32.2012.173
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dopo un precedente rifiuto. Decisione confermata e rifiuto dell'assistenza giudiziaria
14 febbraio 2013Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.173
Data decisione, Autorità:
14.02.2013, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dopo un precedente rifiuto. Decisione confermata e rifiuto dell'assistenza giudiziaria
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
RI 1accomandata
Incarto n.
32.2012.173
FC/sc
Lugano
14 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
luglio 2007 RI 1 ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI (doc. AI
1/1-7) sfociata in una decisione del 23 settembre 2008 con la quale l’amministrazio-ne
le ha negato il diritto ad una rendita avendo stabilito un grado di invalidità
del 7% (doc. AI 31).
1.2. Il
1. febbraio 2012 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni indicando
quale danno alla salute, presente dal 2003, “(…) disturbi intestinali, disturbi
nervosi, emorragia cerebrale” (doc. AI 26).
1.3. Con
decisione 15 maggio 2012 (doc. AI 28), preavvisata con progetto 20 marzo 2012
(doc. AI 27), l’Ufficio AI non é entrato nel merito della nuova domanda non
avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente
decisione le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge al TCA,
chiedendone l’annulla-mento e il rinvio degli atti all’amministrazione per entrare
nel merito della nuova domanda con allestimento di una perizia. Contestualmente
l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – viste le annotazioni 21 giugno 2012 nelle
quali il dr. __________ ha concluso constatando che “(…) dall’attuale documentazione
non risulta un danno alla salute con influsso prolungato sulla CL (…)” (V/bis)
– ha chiesto la conferma della decisione impugnata non avendo la ricorrente
reso verosimile che il grado d’invalidità si era modificato in modo rilevante (V).
1.6. Con
osservazioni del 20 e 31 luglio e 20 agosto 2012 l’as-sicurata, tramite il suo
legale, si è confermata nelle sue allegazioni producendo ulteriore documentazione
medica (doc. VIII, X, XII) che è stata sottoposta al’Ufficio AI, il quale si è
ribadito nella richiesta di reiezione del ricorso (XIV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere é la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato
nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni, nella DTF
133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. In
concreto l’Ufficio AI, con decisione del 23 settembre 2008, cresciuta incontestata
in giudicato, accertata una capacità lavorativa completa in attività compatibili
con le limitazioni derivanti dai problemi alla salute di cui l’assicurata era
affetta (necessità di recarsi frequentemente alla toilette, di disporre di
frequenti pause e impossibilità di sollevare pesi superiori ai 25 kg), ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei redditi emergeva un grado
d’invalidità del 7% e, quindi, inferiore al 40% (doc. AI 20).
Il
6 febbraio 2012 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta di
prestazioni AI per adulti”, ha inoltrato una nuova domanda senza allegare documentazione
medica, limitandosi ad indicare il nome dei medici curanti e riportare le
problematiche alla salute di cui soffre “dal 2003” quali “disturbi intestinali, disturbi nervosi, emorragia cerebrale” (doc. AI 26).
L’interessata
non ha sostanziato né comprovato una modifica dello stato di fatto posto a
fondamento della reiezione della rendita, segnatamente delle sue condizioni di
salute, neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 20 marzo
2012 con il quale l’amministrazione aveva espressamente precisato che
l’assicurata “con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che
dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano
subito una modifica rilevante. Non possiamo quindi entrare nel merito della
nuova richiesta.” (doc. AI 27). E questo malgrado l’Ufficio AI, su
richiesta dell’interessata, avesse inviato l’incarto al suo medico curante dr. __________
il 26 gennaio 2011 (doc. AI 22 e 23) e all’assicurata medesima il 21 giugno
2011 (doc. AI 25-1).
Solo
con il ricorso l’insorgente, facendo valere in sostanza un peggioramento delle
sue condizioni, ha prodotto, oltre ad un certificato del dr. __________ del
luglio 2007 (doc. E), il rapporto di uscita 13 gennaio 2012 del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ in relazione ad una degenza dal 7 al 20
dicembre 2011 a causa di una emorragia cerebrale (doc. B), un certificato del
19 aprile 2012 della dr.ssa __________, gastroenterologa (doc. C) e uno scritto
del servizio di neuroradiologia della Clinica __________ del 23 febbraio 2012
(doc. D). In corso di causa ha esibito anche un certificato del 13 agosto 2012
del dr. __________ (doc. I). Esaminata tale documentazione, il medico SMR ha
concluso che dalla stessa non era desumibile una modifica rilevante dello stato
di salute, non risultando in particolare un danno alla salute con influsso
prolungato sulla capacità lavorativa (doc. Vbis e XIV).
2.6. Con
sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell’ambito di
una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere
verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve
impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono
invece, di massima, tardivi.
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza
6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°
marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta
dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna
modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto
l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un
certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di
ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici
attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine
assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame
materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva
accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale
cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in
sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non
viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.7. Ne
segue che in concreto, accertato come con la nuova domanda del 6 febbraio 2012
(doc. AI 26) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado
d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica (la semplice
e generica menzione dei nomi dei medici curanti non essendo sufficiente) e
che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta
ragione che l’Ufficio AI non è entrata nel merito della richiesta. In
applicazione della citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di
ricorso, ossia le varie certificazioni mediche che dovrebbero rendere
verosimile l’asserito peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata
rispetto alla decisione di diniego delle prestazioni del 23 settembre 2008 (e
che comunque, secondo il parere del medico SMR, non sarebbero idonee a rendere
verosimile una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente
decisione, doc. Vbis e XIV), non possono essere prese in considerazione
nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardive (sentenze 8C_177/2010 del
15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006).
In
queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di procedere ad
una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue la reiezione
del ricorso.
Ciò
non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva
del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice
(cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare
un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della
situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa
ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.9. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, all’insorgente
che, lo si ribadisce, in corso di procedura amministrativa non ha prodotto
alcuna documentazione medica idonea a perlomeno rendere verosimile una
rilevante modifica del suo stato di salute subentrata dopo la decisione 23
settembre 2008, non poteva sfuggire la necessità di
documentare tale circostanza. In queste circostanze il ricorso doveva
apparire sin dall'inizio palesemente privo di possibilità di
esito favorevole.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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