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Decisione

32.2012.174

Gerente indipendente. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione medica e l'inchiesta economica per indipendenti. Accolta AG per la procedura amministrativa

27 marzo 2013Italiano80 min

considerare la valutazione del Centro di accertamento professionale di __________

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Numero d'incarto:

32.2012.174

Data decisione, Autorità:

27.03.2013, TCA

Titolo:

Gerente indipendente. L'UAI ha rettamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato. Confermata valutazione medica e l'inchiesta economica per indipendenti. Accolta AG per la procedura amministrativa

AFFEZIONE PSICHICA

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

DIRITTO ALLA RENDITA

GRADO DI INVALIDITÀ

LAVORATORE INDIPENDENTE

PERIZIA

RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE

UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ

art. 3 cpv. 1 LAG

art. 4 cpv. 1 LAI

art. 28 cpv. 2 LAI

art. 51 LPAMM

art. 7 LPGA

art. 8 LPGA

art. 16 LPGA

art. 37 cpv. 1 LPGA

art. 37 cpv. 4 LPGA

art. 61 let. f LPGA

art. 31 LPTCA

art. 27 OAI

RI 1accomandata

Incarto n.

32.2012.174

32.2012.200

LG/sc

Lugano

27 marzo 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 19 giugno 2012 e

del 7 agosto 2012 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 22 maggio 2012 e del 31

luglio 2012 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1950, da ultimo attivo quale gerente indipendente presso il Ristorante __________

di __________ in data 6 aprile 1992 ha presentato una domanda volta

all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per le sequele dell’infortunio

al piede destro del 16 dicembre 1989 (doc. AI 1-1/5, doc. LaMal 1-55).

1.2. Esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta

economica per gli indipendenti (doc. AI 58-4) e una perizia pluridisciplinare a

cura del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità (doc.

AI 76-1) l’Ufficio AI con decisione del 2 maggio 2003 (doc. AI 80-1), poi

confermata con decisione su opposizione del 22 luglio 2004 (doc. AI 85-1) ha

respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado

d’invalidità inferiore al 40%.

1.3. In data 23

dicembre 2005 RI 1 ha presentato una nuova richiesta volta all’ottenimento di

prestazioni AI per adulti per un peggioramento dello stato di salute a seguito

di un incidente della circolazione avvenuto il 4 febbraio 2005 (doc. AI 88-1,

93-1).

1.4. Esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia

pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico (SAM)

dell’assicurazione invalidità (doc. AI 107-1), un accertamento professionale

presso il Centro di accertamento, professionale e sociale di __________ (doc.

AI 126-1) e due nuove valutazioni mediche del SMR (doc. AI 131-1, 146-1) e

un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente (doc. AI

154-1), l’Ufficio AI con decisione del 4 gennaio 2011 (doc. AI 163-1),

preavvisata con progetto del 28 settembre 2010 (doc. AI 157-1), ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità

inferiore al 40%.

1.5. Contro

questa decisione RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA postulando il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti

medici ed economici (doc. AI 165-3).

1.6. In risposta

l’UAI ha proposto il rinvio degli atti sia dal punto di vista medico

(approfondimento reumatologico) che economico (doc. AI 169-1).

1.7. Con decreto

del 14 febbraio 2011 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

(TCA) ha stralciato la causa dai ruoli:

"

per intervenuta transazione, nota alle parti e

consistente nell'annullamento della decisione impugnata 4 gennaio 2011, nel

rinvio degli atti all'Ufficio AI al fine di espletare i

necessari accertamenti medici del caso mediante l’esecuzione di una (nuova)

perizia reumatologica, e all'emissione di una successiva nuova decisione, dopo

Fatti

i necessari accertamenti di carattere economico, che viene omologata” (doc. AI

170-3).

1.8. In data 23

marzo 2011 l’UAI ha predisposto un accertamento medico reumatologico presso il

Dr. __________ (doc. AI 175-1).

1.9. Esperito

tale accertamento e una nuova valutazione economica, l’UAI con decisione del 22

maggio 2012 (doc. AI 196-1), preavvisata con progetto del 19 dicembre 2011

(doc. AI 183-1), ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni

dell’assicurato.

1.10. Contro questa

decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento del

diritto ad una rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2005, mentre in

via subordinata il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici ed

economici (doc. I).

In buona

sostanza l’insorgente ha contestato le conclusioni mediche cui è giunta

l’amministrazione sulla base delle perizie del SAM e del Dr. __________, senza

considerare la valutazione del Centro di accertamento professionale di __________

(__________) e le patologie psichiatrica e cardiaca. Dal punto di vista

economico il ricorrente ha contestato il metodo di raffronto dei redditi

applicato dall’amministrazione, nonché gli importi del reddito da valido e

quello da invalido, in particolari le riduzioni per motivi sociali (doc. I).

Il

rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia per la presente

procedura che per quella amministrativa (doc. I).

1.11. In risposta

l’UAI, sulla base delle valutazioni del SAM, del SMR e del Dr. __________ ha

confermato la propria valutazione della capacità lavorativa residua. Mentre per

quanto riguarda l’aspetto economico l’amministrazione ha ribadito la

correttezza del metodo ordinario di raffronto dei redditi nel caso di specie,

nonché gli importi del reddito da valido e da invalido (doc. IV).

1.12. Nello scritto

del 27 luglio 2012 il legale dell’assicurato si è sostanzialmente riconfermato

nelle proprie argomentazioni (dco. VI).

Il

doc. VI è stato inviato all’UAI per osservazioni (doc. VII).

1.13. Nelle

osservazioni del 24 agosto 2012 l’Ufficio AI ha ribadito di aver considerato,

nella propria valutazione, tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato.

Dal lato economico l’amministrazione ha confermato la correttezza del reddito

da valido e da invalido presi in considerazione, nonché il metodo ordinario

applicato (doc. VIII).

Il doc.

VIII è stato trasmesso all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. IX).

1.14. In data 3 settembre

2012 il patrocinatore di RI 1 ha criticato il rifiuto dell’Ufficio AI di

esperire nuovi accertamenti medici. Dal lato economico il legale ha ribadito

che già nel periodo 1999-2002 lo stato di salute dell’insorgente era

pregiudicato a seguito dell’infortunio. Quale reddito da valido viene proposto

un reddito statistico. Per il rimanente il legale ha ribadito le proprie

argomentazioni ricorsuali (doc. X).

Il

doc. X è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XI).

1.15. Con decisione

del 31 luglio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio in ambito amministrativo inoltrata

dall’assicurato (doc. AI 204-1).

1.16. L’assicurato,

sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

anche contro questa decisione (doc. I, inc. 32.2012.200).

1.17. In risposta

l’UAI si è riconfermato nella propria decisione di diniego dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo (doc. IV, inc.

32.2012.200).

1.18. In data 20

agosto 2012 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc.

VI, inc. 32.2012.200).

1.19. L’UAI, in

data 27 agosto 2012 ha ribadito i contenuti della risposta di causa del 13

agosto 2012 e confermato il proprio provvedimento (doc. VIII, inc. 32.2012.200).

Il doc.

VIII è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. IX, inc. 32.2012.200).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

2.2. Secondo

l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art.

31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più

ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione

delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o

più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella

concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo

insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e

che sussiste una connessione tra le due pronunzie, per economia processuale le

procedure ricorsuali sono congiunte in un unico procedimento giudiziario (DTF

128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26

agosto 2005).

Nel

merito

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure

no.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.5. Per quanto

attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza

federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza

l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella

causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U

168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.6. L’Alta

Corte ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un

raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA

I 543/03 del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.7. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è

di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.

4c).

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.9. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato l’amministrazione ha predisposto un accertamento medico

pluridisciplinare ad opera del Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell’assicurazione invalidità (doc. AI 109-1).

Nel

contesto della perizia SAM i medici hanno valutato la patologia psichiatrica

(Dr.ssa __________), quella reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr.

__________) e infine quella ORL (Dr. __________).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 30 marzo 2007 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

cervicovertebrale su alterazioni statiche della colonna cervicale con

deformazione cifotica della parte alta della colonna cervicale, nonché

importanti alterazioni degenerative in particolar modo a livello dei segmenti

da C4 sino a C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore,

uncartrosi e spondilartrosi. Periartropatia omeroscapolare tendinopatica con

micro calcificazioni a livello del tuberculum majus, nonché omartrosi ed

artrosi acromioclavicolare a destra con sintomatologia d’impingement. Non segni

clinici per una lesione a tutto spessore della cuffia dei rotatori.

Metatarsalgie a livello del piede destro in stato dopo frattura prossimale del

V° metatarso consolidata risalente al 1989. Iniziale artrosi tibiotarsica a

destra” (doc. AI 109-11).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta

quella di “Instabilità postraumatica (commotio labirintica), ipoacusia delle

frequenze acute, probabilmente professionale, incisura C4 su trauma acustico

(vedi servizio militare), amputazione campo visivo destro. Sindrome

post-commotiva. Cefalea muscolotensiva. Ipercolesterolomia ed iperuricemia.

Ipertensione arteriosa trattata. Erniotomia inguinale sinistra all’età di 5-6

anni” (doc. AI 109-11).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 65% nell’attività di

aiuto gerente, uomo tuttofare, cameriere, addetto all’amministrazione di un

ristorante, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è piena (doc.

AI 109-16+17).

A seguito

del decreto di stralcio del TCA del 14 febbraio 2011, l’UAI ha predisposto un

nuovo accertamento medico reumatologico presso il Dr. __________ che ha posto

la diagnosi esposta a pag. 10 del referto peritale e concluso per un’inabilità

del 50% nella precedente attività e un’abilità dei 2/3 in un’attività adeguata

(doc. AI 176-13).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che le valutazioni

peritali effettuate dal SAM e dal Dr. __________, siano dettagliate,

approfondite e quindi rispecchino i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Per

quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurato è

stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

nel referto del 7 marzo 2007 ha diagnosticato unicamente una “cefalea

muscolotensiva” che non è d’intensità o frequenza tale da giustificare

un’incapacità lavorativa

(doc. AI 109-23).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del

resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

Il

rapporto del 16 dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in neurologia,

trasmesso dal ricorrente all’UAI, non permette una diversa valutazione della

fattispecie. Lo specialista non ha posto una diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa residua (doc. AI 144-1).

Per

quanto riguarda la patologia ORL l’assicurato è stato

sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel rapporto

del 15 febbraio 2007 ha diagnosticato un’ ”Instabilità postraumatica (commozio

labirintica). Ipoacusia nelle frequenze acute probabilmente professionale. Incisura

C4 su trauma acustico (v. servizio militare), amputazione del campo visivo

destro” (doc. AI 109-25).

In considerazione dell’amputazione

parziale del campo visivo l’assicurato non è ritenuto adatto per lavori

nell’edilizia, mentre in tutte le altre attività non vi è alcun problema (doc.

AI 109-16).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale.

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica l’assicurato è stato sottoposto ad un

accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico

della Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, la quale

nella perizia del 25 febbraio 2007 ha diagnosticato una “Sindrome

postcommotiva (ICD 10, F 07.2)” con piena abilità lavorativa (doc. AI 109-27+28).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del

resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

Dopo

l’accertamento professionale svolto dall’assicurato presso il CAP di __________,

l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato a una nuova

valutazione presso il Servizio Medico Regionale (SMR) proprio in considerazione

del fatto che i consulenti del CAP – peraltro non medici – avevano indicato

un’inabilità completa nella precedente attività e del 50% in attività adeguate

(doc. AI 179-2).

Nel

rapporto medico del 9 ottobre 2008 la Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, ha ripreso la medesima diagnosi di “Sindrome

postcommotiva (ICD 10, F 07.2)” e la piena capacità lavorativa già indicate

dalla Dr.ssa __________. A suo dire dal quadro clinico non sono emersi elementi

che depongano per la presenza di un disturbo affettivo maggiore, disturbi

psicotici o di ansia inquadrabili secondo la classificazione ICD 10 o DSM IV TR

(doc. AI 131-4+5).

A seguito

dell’invio da parte dell’assicurato di un rapporto medico del Dr. __________, spec.

FMH in medicina interna (doc. AI 138-1), l’UAI ha predisposto una nuova

valutazione medica presso il SMR. La Dr.ssa __________ nel rapporto del 26

gennaio 2010 ha ribadito la diagnosi di “Sindrome postcommotiva (ICD 10, F 07.2)” aggiungendo quella di “Sindrome da disadattamento, reazione ansioso-depressiva

(ICD 10 F 43.22)” (doc. AI 146-12).

Tuttavia,

sempre secondo la specialista, benché il decorso clinico si sia caratterizzato

per la presenza di reazioni ansioso-depressive reattive ad eventi di vita

stressanti nell’ambito di un disturbo di disadattamento (ICD 10 F 43.22), “esse sono apparse di lieve entità sia per la sintomatologia esperita che obiettivata

sia per l’assenza di un significativo grado di compromissione del proprio

funzionamento personale e sociale” (doc. AI 146-13).

L’assicurato

non ha necessitato di cure psichiatriche limitandosi ad una terapia

antidepressiva a basso dosaggio.

In

definitiva la perita ha ritenuto invariata la capacità lavorativa rispetto alle

precedenti valutazioni del 2007 e del 2008 (doc. AI 146-13).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla

Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________.

Le conclusioni

dei consulenti del CAP, peraltro non medici, seppur divergenti per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato non apportano

nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali qui esaminati e vanno

quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le

patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Per

quanto riguarda infine la patologia reumatologica l’assicurato

è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

riabilitazione, che nel rapporto del 18 aprile 2007 ha posto la diagnosi di “-sindrome cervico-vertebrale su alterazioni

statiche della colonna cervicale con deformazione cifotica della parte alta

della colonna cervicale, nonché importanti alterazioni degenerative in

particolar modo a livello dei segmenti da C4 fino a C7 con osteocondrosi e

spondilosi anteriore e posteriore, uncartrosi e spondilartrosi.

-

peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica con micro-calcificazioni a livello

del tuberculum majus, nonché omartrosi ed artrosi acromeo-clavicolare a destra

con sintomatologia d’impingement. Non segni clinici per una lesione a tutto

spessore della cuffia dei rotatori. - metatarsalgia a livello del piede di

destra in stato dopo frattura prossimale del V° metatarso consolidata risalente

al 1989 - iniziale artrosi tibiotarsica a destra” (doc. AI 114-8).

A mente

dello specialista vi è un peggioramento del quadro clinico rispetto alla

valutazione SAM del 2003 (Dr. __________).

Di nuova

insorgenza vi sono dolori a livello della spalla destra nell’ambito di una

peri-artropatia omeroscapolare tendinopatica, di un’omartrosi e di un’artrosi

acromio-clavicolare.

In considerazione

di ciò, il grado d’incapacità lavorativa nella precedente professione è del

35%, mentre in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali vi

è completa abilità (doc. AI 114-10).

Il Dr. __________

ha visitato il paziente anche nel 2009 e con il rapporto datato 23 dicembre 2009 ha posto la medesima diagnosi del 2007 indicando che dal profilo soggettivo vi è un

peggioramento dei disturbi, però dal lato oggettivo e clinico lo specialista

non ha riscontrato delle significative modifiche (doc. AI 145-1).

Con

rapporto del 10 novembre 2010 il Dr. __________ ha nuovamente preso posizione

sul quadro clinico di RI 1 diagnosticando una “-sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni statiche della colonna cervicale con

deformazione cifotica della parte alta della colonna cervicale, nonché

importanti alterazioni degenerative in particolar modo a livello dei segmenti

da C4 fino a C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore,

uncartrosi e spondilartrosi.

-

peri-artropatia della spalla destra con sintomatologia d’impingement in parte

anchilosante su alterazioni degenerative del tendine del sovra spinato, nonché

artrosi acromeo-clavicolare. - metatarsalgia al piede di destra in stato dopo

frattura prossimale del V metatarso consolidata risalente al 1989 - iniziale

artrosi tibiotarsica a destra” (doc. AI 160-1).

Il Dr. __________ ha

definito invariate le diagnosi reumatologiche rispetto alle precedenti

valutazioni. Dal punto di vista clinico egli ha tuttavia rilevato una

situazione leggermente progredente per quanto riguarda i reperti alla colonna

cervicale e alla spalla destra con un’incapacità lavorativa del 40% nella

precedente professione, mentre per una valutazione delle attività adeguate

ancora esigibili lo specialista suggeriva un riesame peritale (doc. AI 160-2).

In

considerazione del tempo trascorso dalla precedente valutazione SAM e del

parere del Dr. __________, l’amministrazione ha predisposto un nuovo

accertamento peritale presso il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

medicina interna (doc. AI 168-1).

Nel

rapporto del 23 maggio 2011 il Dr. __________ ha posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacité lavorativa di

“- Sindrome cervicovertebrale e –spondilogena cronica su marcate

alterazioni statico degenerative: - marcata osteocondrosi e spondilartrosi da

C4 a C7;- proiezione anteriore della nuca, inversione della lordosi fisiologica

a livello C4/5; assenza di una sintomatologia radicolare o mielopatia.

Omartrosi dx con sintomatologia di attrito sottoacromiale su/con: - artrosi

acromio-clavicolare (AC). Dolori alla radice all’arto inferiore dx con: -

insufficienza della muscolatura gluteale/pelvica dx. Metarsalgie a dx nel

quadro di alterazioni statiche dei piedi con: - piede piano traverso anteriore,

dita a martello, piede tendenzialmente cauda d.d.p”, mentre senza ripercussioni sulla capacità lavorativa viene indicata

una “Iniziale artrosi tibiotarsica e talonavicolare dx. Insufficienza

legamentare fibulo-talare d.d.p. in st.d. molteplici distorsioni. St.d.frattura

prossimale metatarso V e infrazione non scomposta osso cuboideo (1989) con

iniziale artrosi del medio tarso” (doc. AI 176-10).

Secondo il Dr. __________

rispetto alla precedente valutazione del 2007 vi è un certo peggioramento

dell’impotenza funzionale della spalla destra e un’insufficienza muscolare

della muscolatura pelvica a destra. Il perito ha quindi indicato dal mese di

dicembre 2010 un’inabilità del 50% nella precedente attività, mentre in

un’attività adeguata la capacità lavorativa è dei 2/3 sempre da dicembre 2010

(doc. AI 176-13+14).

In

definitiva questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal

profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

sia dal Dr. __________ che successivamente dal Dr. __________.

Il

peggioramento del quadro clinico dell’assicurato sollevato dal Dr. __________

nel rapporto del 10 novembre 2010 e oggetto del rinvio richiesto

dall’amministrazione (cfr. doc. AI 168-1, 169-1), è stato chiarito dal perito

Dr. __________ e preso in considerazione nella decisione impugnata.

Per

quanto riguarda la patologia cardiologica questa è stata diagnosticata dal Dr. __________,

FMH in medicina interna e medico curante che nel rapporto del 16 gennaio 2012 ha indicato una “cardiopatia aritmica” (doc. AI 189-6).

L’Ufficio

AI, dopo aver richiesto la documentazione medica completa (doc. AI 191-1,192-1,

193-1), ha interpellato il Servizio Medico Regionale (SMR). Il Dr. __________,

nelle annotazioni del 12 aprile 2012, ha indicato che la patologia cardiaca è stata di breve durata, senza persistenti problemi cardiaci con potenziale

influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 195-1).

In conclusione,

rispecchiando la perizia del SAM e le valutazioni del SMR e del Dr. __________ i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile nella sua attività di gerente

nella misura del 35% dal mese di maggio 2005 e del 50% dal dicembre 2010,

mentre in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali è pienamente

abile dal mese di maggio 2005 e inabile al 33,3% dal mese di dicembre 2010.

Per

quanto riguarda le attività esigibili la consulente in integrazione

professionale nel rapporto dell’8 febbraio 2010 ha indicato che pur non considerando le conclusioni del CAP per quanto riguarda la capacità

lavorativa residua, ma prendendo in considerazione i limiti funzionali

indicati, viene confermata l’attività di venditore come l’unica esigibile (cfr.

doc. AI 147-3, 179-2).

2.10. Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Considerandi

II TCA constata che l’amministrazione ha ordinato all’ispettorato AI

di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 17

agosto 2010 (doc. AI 154-1).

Nel relativo rapporto

l’incaricata, dopo aver esposto lo stato di salute dell’assicurato, la

formazione scolastica e professionale, la situazione dell’attività aziendale,

l’infrastruttura e la sostanza immobiliare, oltre che la situazione personale,

ha indicato, per quanto riguarda il confronto tra campi di attività, che non è

possibile procedere ad un confronto in considerazione del fatto che

l’assicurato è inabile dal 2005 e l’attività al ristorante è cessata nel maggio

del 2007 (doc. AI 154-1+2+3)

La consulente ha quindi

esposto l’evoluzione dei redditi dell’impresa e le sue conclusioni:

“(…)

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 1

Reddito dell'assicurato:

2006.

2005.

2004.

2003.

2001-02

99-2000

Reddito tassato

17’000

15’000*

15’000

15’000

12'000

C.I.

17’600

9’175

9’826

16’700

01:

21’300

02: 21’300

99:

47’500

00:

11’600

IPG

6’600

32’813

32’813

·

Dal 2007 in assistenza

·

Vedi motivazione condono imposte del 9 febbraio 2004, chiesto

dall’assicurato per le imposte federali 2000-2002 e quelle comunali 1999-2002

·

*dopo discussione con tassatore (vedi annotazione conto economico

2004)” (doc. AI 154-3).

Considerati i dati all'incarto e alla luce delle informazioni

ottenute dalla gerente del Ristorante ____________________, __________, ex-moglie dell'assicurato dal '99 ma

legata a lui da stretta collaborazione economica e lavorativa sino alla

chiusura nel maggio 2007, non ho ritenuto

necessario incontrare l'assicurato. II colloquio non avrebbe portato elementi utili alla valutazione, considerato che l'attività è cessata due anni dopo

l'incidente mentre l'assicurato, a quanto risulta dagli atti e dalle dichiarazioni della signora __________, è stato

ancora attivo e collaborante sino al

2007.

Da allora risulta non abbia svolto alcuna attività e sia a beneficio di

prestazioni assistenziali.

Del Ristorante, come detto in altri punti del

rapporto, non esiste documentazione economica e contabile, sia perché

l'assicurato dichiara di non averla, sia perché non è stata richiesta a suo

tempo dall'ufficio contribuzioni. E' tuttavia noto che fosse fallimentare, una

situazione confermata da alcuni documenti dell'incarto fiscale e dalla signora __________,

che deve ancora saldarne i debiti. Una chiusura dunque, non direttamente

riconducibile al danno alla salute dell'assicurato, ma a fattori estranei,

verosimilmente di natura economica.

In queste circostanze pertanto, applicare il

metodo ordinario o straordinario non ha alcuna ragion d'essere. Il grado di

impedimento, almeno per quel che concerne l'attività abituale, può essere

stabilito unicamente applicando la valutazione medico-teorica. Per quel che

concerne l'attività esigibile, invece, rimando il dossier al consulente

affinché proceda al confronto tenendo conto del reddito da valido considerato

qui di sequito.

Reddito da valido:

Ritengo che per il reddito precedente il danno si

debba prendere a riferimento la media degli anni in cui l'assicurato ha conseguito

un guadagno più elevato, che secondo l'estratto dei C.I. riguardano gli anni

'99, 2001 e 2002; la media è uno strumento indicato per dare il quadro di come

l'attività si sia evoluta nel corso degli anni.

Dalla media degli anni sopra indicati risulta un

guadagno medio lordo di fr. 30'033.-, che attualizzato al 2008 risulta essere

fr. 32'556.-.” (doc. AI 154-4).

2.11

Nel caso in

esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha

utilizzato il metodo ordinario mettendo quindi a confronto la media dei redditi

degli anni 1999, 2001 e 2002 che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno

alla salute quale gerente indipendente (reddito da valido) con quello

risultante da un’attività lavorativa nel ramo delle vendite, livello di

qualifica 4, attività semplici e ripetitive (reddito da invalido).

Considerato

che il Ristorante __________ gestito dall’ex moglie e dall’assicurato ha

cessato l’attività nel maggio del 2007 (doc. AI 154-2), a giusta ragione

l’amministrazione ha ritenuto determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità il metodo ordinario del raffronto dei redditi prescindendo

dall’applicazione di quello straordinario.

2.11.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza

generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI

2000.

no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido

considerando la media degli anni 1999, 2001 e 2002 (nei quali l’assicurato ha

guadagnato di più) che hanno preceduto l'insorgenza del danno alla salute, per

un importo di fr. 30'033.-- pari a fr. 31'399.-- nel 2006, fr. 32'556.-- nel

2008.

e fr. 33'519.- nel 2010 (doc. AI 196-1).

L’amministrazione ha scelto di applicare la media dei redditi tassati

degli anni 1999, 2001 e 2002, poi

attualizzandola al 2006 e al 2010, in assenza di

documentazione economica e contabile relativa al Ristorante __________ che

l’assicurato gestiva unitamente all’ex moglie sino al mese di maggio 2007.

Il

ricorrente, da parte sua, ha censurato l’importo del reddito da valido

utilizzato dall’amministrazione. A suo dire l’utile d’esercizio conseguito dal

ristorante non corrisponde al reddito reale di RI 1 che gestiva l’esercizio pubblico

con la moglie, senza essere in possesso della patente d’esercente (doc. I).

In

secondo luogo, il reddito da valido conseguito nel 2006 non è da considerare

visto che a quel momento lo stato di salute dell’insorgente era già

pregiudicato da infortuni e malattia (doc. I).

Le

censure del ricorrente meritano tutela, in quanto il confronto dei

redditi svolto dall’amministrazione nella decisione impugnata non conduce a

conclusioni chiare ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato. Per

stessa ammissione della consulente non esiste una documentazione economica e

contabile dell’esercizio pubblico che è stato chiuso nel maggio del 2007. Di

conseguenza il reddito da valido è stato calcolato con i soli dati disponibili,

ovvero l’estratto dei conti individuali (doc. AI 154-4).

L’amministrazione ha considerato

attendibili gli importi relativi agli anni 1999, 2001 e 2002 visto che “l’assicurato

non era ancora affetto da alcuna patologia” (doc. VIII, pag. 2), ciò che

non corrisponde a quanto emerge dalla documentazione medica agli atti. Nelle

annotazioni del SMR del 25 aprile 2003 il Dr. __________ attestava un’inabilità

dell’assicurato del 25% sin dal marzo 1992 (doc. AI 78-1) e nella decisione di

rifiuto delle prestazioni del 2 maggio 2003 risultava comunque che l’insorgente

era portatore di un danno alla salute che comportava un’incapacità al lavoro

del 25% sia quale esercente, sia nello svolgimento di attività leggere o medio

leggere (doc. AI 80-1).

Vista la poca

attendibilità dei dati utilizzati dalla consulente, secondo il TCA occorre

utilizzare i dati statistici.

Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1,

riferita all’anno 2006, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 55 “Alberghi

e ristoranti” si ottiene un importo mensile di fr. 3’611.-- mensili e di

fr. 43’332.-- annui che riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 12-2012, p. 90), ammonta a fr. 3'764.46 mensili oppure a fr.

45'173.60 per l'intero anno (fr. 3'764.46 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Applicando

i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2010,

categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 55-56 “Alberghi e

ristoranti” si ottiene un importo mensile di fr. 3'810.-- mensili e di fr. 45’720.--

annui che riportato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La

Vie économique, 12-2012, p. 90), ammonta a fr. 3'962.4 mensili oppure a fr. 47'548.8

per l'intero anno (fr. 3'962.4 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.

3a). Adeguando tale importo al 2011, si ottiene un reddito da valido di fr.

48'024.28 (+1,0% per il 2011, cfr. tab. cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 91).

2.11.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso

concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, categoria 4,

attività semplici e ripetitive p.to 52 “Commercio al dettaglio e

riparazioni” avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’383.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr.

4'569.27 mensili oppure a fr. 54'831.33 per l'intero anno (fr. 4'569.27 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Nel caso

concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, categoria 4,

attività semplici e ripetitive p.to 47 “Commercio al dettaglio” avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'508.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 4'688.32

mensili oppure a fr. 56'259.84 per l'intero anno (fr. 4'688.32 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

12-2012, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'733.47 oppure di fr. 56'801.74 per

l'intero anno (fr. 4'733.47 x 12).

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico l’assicurato è

pienamente abile in attività adeguate dal mese di maggio 2005, mentre è inabile

al 33,3% dal mese di dicembre 2010, il

reddito statistico non va ridotto nel 2006 e ammonta dunque a fr.

54'831.33, mentre nel 2011 è ridotto del 33,3% e corrisponde a fr.

37'886.76 (fr. 56'801.74 ridotti del 33,3%) (sulla riduzione del

reddito statistico da invalido da operare in due fasi cfr. le STF 8C_931/2010

del 26 gennaio 2011 e la STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

2.11.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione,

cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori

di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11.4

In concreto, nel

rapporto dell’8 febbraio 2010 – antecedente alla valutazione del Dr. __________

del 23 maggio 2011 – la consulente in integrazione aveva fissato una

limitazione del 5% per attività leggera “tenendo conto che l’A. sarà

chiamato a lavorare con pacchi pesanti (…) che gli imporranno di suddividere il

peso e di fare più viaggi” e del 15% per limiti funzionali e ragioni

sociali, con particolare riferimento all’amputazione parziale del campo visivo

destro, l’instabilità ed altri problemi statici, oltre all’età e il lungo

percorso professionale dell’assicurato nella ristorazione (30 anni) (doc. AI

147-3).

Nella

decisione impugnata, successiva alla perizia del Dr. __________ che aveva

evidenziato un peggioramento dell’esigibilità lavorativa dal profilo

reumatologico, l’amministrazione ha invece applicato per il periodo da maggio

2005.

a novembre 2010 la riduzione del 9% per attività leggere e del 10%

per ragioni sociali, mentre per il periodo da dicembre 2010 la riduzione

del 9% per attività leggere e dell’8% per ragioni sociali (doc. AI 196-2).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte ha ribadito che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il suo

apprezzamento a quello dell’amministrazione.

In una sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 ,

attualmente contestata davanti al Tribunale federale, questa Corte ha

interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni per le quali – in quel caso - erano

state attribuite le percentuali di riduzione del “9% per attività leggere e 5%

per altri fattori di riduzione”, l’Ufficio AI, con scritto dell’11 settembre 2012, ha risposto:

"

(…)

- La

riduzione del 9% per attività leggera è stata stabilita in virtù delle

limitazioni funzionali dell’assicurata descritte nella perizia reumatologica

del 6 ottobre 2011 del Dr. ___.

Occorre

rilevare come, per prassi interna (cfr. la qui di seguito allegata tabella di

riduzioni) ed al fine di garantire una parità di trattamento, per gli

assicurati che presentano una limitazione a sollevare oggetti pesanti di 3 Kg viene effettuata una riduzione dal reddito statistico del 9%. La riduzione del 10% viene invece

effettuata quando gli assicurati hanno un limite di caricabilità di 2 Kg. Lo scrivente Ufficio AI tiene a rilevare come nel caso concreto tale riduzione sia stata

favorevole all’assicurata, difatti il sopradescritto limite di caricabilità

influisce sulla riduzione operata per attività leggera unicamente quando non è

già compreso nella valutazione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato.

Nella fattispecie, la capacità lavorativa residua valutata dal dr. Dr. ______ e

riportata dal SMR dr. ____nel suo rapporto del 17 ottobre 2011, era già

comprensiva delle limitazioni funzionali. Di conseguenza, in un corretto

inserimento dati nella tabella della capacità di guadagno residua, una

riduzione per attività leggera non avrebbe nemmeno dovuto figurare.

- Per

altri fattori di riduzione (cfr. la qui di seguito allegata tabella di

riduzioni), l’amministrazione intende la riduzione della redditività per

difficoltà di adattamento sul lungo periodo e/o la riduzione della redditività

causata dal danno alla salute. Per valutare tali riduzioni lo scrivente Ufficio

AI tiene in considerazione la fascia di età degli assicurati, il genere di

attività precedente (sempre il medesimo o in diversi settori o tipo di

attività) e le altre limitazioni funzionali (alternanza della postura al

bisogno, difficoltà a svolgere lavori di precisione e necessità di pause

supplementari). Nella fattispecie è stata considerata una riduzione della

redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo, comprendente una

riduzione per l’età dell’assicurata del 4% e per lo svolgimento di lavori

sempre nel medesimo settore d’attività dell’1%.” (Doc. XXIII)

Invitato dal TCA a fornire ulteriori chiarimenti

a proposito della “prassi interna” sopraccitata, l’Ufficio AI, con scritto del

16.

novembre 2012, ha innanzitutto rilevato che “il modo di procedere

descrittole l’11 settembre 2012 e precisatole in questa sede è stato adottato

unicamente dall’Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino e non ha

valenza nazionale”, aggiungendo che “la prassi sviluppata dall’UAI-TI, di cui

si dirà in dettaglio nel corso del presente allegato, è scaturita primariamente

dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”.

Quanto alle modalità di attuazione della

direttiva interna del 15 maggio 2009, l’amministrazione ha precisato di avere

stabilito “i valori di riduzione massimi e minimi per ogni singola eventualità

(attività leggera, età ed anni di servizio, limitazioni della funzionalità,

nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione)”, dopo avere

proceduto, anche grazie all’aiuto di un economista aziendale, ad un’analisi

delle tabelle di riferimento dell’Ufficio federale di statistica (di seguito

UFST) concernenti il salario mensile lordo (valore centrale) per rami

economici, classi di età e livello di qualifica richiesto dal posto di lavoro

(1/3) – settore privato.

Passando all’analisi dei singoli aspetti,

l’amministrazione ha rilevato che, per quanto riguarda la riduzione applicabile

“per attività leggere”, è stata stabilita “una riduzione del 10% per gli

assicurati che presentano un limite di caricabilità di 1 kg (indipendentemente che siano uomini o donne). Da tale asserto, l’UAI-TI ha, in modo scalare,

determinato le altre riduzioni, sino a stabilire che raggiunti i limiti di

sollevamento di 15 kg per le donne e di 20 kg per gli uomini, la riduzione per attività leggera non va più applicata”.

L’amministrazione ha aggiunto che tale “modo di

procedere è stato nel corso del tempo sviluppato rispetto a quanto più

genericamente stabilito dalla direttiva interna, nella quale si legge

segnatamente che:

"

Come noto, i livelli di qualifica ai quali viene

normalmente fatto riferimento comprendono delle attività semplici e ripetitive

(livello 4), sia leggere che pesanti.

Le attività leggere sono tuttavia di regola

remunerate meno rispetto a quelle medio-pesanti o pesanti.

Qualora l’assicurato non sia più in grado di

svolgere attività pesanti, appare quindi corretto ammettere una riduzione

percentuale sul reddito statistico, considerato che la persona potrà ambire ad

un salario in realtà inferiore a quello indicato.

Le seguenti tabelle considerano anche l’entità

della limitazione:

uomini

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10.

– 8%

5.

– 9.99

8.

– 5%

10.

– 14.99

5.

– 3%

15.

– 19.99

3.

– 1%

20.

0.

donne

kg

percentuale

Fino a – 4.99

10.

– 8%

5.

– 9.99

8.

– 4%

10.

– 14.99

4.

– 1%

15.

– 19.99

0.

Quanto alla riduzione per l’età e gli anni di

servizio, l’Ufficio AI, sulla base delle tabelle dell’UFST, ha considerato che:

"

Fino ai 30 anni d’età in tutte le divisioni

economiche i giovani subiscono una penalizzazione a livello salariale. La

stessa tendenza si è constatata quando una persona ha all’attivo pochi anni di

servizio. È però importante dire che la penalizzazione è contenuta e si

esaurisce quasi sempre in un lasso di tempo di pochi anni (di solito inferiore

ai 3 o 4 anni).

Occorre tuttavia ammettere che le persone con

un’età superiore ai 50 anni, con un livello di scolarità medio-basso e sempre

attive nel medesimo settore d’attività, possono subire una perdita di guadagno

sul lungo periodo.

Per questi assicurati, considerando i valori

statistici e la realtà economica del nostro Cantone, abbiamo ritenuto opportuno

applicare una riduzione del 4% per coloro che hanno una fascia di età compresa

fra i 50 e i 59 anni e del 7% per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 65 anni.

Oltre a ciò è stato ritenuto importante aggiungere una riduzione ulteriore

dell’1% per coloro che hanno svolto per lungo tempo sempre la stessa attività o

lavorano sempre nello stesso settore (mentre non sussiste questa riduzione per

le persone che sono state attive in diversi settori o che hanno svolto

differenti attività in quanto considerate maggiormente adattabili).” (Doc.

XXVIII)

Rispondendo al quesito in merito alle graduazioni

fra un minimo e un massimo all’interno delle fasce d’età, l’amministrazione ha

comunicato che “la percentuale applicata è unica (fa stato quindi solamente

l’appartenenza ad una determinata fascia d’età)”

Chiamata, infine, dal TCA a precisare che cosa

debba intendersi con l’espressione “la prassi sviluppata dall’UAI-TI è

scaturita primariamente dall’esame della prassi degli altri Uffici AI”,

l’amministrazione, con scritto del 6 dicembre 2012, ha rilevato che tale espressione “era intesa quale riferimento alla giurisprudenza federale

relativa alle riduzioni sul reddito ipotetico da invalido (tali sentenze sono

appunto state emesse a seguito dell’impugnazione delle decisioni dei vari Uffici

AI cantonali)”.

Il TCA ha quindi concluso che nonostante sia

lodevole l’intenzione di garantire l’uguaglianza di trattamento addotta

dall’Ufficio AI a giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna”,

ciò non può essere messo in atto autonomamente dall’Ufficio AI del Canton

Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a livello federale, da parte

dell’UFAS, proprio al fine di garantire un’applicazione uniforme della legge in

tutta la Svizzera.

Trattandosi di riduzioni da apportare al reddito

da invalido, determinato sulla base di valori nazionali (cfr., al riguardo,

quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella determinazione del reddito ipotetico da invalido per il

Canton Ticino, dei valori statistici regionali, a favore dei salari statistici

nazionali, SVR 2007 UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la

relativa quantificazione della deduzione da apportare non può che venire

stabilita a livello federale.

Il TCA ha

constatato peraltro che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare

in maniera così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5.

(5%-10%-15%-20%-25%).

Alla luce

di quanto appena esposto nella sentenza del 31 gennaio 2013 il TCA non può

quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI e ritiene corretto, in

applicazione della giurisprudenza riprodotta al consid. 2.10.3. e in

considerazione del peggioramento riscontrato dal Dr. __________ oltre che delle

ragioni sociali indicate nel rapporto dell’8 febbraio 2010 della consulente in

integrazione, applicare una riduzione del 10% per attività leggere e del 10%

per ragioni sociali, per una riduzione complessiva del 20%, sia per il

periodo da maggio 2005 a novembre 2010 che per il periodo da dicembre 2010.

Periodo dal 1° maggio 2005 al 30 novembre 2010

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario

da invalido di fr. 54'831.33 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la

riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 43'865.06

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno (2006) di fr. 45'173.60.-- (consid. 2.10.1.) non emerge alcun tasso

d’invalidità.

Periodo dal 1° dicembre 2010

Procedendo al raffronto dei redditi, partendo da un salario da

invalido di fr. 56'801.74 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 66,7% si

ottiene – come visto (cfr. consid. 2.10.2) – un importo di fr. 37'886.76. Ammettendo poi

la riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 30'309.40.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno (2011) di

fr. 48'024.28 (consid. 2.10.1.) emerge un tasso d’invalidità del 36,8%, arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà

diritto comunque ad una rendita d’invalidità come stabilito

dall’amministrazione.

2.12

Con decisione del 31 luglio

2012.

l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio in ambito amministrativo inoltrata dall’assicurato (doc. AI 204-1,

inc. 32.2012.200).

2.12.1

L'art.

37.

cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA

aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, p. 6, in fine).

Secondo

dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,

l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa

(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,

p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono

l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di

esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,

op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).

In una

sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e

dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando

le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.1

Was die von Vorinstanz und Verwaltung

verweigerte unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so

hat das kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person

ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs.

4.

ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen

Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f

Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die

anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann

nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des

Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende

Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen

werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid

zu kurz.

5.2

Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund

der Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der

Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer

notwendigen Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem

Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des

Versicherten erblicken, der regelmässig eine unentgeltliche Verbeiständung zur

Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen

oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung

widerspräche (Urteil R. vom 8. November 2006, I 746/06). Es sind vielmehr die

konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst

damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.

Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende

Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes

Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum

Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten

Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine

psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf

(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes

von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines

psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,

erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar

Dispositivo

2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der

ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst

sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen. (…)“

(STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I 928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella

sentenza I 746/06 dell’8 novembre 2006 il TFA ha indicato i seguenti casi di

applicazione della propria giurisprudenza:

"

(…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04).

Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“

(STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I 746/06, consid. 3.2)

Per un caso in cui, sempre

in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha invece ammesso la

necessità dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto

che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore

somatoforme, vedi la sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006.

2.12.2. Nella presente

fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa in quanto ha ritenuto che il caso non

presentava particolari difficoltà procedurali o di merito e dunque l’intervento

di un legale non appariva indispensabile (doc. 204-1, inc. 32.2012.200).

Secondo

questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per

escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata

a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto

all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla

necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs

eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007 si è

confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der

unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren

Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu

berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der

Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen

liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren

zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.

495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche

Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt

nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine

Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2,

114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit

wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren

von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die

Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes

mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit

Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen

Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b;

Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März

2006 Erw. 7.1, I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06)

La necessità o meno

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende

dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella

decisione impugnata.

Ora, nel caso concreto, l’UAI

dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in

particolare tramite una perizia pluridisciplinare SAM (doc. AI 107-1), un

accertamento professionale presso il CAP di __________ (doc. AI 126-1), due

valutazioni mediche del SMR (doc. AI 131-1, 146-1) e un’inchiesta economica per

l’attività professionale indipendente (doc. AI 27-1) e infine una valutazione

reumatologica a cura del Dr. __________ (doc. AI 176-10) ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato.

In sede di osservazioni al

progetto di decisione del 19 dicembre 2011 l’avv. __________ ha contestato la

valutazione medica svolta dall’amministrazione, nonché quella economica, in particolare

il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio AI (doc. AI 189-1).

La problematica trattata

nella presente fattispecie è da ritenersi complessa in quanto concerne un’assicurato

che ha svolto un’attività lavorativa indipendente, affetto da pluripatologie

(psichiatrica, reumatologica, neurologica e ORL) che è stato sottoposto ad una

prima perizia pluridisciplinare SAM nell’ambito della prima domanda di

prestazioni AI risalente al 1989, ad una secondo perizia pluridisciplinare SAM

riferita alla domanda di AI del 2005, ad un accertamento professionale presso

il CAP di __________, a due valutazioni mediche del SMR, ad un’inchiesta

economica per l’attività professionale indipendente ed infine ad un’ulteriore

valutazione reumatologica, a seguito del decreto di stralcio di questa Corte

del 14 febbraio 2011 (doc. AI 170-3).

A seconda

dell’esito di questi accertamenti medici poteva trovare applicazione la

giurisprudenza in merito alla cumulabilità o meno dei singoli gradi di

inabilità lavorativa. Inoltre, avendo l’assicurato svolto l’attività di gerente

indipendente entra in considerazione il tema complesso del calcolo

economico riferito ai lavoratori indipendenti.

Alla luce di quanto appena

esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non

indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva

difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati dall’Ufficio AI –

cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’assistenza giudiziaria

in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Le

osservazioni al progetto di decisione dell’assicurato non erano prive di

possibilità di esito favorevole.

Inoltre,

l’insorgente, come vedremo (cfr. consid. 2.12.), risulta indigente.

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI, affinché si pronunci sull’importo

spettante all’assicurato (cfr. DTF 131 V 153).

2.12.3. Secondo l'art.

29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.12.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita

(con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati,

come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.13. Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Dalle

tavole processuali si evince che il ricorrente, divorziato, vive grazie

all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. 5).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

del 19 giugno 2012 (inc. 32.2012.174) è respinto.

2. Il ricorso

del 7 agosto 2012 (inc. 32.2012.200) è accolto ai sensi dei

considerandi. RI 1 è posto al beneficio del gratuito patrocinio per la

procedura amministrativa.

§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12.2.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

4. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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