32.2012.171
Restituzione di rendite incassate indebitamente. Domanda di condono respinta in quanto non sussiste il presupposto della buona fede
9 aprile 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2012.171
Data decisione, Autorità:
09.04.2013, TCA
Titolo:
Restituzione di rendite incassate indebitamente. Domanda di condono respinta in quanto non sussiste il presupposto della buona fede
CONDONO
art. 25 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.171
BS/sc
Lugano
9 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 30 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto
1.1. A
seguito dell’autodenuncia del 4 ottobre 2010 (doc. AI 106), con decisione 25
ottobre 2011 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita d’invalidità erogata a RI 1
per i periodi dal 1° settembre 2006 al 30 settembre 2009 e dal 1° maggio 2010
al 30 novembre 2010 avendo l’amministrazione accertato l’esistenza di redditi
da attività lucrativa mai dichiarati e che, computati ai fini del raffronto dei
redditi, non giustificavano l’erogazione di prestazioni assicurative (doc. AI
164).
Con
decisione 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’as-sicurato la restituzione
di fr. 46'788.-- relativi alle rendite percepite a torto (doc. AI 167).
1.2. Con
scritto 13 novembre 2011 all’Ufficio AI e all’UFAS, recante l’intestazione,
tradotta dal tedesco, “Tentativo di reintegrazione fallito/Caso di
rigore/Chiedo aiuto”, RI 1, dopo aver esposto il suo iter professionale,
medico e sociale, ha chiesto di esaminare i suoi documenti e le decisioni relative
alla soppressione della rendita ed all’ordine di restituzione, come pure
l’ammontare dell’attuale rendita e dei contributi AVS (doc. A 14). In risposta,
l’8 dicembre 2011 l’UFAS ha fra l’altro informato l’assicurato della
possibilità di inoltrare una domanda di condono dell’importo chiesto in
restituzione (doc. Ai 169/2).
In
data 9 marzo 2012 l’Ufficio AI ha in particolare chiesto al-l’assicurato di comunicare,
entro 30 giorni, se intende procedere alla summenzionata restituzione di fr.
46'788.--, avvertendolo che in caso contrario verrebbe iniziato una procedura
di incasso forzato (doc. AI 179/1).
Con
lettera 28 marzo 2012 indirizzato all’Ufficio AI, alla Cassa __________ e al
Tribunale amministrativo federale (TAF), RI 1 ha fra l’altro evidenziato le
difficoltà di restituire quanto dovuto, chiedendo aiuto (doc. AI 182/3). In
data 2 aprile 2012 il TAF ha trasmesso per competenza al TCA il succitato
poiché “ la persona in oggetto sembra infatti contestare la decisione di
restituzione emanata il 25 ottobre/7 novembre 2011 della Cassa __________” (doc.
AI 182/7). Con scritto 24 aprile 2012, redatto in tedesco, l’assicurato ha
nuovamente chiesto, tra gli altri al TCA, aiuto o consulenza per risolvere la
sua problematica (doc. AI 182/1).
Dopo
aver convocato l’assicurato ed accertato che il suo intendimento era chiedere
il condono dell’importo posto in restituzione, con sentenza 8 maggio 2012 il
TCA ha dichiarato irricevibile tale richiesta, rinviando gli atti all’Ufficio
AI affinché decida in merito alla domanda di condono (inc. 32.21012.93; doc. AI
183/4).
1.3.
Con decisione 30 maggio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando
il requisito della buona fede:
"
(…)
Per quanto attiene alla buona fede si ricorda che, come
già evidenziato nella decisione datata 25 ottobre 2011, lei ha svolto
un'attività lavorativa per il periodo dal 2006 al 2009 annunciando i redditi
conseguiti in tale attività unicamente il 4 ottobre 2010. Sempre come risulta
dalla decisione del 25 ottobre 2011, quanto conseguito non avrebbe permesso
l'erogazione della rendita per i periodi dal 1° settembre 2006 al 30 giugno
2009 e dal 1° maggio 2010 al 30 novembre 2010.
La rendita relativa a questi periodi è stata riscossa a
torto in quanto lei non ha informato l'Ufficio AI a tempo debito delle attività
svolte, violando quindi l'obbligo di informare. I presupposti della buona fede
non sono pertanto dati.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il
condono, ossia la buona fede, non è necessario esaminare l'altra, quella della
grave difficoltà."
(doc. AI 187/1)
1.4.
Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as-sicurato,
chiedendo in sostanza il condono dell’importo da restituire. Egli sostiene di
non aver leso l’obbligo di informazione. Allegando alcune decisioni di
contribuzione rese dalla Cassa di compensazione del __________, è dell’avviso
di avere informato l’amministrazione della sua attività svolta presso la __________.
1.5. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ribadisce che l’assicurato doveva sapere dell’obbligo
di segnalare l’attività svolta all’e-stero; non avendolo fatto, non può quindi
invocare la sua buona fede.
1.6. In
data 10 luglio 2012 l’insorgente ha nuovamente esposto la propria tesi (VIII).
Interpellata dal TCA, con scritto 27 agosto 2012 l’amministrazione ha fatto presente
di non aver particolari osservazioni da fare (IX).
1.7. Il
22 gennaio 2013 questa Corte ha svolto un accertamento presso la Cassa di
compensazione del __________ (in seguito: __________), facente parte della
“Sozialversicherugsanstalt” del __________ (in seguito: __________), ricevendo
risposta l’8 febbraio 2013 (XIII).
Le
risultanze sono state inviate alle parti per osservazioni (XIV); quelle del
ricorrente datano 20 febbraio 2013 (XVII), quelle dell’Ufficio AI 25 febbraio
2013 (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono,
stabilito con la decisione 7 novembre 2011, dell’obbligo di restituire fr. 46’788.--
corrispondenti alle rendite indebitamente percepite.
2.3. Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4
OPGA);
Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza
da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La
Fatti
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF
118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo
(Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini
della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2.4. Nel caso in
esame, occorre ricordare che con decisione 9 maggio 2002 il ricorrente è stato
posto al beneficio, con effetto dal 1° maggio 2002, da parte dell’Ufficio AI
del Cantone __________ (in seguito: Ufficio AI __________) di una mezza rendita
per un grado d’invalidità del 51%, risultante dal raffronto tra un reddito da
valido di fr. 73'000.-- e un reddito da invalido pari a fr. 36'062.-- (doc. AI
60).
Nel
novembre 2005 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione, i cui
accertamenti hanno portato ad accertare un peggioramento dello stato di salute,
motivo per cui con decisione 15 gennaio 2007 la rendita è stata aumentata ad intera.
Il reddito da valido è stato fissato in fr. 78'700.-- (doc. AI 80).
Il 17
aprile 2007 l’assicurato ha informato la __________ che dal 1° giugno 2007
avrebbe iniziato un’attività lucrativa al 50% presso la ditta __________ (in
seguito: __________), da lui fondata, per un salario mensile di fr. 1'950.-- (doc.
AI 83). Di conseguenza, con decisione 19 luglio 2007 dell’Ufficio AI __________
la rendita è stata ridotta a metà (doc. AI 92).
Nel
giugno 2008 è stata avviata una nuova revisione d’ufficio e nel formulario
compilato il 25 ottobre 2008 l’assicurato ha dichiarato di percepire dalla
succitata ditta fr. 33'000.-- (doc. AI 97). Con comunicazione 27 ottobre 2008
il grado d’invalidi-tà è stato quindi confermato (doc. AI 99).
A
seguito della citata autodenuncia del 4 ottobre 2010 inviata alla __________, l’Ufficio
AI del Cantone Ticino (nel febbraio 2009 l’assicurato si è infatti trasferito a
__________ motivo per cui l’amministrazione __________ ha trasmesso gli atti alla
competenza autorità ticinese) ha potuto accertare per la prima volta che
l’assicurato dall’8 maggio 2006 al 31 marzo 2009 ha lavorato a tempo pieno presso la ditta tedesca __________ con un reddito annuo di euro
67'000.-- (doc. AI 106), come pure, sempre a tempo pieno (42,5 ore settimanali),
dal 1° febbraio 2010 al 31 agosto 2010 presso la ditta __________ percependo in
quel periodo un reddito di fr. 23'000.--.
2.5. Con la
decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono per difetto
del presupposto della buona fede, non avendo l’assicurato dichiarato le attività
lucrative presso la ___________ (D) e l’___________, sostenendo inoltre che l’assicurato
sapeva dell’obbligo di comunicare i relativi redditi.
Il
ricorrente rileva di aver annunciato nel maggio 2006 alla __________ il suo
impiego presso la citata società __________. In effetti, come risulta dall’accertamento
eseguito dal TCA presso la citata amministrazione __________ (cfr. consid.
1.7), egli si è annunciato il 20 maggio 2006 quale dipendente con datore di
lavoro non soggetto ad obbligo contributivo (XIII/1). Come spiegato nella
lettera 8 febbraio 2013 della __________, l’annuncio non è stato trasmesso
all’Ufficio AI perché tali trasmissioni non sono consuete e per il fatto che
l’assicurato aveva unicamente un grado d’invalidità del 51% (“Die Kassenmitgliedschaft war, wie sie den
Beilagen entnehmen können durch das Anstellungsverhältnis mit der __________ in __________ begründet (vgl. act. 2 S. 3), RI 1 hat uns mit
Anmeldung vom 20. Mai
2006 diese Anstellung selber gemeldet (act. 1). Dass Herr RI 1 ab dem 1. Mai
2006 als Arbeitnehmer eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers unserer
Kasse Angeschlossen war, wurde von der Ausgleichskasse nicht an die IV-Stelle
weitergeleitet. Eine solche Weiterleitung ist bei unserer Kasse nicht
üblich, insbesondere deshalb, weil RI 1 in diesem Zeitpunkt lediglich zu 51 %
invalid war (vgl. act. 3 und 4) (…)" (sottolineatura del redattore, doc. XIII).
L’insorgente
ha poi sostenuto che con la costituzione della __________, la cui attività –
come esposto al considerando precedente – è stata annunciata
all’amministrazione, era convinto di agire quale indipendente, motivo per cui
le provvigioni ricevute dalla __________ le aveva considerate quali entrate
della sua società dalla quale percepiva un salario mensile di fr. 1'950.--.
Solo in seguito egli è venuto a conoscenza, tramite la fiduciaria __________,
che fiscalmente questo modo di procedere non era consentito poiché quanto
percepito dalla società __________ doveva essere considerato quale suo
personale reddito da lavoro. Per questo motivo, come si legge nella lettera 3
febbraio 2010 all’Autorità cantonale di tassazione di __________ la __________,
per conto dell’assicurato, spiegando quanto sopra, ha chiesto una rettifica nel
senso di tassare un salario di fr. 107'507. -- anziché di fr. 23'807.--
indicati nella tassazione 2007 („Gemäss
eingereichter Steuerdeklaration 2007 verfügt Herr RI 1 über ein steuerbares
Einkommen von CHF 23'805.-. Herr RI 1 ist
geschäftsführender Inhaber der __________. Mit Erstellen des ersten
GmbH-Abschlusses 2007/08 für die __________ stellt der vom Steuerpflichtigen
engagierte Treuhänder, Herr __________ fest, dass die im
GmbH-Geschäftsabschluss verbuchten Ertragsumsätze effektiv Einkünfte aus dem Anstellungsverhältnis
zwischen Herr RI 1 und der in __________ ansässigen __________ darstellen. Das
Einkommen des Steuerpflichtigen wurde daher fälschlicherweise als Handelsprovision-Ertrag
in der GmbH ein gebucht, statt als Erwerbseinkommen deklariert. Entsprechend
dieser Feststellung ersucht Herrn RI 1 nun, das Lohneinkommen 2007 gemäss
Beilage mit netto CHF 107'507 in die noch offene Steuereinschätzung der
Steuerperiode 2007 nachzutragen. (…)" (doc. D
2).
Sulla
scorta di quanto sopra in data 4 ottobre 2010 l’assicu-rato, sempre per il
tramite della __________, ha inviato l’autode-nuncia indicando i redditi effettivamente
percepiti dal 2006 al 2009, rendendosi conto, a posteriori, di aver percepito
indebitamente delle prestazioni, dichiarandosi disposto a sanare la situazione (“Herr
RI 1 ist sich im Nachhinein, aufgrund deren geänderten Sachverhaltes, durchaus
bewusst, dass durch dieses Vorgehen Leistungen bezogen hat, welche ihm nicht
zustehen. Er will
dies nun bereinigen”; doc. AI 106).
Orbene,
tutto ben considerato si deve ritenere che il ricorrente, prima
dell’autodenuncia, doveva sapere o quantomeno avrebbe dovuto sapere che le
rendite d’invalidità ricevute non gli spettavano.
Sia nell’ambito della revisione sfociata nella
decisione 15 gennaio 2007 (doc. AI 81/1) che durante la successiva revisione del
giugno 2008 (doc. AI 94) il ricorrente non ha informato direttamente l’Ufficio
AI dell’attività presso la __________. Certo che egli l’ha fatto nel maggio
2006 alla CCC ZH e che quest’ultima non ha avvisato l’Ufficio AI ZH di tale
impiego estero (contrariamente a quanto dev’essere avvenuto allorquando il 17
aprile 2007 l’assicurato aveva comunicato alla CCC ZH il salario percepito
presso la VTD e, successivamente a seguito di questa segnalazione, la rendita intera
è stata dimezzata; cfr. consid. 2.4), ma questa circostanza non è rilevante per
il caso in esame. Lo sarebbe stato, invece, se oggetto del contendere fosse stata
la perenzione del credito risarcitorio ex art. 25 cpv.
Considerandi
2.
LPGA, poiché, conformemente al diritto federale, quando la determinazione
della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi,
il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui uno degli organi
competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (STF 9C_493/2012 del 25
settembre 2012 consid. 4 e STFA C/317/01 del 29 aprile 2003 consid. 2.1 entrambe
con riferimento alla DTF 112 V 180).
Anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro (peraltro
mai sostenuta dal diretto interessato), che l’assicurato confidasse di aver
avvisato l’Ufficio AI, tramite la cassa di compensazione, della sua attività
presso la ___________, egli avrebbe comunque dovuto rendersi conto che le
rendite ricevute nel periodo in questione non erano dovute.
Infatti,
l’amministrazione ha correttamente evidenziato che in occasione della
menzionata decisione 15 gennaio 2007 di aumento della rendita l’insorgente sapeva
che la totale inabilità lavorativa non gli consentiva di raggiungere un reddito
annuo da valido di fr. 78'700.-- (cfr. le motivazioni della citata decisione: “Wie die Abklärungen
unter Beizug fachärtzlicher Gutachten ergaben, sind Sie seit geräumer Zeit in
Ihrer Arbeitsfähigkeit erhebliche eingeschränkt. Dies bei einer ohne
Behinderung möglichen Jahresbrutto-Entlöhnung von CHF 78'700.--“; doc. AI 75/3). Tenuto conto degli euro 67'000 all’anno
quale dipendente della __________ (cfr. contratto di lavoro 9 maggio 2006; doc.
AI 162/3), attività svolta a tempo pieno dall’8 maggio 2006 al 31 marzo
2009, l’insorgente doveva rendersi conto di non aver diritto alla rendita
intera.
Occorre poi
evidenziare che sul retro delle decisioni di rendita e
di revisione, quale esempio di modifica
delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, è indicato,
nelle lingue nazionali a dipendenza dell’Ufficio AI competente, il cambiamento
delle entrate o delle condizioni patrimoniali, l’inizio o la cessazione di
un’attività lucrativa, indipendentemente se si tratta di attività indipendente
o dipendente.
Non
va poi dimenticato che l’assicurato non ha annunciato l’attività svolta presso __________
dal 1° febbraio 2010 – 31 agosto 2010.
In
queste circostanze, è da escludere che l’insorgente abbia percepito in buona
fede le prestazioni non dovute.
Non
essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione
cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
In
conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono
dell’assicurato.
Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere
respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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