32.2012.174
Gerente indipendente. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione medica e l'inchiesta economica per indipendenti. Accolta AG per la procedura amministrativa
27 marzo 2013Italiano80 min
considerare la valutazione del Centro di accertamento professionale di __________
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.174
Data decisione, Autorità:
27.03.2013, TCA
Titolo:
Gerente indipendente. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione medica e l'inchiesta economica per indipendenti. Accolta AG per la procedura amministrativa
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 3 cpv. 1 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 51 LPAMM
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 37 cpv. 1 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 31 LPTCA
art. 27 OAI
RI 1accomandata
Incarto n.
32.2012.174
32.2012.200
LG/sc
Lugano
27 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 19 giugno 2012 e
del 7 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 22 maggio 2012 e del 31
luglio 2012 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1950, da ultimo attivo quale gerente indipendente presso il Ristorante __________
di __________ in data 6 aprile 1992 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per le sequele dell’infortunio
al piede destro del 16 dicembre 1989 (doc. AI 1-1/5, doc. LaMal 1-55).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta
economica per gli indipendenti (doc. AI 58-4) e una perizia pluridisciplinare a
cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc.
AI 76-1) l’Ufficio AI con decisione del 2 maggio 2003 (doc. AI 80-1), poi
confermata con decisione su opposizione del 22 luglio 2004 (doc. AI 85-1) ha
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. In data 23
dicembre 2005 RI 1 ha presentato una nuova richiesta volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti per un peggioramento dello stato di salute a seguito
di un incidente della circolazione avvenuto il 4 febbraio 2005 (doc. AI 88-1,
93-1).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità (doc. AI 107-1), un accertamento professionale
presso il Centro di accertamento, professionale e sociale di __________ (doc.
AI 126-1) e due nuove valutazioni mediche del SMR (doc. AI 131-1, 146-1) e
un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente (doc. AI
154-1), l’Ufficio AI con decisione del 4 gennaio 2011 (doc. AI 163-1),
preavvisata con progetto del 28 settembre 2010 (doc. AI 157-1), ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità
inferiore al 40%.
1.5. Contro
questa decisione RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA postulando il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti
medici ed economici (doc. AI 165-3).
1.6. In risposta
l’UAI ha proposto il rinvio degli atti sia dal punto di vista medico
(approfondimento reumatologico) che economico (doc. AI 169-1).
1.7. Con decreto
del 14 febbraio 2011 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA) ha stralciato la causa dai ruoli:
"
per intervenuta transazione, nota alle parti e
consistente nell'annullamento della decisione impugnata 4 gennaio 2011, nel
rinvio degli atti all'Ufficio AI al fine di espletare i
necessari accertamenti medici del caso mediante l’esecuzione di una (nuova)
perizia reumatologica, e all'emissione di una successiva nuova decisione, dopo
Fatti
i necessari accertamenti di carattere economico, che viene omologata” (doc. AI
170-3).
1.8. In data 23
marzo 2011 l’UAI ha predisposto un accertamento medico reumatologico presso il
Dr. __________ (doc. AI 175-1).
1.9. Esperito
tale accertamento e una nuova valutazione economica, l’UAI con decisione del 22
maggio 2012 (doc. AI 196-1), preavvisata con progetto del 19 dicembre 2011
(doc. AI 183-1), ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato.
1.10. Contro questa
decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento del
diritto ad una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2005, mentre in
via subordinata il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici ed
economici (doc. I).
In buona
sostanza l’insorgente ha contestato le conclusioni mediche cui è giunta
l’amministrazione sulla base delle perizie del SAM e del Dr. __________, senza
considerare la valutazione del Centro di accertamento professionale di __________
(__________) e le patologie psichiatrica e cardiaca. Dal punto di vista
economico il ricorrente ha contestato il metodo di raffronto dei redditi
applicato dall’amministrazione, nonché gli importi del reddito da valido e
quello da invalido, in particolari le riduzioni per motivi sociali (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia per la presente
procedura che per quella amministrativa (doc. I).
1.11. In risposta
l’UAI, sulla base delle valutazioni del SAM, del SMR e del Dr. __________ ha
confermato la propria valutazione della capacità lavorativa residua. Mentre per
quanto riguarda l’aspetto economico l’amministrazione ha ribadito la
correttezza del metodo ordinario di raffronto dei redditi nel caso di specie,
nonché gli importi del reddito da valido e da invalido (doc. IV).
1.12. Nello scritto
del 27 luglio 2012 il legale dell’assicurato si è sostanzialmente riconfermato
nelle proprie argomentazioni (dco. VI).
Il
doc. VI è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.13. Nelle
osservazioni del 24 agosto 2012 l’Ufficio AI ha ribadito di aver considerato,
nella propria valutazione, tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato.
Dal lato economico l’amministrazione ha confermato la correttezza del reddito
da valido e da invalido presi in considerazione, nonché il metodo ordinario
applicato (doc. VIII).
Il doc.
VIII è stato trasmesso all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. IX).
1.14. In data 3 settembre
2012 il patrocinatore di RI 1 ha criticato il rifiuto dell’Ufficio AI di
esperire nuovi accertamenti medici. Dal lato economico il legale ha ribadito
che già nel periodo 1999-2002 lo stato di salute dell’insorgente era
pregiudicato a seguito dell’infortunio. Quale reddito da valido viene proposto
un reddito statistico. Per il rimanente il legale ha ribadito le proprie
argomentazioni ricorsuali (doc. X).
Il
doc. X è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XI).
1.15. Con decisione
del 31 luglio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio in ambito amministrativo inoltrata
dall’assicurato (doc. AI 204-1).
1.16. L’assicurato,
sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
anche contro questa decisione (doc. I, inc. 32.2012.200).
1.17. In risposta
l’UAI si è riconfermato nella propria decisione di diniego dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo (doc. IV, inc.
32.2012.200).
1.18. In data 20
agosto 2012 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc.
VI, inc. 32.2012.200).
1.19. L’UAI, in
data 27 agosto 2012 ha ribadito i contenuti della risposta di causa del 13
agosto 2012 e confermato il proprio provvedimento (doc. VIII, inc. 32.2012.200).
Il doc.
VIII è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. IX, inc. 32.2012.200).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo
l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.
31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più
ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o
più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella
concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo
insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e
che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per economia processuale le
procedure ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (DTF
128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26
agosto 2005).
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza
federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza
l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella
causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U
168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.6. L’Alta
Corte ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un
raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA
I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.
4c).
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.9. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato l’amministrazione ha predisposto un accertamento medico
pluridisciplinare ad opera del Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità (doc. AI 109-1).
Nel
contesto della perizia SAM i medici hanno valutato la patologia psichiatrica
(Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr.
__________) e infine quella ORL (Dr. __________).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
cervicovertebrale su alterazioni statiche della colonna cervicale con
deformazione cifotica della parte alta della colonna cervicale, nonché
importanti alterazioni degenerative in particolar modo a livello dei segmenti
da C4 sino a C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore,
uncartrosi e spondilartrosi. Periartropatia omeroscapolare tendinopatica con
micro calcificazioni a livello del tuberculum majus, nonché omartrosi ed
artrosi acromioclavicolare a destra con sintomatologia d’impingement. Non segni
clinici per una lesione a tutto spessore della cuffia dei rotatori.
Metatarsalgie a livello del piede destro in stato dopo frattura prossimale del
V° metatarso consolidata risalente al 1989. Iniziale artrosi tibiotarsica a
destra” (doc. AI 109-11).
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta
quella di “Instabilità postraumatica (commotio labirintica), ipoacusia delle
frequenze acute, probabilmente professionale, incisura C4 su trauma acustico
(vedi servizio militare), amputazione campo visivo destro. Sindrome
post-commotiva. Cefalea muscolotensiva. Ipercolesterolomia ed iperuricemia.
Ipertensione arteriosa trattata. Erniotomia inguinale sinistra all’età di 5-6
anni” (doc. AI 109-11).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 65% nell’attività di
aiuto gerente, uomo tuttofare, cameriere, addetto all’amministrazione di un
ristorante, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è piena (doc.
AI 109-16+17).
A seguito
del decreto di stralcio del TCA del 14 febbraio 2011, l’UAI ha predisposto un
nuovo accertamento medico reumatologico presso il Dr. __________ che ha posto
la diagnosi esposta a pag. 10 del referto peritale e concluso per un’inabilità
del 50% nella precedente attività e un’abilità dei 2/3 in un’attività adeguata
(doc. AI 176-13).
Chiamato
ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che le valutazioni
peritali effettuate dal SAM e dal Dr. __________, siano dettagliate,
approfondite e quindi rispecchino i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Per
quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurato è
stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al
consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale
nel referto del 7 marzo 2007 ha diagnosticato unicamente una “cefalea
muscolotensiva” che non è d’intensità o frequenza tale da giustificare
un’incapacità lavorativa
(doc. AI 109-23).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del
resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.
Il
rapporto del 16 dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia,
trasmesso dal ricorrente all’UAI, non permette una diversa valutazione della
fattispecie. Lo specialista non ha posto una diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa residua (doc. AI 144-1).
Per
quanto riguarda la patologia ORL l’assicurato è stato
sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al
consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel rapporto
del 15 febbraio 2007 ha diagnosticato un’ ”Instabilità postraumatica (commozio
labirintica). Ipoacusia nelle frequenze acute probabilmente professionale. Incisura
C4 su trauma acustico (v. servizio militare), amputazione del campo visivo
destro” (doc. AI 109-25).
In considerazione dell’amputazione
parziale del campo visivo l’assicurato non è ritenuto adatto per lavori
nell’edilizia, mentre in tutte le altre attività non vi è alcun problema (doc.
AI 109-16).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale.
Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico
della Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, la quale
nella perizia del 25 febbraio 2007 ha diagnosticato una “Sindrome
postcommotiva (ICD 10, F 07.2)” con piena abilità lavorativa (doc. AI 109-27+28).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del
resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.
Dopo
l’accertamento professionale svolto dall’assicurato presso il CAP di __________,
l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato a una nuova
valutazione presso il Servizio Medico Regionale (SMR) proprio in considerazione
del fatto che i consulenti del CAP – peraltro non medici – avevano indicato
un’inabilità completa nella precedente attività e del 50% in attività adeguate
(doc. AI 179-2).
Nel
rapporto medico del 9 ottobre 2008 la Dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, ha ripreso la medesima diagnosi di “Sindrome
postcommotiva (ICD 10, F 07.2)” e la piena capacità lavorativa già indicate
dalla Dr.ssa __________. A suo dire dal quadro clinico non sono emersi elementi
che depongano per la presenza di un disturbo affettivo maggiore, disturbi
psicotici o di ansia inquadrabili secondo la classificazione ICD 10 o DSM IV TR
(doc. AI 131-4+5).
A seguito
dell’invio da parte dell’assicurato di un rapporto medico del Dr. __________, spec.
FMH in medicina interna (doc. AI 138-1), l’UAI ha predisposto una nuova
valutazione medica presso il SMR. La Dr.ssa __________ nel rapporto del 26
gennaio 2010 ha ribadito la diagnosi di “Sindrome postcommotiva (ICD 10, F 07.2)” aggiungendo quella di “Sindrome da disadattamento, reazione ansioso-depressiva
(ICD 10 F 43.22)” (doc. AI 146-12).
Tuttavia,
sempre secondo la specialista, benché il decorso clinico si sia caratterizzato
per la presenza di reazioni ansioso-depressive reattive ad eventi di vita
stressanti nell’ambito di un disturbo di disadattamento (ICD 10 F 43.22), “esse sono apparse di lieve entità sia per la sintomatologia esperita che obiettivata
sia per l’assenza di un significativo grado di compromissione del proprio
funzionamento personale e sociale” (doc. AI 146-13).
L’assicurato
non ha necessitato di cure psichiatriche limitandosi ad una terapia
antidepressiva a basso dosaggio.
In
definitiva la perita ha ritenuto invariata la capacità lavorativa rispetto alle
precedenti valutazioni del 2007 e del 2008 (doc. AI 146-13).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla
Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________.
Le conclusioni
dei consulenti del CAP, peraltro non medici, seppur divergenti per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano
nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali qui esaminati e vanno
quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le
patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.
Per
quanto riguarda infine la patologia reumatologica l’assicurato
è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
riabilitazione, che nel rapporto del 18 aprile 2007 ha posto la diagnosi di “-sindrome cervico-vertebrale su alterazioni
statiche della colonna cervicale con deformazione cifotica della parte alta
della colonna cervicale, nonché importanti alterazioni degenerative in
particolar modo a livello dei segmenti da C4 fino a C7 con osteocondrosi e
spondilosi anteriore e posteriore, uncartrosi e spondilartrosi.
-
peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica con micro-calcificazioni a livello
del tuberculum majus, nonché omartrosi ed artrosi acromeo-clavicolare a destra
con sintomatologia d’impingement. Non segni clinici per una lesione a tutto
spessore della cuffia dei rotatori. - metatarsalgia a livello del piede di
destra in stato dopo frattura prossimale del V° metatarso consolidata risalente
al 1989 - iniziale artrosi tibiotarsica a destra” (doc. AI 114-8).
A mente
dello specialista vi è un peggioramento del quadro clinico rispetto alla
valutazione SAM del 2003 (Dr. __________).
Di nuova
insorgenza vi sono dolori a livello della spalla destra nell’ambito di una
peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica, di un’omartrosi e di un’artrosi
acromio-clavicolare.
In considerazione
di ciò, il grado d’incapacità lavorativa nella precedente professione è del
35%, mentre in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali vi
è completa abilità (doc. AI 114-10).
Il Dr. __________
ha visitato il paziente anche nel 2009 e con il rapporto datato 23 dicembre 2009 ha posto la medesima diagnosi del 2007 indicando che dal profilo soggettivo vi è un
peggioramento dei disturbi, però dal lato oggettivo e clinico lo specialista
non ha riscontrato delle significative modifiche (doc. AI 145-1).
Con
rapporto del 10 novembre 2010 il Dr. __________ ha nuovamente preso posizione
sul quadro clinico di RI 1 diagnosticando una “-sindrome
cervico-vertebrale su alterazioni statiche della colonna cervicale con
deformazione cifotica della parte alta della colonna cervicale, nonché
importanti alterazioni degenerative in particolar modo a livello dei segmenti
da C4 fino a C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore,
uncartrosi e spondilartrosi.
-
peri-artropatia della spalla destra con sintomatologia d’impingement in parte
anchilosante su alterazioni degenerative del tendine del sovra spinato, nonché
artrosi acromeo-clavicolare. - metatarsalgia al piede di destra in stato dopo
frattura prossimale del V metatarso consolidata risalente al 1989 - iniziale
artrosi tibiotarsica a destra” (doc. AI 160-1).
Il Dr. __________ ha
definito invariate le diagnosi reumatologiche rispetto alle precedenti
valutazioni. Dal punto di vista clinico egli ha tuttavia rilevato una
situazione leggermente progredente per quanto riguarda i reperti alla colonna
cervicale e alla spalla destra con un’incapacità lavorativa del 40% nella
precedente professione, mentre per una valutazione delle attività adeguate
ancora esigibili lo specialista suggeriva un riesame peritale (doc. AI 160-2).
In
considerazione del tempo trascorso dalla precedente valutazione SAM e del
parere del Dr. __________, l’amministrazione ha predisposto un nuovo
accertamento peritale presso il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
medicina interna (doc. AI 168-1).
Nel
rapporto del 23 maggio 2011 il Dr. __________ ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacité lavorativa di
“- Sindrome cervicovertebrale e –spondilogena cronica su marcate
alterazioni statico degenerative: - marcata osteocondrosi e spondilartrosi da
C4 a C7;- proiezione anteriore della nuca, inversione della lordosi fisiologica
a livello C4/5; assenza di una sintomatologia radicolare o mielopatia.
Omartrosi dx con sintomatologia di attrito sottoacromiale su/con: - artrosi
acromio-clavicolare (AC). Dolori alla radice all’arto inferiore dx con: -
insufficienza della muscolatura gluteale/pelvica dx. Metarsalgie a dx nel
quadro di alterazioni statiche dei piedi con: - piede piano traverso anteriore,
dita a martello, piede tendenzialmente cauda d.d.p”, mentre senza ripercussioni sulla capacità lavorativa viene indicata
una “Iniziale artrosi tibiotarsica e talonavicolare dx. Insufficienza
legamentare fibulo-talare d.d.p. in st.d. molteplici distorsioni. St.d.frattura
prossimale metatarso V e infrazione non scomposta osso cuboideo (1989) con
iniziale artrosi del medio tarso” (doc. AI 176-10).
Secondo il Dr. __________
rispetto alla precedente valutazione del 2007 vi è un certo peggioramento
dell’impotenza funzionale della spalla destra e un’insufficienza muscolare
della muscolatura pelvica a destra. Il perito ha quindi indicato dal mese di
dicembre 2010 un’inabilità del 50% nella precedente attività, mentre in
un’attività adeguata la capacità lavorativa è dei 2/3 sempre da dicembre 2010
(doc. AI 176-13+14).
In
definitiva questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal
profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato
sia dal Dr. __________ che successivamente dal Dr. __________.
Il
peggioramento del quadro clinico dell’assicurato sollevato dal Dr. __________
nel rapporto del 10 novembre 2010 e oggetto del rinvio richiesto
dall’amministrazione (cfr. doc. AI 168-1, 169-1), è stato chiarito dal perito
Dr. __________ e preso in considerazione nella decisione impugnata.
Per
quanto riguarda la patologia cardiologica questa è stata diagnosticata dal Dr. __________,
FMH in medicina interna e medico curante che nel rapporto del 16 gennaio 2012 ha indicato una “cardiopatia aritmica” (doc. AI 189-6).
L’Ufficio
AI, dopo aver richiesto la documentazione medica completa (doc. AI 191-1,192-1,
193-1), ha interpellato il Servizio Medico Regionale (SMR). Il Dr. __________,
nelle annotazioni del 12 aprile 2012, ha indicato che la patologia cardiaca è stata di breve durata, senza persistenti problemi cardiaci con potenziale
influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 195-1).
In conclusione,
rispecchiando la perizia del SAM e le valutazioni del SMR e del Dr. __________ i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile nella sua attività di gerente
nella misura del 35% dal mese di maggio 2005 e del 50% dal dicembre 2010,
mentre in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali è pienamente
abile dal mese di maggio 2005 e inabile al 33,3% dal mese di dicembre 2010.
Per
quanto riguarda le attività esigibili la consulente in integrazione
professionale nel rapporto dell’8 febbraio 2010 ha indicato che pur non considerando le conclusioni del CAP per quanto riguarda la capacità
lavorativa residua, ma prendendo in considerazione i limiti funzionali
indicati, viene confermata l’attività di venditore come l’unica esigibile (cfr.
doc. AI 147-3, 179-2).
2.10. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Considerandi
II TCA constata che l’amministrazione ha ordinato all’ispettorato AI
di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 17
agosto 2010 (doc. AI 154-1).
Nel relativo rapporto
l’incaricata, dopo aver esposto lo stato di salute dell’assicurato, la
formazione scolastica e professionale, la situazione dell’attività aziendale,
l’infrastruttura e la sostanza immobiliare, oltre che la situazione personale,
ha indicato, per quanto riguarda il confronto tra campi di attività, che non è
possibile procedere ad un confronto in considerazione del fatto che
l’assicurato è inabile dal 2005 e l’attività al ristorante è cessata nel maggio
del 2007 (doc. AI 154-1+2+3)
La consulente ha quindi
esposto l’evoluzione dei redditi dell’impresa e le sue conclusioni:
“(…)
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 1
Reddito dell'assicurato:
2006.
2005.
2004.
2003.
2001-02
99-2000
Reddito tassato
17’000
15’000*
15’000
15’000
12'000
C.I.
17’600
9’175
9’826
16’700
01:
21’300
02: 21’300
99:
47’500
00:
11’600
IPG
6’600
32’813
32’813
·
Dal 2007 in assistenza
·
Vedi motivazione condono imposte del 9 febbraio 2004, chiesto
dall’assicurato per le imposte federali 2000-2002 e quelle comunali 1999-2002
·
*dopo discussione con tassatore (vedi annotazione conto economico
2004)” (doc. AI 154-3).
Considerati i dati all'incarto e alla luce delle informazioni
ottenute dalla gerente del Ristorante ____________________, __________, ex-moglie dell'assicurato dal '99 ma
legata a lui da stretta collaborazione economica e lavorativa sino alla
chiusura nel maggio 2007, non ho ritenuto
necessario incontrare l'assicurato. II colloquio non avrebbe portato elementi utili alla valutazione, considerato che l'attività è cessata due anni dopo
l'incidente mentre l'assicurato, a quanto risulta dagli atti e dalle dichiarazioni della signora __________, è stato
ancora attivo e collaborante sino al
2007.
Da allora risulta non abbia svolto alcuna attività e sia a beneficio di
prestazioni assistenziali.
Del Ristorante, come detto in altri punti del
rapporto, non esiste documentazione economica e contabile, sia perché
l'assicurato dichiara di non averla, sia perché non è stata richiesta a suo
tempo dall'ufficio contribuzioni. E' tuttavia noto che fosse fallimentare, una
situazione confermata da alcuni documenti dell'incarto fiscale e dalla signora __________,
che deve ancora saldarne i debiti. Una chiusura dunque, non direttamente
riconducibile al danno alla salute dell'assicurato, ma a fattori estranei,
verosimilmente di natura economica.
In queste circostanze pertanto, applicare il
metodo ordinario o straordinario non ha alcuna ragion d'essere. Il grado di
impedimento, almeno per quel che concerne l'attività abituale, può essere
stabilito unicamente applicando la valutazione medico-teorica. Per quel che
concerne l'attività esigibile, invece, rimando il dossier al consulente
affinché proceda al confronto tenendo conto del reddito da valido considerato
qui di sequito.
Reddito da valido:
Ritengo che per il reddito precedente il danno si
debba prendere a riferimento la media degli anni in cui l'assicurato ha conseguito
un guadagno più elevato, che secondo l'estratto dei C.I. riguardano gli anni
'99, 2001 e 2002; la media è uno strumento indicato per dare il quadro di come
l'attività si sia evoluta nel corso degli anni.
Dalla media degli anni sopra indicati risulta un
guadagno medio lordo di fr. 30'033.-, che attualizzato al 2008 risulta essere
fr. 32'556.-.” (doc. AI 154-4).
2.11
Nel caso in
esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha
utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto la media dei redditi
degli anni 1999, 2001 e 2002 che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno
alla salute quale gerente indipendente (reddito da valido) con quello
risultante da un’attività lavorativa nel ramo delle vendite, livello di
qualifica 4, attività semplici e ripetitive (reddito da invalido).
Considerato
che il Ristorante __________ gestito dall’ex moglie e dall’assicurato ha
cessato l’attività nel maggio del 2007 (doc. AI 154-2), a giusta ragione
l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione
dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo
dall’applicazione di quello straordinario.
2.11.1
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza
generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI
2000.
no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido
considerando la media degli anni 1999, 2001 e 2002 (nei quali l’assicurato ha
guadagnato di più) che hanno preceduto l'insorgenza del danno alla salute, per
un importo di fr. 30'033.-- pari a fr. 31'399.-- nel 2006, fr. 32'556.-- nel
2008.
e fr. 33'519.- nel 2010 (doc. AI 196-1).
L’amministrazione ha scelto di applicare la media dei redditi tassati
degli anni 1999, 2001 e 2002, poi
attualizzandola al 2006 e al 2010, in assenza di
documentazione economica e contabile relativa al Ristorante __________ che
l’assicurato gestiva unitamente all’ex moglie sino al mese di maggio 2007.
Il
ricorrente, da parte sua, ha censurato l’importo del reddito da valido
utilizzato dall’amministrazione. A suo dire l’utile d’esercizio conseguito dal
ristorante non corrisponde al reddito reale di RI 1 che gestiva l’esercizio pubblico
con la moglie, senza essere in possesso della patente d’esercente (doc. I).
In
secondo luogo, il reddito da valido conseguito nel 2006 non è da considerare
visto che a quel momento lo stato di salute dell’insorgente era già
pregiudicato da infortuni e malattia (doc. I).
Le
censure del ricorrente meritano tutela, in quanto il confronto dei
redditi svolto dall’amministrazione nella decisione impugnata non conduce a
conclusioni chiare ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato. Per
stessa ammissione della consulente non esiste una documentazione economica e
contabile dell’esercizio pubblico che è stato chiuso nel maggio del 2007. Di
conseguenza il reddito da valido è stato calcolato con i soli dati disponibili,
ovvero l’estratto dei conti individuali (doc. AI 154-4).
L’amministrazione ha considerato
attendibili gli importi relativi agli anni 1999, 2001 e 2002 visto che “l’assicurato
non era ancora affetto da alcuna patologia” (doc. VIII, pag. 2), ciò che
non corrisponde a quanto emerge dalla documentazione medica agli atti. Nelle
annotazioni del SMR del 25 aprile 2003 il Dr. __________ attestava un’inabilità
dell’assicurato del 25% sin dal marzo 1992 (doc. AI 78-1) e nella decisione di
rifiuto delle prestazioni del 2 maggio 2003 risultava comunque che l’insorgente
era portatore di un danno alla salute che comportava un’incapacità al lavoro
del 25% sia quale esercente, sia nello svolgimento di attività leggere o medio
leggere (doc. AI 80-1).
Vista la poca
attendibilità dei dati utilizzati dalla consulente, secondo il TCA occorre
utilizzare i dati statistici.
Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1,
riferita all’anno 2006, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 55 “Alberghi
e ristoranti” si ottiene un importo mensile di fr. 3’611.-- mensili e di
fr. 43’332.-- annui che riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2012, p. 90), ammonta a fr. 3'764.46 mensili oppure a fr.
45'173.60 per l'intero anno (fr. 3'764.46 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Applicando
i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2010,
categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 55-56 “Alberghi e
ristoranti” si ottiene un importo mensile di fr. 3'810.-- mensili e di fr. 45’720.--
annui che riportato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La
Vie économique, 12-2012, p. 90), ammonta a fr. 3'962.4 mensili oppure a fr. 47'548.8
per l'intero anno (fr. 3'962.4 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.
3a). Adeguando tale importo al 2011, si ottiene un reddito da valido di fr.
48'024.28 (+1,0% per il 2011, cfr. tab. cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 91).
2.11.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso
concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, categoria 4,
attività semplici e ripetitive p.to 52 “Commercio al dettaglio e
riparazioni” avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4’383.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr.
4'569.27 mensili oppure a fr. 54'831.33 per l'intero anno (fr. 4'569.27 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Nel caso
concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, categoria 4,
attività semplici e ripetitive p.to 47 “Commercio al dettaglio” avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'508.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 4'688.32
mensili oppure a fr. 56'259.84 per l'intero anno (fr. 4'688.32 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
12-2012, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'733.47 oppure di fr. 56'801.74 per
l'intero anno (fr. 4'733.47 x 12).
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico l’assicurato è
pienamente abile in attività adeguate dal mese di maggio 2005, mentre è inabile
al 33,3% dal mese di dicembre 2010, il
reddito statistico non va ridotto nel 2006 e ammonta dunque a fr.
54'831.33, mentre nel 2011 è ridotto del 33,3% e corrisponde a fr.
37'886.76 (fr. 56'801.74 ridotti del 33,3%) (sulla riduzione del
reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010
del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
2.11.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,
cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori
di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.11.4
In concreto, nel
rapporto dell’8 febbraio 2010 – antecedente alla valutazione del Dr. __________
del 23 maggio 2011 – la consulente in integrazione aveva fissato una
limitazione del 5% per attività leggera “tenendo conto che l’A. sarà
chiamato a lavorare con pacchi pesanti (…) che gli imporranno di suddividere il
peso e di fare più viaggi” e del 15% per limiti funzionali e ragioni
sociali, con particolare riferimento all’amputazione parziale del campo visivo
destro, l’instabilità ed altri problemi statici, oltre all’età e il lungo
percorso professionale dell’assicurato nella ristorazione (30 anni) (doc. AI
147-3).
Nella
decisione impugnata, successiva alla perizia del Dr. __________ che aveva
evidenziato un peggioramento dell’esigibilità lavorativa dal profilo
reumatologico, l’amministrazione ha invece applicato per il periodo da maggio
2005.
a novembre 2010 la riduzione del 9% per attività leggere e del 10%
per ragioni sociali, mentre per il periodo da dicembre 2010 la riduzione
del 9% per attività leggere e dell’8% per ragioni sociali (doc. AI 196-2).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo
apprezzamento a quello dell’amministrazione.
In una sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 ,
attualmente contestata davanti al Tribunale federale, questa Corte ha
interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni per le quali – in quel caso - erano
state attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5%
per altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:
"
(…)
- La
riduzione del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle
limitazioni funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica
del 6 ottobre 2011 del Dr. ___.
Occorre
rilevare come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di
riduzioni) ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli
assicurati che presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece
effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata
favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità
influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è
già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.
Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. Dr. ______ e
riportata dal SMR dr. ____nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era già
comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto
inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una
riduzione per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.
- Per
altri fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di
riduzioni), l’amministrazione intende la riduzione della redditività per
difficoltà di adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività
causata dal danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio
AI tiene in considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di
attività precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di
attività) e le altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al
bisogno, difficoltà a svolgere lavori di precisione e necessità di pause
supplementari). Nella fattispecie è stata considerata una riduzione della
redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo, comprendente una
riduzione per l’età dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori
sempre nel medesimo settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)
Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti
a proposito della “prassi interna” sopraccitata, l’Ufficio AI, con scritto del
16.
novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere
descrittole l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato
unicamente dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha
valenza nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui
si dirà in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente
dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”.
Quanto alle modalità di attuazione della
direttiva interna del 15 maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere
stabilito “i valori di riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità
(attività leggera, età ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità,
nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere
proceduto, anche grazie all’aiuto di un economista aziendale, ad un’analisi
delle tabelle di riferimento dell’Ufficio federale di statistica (di seguito
UFST) concernenti il salario mensile lordo (valore centrale) per rami
economici, classi di età e livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro
(1/3) – settore privato.
Passando all’analisi dei singoli aspetti,
l’amministrazione ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile
“per attività leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli
assicurati che presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare,
determinato le altre riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di
sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.
L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di
procedere è stato nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più
genericamente stabilito dalla direttiva interna, nella quale si legge
segnatamente che:
"
Come noto, i livelli di qualifica ai quali viene
normalmente fatto riferimento comprendono delle attività semplici e ripetitive
(livello 4), sia leggere che pesanti.
Le attività leggere sono tuttavia di regola
remunerate meno rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.
Qualora l’assicurato non sia più in grado di
svolgere attività pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione
percentuale sul reddito statistico, considerato che la persona potrà ambire ad
un salario in realtà inferiore a quello indicato.
Le seguenti tabelle considerano anche l’entità
della limitazione:
uomini
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10.
– 8%
5.
– 9.99
8.
– 5%
10.
– 14.99
5.
– 3%
15.
– 19.99
3.
– 1%
20.
0.
donne
kg
percentuale
Fino a – 4.99
10.
– 8%
5.
– 9.99
8.
– 4%
10.
– 14.99
4.
– 1%
15.
– 19.99
0.
Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di
servizio, l’Ufficio AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:
"
Fino ai 30 anni d’età in tutte le divisioni
economiche i giovani subiscono una penalizzazione a livello salariale. La
stessa tendenza si è constatata quando una persona ha all’attivo pochi anni di
servizio. È però importante dire che la penalizzazione è contenuta e si
esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di pochi anni (di solito inferiore
ai 3 o 4 anni).
Occorre tuttavia ammettere che le persone con
un’età superiore ai 50 anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre
attive nel medesimo settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno
sul lungo periodo.
Per questi assicurati, considerando i valori
statistici e la realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno
applicare una riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa
fra i 50 e i 59 anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni.
Oltre a ciò è stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore
dell’1% per coloro che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o
lavorano sempre nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per
le persone che sono state attive in diversi settori o che hanno svolto
differenti attività in quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc.
XXVIII)
Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni
fra un minimo e un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha
comunicato che “la percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente
l’appartenenza ad una determinata fascia d’età)”
Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa
debba intendersi con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è
scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”,
l’amministrazione, con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa quale riferimento alla giurisprudenza federale
relativa alle riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono
appunto state emesse a seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari Uffici
AI cantonali)”.
Il TCA ha quindi concluso che nonostante sia
lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta
dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna”,
ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton
Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte
dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in
tutta la Svizzera.
Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito
da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo,
quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il
Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici
nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la
relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire
stabilita a livello federale.
Il TCA ha
constatato peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare
in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5.
(5%-10%-15%-20%-25%).
Alla luce
di quanto appena esposto nella sentenza del 31 gennaio 2013 il TCA non può
quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI e ritiene corretto, in
applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.10.3. e in
considerazione del peggioramento riscontrato dal Dr. __________ oltre che delle
ragioni sociali indicate nel rapporto dell’8 febbraio 2010 della consulente in
integrazione, applicare una riduzione del 10% per attività leggere e del 10%
per ragioni sociali, per una riduzione complessiva del 20%, sia per il
periodo da maggio 2005 a novembre 2010 che per il periodo da dicembre 2010.
Periodo dal 1° maggio 2005 al 30 novembre 2010
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario
da invalido di fr. 54'831.33 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la
riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 43'865.06
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno (2006) di fr. 45'173.60.-- (consid. 2.10.1.) non emerge alcun tasso
d’invalidità.
Periodo dal 1° dicembre 2010
Procedendo al raffronto dei redditi, partendo da un salario da
invalido di fr. 56'801.74 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 66,7% si
ottiene – come visto (cfr. consid. 2.10.2) – un importo di fr. 37'886.76. Ammettendo poi
la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 30'309.40.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno (2011) di
fr. 48'024.28 (consid. 2.10.1.) emerge un tasso d’invalidità del 36,8%, arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà
diritto comunque ad una rendita d’invalidità come stabilito
dall’amministrazione.
2.12
Con decisione del 31 luglio
2012.
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio in ambito amministrativo inoltrata dall’assicurato (doc. AI 204-1,
inc. 32.2012.200).
2.12.1
L'art.
37.
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può
beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per
l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli
infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio
nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,
a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Il TFA
aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.
4c, p. 6, in fine).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,
p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono
l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di
esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).
In una
sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato
durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e
dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione
impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità
dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando
le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.1
Was die von Vorinstanz und Verwaltung
verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so
hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person
ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.
4.
ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen
Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f
Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,
unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen
strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die
anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in
Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann
nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des
Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende
Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen
werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid
zu kurz.
5.2
Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund
der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der
Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer
notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem
Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des
Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur
Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen
oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung
widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die
konkreten Umstände zu beurteilen.
5.3
Vorliegend hat die IV-Stelle ihre
Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst
damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.
Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende
Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes
Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum
Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten
Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine
psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf
(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes
von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines
psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,
erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar
Dispositivo
2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der
ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst
sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige
Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution
X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während
des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage
gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit
einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist
somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“
(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)
Nella
sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di
applicazione della propria giurisprudenza:
"
(…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die
Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa
bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und
Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem
im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu
nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung
der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung
nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren
(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der
Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt
hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe
ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04).
Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“
(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)
Per un caso in cui, sempre
in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la
necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto
che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore
somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.
2.12.2. Nella presente
fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto che il caso non
presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento
di un legale non appariva indispensabile (doc. 204-1, inc. 32.2012.200).
Secondo
questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per
escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Chiamata
a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto
all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla
necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs
eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è
confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der
unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die
Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren
Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu
berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der
Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen
liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren
zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.
495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des
Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche
Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt
nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine
Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und
Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2,
114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit
wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren
von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die
Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes
mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit
Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,
unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen
Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b;
Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März
2006 Erw. 7.1, I 692/05).
(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)
La necessità o meno
dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende
dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella
decisione impugnata.
Ora, nel caso concreto, l’UAI
dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in
particolare tramite una perizia pluridisciplinare SAM (doc. AI 107-1), un
accertamento professionale presso il CAP di __________ (doc. AI 126-1), due
valutazioni mediche del SMR (doc. AI 131-1, 146-1) e un’inchiesta economica per
l’attività professionale indipendente (doc. AI 27-1) e infine una valutazione
reumatologica a cura del Dr. __________ (doc. AI 176-10) ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
In sede di osservazioni al
progetto di decisione del 19 dicembre 2011 l’avv. __________ ha contestato la
valutazione medica svolta dall’amministrazione, nonché quella economica, in particolare
il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio AI (doc. AI 189-1).
La problematica trattata
nella presente fattispecie è da ritenersi complessa in quanto concerne un’assicurato
che ha svolto un’attività lavorativa indipendente, affetto da pluripatologie
(psichiatrica, reumatologica, neurologica e ORL) che è stato sottoposto ad una
prima perizia pluridisciplinare SAM nell’ambito della prima domanda di
prestazioni AI risalente al 1989, ad una secondo perizia pluridisciplinare SAM
riferita alla domanda di AI del 2005, ad un accertamento professionale presso
il CAP di __________, a due valutazioni mediche del SMR, ad un’inchiesta
economica per l’attività professionale indipendente ed infine ad un’ulteriore
valutazione reumatologica, a seguito del decreto di stralcio di questa Corte
del 14 febbraio 2011 (doc. AI 170-3).
A seconda
dell’esito di questi accertamenti medici poteva trovare applicazione la
giurisprudenza in merito alla cumulabilità o meno dei singoli gradi di
inabilità lavorativa. Inoltre, avendo l’assicurato svolto l’attività di gerente
indipendente entra in considerazione il tema complesso del calcolo
economico riferito ai lavoratori indipendenti.
Alla luce di quanto appena
esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non
indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva
difendersi senza ricorrere ad un legale.
Per
quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI –
cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria
in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.
Le
osservazioni al progetto di decisione dell’assicurato non erano prive di
possibilità di esito favorevole.
Inoltre,
l’insorgente, come vedremo (cfr. consid. 2.12.), risulta indigente.
Gli
atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI, affinché si pronunci sull’importo
spettante all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).
2.12.3. Secondo l'art.
29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
consid. 2.12.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita
(con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati,
come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.13. Il ricorrente
ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Dalle
tavole processuali si evince che il ricorrente, divorziato, vive grazie
all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. 5).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
del 19 giugno 2012 (inc. 32.2012.174) è respinto.
2. Il ricorso
del 7 agosto 2012 (inc. 32.2012.200) è accolto ai sensi dei
considerandi. RI 1 è posto al beneficio del gratuito patrocinio per la
procedura amministrativa.
§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12.2.
3. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
4. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster