32.2012.183
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8 ottobre 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2012.183
Data decisione, Autorità:
08.10.2012, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita in via di revisione. Rinvio atti all'amministrazione affinché, predisposto un accertamento presso il CAP di Gerra Piano ed effettuati gli ulteriori accertamenti medici ed economici indicati, renda un nuovo provvedimento
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.183
FS
Lugano
8 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisioni 11 ottobre 2007 l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica
raccolta, ha posto RI 1, nato nel 1955, al beneficio di una rendita intera dal
1. agosto 2001 al 28 febbraio 2002, di una mezza rendita dal 1. marzo 2002 e
poi nuovamente di una rendita intera dal 1. settembre 2006 nonché alle
rispettive rendite completive per la moglie e i figli (doc. AI 54-2, 55/1-2,
56/1-2, 57/1-2, 58/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 52/1-3);
- nell’ambito
della revisione intrapresa nel mese di novembre 2007 (doc. AI 59/1-2) – visti i
rapporti medici di decorso del 22 gennaio 2008 con allegati del dr. ____________________
e del 14 aprile 2008 del dr. __________ (doc. AI 68/1-20 e 69/1-12) nonché
l’annotazione 11 luglio 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 71/1) –, con
comunicazione 19 agosto 2008, l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla
rendita intera (doc. AI 74/1-2);
- nel
mese di agosto 2009 l’ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione (doc. AI
76/1). Con decisione 24 maggio 2012 (doc. A), preavvisata con progetto 29 marzo
2012 (doc. AI 100/1-4) – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del 29 agosto
2011 del SAM (doc. AI 97/1-51), del rapporto finale 5 settembre 2011 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 98/1-3) e della valutazione del 21 settembre 2011
della consulente in integrazione (doc. AI 99/1-2) – l’amministrazione ha
ridotto la prestazione finora erogata ad un quarto di rendita a contare dal 1.
luglio 2012;
- con
il presente ricorso – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito
– l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione del 24 maggio 2012 ed il diritto alla rendita intera anche dopo il 30
giugno 2012;
- con
la risposta di causa – viste le annotazioni 8 agosto 2012 con le quali il medico SMR dr. __________
ha concluso che “(…) in considerazione d’una differente valutazione della CL
da parte dei 2 “periti” __________ e __________ e della nota del SAM concernente
il fatto che la capacità lavorativa teorica che andrebbe supportata con un
periodo di prova ritengo necessario che l’assicurato sia sottoposto ad un
periodo di prova pratica presso il centro di __________ onde definire con
maggior precisione la possibilità di una reintegrazione professionale. (…)”
(IV/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti onde procedere a “(…)
nuovi accertamenti presso il __________, al fine di determinare quali attività
adeguate l’assicura-to potrebbe svolgere (…)” (IV);
- con
osservazioni 20 agosto 2012, rilevato che la risposta dell’Ufficio AI conferma
la fondatezza delle proprie allegazioni ricorsuali, l’avv. RA 1 ha concluso che
“(…) in questo contesto, la richiesta dell’Ufficio AI di retrocessione degli
atti per nuovi accertamenti (alla quale ovviamente non ci si oppone), con il
conseguente annullamento della decisione impugnata, equivale ad un’acquiescenza
alle tesi ricorsuali. Ciò posto, si chiede che nell’ambito della decisione di
stralcio della causa, l’Amministrazione sia condannata a versare al ricorrente
congrue ripetibili per la procedura ricorsuale che si è visto costretto ad
intentare. Oltre a questo, l’annullamento della decisione impugnata dovrebbe
altresì comportare il diritto dell’assicurato di continuare, nel frattempo e
perlomeno fino all’emissione della nuova decisione (e meglio alla scadenza di 2
mesi dopo la stessa), a percepire una rendita intera. (…)” (VI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione
il diritto alla rendita intera ad un quarto di rendita con effetto dal 1.
luglio 2012. L’insorgente postula il diritto alla rendita intera anche dopo il
30 giugno 2012;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007);
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione
notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione
iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento
litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento
che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF
125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V
30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione
invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto
a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime
delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di
qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.
dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria
(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale
cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi
stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). Se vi sono
dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294);
- nella
fattispecie, per quanto riguarda l’aspetto medico, la decisione impugnata è
sostanzialmente basata sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare 29
agosto 2011 del SAM (doc. AI 97/1-51) confermata dal medico SMR dr. __________ nel
rapporto finale 5 settembre 2011 (doc. AI 98/1-3). I periti del SAM – viste le
risultanze dei consulti psichiatrico della dr.ssa __________ del 5 agosto 2011
(doc. AI 97/40-46), ortopedico del dr. __________ del 9 giugno 2011 (doc. AI
97/36-39) e neurologico del dr. __________ del 30 maggio 2011 (doc. AI 97/47_50)
– hanno concluso che “(…) complessivamente confermiamo la totale inabilità
lavorativa come apicoltore per questo A. a seguito del secondo politrauma
avvenuto nel giugno 2006. Limitanti la capacità lavorativa in modo preponderante
sono le patologie nella sfera ortopedica, nel 2008 un episodio di depressione
maggiore ha determinato una totale incapacità lavorativa per motivi
psichiatrici per un periodo di ca. due mesi, poi rientrato. La prognosi risulta
stazionaria per la patologia ortopedica, passibile di peggioramento per i disturbi
psichiatrici. (…)” (doc. AI 97/33). Quanto alle conseguenze sulla capacità
d’integrazione i periti hanno rilevato che “(…) non riteniamo indicati
provvedimenti di riqualifica professionale considerata l’età e lo stato di salute
dell’A. Il consulente Dr. med __________ ritiene che in un’attività prettamente
sedentaria che non comporti sollevamento di pesi, nella quale l’A. possa mantenere
le braccia appoggiate in un banco, un’attività che non comporti la necessità di
effettuare movimenti di prosupinazione dell’avambraccio sin., in questo tipo di
attività l’A. potrebbe presentare una capacità lavorativa medico-teorica nella
misura del 50% a partire dall’1.1.2011. Si tratta comunque di una capacità
lavorativa teorica che andrebbe supportata con un periodo di prova. Da tenere
in considerazione inoltre una fragilità psichica che non è escluso che a breve
e medio termine possa comportare periodi di incapacità lavorativa completa anche
in attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali posti. Da giugno 2006
fino al 31.12.2010 l’A. risulta inabile totalmente anche in attività leggere e
confacenti ai limiti funzionali. […] Riteniamo inoltre che l’A. in qualità di
casalingo possa presentare una capacità lavorativa residua di al massimo il 20%
che corrisponderebbe alla possibilità effettiva da parte dell’A. di potersi
cucinare un pasto al giorno. Per tutte le altre mansioni relative alla casa,
l’A. viene aiutato dal figlio e da una ausiliaria per le pulizie. (…)”
(doc. AI 97/34). In sede di osservazioni del 14 maggio 2012 (doc. AI 109/1-7)
al progetto di decisione del 29 marzo 2012 (doc. AI 100/1-4) l’assicurato aveva
prodotto il rapporto medico del 29 marzo 2011 (doc. AI 109/1-10), indirizzato
al dr. __________, nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia, ha
concluso: “(…) mi limito a prendere in considerazione globalmente lo stato
di salute dell’assicurato come se lo vedessi in qualità di perito per
l’assicurazione invalidità. Da questo punto di vista non posso che confermare
una incapacità lavorativa del 100% come apicoltore e in qualunque attività da
pesante a mediamente pesante, che richieda la posizione eretta oltre a qualche
minuto e che richieda spostamenti a piedi oltre a qualche minuto oppure
ripetitivi. In un’attività sedentaria, che non richieda spostamenti a piedi oltre
a qualche minuto e non ripetitivi, l’assicurato può forse essere considerato
ancora abile al lavoro nella misura del 30% con un tempo di presenza che non
superi le 3 ore al giorno. (…)” (doc. AI 109/10);
- ritenute
le risultanze mediche suesposte, questo Tribunale concorda innanzitutto con
l’Ufficio AI che – visto che gli stessi periti del SAM, circa la capacità lavorativa
residua del 50% in un’attività adeguata, hanno evidenziato, in particolare, che
“(…) si tratta comunque di una capacità lavorativa teorica che andrebbe
supportata con un periodo di prova (…)” (doc. AI 97/34, la
sottolineatura è del redattore) – é necessario rinviare gli atti
all’amministrazione affinché esperiti ulteriori accertamenti presso il __________,
determini quali attività adeguate l’assicurato potrebbe svolgere;
- quanto
alla valutazione medica, considerate le conclusioni a cui è giunto il dr. __________
nel rapporto 29 marzo 2011 precedente alla perizia del SAM del 29 agosto 2011,
lo stesso dovrà essere sottoposto ai periti del SAM per sapere se, alla luce
dello stesso, mantengono o meno la loro valutazione. Questo vale a maggiore
ragione se si considera che non sembrerebbe nemmeno che l’assicurato sia stato
visitato dal dr. __________ il quale, nel consulto 9 giugno 2011 (doc. AI
97/36-39), non menziona alcuna visita. Pure andrà appurato con i periti del SAM
se la capacità residua del 50% in un’attività adeguata è da intendersi come
flessione del rendimento come indicato, senza tuttavia addurre alcuna
motivazione, dal dr. __________i nel rapporto finale del 5 settembre 2011. Al riguardo
il dr. __________ ha invece concluso per un’abilità al lavoro del 30% “(…)
con un tempo di presenza che non superi le 3 ore al giorno (…)” (doc. AI
109/10);
- quanto
alla valutazione economica, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti
medici, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente. In ogni
caso l’amministra-zione, oltre a stabilire il reddito da invalido alla luce dell’esito
degli accertamenti da esperire, dovrà inoltre chinarsi sulle censure riguardo
al reddito da valido – “(…) il suo salario da valido ai fini del presente giudizio deve
essere quello in vigore nel 2005 (e non nel 2000), ovverosia fr. 64'990.80
annui; aggiornato alla rivalutazione nell’anno 2012 (ovvero circa fr. 71'000.--
almeno) (…)” (I, punto 6) – motivando precisamente perché per il calcolo di detto reddito è
partito dal salario di partenza di CHF 44'704.00 del 2004 (cfr. doc. AI 104/2);
- riguardo
all’assunto dell’avv. RI 1 secondo il quale “(…) l’annullamento della decisione
impugnata dovrebbe altresì comportare il diritto dell’assicurato di continuare,
nel frattempo e perlomeno fino all’emissione della nuova decisione (e meglio
alla scadenza di 2 mesi dopo la stessa), a percepire una rendita intera AI (…)”
(VI punto 3), questo Tribunale si limita ad osservare che con la decisione
impugnata l’Ufficio AI non ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso interposto contro la decisione del 24 maggio 2005 (cfr. doc. A) e
pertanto lo stesso ha effetto sospensivo (cfr. art. 66 LAI e 97 LAVS) con la
conseguenza che deve essere erogata la rendita finora riconosciuta;
- quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto
che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano
delle carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre
2011).
Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano stati degli
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio
degli atti all’Ufficio AI ai sensi della giurisprudenza citata;
- la
proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria,
condivisa peraltro dall’assicurato, appare dunque giustificata.
L’amministrazione in sede di rinvio dovrà comunque tenere debitamente conto
anche delle precisazioni sopra enunciate circa gli ulteriori accertamenti
medici ed economici da esperire;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici ed economici,
si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nell’agosto 2009;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato da un
legale, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato
nei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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