza di reattività alle circostanze ed
agli eventi.
Essa riferisce che effettivamente con il cambiamento di
eventi atmosferici, i dolori vengono riesacerbati e non solo a livello
muscolare ma anche a livello gastro-intestinale, causando anche una cefalea
persistente con riduzione della forza e dolori in tutta la colonna vertebrale
accompagnati a volte con tremori dei membri superiori ed un'importante rigidità
muscolare in tutto il corpo con tremore alla faccia, una cervicalgia irradiante
alle braccia.
In seguito al mio recente colloquio telefonico con il
Dr. med. __________, egli mi conferma tutta la sintomatologia già constata che
praticamente esiste da diversi anni, ragion per la quale la peritanda è sempre
stata considerata inabile al lavoro nella misura completa, malgrado le varie
cure ed una presa a carico regolare ed assolutamente adeguato.
Essa, riferisce inoltre di passare la maggior parte del
tempo a domicilio, fa molta fatica nel tenere in ordine l'appartamento,
addirittura per preparare i pasti è il marito che l'aiuta, visto che
quest'ultimo lavora come muratore torna a casa la sera stanco e tutto ciò crea
una situazione di per sé già precaria e difficile.
La peritanda riferisce di uscire poco
dall'appartamento, spesso sta sul divano a guardare la televisione.
Fuma circa un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno,
non consuma bevande alcoliche, riferisce che a causa del suo aumento del peso
ponderale non si controlla più, probabilmente pesa più di 85 kg per un'altezza di 168 cm.
Attualmente assume la seguente psicofarmacoterapia:
- Venlafaxine
ER 150 mg 1-0-0
- Lyrica 100 mg 1-0-2
- Ponstan
500 mg al bisogno
- Mydocalm 3 volte al giorno
- Dafalgan 1 g 4-5 al giorno
- Valverde 20 mg alla sera
- Voltaren 100 mg 1-2 al giorno
- Inergy gtt 20 alla sera
- Flector Tissugel 1 al giorno
- Tilur ret. 1-0-1-
Riferisce di non assumere più il Trittico visto che non
lo sopportava e gli creava situazioni sgradevoli.
(…)" (doc. E/2, pag. 4-5)
e
– posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attuale
episodio di media gravità ICD 10 F33.1 e sindrome somatoforme da dolore
persistente ICD 10 F45.4 – alle domande circa l’evoluzione dei disturbi psichici, della
capacità lavorativa e delle valutazioni del CPAS, ha così risposto:
"
(…)
3. Quale è stata l'evoluzione dei
disturbi psichici dal marzo del 2006 a tutt'oggi?
Per quel che riguarda l'evoluzione dei suoi disturbi
psichici, già importanti dal 2006, vi è un graduale peggioramento sia per quel
che riguarda i disturbi puramente di tipo affettivi, sia per le sue somatizzazioni.
In confronto ai vecchi rapporti, malgrado una cura
adeguata, precisa e regolare con l'assunzione dei farmaci specifici ed un
ricovero ospedaliero, la sua situazione è ulteriormente peggiorata.
4. Quale è l'attuale grado
d'inabilità lavorativa dell'assicurata, sia come salariata che come casalinga?
La sua inabilità lavorativa, puramente dal punto di
vista psichico, è almeno nella misura del 70% sia come salariata che come
casalinga.
5. Quale è stata l'evoluzione del
grado di inabilità lavorativa dell'assicurata, sia come salariata che come
casalinga, dal marzo del 2006 ed a tutt'oggi?
Come già accennato sopra, vi è un peggioramento
graduale della situazione psicofisica della peritanda e la sua inabilità
lavorativa, anzi, a tratti è stata anche nella misura del 100%.
Vista la sua situazione negli anni e anche quella recente,
ritengo che essa dal 2006 in poi sia stata sempre inabile al lavoro almeno
nella misura del 70%, come viene anche confermato da parte dei suoi terapeuti e
già documentata nei vari rapporti.
6. Diagnosi; è d'accordo con le
diagnosi (psichiche) poste dal medico dell'AI-Dr. ssa __________? In caso
contrario, perché non concorda con la stessa?
Non concordo con la diagnosi di "Sindrome
depressiva ricorrente di lieve entità" (ICD-10 F33.0), ma sono d'accordo
con la diagnosi di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10
F45.4).
La paziente, anzi, a tratti ha presentato anche una
sindrome depressiva ricorrente di entità grave, la quale è documentata nei
rapporti, è stata ragione del suo ricovero d'urgenza presso la Clinica __________.
7. Abilità lavorativa: è d'accordo
con la valutazione del grado di inabilità lavorativa posta dal medico
dell'AI-Dr.ssa __________? In caso contrario, perché non concorda con la
stessa?
Non sono d'accordo con la percentuale di grado
d'inabilità lavorativa posta dalla collega che attualmente è nella misura del
70% e tutto ciò, almeno da quanto emerge dai vari documenti, dalle mie
constatazioni e dal mio colloquio telefonico con il Dr. med. __________, dal 2006 a tuttora.
8. Dica se ha ulteriori osservazioni
da aggiungere?
No, credo di aver spiegato in modo molto semplice e
messo in evidenza la sofferenza ed i disturbi della peritando che fra l'altro
avevo già conosciuto in passato e ho fatto fatica nei riconoscerla.
Essa, già nel 2001-2002, malgrado le varie sofferenze e
dolori riusciva a riprendere la sua abilità lavorativa, ma che purtroppo negli
anni successivi la situazione è peggiorata e ha causato l'attuale depressione
ricorrente che causa un'inabilità lavorativa almeno nella misura del 70% già
dal 2006 a tuttora.
(…)" (doc. E/2, pag. 6-7)
Invitati
a prendere nuovamente posizione sulla documentazione medica prodotta (XXI/2), i
periti del CPAS, con complemento peritale 5 ottobre 2012 (XXIII/2), hanno
osservato:
"
(…)
Nello specifico l'osservazione del Dr. __________
descrive la presenza di una sintomatologia depressiva significativa, che,
correttamente, viene diagnosticata come: "S. depressiva ricorrente,
attuale episodio di media gravità ( ICD 10: F33.1)". È, altresì, posta in
evidenza una variazione in negativo delle condizioni psicofisiche dell'A, i cui
tratti di personalità di tipo istrionico si sono evidenziati già nella perizia
multi disciplinare, a firma del Dr. __________ e del Dr. __________ del 11.08.08
e nella valutazione peritale svolta dal Dr. __________, che pone in diagnosi la
nozione di "elaborazione di sintomi fisici per problemi psicologici
( ICD 10: F 68.0 )", correlati e conseguenti a conflitti coniugali e
considerava che l'A non presentasse un quadro psicopatologico tale da
giustificare una riduzione significativa della CL.
Nella perizia del Dr. __________ si legge: "Il
quadro psicopatologico constatato nella valutazione odierna appare di lieve
entità. Sebbene sia constatabile una labilità dello stato dell'umore, è stata
constatata una tendenza, seppur inconsapevole, all'esagerazione dei
sintomi".
In conclusione si annotava la scarsa incidenza del
danno organico sulla funzionalità dell'A, mentre veniva posta attenzione
sull'atteggiamento emotivo della stessa, riguardo alle difficoltà, intese in
senso lato:
" ...siamo confrontati con un'A che
presenta una sindrome depressiva di lieve entità, che si è sviluppata
nell'ambito di un logorato rapporto con il marito, motivo per il quale è stata
in trattamento psichiatrico.
L'incidente del 2001 ha accentuato questo suo vissuto depressivo e la sintomatologia algica conseguente l'infortunio
è un nuovo contesto in cui manifestare la sua sofferenza psicologica. Inoltre
l'iter medico che ha dovuto vivere per il problema del piccolo figlio ha
aumentato la sua sofferenza psichica, cronicizzando il decorso somatoforme. È emblematico
che nel momento in cui il figlio è stato meglio è peggiorato il suo stato
psicofisico, come se fino ad allora il fatto di lottare per la malattia del
figlio scotomizzasse i suoi problemi interiori."
Per quanto riguarda la mia osservazione del 14.01.11 e
successivi chiarimenti, questa ha permesso di evidenziare un "episodio
depressivo lieve" in "S. depressiva ricorrente" e l'A stessa
aveva affermato di non assumere terapia e di recarsi dallo psichiatra curante
con una frequenza rada ed irregolare.
Ella aveva pure descritto una quotidianità
relativamente attiva, della quale faceva parte la funzione di "controllo
amministrativo" delle entrate del marito, il che implica una discreta
capacità di concentrazione.
L'A affermava, infine, che tale condizione psichica era
stabile da più di un anno.
Va, perciò, considerata la ciclicità degli episodi
depressivi valutati e vanno computati, a mio parere, anche i periodi, non
brevi, di defervescenza della sintomatologia, che consentono all'A un'attività
relativamente normale.
Infine considero che l'atteggiamento istrionico, già
descritto nelle precedenti osservazioni cliniche (effettuate da specialisti
diversi, in diversi tempi), giochi un ruolo significativo nel modo che l'A ha
di porsi nei confronti dei medici e, nello specifico, del Dr. __________: non
si può negare, infatti, che ella abbia subito una delusione, a seguito della
valutazione da me espressa e che proprio tale "disappunto" abbia
ingenerato una recrudescenza della sintomatologia, ma, nel computare la
riduzione della CL in sede di perizia Al, è opportuno considerare gli elementi
di cronicità che influiscono sulle capacità produttive e non i singoli episodi
che temporaneamente la inficiano, anche in modo significativo.
Non concordo, perciò, con quanto affermato dal Dr. __________
e, cioè, che le condizioni dell'A siano state tali, senza variazione dal 2006 e
considerata, per contro, la correttezza ed obiettività del Collega nel valutare
l'A non contesto la valutazione espressa, riferita al momento in cui l'A è
stata valutata.
(…)" (doc. XXIII/2)
Questo
Tribunale – viste le argomentazioni della Dr.ssa __________ e del dr. __________
sopra riprodotte e osservato che lo stesso dr. __________ si è scostato dalla
valutazione del dr. __________ concludendo per un’inabilità lavorativa di
almeno il 70% e non del 100% – deve fare proprie le argomentazioni in forza delle quali i periti
del CPAS si sono confermati nelle loro valutazioni fino al momento delle visite
del dr. __________ nell’agosto 2012.
Al
riguardo l’Ufficio AI dovrà trattare la produzione della perizia del dr. __________
alla stregua di una nuova domanda considerando che la dr.ssa __________, nelle
annotazioni 15 ottobre 2012, ha concluso che “(…) si confermano le conclusioni
basate sulla perizia del 2011; attualmente dall’agosto 2012 è possibile che vi
sia stato un peggioramento clinico. È da rilevare che la perizia del Dr. __________
non descrive chiaramente i limiti che portino ad una così importante riduzione
della CL. (…)” (XXIII/3).
Quanto
all’aspetto somatico va rilevato che il dr. __________, FMH in chirurgia, nel
rapporto 10 gennaio 2012 indirizzato all’avv. RA 1, non si è pronunciato sulla
capacità lavorativa e – senza tuttavia confrontarsi con il dr. __________, FMH in chirurgia
ortopedica, che nella perizia bidisciplinare dell’11 agosto 2008 aveva concluso
che “(…) dal punto di vista somatico non viene riscontrato nessun reperto
strutturale o funzionale di rilevo suscettibile di comportare una potenziale valenza
invalidante. (…)” (doc. AI 37/8) – ha concluso in modo del
tutto generico che “(…) negli ultimi 6 mesi le sue condizioni di salute sono
peggiorate, lamenta sempre dolori alla colonna vertebrale con irradiazione agli
arti inferiori, inoltre dolori addominali maggiormente localizzati
all’ipocondrio destro. (…)” (doc. AI 120/2).
Nel
rapporto 16 giugno 2012 il dr. __________ comunica poi all’avv. RA 1 che la paziente
è stata ricoverata alla Clinica __________ e, pur non essendo specialista in
materia, attesta che “(…) dal lato psichico esiste sempre un peggioramento
della depressione nervosa, e la paziente dichiara di non poter svolgere alcuna
attività. (…)” (doc. D/1). Lo stesso sanitario non riferisce per contro alcuna
patologia somatica.
Viste
tutte le risultanze mediche suenunciate questo Tribunale ritiene che le valutazioni
del CPAS (perizia psichiatrica del 14 gennaio 2011 con i complementi 17 aprile
e 5 ottobre 2012), basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito
pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
(cfr. consid. 2.11), meritano piena conferma fino al momento della resa del
giudizio impugnato.
Va
qui ricordato che, per consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140,
129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b)
Del
resto, va qui evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nel
caso concreto il TCA rileva inoltre che, anche se non interpellato dai periti
del CPAS, il dr. __________ ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente
su tutte le valutazioni espresse dai periti del CPAS e che, come risulta anche
dai suoi rapporti prodotti sub doc. da E3 a E6, egli ha attestato un quadro
psicopatologico sostanzialmente immutato negli anni e certificato un’incapacità
lavorativa totale nel tempo ancorché, nel rapporto 22 aprile 2007 (doc. AI
10/1-6), aveva invece attestato un’incapacità lavorativa nell’ultima attività
esercitata del 100% dal 30 gennaio al 28 febbraio 2007 e del 50% dal 1. marzo
al 30 aprile 2007, indicando che la capacità lavorativa poteva essere
migliorata con provvedimenti sanitari. Al riguardo il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, nello scritto 6 febbraio 2007 indirizzato alla
Cassa malati aveva infatti rilevato che “(…) dopo diversi tentativi sono
finalmente riuscito a contattare il dr. __________ per discutere la situazione
clinica dell’assicurata e le prospettive di reinserimento. Abbiamo convenuto,
in modo definitivo, che l’assicu-rata è da ritenersi abile al lavoro in misura
parziale (50%) a partire dal 01.03.2007 e in misura completa a partire dal
01.04.2007. Spero che in tal modo si possa definitivamente chiudere questo caso
difficile e complesso, anche se non posso escludere delle resistenze da parte
dell’assicurata. (…)” (doc. 1/13 dell’incarto cassa malati).
Quanto
al dubbio sollevato circa l’oggettività e imparzialità dei periti del CPAS – nello scritto
31 maggio 2012 il dr. __________ ha formulato “(…) la proposta che un perito
medico psichiatra indipendente possa effettuare chiarezza in merito alle valutazioni
contrastanti che caratterizzano lo stato di salute della signora (…)” (doc.
C = E/4) dopo che in quello del 23 gennaio 2012 aveva chiesto “(…) che la
situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata anche se è il caso, da un
perito psichiatra indipendente. (…)” (doc. E/3) – valgono le seguenti
considerazioni. Nella DTF 125 V 351 la nostra Corte federale ha stabilito che
alle perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che esse si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivate, di per sé scevre di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Per mettere in dubbio l'oggettività e l'imparzialità dei periti
devono esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (STFA U 168/02 del 10
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Alle stesse condizioni, anche ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione va riconosciuto
pieno valore probante, ritenuto che il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Nella
DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti
l’assegnazio-ne o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste
un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte
dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistono
anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni
mediche interne dell’assicurazione. In merito al valore probatorio delle
perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e
della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Riguardo
infine alla censura secondo la quale “(…) il dr. __________, nell’ambito del
doc. C, ha contestato il nuovo rapporto della dottoressa __________ e del dr. __________
del 17 aprile 2012, che era stato redatto senza che i due medici abbiano visto
la paziente – che era stata da loro vista quasi un anno e mezzo prima ed una
sola volta – che fra l’altro, con rapporto del 23 gennaio 2012, aveva segnalato
un peggioramento della situazione clinica (…)” (I punto 3 del ricorso pag.
4 e 5), va qui rilevato che il valore probatorio di un
rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto
piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/ 2008 del 23
dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Inoltre, nel richiamato rapporto del 23
gennaio 2012, il dr. __________ ha attestato che “(…) malgrado un ottima
“compliance” alla presa a carico sia psicoterapica che farmacologica (con
antidepressivo, ansiolitico, miorilassante ed ipnotico) il quadro
psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni. (…)” (doc. E/3). In
questo senso, ritenuto un quadro psicopatologico immutato, non è censurabile il
fatto che i periti non abbiano visitato l’insorgente per la redazione del
complemento peritale del 17 aprile 2012 (illustrativa al riguardo la STF
9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 nella quale l’Alta Corte, in merito agli SMR,
ha sottolineato che “(…) il SMR esegue direttamente esami
medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione
sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti
non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in
dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze
di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174
[9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del
24 febbraio 2012 consid. 4.2) (…)” (STF 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).
Pertanto
– ribadito che alle
valutazioni del CPAS (perizia psichiatrica del 14 gennaio 2011 con i
complementi 17 aprile e 5 ottobre 2012), conformemente alla giurisprudenza
suenunciata (vedi anche consid. 2.11), va riconosciuta forza probatoria piena – tanto la domanda volta ad ottenere una perizia
giudiziaria quanto l’audizione del dr. __________ vanno respinte.
In effetti, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfah-ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.13. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire una seconda inchiesta domiciliare
il 16 novembre 2011 (doc. AI 105/1-5).
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 22% (doc. AI 105/5).
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni.
Considerato
che le contestazioni formulate dall’insorgente al riguardo partono da una
diversa valutazione della capacità lavorativa non confermata da questo Tribunale
(cfr. consid. 2.12) e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni
– non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati,
il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag.
291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5;
STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente
sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia
compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 consid. 2).
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I
126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della
ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della
collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei
familiari.
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella
causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate
in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nel caso
concreto, circa l’inchiesta domiciliare del 16 novembre 2011, nelle annotazioni
del 7 dicembre 2011 i medici SMR, dr. __________ e dr. __________ (quest’ultimo
FMH in psichiatria e psicoterapia), hanno concluso che “(…) il risultato
dell’inchie-sta concorda con la valutazione medico-teorica e va quindi confermato.
(…)” (doc. AI 170/1).
Il TCA
rileva comunque che, come si vedrà ai prossimi considerandi, il risultato non
cambia anche se si volesse fare propria la valutazione dei periti del CPAS che,
nella perizia del 14 gennaio 2011, hanno concluso che “(…) per quanto riguarda
l’attività di casalinga, nel contesto della quale l’A può scegliere i momenti
più propizi all’attività e distribuire il carico d’impegno a suo piacimento si
computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto
delle osservazioni riportate nell’inchiesta del ottobre 2008. (…)” (doc. AI
102/9).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 20
agosto 2012 nel quale la dr.ssa __________ – pur
rilevando che “(…) le diagnosi non sono molto diverse da quelle da me
formulate; la differenza sostanziale è che i colleghi valutano il disturbo
depressivo meno grave e invalidante di quanto da noi espresso. Nel nostro lavoro,
le valutazioni possono essere soggettiva ed è possibile che la sig.ra RI 1 sia
apparsa a loro così come la descrivono (…)” (doc. E/1) – ha confermato il suo precedente rapporto del 26
gennaio 2012 (atto questo considerato nel complemento peritale del CPAS del 17
aprile 2012; doc. AI 127/1-4), ribadendo in modo generico come “(…) la signora
RI 1 sia da considerare inabile al lavoro, in ogni caso in ambito professionale,
nella misura del 100%. A questo punto credo sia importante attendere l’esito
della perizia del dr. __________ che non mi ha ancora contattata. (…)”
(doc. E/1).
Va qui
osservato che il dr. __________, scostandosi dalla valutazione
del dr. __________, ha concluso per un’inabilità lavorativa di almeno il 70% e
non del 100%.
Del
resto, nel rapporto 2 dicembre 2009, il dr. __________,
quanto all’attività casalinga nel periodo dal marzo 2007 al novembre 2008, ha osservato che “(…) durante questo lasso di tempo essa ha svolto con enorme fatica e
coraggio il suo ruolo di casalinga e di accudimento del figlio secondogenito. Sicuramente
le sue mansioni a casa sono risultate ridotte e parzialmente compromesse dal
suo stato di salute. Mi è difficile quantificare tale riduzione anche perché
come terapeuta ho sempre stimolato la paziente a preservare il suo ruolo attivo
in seno alla famiglia. Quindi anche per il periodo successivo al 28.11.2008
come psichiatra curante non mi è possibile pronunciarmi in maniera esatta sul
grado di inabilità quale casalinga. (…)” (doc. AI 75/4).
2.14. Ritenuto che
sulla base del rapporto finale SMR dell’11 marzo 2011 (doc. AI 103/1-3) – rapporto che per le evenienze esposte al considerando
2.12 va qui confermato – l’insorgente è stata
ritenuta inabile al lavoro, in qualsiasi attività, al 100% dal 9 marzo 2006 al
28 febbraio 2007, al 50% dal 1 marzo al 30 aprile 2007, al 30% dal 1 maggio
2007 al 27 novembre 2008 e al 50% dal 28 novembre 2008, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla
ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel
caso concreto sono determinanti i dati del 2007 e del 2008 visto che l’anno di
carenza è terminato con il mese di febbraio 2007 (cfr. consid. 1.1) e che nel
2008 vi è stato un peggioramento duraturo dello stato valetudinario.
2.14.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che
è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23
maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,
vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più
concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3;
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente
alla succitata giurisprudenza nel 2007 il reddito da valido ammonta a fr. 21'580.--
(salario mensile di fr. 1'660.-- per un’attività al 50% [vedi il questionario
per il datore di lavoro del 14 marzo 2007 e l’aumento dello stipendio mensile
di fr. 30.-- nei precedenti anni sub. doc. AI 5/1-7 e 5/10, 5/11 e 5/12] per 13
mensilità).
Nel
2008 il reddito da valido ammonta invece a fr. 22'044.76 (fr. 21'580.-- aumentati
del 2,2% per il 2008; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari
nominali settore G, H commercio, riparazioni, alberghi e ristorazione in La Vie
économique 1/2-2011 pag. 95).
2.14.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati
salariali va ricordato che lo stesso
è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,
consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando
in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.
4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010
consid. 5.5).
2.14.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2007 un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido di fr. 51'082.13 (fr. 4’019.-- validi
per il 2006 aggiornati al 2007 aumentandoli del 1,6% [cfr. la tabella B10.2
relativa all’evolu-zione dei salari nominali in La Vie économique 1/2-2011 pag.
95] riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e
moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Nel 2008
il reddito annuo ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 51’367.68 (fr. 4'116.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso il suo ultimo datore di lavoro, l’Hotel __________, nel 2007
con un grado di occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario
di fr. 43'160.-- (cfr. consid. 2.14.1).
Questo
salario é di poco inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a
livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti (Tabella TA1
2006, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3'513.-- aggiornati al 2007
riportati su 42.1 ore [cfr. tabelle B 10.2 e B 9.2, pubblicate
in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristorazione pag.
94 e 95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a] = fr. 44'990.35).
La
differenza pari a fr. 1'830.35 (44'990.35 - 43'160.--)
rappresenta un gap salariale del 4.07% che, conformemente alla succitata
giurisprudenza (cfr. consid. 2.14.2), non giustifica alcuna riduzione dal
reddito statistico da invalido.
Considerata
un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 50% nel marzo 2007,
diminuita al 30% dal 1 maggio 2007 e poi aumentata ancora al 50% dal 28 novembre
2008 e considerata la riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente (doc. AI
110/3-4) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF
137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) e tali non sono le argomentazioni
sviluppate al punto 6 del ricorso nelle quali l’insorgente postula una riduzione
del 20% senza tuttavia confrontarsi con le puntuali spiegazioni in base alle
quali è stata riconosciuta una riduzione del 5% per altri fattori (doc. AI
110/3-4) – il reddito ipotetico da invalido (dopo l’anno di carenza a marzo
2007 e prima del miglioramento valetudinario con capacità lavorativa del 70%
dal 1. maggio 2007) ammonta a fr. 24'264.01 per il 2007 (fr. 51'082.13 x
50% e ridotti del 5%) e a fr. 24'399.64 per il 2008 (fr. 51’367.68
x 50% e ridotti del 5%).
Ritenuti
i redditi da valido di fr. 21'580.-- (2007) e di fr. 22'044.76 (2008) (cfr.
consid. 2.14.1) e quelli da invalido di fr. 24'264.01 (2007) e di fr. 24'399.64
(2008), per la parte di salariata non vi è dunque alcun
discapito economico.
Al
riguardo, quanto alle argomentazioni sviluppate con la risposta e alla tabella
del 26 giugno 2012 prodotta sub VIII/3, questo Tribunale rileva che la diversa
valutazione del grado d’invalidità indicato dall’amministrazione è
riconducibile al fatto che la stessa ha erroneamente ridotto ancora una volta
del 50% il reddito da valido ipotetico di fr. 26'443.97 che già si riferiva ad
un’attività al 50%.
Del
resto, allo stesso risultato (nessun discapito economico per la parte di salariata)
si giunge anche applicando la costante giurisprudenza federale secondo la quale
un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo
misto e la cui capacità lavorativa residua per l’esercizio di un’attività
lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto
senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità al
guadagno (cfr. STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 e il rinvio tra
le tante alla 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3).
2.14.4. Posta infine la ripartizione tra attività casalinga (50%) e salariata
(50%) (cfr. consid. 2.9) e ritenuta la limitazione del 22% quale casalinga
(cfr. consid. 2.13) e dello 0% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado
d’invalidità globale è dell’11% (50 x 22% + 50 x 0% = 11%).
Allo
stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche
volendo applicare per l’attività di casalinga la riduzione del 30% indicata dai
periti del CPAS nella perizia del 14 gennaio 2011 (cfr. consid. 2.13).
In
detta evenienza il grado d’invalidità globale sarebbe infatti del 15% (50 x 30%
+ 50 x 0% = 15%).
È
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.
2.15. Visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso
respinto.
2.16. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
§ Gli atti vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti la perizia del dr. __________ del 27
agosto 2012 alla stregua di una nuova domanda come indicato al consid. 2.12.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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