32.2012.18
Domanda di condono di rendite indebitamente percepite. Confermata l'assenza del presupposto della buona fede non avendo l'assicurato comunicato il suo divorzio. Confermata anche la trattenuta mensile
4 maggio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2012.18
Data decisione, Autorità:
04.05.2012, TCA
Titolo:
Domanda di condono di rendite indebitamente percepite. Confermata l'assenza del presupposto della buona fede non avendo l'assicurato comunicato il suo divorzio. Confermata anche la trattenuta mensile dalla corrente rendita per compensare il credito da restituzione
CONDONO
art. 25 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.18
BS
Lugano
4 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione 11 settembre 1998 RI 1, classe 1957, è stato posto al beneficio di
una rendita intera dal 1° maggio 1998 e di una rendita completiva per la moglie
(doc. AI 11).
Le
rendite sono state confermate in via di revisione il 18 ottobre 1998 (doc. AI
16), l’8 luglio 2003 (doc. AI 35), il 19 ottobre 2006 (doc. AI 44) ed il 22
novembre 2010 (doc. AI 50).
1.2. Con
decisione 13 dicembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione
delle rendite completive per la moglie percepite a torto per complessivi fr.
13'258.--, non avendo l’assicurato comunicato all’amministrazione il divorzio pronunciato
il 5 novembre 2002 (doc. AI 52). La decisione di restituzione è cresciuta in
giudicato.
1.3. Con
decisione 23 gennaio 2012 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono
formulata dall’assicurato, mancando il requisito della buona fede in quanto
quest’ultimo aveva omesso di comunicare il suo cambiamento di stato civile.
Contestualmente l’amministrazione ha determinato una ritenuta mensile di fr.
220.-- della corrente rendita ai fini del rimborso del credito da restituzione (doc.
AI 58).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurato è insorto al TCA, postulando il condono
dell’importo da restituire e riaffermando la sua buona fede nonché la sua
difficile situazione finanziaria.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo l’assenza della buona fede, ha
postulato la reiezione del gravame e la conseguente conferma della decisione
impugnata.
1.6. Con
fax pervenuto l’8 febbraio 2012, l’insorgente contesta la decurtazione mensile
(IV). Su richiesta del TCA, il 1° marzo 2012 l’amministrazione ha preso posizione
in merito.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il
condono dell’obbligo di restituire fr. 13'258.--, corrispondenti alle rendite completive
per la moglie indebitamente percepite, stabilito con la decisione 13 dicembre
2011 cresciuta in giudicato.
In
caso negativo, vanno in seguito esaminati se sono dati i presupposti per la
trattenuta mensile di fr. 220.-- effettuata sulla corrente rendita
d’invalidità.
2.3. Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4
OPGA);
Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s;
Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza
da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La
Fatti
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF
118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,
op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori
che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si
può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto
1993 nella causa I., p. 3);
Il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini
della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2.4. Nella
fattispecie concreta, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente
evidenziato come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare sia lo
stesso ufficio che la Cassa di compensazione __________ (in seguito: Cassa, competente,
fra l’altro, per il calcolo ed il versamento della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1
lett. b, c LAI) del cambiamento di stato civile (divorzio) avvenuto il 5 novembre
2002, dimostrando la propria malafede nel percepire ingiustamente per lungo
tempo la rendita completiva per la di lui oramai ex- moglie.
Va
rilevato che nelle comunicazioni 8 luglio 2003 (doc. AI
35), 19 ottobre 2006 (doc. AI 44) e 22 novembre 2010 (doc. AI 50) l’Ufficio AI
aveva informato l’assicurato della continuazione del versamento della rendita
(incluso quindi anche la rendita completiva) non essendo stato costatato un
cambiamento del grado d’invalidità. Nonostante che nelle stesse comunicazioni alla
voce “Indicazioni importanti” sono indicate le modifiche delle condizioni
personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da
comunicare all’amministrazione – tra cui ogni cambiamento dello stato civile
(matrimonio/divorzio) -, l’assicurato non ha comunicato all’Ufficio AI e
tantomeno alla Cassa il proprio divorzio. Anche in occasione dello scritto
informativo del 29 novembre 2007 circa l’abolizione delle rendite complementari
AI per coniuge (introdotta dalla 5a revisione dell’AI, con effetto dal 1°
gennaio 2008), l’insorgente è rimasto silente sul suo cambiamento dello stato
civile risalente al 5 novembre 2002. Non solo, è notorio che la persona divorziata
titolare della rendita d’invalidità non ha più diritto alla rendita completiva per
la moglie.
Nel
ricorso l’assicurato ammette di essersi dimenticato di segnalare alla __________
il suo divorzio, pensando che tale segnalazione spettasse al giudice del
divorzio. Dal momento che dopo il divorzio l’insorgente ha continuato a
percepire la rendita completiva per la moglie, egli doveva rendersi conto che
la sua supposizione non era corretta. Quale altro motivo di giustificazione il
ricorrente rileva che “in quel periodo” relativo al divorzio, è avvenuto
anche il decesso del padre ed il fallimento della sua ditta. Ora, siccome il
padre è deceduto il 10 febbraio 2001 (cfr. doc. 1) e la ditta è fallita il 15
maggio 1998 e cancellata da RC il 15 novembre 2000 (cfr. doc. 2), questi eventi
sono accaduti prima del divorzio e quindi non potevano “influenzare” il
suo dovere di informare il cambiamento di stato civile.
In
queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre
ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente.
Non
essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione
cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.
2.5. Con la decisione contestata, al fine di incassare ratealmente il
credito da restituzione, l’Ufficio AI ha disposto la trattenuta mensile di fr.
220.-- della corrente rendita intera sino all’estinzione del debito da parte
dell’assicurato.
Secondo
Considerandi
l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile
anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere
compensati con delle prestazioni scadute:
- i
crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare
o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni
familiari nell’agricoltura (lett. a);
- i
crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità lett. b);
- i crediti per la
restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni, dell’assi-curazione militare, dell’assicurazione contro
la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie (lett. c).
Questa norma di
legge ha carattere obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma
anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla
compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342
e riferimenti).
La possibilità di
compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e
creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di
vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e
il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi
anche RCC 1983 pag. 69).
La compensazione
può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto
e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Nel
caso in esame, sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS,
a ragione che l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione della
rendita completiva con la corrente rendita.
Va
poi ricordato che, conformemente la giurisprudenza, la compensazione con la
rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è
oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del
diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 291 consid. 6.1
con riferimenti; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, p. 155; cfr. anche
marg. 10919 delle Direttive sulle rendite AVS e AI
[DR], stato 1° gennaio 2008), questo non solo in caso di rendite correnti ma
anche per rendite versate con effetto retroattivo (DTF 136 V 291 consid. 6.2; marg. 10921 delle DR). Se le entrate non
dovessero superare il minimo vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da
restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile (cfr. marg. 10802 delle DR,
cfr. DTF 111 V 103 consid. 3b dove si trattava di una compensazione di una
rendita con contributi arretrati). Va qui precisato che, conformemente la
recente giurisprudenza del TF, nel caso in cui l'autorità competente in
materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate
per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale
del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (DTF 136 V
293.
consid. 8).
In
concreto, non trattandosi di compensazione tra prestazioni sociali anticipate e
rendite arretrate, la Cassa avrebbe dovuto procedere al calcolo del minimo
vitale ex art. 93 LEF per verificare l’ammissibilità della compensazione in
parola. Tuttavia, come si evince dallo scritto 27 febbraio 2012 dello stessa
cassa all’Ufficio AI, nonché dalla documentazione allegata, essa ha proceduto
alla verifica dell’onere gravoso ex 25 LPGA (cfr. consid. 2.3). Dal calcolo è
risultato che l’assicurato dispone di un eccedenza di fr. 14'209.--, motivo per
cui rettamente la Cassa rileva “come la deduzione di fr. 220.-- rispettivamente
fr. 2'640.-- annuali per la restituzione delle prestazioni ricevute a torto
risulta più che ragionevole e non dovrebbe compromettere il minimo esistenziale
del signor RI 1” (doc. VIIII).
In
merito alle spese di cassa malati e sanitarie, che secondo l’assicurato superano
fr. 17'000.-- (doc. IV), nel medesimo scritto altrettanto pertinentemente la
Cassa ha evidenziato come le spese di malattia “sono effettivamente fr.
6'185 per l’anno 2011 (cfr. Visione d’insieme dell’estratto per la dichiarazione
d’imposta 2011) e fr. 2'060 per il 2010. Nel calcolo abbiamo tenuto conto
dell’importo del 2011 punto 1 lettera f spese supplementari per malattia). I
premi cassa malati (punto 1, lettera g del foglio di calcolo) ammontano a fr.
5'820.-- come previsto all’art. 5 cpv. 3 OPGA)”.
In
conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono
dell’assicurato, disponendo la trattenuta mensile di fr. 220.-- sulla rendita
d’invalidità per il rimborso rateale della restituzione delle rendite
completive indebitamente percepite.
Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere
respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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