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Decisione

32.2012.179

Soppresseione rendita in via di revisione. Pendente causa l'assicurata ha reso versomile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute, motivo per cui l'Ufficio AI ha ripristinato il diritto a

24 settembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2012.179

Data decisione, Autorità:

24.09.2012, TCA

Titolo:

Soppresseione rendita in via di revisione. Pendente causa l'assicurata ha reso versomile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute, motivo per cui l'Ufficio AI ha ripristinato il diritto alla rendita

REVISIONE DELLA RENDITA

art. 4 LAI

art. 16 LPGA

art. 17 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.179

BS

Lugano

24 settembre 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di

RI 1

contro

la decisione del 29 maggio 2012 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che - RI

1, classe 1950 e precedentemente attiva quale gerente nella ristorazione, è

stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008 (cfr. decisione

19 novembre 2011, doc. AI 51; per le motivazioni cfr. doc. AI 49);

- avviata

una procedura di revisione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui la perizia

multidisciplinare SAM del 31 ottobre 2012; doc. AI 84) ed economici del caso,

con decisione 29 maggio 2012 (preavvisata il 19 aprile 2012) l’Ufficio AI ha

soppresso la rendita con effetto al primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel

contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 95);

- l’assicurata

ha interposto il presente ricorso contro la succitata decisione, postulandone

l’annullamento ed il ripristino della rendita intera. In sostanza contesta un

miglioramento della capacità lavorativa;

- con

la risposta di causa, l’Ufficio AI, facendo riferimento al pieno valore probatorio

della perizia SAM, ha invece chiesto la conferma della decisione contestata e

la reiezione del ricorso;

- con

scritto pervenuto al TCA il 31 agosto 2012 l’insorgente ha prodotto il rapporto

23 agosto 2012 del dr. __________ del __________ (doc. B);

- in

data 17 settembre 2012 l’Ufficio AI ha rilevato:

"La documentazione medica prodotta dal

ricorrente pendente causa è stata sotto-

posta al vaglio del Servizio medico regionale

dell’AI.

Il dr. __________, nella sua annotazione

del 5.09.2012 si è così determinato:

“ Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una

modifica della situazione rispetto alla valutazione SAM, il dr. __________

conferma un quadro clinico stabile..

Non posso confermare invece un miglioramento

dello stato clinico dell’assicurata rispetto al momento della precedente presa

di posizione SMR del 12.6.2009 e la seguente decisione di rendita. Già allora

il danno neurologico era regredito, la situazione cardiaca è rimasta da allora

invariata."

Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio

propone quindi l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della

decisione impugnata ed il ripristino della rendita intera di cui beneficiava l’assicurata

dal luglio 2008” (X);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

- se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta propor- zionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante

suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla

rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);

-

questo TCA non può che concordare con la succitata presa di

posizione 5 settembre 2012 del SMR, visto che lo stato di salute

dell’assicurata è rimasto sostanzialmente invariato. In queste circostanze, la

soppressione in via di revisione della rendita non è giustificata. Ne consegue

che, annullata la decisione contestata, la rendita intera è ripristinata con

effetto dal 1° luglio 2012, ossia dal primo giorno del secondo

mese che segue la notifica della decisione stessa (art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 29 maggio 2012 è annullata.

§§ È ripristinato, a

decorrere dal 1° luglio 2012, il diritto alla rendita intera d’invalidità.

Considerandi

2.

- Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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