32.2012.180
Nuova malattia subentrata prima della decisione ma non rilevante ai fini del computo del termine di attesa di un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Assistenza giudiziaria concessa
21 febbraio 2013Italiano22 min
analogia a quanto stabilito riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.180
Data decisione, Autorità:
21.02.2013, TCA
Titolo:
Nuova malattia subentrata prima della decisione ma non rilevante ai fini del computo del termine di attesa di un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Assistenza giudiziaria concessa
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.180
BS/sc
Lugano
21 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, da ultimo professionalmente attiva quale venditrice di panini
in un chiosco, nell’ottobre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti a seguito dei postumi di un incidente della circolazione occorsole nel dicembre
2000 (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura
del dr. __________ ed una psichiatrica eseguita dal SMR (Servizio medico
regionale dell’AI), con decisione 21 maggio 2012 (preavvisata il 21 marzo 2012),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata
un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 58).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli
atti all’amministrazione per nuovi accertamenti medici. In sostanza, contesta
la valutazione medica-teorica, in particolare quella reumatologica.
L’insorgente ha inoltre chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
1.4. In
data 11 luglio 2012 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica
rilevando come dalla stessa risulti essere stata diagnosticata una grave forma
di sarcoidosi, patologia che, a sua detta, era già presente prima
dell’emissione della decisione contestata (V).
1.5. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione impugnata. In merito alla nuova patologia, ritenuta dal SMR
invalidante nella misura del 100%, l’amministrazione ritiene che la sarcoidosi,
diagnosticata l’8 maggio 2012, potrà essere considerata nell’ambito di una nuova
domanda di prestazioni non essendo al momento della decisione contestata
terminato l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
1.6. In
data 27 agosto 2012 l’assicurato ha inviato un rapporto del dr. __________ in
merito all’insorgenza della sarcoidosi (doc. C).
1.7. Inviato
dal TCA a prendere una posizione sul nuovo rapporto, con osservazioni 3
settembre 2012 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame
(XV).
1.8. Infine,
il 14 settembre 2012 il legale dell’assicurata ha inoltrato la documentazioni
comprovante lo stato d’indigenza ai fini della domanda di assistenza giudiziaria
(XVIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una
rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella
fattispecie in esame, l’assicurata è stata peritata sia dal punto di vista reumatologico
che psichico.
Con
perizia 13 settembre 2010 il dr. __________, dopo aver esposto dettagliatamente
l'anamnesi, esaminata la documentazione radiologica e medica, riportate le
indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, ha diagnosticato:
"
(…)
A.4.1 Diagnosi reumatologiche con
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Sind. dolora cronica cervicobrachiale e
cefalica sx con/su:
- moderata discopatia degenerativa C5/6
e C6/7, senza neurologia;
- esiti di trauma contusivo-distorsivo
03/2000;
- sind. fibromialgica.
Sind dolorosa lombare ed arti inferiori,
predominante a sx, su/con:
- spondilolistesi L5/S1 di grado I,
senza neurologia;
- sind. fibromialgica.
PSH sx in st. di artroscopia e acromioplastica
06/2004.
A.4.2 Diagnosi reumatologiche senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Sind. funzionale cronica del dolore,
classificabile come sind. fibromialgica.
Lieve flexum congenito articolazione IPP
V mano dx e sx.
Resezione di lesione del labbro
acetabolare sx nel 2003.
Anticoagulazione orale in st. d. trombosi
venose profonde arto inf. sx. (…)" (doc. AI 41/12)
Il
succitato specialista in reumatologia, dopo una dettagliata valutazione,
esposte le limitazioni funzionali e di carico, ha valutato un’inabilità del
10%, da intendersi quale riduzione di rendimento, nelle precedenti attività.
Quali attività adeguate egli ha individuato un lavoro leggero (limiti di carico
10 kg) che eviti continue o prolungate flessioni o torsioni lombari oppure
rotazioni, rispettivamente flessioni-estensioni cervicali.
Questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e
convincente valutazione effettuata del dr. __________. L’assicurata sostiene che
il perito non abbia sufficientemente valutato la problematica fibromialgica.
Dopo
un’attenta e dettagliata valutazione, il perito ha pertinentemente concluso:
"
(…)
In conclusione, le alterazioni strutturali a livello
della colonna possono spiegare solo una parte della sintomatologia dolorosa della
paz. In maniera preponderante le algie sono da inserire in un contesto più
ampio di una sindrome funzionale del dolore (anche classificabile come sind.
fibromi algia), evolutiva in modo progressivo a partire dall'infortunio del
2000, che condiziona anche i disturbi alla spalla sx e all'anca sx ed il
risultato delle varie terapie fin qui intraprese. Per questa sindrome
polialgica non sussistono cause di natura reumatologica o, più in generale, di
natura organica. Negli ultimi 4-5 anni non vi è stata alcuna evoluzione,
all'infuori di un'accentuazione nell'intensità delle algie, fenomeno tuttavia
da mettere in relazione alla sindrome funzionale del dolore. (…)" (doc. AI
41/15)
Egli
ha pertanto escluso una maggiore incapacità lavorativa per motivi somatici,
rinviando ad una valutazione psichiatrica.
Secondo
giurisprudenza, che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una
fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello
psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia
Fatti
i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore
somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72).
Va
al riguardo rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, la fibromialgia, in
analogia a quanto stabilito riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente
(cfr. DTF 132 V 72), non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione
di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito
di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che
un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante
e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri
[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80
segg.).
La
succitata valutazione extrasomatica è stata in casu eseguita dalla dr.ssa __________,
specialista in psichiatria, la quale, secondo i succitati criteri non ha
riscontrato un danno alla salute extra somatico, motivando come segue:
"
(…)
L'anamnesi raccolta evidenzia la presenza di uno stato
depressivo reattivo nel 2001 come diagnosticato dalla Dr.ssa __________, del
quale attualmente non si riscontrano la presenza di elementi clinici. L'A era
riuscita poi a riprendere la sua attività clinica e aveva comunque smesso
qualsiasi trattamento antidepressivo anche somministrato con valenze di
modulazione del dolore.
Attualmente non si ravvedono la presenza di criteri
psicopatologici che orientino verso la presenza di una diagnosi psichiatrica di
Asse I e disturbo di personalità (Asse II) secondo la classificazione del DSM
IV TR.
La valutazione odierna non ha messo in luce elementi che
portino ad identificare un ritiro sociale e relazionale: l'A infatti mantiene
relazioni affettive valide con i membri della propria famiglia, i contatti con
la propria rete sociale non appaiono modificati negli anni, la strutturazione
della propria giornata è mantenuta.
A livello organico la valutazione reumatologica ha
messo in luce una mobilità lombare solo leggermente ridotta, assenti segni
radicolari irritativi o deficitaria agli arti inferiori, una mobilità della
spalla sx normale, una mobilità dell'anca sx fisiologica. Riportava inoltre una
stabilità dell'evoluzione negli ultimi 4-5 anni, all'infuori dell'accentuazione
dell'intensità delle algie.
Lo stato psichico negli anni non è apparso stabilizzato
in quanto se inizialmente si era potuto evidenziare uno stato depressivo, ora
questo non è più apprezzabile.
Le cure e i trattamenti ambulatoriali non hanno ad una
risoluzione della sintomatologia dolorosa ma il nuovo trattamento di cura con
il Dr. __________ sta mostrando di avere un qualche effetto positivo come
ammesso anche dalla stessa A.
A livello psichiatrico quindi la CL è da considerarsi
completa in qualsiasi attività." (doc. AI 45/9-10)
Alla
succitata valutazione psichiatra va prestata adesione, tra l’altro non contestata
dall’insorgente.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle surriferite
affidabili e concludenti risultanze peritali che hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’assicurato, ritenuto che non vi sono
affezioni invalidanti di natura extra-infortunistica e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal RI 1
La
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.6. Subito
dopo il ricorso (cfr. consid. 1.4) l’assicurata ha prodotto nuova documentazione
medica. Dalla Tac eseguita l’8 maggio 2012 (doc. B2) e dai risultati di analisi
del 21 e 23 maggio 2012 svolti presso l’Istituto cantonale di patologia (doc.
B3 e 4) risulta esser stata diagnostica una grave sarcoidosi (malattia sistematica
granulomatosa che può colpire qualsiasi organo, ma più di frequente interessa i
polmoni, i linfonodi, il fegato, la milza, la pelle e gli occhi; cfr. www.vocabolariomedico.com), causante,
come si evince dal rapporto 6 giugno 2012 della dr.ssa __________,
estremi stati di stanchezza, deperimento fisico ed emotivo giustificante una
Considerandi
totale inabilità lavorativa (doc. B1).
Con
annotazioni 17 luglio 2012 il dr. __________ del SMR ha confermato la diagnosi
di sarcoidosi, diagnosticata la prima volta l’8 maggio 2012, valutando
una totale inabilità lavorativa con prognosi favorevole a seguito di
trattamento adeguato di 12 mesi (doc. VIIbis).
Sebbene
la citata malattia è stata diagnosticata prima della resa della decisione
contestata – che delimita dal punto di vista temporale
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
pag. 220 con riferimenti) – e quindi va presa in considerazione, nel
presente giudizio tale circostanza non muta l’esito della presente vertenza per
i seguenti motivi.
In primo luogo occorre ricordare che secondo
l’art. 28 cpv. 1 cpv. b LAI il diritto alla rendita
nasce il presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza
notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media
senza notevole interruzione. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena
l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione
esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche
quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita
alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una
diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale
(Pratique VSI 1998 p. 126). Vi è
interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno
30.
giorni consecutivi (art. 29 ter OAI). Premesso quanto sopra, come rettamente
evidenziato in sede di risposta, dall’aprile 2007
l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 10%
nella sua attività (da intendersi come riduzione di rendimento) e quindi al
momento della decisione impugnata (21 maggio 2012) il requisito dell’anno
d’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non era
ancora adempiuto, per cui anche il raffronto dei redditi risultava superfluo. Anche
portando al maggio 2012 l’inizio della rilevante incapacità lavorativa dovuta
alla sarcoidosi, il requisito dell’anno di carenza non sarebbe adempiuto.
L’assicurata
sostiene invece che la succitata affezione era presente almeno dal maggio 2011,
facendo capo al rapporto 17 agosto 2011 del dr. __________, specialista in
malattie polmonari, il quale ha rilevato:
"
(…)
In base ai dati anamnestici relativi al problema di
salute più recente (Sarcoidosi), la paziente riferisce di avere presentato
tosse irritativa a più di un anno (quindi prima del maggio 2011) con lenta insorgenza
di una disfagia (= problemi a deglutire).
Nelle perizie eseguite in precedenza, non trovo
elementi o sintomi ascrivibili con una certa sicurezza alla sarcoidosi.
È quindi presumibile che l'inizio della malattia possa
essere fatto risalire a prima del maggio 2011; quanto prima non è possibile
affermarlo. Da parte mia non posso essere più preciso in quanto le informazioni
di cui dispongo sono quelle anamnestiche riferitemi dalla paziente.
Considerato quanto sopra, reputo alquanto
improbabile che la sarcoidosi sia manifesta da anni e possa essere
considerata l'origine dei sintomi reumatologici presenti da dopo il 2001."
(doc. C)
Ora,
questo TCA concorda con la posizione del SMR espressa nella nota 3 settembre
2012.
secondo cui la nuova patologia è documentata dal mese di maggio 2012 e che
“non vi sono elementi sostanziali che permettano di datare con certezza l’insorgenza
della patologia in un periodo precedente” (XVbis). La formula dubitativa utilizzata
giocoforza dal succitato specialista, in mancanza di documentazione, non permette
tuttavia di poter far decorre dal maggio 2011 il periodo di carenza. Si tratta
infatti solo di un’ipotesi.
Ciononostante,
all’assicurata va fatta presente la possibilità di inoltrare, alla scadenza
dell’anno di carenza decorrente dal maggio 2012, una nuova domanda di
prestazioni corredata dalla necessaria documentazione medica.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma e, di conseguenza, il
ricorso va respinto.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- vanno a carico
dell’insorgente, la quale tuttavia ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I)
2.8
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. L'art. 28 cpv. 2
Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.
7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento
al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e
dalla relativa documentazione allegata risulta che la ricorrente, coniugata
senza figli conviventi nella stessa economia domestica, non ha alcuna entrata,
mentre il marito percepisce mensilmente un salario netto di fr. 2'848,30 (doc.
XVIIIbis/G).
Da
tali entrate vanno in primo luogo dedotti fr. 1'700.-- quale importo base per
coniugi secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini
esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°
settembre 2009) e fr. 340.-- di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo
secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20
settembre 2004). Le spese mensili indicate, computabili
ai fini del calcolo del fabbisogno minimo, ammontano a fr. 1'530.-- di affitto
(spese accessorie incluse), fr. 830.95 di cassa malati e fr. 46,20 d’imposte
(cfr. doc. XVIIIbis). Le uscite superano dunque le entrate ed il requisito
dell’indigenza risulta dato.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6). Ne consegue che l’insorgente è per il momento esonerata dal pagamento delle
spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della rispettiva
soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’assicurata ricorrente. A
seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico
dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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