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Decisione

32.2012.177

Soppressione in via di revisione della rendita. Conferma della perizia multidisciplinare e del grado d'invalidità non pensionabile

28 gennaio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i medici hanno accertato un ulteriore miglioramento della situazione valetudinaria,

vale a dire una piena abilità lavorativa in attività adeguate (doc. AI 166). Da qui la conferma, mediante la decisione contestata, della soppressione

della rendita.

L’assicurato contesta

le succitate conclusioni mediche, in particolare la valutazione psichiatrica. Con

riferimento al rapporto 9 febbraio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________,

egli sostiene un’incapacità lavorativa del 50%.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il

suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con

rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione

e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va infine ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione

impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del SAM

e la valutazione del SMR, che hanno permesso di accertare un miglioramento

della capacità lavorativa giustificante la soppressione della rendita.

Per

quel che concerne l’aspetto psichiatrico, va ricordato che nel rapporto 9 dicembre

2010 il dr. __________ aveva osservato:

"

(…)

L'assicurato presenta una sindrome somatoforme da

dolore persistente e una sindrome ansioso depressiva in via di remissione.

La sindrome somatoforme è insorta dopo la perdita del

ruolo lavorativo, con l'insorgenza della sintomatologia algica. In seguito si è

assistito ad una insorgenza di una sindrome ansiosa depressiva che ha

contribuito a cristallizzare il processo psicopatologico. Da un punto di vista

clinico e anamnestico la sindrome algica adempie i criteri di Foerster in quanto

è cronica, intensa e resistente ai trattamenti. Inoltre è constatabile una

comorbidità psicologica, in quanto è presente una spiccata tendenza a

somatizzare i conflitti intrapsichici e presenta una tendenza depressiva.

L'incidente del 2007 ha provocato l'insorgenza di una sindrome postraumatica da stress, ma non ha comportato una incapacità lavorativa

per ragioni psichiatriche. Ha contribuito però a cristallizzare una maggiore

vulnerabilità psichica in modo tale da sfociare poi nel 2010 in una sindrome mista ansiosa depressiva.

La sintomatologia complessiva non ha mai avuto

caratteristiche di gravità."

(doc. AI 128/27)

Lo

specialista in psichiatrica e psicoterapia ha concluso che dal febbraio 2010

l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 20% ridotta al 10% dall’agosto

2010.

Nell’ambito

della procedura amministrativa – ed anche ricorsuale – l’assicurato ha prodotto

il certificato 9 febbraio 2012 del suo psichiatra curante, dr. __________:

"

Certifico che il

paziente a margine è in cura regolarmente presso il mio studio dal 23.12.2009 a

tuttora.

Il paziente soffre di una serie di disturbi psichici

sviluppati praticamente dopo il grave incidente motociclistico.

Anche se negli ultimi mesi egli ha presentato un

miglioramento del suo stato psichico, persistono ancora vari sintomi di tipo

ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive, disturbi del sonno, oltre che una

serie di dolori molto forti nelle varie parti del corpo dovuti alla sua problematica

infortunistica.

Il paziente comunque è regolarmente seguito oltre che

dal medico curante Dr. med. __________ (che mi legge in copia). Anche da vari

altri specialisti e per quel che riguarda il suo disturbo psichico egli

presenta tuttora una sindrome da disadattamento con reazione mista

ansiosa-depressiva (ICD-10 F43.22) che causa attualmente un'inabilità

lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 50% dal

01.01.2012 per un periodo da determinare."

(doc. AI 162/7)

Il

succitato certificato è stato esaminato nell’ambito della valutazione SMR. Al riguardo

è stato rilevato:

"

(…)

L'A.to osservato oggi, non ha evidenziato segni o

sintomi d'ansia, rispettivamente angoscia, disturbi del sonno o facile

stancabilità né preoccupazioni eccessive se non accenni a problemi di tipo economico-finanziario.

La valutazione del dr. __________ appare più come un

diverso apprezzamento del curante dello stato osservato a suo tempo dal dr. __________,

oggi migliorato.

In conclusione, dal lato psichico, non si hanno limiti

funzionali aggiuntivi a quelli somatici.

Dal lato valetudinario, non appaiono oggi segni o

sintomi, indicativi di una psicopatologia maggiore dello spettro dei disturbi

dell'umore, d'ansia o altro, che abbia influenzato per se,

rispettivamente possa avere influenzato in passato in misura maggiore a quanto

descritto dal dr. __________ in perizia SAM di gennaio 2011, la capacità

lavorativa di questo A.o in qualsiasi attività lavorativa esigibile.

Colloquio telefonico con il dr. __________ 8

maggio 2012 ore 16.30:

Il curante è stato informato delle dichiarazioni spontanee

dell'A.to riguardo all'attività lavorativa e allo stato di salute espresse

durante l'osservazione SMR. Il collega psichiatra ha affermato di avere visto

l'A.to ad __________ lo scorso mercoledì, 2 maggio e di averlo trovato

psichicamente migliorato. Il dr. __________ si è dichiarato consapevole della

situazione generale del suo paziente e fondamentalmente d'accordo con le

conclusioni del presente rapporto. Lo psichiatra si è inoltre espresso a favore

che il suo paziente possa beneficiare di un aiuto al collocamento. (…)"

(doc. AI 166/10)

Al

proposito, nella decisione impugnata l’amministrazione ha fatto presente che

provvedimenti d’ordine professionale non sono attuabili (l’assicurato ha beneficiato

di un periodo di osservazione presso il Centro di accertamento professionale di

__________; doc. AI 145 ss).

Visto

quanto sopra, questo TCA non può che aderire alla convincente presa di

posizione del SMR. A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, come pure la valutazione del SMR

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente

alle decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, una totale abilità

lavorativa in attività adeguate.

2.9. Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), l’Ufficio

AI ha proceduto al raffronto dei redditi, così come risulta dalla decisione

contestata.

Per

il reddito da valido l’amministrazione ha preso in considerazione fr. 67’180.--.

Il reddito da invalido, determinato secondo i dati salariali statistici e tenendo

conto di un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30% (come risultato

dalla perizia SAM) e una riduzione del 7% per attività leggere, è stato

determinato in fr. 52'491.--. Dal raffronto tra i due redditi è risultato un

grado d’invalidità del 39% che non giustifica (più) il diritto alla rendita.

Va

da sé che anche con il successivo miglioramento valutato dal SMR (piena abilità

lavorativa), parimenti l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile,

motivo per cui, rettamente l’amministrazione ha soppresso la rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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