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Decisione

32.2012.182

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile

21 gennaio 2013Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Nel

caso di specie l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare

(gastroenterologica [dr. med. __________], psichiatrica [dr. med. __________], pneumologica

[dr. med. __________, reumatologi-ca [dr. med. __________] e neurologica [dr.

med. __________), ad opera del SAM, nel corso del mese di novembre e dicembre

2011 (doc. AI 26-1).

Dal

referto del 14 febbraio 2012 emerge che l’interessato ha appreso la professione

di giardiniere (non ha ottenuto il diploma) e successivamente ha svolto vari

lavori nella Svizzera tedesca: “Eisenleger”, costruzione di impalcature,

montatore di finestre, boscaiolo, giardiniere, montatore di impianti di

ventilazione, ecc. Trasferitosi in Ticino 12-13 anni fa, ha lavorato dapprima

nel lavaggio di autocarri per circa 6 mesi, poi dal gennaio 2000 sino al

gennaio 2004 ha lavorato come giardiniere presso una ditta di __________,

quando è stato licenziato. In seguito ha svolto programmi occupazionali come

giardiniere presso la __________ __________ per un anno, poi dal gennaio 2007

al gennaio 2009 ha lavorato come giardiniere presso la Fondazione __________

(dove è stato ingaggiato anche per altri lavori) e dopo essere stato inabile al

lavoro per tre mesi a causa di una patologia alla schiena, è stato licenziato.

Infine, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, è stato assunto dalla Fondazione __________ dove ha svolto

varie attività di giardiniere e boscaiolo; in certi periodi è stato ingaggiato

nell’essicatoio per la produzione di erbe per le caramelle __________ ma ha poi

avuto problemi respiratori che lo hanno fatto smettere.

I

periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

co-infezione HIV/HCV con/su infezione HCV genotipo 3, abuso etilico, importante

citolisi, pregresso tentativo di trattamento con interferone peghilato e

ribavirina, giugno 2011 (sospeso precocemente per effetti collaterali),

astenia, stadio HIV CDC A 1 e la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome di dipendenza a sostanze psicoattive multiple (ICD-10

F19.2), modica sindrome femoro-patellare a sinistra, disfunzione

acromio-clavicolare della spalla sinistra con/su pregressa lussazione

acromio-clavicolare circa 10 anni or sono, sindrome lombo-spondilogena cronica

con/su minima discopatia L5-S1 (fisiologica per l’età), dolori di origine

incerta al polso destro con/su pregressa contusione alcuni mesi or sono, MRI e

radiografie convenzionali nella norma, pregressa meniscectomia mediale al

ginocchio sinistro con/su successive varie artroscopie, pregressa artroscopia

al ginocchio destro, parecchi anni or sono, probabile asma bronchiale leggera,

tabagismo attivo.

Per

quanto concerne la patologia psichiatrica i periti evidenziano che:

" (…)

Sulla base

dell’attuale valutazione psichiatrica, in considerazione della documentazione

medica, dei dati anamnestici, dell’esame psichico non si rilevano elementi

clinici per un attuale uso dannoso o per un disturbo di dipendenza a sostanze

psicoattive, né tantomeno risulta evidente una patologia psichiatrica a carattere

invalidante inquadrabile nell’ambito di un disturbo dell’umore, da ansia o di

personalità secondo i criteri nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV.” (doc. AI

26-16)

Anche

dal punto di vista reumatologico e neurologico i periti evidenziano che

l’interessato è totalmente abile al lavoro (doc. AI 26-17).

Circa

la patologia pneumologica, l’assicurato è totalmente abile al lavoro per lavori

fisici sedentari, leggeri e moderati. I periti hanno affermato che “è

ipotizzabile una capacità lavorativa completa anche per lavori fisici pesanti e

medio-pesanti qualora venga messa in atto un’adeguata terapia con Seretide. A

medio-lungo termine è ipotizzabile anche la possibile apparizione di una forma

mista di broncopatia cronico-ostruttiva e asma bronchiale con prognosi più

severa che un’asma bronchiale leggera. Si consiglia un’attività senza

esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie” (doc. AI 26-17).

Infine,

circa la patologia gastroenterologica, i periti hanno affermato:

"

(…)

La co-infezione

HIV/HCV ha un’influenza sulla capacità lavorativa in quanto provoca un’astenia

e facile affaticabilità soprattutto per lavori pesanti. Come giardiniere valuta

l’A. abile al lavoro nella misura del 50%. Il nostro consulente fa riferimento

alla valutazione del Dr. med. __________ del 16.9.2010. Da allora la malattia

non ha avuto un miglioramento, ma tendenzialmente rischia un peggioramento con

il passare del tempo se non è trattata adeguatamente.

Il nostro consulente

ribadisce che l’A. è inabile al lavoro nella misura del 50% a causa

dell’epatite C e dalla possibilità di poterla sradicare. In caso di

progressione dell’infezione è da prevedere in poco tempo una trasformazione

verso una cirrosi con complicanze quali ipertensione portale, encefalopatia e

carcinoma epatocellulare (l’unica soluzione sarebbe un trapianto epatico).

Con un trattamento

antivirale si potrebbe limitare la malattia allo status quo che probabilmente è

una fibrosi di media entità e quindi la prognosi sarebbe nettamente migliore.

(…)

L’A. potrebbe essere

trattato con Interferone e Ribavirina che attualmente è lo standard di cura per

l’epatite virale C genotipo 3 in una co-infezione HIV/HCV. Con questo

trattamento combinato per sei mesi l’A. ha la possibilità di eliminare il virus

dell’epatite virale C completamente attorno al 60/70%. Il problema è che l’A.

ha già avuto un tentativo terapeutico che è stato interrotto precocemente per

effetti collaterali psichiatrici notevoli insorti rapidamente quali

irritabilità ed aggressività verso terzi.

L’A. può svolgere

altre attività leggere e semplici nella misura del 50%. (…)” (doc. AI 26-18/19)

I

periti hanno quindi stabilito che l’interessato è capace al lavoro al 50% come

giardiniere ed hanno inoltre affermato:

" (…)

Dal punto di vista

psichiatrico, reumatologico, neurologico l’A. è abile al lavoro nella misura

del 100% in qualsiasi attività.

Dal punto di vista

reumatologico l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% come giardiniere e

in attività sedentaria o con sforzi fisici leggeri e moderati. Con una terapia

adeguata (Seretide) l’A. sarebbe abile al lavoro anche in attività pesanti e

medio-pesanti. Si consigliano attività senza esposizione ad agenti irritativi

delle vie respiratorie.

Dal punto di vista

gastroenterologico l’A. presenta un’astenia dovuta alla co-infezione HIV/HCV. A

causa di quest’ultima l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% come

giardiniere. Dal lato prognostico in caso di progressione dell’infezione è da

prevedere in poco tempo una trasformazione verso una cirrosi con complicazioni

quali ipertensione portale, encefalopatia e carcinoma epatocellulare. Si

consiglia vivamente un trattamento con Interferone e Ribavirina.

Globalmente, tenendo

conto della sopraccitata co-infezione HIV/HCV l’A. presenta una capacità

lavorativa del 50% dall’ottobre 2011 (cessazione dell’attività lavorativa).

La prognosi

valetudinaria e di conseguenza lavorativa dipenderà dal trattamento antivirale

con Interferone e Ribavirina. Sotto questo trattamento sono possibili periodi

di incapacità lavorativa dovuti agli effetti collaterali dei farmaci” (doc. AI

26-20/21)

Circa

le conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato:

" Dal

punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico l’A. è totalmente

abile al lavoro.

Dal punto di vista

pneumologico l’A. è totalmente abile al lavoro in attività sedentarie e in

attività con sforzi fisici leggeri e moderati. Con un trattamento farmacologico

con Seritide l’A. è abile al lavoro al 100% anche in attività con sforzi fisici

pesanti e medio-pesanti.

Come già discusso

precedentemente l’A. è abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi

attività dal punto di vista gastroenterologico (si tiene conto della

co-infezione HIV/HCV).

Globalmente l’A.

presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma

con rendimento ridotto) in qualsiasi tipo di attività non pesante.

(…)

Secondo il Dr. med. __________

dell’ambulatorio delle malattie infettive dell’__________ __________ l’A.

presenta una capacità lavorativa del 50% (si veda il rapporto del 14.6.2011).

Il Dr. med. ____________________ ha visitato l’A. fino al 16.11.2010.

Ricordiamo che nel

corso del 2011 l’A. ha lavorato come giardiniere fino al mese di ottobre 2011.

E’ possibile che l’A., sebbene abbia lavorato al 100%, abbia presentato un

rendimento del 50% (non abbiamo atti in merito). Si potrebbe dunque ipotizzare

una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma con

rendimento ridotto) già a partire dal novembre 2010.” (doc. AI 26-20)

A

questo proposito il dr. med. __________, FMH medicina interna, consulente __________,

il 14 giugno 2011 aveva affermato:

" (…)

Complessivamente per

quanto riguarda l’infezione HIV la prognosi è estremamente favorevole visto che

il paziente è HIV pos. da quasi 30 anni senza che vi sia evidenza di deficit

immunitario o patologie opportunistiche associate.

Per quanto riguarda

l’infezione HIV non vi è inabilità lavorativa ad essa correlata.

Diverso il discorso

per quanto riguarda l’epatite C che si manifesta con un’epatopatia importante

che può senz’altro spiegare i sintomi sistemici (astenia, nausea, episodi di

vomito) lamentati dal paziente e per i quali non si ha altra spiegazione.

Il fatto che una

terapia specifica contro l’epatite c abbia dovuto essere interrotta precocemente

per effetti collaterali neuropsicologici dovuti all’interferone depone per una

prognosi poco favorevole.

(…)

1.6 Non ho

personalmente mai giustificato inabilità lavorative. A mio modo di vedere il

paziente risulta (soprattutto per quanto riguarda l’epatite C) inabile al

lavoro nella misura del 50%.

1.7

Il paziente è limitato

nell’attività professionale da importante sintomatologia sistemica (astenia,

inappetenza) e da sintomatologia gastrointestinale quale nausea e episodi di

vomito mattutino.

Dal punto di vista

psichico egli appare piuttosto scoraggiato e depresso rifiutando però una

consultazione psichiatrica. Questa sintomatologia si ripercuote sul lavoro con

una diminuzione del rendimento quantificabile in almeno il 50%. A mio modo di

vedere egli non può proseguire l’attività svolta finora se non nella misura del

50%. A mio modo di vedere il paziente è inabile al lavoro nella misura del 50%.

Mi rimetto comunque ad eventuale valutazione di uno psichiatra per quanto

attiene la presenza di una possibile sindrome depressiva.” (doc. 9-3/4)

Il

21 febbraio 2012 la dr.ssa med. __________ ha confermato le valutazioni

peritali (doc. 27/1-4).

Pendente

causa l’insorgente ha prodotto un rapporto del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia di __________, il quale ha affermato:

" (…)

Conosco il Signor RI 1

dal 27.07.2012.

Certifico un’inabilità

lavorativa al 100% per il paziente sopra citato da quella data.

Il Signor RI 1, soffre

infatti di un disturbo di personalità Borderline, ed è seguito con terapia

medicamentosa.

Si tratta di terapie

medicamentose importanti per il trattamento di malattie infettive gravi, e

stabilizzanti per i disturbi di personalità e dell’umore.

Alfine di monitorare

la sua situazione clinica ed evitare variazioni dell’umore, o dell’aggressività

a seguito delle terapie antiinfettive, la presa a carico psichiatrica integrata

(di tipo biopsicosociale) si impone.

Una ripresa lavorativa

attualmente è illusoria, come illusorie sarebbero attualmente misure

riabilitative o di reinserimento.

Questi progetti

saranno da rivalutare dopo la fine del trattamento per le malattie infettive.”

(doc. A1/3)

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5. Questo

Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del SAM del

14 febbraio 2012 (doc. AI 26-1).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver riassunto gli atti a disposizione ed aver descritto

l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, le

affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le costatazioni obiettive hanno posto

la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di co-infezione HIV/HCV

con/su infezione HCV genotipo 3, abuso etilico, importante citolisi, pregresso

tentativo di trattamento con interferone peghilato e ribavirina, giugno 2011

(sospeso precocemente per effetti collaterali), astenia, stadio HIV CDC A 1 e

la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sindrome di dipendenza

a sostanze psicoattive multiple (ICD-10 F19.2), modica sindrome

femoro-patellare a sinistra, disfunzione acromio-clavicolare della spalla

sinistra con/su pregressa lussazione acromio-clavicolare circa 10 anni or sono,

sindrome lombo-spondilogena cronica con/su minima discopatia L5-S1 (fisiologica

per l’età), dolori di origine incerta al polso destro con/su pregressa

contusione alcuni mesi or sono, MRI e radiografie convenzionali nella norma,

pregressa meniscectomia mediale al ginocchio sinistro con/su successive varie

artroscopie, pregressa artroscopia al ginocchio destro, parecchi anni or sono,

probabile asma bronchiale leggera, tabagismo attivo.

Il

ricorrente non ha del resto prodotto referti medici atti a confutare le

valutazioni reumatologiche, neurologiche, pneumo-logiche e gastroenterologiche.

Circa

l’aspetto psichiatrico l’insorgente ha invece trasmesso al TCA un certificato

del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, datato 24 settembre

2012, il quale ha evidenziato di conoscere l’assicurato dal 27 luglio 2012 ed

ha attestato, a partire dalla medesima data, un’inabilità lavorativa del 100% a

causa di un “disturbo di personalità Borderline”, seguita con terapia

medicamentosa.

Questo

rapporto medico non è tuttavia atto a sovvertire la perizia amministrativa.

Innanzitutto

lo stesso medico curante ha attestato l’inabilità lavorativa completa, a causa

di una problematica psichiatrica, dal 27 luglio 2012, ossia da un periodo

successivo all’emissione della decisione impugnata.

Ora,

secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 30 maggio 2012,

ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

Per

cui, eventuali inabilità lavorative insorte dopo la resa della decisione

impugnata non possono essere prese in considerazione. L’insorgente è tuttavia

reso attento che, se ritiene che il suo stato di salute sia nel frattempo

peggiorato, può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro

procedimento.

Inoltre,

il referto del 24 settembre 2012 non può comunque essere d’aiuto

all’interessato, non figurandovi elementi oggettivi atti a sovvertire le

conclusioni peritali.

La

consulente del SAM, dr.ssa med. __________, nella sua perizia, alla quale deve

essere riconosciuta piena forza probatoria, ha motivato approfonditamente la

sua valutazione, ha valutato ed esaminato in maniera completa i punti

litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i mali

di cui si è lamentato l’insorgente, ha redatto il referto in piena conoscenza

dell’anamnesi dell’interessato ed è stata chiara nell’esposizione delle

correlazioni mediche e nell’apprezzamento della situazione medica. Questa

valutazione è poi stata confermata sia dai periti del SAM, che dal medico SMR

dr.ssa med. __________.

Il

dr. med. __________, che non pone, contrariamente a quanto richiede la

giurisprudenza, una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (ICD-10 o

DSM-IV), non si confronta minimamente con il contenuto della perizia e non

spiega per quale motivo le conclusioni della dr.ssa med. __________ non

sarebbero da tutelare. Il curante (cfr. a proposito del valore probatorio delle

attestazioni dei curanti: DTF 125 V 353), neppure descrive quali medicamenti e

con quale quantità sono somministrati al ricorrente.

Va

qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non

va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata, oltre che

dai periti del SAM, anche dal medico SMR, dr.ssa med. __________ (cfr. a

proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni

dell’SMR la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza

9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011

del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4).

Va

qui ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali

sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Visto

quanto sopra questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti valutazioni

dei periti del SAM, avvallate dal medico SMR (cfr. più in generale sul valore

probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre

2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 con

rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno valutato compiutamente

Considerandi

tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una conclusione logica e

priva di contraddizioni in merito all’incapacità lavorativa del ricorrente.

Ne

segue che l’interessato è capace al lavoro al 50% nell’attività di giardiniere e

in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute (presenza durante

tutto il giorno ma con rendimento ridotto).

6.

Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corri-spondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagne-rebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag.

224.

con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero

mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato

o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello

che sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione (sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni B 80/01 del 17 ottobre 2003 consid.

5.2

, riassunta in REAS 2004 pag. 239; cfr. pure le sentenze I 201/06 del 14

luglio 2006 consid. 5.2.3, e I 774/01 del 4 settembre 2002 consid. 3b, in

Plädoyer 2002/6 pag. 64).

Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

" (…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti

che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola,

e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera

dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che

tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI

2002.

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Con sentenza 9C_520/2011 del 16 febbraio 2012, il TF ha affermato:

"

4.1

Nella sua decisione del 29 settembre 2010, ritenuto che l'assicurato

al momento dell'insorgenza del danno alla salute era iscritto alla

disoccupazione alla ricerca di un'occupazione nel settore della ristorazione,

l'UAI per determinare il reddito senza invalidità si è riferito ai dati

salariali riportati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)

edita dall'Ufficio federale di statistica (Tabella TA1, categoria professionale

55.

[alberghi e ristoranti], livello di qualifica 3 [conoscenze professionali

specialistiche]) accertando un reddito di fr. 54'004.--. Secondo

l'amministrazione, in un'attività sostitutiva adeguata l'assicurato, nonostante

il danno alla salute, avrebbe potuto ancora conseguire un reddito (da invalido)

di fr. 35'987.--, ottenuto anch'esso in applicazione dell'ISS (TA1, livello di

qualifica 4 [attività semplici e ripetitive], valore mediano) e dopo deduzione

di una quota del 40% per tenere conto del grado di inabilità lavorativa

residua. Poiché questo valore era superiore a quello (di fr. 32'402.--)

realizzabile nell'attività di cuoco esercitabile al 60% e gli andava pertanto

preferito per l'obbligo incombente all'assicurato di ridurre il danno,

l'amministrazione, nel contrapporlo al reddito senza invalidità, ha accertato

un grado di incapacità al guadagno del 33%, insufficiente a conferire il

diritto a una rendita ancorché parziale dell'AI.

4.2

Distanziandosi dalla valutazione

dell'UAI e interpretando la giurisprudenza federale in materia, i giudici

cantonali hanno anzitutto osservato che il solo fatto che l'assicurato fosse

alla ricerca di una occupazione e fosse iscritto alla disoccupazione, non

imponeva aprioristicamente di utilizzare i dati statistici per l'accertamento

del reddito da valido. Considerato inoltre l'iter professionale e formativo

dell'assicurato, la Corte cantonale ha ritenuto che il salario rilevante da cui

partire per stabilire il reddito da valido doveva essere quello da lui

percepito per l'attività svolta presso il ristorante X.________, che non poteva

essere qualificato straordinario e che, aggiornato al 2010, poteva essere

quantificato in fr. 66'826.90. Quanto al reddito da invalido, i giudici di

prime cure hanno rilevato che il guadagno ipotetico realizzabile nonostante il

danno alla salute nell'attività di cuoco nel 2010 (fr. 40'096.14, ossia 60% di

66'826.90) sarebbe stato superiore a quello (di fr. 37'126.03) conseguibile -

sempre in applicazione dei dati statistici salariali dell'ISS - in una attività

semplice e ripetitiva, sicché, potendo l'assicurato sfruttare al meglio la

capacità lavorativa residua nella sua professione appresa, essi hanno operato

un raffronto percentuale dei redditi ottenendo un grado d'invalidità del 40%

giustificante l'erogazione di un quarto di rendita.

4.3

Per parte sua, l'Ufficio ricorrente

contesta questa valutazione e rimprovera alla Corte cantonale un accertamento

manifestamente inesatto dei fatti pertinenti. In particolare, viste la natura

del contratto di lavoro (per personale ausiliario) e la sua durata

(determinata, inizialmente limitata dal 3 aprile al 31 agosto 2006, poi

rinnovata tre volte, rispettivamente, per tre, quattro e cinque mesi), l'UAI

sostiene che il reddito percepito dall'opponente per l'attività svolta presso

il ristorante X.________ e conclusasi il 31 agosto 2007 era straordinario e non

poteva essere preso in considerazione per la definizione del reddito da valido

per il 2010. A sostegno della sua tesi, l'UAI fa inoltre valere che il danno

rilevante alla salute è subentrato (il 1° maggio 2009) verso la fine del

termine quadro di riscossione delle prestazioni dell'assicurazione

disoccupazione, che durante questo termine l'assicurato ha svolto per brevi

periodi due lavori in qualità di cuoco percependo "redditi riconosciuti

sul mercato libero del lavoro" i quali però erano inferiori a quanto

percepito nell'attività esercitata alle dipendenze del Cantone Ticino e infine

che all'insorgere del danno alla salute rilevante l'assicurato era senza

attività lucrativa.

5.

(…)

5.3

Alla luce di questa prassi occorre

esaminare se l'autorità giudiziaria cantonale aveva valido motivo per scostarsi

dall'operato dell'UAI. Come osserva giustamente l'istanza precedente, nel

concretare i suddetti principi, il Tribunale federale delle assicurazioni con

la sentenza citata I 774/01 ha lasciato indecisa - poiché reputata irrilevante

ai fini del risultato in quella vertenza - la questione di sapere se il reddito

da valido di un assicurato disoccupato per un periodo relativamente lungo (due

anni) prima di cadere in incapacità lavorativa totale, andava stabilito sulla

base dei salari statistici oppure del salario, debitamente adeguato, che egli

aveva conseguito prima della sua iscrizione alla disoccupazione. In una

successiva sentenza I 173/06 del 27 dicembre 2006, sempre per determinare il

guadagno senza invalidità, la stessa Corte si è per contro fondata sul reddito

realizzato da un (altro) assicurato presso l'ultimo datore di lavoro prima che

egli cadesse in disoccupazione e, dopo un anno, si ammalasse gravemente. In

quest'ultima occasione, poiché l'assicurato, prima di diventare (una seconda

volta) disoccupato, aveva lavorato, a tempo indeterminato, per periodi più o

meno lunghi - intervallati da un primo periodo di disoccupazione - per tre

differenti datori di lavoro e senza subire particolari oscillazioni salariali,

la Corte federale ha ritenuto che l'evoluzione salariale negli anni di attività

lucrativa esprimesse in maniera attendibile il reddito medio realizzabile senza

danno alla salute. Ritenendo pertanto la fase di disoccupazione come

semplicemente temporanea, i giudici federali si sono basati sul salario

realizzato in precedenza (sentenza citata consid. 5.3).

5.4

Ora, nella misura in cui -

richiamandosi a questa più recente giurisprudenza oltre che al (decennale)

percorso formativo e lavorativo che ha preceduto l'attività (qualitativamente

comparabile) presso il ristorante X._______ - ha stabilito il reddito senza

invalidità sulla base dell'ultimo reddito, debitamente adeguato, realizzato

dall'opponente prima di diventare disoccupato, la Corte cantonale non ha violato

una regola giurisprudenziale e nemmeno il diritto federale. Del resto neppure

l'UAI lo pretende.

5.5

Non impone di concludere

diversamente nemmeno il fatto - peraltro sollevato solo in seguito alla

pronuncia impugnata - che il contratto con il Cantone Ticino fosse di durata

determinata, come doveva per sua natura essere il rapporto di lavoro per il

personale ausiliario (cfr. art. 20 legge sull'ordinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 [RL/TI 2.5.4.1]). Contrariamente a quanto

avuto modo di giudicare ad esempio nella sentenza I 559/04 del 16 febbraio 2005, in cui il rapporto di lavoro (a tempo determinato) era durato nemmeno cinque mesi, nel caso che

ci occupa il contratto era stato rinnovato per ben tre volte per una durata

complessiva non irrilevante di 16 mesi e con un salario che non ha subito

variazioni di rilievo. Senza arbitrio la Corte cantonale poteva pertanto

ritenere che il salario realizzato dall'opponente in quest'ultima attività -

anziché straordinario come definito per la prima volta in questa sede dal

ricorrente - fosse indicativo del reddito medio conseguibile senza il danno

alla salute. Pacifico - e neppure invocato dal ricorrente - è per il resto che

il guadagno intermedio realizzato durante la disoccupazione - fase, questa,

straordinaria e passeggera ai fini dell'AI - non potesse servire da riferimento

ai fini di questa valutazione (cfr. sentenza citata I 774/01 consid. 3c).

5.6

In esito a quanto precede, la pronuncia impugnata merita di essere confermata. In effetti, gli ulteriori

accertamenti dei primi giudici in merito all'importo, rivalutato al 2010, del

salario percepito nel 2007 e al reddito da invalido conseguibile nell'attività

pregressa come pure in attività sostitutiva adeguata (v. sopra, consid. 4.2)

non sono stati contestati né è tanto meno lampante una loro (eventuale)

inesattezza (cfr. sopra consid. 1.1).”

7.

In

concreto il ricorrente contesta la decisione dell’UAI di prendere in

considerazione, quale reddito da valido, il reddito ipotetico evinto dalla

tabelle ISS che potrebbe conseguire come giardiniere.

L’insorgente sostiene

infatti che, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato qualsiasi attività

leggera e non solo quella di giardiniere per la quale, oltretutto, non ha

neppure conseguito un diploma.

Innanzitutto

va ribadito che l’incapacità lavorativa al 50% (riduzione del rendimento), è

stata certificata nella perizia SAM, al più presto dal novembre 2010. Ciò anche

sulla base delle affermazioni del dr. med. __________, FMH medicina interna e

consulente __________, che ha avuto in cura l’interessato, e che il 14 giugno 2011 ha affermato che per l’infezione HIV, contratta nel 1982, non vi è inabilità lavorativa ad essa

correlata, mentre la sintomatologia sistemica (astenia, inappetenza) e

gastrointesti-nale (nausea e episodi di vomito mattutino) lo rendono incapace

al 50% (riduzione del rendimento; cfr. doc. AI 9-4).

Nella

perizia del SAM, circa l’anamnesi professionale, figura che l’assicurato ha

affermato di aver svolto vari lavori nella Svizzera tedesca: “Eisenleger”,

costruzione di impalcature, montatore di finestre, boscaiolo, giardiniere,

montatore di impianti di ventilazione, ecc. Trasferitosi in Ticino 12-13 anni

fa, ha lavorato dapprima nel lavaggio di autocarri per circa 6 mesi, poi dal

gennaio 2000 sino al gennaio 2004 come giardiniere presso una ditta di __________,

quando è stato licenziato. In seguito ha svolto programmi occupazionali come

giardiniere presso la __________ __________ per un anno, poi dal gennaio 2007

al gennaio 2009 ha lavorato come giardiniere presso la Fondazione __________dove

è stato ingaggiato anche per altri lavori) e dopo essere stato inabile al

lavoro per tre mesi a causa di una patologia alla schiena, è stato licenziato.

Infine, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, è stato assunto dalla Fondazione __________ dove ha svolto

varie attività di giardiniere e boscaiolo; in certi periodi è stato ingaggiato

nell’essicatoio per la produzione di erbe per le caramelle __________, ma ha

poi avuto problemi respiratori che lo hanno fatto smettere (doc. AI 26-5/6).

Successivamente

ha beneficiato di prestazioni assistenziali ed ha svolto un’attività di

pubblica utilità come giardiniere presso la Fondazione __________ (doc. AI

29-2).

Dall’estratto

del conto individuale prodotto dall’insorgente risulta che nel corso degli anni,

fino al 2000, ha conseguito redditi assai esigui (cfr. doc. A3: con l’eccezione

del 1987 e del 1992 l’interessato non ha mai raggiunto i fr. 20'000 all’anno).

Nel 2001, quando ha iniziato a svolgere l’attività di giardiniere in Ticino, ha

percepito fr. 12'781 per 7 mesi, nel 2002, sempre quale giardiniere, fr.

34'198, nel 2003 e nel 2004 ha percepito indennità di disoccupazione (fr.

28'019, rispettivamente fr. 23'172), nel 2006 e nel 2007 ha lavorato per la Fondazione __________ conseguendo fr 14'756 (per 7 mesi), rispettivamente fr.

27’443, nel 2008 e nel 2009 ha nuovamente percepito prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione (doc. A2-A3).

Alla

luce di quanto sopra, rammentato che per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute

(reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita: in

concreto novembre 2011, ossia un anno dal novembre 2010), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali, rilevato

che dal suo arrivo in Ticino nel 2001 l’insorgente ha sempre

svolto attività lavorative strettamente connesse con il giardinaggio, ramo nel

quale ha pure svolto un apprendistato, pur senza ottenere alcun diploma, questo

Tribunale deve tutelare l’agire dell’UAI che, in assenza di un lavoro regolare,

visti i continui cambiamenti di datore di lavoro, ritenuto inoltre che sovente,

negli ultimi anni, ha partecipato a corsi di perfezionamento o attività di

pubblica utilità, ha utilizzato i dati statistici ISS relativi alla divisione

economica 1 con livello di qualifica 4 per attività semplici e ripetitive.

L’interessato,

da ultimo, e meglio da oltre 10 anni, ha infatti prevalentemente svolto

attività collegate strettamente con il giardinaggio, pur cambiando sovente

datore di lavoro.

Del

resto, il reddito ipotetico di giardiniere calcolato dall’UAI sulla base delle

citate tabelle, ossia fr. 45'120, è comunque maggiore rispetto ai salari

conseguiti dal ricorrente nel corso degli anni e meglio si concilia con quanto l’interessato

potrebbe concretamente conseguire senza il danno alla salute rispetto al

salario statistico per attività semplici e ripetitive che l’interessato

vorrebbe applicare. In particolare negli ultimi 10 anni, gli unici 2 anni in

cui risulta una registrazione di un reddito annuo completo, ossia nel 2002

(giardiniere presso __________ di __________) e nel 2007 (presso la Fondazione __________),

il salario conseguito era di fr. 34'198 (nel 2002), rispettivamente di fr.

27'443 (nel 2007). Ora, anche volendo aggiornare il salario conseguito nel 2002

(fr. 34'198), ossia il più elevato percepito dal ricorrente, al 2011 (anno di

eventuale inizio del diritto alla rendita), si otterrebbe comunque un reddito

di fr. 38'525 (2003: + 1,4%; 2004: + 0.9%; 2005: + 1%; 2006: + 1,2%; 2007: +

1.

%; 2008: +2%; 2009: + 2,1%; 2010: + 0.8%; 2011: + 1%), inferiore a quello

preso in considerazione dall’UAI.

Partendo

da un salario ipotetico di fr. 3'429 al mese nel 2008 (Tabella 2008 TA1: 01:

ortofloricoltura), corrispondente a fr. 3'564 nel 2011 (+ 2,1% nel 2009, + 0,8%

nel 2010 e + 1% nel 2011), si ottiene un salario annuo di fr. 45'869 (fr.

3'564 : 40 X 42.9 [cfr. la vie économique 12/2012, B9.2, pag. 90] X 12).

8.

Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2012, p. 90), esso ammonta a fr.

5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 (cfr. sentenza 32.2011.224 del 9

febbraio 2012) per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a). Nel 2011, riportando il dato su 41,7 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

12-2012, p. 90) e tenendo conto dell’aumento dell’1%, si raggiungono fr.

61'925.

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione dello 0%, spiegando che si

tratta di un cittadino svizzero, relativamente giovane (nato nel 1962), che la

riduzione del rendimento è valutata sull’arco dell’intera giornata e che vige

un’abilità al lavoro dal lato medico anche in attività pesanti e medio-pesanti

se viene attuata una terapia adeguata.

L’interessato

chiede una riduzione del 15% in considerazione del tempo di lavoro parziale,

della lunga assenza del mondo del lavoro non protetto e del fatto di poter

svolgere unicamente un lavoro leggero.

Questo

Tribunale evidenzia innanzitutto che a giusta ragione l’UAI non ha concesso

alcuna riduzione per il tempo di lavoro parziale.

Infatti

l’abilità al 50% è intesa come rendimento ridotto sull’arco di un’intera

giornata lavorativa (cfr. perizia, doc. AI 26-20).

A

questo proposito in una sentenza dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2008.8), questo

Tribunale ha già avuto modo di affermare:

" 2.16.

In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione

percentuale del 10% per “attività leggera e le difficoltà di adattamento

causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa” (doc.

53-2).

L’assicurato ha

contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che

avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, conformemente alla giurisprudenza

federale in materia, vista la sua incapacità lavorativa completa nella

precedente attività e la ridotta capacità lavorativa in attività adeguate (I).

Rispondendo ad

un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i motivi per i quali,

contrariamente alla giurisprudenza federale in materia, l’UAI non ha ritenuto

opportuno applicare una percentuale di riduzione per tenere conto del fatto che

l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa adeguata solo a tempo

parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio 2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10% stabilita nel rapporto della

consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha fondato la sua risposta sul

rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto dalla consulente IP, del

seguente tenore:

Su richiesta del TCA

(vedi missiva del lodevole Tribunale ricevuta in data 28 gennaio 2009), il

giurista Signor X – nell’ambito del suo mandato – mi chiede di giustificare ed

eventualmente modificare le riduzioni per svantaggi salariali applicate nel

calcolo della CGR a favore dell’A. ed esplicitate nel rapporto stilato dalla

sottoscritta in data 27 settembre 2007.

Anzitutto bisogna

specificare che l’assicurato possiede una capacità lavorativa piena con

rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella perizia SAM ricevuta in

data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del

60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera del TCA Sig.ra Y

(nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale dell’assicurato

nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.

Questa distinzione è

necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La sottoscritta, prediligendo la

brevità/sintesi di scrittura ad una corretta espressione della capacità

lavorativa reale che ripeto essere del 100% con rendimento ridotto del 40%, ha

erroneamente indicato – nella parte conclusiva del rapporto stilato in data 27

settembre 2007 – una CL del 60%.

Una capacità

lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso specifico, vuol dire

che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro in misura completa

(100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà solamente al 60% (del

100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente quantificabile a

livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui l’assicurato starà

fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e a volte il suo

danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento lavorativo

portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che un DL

difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento

dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.

Per tale motivo

durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle indicazioni del SMR, viene

applicata una media salariale corrispondente al diminuito rendimento

medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.

Il TFA rileva che i

dipendenti a tempo parziale non guadagnano necessariamente meno,

proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno, notoriamente negli

ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei lavori a tempo

parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di conseguenza.

Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività esigibile

esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come posto di

lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro assicurato

che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio ventaglio di

possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al problema di

salute.

La riduzione richiesta

dal rappresentante legale può essere giustificata solamente nel caso che, in

una determinata categoria di attività a tempo parziale, quest’ultima è meno

remunerata in rapporto al tempo pieno.

Per concludere,

un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati all’attività a tempo

parziale non viene applicata innanzitutto perché l’assicurato possiede una

capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto che non può essere

comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione lavorativa pari al

rendimento economico) per i motivi summenzionati e, secondariamente, il

ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato non presentano una

perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con rendimento al 100%.

Su tale base si

ritiene conclusa la lavorazione della pratica.”

(Doc. X/bis)

Al riguardo, il

patrocinatore dell’interessato, nello scritto del 19 febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente IP (doc. XII).

Nel caso di specie, questo

Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 10% (per

tener conto dell’attività leggera e delle difficoltà di adattamento causate dal

cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla

consulente IP nel rapporto del 27 settembre 2007 (doc. 53-2).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Non può, in

particolare, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del

rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da invalido una

ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è

in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.

Va infatti

sottolineato che, come giustamente rilevato dalla consulente IP nel suo

rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc. X/bis), il Tribunale

federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

(…)

4.

Die Verwaltung hat im

Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom

statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung ausgeschlossen, der

leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer auf 70% reduzierten

Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung

getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der

Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.

Das kantonale Gericht

führt im angefochtenen Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen

Angaben über die Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei

Teilzeitbeschäftigung falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer

vollzeitlichen Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine

"Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10%

vom statistischen Durchschnittslohn angemessen.

Weiter hat die

Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung

leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem

sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu

tragen.

5.

Die Vorinstanz

begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog. Teilzeitabzug vom

Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit in

Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des

Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das

Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise

auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft,

ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten

Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).

5.1

Indem das

Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter

dem Titel des Beschäftigungsgrades bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug

anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in

der Regel überproportional weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche

Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter

Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I

2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der

Begründung des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen

über 90%) und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und

weniger bis maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen

zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen

Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten

hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der

höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog.

Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.

5.2

Die Ursachen,

weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel überproportional niedriger entlöhnt

werden als Vollzeittätigkeiten, sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann

eine Gleichbehandlung der beiden Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht

damit begründet werden, bei Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit

wirkten sich regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei

Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit

tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass

dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt,

lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden

könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen

für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit.

Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere

Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.

5.3

Zusammenfassend

besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter

Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung

der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse

anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad

oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu

berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu

vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.

5.4

Fällt demnach der

von der Vorinstanz mit dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10%

weg, muss nicht näher auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition

betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung

eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit

dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente

mindestens erforderlichen 40%.”

Nel caso di specie,

analogamente a quanto stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo

l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una

riduzione del rendimento del 40%, in un’attività adeguata, non è dunque

possibile applicare una riduzione del reddito da invalido per tenere conto del

fatto che l’assicurato può effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale,

come preteso dal rappresentante dell’interessato.”

L’UAI

ritiene inoltre che non debba neppure essere concessa una riduzione per il

fatto che l’insorgente debba esercitare solo attività leggere poiché in caso di

terapia adeguata potrebbe svolgere anche attività pesanti e medio-pesanti. In

realtà, al punto 8 della citata perizia, cui fa riferimento l’amministrazione,

risulta che ciò vale unicamente per quanto concerne la patologia pneumologica,

mentre non concerne la problematica gastroenterologica che determina la

riduzione del rendimento del 50% e vale nell’ambito della precedente attività:

" Dal

punto di vista pneumologico l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% come

giardiniere e in attività sedentaria o con sforzi fisici leggeri e moderati.

Con una terapia adeguata (Seretide) l’A. sarebbe abile al lavoro anche in

attività pesanti e medio-pesanti. Si consigliano attività senza esposizione ad

agenti irritativi delle vie respiratorie.

Dal punto di vista

gastroenterologico l’A. presenta un’astenia dovuta alla co-infezione HIV/HCV. A

causa di quest’ultima l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% come

giardiniere. Dal lato prognostico in caso di progressione dell’infezione è da

prevedere in poco tempo una trasformazione verso una cirrosi con complicazioni

quali ipertensione portale, encefalopatia e carcinoma epatocellulare. Si

consiglia vivamente un trattamento con Interferone e Ribavirina.

Globalmente, tenendo

conto della sopraccitata co-infezione HIV/HCV l’A. presenta una capacità lavorativa

del 50% dall’ottobre 2011 (cessazione dell’attività lavorativa).

La prognosi

valetudinaria e di conseguenza lavorativa dipenderà dal trattamento antivirale

con Interferone e Ribavirina. Sotto questo trattamento sono possibili periodi

di incapacità lavorativa dovuti agli effetti collaterali dei farmaci.” (doc. AI

26-20)

Per

quanto concerne la capacità di reintegrazione, al punto 9 della perizia gli

specialisti hanno espresso valutazioni analoghe:

" Dal

punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico l’A. è totalmente

abile al lavoro.

Dal punto di vista

pneumologico l’A. è totalmente abile al lavoro in attività sedentarie e in

attività con sforzi fisici leggeri e moderati. Con un trattamento farmacologico

con Seritide l’A. è abile al lavoro al 100% anche in attività con sforzi fisici

pesanti e medio-pesanti.

Come già discusso

precedentemente l’A. è abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi

attività dal punto di vista gastroenterologico (si tiene conto della

co-infezione HIV/HCV).

Globalmente l’A.

presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno ma

con rendimento ridotto) in qualsiasi tipo di attività non pesante.” (doc.

26-20)

Questo

Tribunale ritiene pertanto che l’UAI avrebbe dovuto accordare una riduzione del

5% per la necessità di svolgere attività leggere.

Per

contro il TCA non ritiene che debba essere accordata un’ulteriore riduzione del

5% per il fatto che l’interessato abbia svolto da ultimo (dal 2006), ma in

maniera saltuaria, attività in ambito protetto, avendo comunque esercitato per

numerosi anni attività in ambito privato. Va comunque evidenziato, come si

vedrà in seguito, che anche se si volesse prendere in considerazione una

riduzione ulteriore del 5% e dunque, complessivamente, del 10%, l’interessato

non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

In

concreto, raffrontando il reddito da valido di fr. 45’869 con quello da

invalido di fr. 61’925, ridotto del 50% (rendimento) a fr. 30’963 e del 5% (deduzione

sociale) a fr. 29’415, si ottiene un grado d’invalidità del 36% (arrotondato

secondo la DTF 130 V 121), che non da diritto ad alcuna rendita.

Volendo

prendere in considerazione una riduzione del 10% il ricorrente non avrebbe

comunque diritto ad alcuna prestazione. Infatti raffrontando il reddito da

valido di fr. 45’869 con quello da invalido di fr. 61’925, ridotto del 50%

(rendimento) a fr. 30’963 e del 10% (deduzione sociale) a fr. 27’867, si

ottiene un grado d’invalidità del 39,2%, arrotondato al 39% (DTF 130 V 121).

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

L’assicurato

chiede tuttavia di essere esentato dal pagamento delle spese, beneficiando

dell’assistenza pubblica.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non

occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato,

l’insorgente non essendo patrocinato in causa da un legale.

In

concreto il TCA ritiene adempiute le condizioni per poter ottenere l’esonero

dal pagamento delle spese.

Il

ricorrente si trova nel bisogno e la causa non era sin dall’inizio sprovvista

di esito favorevole.

In

simili condizioni il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle

spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse

sono per il momento assunte dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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