32.2012.169
Riduzione in via revisione della rendita. Ricorso accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti medici. Nel frattempo nessun versamento della rendita
13 settembre 2012Italiano8 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.169
Data decisione, Autorità:
13.09.2012, TCA
Titolo:
Riduzione in via revisione della rendita. Ricorso accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti medici. Nel frattempo nessun versamento della rendita
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.169
BS
Lugano
13 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’ 11 giugno 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1954, è stato posto al beneficio di una rendita intera, oltre a due
rendite per figli, con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. decisione 6 luglio
2010, doc. AI 43; per le motivazioni cfr. doc. AI 41);
- con
decisione 25 agosto 2011 (preavvisata l’11 agosto 2011) l’Ufficio AI ha ridotto
in via di revisione la prestazione a metà rendita, con effetto al 1° ottobre
2011 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione ex.
art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel contempo l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso (doc. AI 65);
- in
accoglimento del ricorso dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza
del 18 ottobre 2011 il TCA ha annullato la succitata decisione, avendo ravvisato
una grave violazione del diritto di essere sentito non sanabile in sede
giudiziaria (l’Ufficio AI aveva emesso la contestata pronunzia prima della scadenza
del termine di 30 giorni per inoltrare osservazioni al progetto di decisione 11
agosto 2011) ed ha rinviato gli atti all’amministrazione perché concedesse
all’assicurato la facoltà di esprimersi sulla prospettata riduzione della
rendita (inc. 32.2011.230);
- raccolte
le osservazioni 18 gennaio 2012 dell’assicurato (doc. AI 86), eseguiti alcuni
accertamenti, con decisione 23 maggio 2012 l’Ufficio AI ha confermato la
riduzione a mezza rendita (doc. AI 91; per le motivazioni cfr. doc. AI 89);
- contro
la succitata decisione, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, RI 1 ha interposto
il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il ripristino della rendita
intera. In sostanza contesta un duraturo miglioramento della capacità
lavorativa, la situazione essendo rimasta invariata, nonché la determinazione
del grado d’invalidità operato dall’amministrazione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la documentazione medica prodotta,
ha chiesto il rinvio degli atti per esperire nuovi accertamenti;
- con
osservazioni 13 luglio 2012 l’insorgente ha rilevato di aderire alla proposta
di rinvio atti dell’amministrazione con conseguente stralcio della procedura “…
unicamente nella misura in cui la decisione dell’Ufficio AI 23 maggio 2012 à annullata
ed all’assicurato è ripristinato, con effetto retroattivo, il diritto ad una
rendita intera d’invalidità; il tutto con il riconoscimento di congrue
ripetibili a favore del ricorrente” (VII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b);
-
nel caso concreto, esaminato il rapporto 12 gennaio 2012 dello psichiatra
curante, dr. __________, con annotazioni 10 luglio 2012 i medici del SMR, tra
cui una specialista in psichiatrica e psicoterapia, hanno rilevato che:
"Lo psichiatra curante nel suo rapporto del
gennaio 2012 riporta la presenza di una stato molto fluttuante; appare quindi
opportuno una rivalutazione psichiatrica al fine di confermare o meno il miglioramento
clinico e della CL (capacità lavorativa; ndr) valutata in corso di perizia un
anno fa (perizia 18 marzo 2011 del CPAS; ndr)” (V1)
- questo TCA concorda con la proposta di
retrocessione degli atti per svolgere una nuova valutazione d’ordine
psichiatrico, accertamento indispensabile per accertare l’esistenza o meno di
un miglioramento duraturo giustificante un’eventuale riduzione della rendita;
- in
merito alla richiesta di versamento retroattivo della rendita intera,
nonostante l’effetto sospensivo tolto dall’amministrazione, come già rilevato
nella precedente sentenza, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza,
nel caso in cui l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso
diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o
un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli
atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione
fino alla notifica della nuova decisione. Questo a condizione che
l’amministrazione non abbia volutamente provocato arbitrariamente l’inizio
dell’effetto della revisione (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377; 106 V 18,
consid. 3d, pag. 21; STF 9C_921/2009 del 22 giugno 2010, consid. 5.5; STF
9C_1016/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 1.3.2 e STFA I 476/03 del 12 agosto
2004, consid. 2.2; vedi anche la STCA del 18 giugno 2009 nella causa B.,
32.2009.104);
- nella
fattispecie concreta, in applicazione della succitata giurisprudenza, escludendo
un agire abusivo dell’Ufficio AI (nel senso di aver voluto provocare arbitrariamente
l’inizio degli effetti della revisione), l’effetto sospensivo tolto alla decisione
contestata perdura anche dopo l’annullamento della stessa e fino alla notifica
della nuova pronunzia, soggetta a ricorso al TCA;
- come
altrettanto rilevato nella STCA 18 ottobre 2011, in caso di un’eventuale vittoria dell’assicurato, l’amministrazione provvederà al versamento
retroattivo della differenza, con eventuali interessi di mora (sugli interessi
di mora in ambito di revisione cfr. DTF 137 V 273);
- visto
quanto sopra, il ricorso va accolto. Vincente in causa, siccome patrocinato da
un legale, l'assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA). Al
riguardo, il legale dell’insorgente ha allegato la sua nota di onorario e spese
per complessivi fr. 3'487,32. Tenuto conto del principio
indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il
lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365, consid. 3c), del
grado (medio) di difficoltà della causa in oggetto e considerato che già nella
precedente sentenza all’assicurato sono state riconosciute spese per ripetibili,
appare giustificato quantificare le stesse in complessivi fr. 1'500.-- (IVA
inclusa);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 23 maggio 2012 è annullata.
§§
Gli atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti conformemente
ai considerandi e statuisca successivamente, mediante una nuova pronunzia, sulla
revisione della rendita.
Fatti
2.- Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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