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Decisione

32.2012.171

Restituzione di rendite incassate indebitamente. Domanda di condono respinta in quanto non sussiste il presupposto della buona fede

9 aprile 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o

negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF

118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo

(Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3);

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.4. Nel caso in

esame, occorre ricordare che con decisione 9 maggio 2002 il ricorrente è stato

posto al beneficio, con effetto dal 1° maggio 2002, da parte dell’Ufficio AI

del Cantone __________ (in seguito: Ufficio AI __________) di una mezza rendita

per un grado d’invalidità del 51%, risultante dal raffronto tra un reddito da

valido di fr. 73'000.-- e un reddito da invalido pari a fr. 36'062.-- (doc. AI

60).

Nel

novembre 2005 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione, i cui

accertamenti hanno portato ad accertare un peggioramento dello stato di salute,

motivo per cui con decisione 15 gennaio 2007 la rendita è stata aumentata ad intera.

Il reddito da valido è stato fissato in fr. 78'700.-- (doc. AI 80).

Il 17

aprile 2007 l’assicurato ha informato la __________ che dal 1° giugno 2007

avrebbe iniziato un’attività lucrativa al 50% presso la ditta __________ (in

seguito: __________), da lui fondata, per un salario mensile di fr. 1'950.-- (doc.

AI 83). Di conseguenza, con decisione 19 luglio 2007 dell’Ufficio AI __________

la rendita è stata ridotta a metà (doc. AI 92).

Nel

giugno 2008 è stata avviata una nuova revisione d’ufficio e nel formulario

compilato il 25 ottobre 2008 l’assicurato ha dichiarato di percepire dalla

succitata ditta fr. 33'000.-- (doc. AI 97). Con comunicazione 27 ottobre 2008

il grado d’invalidi-tà è stato quindi confermato (doc. AI 99).

A

seguito della citata autodenuncia del 4 ottobre 2010 inviata alla __________, l’Ufficio

AI del Cantone Ticino (nel febbraio 2009 l’assicurato si è infatti trasferito a

__________ motivo per cui l’amministrazione __________ ha trasmesso gli atti alla

competenza autorità ticinese) ha potuto accertare per la prima volta che

l’assicurato dall’8 maggio 2006 al 31 marzo 2009 ha lavorato a tempo pieno presso la ditta tedesca __________ con un reddito annuo di euro

67'000.-- (doc. AI 106), come pure, sempre a tempo pieno (42,5 ore settimanali),

dal 1° febbraio 2010 al 31 agosto 2010 presso la ditta __________ percependo in

quel periodo un reddito di fr. 23'000.--.

2.5. Con la

decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono per difetto

del presupposto della buona fede, non avendo l’assicurato dichiarato le attività

lucrative presso la ___________ (D) e l’___________, sostenendo inoltre che l’assicurato

sapeva dell’obbligo di comunicare i relativi redditi.

Il

ricorrente rileva di aver annunciato nel maggio 2006 alla __________ il suo

impiego presso la citata società __________. In effetti, come risulta dall’accertamento

eseguito dal TCA presso la citata amministrazione __________ (cfr. consid.

1.7), egli si è annunciato il 20 maggio 2006 quale dipendente con datore di

lavoro non soggetto ad obbligo contributivo (XIII/1). Come spiegato nella

lettera 8 febbraio 2013 della __________, l’annuncio non è stato trasmesso

all’Ufficio AI perché tali trasmissioni non sono consuete e per il fatto che

l’assicurato aveva unicamente un grado d’invalidità del 51% (“Die Kassenmitgliedschaft war, wie sie den

Beilagen entnehmen können durch das Anstellungsverhältnis mit der __________ in __________ begründet (vgl. act. 2 S. 3), RI 1 hat uns mit

Anmeldung vom 20. Mai

2006 diese Anstellung selber gemeldet (act. 1). Dass Herr RI 1 ab dem 1. Mai

2006 als Arbeitnehmer eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers unserer

Kasse Angeschlossen war, wurde von der Ausgleichskasse nicht an die IV-Stelle

weitergeleitet. Eine solche Weiterleitung ist bei unserer Kasse nicht

üblich, insbesondere deshalb, weil RI 1 in diesem Zeitpunkt lediglich zu 51 %

invalid war (vgl. act. 3 und 4) (…)" (sottolineatura del redattore, doc. XIII).

L’insorgente

ha poi sostenuto che con la costituzione della __________, la cui attività –

come esposto al considerando precedente – è stata annunciata

all’amministrazione, era convinto di agire quale indipendente, motivo per cui

le provvigioni ricevute dalla __________ le aveva considerate quali entrate

della sua società dalla quale percepiva un salario mensile di fr. 1'950.--.

Solo in seguito egli è venuto a conoscenza, tramite la fiduciaria __________,

che fiscalmente questo modo di procedere non era consentito poiché quanto

percepito dalla società __________ doveva essere considerato quale suo

personale reddito da lavoro. Per questo motivo, come si legge nella lettera 3

febbraio 2010 all’Autorità cantonale di tassazione di __________ la __________,

per conto dell’assicurato, spiegando quanto sopra, ha chiesto una rettifica nel

senso di tassare un salario di fr. 107'507. -- anziché di fr. 23'807.--

indicati nella tassazione 2007 („Gemäss

eingereichter Steuerdeklaration 2007 verfügt Herr RI 1 über ein steuerbares

Einkommen von CHF 23'805.-. Herr RI 1 ist

geschäftsführender Inhaber der __________. Mit Erstellen des ersten

GmbH-Abschlusses 2007/08 für die __________ stellt der vom Steuerpflichtigen

engagierte Treuhänder, Herr __________ fest, dass die im

GmbH-Geschäftsabschluss verbuchten Ertragsumsätze effektiv Einkünfte aus dem Anstellungsverhältnis

zwischen Herr RI 1 und der in __________ ansässigen __________ darstellen. Das

Einkommen des Steuerpflichtigen wurde daher fälschlicherweise als Handelsprovision-Ertrag

in der GmbH ein gebucht, statt als Erwerbseinkommen deklariert. Entsprechend

dieser Feststellung ersucht Herrn RI 1 nun, das Lohneinkommen 2007 gemäss

Beilage mit netto CHF 107'507 in die noch offene Steuereinschätzung der

Steuerperiode 2007 nachzutragen. (…)" (doc. D

2).

Sulla

scorta di quanto sopra in data 4 ottobre 2010 l’assicu-rato, sempre per il

tramite della __________, ha inviato l’autode-nuncia indicando i redditi effettivamente

percepiti dal 2006 al 2009, rendendosi conto, a posteriori, di aver percepito

indebitamente delle prestazioni, dichiarandosi disposto a sanare la situazione (“Herr

RI 1 ist sich im Nachhinein, aufgrund deren geänderten Sachverhaltes, durchaus

bewusst, dass durch dieses Vorgehen Leistungen bezogen hat, welche ihm nicht

zustehen. Er will

dies nun bereinigen”; doc. AI 106).

Orbene,

tutto ben considerato si deve ritenere che il ricorrente, prima

dell’autodenuncia, doveva sapere o quantomeno avrebbe dovuto sapere che le

rendite d’invalidità ricevute non gli spettavano.

Sia nell’ambito della revisione sfociata nella

decisione 15 gennaio 2007 (doc. AI 81/1) che durante la successiva revisione del

giugno 2008 (doc. AI 94) il ricorrente non ha informato direttamente l’Ufficio

AI dell’attività presso la __________. Certo che egli l’ha fatto nel maggio

2006 alla CCC ZH e che quest’ultima non ha avvisato l’Ufficio AI ZH di tale

impiego estero (contrariamente a quanto dev’essere avvenuto allorquando il 17

aprile 2007 l’assicurato aveva comunicato alla CCC ZH il salario percepito

presso la VTD e, successivamente a seguito di questa segnalazione, la rendita intera

è stata dimezzata; cfr. consid. 2.4), ma questa circostanza non è rilevante per

il caso in esame. Lo sarebbe stato, invece, se oggetto del contendere fosse stata

la perenzione del credito risarcitorio ex art. 25 cpv.

Considerandi

2.

LPGA, poiché, conformemente al diritto federale, quando la determinazione

della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi,

il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui uno degli organi

competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (STF 9C_493/2012 del 25

settembre 2012 consid. 4 e STFA C/317/01 del 29 aprile 2003 consid. 2.1 entrambe

con riferimento alla DTF 112 V 180).

Anche volendo ammettere, per ipotesi di lavoro (peraltro

mai sostenuta dal diretto interessato), che l’assicurato confidasse di aver

avvisato l’Ufficio AI, tramite la cassa di compensazione, della sua attività

presso la ___________, egli avrebbe comunque dovuto rendersi conto che le

rendite ricevute nel periodo in questione non erano dovute.

Infatti,

l’amministrazione ha correttamente evidenziato che in occasione della

menzionata decisione 15 gennaio 2007 di aumento della rendita l’insorgente sapeva

che la totale inabilità lavorativa non gli consentiva di raggiungere un reddito

annuo da valido di fr. 78'700.-- (cfr. le motivazioni della citata decisione: “Wie die Abklärungen

unter Beizug fachärtzlicher Gutachten ergaben, sind Sie seit geräumer Zeit in

Ihrer Arbeitsfähigkeit erhebliche eingeschränkt. Dies bei einer ohne

Behinderung möglichen Jahresbrutto-Entlöhnung von CHF 78'700.--“; doc. AI 75/3). Tenuto conto degli euro 67'000 all’anno

quale dipendente della __________ (cfr. contratto di lavoro 9 maggio 2006; doc.

AI 162/3), attività svolta a tempo pieno dall’8 maggio 2006 al 31 marzo

2009, l’insorgente doveva rendersi conto di non aver diritto alla rendita

intera.

Occorre poi

evidenziare che sul retro delle decisioni di rendita e

di revisione, quale esempio di modifica

delle condizioni personali ed economiche obbligatoriamente da notificare, è indicato,

nelle lingue nazionali a dipendenza dell’Ufficio AI competente, il cambiamento

delle entrate o delle condizioni patrimoniali, l’inizio o la cessazione di

un’attività lucrativa, indipendentemente se si tratta di attività indipendente

o dipendente.

Non

va poi dimenticato che l’assicurato non ha annunciato l’attività svolta presso __________

dal 1° febbraio 2010 – 31 agosto 2010.

In

queste circostanze, è da escludere che l’insorgente abbia percepito in buona

fede le prestazioni non dovute.

Non

essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione

cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.

In

conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono

dell’assicurato.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere

respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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