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Decisione

32.2012.168

Metodo misto (50%-50%).L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2011 per poi sopprimerla successivamente. AG respinta

21 gennaio 2013Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle tariffe

della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata necessità

di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale

amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica

(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che

occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di

cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA

32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.8. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

2.9. Nella decisione del 16 maggio

2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita

limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30

aprile 2011 sulla base della valutazione medica del SMR (doc. AI 42-1) e,

successivamente, della perizia del Dr. __________ del 26 marzo 2012 (doc. AI

67-1).

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione del Servizio

medico regionale (SMR) e quella peritale effettuata dal Dr. __________, siano

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Nel rapporto medico del

SMR del 2 maggio 2011 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e il Dr.

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi di

“Lombalgia cronica in esiti di decompressione ernia L4-L5 (12.11.2009) e

nuovo intervento per recidiva erniaria il 09.04.2010. Assente psicopatologia

maggiore” (doc. AI 42-8).

I medici del SMR hanno quindi

fissato un’inabilità lavorativa completa nell’attività attuale a partire dal 16

ottobre 2009 facendo riferimento alle certificazioni del medico curante Dr.

Paolo Michalopoulos (cfr. rapporto medico del 30 marzo 2010 e del 6 ottobre

2010, vedi anche domanda di prestazioni, pag. 7, doc. AI 14-5, 33-1, 3-7).

Per contro, in attività

adeguate l’incapacità lavorativa è stata stabilita al 50% dal 24 gennaio 2011.

Questa indicazione emerge dal rapporto del medico curante Dr. __________,

Capo-servizio di anestesia e Terapia del dolore dell’Ospedale Regionale di __________,

il quale nel rapporto medico del 24 gennaio 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome lombovertebrogena cronica in esiti di decompressione per

ernie discale L4-L5 il 12.11.2009 e revisione il 09.04.10”. Secondo il Dr.

Beretta gli impedimenti consistono in un decondizionamento muscolare generale e

si ripercuotono sul lavoro con esacerbazione dei dolori ai carichi anche

leggeri (doc. AI 38-3).

Il medico ha quindi

indicato che si può ancora ragionevolmente pretendere che l’assicurata svolga

un’attività adeguata (esclusivamente in posizione seduta) per 4 ore al giorno (doc.

AI 38-5, 42-8).

Dopo aver preso visione

delle osservazioni al progetto di decisione del 9 agosto 2011 l’Ufficio AI ha

affidato al Dr. __________ il mandato di esperire una perizia reumatologica

(doc. AI 62-1).

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del 26 marzo 2012 ha posto la diagnosi di “Sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in -

Note alterazioni degenerative del rachide dorsale (protrusioni discali

plurisegmentali D8-D12, ernia discale migrata cranialmente D12/L1 con

compressione radicolare di L1 a sinistra); - Alterazioni degenerative della

colonna lombare (bulging discale L2/L3, L3/L4 con spondilartrosi, discopatia

L4/L5, spondilartrosi); - Esiti da laminectomia L4, decompressione con

neurolisi di L4 a sinistra il 12.11.2009, per ernia discale foraminale sinistra

L4/L5 leggermente lussata cranialmente a contatto con la radice di L4 a

sinistra; – Esiti da intervento di decompressione radicolare L4 a sinistra con

neurolisi di L4 a sinistra, il 9.4.2010, con permanenza di alterazioni

cicatriziali; Tendenza al reumatismo delle parti molli; - Decondizionamento e sbilancio

muscolare; - Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa dorsale); - Obeistà (peso 93,5 kg / statura 159,5 cm).” (doc. AI 67-10).

Secondo il Dr. __________ la

valutazione “non si discosta sostanzialmente da quella eseguita il 2.5.2011

presso il servizio medico regionale”. Egli ha quindi confermato l’inabilità

completa (100%) nell’attività di portinaia a far tempo dal 16 ottobre 2009,

mentre in un’attività adeguata l’assicurata è ritenuta abile al lavoro con una

diminuzione del rendimento del 50% dal 24 gennaio 2011. L’inabilità quale

casalinga è valutata al 30% (doc. AI 67-11).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da questa conclusione del perito, che non è del resto stata

smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata.

Il referto del 29 dicembre

2011 del Dr. __________, vice-primario del __________ (doc. AI 60-1), non

permette una diversa valutazione della fattispecie.

Infatti, il Dr. __________,

proprio alla luce di questa certificazione aveva suggerito – in data 4 gennaio

2012 (doc. AI 61-1) – l’espleta-mento di una perizia reumatologica volta a

chiarire le discrepanze tra quanto indicato dal Dr. __________ e la valutazione

del SMR.

La perizia del Dr. __________

ha poi confermato il quadro valetudinario esposto dai medici del SMR.

Nulla muta ai fini del

giudizio neppure lo scritto del 25 maggio 2012 della Dr.ssa __________, capo

clinica del Servizio di Neurochirurgia del __________, nel quale il medico non

ha posto una differente diagnosi delle patologie dell’assicurata. La Dr.ssa __________

riferisce di una persistenza del dolore neuropatico in L5 e L1 a sinistra con

parziale beneficio dopo l’infiltrazione, nonché la situazione costante

anche della sindrome lombare cronica. La RM alla quale è stata sottoposta la

ricorrente ha poi confermato le note patologie (doc. B).

Il medico del SMR, Dr. __________,

al quale il referto è stato sottoposto dall’UAI non ha rilevato alcuna modifica

dello stato di salute. Le RM hanno evidenziato un quadro invariato (doc. IVbis)

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V

323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

l'assicurata è inabile in maniera completa nell’attività di portinaia a far

tempo dal 16 ottobre 2009, mentre in un’attività adeguata è abile al lavoro con

una diminuzione del rendimento del 50% dal 24 gennaio 2011.

2.10. Per quel che concerne la

valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha

fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica (doc. AI 48-1).

Nel rapporto del 19 luglio

2011 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 25,5%

(cfr. doc. AI 48-6).

Come visto (cfr. consid.

2.3. e 2.4.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra

3095 prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione

dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti

e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato,

manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre

attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere

animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,

attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura

abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,

non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della

diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la

determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il

TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF

128.

V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.11

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un

rapporto del 19 luglio 2011 (cfr. doc. 48-1 e segg.).

Per quanto riguarda le

singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.

“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza

e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata

attribuita un’importanza del 35% con una percentuale di impedimenti del 20% e

d’invalidità del 7%.

Al pto. 5.3. “Pulizia

dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 15% con una

percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 9%, mentre al pto. 5.4. “Spesa

e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale

di impedimenti del 10% e d’invalidità dell’1%.

L’assistente sociale al

pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato

un’importanza del 15% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità

del 4,5%.

Infine, al pto. 5.6. “Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia” è stata attribuita

un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità

del 4%.

Sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di

ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una

limitazione complessiva del 25,5%.

Valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni domestiche.

Al riguardo va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti

dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

In particolare va

sottolineato che nei casi, come quello qui in esame, occorre tenere conto anche

della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal

diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.

208; DTF 117 V 197), ciò che permette di ritenere adeguate le percentuali

d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior

impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione

del marito.

A tal proposito va

nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato

di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale

obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al

miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le

incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nel suo ricorso

l’assicurata ha contestato l’esito dell’inchiesta economica postulando una

limitazione complessiva “almeno del 30% e non del 25,5%” facendo in

particolare riferimento al pto. 5.3. “pulizia dell’appartamento”.

Secondo la rappresentante dell’assicurata

la percentuale d’impedimento per tale mansione è del 100% e non del 60% come

valutato da tutti i medici curanti che ritengono l’insorgente inabile

completamente per tutte quelle attività pesanti e quale custode (doc. I, pag.

7).

Il TCA rileva che, per

quel che riguarda la pulizia dell’appartamento, l’assistente sociale ha

considerato che per l’assicurata non sono più possibili “carichi ripetitivi e

prolungati come pure il limite nei movimenti ripetitivi soprattutto di

flessione ed estensione del tronco. La posizione eretta e piegata in avanti è molto

ridotta, ridotta è la possibilità di lavorare seduta e piegata in avanti,

inginocchiata o con ginocchia in flessione, lievemente ridotta a braccia

elevate o con rotazione” (doc. AI 48-4).

D’altra parte, nel

caso di specie, l’assicurata può usufruire dell’aiuto dei famigliari nello

svolgimento di tali mansioni, ciò che riduce la percentuale complessiva degli

impedimenti.

La questione relativa al

grado d’invalidità quale casalinga non deve comunque essere ulteriormente

approfondita dal TCA. Infatti, come vedremo (cfr. consid. 2.14.) anche

applicando la percentuale d’impedimenti complessiva del 30% il risultato finale

non cambierebbe.

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più se si considera che secondo

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4).

2.12

Per quel che riguarda l’esercizio

di un’attività lucrativa essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la

sua residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre

che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal

profilo economico.

Ai fini della valutazione

economica, nel rapporto del 2 agosto 2011, la consulente in integrazione

professionale, tenuto conto delle valutazione mediche e dei limiti funzionali

illustrati ha indicato che l’assicurata può svolgere tutte le attività semplici

e ripetitive, senza formazione specifica e rispettose dei limiti funzionali,

nella misura del 50% (doc. AI 49-2).

2.13

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti

nel caso concreto i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

2.13.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato

il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie,

l’assicurata dopo le scuole dell’obbligo e un anno di avviamento professionale

ha lavorato presso la Scuola parrucchieri di __________ (dal 1987 al 1990), poi

come cassiera presso la __________ e tra il 1990 e il 1993 quale operaia di

fabbrica alla __________. Dal 1994 al 1999 ha lavorato come ausiliaria di pulizie presso __________, __________ e __________. In seguito è stata impiegata

quale segretaria-contabile, fino al 2002, presso la __________ di __________.

Infine ha lavorato come custode presso il signor __________ a __________ (doc.

AI 49-1).

In

considerazione delle molte e diversificate attività svolte dall’assicurata non

è possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che RI 1

avrebbe potuto conseguire senza invalidità sulla base di quanto indicato dall’ultimo

datore di lavoro.

In considerazione di ciò,

il reddito da valido va determinato sulla base di dati statistici come fatto

dall’amministrazione.

Applicando i dati

statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, attività semplici e ripetitive si

ottiene un importo mensile di fr. 4'225.-- che riportato su 41.6 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12/2012, p. 90), ammonta

a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 52'728.--

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) che aggiornati al 2011

sono fr. 53'255.28 (+1,0% per il 2011)

Il reddito da valido va

poi proporzionato al 50% essendo l’assicurata salariata in questa percentuale,

mentre per il restante 50% risulta casalinga. Si ottiene così un importo di

fr. 26'627.64.

2.13.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso concreto,

applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili

oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2011 un reddito mensile di fr. 4'436.32 oppure di fr. 53'235.88 per

l'intero anno (fr. 4'436.32 x 12).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.13.3

In concreto, nel rapporto del 2

agosto 2011 l’amministrazione ha applicato la riduzione del 6% per attività

leggere e del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI 71-4). Nella decisione

impugnata era invece stata indicata solo la riduzione del 4% per attività

leggere (doc. AI 71-4). Questo dato è stato tuttavia corretto dall’UAI in sede

di risposta (doc. IV+bis, pag. 4).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75 ed ha ribadito che il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Nella presente fattispecie,

la ricorrente ha postulato una riduzione del 10% per attività leggera (doc. I,

pag. 6).

Tale questione non deve

essere ulteriormente approfondita in quanto anche applicando la riduzione del

10% per attività leggera unitamente a quella del 5% per altri fattori di

riduzione, per una riduzione complessiva del 15%, la soluzione finale non

cambierebbe.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'235.88 ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione dell’11%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'689.96 confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 26'627.64

(consid. 2.13.1.) emerge un tasso d’invalidità dell’11% come calcolato dall’UAI

nella risposta del 28 giugno 2012 (doc. IV+bis). Nella decisione impugnata

invece veniva erroneamente calcolato un reddito da invalido di fr. 12'693.--

(poi corretto in sede di risposta).

Procedendo invece al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'235.88 ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'625.24 confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 26'627.64

(consid. 2.13.1.) emerge un tasso d’invalidità del 15%.

2.14

Viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da

ottobre 2010 è così del 62,5% (50 X 100% + 50 X 25,5%), arrotondato al 63% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del

metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di tre

quarti di rendita.

Viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio

2011.

è invece del 18,2% (50 X 11% + 50 X 25,5%), arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del

metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di

una rendita.

Applicando una riduzione

dal reddito da invalido del 15%, viste le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,

il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio 2011 è invece

del 20,2% (50 X 15% + 50 X 25,5%), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del

metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di

una rendita.

Come anticipato al consid.

2.11

anche applicando la percentuale del 30% quale limitazione nelle mansioni

di casalinga il risultato finale non muta.

Viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da

ottobre 2010 è così del 65% (50 X 100% + 50 X 30%), in applicazione del

metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di tre

quarti di rendita.

Viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio

2011.

è invece del 20,5% (50 X 11% + 50 X 30%), arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del

metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette anche in questo caso

la concessione di una rendita.

Applicando una riduzione

dal reddito da invalido del 15%, viste le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,

il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio 2011 è invece

del 22,5% (50 X 15% + 50 X 30%), arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del

metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette comunque la

concessione di una rendita.

L’UAI ha pertanto giustamente

soppresso le prestazioni a partire dal 1° maggio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

2.15

L’assicurata, nello scritto

del 14 agosto 2012, ha postulato l’audizione testimoniale dei medici curanti,

Dr. __________ e Dr.ssa __________, nonché l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare (doc. VI).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.17.).

Al riguardo il Consiglio

federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)

del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la

procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con

riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come

negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le

particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti

possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone

residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri

termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a

circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale,

fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione

dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000

franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.17

La ricorrente ha infine

postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo

va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalle

carte processuali risulta che la ricorrente, coniugata con __________,

beneficiario di una rendita AI, dispone, quali entrate del reddito

dell’attività di custode (fr. 5'000.-- annui / fr. 416.65 mensili) e della

rendita AI del marito di fr. 3'119.-- mensili, ai quali vanno aggiunti fr.

2'170.-- di prestazioni complementari (doc. C).

Il reddito della famiglia dell’assicurata, composta da lei, dal marito

e dai due figli (__________ del 1994 e __________ del 2003) ammonta dunque a

fr. 5'705.65.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 600.-- per la

figlia __________ e fr. 400.-- per il figlio __________, stabiliti per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,

tuttora in uso.

Questi

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,

gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum

d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in

BlSchK 2001, p. 19).

Al minimo esecutivo

va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la

giurisprudenza citata.

In

casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 2’700.-- il supplemento del 25%,

i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dedotti i sussidi (fr.

107.75

per il figlio __________ e fr. 107.75 per la figlia __________) e la

pigione dell’appartamento a __________ (fr. 1'253.-- ) più le spese accessorie

(fr. 250.--). Si ottiene così un importo di fr. 5'093.50.

Disponendo

dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di

conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza

giudiziaria dev’essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura per

CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti