32.2012.168
Metodo misto (50%-50%).L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2011 per poi sopprimerla successivamente. AG respinta
21 gennaio 2013Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2012.168
LG/DC/sc
Lugano
21 gennaio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da
ultimo attiva quale portinaia e casalinga, in data 4 febbraio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per problemi di
natura reumatologica (doc. AI 3-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione medica a cura del
Servizio medico regionale (SMR) dell’AI (doc. AI 42-1) e un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 48-1),
l’Ufficio AI con progetto di decisione del 9 agosto 2011 (doc. AI 51-1) ha
attribuito all’assicurata tre quarti di rendita limitatamente al periodo di
tempo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30 aprile 2011.
1.3. A seguito delle osservazioni dell’assicurata
al progetto di decisione e in particolare dello scritto del 29 dicembre 2011
del Dr. __________ (doc. AI 53-1, 60-1) l’UAI ha predisposto un accertamento
peritale reumatologico ad opera del Dr. __________ (doc. AI 67-1) e con
decisione del 16 maggio 2012 ha confermato l’attribuzione all’assicurata di tre
quarti di rendita limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre
2010 e il 30 aprile 2011 (doc. AI 71-1).
1.4. Contro questa decisione
l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita anche dopo il 30 aprile
2011, e in via subordinata il riconoscimento del diritto a un quarto di rendita
dal 1° maggio 2011 (doc. I).
La rappresentante della
ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
L’insorgente ha contestato
la valutazione medica del Dr. __________ che – a suo dire – si è distanziato
senza motivazione dal parere del medico curante, Dr.ssa __________, non ha
indicato l’influsso dei dolori sul grado d.ncapacità lavorativa e nelle
mansioni di casalinga e non ha indicato quali attività sarebbero ancora
esigibili dall’assicurata (doc. I, pag. 5).
Dal punto di vista
economico la ricorrente ha contestato le riduzioni dal reddito da invalido e
l’inchiesta economica, in particolare la percentuale degli impedimenti per le
pulizie dell’appartamento (doc. I, pag. 6-7).
1.5. In risposta l’UAI si è
riconfermato nel proprio provvedimento fondandosi sulla valutazione medica del
SMR e sulla perizia del Dr. __________. L’amministrazione ha pure confermato la
correttezza dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica.
L’Ufficio AI ha inoltre
rivisto il calcolo nella misura in cui riduceva due volte il reddito statistico
da invalido (corretto da fr. 12'693.-- a fr. 23'535.--) giungendo ad un grado d’invalidità
dell’11% dopo riduzione – ritenuta corretta – del 6% per attività leggere e del
5% per altri fattori di riduzione.
Complessivamente quindi
l’amministrazione è giunta – in applicazione del metodo misto - ad un grado
d’invalidità del 18,25% che non permette l’erogazione di prestazioni oltre il
30 aprile 2011 (doc. IV+bis).
1.6. Nello scritto del 14 agosto
2012 la patrocinatrice dell’assicurata ha postulato l’audizione testimoniale
dei medici curanti, Dr. __________ e Dr. ssa __________, nonché l’allestimento
di una perizia pluridisciplinare (doc. VI).
Il doc. VI è stato inviato
all’UAI per conoscenza (doc. VII).
1.7. Con scritto del 31 agosto
2012 l’avv. RA 1 si è riconfermata nelle proprie allegazioni producendo lo
scritto di posta elettronica del 30 agosto 2012 della Dr.ssa __________ e il
referto del 25 maggio 2012 del medesimo medico curante (doc. VIII, F1-2).
1.8. Il doc. VIII e gli allegati
(F1-2) sono stati inviati all’UAI per eventuali osservazioni (doc. IX).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte
dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia
domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione
dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni
consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata
sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
2.4. Nel caso in cui invece
l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
" Qualora
l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento
delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione
della disabilità patita nei due ambiti."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
costantemente dichiarato dal Tribunale federale conforme alla legge e all’art.
8 CEDU (cfr. DTF 125 V 146; SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. e DTF 133 V 504).
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità
(cfr. consid. 2.2. - 2.4), si deve anzitutto appurare se la persona esercitava
o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sull’insieme delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V
262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata
in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op.
cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella presente fattispecie
l’Ufficio ha applicato il metodo misto ed ha valutato al 50%
la parte dedicata all’attività salariata e al 50% la quota dedicata alle
mansioni domestiche.
Questa
suddivisione deve essere confermata dal TCA. Infatti, l’assicurata, in data 18
maggio 2011, ha affermato che “Nel caso non ci fosse stato un danno alla mia
salute, allo stato attuale avrei continuato a lavorare come custode, con
retribuzione mensile pari a CHF 417.--, oltre ad occuparmi dei lavori domestici”
(doc. AI 44-1).
In sede d’inchiesta a
domicilio RI 1 ha poi asserito che in assenza del danno alla salute si sarebbe
attivata alla ricerca di un’attività al 50% sin dall’inizio della scolarità del
figlio minore (2009) (doc. AI 48-2).
La ricorrente non
ha peraltro contestato tale ripartizione.
2.6. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe
della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità
di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica
(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che
occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.8. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
2.9. Nella decisione del 16 maggio
2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita
limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30
aprile 2011 sulla base della valutazione medica del SMR (doc. AI 42-1) e,
successivamente, della perizia del Dr. __________ del 26 marzo 2012 (doc. AI
67-1).
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione del Servizio
medico regionale (SMR) e quella peritale effettuata dal Dr. __________, siano
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Nel rapporto medico del
SMR del 2 maggio 2011 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e il Dr.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno posto la diagnosi di
“Lombalgia cronica in esiti di decompressione ernia L4-L5 (12.11.2009) e
nuovo intervento per recidiva erniaria il 09.04.2010. Assente psicopatologia
maggiore” (doc. AI 42-8).
I medici del SMR hanno quindi
fissato un’inabilità lavorativa completa nell’attività attuale a partire dal 16
ottobre 2009 facendo riferimento alle certificazioni del medico curante Dr.
Paolo Michalopoulos (cfr. rapporto medico del 30 marzo 2010 e del 6 ottobre
2010, vedi anche domanda di prestazioni, pag. 7, doc. AI 14-5, 33-1, 3-7).
Per contro, in attività
adeguate l’incapacità lavorativa è stata stabilita al 50% dal 24 gennaio 2011.
Questa indicazione emerge dal rapporto del medico curante Dr. __________,
Capo-servizio di anestesia e Terapia del dolore dell’Ospedale Regionale di __________,
il quale nel rapporto medico del 24 gennaio 2011 ha posto la diagnosi di “Sindrome lombovertebrogena cronica in esiti di decompressione per
ernie discale L4-L5 il 12.11.2009 e revisione il 09.04.10”. Secondo il Dr.
Beretta gli impedimenti consistono in un decondizionamento muscolare generale e
si ripercuotono sul lavoro con esacerbazione dei dolori ai carichi anche
leggeri (doc. AI 38-3).
Il medico ha quindi
indicato che si può ancora ragionevolmente pretendere che l’assicurata svolga
un’attività adeguata (esclusivamente in posizione seduta) per 4 ore al giorno (doc.
AI 38-5, 42-8).
Dopo aver preso visione
delle osservazioni al progetto di decisione del 9 agosto 2011 l’Ufficio AI ha
affidato al Dr. __________ il mandato di esperire una perizia reumatologica
(doc. AI 62-1).
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del 26 marzo 2012 ha posto la diagnosi di “Sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in -
Note alterazioni degenerative del rachide dorsale (protrusioni discali
plurisegmentali D8-D12, ernia discale migrata cranialmente D12/L1 con
compressione radicolare di L1 a sinistra); - Alterazioni degenerative della
colonna lombare (bulging discale L2/L3, L3/L4 con spondilartrosi, discopatia
L4/L5, spondilartrosi); - Esiti da laminectomia L4, decompressione con
neurolisi di L4 a sinistra il 12.11.2009, per ernia discale foraminale sinistra
L4/L5 leggermente lussata cranialmente a contatto con la radice di L4 a
sinistra; – Esiti da intervento di decompressione radicolare L4 a sinistra con
neurolisi di L4 a sinistra, il 9.4.2010, con permanenza di alterazioni
cicatriziali; Tendenza al reumatismo delle parti molli; - Decondizionamento e sbilancio
muscolare; - Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con
protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa dorsale); - Obeistà (peso 93,5 kg / statura 159,5 cm).” (doc. AI 67-10).
Secondo il Dr. __________ la
valutazione “non si discosta sostanzialmente da quella eseguita il 2.5.2011
presso il servizio medico regionale”. Egli ha quindi confermato l’inabilità
completa (100%) nell’attività di portinaia a far tempo dal 16 ottobre 2009,
mentre in un’attività adeguata l’assicurata è ritenuta abile al lavoro con una
diminuzione del rendimento del 50% dal 24 gennaio 2011. L’inabilità quale
casalinga è valutata al 30% (doc. AI 67-11).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da questa conclusione del perito, che non è del resto stata
smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua dell’interessata.
Il referto del 29 dicembre
2011 del Dr. __________, vice-primario del __________ (doc. AI 60-1), non
permette una diversa valutazione della fattispecie.
Infatti, il Dr. __________,
proprio alla luce di questa certificazione aveva suggerito – in data 4 gennaio
2012 (doc. AI 61-1) – l’espleta-mento di una perizia reumatologica volta a
chiarire le discrepanze tra quanto indicato dal Dr. __________ e la valutazione
del SMR.
La perizia del Dr. __________
ha poi confermato il quadro valetudinario esposto dai medici del SMR.
Nulla muta ai fini del
giudizio neppure lo scritto del 25 maggio 2012 della Dr.ssa __________, capo
clinica del Servizio di Neurochirurgia del __________, nel quale il medico non
ha posto una differente diagnosi delle patologie dell’assicurata. La Dr.ssa __________
riferisce di una persistenza del dolore neuropatico in L5 e L1 a sinistra con
parziale beneficio dopo l’infiltrazione, nonché la situazione costante
anche della sindrome lombare cronica. La RM alla quale è stata sottoposta la
ricorrente ha poi confermato le note patologie (doc. B).
Il medico del SMR, Dr. __________,
al quale il referto è stato sottoposto dall’UAI non ha rilevato alcuna modifica
dello stato di salute. Le RM hanno evidenziato un quadro invariato (doc. IVbis)
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti
interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;
cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V
323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
l'assicurata è inabile in maniera completa nell’attività di portinaia a far
tempo dal 16 ottobre 2009, mentre in un’attività adeguata è abile al lavoro con
una diminuzione del rendimento del 50% dal 24 gennaio 2011.
2.10. Per quel che concerne la
valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha
fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. AI 48-1).
Nel rapporto del 19 luglio
2011 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 25,5%
(cfr. doc. AI 48-6).
Come visto (cfr. consid.
2.3. e 2.4.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra
3095 prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire
i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,
attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e
ss. si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura
abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,
non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della
diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la
determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il
TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF
128.
V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Il TFA ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.11
Nella presente fattispecie
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un
rapporto del 19 luglio 2011 (cfr. doc. 48-1 e segg.).
Per quanto riguarda le
singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.
“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza
e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata
attribuita un’importanza del 35% con una percentuale di impedimenti del 20% e
d’invalidità del 7%.
Al pto. 5.3. “Pulizia
dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 15% con una
percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 9%, mentre al pto. 5.4. “Spesa
e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale
di impedimenti del 10% e d’invalidità dell’1%.
L’assistente sociale al
pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato
un’importanza del 15% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità
del 4,5%.
Infine, al pto. 5.6. “Cura
dei bambini e di altri membri della famiglia” è stata attribuita
un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità
del 4%.
Sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di
ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una
limitazione complessiva del 25,5%.
Valutando i singoli
impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle
dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune
mansioni domestiche.
Al riguardo va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate
singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti
dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione
operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle
indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
In particolare va
sottolineato che nei casi, come quello qui in esame, occorre tenere conto anche
della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.
208; DTF 117 V 197), ciò che permette di ritenere adeguate le percentuali
d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior
impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione
del marito.
A tal proposito va
nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato
di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle
assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale
obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,
di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al
miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le
incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale
secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Nel suo ricorso
l’assicurata ha contestato l’esito dell’inchiesta economica postulando una
limitazione complessiva “almeno del 30% e non del 25,5%” facendo in
particolare riferimento al pto. 5.3. “pulizia dell’appartamento”.
Secondo la rappresentante dell’assicurata
la percentuale d’impedimento per tale mansione è del 100% e non del 60% come
valutato da tutti i medici curanti che ritengono l’insorgente inabile
completamente per tutte quelle attività pesanti e quale custode (doc. I, pag.
7).
Il TCA rileva che, per
quel che riguarda la pulizia dell’appartamento, l’assistente sociale ha
considerato che per l’assicurata non sono più possibili “carichi ripetitivi e
prolungati come pure il limite nei movimenti ripetitivi soprattutto di
flessione ed estensione del tronco. La posizione eretta e piegata in avanti è molto
ridotta, ridotta è la possibilità di lavorare seduta e piegata in avanti,
inginocchiata o con ginocchia in flessione, lievemente ridotta a braccia
elevate o con rotazione” (doc. AI 48-4).
D’altra parte, nel
caso di specie, l’assicurata può usufruire dell’aiuto dei famigliari nello
svolgimento di tali mansioni, ciò che riduce la percentuale complessiva degli
impedimenti.
La questione relativa al
grado d’invalidità quale casalinga non deve comunque essere ulteriormente
approfondita dal TCA. Infatti, come vedremo (cfr. consid. 2.14.) anche
applicando la percentuale d’impedimenti complessiva del 30% il risultato finale
non cambierebbe.
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle
valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più se si considera che secondo
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4).
2.12
Per quel che riguarda l’esercizio
di un’attività lucrativa essendo quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la
sua residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre
che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal
profilo economico.
Ai fini della valutazione
economica, nel rapporto del 2 agosto 2011, la consulente in integrazione
professionale, tenuto conto delle valutazione mediche e dei limiti funzionali
illustrati ha indicato che l’assicurata può svolgere tutte le attività semplici
e ripetitive, senza formazione specifica e rispettose dei limiti funzionali,
nella misura del 50% (doc. AI 49-2).
2.13
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti
nel caso concreto i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.13.1
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato
il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie,
l’assicurata dopo le scuole dell’obbligo e un anno di avviamento professionale
ha lavorato presso la Scuola parrucchieri di __________ (dal 1987 al 1990), poi
come cassiera presso la __________ e tra il 1990 e il 1993 quale operaia di
fabbrica alla __________. Dal 1994 al 1999 ha lavorato come ausiliaria di pulizie presso __________, __________ e __________. In seguito è stata impiegata
quale segretaria-contabile, fino al 2002, presso la __________ di __________.
Infine ha lavorato come custode presso il signor __________ a __________ (doc.
AI 49-1).
In
considerazione delle molte e diversificate attività svolte dall’assicurata non
è possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che RI 1
avrebbe potuto conseguire senza invalidità sulla base di quanto indicato dall’ultimo
datore di lavoro.
In considerazione di ciò,
il reddito da valido va determinato sulla base di dati statistici come fatto
dall’amministrazione.
Applicando i dati
statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, attività semplici e ripetitive si
ottiene un importo mensile di fr. 4'225.-- che riportato su 41.6 ore (cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12/2012, p. 90), ammonta
a fr. 4'394.-- mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 52'728.--
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) che aggiornati al 2011
sono fr. 53'255.28 (+1,0% per il 2011)
Il reddito da valido va
poi proporzionato al 50% essendo l’assicurata salariata in questa percentuale,
mentre per il restante 50% risulta casalinga. Si ottiene così un importo di
fr. 26'627.64.
2.13.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto,
applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili
oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2011 un reddito mensile di fr. 4'436.32 oppure di fr. 53'235.88 per
l'intero anno (fr. 4'436.32 x 12).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato
equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi
che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.13.3
In concreto, nel rapporto del 2
agosto 2011 l’amministrazione ha applicato la riduzione del 6% per attività
leggere e del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI 71-4). Nella decisione
impugnata era invece stata indicata solo la riduzione del 4% per attività
leggere (doc. AI 71-4). Questo dato è stato tuttavia corretto dall’UAI in sede
di risposta (doc. IV+bis, pag. 4).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75 ed ha ribadito che il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Nella presente fattispecie,
la ricorrente ha postulato una riduzione del 10% per attività leggera (doc. I,
pag. 6).
Tale questione non deve
essere ulteriormente approfondita in quanto anche applicando la riduzione del
10% per attività leggera unitamente a quella del 5% per altri fattori di
riduzione, per una riduzione complessiva del 15%, la soluzione finale non
cambierebbe.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'235.88 ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione dell’11%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'689.96 confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 26'627.64
(consid. 2.13.1.) emerge un tasso d’invalidità dell’11% come calcolato dall’UAI
nella risposta del 28 giugno 2012 (doc. IV+bis). Nella decisione impugnata
invece veniva erroneamente calcolato un reddito da invalido di fr. 12'693.--
(poi corretto in sede di risposta).
Procedendo invece al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'235.88 ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 22'625.24 confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 26'627.64
(consid. 2.13.1.) emerge un tasso d’invalidità del 15%.
2.14
Viste le quote parti tra
attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella
querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da
ottobre 2010 è così del 62,5% (50 X 100% + 50 X 25,5%), arrotondato al 63% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del
metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di tre
quarti di rendita.
Viste le quote parti tra
attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella
querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio
2011.
è invece del 18,2% (50 X 11% + 50 X 25,5%), arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del
metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di
una rendita.
Applicando una riduzione
dal reddito da invalido del 15%, viste le quote parti tra attività salariata e
mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,
il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio 2011 è invece
del 20,2% (50 X 15% + 50 X 25,5%), arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del
metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di
una rendita.
Come anticipato al consid.
2.11
anche applicando la percentuale del 30% quale limitazione nelle mansioni
di casalinga il risultato finale non muta.
Viste le quote parti tra
attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella
querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da
ottobre 2010 è così del 65% (50 X 100% + 50 X 30%), in applicazione del
metodo misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di tre
quarti di rendita.
Viste le quote parti tra
attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella
querelata decisione, il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio
2011.
è invece del 20,5% (50 X 11% + 50 X 30%), arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del
metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette anche in questo caso
la concessione di una rendita.
Applicando una riduzione
dal reddito da invalido del 15%, viste le quote parti tra attività salariata e
mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,
il grado di invalidità globale per il periodo da gennaio 2011 è invece
del 22,5% (50 X 15% + 50 X 30%), arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in applicazione del
metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette comunque la
concessione di una rendita.
L’UAI ha pertanto giustamente
soppresso le prestazioni a partire dal 1° maggio 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011
consid. 3.1).
2.15
L’assicurata, nello scritto
del 14 agosto 2012, ha postulato l’audizione testimoniale dei medici curanti,
Dr. __________ e Dr.ssa __________, nonché l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare (doc. VI).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti.
2.16
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
consid. 2.17.).
Al riguardo il Consiglio
federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)
del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la
procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con
riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come
negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le
particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti
possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone
residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri
termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a
circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale,
fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione
dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.17
La ricorrente ha infine
postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48
consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo
va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalle
carte processuali risulta che la ricorrente, coniugata con __________,
beneficiario di una rendita AI, dispone, quali entrate del reddito
dell’attività di custode (fr. 5'000.-- annui / fr. 416.65 mensili) e della
rendita AI del marito di fr. 3'119.-- mensili, ai quali vanno aggiunti fr.
2'170.-- di prestazioni complementari (doc. C).
Il reddito della famiglia dell’assicurata, composta da lei, dal marito
e dai due figli (__________ del 1994 e __________ del 2003) ammonta dunque a
fr. 5'705.65.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato
l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'700.--, più fr. 600.-- per la
figlia __________ e fr. 400.-- per il figlio __________, stabiliti per il
calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,
quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,
tuttora in uso.
Questi
importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione,
gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in
BlSchK 2001, p. 19).
Al minimo esecutivo
va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la
giurisprudenza citata.
In
casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 2’700.-- il supplemento del 25%,
i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dedotti i sussidi (fr.
107.75
per il figlio __________ e fr. 107.75 per la figlia __________) e la
pigione dell’appartamento a __________ (fr. 1'253.-- ) più le spese accessorie
(fr. 250.--). Si ottiene così un importo di fr. 5'093.50.
Disponendo
dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di
conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza
giudiziaria dev’essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura per
CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti