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32.2012.178

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21 febbraio 2013Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.5. Nel caso

concreto, dagli atti di causa risulta che l’UAI, conformemente a quanto

stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio 32.2011.22 del 20 luglio 2011, con

lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato,

ha affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del

SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

dermatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

Nel referto peritale del 9 marzo 2012, i medici

del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

“coxartrosi bilaterale” e, quali diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa, quelle di “sindrome lombovertebrale su leggere alterazioni

statiche, stato dopo morbo di Scheuermann toracolombare e alterazioni

degenerative plurisegmentali; cervicalgie; gonalgie bilaterali a sin. in stato

dopo plastica al legamento crociato anteriore nel 1997 con leggera

insufficienza legamentare; stato dopo asportazione in età infantile di un neo

congenito nella zona tra l’inguine sin. e la parte mediale distale della coscia

sin.: all’età di 5 anni circa asportazione della parte distale del neo; all’età

di 7 anni circa asportazione della parte addominale/inguinale/genitale e della

parte interna prossimale della coscia in ricostruzione; sviluppo di una

cicatrice ancora oggi ben visibile; cisti ateromatose recidivanti, alcune delle

quali incise o infette e stato dopo asportazione di un probabile dermoide

sacrale negli anni ’80; tratti schivi di personalità” (doc. 69-14).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di aiuto-montatore di sistemi di ventilazione (doc. 69-18),

ma ancora abile al lavoro al 100% in un’attività leggera e adeguata, rispettosa

dei suoi limiti funzionali (doc. 69-19).

A quest’ultimo riguardo, essi hanno precisato che

sarebbe “da prediligere un’attività lavorativa leggera, che gli permetta di

alternare le varie posizioni, da quella seduta a quella in piedi, non

particolarmente impegnativa per quanto riguarda la colonna vertebrale, onde

evitare un peggioramento dei disturbi lombari. Si consiglia di evitare

professioni che impongano il contatto intenso e ripetuto con ambienti molto

umidi e caldi, per la tendenza alla formazione delle summenzionate cisti

ateromatose” (doc. 69-19).

Infine, i medici del SAM hanno rilevato di poter

“riconoscere l’incapacità lavorativa del 100% sul periodo dal 28 giugno al 31

dicembre 2007 per qualsiasi attività lavorativa, come attestato dal medico

curante dr. __________ e riconosciuto dall’Assicurazione IPG __________” (doc.

69-20).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.3.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale eseguita dai

medici del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Le

conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM, del resto, non sono state smentite

da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

L’assicurato si è limitato a trasmettere al TCA,

unitamente al ricorso, il referto d’uscita dall’Ospedale regionale di __________

- dove è stato ricoverato dal 23 maggio 2012 al 25 maggio 2012 per “cura di

ernia ombelicale con ventral patch”, con esito positivo (doc. D) – e

l’appuntamento per un ricovero, in data 18 giugno 2012, presso la Clinica __________

(doc. E).

Nelle annotazioni mediche del 27 giugno 2012, il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

L’intercorrente operazione per ernia ombelicale

ha portato una IL intercorrente di 3 settimane dal 23 maggio 2012 al 5 giugno 2012. In seguito, recupero della CL come da perizia SAM per presentare nuovamente una IL del 100% dal

18 giugno 2012 per l’intervento all’anca con conseguente IL di circa 3 mesi per

qualsiasi attività. Non è escluso che l’assicurato sarà pure sottoposto ad un

intervento all’anca sinistra. Terminata la relativa riabilitazione, la CL

dell’assicurato dovrebbe essere uguale se non maggiore a quella stabilita dal

SAM.” (Doc. VI/bis).

Il TCA concorda con queste considerazioni del medico del SMR.

Va qui

ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli

sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne

emanata – in concreto il 24 maggio 2012

– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In concreto, il possibile peggioramento dello stato di salute

dell’interessato conseguente all’intervento chirurgico citato è, in ogni caso,

come indicato dall’amministrazione, successivo alla decisione impugnata e non

può quindi essere preso in considerazione (doc. VI).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4): spetterà quindi all’assicurato, se del caso, inoltrare

un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa

documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire

sul suo grado di inabilità.

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al

lavoro nella misura del 100% nella sua precedente attività di aiuto-montatore

di sistemi di ventilazione, mentre presenta una capacità lavorativa residua del

100% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni

funzionali.

2.6. Sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività, che l’interessato, malgrado il

danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

Nonostante

le critiche del patrocinatore del ricorrente – il quale ha genericamente

indicato che l’interessato non potrebbe svolgere delle attività leggere

adeguate, dato che egli ha sempre svolto delle attività lavorative fisicamente

pesanti” e non possiede quindi né la formazione, né l’esperienza professionale

per svolgere altre attività - il TCA ritiene che, come indicato

dall’amministrazione, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e

ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed

un breve periodo di rodaggio.

A prescindere dalla questione dell’esigibilità o

meno delle professioni indicate a titolo esemplificativo dai medici del SAM quali

attività adatte (ossia quella di ricezionista e venditore presso un garage,

quella di impiegato di commercio e, in misura ridotta, quella di gerente di un

bar, cfr. doc. 69-20) – esigibilità contestata dal patrocinatore

dell’assicurato – resta il fatto che, sul mercato generale del lavoro, esistono

delle attività non qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e che non

richiedono una preparazione professionale specifica, che l’interessato,

malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 100%.

Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche

nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività

di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

Quanto alla mancanza di formazione invocata dal

patrocinatore dell’assicurato quale impedimento al poter reperire una attività

leggera adeguata, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito che anche

degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la

loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera

e che non presupponga particolari attitudini intellettuali.

Ad

esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato

dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di

incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno

2006) - questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a

frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive

trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un

infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità

lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di

pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire

sopra l’orizzontale:

"

Con la propria impugnativa, ___ ha inoltre fatto

valere che il suo stato di analfabetismo gli precluderebbe, citiamo: “la

possibilità di svolgere qualsivoglia attività non identica a quella da lui

svolta nell’arco della propria vita e sino alla data dell’infortunio, e a

maggior ragione le attività prese in considerazione dalla ___ per il calcolo

dell’incapacità lucrativa, …” (I, p. 6).

Il fatto che l’assicurato sia analfabeta e privo

di ogni formazione, merita effettivamente qualche riflessione.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un

assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può

pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto

della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata;

P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990,

p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che

- trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire

invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto

dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p.

206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il

mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali

attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002

UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004

nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle

opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il

settore delle prestazioni di servizio.

In sintesi, se è vero che, da un lato,

l'assicurato é tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue

capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità,

nel senso poc’anzi evocato.

Nella concreta evenienza, il fatto che ___ non

sappia né leggere né scrivere e sia, inoltre, privo di formazione, rappresenta

un handicap, che si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle

attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal

punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.

Nondimeno, questa Corte ritiene che

dall’assicurato si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità

lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in

linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti,

delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che non

presuppongono particolari attitudini intellettuali. Tali attività potrebbero

senz’altro venire svolte anche da una persona analfabeta, nella misura in cui

richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi: assimilato l’automatismo,

non vi possono più essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso,

la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D., inc. 35.1998.102, consid. 2.6.,

Considerandi

cresciuta in giudicato).

Occorre infine rilevare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).”

(STCA

succitata, consid. 2.6.)

Alle

medesime conclusioni è giunto il TCA anche nella sentenza 32.2007.321 dell’8

ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, concernente un’assicurata

straniera, nata nel 1955, priva di formazione, che in passato, prima del danno

alla salute (consistente essenzialmente in problemi al rachide, specialmente

agli arti superiori), aveva sempre svolto l’attività di operaia agricola.

L’Alta

Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99

del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati

stranieri, analfabeti e privi di formazione - attivi prima del danno alla

salute in attività manuali pesanti - che presentavano degli impedimenti

funzionali sostanzialmente di natura reumatologica-ortopedica.

Quanto

all’ulteriore critica del patrocinatore dell’interessato in merito al fatto che

“appare poco credibile che si possa ragionevolmente ritenere esigibile che il

ricorrente possa svolgere altre attività leggere in condizioni normali del

mercato, tenuto conto della sua formazione, della sua esperienza professionale

e della circostanza che è “fuori” dal mercato da ben 5 anni (da giugno 2007),

che al giorno d’oggi è un’eternità” (cfr. doc. I), il TCA non ignora evidentemente

le difficoltà esistenti sul mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò

rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti).

Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire

l'assicurazione contro la disoccupazione.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Il

Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza in una STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012, nella quale, confermando la sentenza 32.2012.41 del 24

luglio 2012 di questa Corte, ha ritenuto esigibili da parte dell’assicurata le

attività leggere e prevalentemente sedentarie considerate dall’amministrazione

(quali, ad esempio, quella di

impiegata in un call center o quella di operaia generica, ad esempio presso una

ditta farmaceutica), sottolineando che “le

professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) indicate sono esercitabili

senza necessariamente mettere in atto particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3)”.

In un’altra sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012,

confermando la pronuncia di questo Tribunale

35.2012.17

del 18 giugno 2012, l’Alta Corte ha ribadito che, nel caso di un’assicurata,

affetta da disturbi a livello del rachide lombo-sacrale e ritenuta, dal profilo

medico, ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, esistesse un

mercato del lavoro sufficientemente ampio in cui realizzare la sua capacità lavorativa

residua, esercitando attività leggere, con possibilità di alternare la postura.

Il Tribunale federale ha infatti osservato che:

"

In considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei

servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4), un numero significativo di queste

attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e

sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurata.

Contrariamente a quanto da lei sostenuto e come ripetutamente statuito da

questa Corte in casi con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del

lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3).”

2.7

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’UAI, sono

determinanti i dati del 2008.

2.8

Per quel che

concerne il reddito da valido, il consulente in integrazione

incaricato ha tenuto conto di un salario (2008) di fr. 50’151 (doc. 40-1),

conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro (cfr. doc. 5-3

incarto disoccupazione).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato

contestato dall’assicurato.

2.9

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, pure incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135.

V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza da un

punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle

sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato non va ridotto.

2.10

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una

sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie),

ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11

In concreto,

nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del “5%

per attività leggere” (cfr. doc. 40/1-3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 5% applicata dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 59'978, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo

la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 56'979.-- (fr. 59'978 - (fr. 59'978 x 5 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 50’151.--

(consid. 2.8.), non emerge alcun tasso d’invalidità, come correttamente

stabilito dall’amministrazione nella decisione impugnata.

Allo stesso risultato si

giungerebbe anche procedendo al raffronto dei redditi per gli anni successivi

al 2008.

La

decisione del 24 maggio 2012 con la quale l’UAI ha rifiutato il riconoscimento

di una rendita d'invalidità merita quindi conferma.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

2.13

L’assicurato

ha chiesto l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura

ricorsuale (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il

ricorrente, nato il 27 gennaio 1963, divorziato, senza attività lucrativa, si

trova nel bisogno. Egli ha infatti dichiarato di essere al beneficio

dell’assistenza sociale, percependo fr. 2’012 mensili dall’Ufficio del sostegno

sociale (cfr. doc. E allegato al doc. V).

Egli non

ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale,

doc. V).

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

3. Le spese,

per fr. 500.--, sono a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’esonero

dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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