32.2012.175
Casalinga. Metodo misto (80%-20%). L'Ufficio AI ha rettamente attribuito una rendita intera dal 1 giugno 2011 al 31 ottobre 2011. Confermata valutazione SAM
24 aprile 2013Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2012.175
LG/sc
Lugano
24 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 maggio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da
ultimo attiva quale segretaria e casalinga, in data 20 settembre 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per problemi di
natura reumatologica (doc. AI 1-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione dell’8 marzo 2011 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc. AI 40-1).
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA postulando in via principale il riconoscimento di un invalidità del
100%, a partire dal 1° settembre 2010, e in via subordinata di provvedimenti
integrativi (doc. AI 44-3).
1.4. In data 4 agosto 2011
l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta
dall’insorgente al vaglio del SMR, ha proposto la retrocessione degli atti
all’amministrazione al fine di espletare ulteriori accertamenti medici (doc. AI
58-2).
1.5. Con decreto del 17 agosto
2011 il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha
stralciato la causa dai ruoli:
" per
intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell'annullamento della
decisione impugnata dell’8 marzo 2011, nel rinvio degli atti all'Ufficio AI al
fine di rivalutare il caso mediante perizia bi-disciplinare (psichiatrica e
reumatologica) e all’emissione di una successiva nuova decisione, che viene
omologata” (doc. AI 59-3).
1.6. L’Ufficio AI ha quindi
predisposto un accertamento medico pluridisciplinare (doc. AI 66-1) e con decisione
del 22 maggio 2012 (doc. AI 76-1), preavvisata con progetto del 15 febbraio
2012 (doc. AI 72-1), ha attribuito all’assicurata una rendita intera limitatamente
al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011.
1.7. Contro questa decisione
l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA chiedendo in via principale il riconoscimento di un invalidità del 100%, a
partire dal 1° settembre 2010, e in via subordinata postulando il
riconoscimento di provvedimenti integrativi (doc. I).
In buona sostanza
l’insorgente ha lamentato in primis una carente motivazione da parte
dell’Ufficio AI delle conclusioni mediche. In secondo luogo il legale ha
contestato nel merito le valutazioni degli specialisti dell’amministrazione
sulla base dei referti del Dr. __________ (doc. H) e del Dr. __________ (doc.
C, D, E, I – I 16).
1.8. A complemento del ricorso, in
data 21 giugno 2012, l’avv. RA 1 ha prodotto lo scritto di medesima data del
Dr. __________ (doc. IV+L).
1.9. Il doc. IV e l’allegato sono
stati inviati all’UAI ai fini della risposta di causa (doc. V).
1.10. Nella risposta del 14 agosto
2012 l’UAI ha ripreso le conclusioni del SMR e del SAM. In particolare,
l’amministrazione ha esposto la presa di posizione del SAM, rispettivamente del
Dr. __________, il quale non ha condiviso le conclusioni del medico curante
circa la presenza di un disturbo di personalità anancastico. Egli ha comunque ritenuto
necessario un approfondimento di questo disturbo da parte del Dr. __________
(doc. VI 3).
L’amministrazione ha
confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame
(doc. VI+ 1/4).
1.11. Il 29 agosto 2012 l’insorgente
ha prodotto una nuova presa di posizione del Dr. __________, il quale ha preso
posizione sulla richiesta di approfondimento del Dr. __________, ed ha ribadito
le proprie conclusioni (doc. VIII+M1-2).
Fatti
I doc. VIII e gli allegati
sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. IX).
1.12. Con le osservazioni del 9
ottobre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto la risposta del Dr. __________ alla
valutazione del SMR e del SAM (Dr. __________ ha confermato la correttezza del
provvedimento adottato (doc. XII+1/2).
I doc. XII+1/2 sono stati
trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XIII).
1.13. In data 22 ottobre 2012 l’avv.
Foglia ha prodotto un nuovo scritto del Dr. __________ (doc. XIV+N).
Il doc. XIV e l’allegato
(doc. N) sono stati inviati per osservazioni scritte all’UAI (doc. XV).
1.14. L’UAI ha preso posizione il 2
novembre 2012 trasmettendo la valutazione del SMR e confermando la decisione
impugnata (doc. XVI+bis).
I doc. XV, XVI+bis sono stati
inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XVII).
1.15. Questa Corte – in data 28
febbraio 2013 – ha interpellato il SAM a proposito della valutazione peritale
psichiatrica del Dr. Jaime (doc. XVIII).
1.16. Il SAM ha preso posizione il
28 marzo 2013 producendo la risposta del Dr. Jaime datata 14 marzo 2013 (doc.
XX+1).
1.17. I doc. XVIII e XX+1 sono stati
trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXI).
1.18. L’UAI ha preso posizione in
data 8 aprile 2013 (doc. XXII+bis), mentre l’avv. Foglia ha risposto l’11
aprile 2013 (doc. XXIII).
Il doc. XXIII è stato
inviato per conoscenza all’UAI (doc. XXIV), mentre le osservazioni e l’allegato
(doc. XXII+bis) all’avv. Foglia, sempre per conoscenza (doc. XXV).
1.19. Il 22 aprile 2013 l’UAI ha formulato
delle ulteriori osservazioni (doc. XXVI) trasmesse per conoscenza
all’insorgente (XXVII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3
Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c).
2.4
Nel caso in cui invece l’interessato
svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente
un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:
" Qualora
l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento
delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione
della disabilità patita nei due ambiti."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
costantemente dichiarato dal Tribunale federale conforme alla legge e all’art.
8.
CEDU (cfr. DTF 125 V 146; SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. e DTF 133 V 504).
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto.
Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività
va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5
Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità
(cfr. consid. 2.2. - 2.4), si deve anzitutto appurare se la persona esercitava
o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sull’insieme delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V
262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata
in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op.
cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha valutato all’80%
la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle
mansioni domestiche.
Tale
suddivisione deve essere confermata. La stessa trova conferma nel formulario di
richiesta di prestazioni del 20 settembre 2010, dove RI 1 ha indicato il grado
di occupazione dell’80% (doc. AI 1-5) e nel questionario per il datore di
lavoro del 12 ottobre 2010 (dove sono indicate 32 ore alla settimana su 40 di
lavoro nell’azienda, cfr. doc. AI 18-1).
Questa
percentuale non è stata peraltro contestata in sede ricorsuale (doc. I).
2.6
Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che
occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di
cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130.
V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione
e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte.
La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.8
Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125.
V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005.
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83
del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.9
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,
il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione.
2.10
Nella decisione del 22 maggio
2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità
dal 1° giugno 2011 al 31 ottobre 2011 sulla base delle certificazioni del
medico curante Dr. __________ (cfr. doc. AI 3-1, 3-4, 3-5) e della perizia SAM
del 31 gennaio 2012 (doc. AI 66-1).
Nel contesto della perizia
SAM i medici hanno valutato la patologia reumatologica e quella psichiatrica.
Globalmente, quindi, nel
rapporto peritale del 31 gennaio 2012 i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “- Sindrome cervicovertebrale su
alterazioni statiche con tendenza cifotica della colonna cervicale e
alterazioni degenerative osteocondrotiche e spondilosiche nonché
spondilartrosiche ed uncartosiche prevalentemente ai segmenti C5-C6 e C6-C7; -
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale e leggera
alterazione statica con scoliosi destroconvessa del passaggio lombo-sacrale e iniziali
alterazioni degenerative plurisegmentali a livello L3-L4 ed L4-L5; - Periartropatia
spalla sin.” (doc. AI 66-13).
Quale diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Tendenza allo
sviluppo di un reumatismo delle parti molli. Sindrome da disadattamento,
reazione depressiva prolungata in remissione. Disturbo di personalità misto
dipendente, narcisistico. Tabagismo cronico” (doc. AI 66-13).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80% dal 15 agosto 2011 nell’attività
da ultimo esercitata di segretaria, mentre in un’attività adeguata e quale
casalinga la capacità lavorativa è piena dal 15 settembre 2011 (doc. AI 66-16/17).
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la valutazione peritale
effettuata dal SAM, sia dettagliata, approfondita e quindi rispecchi i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
Per quanto
riguarda la patologia reumatologica l’assicurata
è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, il quale nel rapporto dell’11
novembre 2011, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi
e quelli oggettivi, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa di
“ -
sindrome cervico-vertebrale su alterazioni statiche con tendenza cifotica della
colonna cervicale e alterazioni degenerative osteocondrotiche e spondilosiche
nonché spondilartrosiche ed uncartosiche prevalentemente ai segmenti C5-C6 e
C6-C7; - sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale e
leggera alterazione statica con scoliosi destro-convessa del passaggio
lombo-sacrale e iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali a livello
L3-L4 ed L4-L5; - periartropatia spalla sinistra” (doc. AI 66-24).
Secondo lo
specialista l’assicurata è da considerare inabile al lavoro nella sua ultima
attività nella misura del 20% per un’attività da svolgere a tempo pieno, a
partire dal licenziamento (30 agosto 2010), mentre nell’attività di casalinga e
in mansioni adeguate la capacità al lavoro è piena (doc. AI 66-25/26).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del resto state smentite
da ulteriori certificati medico-specialistici.
Tale non può essere lo
scritto del 30 aprile 2012 del Dr. __________, medico generalista FMH e dunque
non specialista in reumatologia, il quale non ha posto una diagnosi divergente
rispetto a quella del Dr. __________ e non si è espresso sulla capacità
lavorativa residua della paziente (doc. H).
Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata esaminata
dal Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel
rapporto del 25 novembre 2011 ha diagnosticato una “Sindrome da disadattamento,
reazione depressiva prolungata in remissione (ICD 10 F 43.21). Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) dipendente, narcisistico” (doc. AI 66-30).
Dal punto di vista
temporale il perito ha ripreso i periodi d’incapacità lavorativa indicati dal
Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ ovvero del 100% dal 9 novembre 2010 al
14.
luglio 2011 (tre mesi dopo la valutazione della Dr.ssa __________, doc.
LaMal 6-1). In seguito, secondo il Dr. __________, si è assistito ad un miglioramento:
dal 15 luglio 2011 l’incapacità è del 50% e dal 15 agosto 2011 del 20%, mentre dal
15.
settembre 2011 – sempre secondo il perito – non vi è alcuna incapacità
lavorativa per ragioni psichiatriche (doc. AI 66-32).
Con scritto del 28
febbraio 2013 il TCA ha interpellato il SAM sui motivi che hanno portato il
perito Dr. Jaime a ritenere migliorato il quadro psichiatrico dell’assicurata:
" (…)
Dal profilo psichiatrico il Dr. Jaime, nel rapporto del 25
novembre 2011, ha diagnosticato una “Sindrome da disadattamento, reazione
depressiva prolungata in remissione (ICD 10 F 43.21). Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0) dipendente, narcisistico” (doc. AI 66-30).
Dal punto di vista temporale il perito ha ripreso i periodi
d’incapacità lavorativa indicati dal Dr. Teodori e dalla Dr.ssa Genini, ovvero
del 100% dal 9 novembre 2010 al 14 luglio 2011 (tre mesi dopo la valutazione
della Dr.ssa Genini, doc. LaMal 6-1).
In seguito, secondo il Dr. Jaime, “in teoria si è assistito” ad un
miglioramento: dal 15 luglio 2011 l’incapacità è del 50% e dal 15 agosto
2011.
del 20%, mentre dal 15 settembre 2011 – sempre secondo il perito – non vi
è alcuna incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche (doc. AI 66-32).
Con la presente la invitiamo ad interpellare il Dr. Jaime per
illustrarci nel dettaglio i motivi che conducono il perito a ritenere
migliorato il quadro psichiatrico dell’assicurata.
In particolare, sulla base di quali considerazioni mediche viene
fissata un’inabilità del 50% a partire dal 15 luglio 2011, del 20% dal 15
agosto 2011 e dello 0% dal 15 settembre 2011.” (doc. XVIII).
Nello scritto del 14 marzo
2013, cui il SAM ha prestato adesione (doc. XX), il Dr. Jaime ha fornito le
seguenti spiegazioni:
" (…)
Mi viene richiesto sulla base di quali considerazioni mediche ho
fissato un’inabilità lavorativa del 50% dal 15.07.2011, del 20% dal 15.08.2011
e dello 0% dal 15.09.2011.
Da un lato ho tenuto conto della documentazione medica messami a
disposizione. Nel suo rapporto peritale eseguito in data 15.04.2011 la Dr.ssa
med. Genini, prospettava un recupero della capacità lavorativa dell’assicurata
nel corso dei tre-sei mesi successivi alla sua valutazione. La collega aveva
valutato un tempo teorico di recupero dello stato psichico dell’assicurata alla
luce delle sue constatazioni mediche registrate durante la sua valutazione.
Il mio punto di vista, alla luce delle osservazioni cliniche
osservate, era più consone alla valutazione della collega Genini rispetto a
quella sostenuta dal collega Teodori, medico psichiatra curante
dell’assicurata. Ho concordato con la diagnosi posta dalla collega nonché con
la descrizione del quadro da lei oggettivato. Per questo motivo il tempo di
recupero già da lei teorizzato e proposto mi sembrava un elemento da tenere in
considerazione nella mia valutazione finale.
L’altro elemento medico che ho preso in considerazione è quello
clinico, ossia lo stato psichico dell’assicurata da me riscontrato nella mia
esplorazione psichiatrica realizzata in data 21.11.2011. Durante tale
valutazione ho constatato uno stato di totale remissione clinica del quadro che
era stato riconosciuto, ossia di una Sindrome da disadattamento.
Inoltre ho considerato che il quadro psicopatologico che aveva
presentato l’assicurata era di lieve entità, senza alcun indizio di grave
compromissione del funzionamento psichico e con una problematica
prevalentemente reattiva al contesto lavorativo. Non erano presenti altri
fattori endogeni o di rischio gravi che potessero condizionare un decorso
infausto o cronico.
Questo aspetto clinico ha una considerevole rilevanza in quanto
definisce il rapido e progressivo recupero delle capacità lavorativa da me
ipotizzato e definito in seguito. Il corto periodo di tempo di ricupero totale
delle sua capacità lavorativa è la conseguenza di tali considerazioni cliniche.
Per questo motivo, e come è stato da me chiarito nel mio rapporto
peritale, si trattava di una definizione teorica dei tempi di recupero della
capacità lavorativa. In definitiva, quindi, ho ritenuto evidente prendere come
riferimento il periodo di ricupero stipulato dalla Dr.ssa Genini e in seguito
in considerazione delle mie osservazioni oggettive, ho riconosciuto il tempo di
recupero progressivo e veloce fino alla sua totale capacità lavorativa a
partire dal 15.09.2011” (doc. XX+1).
Alla luce anche delle
risposte del perito, condivise anche dal SMR (doc. XXII bis), il TCA non ha
motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale (cfr. la
giurisprudenza esposta al consid. 2.6.).
Il Dr. Jaime ha indicato
infatti sulla base di quali elementi si è realizzato un miglioramento del
quadro psichiatrico, in particolare tramite la documentazione medica a
disposizione del perito (diagnosi e quadro clinico oggettivato dalla Dr.ssa
Genini nella perizia del 15 aprile 2011, doc. LaMal 6-1) e l’osservazione
clinica della paziente svolta in data 21 novembre 2011 (doc. XX+1).
ll TCA ritiene dunque che
il miglioramento del quadro clinico è stato documentato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (per una diversa soluzione
cfr. la STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ritenuto
carente la motivazione in merito al miglioramento del disturbo depressivo
attestato dal perito).
Le
certificazioni mediche del Dr. __________ prodotte dall’insorgente non
permettono una diversa valutazione della fattispecie.
Nello scritto del 21
giugno 2012 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha
preso posizione sulla perizia del Dr. __________ rilevando che sostanzialmente
il perito riconosce le medesime diagnosi sia della Dr.ssa __________ che dello
stesso Dr. __________ “eccezion fatta per il disturbo somatoforme da dolore
persistente” (doc. L). Secondo il medico curante la paziente soffre di un
disturbo depressivo persistente su una personalità disturbata che nel corso
dell’osservazione si è verificato come un disturbo di personalità anancastico
(ICD 10-F 60.5).
A mente del Dr. __________
la riduzione della capacità lavorativa è dovuta principalmente al disturbo di
personalità anancastico.
Nonostante ciò, la
paziente potrebbe essere aiutata a recuperare una parziale capacità lavorativa
valutabile al 50% (doc. L).
Su questo referto ha preso
posizione il Dr. __________ il quale ha escluso la presenza di elementi clinici
concludenti per una diagnosi in cui sia preponderante la componente anacastica
di personalità. Egli ha tuttavia invitato il collega Dr. __________ ad
approfondire la descrizione del quadro anancastico e su come questo possa
influire sulla capacità lavorativa (doc. VI 3).
Nello scritto del 29
agosto 2012 il Dr. __________ ha precisato che il disturbo depressivo
persistente, diagnosticato sia dal Dr. __________ che dalla Dr.ssa __________,
oltre che dallo stesso Dr. __________, è stato senz’altro scatenato ed
aggravato dal disturbo di personalità sottostante e preesistente (doc. M1-2).
Il Dr. __________ è stato
quindi invitato a prendere nuovamente posizione sulle conclusioni del Dr. __________.
Il perito ha rilevato che il medico curante si è espresso in modo generico sui
concetti dell’ICD 10 “senza entrare in materia sugli aspetti specifici che
l’assicurata presenta a livello fenomenologico” e non aveva mai
precedentemente posto la diagnosi di disturbo anancastico (cfr. doc. AI 44-15,
44-19).
Lo specialista
interpellato dall’amministrazione ha quindi ribadito di aver riscontrato
marcati aspetti narcisistici e dipendenti nella personalità dell’assicurata
senza tuttavia un’influenza marcata sul suo comportamento o sulla sua
affettività “tale per giustificare un significativo influsso sulla capacità
funzionale dell’assicurata” (doc. XII1)
In data 18 ottobre 2012 il
Dr. __________ si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni
diagnostiche rilevando che il disturbo anancastico era già stato rilevato dalla
Dr.ssa Genini (doc. N).
Il medico del SMR, Dr.ssa
Uslenghi, sul referto del 18 ottobre 2012 del Dr. Teodori ha – da parte sua –
concluso che non apporta nuovi elementi medici alle conclusioni del Dr. Jaime.
In particolare, il medico
ha indicato che la diagnosi posta dalla Dr.ssa Genini il 15 aprile 2011 “non
era di un disturbo di personalità anancastico ma di disturbo misto di
personalità dipendente e narcisisticamente fragile con tendenze
passive-autosvalutative”. Diagnosi posta anche dal Dr. Jaime.
Per contro, il disturbo di
personalità anancastico non è stato mai riportato nei rapporti medici del
curante “ed è una diagnosi con caratteristiche diverse da quelle di un
disturbo di personalità anancastico” (doc. XVIbis).
Questa Corte ritiene che
lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico, sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________ e che le
certificazioni del Dr. __________ non consentono una diversa valutazione della
fattispecie.
Da un lato le conclusioni
del perito sono confermate anche dalla Dr.ssa __________ che nella valutazione
del 15 aprile 2011, svolta per conto dell’assicuratore perdita di guadagno, ha
posto la medesima diagnosi del Dr. __________ e indicato che in sede di
prognosi l’assicurata, con adeguati provvedimenti terapeutici e psicosociali, “dovrebbe
recuperare la capacità lavorativa completa entro tre a sei mesi al più tardi
dalla visita odierna” (era il 14 aprile 2011) (doc. LaMal 6-6).
D’altro canto il Dr. __________i
ha anch’egli posto unicamente la diagnosi di “Reazione depressiva prolungata”
nel rapporto all’indirizzo dell’AI in data 17 marzo 2011 e sul formulario __________
del 9 dicembre 2010 (doc. AI 44-19) e solo successivamente, a partire dallo
scritto del 21 giugno 2012 (doc. L), quella di disturbo anancastico. Disturbo
che il Dr. Jaime ha ritenuto esposto in maniera generica, poco chiara e senza
entrare nel merito del caso specifico (doc. XII1).
Giova inoltre ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio,
nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha
sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti
interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
l'assicurata è inabile al lavoro al 20% nell’ultima attività lavorativa dal 15
agosto 2011, mentre è pienamente abile in attività adeguate e quale casalinga dal
15.
settembre 2011.
2.11
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti
nel caso concreto i dati del 2011 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.11.1
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie, l’amministrazione
ha determinato il reddito da valido sulla base dei dati statistici ritenendo
che in assenza del danno alla salute l’assicurata sarebbe stata verosimilmente
licenziata dall’abituale datore di lavoro (doc. 76-1).
L’insorgente non ha contestato
questo calcolo che può essere ammesso dal TCA.
In applicazione dei dati
statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 del 2010, categoria 4,
attività semplici e ripetitive p.to 61 “Telecomunicazioni” si ottiene un
importo mensile di fr. 5'737.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr.
5'966.48 al mese, pari a fr. 71’597.76 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr.
72'313.74 (+1,0% per il 2011).
Il reddito da valido va
poi proporzionato all’80% essendo l’assicurata salariata in questa percentuale,
mentre per il restante 20% risulta casalinga. Si ottiene così un importo di fr.
57'850.99.
2.11.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto applicando
i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili
oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 12-2012,
p. 91), un reddito di fr. 53'235.88.
In ossequio alla giurisprudenza
federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid.
6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04,
consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a
direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.11.3
In concreto, nel rapporto del 15
febbraio 2012, la consulente in integrazione professionale ha applicato una
riduzione del 5% per attività leggere e del 5% per altri fattori di riduzione
(doc. AI 70-3).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella presente fattispecie
la percentuale globale del 10% può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice
non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto
dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 53'235.88 e ammettendo la riduzione del
10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 47'912.29
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 57'850.99 (consid. 2.11.1.) emerge un tasso d’invalidità del 17,1%
arrotondato al 17% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41).
Nel proprio calcolo
l’Ufficio AI ha quantificato erroneamente in fr. 38'079.-- il reddito da
invalido dell’assicurata, dopo le riduzioni per attività leggere (5%) e altri
fattori sociali (5%) (doc. 76-1).
L’importo corretto -
secondo i dati dell’amministrazione - è invece di fr. 47'599.2 (dopo la
riduzione del 10% su fr. 52'888.--) che confrontato con un reddito da valido di
fr. 55'489.-- conduce ad un grado del 14,2% arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.11.4
Per quanto riguarda l’attività
abituale, in considerazione del fatto che l’assicurata presenta una capacità
lavorativa residua dell’80% l’amministrazione ha correttamente ritenuto che non
vi è alcuna perdita di guadagno (doc. AI 76-2).
Al riguardo va tuttavia
sottolineato che in una recente sentenza 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 l’Alta
Corte ha rammentato che nel caso in cui l’assicurato continua a beneficiare di
una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a tempo
parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce una
incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa residua è
superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento).
In concreto, la capacità
lavorativa residua di RI 1 (dell’80%) è uguale al tasso di attività che
eserciterebbe se fosse rimasta in buona salute (80%). Ne discende che nella
precedente attività lavorativa l’insorgente non ha alcuna perdita di guadagno.
La ricorrente presenta
dunque un minor discapito economico in questa attività.
2.12
Viste le quote parti tra
attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è dello 0% (80 X 0% + 20 X 0%).
Considerando i seguenti
periodi d’incapacità lavorativa nell’attività abituale:
- 100% dal 28 giugno 2010
- 50% dal 26 luglio 2010
- 100% dal 30 agosto 2010
- 50% dal 15 luglio 2011
- 20% dal 15 agosto 2011
e in attività adeguate:
- 100% dal 28 giugno 2010
- 50% dal 26 luglio 2010
- 100% dal 30 agosto 2010
- 50% dal 15 luglio 2011
- 20 dal 15 agosto 2011
- 0% dal 15
settembre 2011,
l’Ufficio AI ha correttamente
attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al
periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011 e soppresso le
prestazioni a partire dal 1° novembre 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di
svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o
l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr.
STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
2.13
L’insorgente in sede di
osservazioni (doc. XXIII) ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti, in
particolare una nuova perizia medica indipendente.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per
CHF 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti