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Decisione

32.2012.181

Richiesta di una rendita AI superiore a quella assegnata, del 50%. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti dopo che l'assicurato, informato della di una possibile reformatio i

11 marzo 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I. Dopo

aver chiesto (doc. XX), ed ottenuto (doc. XXI), una pro-roga, l’interessato ha

prodotto ulteriore documentazione medica ed ha affermato di voler mantenere l’impugnativa

(doc. XXII e XXIII).

L. All’UAI

è stata data la possibilità di esprimersi in merito (doc. XXIV).

M. Con

scritto 4 marzo 2013 il ricorrente ha prodotto un certificato del 28 febbraio

2013 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XXV + S),

trasmesso all’amministrazione per conoscenza (doc. XXVI).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006.

nella causa U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi

sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio

di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei

dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto

procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3.

Nel

caso di specie l’UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti,

ha deciso di sottoporre il ricorrente ad una perizia pneumologica ad opera del

dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, __________ (doc. AI

62-1).

L’insorgente

è stato visitato il 16 agosto 2011. Il perito ha posto la diagnosi di BPCO Gold

III dal 2009 con probabile componente asmatica ed ha inoltre affermato:

" (…)

Il signor RI 1, ex

fumatore 59enne, presenta a partire dal 2009 dei disturbi respiratori sfociati

poi nel 2010 in un massiccio peggioramento della dispnea al minimo sforzo tale

da proibirgli la continuazione dell’attività come portiere d’albergo.

E’ in quel periodo che

viene per la prima volta diagnosticata un affezione bronco-ostruttiva che

inizialmente vista prevalentemente come un’asma bronchiale ma poi in seguito

interpretata come una probabile forma mista di asma bronchiale intrinseca e di

BPCO su un tabagismo attivo fino al 2007. Malgrado siano state instaurate le

regolari misure terapeutiche medicamentose e pure un buon programma di

riabilitazione respiratoria sia stazionario che ambulatoriale, la situazione

non è più migliorata in maniera significativa tale da permettere al signor RI 1

il ritorno alla precedente attività professionale.

Sulla base dei nostri

esami possiamo confermare la presenza di una probabile BPCO GOLD III su un

pregresso tabagismo. Ad essa è associata una possibile componente asmatica

intrinseca. In effetti il decorso della BPCO non è tipico e comprendiamo bene i

dubbi espressi dai colleghi che hanno avuto in cura il signor RI 1 (Dr. __________

e Dr. __________).

In particolare, come

ben espresso dal Dr. __________ nei suoi rapporti vi è una certa discrepanza

tra il deficit funzionale del paziente ed i suoi disturbi soggettivi.

Si ha l’impressione ci

possa essere un quadro forse di depressione larvata che contribuisce ad un

certo aggravamento della sintomatologia con tendenza marcata all’iperpnea

rispettivamente all’iperventilazione come constatato nel tentativi di test del

cammino dei sei minuti e nel test ergospirometrico.

In effetti l’esame

ergospirometrico eseguito solo fino a 50 watt non rivela nessuna tendenza alla

desaturazione “ossigeno né valori abnormi della gasometria arteriosa che invece

si dovrebbe attendere di fronte ad una marcata BPCO enfisematosa, poco

probabile visti i test di diffusione non marcatamente alterati e assenza di

gravi alterazioni enfisematose alla TAC toracica.

Può perciò insorgere

il ragionevole dubbio che ci sia una componente funzionale-soggettiva che esula

l’aspetto puramente respiratorio.

Malgrado le

osservazioni cui sopra, riteniamo tuttavia che sussista effettivamente una

limitazione oggettiva della funzionalità respiratoria tale da rendere il signor

RI 1 ad inabile al lavoro per lavori fisici pesanti e medio-pesanti al 100%.

Per lavori fisici

leggeri come potrebbero essere quelli del portiere notturno o portiere

d’albergo, non riteniamo sussista attualmente una limitazione completa della

capacità lavorativa. A nostro modo di vedere la limitazione è del 66.6%.

Per lavori sedentari

leggeri è presente una incapacità al 50%.” (doc. AI 62-4)

Il

2.

marzo 2012 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina

interna, ha attestato una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività

(doc. AI 80-1) ed ha allegato un certificato del dr. med. __________, del __________

di __________, del 16 dicembre 2011, che ha affermato tra l’altro di non

escludere la presenza di una componente ansioso depressiva latente (doc. AI

80-3).

Il

24.

aprile 2012 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha evidenziato che la “contestazione

del medico porta sulle discrepanze a livello del mansionario quale portiere di

notte e non sulla valutazione medica in senso stretto. E’ dunque opportuno che

si approfondisca quale è veramente il mansionario reale. Nel caso in cui

risultasse più pensate da quanto ritenuto dal perito si potrà riconoscere lo

stesso grado di IL che per attività pesanti o medio pesanti” (doc. AI

82-1).

Il 6

luglio 2012, il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Come programmato il

signor RI 1 termina un ciclo di riabilitazione polmonare, che è iniziato di

fatto ad aprile ed è stato proposto per bronco pneumopatia cronica ostruttiva

in stadio 3 GOLD ed asma bronchiale “difficult to treat”. Nulla da segnalare

per quanto riguarda il programma, frequentato e condotto in modo ottimale, con

applicazione.

Pur nell’ambito di

un’entità grave il grado di ostruzione è invariato rispetto all’inizio, il FEV1

è 1.28-37% e il rapporto FEV1/FVC 53%.

E’ difficile trarre un

bilancio sull’efficacia del trattamento in quanto le condizioni del paziente

sono assai variabili, la dispnea è sempre molto grave, tale da indurre una vera

e propria dipendenza dai broncodilatatori ad azione rapida. La situazione psicoemotiva

del paziente aggrava ulteriormente la difficoltà respiratoria. Il signor RI 1

soggettivamente riporta un beneficio non riuscendo a specificarlo e considera

la riabilitazione un aiuto rilevante.

Pur essendo la terapia

inalatoria completa e, per quanto possibile, ottimizzata, vi sono i presupposti

per provare ad aggiungere il nuovo Roflumilast – Daxas, sperando in una buona

tolleranza e in una riduzione dell’infiammazione.

Nell’ambito del

trattamento di una BPCO sintomatica per dispnea in uno stadio moderato trova

piena indicazione la riabilitazione periodica, che prevedo di ripetere

all’inizio del prossimo anno, puntualizzando prima il quadro clinico e

funzionale.” (doc. L)

Il 22

agosto 2012 il dr. med. __________, ha precisato:

" (…)

1)

il paziente soggettivamente è limitato da grave

dispnea al minimo sforzo con punteggio di Borg dopo walk test di 7/10. La

dispnea è oggettivata da una evidente difficoltà respiratoria e da reperto

toracico di fischi e sibili.

2)

i disturbi pneumologici e in particolare la dispnea

sono progressivamente peggiorati dal 2010 al 2012 nonostante siano state prese

tutte le misure terapeutiche disponibili.

3)

Concordo con la diagnosi respiratoria posta dal

Dr. __________: si tratta di una bronco pneumopatia cronica ostruttiva in

stadio 3 GOLD (aggiungendo il livello D in accordo con la nuova

classificazione) con associata asma bronchiale intrinseca e lievi

bronchiectasie.

4)

In linea di massima sono d’accordo con la

valutazione del Dr. __________ sulla inabilità lavorativa, valutazione che è

basata sulla patologia respiratoria. Faccio tuttavia presente che dal 2011 al

2012.

il danno funzionale si è ulteriormente aggravato, come si deduce dalla

tabella che allego: il FEV1 è il più importante indice di ostruzione bronchiale

e la distanza percorsa in 6 minuti indica la capacità di compiere attività

fisica (valore normale per età e costituzione 580). A ciò si aggiunge una

patologia di tipo depressivo che concorre nel determinare il limite ad attività

e qualità di vita. I gradi di inabilità al lavoro devono quindi essere rivisti

essendo aumentati, anche se in misura limitata.

Pertanto penso che il

grado di inabilità per attività fisiche medie e pesanti sia sempre il 100%, che

per lavori sedentari leggeri debba essere del 65% e per il lavoro fisico leggero

sia almeno del 75%.” (doc. O1)

Chiamato

a presentare osservazioni in merito, il medico SMR, dr. med. __________, il 6

settembre 2012, ha affermato:

" (…)

Valutazione:

in occasione della

perizia il FEV1% era leggermente meglio con 40%, da notare invece che in

occasione della perizia l’assicurato si sentiva troppo stanco per fare un test

del cammino dei 6 minuti, test invece eseguito in occasione della valutazione

del dr. __________. Da notare pure che l’assicurato non mostra una

desaturazione del tasso dell’ossigeno, qui rimando ai dubbi sollevati in

occasione della perizia (pagina 4):

(…)

In conclusione ritengo

quindi una situazione polmonare sostanzial-mente invariata rispetto alla

valutazione peritale Dr. __________. Per completezza propongo di sottoporre

l’attuale rapporto del dr. __________ al dr. __________ per presa di posizione.

In considerazione del

sospetto ripetutamente espresso di depressione larvata ritengo invece indicata

una valutazione peritale psichiatrica.” (doc. IX)

Il 28

settembre 2012 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Dopo aver preso atto

della sua comunicazione del 24 settembre 2012 ho convocato il signor RI 1 per

una verifica spirometrica: la spirometria conferma la valutazione clinica

precedente (mio rapporto del 22 agosto) e lo stadio di gravità della malattia

(BPCO), ancora lievemente peggiorata ma sempre allo stadio 3 D della nuova

classificazione GOLD.

L’assenza di riduzione

rilevante del contenuto di ossigeno arterioso e di evidenti alterazioni

enfisematose alla TAC non modifica sostanzialmente la diagnosi e la gravità

della malattia.

Considerando le sue

domande penso sia doveroso ribadire, per quanto riguarda il punto d) della sua

seconda domanda, che non è proponibile una inabilità al 50% per lavori

sedentari a impegno fisico leggero, ma che tale percentuale deve essere almeno

del 75% o superiore. Tale giudizio concorda con quanto precedentemente scritto.

Concordo infine con quanto proposto dal Dr. __________ circa l’opportunità di

una valutazione peritale psichiatrica.” (doc. P1)

Il

30.

gennaio 2012 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Rispetto all’estate 2012 le sue condizioni sono

pressoché invariate.

E’ permanente ormai

uno stato di ostruzione bronchiale grave, che genera difficoltà respiratoria

anche a riposo. Le prospettive future, nel migliore dei casi, sono un lento

peggioramento.

Per quanto riguarda le

attività lavorative sommando la grave pneumopatia alla situazione psichica con

depressione e panico respiratorio l’inabilità al 100% mi sembra indiscutibile

per ogni tipo di lavoro. Ho previsto di rivedere il paziente per follow up nel

mese di febbraio, in tale occasione si potranno aggiornare i dati funzionali.”

(doc. Q2)

L’8

febbraio 2013 il medesimo specialista, ha affermato:

" (…)

Il peggioramento

segnalatole dal signor RI 1 consiste in una riduzione significativa del volume

polmonare espirato. Il significato più probabile è che i piccoli bronchi sono

ulteriormente ostruiti e “intrappolano l’aria”. Mi scusi se utilizzo un

linguaggio un poco tecnico, che cerco di semplificare al massimo. In

prospettiva questo peggioramento potrebbe regredire secondo le fluttuazioni

caratteri-stiche della malattia o consolidarsi, è troppo presto per dirlo.

Allego l’esame.

Per quanto riguarda la

cura psichiatrica il signor RI 1 non ha compreso bene. In futuro, diverrà

operativo in progetto sui problemi psichici dei pazienti con pneumopatia

cronica con la Dr.ssa __________, attiva all’__________ ma al momento non c’è

nulla. Gli ho consigliato ancora di rivolgersi a un professionista specialista

in psichiatria ma non saprei quale.” (doc. Q3)

4.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipen-denza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes

Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il po-tenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicura-zione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economi-ca (consid. 2.4). La nostra Massima

Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5.

Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto

e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, come già spiegato nella

lettera del 21 gennaio 2013 (doc. XIX), non può confermare l’operato

dell’Ufficio AI, in quanto la problematica psichica non è stata chiarita,

mentre la patologia polmonare necessita perlomeno di un ulteriore

approfondimento.

Innanzitutto,

circa l’aspetto pneumologico, il dr. med. __________, il 22 agosto 2012, ha rilevato un peggioramento dello stato di salute (doc O/1: “i disturbi pneumologici e in

particolare la dispnea sono progressivamente peggiorati dal 2010 al 2012

nonostante siano state prese tutte le misure terapeutiche disponibili” e “da

2011.

al 2012 il danno funzionale si è ulteriormente aggravato”).

Sulla

base di questa documentazione specialistica il dr. med. __________, medico SMR,

ha evidenziato che “in occasione della perizia il FEV1% era leggermente

meglio con 40%”, mentre “in occasione della perizia l’assicurato si

sentiva troppo stanco per fare un test del cammino dei 6 minuti, test invece

eseguito in occasione della valutazione del dr. __________” e, pur

ritenendo una situazione polmonare sostanzialmente invariata rispetto alla

valutazione peritale, ha proposto di “sottoporre l’attuale rapporto del dr. __________

al dr. __________i per presa di posizione” (doc. IX).

Ciò

che, tuttavia, l’UAI non ha fatto.

Già

solo per il fatto che l’amministrazione non ha dato seguito alla proposta del

proprio medico SMR di sottoporre la nuova documentazione al perito, la

decisione impugnata non può essere confermata, senza che siano effettuati

ulteriori accertamenti.

Ma

vi è di più.

Sempre

il medico SMR, dr. med. __________, supportato in questo dalla stessa

amministrazione (doc. IX/1), ritiene necessaria, a ragione, una valutazione

peritale psichiatrica.

Infatti,

già nel referto del 26 agosto 2011 del dr. med. __________ figurava che “si

ha l’impressione ci possa essere un quadro forse di depressione larvata che

contribuisce ad un certo aggrava-mento della sintomatologia con tendenza

marcata all’iperpnea rispettivamente all’iperventilazione come constatato nel

tentativi di test del cammino dei sei minuti e nel test ergospirometrico”

(doc. AI 62-4). La possibile presenza di una patologia psichica è stata

ulteriormente confermata dal dr. med. __________ (doc. O1:”[…] A ciò si

aggiunge una patologia di tipo depressivo che concorre nel determinare il limite

ad attività e qualità di vita”; doc. P1: “[…] Concordo infine con quanto

proposto dal Dr. __________ circa l’opportunità di una valutazione peritale

psichiatrica”).

Il

6.

settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________ ha quindi ritenuto “indicata

una valutazione peritale psichiatrica” (doc. IX/1).

A questo proposito, circa i medici SMR, va rammentato che per

l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretende-re da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

concreto, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario sia un

approfondimento per quanto concerne la patologia pneumolo-gica, per stabilire

se vi è stato un peggioramento dello stato di salute, sia l’allestimento di una

perizia psichiatrica.

Il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführun-gen”; cfr.

DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzu-weisen, wenn lediglich

eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Nella

fattispecie, in virtù delle carenze sopra evidenziate, e meglio della necessità

sia di procedere con un complemento peritale in ambito pneumologico sia di

allestire una perizia in ambito psichiatrico e ritenuto che l’assicurato, reso

attento, conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 314, della possibilità

di una reformatio in peius, ha deciso di mantenere il ricorso, s’impone un

rinvio all’amministrazione, la quale dovrà in seguito nuovamente

valutare la capacità lavorativa globale del ricorrente.

Va

a questo proposito evidenziato che secondo l’Alta Corte, per determinare

il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse

patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si

deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. sentenza del 4 settembre

2001, I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005, I 606/03, l’allora TFA ha inoltre precisato

che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Su

questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”,

in Le perizie giudiziarie, ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Dopo

aver esaminato approfonditamente, in maniera globale, lo stato valetudinario

del ricorrente e la sua incidenza sulla capacità lavorativa, l’amministrazione procederà,

nuovamente (se necessario) al calcolo del grado d’invalidità, motivandolo

dettagliatamente e prendendo posizione sulle censure sollevate dal ricorrente

in questa sede.

Alla luce di quanto

sopra esposto non è ancora necessario né esaminare se il calcolo del grado

d’invalidità è stato effettuato correttamente, né verificare il periodo di

contribuzione e la scala delle rendite.

6.

Visto

l’esito del ricorso e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove chiesta dal ricorrente (doc. I), tra

cui quella di essere visto (doc. XIII), diventa superflua.

Il

TCA rileva inoltre che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 che ha

confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.

94.

e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di essere visto [cfr. doc.

XIII]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai

fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica

richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione

dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire il ricorrente.

7.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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