32.2012.181
Richiesta di una rendita AI superiore a quella assegnata, del 50%. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti dopo che l'assicurato, informato della di una possibile reformatio i
11 marzo 2013Italiano34 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.181
Data decisione, Autorità:
11.03.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI superiore a quella assegnata, del 50%. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti dopo che l'assicurato, informato della di una possibile reformatio in peius e della facoltà di ritirare il ricorso, lo ha mantenuto (DTF 137 V 210)
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRADO DI INVALIDITÀ
REFORMATIO IN PEIUS
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.181
cs
Lugano
11 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1952, di professione portinaio, il 19 febbraio 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1-8).
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari ed in partico-lare una perizia ad
opera del dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, __________
(doc. AI 62), con decisione del 19 giugno 2012 (doc. A), preavvisata dal
progetto del 28 febbraio 2012 (doc. AI 77-1), l’UAI ha parzialmente accolto la
domanda di prestazioni, assegnando all’interessato una rendita AI al 50% (grado
d’invalidità del 57%), con effetto dal 1° gennaio 2011.
C. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione, contestando la percentuale
d’invalidità riconosciutagli (doc. I).
In
seguito all’ingiunzione del vicepresidente del TCA, il ricorrente, ora rappresentato
dall’avv. RA 1, il 18 luglio 2012 ha inoltrato un complemento al ricorso,
tramite il quale domanda contestualmente l’assunzione di numerose prove (doc.
IV).
L’insorgente,
che chiede la verifica della durata totale del periodo di contribuzione e della
scala di rendita applicabile, contesta sia gli accertamenti medici, sostenendo
di essere completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività, sia i redditi
da valido e da invalido (chiedendo in particolare una riduzione globale almeno
del 20%).
L’assicurato
evidenzia poi che, oltre alla patologia pneumologica, vi è pure una malattia
psichica che tuttavia non è stata sufficientemente approfondita.
D. Il
27 agosto 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriore documenta-zione medica (doc.
VII), trasmessa all’UAI per la risposta di causa (doc. VIII).
E. Con
risposta del 12 settembre 2012 l’amministrazione ha propo-sto l’accoglimento del
ricorso e il rinvio degli atti all’UAI per una valutazione peritale psichiatrica
e per un nuovo calcolo del reddito da valido, che andrebbe definito non con
riferimento alle attività semplici e ripetitive, bensì al ramo di attività nel
quale l’assicurato ha da sempre lavorato (doc. IX).
F. Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito ed a precisare se accettava la
proposta dell’UAI (doc. X), il ricorrente. dopo aver chiesto (doc. XI), ed
ottenuto (doc. XII), una proroga, ha contestato il rinvio, affermando che, alla
luce del nuovo calcolo proposto dall’amministrazione, potrebbe vedersi ridotta
o soppressa la mezza rendita già riconosciuta (doc. XIII).
L’assicurato
chiede di conseguenza al TCA, al quale domanda di vedere l’assicurato, poiché si
tratta di una “situazione tragica”, di procedere con tutti gli
accertamenti richiesti, compreso l’allesti-mento di una perizia
pluridisciplinare, e di volerlo informare in caso di reformatio in peius.
G. Il
22 ottobre 2012 l’UAI ha ribadito la sua posizione (doc. XV), così come
l’insorgente in data 12 novembre 2012 (doc. XVII).
H. Il
21 gennaio 2013 il giudice delegato ha scritto all’insorgente, ricordandogli
che spetta al Tribunale, e non all’assicurato, stabilire se e in che modalità operare
un rinvio (doc. XIX). Dopo avergli comunicato che il TCA ha intenzione di
rinviare la causa all’UAI per nuovi accertamenti, gli ha assegnato un termine
di 10 giorni per indicare se intende mantenere o ritirare il ricorso, rendendolo
attento, conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 314, della possibilità
di una reformatio in peius (doc. XIX).
Fatti
I. Dopo
aver chiesto (doc. XX), ed ottenuto (doc. XXI), una pro-roga, l’interessato ha
prodotto ulteriore documentazione medica ed ha affermato di voler mantenere l’impugnativa
(doc. XXII e XXIII).
L. All’UAI
è stata data la possibilità di esprimersi in merito (doc. XXIV).
M. Con
scritto 4 marzo 2013 il ricorrente ha prodotto un certificato del 28 febbraio
2013 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XXV + S),
trasmesso all’amministrazione per conoscenza (doc. XXVI).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000.
p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006.
nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio
di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei
dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto
procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
3.
Nel
caso di specie l’UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti,
ha deciso di sottoporre il ricorrente ad una perizia pneumologica ad opera del
dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, __________ (doc. AI
62-1).
L’insorgente
è stato visitato il 16 agosto 2011. Il perito ha posto la diagnosi di BPCO Gold
III dal 2009 con probabile componente asmatica ed ha inoltre affermato:
" (…)
Il signor RI 1, ex
fumatore 59enne, presenta a partire dal 2009 dei disturbi respiratori sfociati
poi nel 2010 in un massiccio peggioramento della dispnea al minimo sforzo tale
da proibirgli la continuazione dell’attività come portiere d’albergo.
E’ in quel periodo che
viene per la prima volta diagnosticata un affezione bronco-ostruttiva che
inizialmente vista prevalentemente come un’asma bronchiale ma poi in seguito
interpretata come una probabile forma mista di asma bronchiale intrinseca e di
BPCO su un tabagismo attivo fino al 2007. Malgrado siano state instaurate le
regolari misure terapeutiche medicamentose e pure un buon programma di
riabilitazione respiratoria sia stazionario che ambulatoriale, la situazione
non è più migliorata in maniera significativa tale da permettere al signor RI 1
il ritorno alla precedente attività professionale.
Sulla base dei nostri
esami possiamo confermare la presenza di una probabile BPCO GOLD III su un
pregresso tabagismo. Ad essa è associata una possibile componente asmatica
intrinseca. In effetti il decorso della BPCO non è tipico e comprendiamo bene i
dubbi espressi dai colleghi che hanno avuto in cura il signor RI 1 (Dr. __________
e Dr. __________).
In particolare, come
ben espresso dal Dr. __________ nei suoi rapporti vi è una certa discrepanza
tra il deficit funzionale del paziente ed i suoi disturbi soggettivi.
Si ha l’impressione ci
possa essere un quadro forse di depressione larvata che contribuisce ad un
certo aggravamento della sintomatologia con tendenza marcata all’iperpnea
rispettivamente all’iperventilazione come constatato nel tentativi di test del
cammino dei sei minuti e nel test ergospirometrico.
In effetti l’esame
ergospirometrico eseguito solo fino a 50 watt non rivela nessuna tendenza alla
desaturazione “ossigeno né valori abnormi della gasometria arteriosa che invece
si dovrebbe attendere di fronte ad una marcata BPCO enfisematosa, poco
probabile visti i test di diffusione non marcatamente alterati e assenza di
gravi alterazioni enfisematose alla TAC toracica.
Può perciò insorgere
il ragionevole dubbio che ci sia una componente funzionale-soggettiva che esula
l’aspetto puramente respiratorio.
Malgrado le
osservazioni cui sopra, riteniamo tuttavia che sussista effettivamente una
limitazione oggettiva della funzionalità respiratoria tale da rendere il signor
RI 1 ad inabile al lavoro per lavori fisici pesanti e medio-pesanti al 100%.
Per lavori fisici
leggeri come potrebbero essere quelli del portiere notturno o portiere
d’albergo, non riteniamo sussista attualmente una limitazione completa della
capacità lavorativa. A nostro modo di vedere la limitazione è del 66.6%.
Per lavori sedentari
leggeri è presente una incapacità al 50%.” (doc. AI 62-4)
Il
2.
marzo 2012 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina
interna, ha attestato una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività
(doc. AI 80-1) ed ha allegato un certificato del dr. med. __________, del __________
di __________, del 16 dicembre 2011, che ha affermato tra l’altro di non
escludere la presenza di una componente ansioso depressiva latente (doc. AI
80-3).
Il
24.
aprile 2012 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha evidenziato che la “contestazione
del medico porta sulle discrepanze a livello del mansionario quale portiere di
notte e non sulla valutazione medica in senso stretto. E’ dunque opportuno che
si approfondisca quale è veramente il mansionario reale. Nel caso in cui
risultasse più pensate da quanto ritenuto dal perito si potrà riconoscere lo
stesso grado di IL che per attività pesanti o medio pesanti” (doc. AI
82-1).
Il 6
luglio 2012, il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Come programmato il
signor RI 1 termina un ciclo di riabilitazione polmonare, che è iniziato di
fatto ad aprile ed è stato proposto per bronco pneumopatia cronica ostruttiva
in stadio 3 GOLD ed asma bronchiale “difficult to treat”. Nulla da segnalare
per quanto riguarda il programma, frequentato e condotto in modo ottimale, con
applicazione.
Pur nell’ambito di
un’entità grave il grado di ostruzione è invariato rispetto all’inizio, il FEV1
è 1.28-37% e il rapporto FEV1/FVC 53%.
E’ difficile trarre un
bilancio sull’efficacia del trattamento in quanto le condizioni del paziente
sono assai variabili, la dispnea è sempre molto grave, tale da indurre una vera
e propria dipendenza dai broncodilatatori ad azione rapida. La situazione psicoemotiva
del paziente aggrava ulteriormente la difficoltà respiratoria. Il signor RI 1
soggettivamente riporta un beneficio non riuscendo a specificarlo e considera
la riabilitazione un aiuto rilevante.
Pur essendo la terapia
inalatoria completa e, per quanto possibile, ottimizzata, vi sono i presupposti
per provare ad aggiungere il nuovo Roflumilast – Daxas, sperando in una buona
tolleranza e in una riduzione dell’infiammazione.
Nell’ambito del
trattamento di una BPCO sintomatica per dispnea in uno stadio moderato trova
piena indicazione la riabilitazione periodica, che prevedo di ripetere
all’inizio del prossimo anno, puntualizzando prima il quadro clinico e
funzionale.” (doc. L)
Il 22
agosto 2012 il dr. med. __________, ha precisato:
" (…)
1)
il paziente soggettivamente è limitato da grave
dispnea al minimo sforzo con punteggio di Borg dopo walk test di 7/10. La
dispnea è oggettivata da una evidente difficoltà respiratoria e da reperto
toracico di fischi e sibili.
2)
i disturbi pneumologici e in particolare la dispnea
sono progressivamente peggiorati dal 2010 al 2012 nonostante siano state prese
tutte le misure terapeutiche disponibili.
3)
Concordo con la diagnosi respiratoria posta dal
Dr. __________: si tratta di una bronco pneumopatia cronica ostruttiva in
stadio 3 GOLD (aggiungendo il livello D in accordo con la nuova
classificazione) con associata asma bronchiale intrinseca e lievi
bronchiectasie.
4)
In linea di massima sono d’accordo con la
valutazione del Dr. __________ sulla inabilità lavorativa, valutazione che è
basata sulla patologia respiratoria. Faccio tuttavia presente che dal 2011 al
2012.
il danno funzionale si è ulteriormente aggravato, come si deduce dalla
tabella che allego: il FEV1 è il più importante indice di ostruzione bronchiale
e la distanza percorsa in 6 minuti indica la capacità di compiere attività
fisica (valore normale per età e costituzione 580). A ciò si aggiunge una
patologia di tipo depressivo che concorre nel determinare il limite ad attività
e qualità di vita. I gradi di inabilità al lavoro devono quindi essere rivisti
essendo aumentati, anche se in misura limitata.
Pertanto penso che il
grado di inabilità per attività fisiche medie e pesanti sia sempre il 100%, che
per lavori sedentari leggeri debba essere del 65% e per il lavoro fisico leggero
sia almeno del 75%.” (doc. O1)
Chiamato
a presentare osservazioni in merito, il medico SMR, dr. med. __________, il 6
settembre 2012, ha affermato:
" (…)
Valutazione:
in occasione della
perizia il FEV1% era leggermente meglio con 40%, da notare invece che in
occasione della perizia l’assicurato si sentiva troppo stanco per fare un test
del cammino dei 6 minuti, test invece eseguito in occasione della valutazione
del dr. __________. Da notare pure che l’assicurato non mostra una
desaturazione del tasso dell’ossigeno, qui rimando ai dubbi sollevati in
occasione della perizia (pagina 4):
(…)
In conclusione ritengo
quindi una situazione polmonare sostanzial-mente invariata rispetto alla
valutazione peritale Dr. __________. Per completezza propongo di sottoporre
l’attuale rapporto del dr. __________ al dr. __________ per presa di posizione.
In considerazione del
sospetto ripetutamente espresso di depressione larvata ritengo invece indicata
una valutazione peritale psichiatrica.” (doc. IX)
Il 28
settembre 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Dopo aver preso atto
della sua comunicazione del 24 settembre 2012 ho convocato il signor RI 1 per
una verifica spirometrica: la spirometria conferma la valutazione clinica
precedente (mio rapporto del 22 agosto) e lo stadio di gravità della malattia
(BPCO), ancora lievemente peggiorata ma sempre allo stadio 3 D della nuova
classificazione GOLD.
L’assenza di riduzione
rilevante del contenuto di ossigeno arterioso e di evidenti alterazioni
enfisematose alla TAC non modifica sostanzialmente la diagnosi e la gravità
della malattia.
Considerando le sue
domande penso sia doveroso ribadire, per quanto riguarda il punto d) della sua
seconda domanda, che non è proponibile una inabilità al 50% per lavori
sedentari a impegno fisico leggero, ma che tale percentuale deve essere almeno
del 75% o superiore. Tale giudizio concorda con quanto precedentemente scritto.
Concordo infine con quanto proposto dal Dr. __________ circa l’opportunità di
una valutazione peritale psichiatrica.” (doc. P1)
Il
30.
gennaio 2012 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Rispetto all’estate 2012 le sue condizioni sono
pressoché invariate.
E’ permanente ormai
uno stato di ostruzione bronchiale grave, che genera difficoltà respiratoria
anche a riposo. Le prospettive future, nel migliore dei casi, sono un lento
peggioramento.
Per quanto riguarda le
attività lavorative sommando la grave pneumopatia alla situazione psichica con
depressione e panico respiratorio l’inabilità al 100% mi sembra indiscutibile
per ogni tipo di lavoro. Ho previsto di rivedere il paziente per follow up nel
mese di febbraio, in tale occasione si potranno aggiornare i dati funzionali.”
(doc. Q2)
L’8
febbraio 2013 il medesimo specialista, ha affermato:
" (…)
Il peggioramento
segnalatole dal signor RI 1 consiste in una riduzione significativa del volume
polmonare espirato. Il significato più probabile è che i piccoli bronchi sono
ulteriormente ostruiti e “intrappolano l’aria”. Mi scusi se utilizzo un
linguaggio un poco tecnico, che cerco di semplificare al massimo. In
prospettiva questo peggioramento potrebbe regredire secondo le fluttuazioni
caratteri-stiche della malattia o consolidarsi, è troppo presto per dirlo.
Allego l’esame.
Per quanto riguarda la
cura psichiatrica il signor RI 1 non ha compreso bene. In futuro, diverrà
operativo in progetto sui problemi psichici dei pazienti con pneumopatia
cronica con la Dr.ssa __________, attiva all’__________ ma al momento non c’è
nulla. Gli ho consigliato ancora di rivolgersi a un professionista specialista
in psichiatria ma non saprei quale.” (doc. Q3)
4.
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento
delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01
del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137
V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes
Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima
Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
5.
Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto
e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, come già spiegato nella
lettera del 21 gennaio 2013 (doc. XIX), non può confermare l’operato
dell’Ufficio AI, in quanto la problematica psichica non è stata chiarita,
mentre la patologia polmonare necessita perlomeno di un ulteriore
approfondimento.
Innanzitutto,
circa l’aspetto pneumologico, il dr. med. __________, il 22 agosto 2012, ha rilevato un peggioramento dello stato di salute (doc O/1: “i disturbi pneumologici e in
particolare la dispnea sono progressivamente peggiorati dal 2010 al 2012
nonostante siano state prese tutte le misure terapeutiche disponibili” e “da
2011.
al 2012 il danno funzionale si è ulteriormente aggravato”).
Sulla
base di questa documentazione specialistica il dr. med. __________, medico SMR,
ha evidenziato che “in occasione della perizia il FEV1% era leggermente
meglio con 40%”, mentre “in occasione della perizia l’assicurato si
sentiva troppo stanco per fare un test del cammino dei 6 minuti, test invece
eseguito in occasione della valutazione del dr. __________” e, pur
ritenendo una situazione polmonare sostanzialmente invariata rispetto alla
valutazione peritale, ha proposto di “sottoporre l’attuale rapporto del dr. __________
al dr. __________i per presa di posizione” (doc. IX).
Ciò
che, tuttavia, l’UAI non ha fatto.
Già
solo per il fatto che l’amministrazione non ha dato seguito alla proposta del
proprio medico SMR di sottoporre la nuova documentazione al perito, la
decisione impugnata non può essere confermata, senza che siano effettuati
ulteriori accertamenti.
Ma
vi è di più.
Sempre
il medico SMR, dr. med. __________, supportato in questo dalla stessa
amministrazione (doc. IX/1), ritiene necessaria, a ragione, una valutazione
peritale psichiatrica.
Infatti,
già nel referto del 26 agosto 2011 del dr. med. __________ figurava che “si
ha l’impressione ci possa essere un quadro forse di depressione larvata che
contribuisce ad un certo aggrava-mento della sintomatologia con tendenza
marcata all’iperpnea rispettivamente all’iperventilazione come constatato nel
tentativi di test del cammino dei sei minuti e nel test ergospirometrico”
(doc. AI 62-4). La possibile presenza di una patologia psichica è stata
ulteriormente confermata dal dr. med. __________ (doc. O1:”[…] A ciò si
aggiunge una patologia di tipo depressivo che concorre nel determinare il limite
ad attività e qualità di vita”; doc. P1: “[…] Concordo infine con quanto
proposto dal Dr. __________ circa l’opportunità di una valutazione peritale
psichiatrica”).
Il
6.
settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________ ha quindi ritenuto “indicata
una valutazione peritale psichiatrica” (doc. IX/1).
A questo proposito, circa i medici SMR, va rammentato che per
l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli
uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli
casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretende-re da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
concreto, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario sia un
approfondimento per quanto concerne la patologia pneumolo-gica, per stabilire
se vi è stato un peggioramento dello stato di salute, sia l’allestimento di una
perizia psichiatrica.
Il
TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführun-gen”; cfr.
DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzu-weisen, wenn lediglich
eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nella
fattispecie, in virtù delle carenze sopra evidenziate, e meglio della necessità
sia di procedere con un complemento peritale in ambito pneumologico sia di
allestire una perizia in ambito psichiatrico e ritenuto che l’assicurato, reso
attento, conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 314, della possibilità
di una reformatio in peius, ha deciso di mantenere il ricorso, s’impone un
rinvio all’amministrazione, la quale dovrà in seguito nuovamente
valutare la capacità lavorativa globale del ricorrente.
Va
a questo proposito evidenziato che secondo l’Alta Corte, per determinare
il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse
patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si
deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. sentenza del 4 settembre
2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005, I 606/03, l’allora TFA ha inoltre precisato
che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Su
questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”,
in Le perizie giudiziarie, ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Dopo
aver esaminato approfonditamente, in maniera globale, lo stato valetudinario
del ricorrente e la sua incidenza sulla capacità lavorativa, l’amministrazione procederà,
nuovamente (se necessario) al calcolo del grado d’invalidità, motivandolo
dettagliatamente e prendendo posizione sulle censure sollevate dal ricorrente
in questa sede.
Alla luce di quanto
sopra esposto non è ancora necessario né esaminare se il calcolo del grado
d’invalidità è stato effettuato correttamente, né verificare il periodo di
contribuzione e la scala delle rendite.
6.
Visto
l’esito del ricorso e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove chiesta dal ricorrente (doc. I), tra
cui quella di essere visto (doc. XIII), diventa superflua.
Il
TCA rileva inoltre che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 che ha
confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.
94.
e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di essere visto [cfr. doc.
XIII]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai
fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica
richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione
dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere
l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a
sentire il ricorrente.
7.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art.
61.
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
2. Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio
verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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