32.2012.177
Soppressione in via di revisione della rendita. Conferma della perizia multidisciplinare e del grado d'invalidità non pensionabile
28 gennaio 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.177
Data decisione, Autorità:
28.01.2013, TCA
Titolo:
Soppressione in via di revisione della rendita. Conferma della perizia multidisciplinare e del grado d'invalidità non pensionabile
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.177
BS/sc
Lugano
28 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 16 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1976, precedentemente attivo quale operaio, è stato posto al beneficio,
con effetto dal 1° giugno 2007, di un quarto di rendita, aumentata dal 1° settembre
2007 a rendita intera per i postumi di un incidente della circolazione occorsogli
il 5 aprile 2007 (cfr. decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010; doc. AI 101
e 107; per le motivazioni cfr. doc. AI 97). Precedentemente, con decisione 25
febbraio 2005 una sua richiesta di prestazioni era stata respinta, non presentando
l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 42).
1.2. Nel
gennaio 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc.
AI 109).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM, con decisione 16 maggio 2012 (preavvisata il 21 febbraio 2012)
l’amministrazione ha soppresso la rendita non presentando (più) l’assicurato un
grado d’invalidità almeno del 40% e ha tolto contestualmente l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 107).
1.3. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendo in via
preliminare “la concessione dell’effetto sospensivo” al ricorso. Nel merito
egli ha contestato il miglioramento della situazione valetudinaria accertata
dall’Uf- ficio AI e chiesto il ripristino della mezza rendita. Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico-teorica
alla base della decisione contestata, ha proposto la reiezione del ricorso.
1.5. Con
decreto 13 settembre 2012 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di
ripristino dell’effetto sospensivo (VI).
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso la rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.5. Nel
caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisioni 1° dicembre
2009 e 14 gennaio 2010 (quest’ultima riguardante le prestazioni arretrate) l’assicurato
è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° giugno 2007 e di una
rendita intera dal 1° settembre 2007 (media retrospettiva)
Sulla
base degli atti medici raccolti, egli è stato ritenuto totalmente inabile dal
mese di aprile 2007 (cfr. motivazioni doc.AI 97/3). Nel rapporto 14 settembre
2009 del SMR si rileva che l’inabilità lavorativa “è dovuta alle conseguenze
dell’infortunio di pertinenza __________. La preesistente problematica lombare
è di entità limitata e sicuramente non ridurrà la futura capacità lavorativa
che tiene conto delle conseguenze dell’infortunio, in ogni caso la capacità
lavorativa residua verrà stabilita dalla __________ tendendo conto della problematica
lombare (se ancora attiva).”
2.6. Nell’ambito
della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare
a cura del SAM. Dal referto, datato 19 gennaio 2011 (doc. AI 128) risulta che i
periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Incipiente coxartrosi ds. con/su:
- necrosi della calotta femorale ds.;
- pregressa
frattura/lussazione della testa femorale ds., pregressa riposizione e osteosintesi
(5.4.2007).
Pregressa frattura del condilo femorale laterale ds.
(5.4.2007) con/su:
- pregressa osteosintesi (16.4.2007)
Modesto ginocchio in valgo a ds.
Sindrome lombo vertebrale con/su:
- pregressa osteocondrosi giovanile
dorso-lombare;
- discreta cifosi dorsale.
Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2) in remissione.
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Pregresse fratture del radio e dell'ulna in zona
diafisaria ben consolidate.
Pregressa frattura del metacarpo V e frattura della
falange prossimale del IV dito della mano ds., ben consolidate.
Probabile emicrania senz'aura, parzialmente peggiorata
dopo il trauma cranico del 5.4.2007. (…)" (doc. AI 128/18)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, dopo una visita presso lo stesso
centro peritale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al 30%
nell’attività lucrativa da ultimo svolta, ma abile al 70% in attività adeguate e
precisamente:
"
(…)
L'A. può essere riformato e reintegrato in un'altra
attività lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 90% in qualsiasi tipo di attività da agosto 2008;
precedentemente ha presentato una capacità lavorativa dell'80% dal febbraio
2008. La prognosi dal punto di vista psichiatrico è stazionaria.
Dal punto di vista ortopedico l'A. può svolgere altre
attività nella misura del 70%. Deve essere un'attività fisicamente non pesante,
che permetta cambiamenti di posizione; l'A. non deve camminare più di 100-200 m, non deve sollevare-spostare pesi al di sopra dei 7-8 kg e deve evitare posizioni accovacciate. Dopo un riallenamento lavorativo l'A. può raggiungere una capacità
lavorativa del 70% in attività rispettose dei limiti appena descritti.
Nell'attività di montatore di tapparelle l'A. raggiunge una capacità lavorativa
del 50%.
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile
al lavoro. (…)"
(doc. AI 128/23)
Dopo aver proceduto
al raffronto dei redditi, che ha comportato ad un grado d’invalidità del 39%,
con progetto di decisione 21 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha paventato la
soppressione della rendita (doc. AI 158).
A seguito delle
osservazioni al succitato progetto di decisione (doc. AI 162),
l’amministrazione ha ordinato un altro esame medico specialistico (psichiatrico
e internistico) a cura del SMR. Dal relativo rapporto 9 maggio 2012 risulta che
Fatti
i medici hanno accertato un ulteriore miglioramento della situazione valetudinaria,
vale a dire una piena abilità lavorativa in attività adeguate (doc. AI 166). Da qui la conferma, mediante la decisione contestata, della soppressione
della rendita.
L’assicurato contesta
le succitate conclusioni mediche, in particolare la valutazione psichiatrica. Con
riferimento al rapporto 9 febbraio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________,
egli sostiene un’incapacità lavorativa del 50%.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il
suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con
rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione
e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va infine ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione
impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del SAM
e la valutazione del SMR, che hanno permesso di accertare un miglioramento
della capacità lavorativa giustificante la soppressione della rendita.
Per
quel che concerne l’aspetto psichiatrico, va ricordato che nel rapporto 9 dicembre
2010 il dr. __________ aveva osservato:
"
(…)
L'assicurato presenta una sindrome somatoforme da
dolore persistente e una sindrome ansioso depressiva in via di remissione.
La sindrome somatoforme è insorta dopo la perdita del
ruolo lavorativo, con l'insorgenza della sintomatologia algica. In seguito si è
assistito ad una insorgenza di una sindrome ansiosa depressiva che ha
contribuito a cristallizzare il processo psicopatologico. Da un punto di vista
clinico e anamnestico la sindrome algica adempie i criteri di Foerster in quanto
è cronica, intensa e resistente ai trattamenti. Inoltre è constatabile una
comorbidità psicologica, in quanto è presente una spiccata tendenza a
somatizzare i conflitti intrapsichici e presenta una tendenza depressiva.
L'incidente del 2007 ha provocato l'insorgenza di una sindrome postraumatica da stress, ma non ha comportato una incapacità lavorativa
per ragioni psichiatriche. Ha contribuito però a cristallizzare una maggiore
vulnerabilità psichica in modo tale da sfociare poi nel 2010 in una sindrome mista ansiosa depressiva.
La sintomatologia complessiva non ha mai avuto
caratteristiche di gravità."
(doc. AI 128/27)
Lo
specialista in psichiatrica e psicoterapia ha concluso che dal febbraio 2010
l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 20% ridotta al 10% dall’agosto
2010.
Nell’ambito
della procedura amministrativa – ed anche ricorsuale – l’assicurato ha prodotto
il certificato 9 febbraio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________:
"
Certifico che il
paziente a margine è in cura regolarmente presso il mio studio dal 23.12.2009 a
tuttora.
Il paziente soffre di una serie di disturbi psichici
sviluppati praticamente dopo il grave incidente motociclistico.
Anche se negli ultimi mesi egli ha presentato un
miglioramento del suo stato psichico, persistono ancora vari sintomi di tipo
ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive, disturbi del sonno, oltre che una
serie di dolori molto forti nelle varie parti del corpo dovuti alla sua problematica
infortunistica.
Il paziente comunque è regolarmente seguito oltre che
dal medico curante Dr. med. __________ (che mi legge in copia). Anche da vari
altri specialisti e per quel che riguarda il suo disturbo psichico egli
presenta tuttora una sindrome da disadattamento con reazione mista
ansiosa-depressiva (ICD-10 F43.22) che causa attualmente un'inabilità
lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50% dal
01.01.2012 per un periodo da determinare."
(doc. AI 162/7)
Il
succitato certificato è stato esaminato nell’ambito della valutazione SMR. Al riguardo
è stato rilevato:
"
(…)
L'A.to osservato oggi, non ha evidenziato segni o
sintomi d'ansia, rispettivamente angoscia, disturbi del sonno o facile
stancabilità né preoccupazioni eccessive se non accenni a problemi di tipo economico-finanziario.
La valutazione del dr. __________ appare più come un
diverso apprezzamento del curante dello stato osservato a suo tempo dal dr. __________,
oggi migliorato.
In conclusione, dal lato psichico, non si hanno limiti
funzionali aggiuntivi a quelli somatici.
Dal lato valetudinario, non appaiono oggi segni o
sintomi, indicativi di una psicopatologia maggiore dello spettro dei disturbi
dell'umore, d'ansia o altro, che abbia influenzato per se,
rispettivamente possa avere influenzato in passato in misura maggiore a quanto
descritto dal dr. __________ in perizia SAM di gennaio 2011, la capacità
lavorativa di questo A.o in qualsiasi attività lavorativa esigibile.
Colloquio telefonico con il dr. __________ 8
maggio 2012 ore 16.30:
Il curante è stato informato delle dichiarazioni spontanee
dell'A.to riguardo all'attività lavorativa e allo stato di salute espresse
durante l'osservazione SMR. Il collega psichiatra ha affermato di avere visto
l'A.to ad __________ lo scorso mercoledì, 2 maggio e di averlo trovato
psichicamente migliorato. Il dr. __________ si è dichiarato consapevole della
situazione generale del suo paziente e fondamentalmente d'accordo con le
conclusioni del presente rapporto. Lo psichiatra si è inoltre espresso a favore
che il suo paziente possa beneficiare di un aiuto al collocamento. (…)"
(doc. AI 166/10)
Al
proposito, nella decisione impugnata l’amministrazione ha fatto presente che
provvedimenti d’ordine professionale non sono attuabili (l’assicurato ha beneficiato
di un periodo di osservazione presso il Centro di accertamento professionale di
__________; doc. AI 145 ss).
Visto
quanto sopra, questo TCA non può che aderire alla convincente presa di
posizione del SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, come pure la valutazione del SMR
tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente
alle decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, una totale abilità
lavorativa in attività adeguate.
2.9. Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), l’Ufficio
AI ha proceduto al raffronto dei redditi, così come risulta dalla decisione
contestata.
Per
il reddito da valido l’amministrazione ha preso in considerazione fr. 67’180.--.
Il reddito da invalido, determinato secondo i dati salariali statistici e tenendo
conto di un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30% (come risultato
dalla perizia SAM) e una riduzione del 7% per attività leggere, è stato
determinato in fr. 52'491.--. Dal raffronto tra i due redditi è risultato un
grado d’invalidità del 39% che non giustifica (più) il diritto alla rendita.
Va
da sé che anche con il successivo miglioramento valutato dal SMR (piena abilità
lavorativa), parimenti l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile,
motivo per cui, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita.
Ne
consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso
va respinto.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster