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Decisione

32.2012.18

Domanda di condono di rendite indebitamente percepite. Confermata l'assenza del presupposto della buona fede non avendo l'assicurato comunicato il suo divorzio. Confermata anche la trattenuta mensile

4 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o

negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF

118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser,

op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori

che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si

può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto

1993 nella causa I., p. 3);

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.4. Nella

fattispecie concreta, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente

evidenziato come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare sia lo

stesso ufficio che la Cassa di compensazione __________ (in seguito: Cassa, competente,

fra l’altro, per il calcolo ed il versamento della rendita; cfr. art. 60 cpv. 1

lett. b, c LAI) del cambiamento di stato civile (divorzio) avvenuto il 5 novembre

2002, dimostrando la propria malafede nel percepire ingiustamente per lungo

tempo la rendita completiva per la di lui oramai ex- moglie.

Va

rilevato che nelle comunicazioni 8 luglio 2003 (doc. AI

35), 19 ottobre 2006 (doc. AI 44) e 22 novembre 2010 (doc. AI 50) l’Ufficio AI

aveva informato l’assicurato della continuazione del versamento della rendita

(incluso quindi anche la rendita completiva) non essendo stato costatato un

cambiamento del grado d’invalidità. Nonostante che nelle stesse comunicazioni alla

voce “Indicazioni importanti” sono indicate le modifiche delle condizioni

personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da

comunicare all’amministrazione – tra cui ogni cambiamento dello stato civile

(matrimonio/divorzio) -, l’assicurato non ha comunicato all’Ufficio AI e

tantomeno alla Cassa il proprio divorzio. Anche in occasione dello scritto

informativo del 29 novembre 2007 circa l’abolizione delle rendite complementari

AI per coniuge (introdotta dalla 5a revisione dell’AI, con effetto dal 1°

gennaio 2008), l’insorgente è rimasto silente sul suo cambiamento dello stato

civile risalente al 5 novembre 2002. Non solo, è notorio che la persona divorziata

titolare della rendita d’invalidità non ha più diritto alla rendita completiva per

la moglie.

Nel

ricorso l’assicurato ammette di essersi dimenticato di segnalare alla __________

il suo divorzio, pensando che tale segnalazione spettasse al giudice del

divorzio. Dal momento che dopo il divorzio l’insorgente ha continuato a

percepire la rendita completiva per la moglie, egli doveva rendersi conto che

la sua supposizione non era corretta. Quale altro motivo di giustificazione il

ricorrente rileva che “in quel periodo” relativo al divorzio, è avvenuto

anche il decesso del padre ed il fallimento della sua ditta. Ora, siccome il

padre è deceduto il 10 febbraio 2001 (cfr. doc. 1) e la ditta è fallita il 15

maggio 1998 e cancellata da RC il 15 novembre 2000 (cfr. doc. 2), questi eventi

sono accaduti prima del divorzio e quindi non potevano “influenzare” il

suo dovere di informare il cambiamento di stato civile.

In

queste circostanze, dunque, la violazione dell’obbligo di informare è da ricondurre

ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente.

Non

essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore condizione

cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno realizzata.

2.5. Con la decisione contestata, al fine di incassare ratealmente il

credito da restituzione, l’Ufficio AI ha disposto la trattenuta mensile di fr.

220.-- della corrente rendita intera sino all’estinzione del debito da parte

dell’assicurato.

Secondo

Considerandi

l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile

anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere

compensati con delle prestazioni scadute:

- i

crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare

o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni

familiari nell’agricoltura (lett. a);

- i

crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità lett. b);

- i crediti per la

restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni, dell’assi-curazione militare, dell’assicurazione contro

la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie (lett. c).

Questa norma di

legge ha carattere obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma

anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla

compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342

e riferimenti).

La possibilità di

compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e

creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di

vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e

il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi

anche RCC 1983 pag. 69).

La compensazione

può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto

e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

Nel

caso in esame, sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS,

a ragione che l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione della

rendita completiva con la corrente rendita.

Va

poi ricordato che, conformemente la giurisprudenza, la compensazione con la

rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è

oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del

diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 291 consid. 6.1

con riferimenti; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, p. 155; cfr. anche

marg. 10919 delle Direttive sulle rendite AVS e AI

[DR], stato 1° gennaio 2008), questo non solo in caso di rendite correnti ma

anche per rendite versate con effetto retroattivo (DTF 136 V 291 consid. 6.2; marg. 10921 delle DR). Se le entrate non

dovessero superare il minimo vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da

restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile (cfr. marg. 10802 delle DR,

cfr. DTF 111 V 103 consid. 3b dove si trattava di una compensazione di una

rendita con contributi arretrati). Va qui precisato che, conformemente la

recente giurisprudenza del TF, nel caso in cui l'autorità competente in

materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate

per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale

del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (DTF 136 V

293.

consid. 8).

In

concreto, non trattandosi di compensazione tra prestazioni sociali anticipate e

rendite arretrate, la Cassa avrebbe dovuto procedere al calcolo del minimo

vitale ex art. 93 LEF per verificare l’ammissibilità della compensazione in

parola. Tuttavia, come si evince dallo scritto 27 febbraio 2012 dello stessa

cassa all’Ufficio AI, nonché dalla documentazione allegata, essa ha proceduto

alla verifica dell’onere gravoso ex 25 LPGA (cfr. consid. 2.3). Dal calcolo è

risultato che l’assicurato dispone di un eccedenza di fr. 14'209.--, motivo per

cui rettamente la Cassa rileva “come la deduzione di fr. 220.-- rispettivamente

fr. 2'640.-- annuali per la restituzione delle prestazioni ricevute a torto

risulta più che ragionevole e non dovrebbe compromettere il minimo esistenziale

del signor RI 1” (doc. VIIII).

In

merito alle spese di cassa malati e sanitarie, che secondo l’assicurato superano

fr. 17'000.-- (doc. IV), nel medesimo scritto altrettanto pertinentemente la

Cassa ha evidenziato come le spese di malattia “sono effettivamente fr.

6'185 per l’anno 2011 (cfr. Visione d’insieme dell’estratto per la dichiarazione

d’imposta 2011) e fr. 2'060 per il 2010. Nel calcolo abbiamo tenuto conto

dell’importo del 2011 punto 1 lettera f spese supplementari per malattia). I

premi cassa malati (punto 1, lettera g del foglio di calcolo) ammontano a fr.

5'820.-- come previsto all’art. 5 cpv. 3 OPGA)”.

In

conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono

dell’assicurato, disponendo la trattenuta mensile di fr. 220.-- sulla rendita

d’invalidità per il rimborso rateale della restituzione delle rendite

completive indebitamente percepite.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere

respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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