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Decisione

32.2012.167

Rifiuto di prestazioni dopo STCA di rinvio per accertamenti medici. Confermata perizia CPAS e relativi complementi. Valutazione economica (applicazione del metodo misto, confronto dei redditi da valid

20 febbraio 2013Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Sul

tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.

1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non

costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)

e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente

distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante

del disturbo (consid. 3.4.2).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Se

un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).

A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

2.7. Nel

caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)

secondo cui:

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg..

Questa

giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334 e

133 V 504 e nella STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007.

2.8. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se

l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno

al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio

di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195;

in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum

Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio

2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid.

4.1.).

Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato.

Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività

esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF

117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288;

Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

2.9. Riguardo

alla ripartizione dell’attività tra salariata e casalinga – conformemente

alla giurisprudenza federale suenunciata (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che

l’insorgente adduce, in sostanza, le medesime motivazioni producendo la stessa

documentazione già presentate nell’ambito della procedura di cui all’incarto

32.2009.183 (cfr. il punto 3 del ricorso del 19 ottobre 2009 sub doc. AI 69/4-5

e il punto 2 del presente gravame; vedi anche il consid. 1.10) – questo

Tribunale non ha motivo di scostarsi e conferma le conclusioni a cui è pervenuto

nella STCA di rinvio del 25 marzo 2010 (doc. AI 84/1-23), nella quale aveva già

evidenziato:

"

(…)

Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente

l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività

lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, ritenuta la ripartizione di

salariata al 50% e casalinga al 50%, applicato il metodo misto per stabilire il

grado d’invalidità.

Dagli atti risulta infatti quanto segue.

L’ex datore di lavoro nel questionario 14 marzo 2007

(doc. AI 5/1-7) ha attestato che prima dell’insorgenza del danno alla salute le

ore di lavoro settimanali dell’assicurata erano pari a 21 contro le 42 ore

previste dall’orario normale di lavoro dell’azienda (vedi in particolare il

doc. AI 5/3 punto 2.9).

Dall’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica 7 ottobre 2008 (doc. AI 45/1-7) risulta che

l’assicurata ha confermato le indicazioni fornite dal datore di lavoro e risposto

affermativamente (senza tuttavia specificare se in una percentuale diversa)

alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute eserciterebbe

un’attività lucrativa (vedi in particolare doc. AI 45/2).

[…]

Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare che

prima del ricorso l’assicurata non ha mai sostenuto che senza il danno alla

salute avrebbe esercitato un’attività lucrativa a tempo pieno. In particolare,

dopo il progetto di decisione 19 maggio 2009 (doc. AI 57/1-4 e 58/1-4), nelle

osservazioni 7 settembre 2009 (doc. AI 61/1), non ha contestato la ripartizione

tra salariata (50%) e casalinga (50%).

Quanto all’argomentazione secondo la quale la decisione

di lavorare al 50% sarebbe intervenuta per poter seguire più da vicino il

figlio e in seguito all’incidente stradale del 2001 (vedi il punto 3 del ricorso)

– visto che nel 2003 il figlio secondogenito

entrava nel sesto anno di vita e ritenuto che dagli atti medici non risulta che

prima del 2006 fosse già presente un danno alla salute invalidante (con decisione

9 novembre 2001 la__________ aveva chiuso il caso ritenuta un’abilità lavorativa

del 100% dal 3 settembre 2001 [doc. 1/5-6 dell’incarto Lainf] e agli atti non

figurano certificati medici che attestino, per quell’epoca, un’incapacità lavorativa

per motivi psichiatrici) – dagli atti non è possibile desumere che la

decisione di ridurre il grado di occupazione nell’agosto 2003 fosse

riconducibile a motivi di salute e temporanea.

Del resto dalla documentazione concernente la

disoccupazione (prodotta sub doc. C/1-80) si evince che l’assicurata era

iscritta al collocamento alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno e che

nel termine quadro dal 13 agosto 2001 al 12 agosto 2003 ha pure beneficiato, a diverse riprese, delle indennità di disoccupazione in base alle norme che

regolano il guadagno intermedio. Da questa documentazione, che si riferisce ad

un periodo precedente alla riduzione del grado di occupazione avvenuto

nell’agosto del 2003, non è invece possibile dedurre in alcun modo la volontà

di riprendere un’attività lucrativa a tempo pieno.

Nel caso di specie, viste le risultanze sopra esposte,

è dunque da ritenere provato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 130 V 396

consid. 3.3 non pubblicato, 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l’assicurata, prima del danno alla salute subentrato nel 2006,

aveva già deciso di lavorare al 50% e che lo avrebbe continuato a fare se la

salute glielo avesse permesso.

(…)" (doc. AI 84/11-12)

In

particolare, riguardo alla censura secondo la quale “(…) il fatto che non vi

sia altra documentazione dopo l’agosto del 2003 è dovuto semplicemente al fatto

che l’assicurata aveva terminato il diritto alle indennità di disoccupazione!!!

Ecco perché non vi sono documenti in questo senso. (…)” (I), questo

Tribunale osserva che ciò nulla toglie al fatto che, indipendentemente dal

diritto o meno alle indennità di disoccupazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque

continuare a cercare un’occupazione e quindi (anche documentando visto che

normalmente le candidature avvengono in forma scritta) provare l’asserita

volontà di lavorare a tempo pieno.

Inoltre,

in ogni caso, l’insorgente poteva restare iscritta al collocamento e avvalersi

dell’aiuto degli uffici del lavoro. Infatti, l’art. 24 cpv. 1 della legge

federale sul collocamento e il personale a prestito (LC alla quale la legge

cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc)

rimanda) stabilisce che gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le

persone in cerca d’impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati.

Consigliano le persone in cerca d’im-piego e i datori di lavoro nella scelta o

nell’occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di

lavoro e manodopera adeguati.

2.10. Per

chiarire l’aspetto medico – conformemente alla STCA di rinvio del 25 marzo 2010 (doc. AI

84/1-23) e all’annotazione 23 novembre 2010 nella quale il dr. __________,

medico SMR, ha indicato il seguente procedere: “(…) ad perizia psichiatrica

centro peritale per valutazione CL dal punto di vista psichiatrico sin da

15.7.2006, data dalla quale il Dr. __________ riteneva esigibile ripresa lavorativa

al 100%. Particolare attenzione sarà rivolta ai criteri di Förster. La problematica

somatica da allora è senza influsso sulla CL. (…)” (doc. AI 98/1) – l’Ufficio AI

ha ordinato una perizia al CPAS (doc. AI 99/1-2).

Dalla

perizia psichiatrica del CPAS del 14 gennaio 2011 (doc. AI 102/1-10) risulta

che la dr.ssa __________, capo clinica dell’Ospedale __________ e il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, poste le diagnosi di “(…)

S. depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD 10; F33.0); S.

somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4) (…)” (doc. AI 102/7),

hanno espresso le seguenti valutazioni:

"

(…)

L'esame della documentazione sanitaria e clinico dell'A

mostrano un caso complesso di alternanza di periodi di più evidente malessere

ad altri in cui le capacità di performance sono state efficaci.

Va, in primo luogo, osservato che l’A non mostra

motivazione ed interesse per la ripresa di un'attività lavorativa, neppure di

tipo diverso da quella svolta in precedenza, perché convinta di non riuscire a

risolvere i problemi fisici, in special modo. La sua formazione, peraltro, non

favorirebbe un suo reintegro attraverso un programma di riconversione

professionale ed il livello culturale non appare tale da consentire una

eventuale riconversione professionale. L'A appare oggi più motivata alla

richiesta di "risarcimento", che determinata ad un reintegro

socio-produttivo.

Questa condizione la spinge a cercare di utilizzare il

malessere psichico, che certamente l'affligge, come giustificazione alla

mancanza di motivazione personale, correlata alla patologia depressiva. Tale

aspetto, di natura inconscia, è stato descritto negli elaborati peritali

stilati dal Dr. __________ (febbraio 2008) e riproposto dal Dr. __________ (settembre

2006 e successive certificazioni).

Appare innegabile che la storia della vita dell'A

contenga elementi stressogeni che possono aver ingenerato reazioni depressive

recidivanti di entità diversa, anche in relazione al tipo di difficoltà che ella

si trovava a dover affrontare. Le difficoltà di espressione in una lingua

difforme da quella madre e l'attitudine essenzialmente pratica della

"cultura di base" dell'A offrono una chiave di lettura alle manifestazioni

algiche, la cui intensità è correlata alla sofferenza di tipo psicologico

provata, ma non esplicitata verbalmente e, per certi versi, non riconosciuta

dall'A stessa. La sua richiesta di aiuto e comprensione passa, così, attraverso

il canale della richiesta risarcitoria, per ottenere la quale l’A sottolinea ed

enfatizza il dolore somatico ed il vissuto di tristezza.

Lo stato attuale permette di confermare la diagnosi

posta dal Dr. __________ nella sua perizia del febbraio 2008, in cui viene, per l'appunto, stilata la diagnosi di S depressiva ricorrente, in comorbilità con

una sindrome somatoforme da dolore persistente, il che sottende l'alternarsi di

periodi di minor intensità della sintomatologia depressiva ad altri di più

acuta sofferenza psichica, come certificato dallo psichiatra curante.

Nell'attualità, rispetto a quanto osservato dal Dr. __________,

la sintomatologia depressiva, nel suo complesso, appare peggiorata, assumendo

le caratteristiche di una cronicizzazione, con ricorrenti scompensi timici.

Per contro dobbiamo anche considerare che la gravità della

malattia in senso stretto non può includere la scarsa motivazione del soggetto

e le richieste risarcitorie e che quello che si evidenzia nell'attuale

osservazione clinica depone per uno stato depressivo lieve.

Per quanto riguarda il rapporto terapeutico I'A sembra

riuscire con estrema fatica a capitalizzare l'aiuto proveniente dalla

psicoterapia: non è in grado di riferire quali siano gli argomenti trattati nel

contesto dei colloqui e, di conseguenza, non sa definire l'eventuale aiuto

proveniente dalla terapia stessa, ciò anche in considerazione del fatto che l'A

ha difficoltà ad esprimersi in lingua italiana, fatto salvo un livello di

comprensione per le frasi semplici. Per quanto riguarda la farmacoterapia l’A

non sa riferire né i nomi dei farmaci assunti, né la posologia, nonostante ella

stessa affermi che la terapia farmacologica non sarebbe stata modificata nel

corso degli ultimi tre anni, nonostante la sua inefficacia. Quest'ultima

affermazione suggerisce che l’A cerchi, in modo inadeguato, di sottolineare

l'inguaribilità della patologia che l'affligge.

Quella che dovrebbe essere una relazione volta alla

risoluzione od attenuazione della sintomatologia diviene, così, un mero

contenitore della sofferenza dell'A: ella sottolinea ed enfatizza la sintomatologia

e la sua attenzione non è rivolta alla risoluzione dei problemi di salute, ma,

bensì, al solo riconoscimento della sofferenza psichica, espressa in maniera

distorta, attraverso il dolore fisico.

All'osservazione peritale non sono obiettivabili

perdita di autostima (per contro l’A gestisce anche le risorse economiche del

coniuge, nella fattispecie le entrate, anche se non cospicue), idee di

inutilità e di colpa, né sono rintracciabili in anamnesi e nella consultazione

dei documenti clinici, agiti di tipo autolesivo, o comportamenti a valenza

suicidaria. Idee di morte non sono presenti all'esame clinico attuale. In

mancanza di questi segni e sintomi la diagnosi di "episodio depressivo

grave" non sembra trovare riscontro nell'obiettività, ma ripropone ciò che

l’A percepisce di sé. Ciò non toglie che, in passato, possano essersi verificati

episodi depressivi di entità maggiore, come si legge nelle certificazioni prodotte.

Per quanto riguarda, infine, i criteri di Foerster si

riconosce quello inerente la cristallizzazione della patologia psichica, che,

come desumibile dalla documentazione sanitaria, non ha mai conosciuto periodi

di remissione, ma, bensì, ha conosciuto alternanza della gravità della

sintomatologia depressiva, annoverando anche episodi gravi. Il disturbo

somatoforme si trova in comorbilità con una malattia psichica di gravità e

durata significative, il che costituisce un intralcio alle capacità di performance

dell'A, anche nella condizione meno grave della deflessione timica.

Non sembra, per contro, diagnosticabile nell'attualità

una patologia somatica di gravità e durata significative, che si sommi ai

problemi di ordine psichico.

Per quanto riguarda la psicodinamica l’A presenta una

cristallizzazione di vantaggi primari del processo di somatizzazione. La sua

difficoltà a livello meta cognitivo, coniugata con quelle di ordine linguistico

e l'impronta della sua cultura rendono difficili l'elaborazione dei conflitti e

la loro narrazione, il che comporta un "congelamento" sui limiti

fisici, percepiti come insormontabili e, nel contempo, giudicati come più

facili da segnalare e descrivere. Tuttavia bisogna tener distinti i limiti del

funzionamento psichico dell'A dal vantaggio secondario che ella trae, assumendo

il "ruolo" di malata. Le richieste risarcitorie ed il deficit di

motivazione non rientrano, pertanto, nel novero dei fattori pertinenti per

l'invalidità.

Il processo di somatizzazione non è recente ed ha

"una storia" di anni, senza fasi di remissione significativa e perciò

diventa più difficilmente aggredibile da un intervento terapeutico, mentre la

patologia ansioso depressiva ha tratto giovamento dalle terapie.

Infine va annotato che I'A non presenta una condizione

di completo isolamento sociale, riuscendo ad interagire con conoscenti e

familiari e mantenendo una solida rete di sostegno affettivo e materiale.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

Sulla base di quest'analisi possiamo concludere che la

patologia psichiatrica incide sul funzionamento lavorativo in misura maggiore

rispetto al passato, limitando, in sincronia con la sintomatologia algica, la

capacità di lavoro soprattutto in ambito extradomestico ed i criteri di Foerster

ci portano a concludere che, almeno in parte, l'A possiede ancora le risorse

per superare i limiti e reinvestire in un'attività a tempo parziale. Riteniamo

pertanto che, nell'ambito dell'attività di aiuto cucina si giustifichi un IL

del 50%, da intendersi come possibilità di stare sul posto di lavoro per

l'intera giornata, ma con un rendimento dimezzato, in modo tale da consentire

periodi di recupero-riposo tra un compito e l'altro.

Ciò in quanto il peggioramento delle condizioni di

salute è essenzialmente legato alla cronicizzazione dei disturbi e si è

generato lentamente e progressivamente nel tempo. Tale iter della cronicizzazione

è oggettivabile, ovviamente, solo a posteriori.

Per quanto riguarda l'attività di casalinga, nel

contesto della quale l’A può scegliere i momenti più propizi all'attività e

distribuire il carico d'impegno a suo piacimento si computa la CL ridotta di

una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto delle osservazioni

riportate nell'inchiesta specifica del ottobre 2008. Queste valutazioni vengono

espresse a far data dalla presente perizia. Per quanto riguarda le valutazioni

pregresse non si hanno elementi obiettivi di contestazione.

(…)" (doc. AI 102/7-10)

Nell’ambito

delle osservazioni del 24 gennaio 2012 (doc. AI 116/1-2) al progetto di

decisione 28 dicembre 2011 (doc. AI 111/1-3) l’insorgente, già allora patrocinata

dall’avv. RA 1, ha prodotto il rapporto 23 gennaio 2012 con il quale il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, – osservato che segue la paziente dal 5

gennaio 2007 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta signora __________

e la fisioterapista signora ____________________ – ha contestato la perizia

del CPAS adducendo:

"

(…)

La mia paziente soffre di una:

- Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

media gravità F33.1 ICD 10

- Sindrome somatiforme da dolore persistente F 45.4 ICD

10

Malgrado un ottima "compliance" alla presa a

carico sia psicoterapica che farmacologica (con antidepressivo, ansiolitico,

miorilassante ed ipnotico) il quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato

negli anni.

Con una presa a carico specialistico e continua si è

potuto evitare dei ricoveri in ambiente stazionario.

La paziente è inabile al lavoro al 100% anche per

attività leggera, considerando che anche per le attività domestiche ha una resa

ed autonomia fortemente ridotta (qualche minuto poi si deve stendere per i

dolori).

Siamo chiaramente confrontati ad un quadro

psicopatologico cronicizzato con una prognosi negativa.

La Dr.ssa __________ si contraddice quando evidenzia il

peggioramento della sintomatologia depressiva (pag. 7) diagnosticando in seguito

una depressione lieve.

La collega ha colto le difficoltà della signora RI 1

nell'esporre il suo percorso psicoterapico ma questo non deve portarci a

credere ad un disinvestimento della paziente nei colloqui di sostegno ma

piuttosto una sua difficoltà nel descrivere, elaborare e mentalizzare la relazione

tra psiche e soma.

In merito alla farmacoterapia non modificata negli

ultimi mesi risponde ad un principio di arginare il disagio timico ed algico

della paziente. In passato sono state provate opzioni farmacologiche che sono

state mal sopportate o sono risultate inefficaci. Se la collega avesse voluto

contattarmi avrei potuto esporre queste informazioni importanti per la stesura

della perizia. Chiedo che la situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata

anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente.

(…)" (doc. AI 116/3)

Nel

medesimo ambito, con scritti 30 gennaio e 28 febbraio 2012 (doc. AI 120/1 e

121/1-3), l’avv. RA 1 ha prodotto i rapporti 10, 26 e 30 gennaio 2012 del dr. __________,

FMH in chirurgia, della dr.ssa __________, psicologa specialista in

psicoterapia FSP e della fisioterapista __________, specializzata in trattamenti

psicocorporei (doc. AI 120/2, 121/4-6 e 121/7-8).

Al

riguardo, invitati dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________ a prendere

posizione (doc. AI 125/1 e 126/1), i periti del CPAS, con complemento 17 aprile

2012 (doc. AI 127/1-4), hanno osservato:

"

(…)

Va, innanzitutto, annotato che il quadro clinico

riscontrato in sede di perizia è esattamente sovrapponibile a quello descritto

nell'elaborato bidisciplinare dell'Agosto 2008.

Si tratta, nel caso specifico, di "S. depressiva

ricorrente" e va da sé che nel corso degli anni l'A possa aver manifestato

sintomatologia di differente entità.

L'unico ricovero specialistico, però, propone la

diagnosi di "S ansioso depressiva" e "S. somatoforme da dolore

persistente" e descrive un decorso favorevole. Gli episodi depressivi di

più grave entità, che vengono citati dallo psichiatra curante, non appaiono

stando agli atti ed alle ultime certificazioni del 23.01.12, di attualità ed,

in ogni caso, il loro manifestarsi non ha richiesto ulteriori misure di ricovero,

o modifiche della terapia in atto, il che lascia supporre che per durata ed

intensità si siano giovati di interventi ambulatoriali.

La valutazione della percentuale d'invalidità deve

tener conto degli aspetti cronicizzati di un'affezione: gli episodi di grave

entità non rappresentano, nel caso specifico, un continuum, anche se il loro manifestarsi

appare aver giustificato la valutazione espressa dal Dr __________ del

20.01.09.

Nel corso dell'esame peritale effettuato, che

costituisce una condizione di stress emotivo, l'A ha fornito notizie che sono

state ritenute esaustive e l'osservazione clinica non ha evidenziato segni di

ansietà quali la dispnea, difficoltà di postura, difficoltà di comprensione e

difficoltà particolari di espressione in lingua italiana.

Non sono stati descritti pensieri o fantasie di morte,

anche in forma indiretta (pensieri di fuga, insopportabilità della propria

condizione, vissuti di colpa..), né per quanto attiene l'attualità, né per il

passato.

Lo stesso dicasi per l'esame del contenuto

dell'ideazione.

L'A è portatrice di una patologia (la depressione),

che, con modalità episodiche, alterna periodi di maggior disagio ad altri di

miglioramento. Questa alternanza appare riconoscibile anche nelle precedenti valutazioni

della CL.

Al momento della perizia, stando alle informazioni

fornite ed alla documentazione disponibile, l'obiettività riscontrata ha

deposto per una condizione non severa e pertanto favorevole all'ipotesi, citata

nella relazione psicologica del 26.01.12, di un suo progressivo reinserimento

in attività produttiva, ciò tenendo anche conto del fatto che la tipologia del

lavoro svolto dall'A (e di suoi analoghi), non si discosta in modo evidente da

quanto l'A riesce a fare nel suo ruolo di casalinga. D'altra parte, se l'impossibilità

fosse marcata si suppone che sarebbe stato introdotto un aiuto domiciliare.

E' chiaro che un percorso di reinserimento non è

agevole, non fosse altro che per il fatto che l'A, comprensibilmente, è poco

motivata a rinunciare al beneficio economico in atto, ma è pur vero che, per

sua stessa ammissione, riesce a svolgere attività domestiche non onerose e ad

occuparsi di compiti di carattere amministrativo, riguardanti il marito, che

richiedono una discreta capacità di concentrazione.

Anche l'autonomia di movimento appare parzialmente

conservata: I'A guida l'auto per brevi tratti e può pertanto spostarsi da un

luogo all'altro, senza limitazioni particolari, né dovute alla sua condizione

psicofisica, né alla terapia farmacologica in atto (in caso diverso non avrebbe

potuto conservare la licenza di condurre).

Tenuto conto di tutto ciò e dei criteri di Foerster la

valutazione espressa si colloca in una "linea mediana", che

considera, con la neutralità precipua del ruolo di perito, una riduzione, in

cronico, delle capacità di attività produttive che comprenda l'alternanza di

episodi depressivi di grado medio e lieve, il che consente di collocare la percentuale

nei termini espressi nella perizia.

(…)" (doc. AI 127/2-4)

Con

annotazioni 30 aprile 2012 i medici SMR dr.ssa __________ e dr. Erba hanno

condiviso le conclusioni peritali (doc. AI 128/1).

L’Ufficio

AI – viste le risultanze mediche suenunciate e considerata la

valutazione dell’assistente sociale di cui all’inchiesta domestica del 16

novembre 2011 (doc. AI 105/1-5) – con decisione 7 maggio 2012 ha quindi confermato il diniego a prestazioni (cfr. consid. 2.2).

2.11. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto

a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime

delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di

qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.

dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria

(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale

cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi

stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

In

effetti – proprio perché il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel rapporto 28 novembre 2008 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI

47/2-3), posta la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

(ICD 10 F 32.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e attestata un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività, circa le risultanze della

perizia bidisciplinare 11 agosto 2008 del SAM, sede __________/__________

(doc. AI 37/1-27), aveva concluso che “(…) non condivido le

conclusioni della perizia del __________ del 11.08.2008 considerando la paziente

afflitta in maniera più grave e limitante dalla sintomatologia depressiva ed

algica. Malgrado un ricovero in ambiente stazionario ed un sostegno ambulatorio

continuo, lo stato di malattia è progredito rendendo estremamente difficile già

la gestione del quotidiano della paziente. (…)”

(doc. AI 47/3) e ritenuto che, sulla sola base delle annotazioni 20 gennaio

2009 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 49/1), non era possibile

considerare l’assicurata inabile al 100% dal novembre 2008 (evenienze queste

che hanno determinato la STCA di rinvio del 25 marzo 2010 sub doc. AI 84/1-23 e

di cui all’inc. 32.2009.183) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS.

I

periti del CPAS, esaminata tutta la documentazione medica esistente, dopo aver

sottoposto la richiedente ad un dettagliato esame psichico, hanno quindi allestito

un referto in data 14 gennaio 2011 (cfr. doc. AI 102/1-10 e in esteso consid.

2.10).

In

particolare i periti, poste le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di lieve entità (ICD 10: F33.0) e sindrome somatoforme da dolore

somatorme (ICD: F45.4), circa i dati oggettivi, hanno evidenziato che “(…) accede

alla visita in abbigliamento ordinato, anche se privo di qualsivoglia ricercatezza.

Poco curata, nel complesso, la persona, ma conservata l’igiene. Non si

apprezzano grossolane difficoltà motorie (l’A. scende le scale in autonomia),

né di postura, che permane indifferente per tutta la durata dell’esame

peritale. L’espressione è monocorde ed improntata a sofferenza, la mimica viene

controllata e la gestualità è ridotta. Si esprime spontaneamente con un

linguaggio un poco stentato, ma corretto e comprensibile, seppur elementare

nella costruzione della frase e povero di vocaboli. La comprensione della

lingua italiana è buona e pronta, avendo l’interlocutore l’attenzione di usare

termini semplici. E’ presente una discreta quota di ansietà, ingenerata dallo

sforzo che l’A compie nel cercare la comprensione dell’interlocutore. Sembra

supplire alle difficoltà linguistiche con una teatralizzazione della

sintomatologia. La deflessione timica, obiettivabile, viene più volte sottolineata

con enfasi e l’A tende ad osservare l’interlocutore per valutare la sua

adesione a quanto lei descrive. Non fantasie o propositi autolesivi, lo slancio

vitale appare conservato. Il flusso idetico appare rallentato, ma

prevalentemente in relazione alle difficoltà linguistiche ed il contenuto è

centrato sulla sintomatologia algica. Non si apprezzano alterazioni della sfera

delirante. Non dispercezioni. Conservato orientamento spazio temporale e non

rilevabili grossolane lacune mnesiche: ove l’A esita nel riordinare eventi e

date, ciò appare in relazione con l’esigenza di sottolineare la gravità dell’affezio-ne

psichica. (…)” (doc. AI 102/6).

In

sede di discussione i periti hanno poi osservato, tra l’altro, che “(…) l’A

appare oggi più motivata alla richiesta di “risarcimento”, che determinata ad

un reintegro socio-produttivo. Questa condizione la spinge a cercare di

utilizzare il malessere psichico, che certamente l’affligge, come

giustificazione alla mancanza di motivazione personale, correlata alla patologia

depressiva. Tale aspetto, di natura inconscia, è stato descritto negli

elaborati peritali stilati dal Dr. __________ (febbraio 2008) e riproposto dal

Dr. __________ (settembre 2006 e successive allegazioni). […] Lo stato attuale

permette di confermare la diagnosi posta dal Dr. __________ nella sua perizia

del febbraio 2008, in cui viene, per l’appunto, stilata la diagnosi di S depressiva

ricorrente, in comorbilità con una sindrome somatoforme da dolore persistente,

il che sottende l’alternarsi di periodi di minor intensità della sintomatologia

psichica, come certificato dallo psichiatra curante. Nell’attualità, rispetto a

quanto osservato dal Dr. __________, la sintomatologia depressiva, nel suo

complesso, appare peggiorata, assumendo le caratteristiche di una

cronicizzazione con ricorrenti scompensi timici. […] All’osservazione peritale

non sono obiettivabili perdita di autostima (per contro l’A gestisce anche le

risorse economiche del coniuge, nella fattispecie le entrate, anche se con cospique),

idee di inutilità e di colpa, agiti di tipo autolesivo, o comportamenti a

valenza suicidaria. Idee di morte non sono presenti all’esame clinico attuale.

In mancanza di questi segni e sintomi la diagnosi di “episodio depressivo

grave” non sembra trovare riscontro nell’obiettività, ma ripropone ciò che l’A

percepisce di sé. Ciò non toglie che, in passato, possano essersi verificati

episodi depressivi di entità maggiore, come si legge nelle certificazioni

prodotte. (…)” (doc. AI 102/7-8).

Circa

le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno quindi concluso che “(…)

sulla base di questa analisi possiamo concludere che la patologia psichiatrica

incide sul funzionamento lavorativo in misura maggiore rispetto al passato,

limitando, in sincronia con la sintomatologia algica, la capacità di lavoro

soprattutto in ambito extradomestico ed i criteri di Foerster ci portano a

concludere che, almeno in parte, l’A possiede ancora le risorse per superare i

limiti e reinvestire in un’attività a tempo parziale. Riteniamo pertanto che,

nell’ambito dell’attività di aiuto cucina si giustifichi un IL del 50%, da

intendersi come possibilità di stare sul posto di lavoro per l’intera giornata,

ma con un rendimento dimezzato, in modo da consentire periodi di

recupero-riposo tra un compito e l’altro. Ciò in quanto il peggioramento delle

condizioni di salute è essenzialmente legato alla cronicizzazione dei disturbi

e si è generato lentamente e progressivamente nel tempo. Tale iter della

cronicizzazione è oggettivabile, ovviamente, solo a posteriori. Per quanto

attiene l’attività di casalinga, nel contesto della quale può scegliere i

momenti più propizi all’attività e distribuire il carico d’impegno a suo piacimento

si computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto

delle osservazioni riportate nell’inchiesta specifica del ottobre 2008. (…)”

(doc. AI 102/9-10).

Il

dr. __________, nel rapporto 23 gennaio 2012 indirizzato all’avv. RA 1 – rilevato che

segue la paziente dal gennaio 2007 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta

__________ e la fisioterapista __________, poste le diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità ICD 10 F33.1 e

sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4, osservato che il

quadro psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni e attestata

un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lavorativa e, nelle

attività domestiche, un’autonomia fortemente ridotta –, ha

evidenziato che “(…) la Dr.ssa __________ si contraddice quando evidenzia il

peggioramento della sintomatologia depressiva (pag. 7) diagnosticando in

seguito una depressione lieve. La collega ha colto le difficoltà della signora RI

1 nell’esporre il suo percorso psicoterapico ma questo non deve portarci a

credere ad un disinvestimento della paziente nei colloqui di sostegno ma

piuttosto una sua difficoltà nel descrivere, elaborare e mentalizzare la

relazione tra psiche e soma. In merito alla farmacoterapia non modificata negli

ultimi mesi risponde ad un principio di arginare il disagio timico ed algico

della paziente. In passato sono state provate opzioni farmacologiche che sono

state mal sopportate o sono risultate inefficaci. Se la collega avesse voluto

contattarmi avrei potuto esporre queste informazioni importanti per la stesura

della perizia. Chiedo che la situazione della signora RI 1 possa essere

rivalutata anche se è il caso, da un perito psichiatra indipendente. (…)”

(cfr. doc. 116/3 e in esteso consid. 2.10).

Al

riguardo – considerati anche i rapporti 26 e 30 gennaio 2012 della dr.ssa __________

e della fisioterapista __________ (doc. 121/4-6 e 121/7-8) –, con

complemento peritale del 17 aprile 2012, i periti del CPAS hanno, tra l’altro,

evidenziato che “(…) va, innanzitutto, annotato che il quadro clinico

riscontrato in sede di perizia è esattamente sovrapponibile a quello descritto

nell’elaborato bidisciplinare dell’agosto 2008. Si tratta, nel caso specifico,

di “S. depressiva ricorrente” e va da sé che nel corso degli anni l’A possa

aver manifestato sintomatologia di differente entità. L’unico ricovero

specialistico, però, propone la diagnosi di “S. ansioso depressiva” e “S.

somatoforme da dolore persistente” e descrive un decorso favorevole. […] Al

momento della perizia, stando alle informazioni fornite ed alla documentazione

disponibile, l’obiettività riscontrata ha deposto per una condizione non severa

e pertanto favorevole all’ipotesi, citata nella relazione psicologica del

26.01.12, di un suo progressivo reinserimento in attività produttiva, ciò

tenendo anche conto del fatto che la tipologia del lavoro svolto dall’A (e di

suoi analoghi), non si discosta in modo evidente da quanto l’A riesce a fare

nel suo ruolo di casalinga. D’altra parte, se l’impossibilità fosse marcata si

suppone che sarebbe stato introdotto un aiuto domiciliare. E’ chiaro che un percorso

di reinserimento non è agevole, non fosse altro che per il fatto che l’A, comprensibilmente,

è poco motivata a rinunciare al beneficio economico in atto, ma è pur vero che,

per sua stessa ammissione, riesce a svolgere attività domestiche non onerose e

ad occuparsi di compiti di carattere amministrativo, riguardanti il marito, che

richiedono una discreta capacità di concentrazione. Anche l’autonomia di

movimento appare parzialmente conservata: l’A guida l’auto per brevi tratti e

può pertanto spostarsi da un luogo all’altro, senza limitazioni particolari, né

dovute alla sua condizione psicofisica, né alla terapia farmacologica in atto

(in caso diverso non avrebbe potuto conservare la licenza di condurre). Tenuto

conto di tutto ciò e dei criteri di Foerster la valutazione espressa si colloca

in una “linea mediana”, che considera, con la neutralità precipua del perito,

una riduzione, in cronico, delle capacità di attività produttive che comprenda

l’alternanza di episodi depressivi di grado medio e lieve, il che consente di

collocare la percentuale nei termini espressi nella perizia. (…)” (doc. AI

127/2-3).

In

sede di procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione

medica riguardo alla quale va osservato quanto segue.

Il

dr. __________, nello scritto 31 maggio 2012 indirizzato all’avv. RA 1 (doc.

C), non si è confrontato puntualmente con il complemento peritale del 17 aprile

2012 del CPAS limitandosi a sostenere, in modo generico, che i suoi rapporti medici

divergono sostanzialmente dalla valutazione del CPAS e a ribadire che l’incapacità

lavorativa della paziente è totale in qualsiasi attività. Il sanitario ha inoltre

segnalato che la paziente è attualmente ricoverata presso la Clinica __________

e ha proposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica indipendente.

Il

dr. __________ e il dr. __________, medico responsabile e medico assistente

dell’unità di medicina psicosomatica della Clinica __________ nel rapporto del

1. giugno 2012, circa la degenza dal 9 al 29 maggio 2012, hanno indicato che la

paziente è stata inviata dallo psichiatra curante a causa di una esacerbazione

di un episodio depressivo di media gravità e da una sindrome somatoforme da

dolori persistenti, non si sono espressi sulla capacità lavorativa e, posta la

diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F45.4 e sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici ICD 10

F33.2 con tratti di personalità passivo-aggressi-vo, hanno così descritto

l’evoluzione psicosomatica: “(…) inizialmente, anche se solo lentamente, assistiamo

ad un miglioramento della qualità del sonno, della timia, dell’energia ed una

diminuzione graduale dei dolori soprattutto muscolari paravertebrali. Verso la

fine della degenza abbiamo purtroppo constatato un peggioramento della sintomatologia

algica e la chiara manifestazione di tratti di personalità passivo-aggressivo.

(…)” (doc. D/2).

Al

riguardo, nelle annotazioni 10 luglio 2012, i medici SMR dr.ssa __________ e

dr. __________ hanno osservato che “(…) il quadro clinico descritto non

appare di entità tale da giustificare una diagnosi di episodio depressivo

grave: infatti non vi sono disturbi formali del pensiero, né deliri o dispercezioni,

l’umore è definito come lievemente depresso, non vi è ideazione suicidale

strutturata. Paragonando inoltre lo status attuale questo non si discosta in

maniera significativa da quello evidenziato in corso di perizia CPAS del 2011.

La sintomatologia somatica non è stata investigata, i curanti si sono

indirizzati verso la presenza di un disturbo somatoforme, diagnosi posta come

prioritaria e già peraltro evidenziata e valutata con i criteri di Foerster in

corso di perizia CPAS. Il decorso clinico si è caratterizzato per un lento

miglioramento della qualità del sonno, della timia, dell’energia e una

diminuzione dei dolori; alla fine della degenza hanno invece constatato un

peggioramento della sintomatologia algica e la chiara manifestazione di tratti

di personalità passivo-aggressiva (tuttavia non hanno posto la diagnosi di

disturbo di personalità). Il Dr. __________ nel suo certificato del 16.06.2012 non

fa accenno a nessuna patologia somatica. (…)” (XV/bis).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 27 agosto 2012

(doc. E/2), ha così descritto lo status della signora RI 1:

"

(…)

Durante i miei colloqui con la peritanda, essa

praticamente riferisce di avere una serie di disturbi psicofisici, i quali in

gran parte sono già descritti nei rapporti del Dr. med. __________, dalla

Dr.ssa __________ e dalla terapeuta psicocorporea __________, oltre che nei

vari rapporti medici che Lei ha messo a disposizione nei suoi atti.

La peritanda si è presentata puntuale ad entrambi gli

appuntamenti, devo dire che ho fatto molta fatica nel riconoscerla, visto che

l'avevo già avuta in cura nel 2001 per un breve periodo.

Essa è cambiata completamente, con un aumento del peso

ponderale di circa 30 kg, essa riferisce che è dovuto all'assunzione dei

farmaci ed una sofferenza psichica che sembra ben evidente già al primo

sguardo, anche se curata nella sua persona, si lamenta spontaneamente di una

serie di dolori in tutto il corpo.

Il tono dell'umore è deflesso, vengono riferiti perdita

di interesse e della capacitali di provare piacere con riduzione dell'energia

vitale, accompagnata da un'affaticabilità accresciuta da un'importante diminuzione

dell'attività fisica a causa dei suoi disturbi e dolori che le impediscono di

svolgere anche le minime attività quotidiane.

Essa, riferisce di essere stanca dopo ogni piccolo

sforzo, fa fatica a concentrarsi, presenta importanti disturbi mnestici

piuttosto per quel che riguarda la sua memoria recente, addirittura i dati che

mi ha riferito non concordano con i dati menzionati nella documentazione.

La peritanda fa fatica a ricordarsi la data di

matrimonio, l'età dei suoi fratelli e sorelle, addirittura la data del decesso

de padre, ecc..

Non ha più fiducia in sé, ha una visione pessimistica

del futuro, marcati da importanti disturbi del sonno, una stanchezza cronica e

ripetuti risvegli precoci ed un'enorme fatica nel riprendere sonno malgrado

i farmaci che assume. Riferisce di mangiare molto male, di non avere orari ben

precisi.

Vi è un conflitto con il marito che dura da diversi

anni, che in gran parte è dovuto anche alla sua situazione psicofisica, il

marito è arrabbiato con essa visto che non hanno più rapporti intimi già da

tempo.

Essa presenta una marcata riduzione del libido,

riferisce a causa dei suoi dolori persistenti ed un abbassamento dell'umore ed

una mancanza di voglia di qualsiasi iniziativa.

Si nota una mancanza di reattività alle circostanze ed

agli eventi.

Essa riferisce che effettivamente con il cambiamento di

eventi atmosferici, i dolori vengono riesacerbati e non solo a livello

muscolare ma anche a livello gastro-intestinale, causando anche una cefalea

persistente con riduzione della forza e dolori in tutta la colonna vertebrale

accompagnati a volte con tremori dei membri superiori ed un'importante rigidità

muscolare in tutto il corpo con tremore alla faccia, una cervicalgia irradiante

alle braccia.

In seguito al mio recente colloquio telefonico con il

Dr. med. __________, egli mi conferma tutta la sintomatologia già constata che

praticamente esiste da diversi anni, ragion per la quale la peritanda è sempre

stata considerata inabile al lavoro nella misura completa, malgrado le varie

cure ed una presa a carico regolare ed assolutamente adeguato.

Essa, riferisce inoltre di passare la maggior parte del

tempo a domicilio, fa molta fatica nel tenere in ordine l'appartamento,

addirittura per preparare i pasti è il marito che l'aiuta, visto che

quest'ultimo lavora come muratore torna a casa la sera stanco e tutto ciò crea

una situazione di per sé già precaria e difficile.

La peritanda riferisce di uscire poco

dall'appartamento, spesso sta sul divano a guardare la televisione.

Fuma circa un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno,

non consuma bevande alcoliche, riferisce che a causa del suo aumento del peso

ponderale non si controlla più, probabilmente pesa più di 85 kg per un'altezza di 168 cm.

Attualmente assume la seguente psicofarmacoterapia:

- Venlafaxine

ER 150 mg 1-0-0

- Lyrica 100 mg 1-0-2

- Ponstan

500 mg al bisogno

- Mydocalm 3 volte al giorno

- Dafalgan 1 g 4-5 al giorno

- Valverde 20 mg alla sera

- Voltaren 100 mg 1-2 al giorno

- Inergy gtt 20 alla sera

- Flector Tissugel 1 al giorno

- Tilur ret. 1-0-1-

Riferisce di non assumere più il Trittico visto che non

lo sopportava e gli creava situazioni sgradevoli.

(…)" (doc. E/2, pag. 4-5)

e

– posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attuale

episodio di media gravità ICD 10 F33.1 e sindrome somatoforme da dolore

persistente ICD 10 F45.4 – alle domande circa l’evoluzione dei disturbi psichici, della

capacità lavorativa e delle valutazioni del CPAS, ha così risposto:

"

(…)

3. Quale è stata l'evoluzione dei

disturbi psichici dal marzo del 2006 a tutt'oggi?

Per quel che riguarda l'evoluzione dei suoi disturbi

psichici, già importanti dal 2006, vi è un graduale peggioramento sia per quel

che riguarda i disturbi puramente di tipo affettivi, sia per le sue somatizzazioni.

In confronto ai vecchi rapporti, malgrado una cura

adeguata, precisa e regolare con l'assunzione dei farmaci specifici ed un

ricovero ospedaliero, la sua situazione è ulteriormente peggiorata.

4. Quale è l'attuale grado

d'inabilità lavorativa dell'assicurata, sia come salariata che come casalinga?

La sua inabilità lavorativa, puramente dal punto di

vista psichico, è almeno nella misura del 70% sia come salariata che come

casalinga.

5. Quale è stata l'evoluzione del

grado di inabilità lavorativa dell'assicurata, sia come salariata che come

casalinga, dal marzo del 2006 ed a tutt'oggi?

Come già accennato sopra, vi è un peggioramento

graduale della situazione psicofisica della peritanda e la sua inabilità

lavorativa, anzi, a tratti è stata anche nella misura del 100%.

Vista la sua situazione negli anni e anche quella recente,

ritengo che essa dal 2006 in poi sia stata sempre inabile al lavoro almeno

nella misura del 70%, come viene anche confermato da parte dei suoi terapeuti e

già documentata nei vari rapporti.

6. Diagnosi; è d'accordo con le

diagnosi (psichiche) poste dal medico dell'AI-Dr. ssa __________? In caso

contrario, perché non concorda con la stessa?

Non concordo con la diagnosi di "Sindrome

depressiva ricorrente di lieve entità" (ICD-10 F33.0), ma sono d'accordo

con la diagnosi di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10

F45.4).

La paziente, anzi, a tratti ha presentato anche una

sindrome depressiva ricorrente di entità grave, la quale è documentata nei

rapporti, è stata ragione del suo ricovero d'urgenza presso la Clinica __________.

7. Abilità lavorativa: è d'accordo

con la valutazione del grado di inabilità lavorativa posta dal medico

dell'AI-Dr.ssa __________? In caso contrario, perché non concorda con la

stessa?

Non sono d'accordo con la percentuale di grado

d'inabilità lavorativa posta dalla collega che attualmente è nella misura del

70% e tutto ciò, almeno da quanto emerge dai vari documenti, dalle mie

constatazioni e dal mio colloquio telefonico con il Dr. med. __________, dal 2006 a tuttora.

8. Dica se ha ulteriori osservazioni

da aggiungere?

No, credo di aver spiegato in modo molto semplice e

messo in evidenza la sofferenza ed i disturbi della peritando che fra l'altro

avevo già conosciuto in passato e ho fatto fatica nei riconoscerla.

Essa, già nel 2001-2002, malgrado le varie sofferenze e

dolori riusciva a riprendere la sua abilità lavorativa, ma che purtroppo negli

anni successivi la situazione è peggiorata e ha causato l'attuale depressione

ricorrente che causa un'inabilità lavorativa almeno nella misura del 70% già

dal 2006 a tuttora.

(…)" (doc. E/2, pag. 6-7)

Invitati

a prendere nuovamente posizione sulla documentazione medica prodotta (XXI/2), i

periti del CPAS, con complemento peritale 5 ottobre 2012 (XXIII/2), hanno

osservato:

"

(…)

Nello specifico l'osservazione del Dr. __________

descrive la presenza di una sintomatologia depressiva significativa, che,

correttamente, viene diagnosticata come: "S. depressiva ricorrente,

attuale episodio di media gravità ( ICD 10: F33.1)". È, altresì, posta in

evidenza una variazione in negativo delle condizioni psicofisiche dell'A, i cui

tratti di personalità di tipo istrionico si sono evidenziati già nella perizia

multi disciplinare, a firma del Dr. __________ e del Dr. __________ del 11.08.08

e nella valutazione peritale svolta dal Dr. __________, che pone in diagnosi la

nozione di "elaborazione di sintomi fisici per problemi psicologici

( ICD 10: F 68.0 )", correlati e conseguenti a conflitti coniugali e

considerava che l'A non presentasse un quadro psicopatologico tale da

giustificare una riduzione significativa della CL.

Nella perizia del Dr. __________ si legge: "Il

quadro psicopatologico constatato nella valutazione odierna appare di lieve

entità. Sebbene sia constatabile una labilità dello stato dell'umore, è stata

constatata una tendenza, seppur inconsapevole, all'esagerazione dei

sintomi".

In conclusione si annotava la scarsa incidenza del

danno organico sulla funzionalità dell'A, mentre veniva posta attenzione

sull'atteggiamento emotivo della stessa, riguardo alle difficoltà, intese in

senso lato:

" ...siamo confrontati con un'A che

presenta una sindrome depressiva di lieve entità, che si è sviluppata

nell'ambito di un logorato rapporto con il marito, motivo per il quale è stata

in trattamento psichiatrico.

L'incidente del 2001 ha accentuato questo suo vissuto depressivo e la sintomatologia algica conseguente l'infortunio

è un nuovo contesto in cui manifestare la sua sofferenza psicologica. Inoltre

l'iter medico che ha dovuto vivere per il problema del piccolo figlio ha

aumentato la sua sofferenza psichica, cronicizzando il decorso somatoforme. È emblematico

che nel momento in cui il figlio è stato meglio è peggiorato il suo stato

psicofisico, come se fino ad allora il fatto di lottare per la malattia del

figlio scotomizzasse i suoi problemi interiori."

Per quanto riguarda la mia osservazione del 14.01.11 e

successivi chiarimenti, questa ha permesso di evidenziare un "episodio

depressivo lieve" in "S. depressiva ricorrente" e l'A stessa

aveva affermato di non assumere terapia e di recarsi dallo psichiatra curante

con una frequenza rada ed irregolare.

Ella aveva pure descritto una quotidianità

relativamente attiva, della quale faceva parte la funzione di "controllo

amministrativo" delle entrate del marito, il che implica una discreta

capacità di concentrazione.

L'A affermava, infine, che tale condizione psichica era

stabile da più di un anno.

Va, perciò, considerata la ciclicità degli episodi

depressivi valutati e vanno computati, a mio parere, anche i periodi, non

brevi, di defervescenza della sintomatologia, che consentono all'A un'attività

relativamente normale.

Infine considero che l'atteggiamento istrionico, già

descritto nelle precedenti osservazioni cliniche (effettuate da specialisti

diversi, in diversi tempi), giochi un ruolo significativo nel modo che l'A ha

di porsi nei confronti dei medici e, nello specifico, del Dr. __________: non

si può negare, infatti, che ella abbia subito una delusione, a seguito della

valutazione da me espressa e che proprio tale "disappunto" abbia

ingenerato una recrudescenza della sintomatologia, ma, nel computare la

riduzione della CL in sede di perizia Al, è opportuno considerare gli elementi

di cronicità che influiscono sulle capacità produttive e non i singoli episodi

che temporaneamente la inficiano, anche in modo significativo.

Non concordo, perciò, con quanto affermato dal Dr. __________

e, cioè, che le condizioni dell'A siano state tali, senza variazione dal 2006 e

considerata, per contro, la correttezza ed obiettività del Collega nel valutare

l'A non contesto la valutazione espressa, riferita al momento in cui l'A è

stata valutata.

(…)" (doc. XXIII/2)

Questo

Tribunale – viste le argomentazioni della Dr.ssa __________ e del dr. __________

sopra riprodotte e osservato che lo stesso dr. __________ si è scostato dalla

valutazione del dr. __________ concludendo per un’inabilità lavorativa di

almeno il 70% e non del 100% – deve fare proprie le argomentazioni in forza delle quali i periti

del CPAS si sono confermati nelle loro valutazioni fino al momento delle visite

del dr. __________ nell’agosto 2012.

Al

riguardo l’Ufficio AI dovrà trattare la produzione della perizia del dr. __________

alla stregua di una nuova domanda considerando che la dr.ssa __________, nelle

annotazioni 15 ottobre 2012, ha concluso che “(…) si confermano le conclusioni

basate sulla perizia del 2011; attualmente dall’agosto 2012 è possibile che vi

sia stato un peggioramento clinico. È da rilevare che la perizia del Dr. __________

non descrive chiaramente i limiti che portino ad una così importante riduzione

della CL. (…)” (XXIII/3).

Quanto

all’aspetto somatico va rilevato che il dr. __________, FMH in chirurgia, nel

rapporto 10 gennaio 2012 indirizzato all’avv. RA 1, non si è pronunciato sulla

capacità lavorativa e – senza tuttavia confrontarsi con il dr. __________, FMH in chirurgia

ortopedica, che nella perizia bidisciplinare dell’11 agosto 2008 aveva concluso

che “(…) dal punto di vista somatico non viene riscontrato nessun reperto

strutturale o funzionale di rilevo suscettibile di comportare una potenziale valenza

invalidante. (…)” (doc. AI 37/8) – ha concluso in modo del

tutto generico che “(…) negli ultimi 6 mesi le sue condizioni di salute sono

peggiorate, lamenta sempre dolori alla colonna vertebrale con irradiazione agli

arti inferiori, inoltre dolori addominali maggiormente localizzati

all’ipocondrio destro. (…)” (doc. AI 120/2).

Nel

rapporto 16 giugno 2012 il dr. __________ comunica poi all’avv. RA 1 che la paziente

è stata ricoverata alla Clinica __________ e, pur non essendo specialista in

materia, attesta che “(…) dal lato psichico esiste sempre un peggioramento

della depressione nervosa, e la paziente dichiara di non poter svolgere alcuna

attività. (…)” (doc. D/1). Lo stesso sanitario non riferisce per contro alcuna

patologia somatica.

Viste

tutte le risultanze mediche suenunciate questo Tribunale ritiene che le valutazioni

del CPAS (perizia psichiatrica del 14 gennaio 2011 con i complementi 17 aprile

e 5 ottobre 2012), basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito

pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali

(cfr. consid. 2.11), meritano piena conferma fino al momento della resa del

giudizio impugnato.

Va

qui ricordato che, per consolidata giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140,

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b)

Del

resto, va qui evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nel

caso concreto il TCA rileva inoltre che, anche se non interpellato dai periti

del CPAS, il dr. __________ ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente

su tutte le valutazioni espresse dai periti del CPAS e che, come risulta anche

dai suoi rapporti prodotti sub doc. da E3 a E6, egli ha attestato un quadro

psicopatologico sostanzialmente immutato negli anni e certificato un’incapacità

lavorativa totale nel tempo ancorché, nel rapporto 22 aprile 2007 (doc. AI

10/1-6), aveva invece attestato un’incapacità lavorativa nell’ultima attività

esercitata del 100% dal 30 gennaio al 28 febbraio 2007 e del 50% dal 1. marzo

al 30 aprile 2007, indicando che la capacità lavorativa poteva essere

migliorata con provvedimenti sanitari. Al riguardo il dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, nello scritto 6 febbraio 2007 indirizzato alla

Cassa malati aveva infatti rilevato che “(…) dopo diversi tentativi sono

finalmente riuscito a contattare il dr. __________ per discutere la situazione

clinica dell’assicurata e le prospettive di reinserimento. Abbiamo convenuto,

in modo definitivo, che l’assicu-rata è da ritenersi abile al lavoro in misura

parziale (50%) a partire dal 01.03.2007 e in misura completa a partire dal

01.04.2007. Spero che in tal modo si possa definitivamente chiudere questo caso

difficile e complesso, anche se non posso escludere delle resistenze da parte

dell’assicurata. (…)” (doc. 1/13 dell’incarto cassa malati).

Quanto

al dubbio sollevato circa l’oggettività e imparzialità dei periti del CPAS – nello scritto

31 maggio 2012 il dr. __________ ha formulato “(…) la proposta che un perito

medico psichiatra indipendente possa effettuare chiarezza in merito alle valutazioni

contrastanti che caratterizzano lo stato di salute della signora (…)” (doc.

C = E/4) dopo che in quello del 23 gennaio 2012 aveva chiesto “(…) che la

situazione della signora RI 1 possa essere rivalutata anche se è il caso, da un

perito psichiatra indipendente. (…)” (doc. E/3) – valgono le seguenti

considerazioni. Nella DTF 125 V 351 la nostra Corte federale ha stabilito che

alle perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che esse si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivate, di per sé scevre di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Per mettere in dubbio l'oggettività e l'imparzialità dei periti

devono esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (STFA U 168/02 del 10

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Alle stesse condizioni, anche ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione va riconosciuto

pieno valore probante, ritenuto che il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Nella

DTF 135 V 465 il TF ha concluso che anche tenendo conto della più recente

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle procedure concernenti

l’assegnazio-ne o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste

un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte

dell’ente assicuratore. Una perizia deve tuttavia essere ordinata qualora sussistono

anche solo minimi dubbi riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni

mediche interne dell’assicurazione. In merito al valore probatorio delle

perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e

della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Riguardo

infine alla censura secondo la quale “(…) il dr. __________, nell’ambito del

doc. C, ha contestato il nuovo rapporto della dottoressa __________ e del dr. __________

del 17 aprile 2012, che era stato redatto senza che i due medici abbiano visto

la paziente – che era stata da loro vista quasi un anno e mezzo prima ed una

sola volta – che fra l’altro, con rapporto del 23 gennaio 2012, aveva segnalato

un peggioramento della situazione clinica (…)” (I punto 3 del ricorso pag.

4 e 5), va qui rilevato che il valore probatorio di un

rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto

piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/ 2008 del 23

dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Inoltre, nel richiamato rapporto del 23

gennaio 2012, il dr. __________ ha attestato che “(…) malgrado un ottima

“compliance” alla presa a carico sia psicoterapica che farmacologica (con

antidepressivo, ansiolitico, miorilassante ed ipnotico) il quadro

psicopatologico è sostanzialmente immutato negli anni. (…)” (doc. E/3). In

questo senso, ritenuto un quadro psicopatologico immutato, non è censurabile il

fatto che i periti non abbiano visitato l’insorgente per la redazione del

complemento peritale del 17 aprile 2012 (illustrativa al riguardo la STF

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 nella quale l’Alta Corte, in merito agli SMR,

ha sottolineato che “(…) il SMR esegue direttamente esami

medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione

sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti

non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in

dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze

di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174

[9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del

24 febbraio 2012 consid. 4.2) (…)” (STF 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).

Pertanto

– ribadito che alle

valutazioni del CPAS (perizia psichiatrica del 14 gennaio 2011 con i

complementi 17 aprile e 5 ottobre 2012), conformemente alla giurisprudenza

suenunciata (vedi anche consid. 2.11), va riconosciuta forza probatoria piena – tanto la domanda volta ad ottenere una perizia

giudiziaria quanto l’audizione del dr. __________ vanno respinte.

In effetti, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfah-ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.13. Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire una seconda inchiesta domiciliare

il 16 novembre 2011 (doc. AI 105/1-5).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 22% (doc. AI 105/5).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni.

Considerato

che le contestazioni formulate dall’insorgente al riguardo partono da una

diversa valutazione della capacità lavorativa non confermata da questo Tribunale

(cfr. consid. 2.12) e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni

– non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati,

il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag.

291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell’assistente

sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I

126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della

ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della

collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei

familiari.

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate

in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nel caso

concreto, circa l’inchiesta domiciliare del 16 novembre 2011, nelle annotazioni

del 7 dicembre 2011 i medici SMR, dr. __________ e dr. __________ (quest’ultimo

FMH in psichiatria e psicoterapia), hanno concluso che “(…) il risultato

dell’inchie-sta concorda con la valutazione medico-teorica e va quindi confermato.

(…)” (doc. AI 170/1).

Il TCA

rileva comunque che, come si vedrà ai prossimi considerandi, il risultato non

cambia anche se si volesse fare propria la valutazione dei periti del CPAS che,

nella perizia del 14 gennaio 2011, hanno concluso che “(…) per quanto riguarda

l’attività di casalinga, nel contesto della quale l’A può scegliere i momenti

più propizi all’attività e distribuire il carico d’impegno a suo piacimento si

computa la CL ridotta di una percentuale non superiore al 30%, tenendo conto

delle osservazioni riportate nell’inchiesta del ottobre 2008. (…)” (doc. AI

102/9).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 20

agosto 2012 nel quale la dr.ssa __________ – pur

rilevando che “(…) le diagnosi non sono molto diverse da quelle da me

formulate; la differenza sostanziale è che i colleghi valutano il disturbo

depressivo meno grave e invalidante di quanto da noi espresso. Nel nostro lavoro,

le valutazioni possono essere soggettiva ed è possibile che la sig.ra RI 1 sia

apparsa a loro così come la descrivono (…)” (doc. E/1) – ha confermato il suo precedente rapporto del 26

gennaio 2012 (atto questo considerato nel complemento peritale del CPAS del 17

aprile 2012; doc. AI 127/1-4), ribadendo in modo generico come “(…) la signora

RI 1 sia da considerare inabile al lavoro, in ogni caso in ambito professionale,

nella misura del 100%. A questo punto credo sia importante attendere l’esito

della perizia del dr. __________ che non mi ha ancora contattata. (…)”

(doc. E/1).

Va qui

osservato che il dr. __________, scostandosi dalla valutazione

del dr. __________, ha concluso per un’inabilità lavorativa di almeno il 70% e

non del 100%.

Del

resto, nel rapporto 2 dicembre 2009, il dr. __________,

quanto all’attività casalinga nel periodo dal marzo 2007 al novembre 2008, ha osservato che “(…) durante questo lasso di tempo essa ha svolto con enorme fatica e

coraggio il suo ruolo di casalinga e di accudimento del figlio secondogenito. Sicuramente

le sue mansioni a casa sono risultate ridotte e parzialmente compromesse dal

suo stato di salute. Mi è difficile quantificare tale riduzione anche perché

come terapeuta ho sempre stimolato la paziente a preservare il suo ruolo attivo

in seno alla famiglia. Quindi anche per il periodo successivo al 28.11.2008

come psichiatra curante non mi è possibile pronunciarmi in maniera esatta sul

grado di inabilità quale casalinga. (…)” (doc. AI 75/4).

2.14. Ritenuto che

sulla base del rapporto finale SMR dell’11 marzo 2011 (doc. AI 103/1-3) – rapporto che per le evenienze esposte al considerando

2.12 va qui confermato – l’insorgente è stata

ritenuta inabile al lavoro, in qualsiasi attività, al 100% dal 9 marzo 2006 al

28 febbraio 2007, al 50% dal 1 marzo al 30 aprile 2007, al 30% dal 1 maggio

2007 al 27 novembre 2008 e al 50% dal 28 novembre 2008, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla

ricorrente dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel

caso concreto sono determinanti i dati del 2007 e del 2008 visto che l’anno di

carenza è terminato con il mese di febbraio 2007 (cfr. consid. 1.1) e che nel

2008 vi è stato un peggioramento duraturo dello stato valetudinario.

2.14.1. Per quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che

è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23

maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3;

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Conformemente

alla succitata giurisprudenza nel 2007 il reddito da valido ammonta a fr. 21'580.--

(salario mensile di fr. 1'660.-- per un’attività al 50% [vedi il questionario

per il datore di lavoro del 14 marzo 2007 e l’aumento dello stipendio mensile

di fr. 30.-- nei precedenti anni sub. doc. AI 5/1-7 e 5/10, 5/11 e 5/12] per 13

mensilità).

Nel

2008 il reddito da valido ammonta invece a fr. 22'044.76 (fr. 21'580.-- aumentati

del 2,2% per il 2008; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari

nominali settore G, H commercio, riparazioni, alberghi e ristorazione in La Vie

économique 1/2-2011 pag. 95).

2.14.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati

salariali va ricordato che lo stesso

è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008,

consid. 11; SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

2.14.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2007 un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido di fr. 51'082.13 (fr. 4’019.-- validi

per il 2006 aggiornati al 2007 aumentandoli del 1,6% [cfr. la tabella B10.2

relativa all’evolu-zione dei salari nominali in La Vie économique 1/2-2011 pag.

95] riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e

moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Nel 2008

il reddito annuo ipotetico da invalido ammonta invece a fr. 51’367.68 (fr. 4'116.-- riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94], moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Presso il suo ultimo datore di lavoro, l’Hotel __________, nel 2007

con un grado di occupazione del 100% l’insorgente avrebbe percepito un salario

di fr. 43'160.-- (cfr. consid. 2.14.1).

Questo

salario é di poco inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a

livello svizzero dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti (Tabella TA1

2006, p.to 55, livello di qualifica 4: fr. 3'513.-- aggiornati al 2007

riportati su 42.1 ore [cfr. tabelle B 10.2 e B 9.2, pubblicate

in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristorazione pag.

94 e 95] moltiplicati per 12 [ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a] = fr. 44'990.35).

La

differenza pari a fr. 1'830.35 (44'990.35 - 43'160.--)

rappresenta un gap salariale del 4.07% che, conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.14.2), non giustifica alcuna riduzione dal

reddito statistico da invalido.

Considerata

un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività del 50% nel marzo 2007,

diminuita al 30% dal 1 maggio 2007 e poi aumentata ancora al 50% dal 28 novembre

2008 e considerata la riduzione del 5% riconosciuta dalla consulente (doc. AI

110/3-4) – va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF

137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc) e tali non sono le argomentazioni

sviluppate al punto 6 del ricorso nelle quali l’insorgente postula una riduzione

del 20% senza tuttavia confrontarsi con le puntuali spiegazioni in base alle

quali è stata riconosciuta una riduzione del 5% per altri fattori (doc. AI

110/3-4) – il reddito ipotetico da invalido (dopo l’anno di carenza a marzo

2007 e prima del miglioramento valetudinario con capacità lavorativa del 70%

dal 1. maggio 2007) ammonta a fr. 24'264.01 per il 2007 (fr. 51'082.13 x

50% e ridotti del 5%) e a fr. 24'399.64 per il 2008 (fr. 51’367.68

x 50% e ridotti del 5%).

Ritenuti

i redditi da valido di fr. 21'580.-- (2007) e di fr. 22'044.76 (2008) (cfr.

consid. 2.14.1) e quelli da invalido di fr. 24'264.01 (2007) e di fr. 24'399.64

(2008), per la parte di salariata non vi è dunque alcun

discapito economico.

Al

riguardo, quanto alle argomentazioni sviluppate con la risposta e alla tabella

del 26 giugno 2012 prodotta sub VIII/3, questo Tribunale rileva che la diversa

valutazione del grado d’invalidità indicato dall’amministrazione è

riconducibile al fatto che la stessa ha erroneamente ridotto ancora una volta

del 50% il reddito da valido ipotetico di fr. 26'443.97 che già si riferiva ad

un’attività al 50%.

Del

resto, allo stesso risultato (nessun discapito economico per la parte di salariata)

si giunge anche applicando la costante giurisprudenza federale secondo la quale

un assicurato, parzialmente abile al lavoro a cui viene applicato il metodo

misto e la cui capacità lavorativa residua per l’esercizio di un’attività

lucrativa corrisponde o supera quella che avrebbe effettivamente messo a frutto

senza danno alla salute nella medesima attività, non subisce una incapacità al

guadagno (cfr. STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 8.1 e il rinvio tra

le tante alla 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 4.3).

2.14.4. Posta infine la ripartizione tra attività casalinga (50%) e salariata

(50%) (cfr. consid. 2.9) e ritenuta la limitazione del 22% quale casalinga

(cfr. consid. 2.13) e dello 0% quale salariata (cfr. consid. 2.14.3), il grado

d’invalidità globale è dell’11% (50 x 22% + 50 x 0% = 11%).

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche

volendo applicare per l’attività di casalinga la riduzione del 30% indicata dai

periti del CPAS nella perizia del 14 gennaio 2011 (cfr. consid. 2.13).

In

detta evenienza il grado d’invalidità globale sarebbe infatti del 15% (50 x 30%

+ 50 x 0% = 15%).

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita.

2.15. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.16. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

§ Gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché tratti la perizia del dr. __________ del 27

agosto 2012 alla stregua di una nuova domanda come indicato al consid. 2.12.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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