32.2012.179
Soppresseione rendita in via di revisione. Pendente causa l'assicurata ha reso versomile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute, motivo per cui l'Ufficio AI ha ripristinato il diritto a
24 settembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2012.179
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, TCA
Titolo:
Soppresseione rendita in via di revisione. Pendente causa l'assicurata ha reso versomile un rilevante peggioramento delle condizioni di salute, motivo per cui l'Ufficio AI ha ripristinato il diritto alla rendita
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.179
BS
Lugano
24 settembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 29 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1950 e precedentemente attiva quale gerente nella ristorazione, è
stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° luglio 2008 (cfr. decisione
19 novembre 2011, doc. AI 51; per le motivazioni cfr. doc. AI 49);
- avviata
una procedura di revisione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui la perizia
multidisciplinare SAM del 31 ottobre 2012; doc. AI 84) ed economici del caso,
con decisione 29 maggio 2012 (preavvisata il 19 aprile 2012) l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita con effetto al primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), togliendo nel
contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 95);
- l’assicurata
ha interposto il presente ricorso contro la succitata decisione, postulandone
l’annullamento ed il ripristino della rendita intera. In sostanza contesta un
miglioramento della capacità lavorativa;
- con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, facendo riferimento al pieno valore probatorio
della perizia SAM, ha invece chiesto la conferma della decisione contestata e
la reiezione del ricorso;
- con
scritto pervenuto al TCA il 31 agosto 2012 l’insorgente ha prodotto il rapporto
23 agosto 2012 del dr. __________ del __________ (doc. B);
- in
data 17 settembre 2012 l’Ufficio AI ha rilevato:
"La documentazione medica prodotta dal
ricorrente pendente causa è stata sotto-
posta al vaglio del Servizio medico regionale
dell’AI.
Il dr. __________, nella sua annotazione
del 5.09.2012 si è così determinato:
“ Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una
modifica della situazione rispetto alla valutazione SAM, il dr. __________
conferma un quadro clinico stabile..
Non posso confermare invece un miglioramento
dello stato clinico dell’assicurata rispetto al momento della precedente presa
di posizione SMR del 12.6.2009 e la seguente decisione di rendita. Già allora
il danno neurologico era regredito, la situazione cardiaca è rimasta da allora
invariata."
Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio
propone quindi l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della
decisione impugnata ed il ripristino della rendita intera di cui beneficiava l’assicurata
dal luglio 2008” (X);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta propor- zionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostante
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);
-
questo TCA non può che concordare con la succitata presa di
posizione 5 settembre 2012 del SMR, visto che lo stato di salute
dell’assicurata è rimasto sostanzialmente invariato. In queste circostanze, la
soppressione in via di revisione della rendita non è giustificata. Ne consegue
che, annullata la decisione contestata, la rendita intera è ripristinata con
effetto dal 1° luglio 2012, ossia dal primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione stessa (art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 29 maggio 2012 è annullata.
§§ È ripristinato, a
decorrere dal 1° luglio 2012, il diritto alla rendita intera d’invalidità.
Considerandi
2.
- Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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