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Decisione

32.2012.185

Richiesta di una rendita d'invalidità. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in ambito psichiatrico

14 febbraio 2013Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Nel

caso di specie l’UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti

determinanti, ha deciso di sottoporre la ricorrente ad una visita specialistica

ad opera del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia.

L’insorgente

è stata convocata la prima volta per il 1° dicembre 2011 alle ore 9.00, ma si è

presentata solo nel pomeriggio (doc. AI 18-1 e 19-1). Il 7 dicembre 2011 il dr.

med. __________, a proposito di quanto accaduto, ha affermato:

"

(…)

L’A.ta era attesa il 1

dicembre 2011 ore 9.00 e non si presenta. Giunge invece all’UAI alle ore 14.00

dello stesso giorno. All’approccio, l’A.ta appare assopita e scarsamente

reattiva, saluta osservando l’interlocutore e afferma, in italiano semplice ma

ben comprensibile, di essere giunta a __________ in treno durante la mattina e

di essersi persa per la città finché qualche passante le avrebbe indicato dove

si trova il nostro ufficio.

L’A.ta non è in grado

di riferire la data attuale, 1 dicembre, afferma che siamo ancora in novembre;

continua dicendo che è stata ricoverata in __________, da cui è stata dimessa

“forse” dieci giorni or sono; l’A.ta non è in grado di riferire la durata e i

motivi del ricovero. Consegna un documento senza data con l’intestazione della

Clinica __________ che riporta una lista di medicamenti (“Tessera di posologia”

allegata). L’A.ta afferma che sta assumendo questi medicamenti, ma non sa

riferirne i nomi. Secondo l’A.ta si tratterebbe del primo ricovero in una

clinica psichiatrica.

Il 2 dicembre, l’A.ta

avrebbe avuto un appuntamento con la dr.ssa __________.

Alla luce del

disorientamento presentato e del recente ricovero in clinica psichiatrica di

durata imprecisata così come il giorno delle dimissioni, non è stato possibile

proseguire con il colloquio.” (doc. AI 21-1)

Il

27 gennaio 2012 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

ha risposto alle domande dell’UAI, affermando:

"

(…)

Qual è l’evoluzione dello stato di salute da

maggio 2011 a oggi?

L’evoluzione non è

stata buona senza vera remissione dell’aspetto depressivo con in particolare un

nuovo peggioramento dopo la dimissione della Clinica __________: la paziente

confrontata con il rientro nelle difficili condizioni di vita al domicilio ha

avuto un nuovo peggioramento in senso depressivo accompagnato anche da una

lieve disorganizzazione comportamentale mostrandosi a tratti perplessa e

sentendosi soggettivamente confusa e non in grado di pianificare la sua

giornata.

L’attuale

potenziamento farmacologico (Efexor) ha permesso in parte di migliorare la

situazione permettendo la prosecuzione della terapia ambulatoriale.

La prognosi per la

capacità lavorativa non è buona come pure quella per le condizioni di salute e

sociali. L’inabilità lavorativa resta al 75% per la sola condizione

psichiatrica dal certificato precedente a tuttoggi e per tempo attualmente non

determinabile.

Vi sono stati in

precedenza ulteriori ricoveri per la patologia psichiatrica?

Non mi risultano altri

ricoveri ospedalieri psichiatrici.

Qual è la frequenza

delle visite?

Vedo la paziente

regolarmente ogni 2-3 settimane a secondo della fase del decorso con

consultazioni telefoniche secondo necessità.” (doc. AI 24-2)

Il

2 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha evidenziato:

"

(…)

L’A.ta si era

presentata alla visita SMR il 1° dicembre alle ore 14.00 circa anziché alle ore

9.00; non mi era stato possibile procedere a un colloquio psichiatrico poiché

nel pomeriggio alla stessa ora avevo altri appuntamenti.

Avevo tuttavia avuto

un colloquio di pochi minuti con l’A.ta, in cui la stessa affermava di essere

stata appena dimessa dalla Clinica __________. L’A.ta appariva confusa,

affermava di essere giunta in mattinata a __________ e di avere impiegato

alcune ore per trovare il nostro ufficio.

Si procedeva con

richiesta della relativa lettera d’uscita e di un aggiornamento alla psichiatra

curante, dr.ssa __________.

Ora, ricevuti i

rapporti, notiamo che il ricovero in __________ è avvenuto da 4.10.2011 a

26.10.2011; gli psichiatri della Clinica indicano un’incapacità lavorativa solo

durante il periodo di ricovero stazionario. Inoltre, introducendo l’Efexor, si

legge, la paziente è stata attivata nel corso di pochi giorni e ha recuperato

decisamente sul piano timico.

Nel rapporto pervenuto

il 30.01.2012, la dr.ssa __________ indica un’evoluzione non favorevole e

conferma un IL 75% per tempo non determinabile. Si legge anche di

disorganizzazione comportamentale, a tratti è confusa e non in grado di pianificare

la sua giornata.” (doc. AI 25-1)

Il

27 febbraio 2012 la ricorrente è stata esaminata dal medico SMR, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 29-1). Lo specialista, dopo aver posto

le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo

reattivo, sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome cervicobrachiale su

iperlordosi, asma bronchiale, ipertensione arteriosa, ha affermato:

"

(…)

Dal 04.10.2011 al

26.10.2011 l’A.ta è ricoverata in Clinica __________ di __________.

La diagnosi è episodio

depressivo di grado medio.

Si tratta del 1°

ricovero in una clinica psichiatrica. Paziente al suo primo ricovero in ambito

psichiatrico è inviata dalla curante Dr.ssa __________ in seguito

all’instaurarsi di un quadro sindromico depressivo non responsivo a terapia in

corso con Citalopram.

La paziente è

descritta vigile, lucida, collaborante. Orientata nei quattro domini.

Memoria, attenzione e

concentrazione adeguate. Abbigliamento è aspetto generale congrui. Mimica e gestica

sintone al tono dell’umore. Eloquio fluido, scarsamente articolato, coerente.

Non emergono alterazioni della forma o del contenuto del pensiero. Tono

dell’umore deflesso, presente quota d’ansia attuale, si riscontrano labilità

emotiva, tensione interna, calo dell’iniziativa e della progettualità, riferita

insonnia e riduzione dell’appetito. Non riporta progettazione auto lesiva

tuttavia emergono pensieri di morte. Critica di malattia ben rappresentata.

La paziente durante

l’intero periodo della degenza presso la clinica ha mostrato un atteggiamento

collaborante e disponibile verso il personale sia infermieristico che medico.

Ha potuto usufruire delle misure fisiorilassanti e ha partecipato alle attività

di gruppo (gruppo pasticcini/pranzo).

Valutato l’iniziale

quadro psicopatologico caratterizzato da importante deflessione timica e

abulia, ai curanti decidevano di modificare la terapia farmacologica

sospendendo gradualmente il vecchio antidepressivo e le benzodiazepine e

introducendo l’Efexor a dosaggio medio. I risultati di tale approccio sono

stati positivi. La paziente nell’arco di pochi giorni è stata attivata e ha

recuperato decisamente sul piano timico. Il quadro clinico nei giorni seguenti

è rimasto stabile e la paziente è stata dimessa a domicilio.

Riguardo alla capacità

lavorativi, gli psichiatri della Clinica, Dr. __________, dr. __________,

dr.ssa __________, certificano un’inabilità lavorativa totale solo per i giorni

relativi al ricovero, indicando la possibilità di una ripresa al 100% in caso

di aderenza alla medicazione proposta alle dimissioni.

La dr.ssa __________,

con lettera prevenuta all’UAI il 30.01.2012, scrive che l’evoluzione non è

stata buona senza vera remissione dell’aspetto depressivo con in particolare

nuovo peggioramento dopo la dimissione della Clinica __________: la paziente

confrontata con il rientro nelle difficili condizioni di vita al domicilio ha

avuto un nuovo peggioramento in senso depressivo accompagnato anche da una

lieve disorganizzazione comportamentale mostrandosi a tratti perplessa e

sentendosi soggettivamente confusa e non in grado di pianificare la sua

giornata.

L’attuale

potenziamento farmacologico (Efexor) ha permesso in parte di migliorare la

situazione permettendo la prosecuzione della terapia ambulatoriale.

La prognosi per la

capacità lavorativa non è buona come pure quella per le condizioni di salute e

sociali. L’inabilità lavorativa resta al 75% per la sola condizione

psichiatrica dal certificato precedente a oggi e per tempo attualmente non

determinabile.

(…)

Siamo confrontati con

un’A. 54enne, originaria del __________, orfana, con una storia personale e

familiare molto travagliata.

L’A.ta avrebbe

frequentato le scuole obbligatorie in un orfanotrofio del __________ trovandosi

poi nell’impossibilità di continuare gli studi a causa della guerra che

coinvolse l’allora __________ __________. L’A.ta si sposa, giunge in __________,

ha tre figli; giunge infine in Ticino come lavoratrice stagionale.

La storia che lei

stessa descrive è costellata di difficoltà e di situazioni luttuose. Negli

ultimi tempi, le condizioni del marito sarebbero peggiorate; egli sarebbe

incontinente, richiederebbe cure continue. In casa risiede il figlio minore che

non farebbe assolutamente nulla. L’A.ta si deve pertanto fare carico dell’intero

menage familiare.

Riesce tuttavia a

mantenere degli interessi: segue con profitto i corsi d’italiano organizzati

dal Comune, ha una rete sociale, partecipa a iniziative organizzate dal Comune

stesso.

L’A.ta non presenta

oggi segni o sintomi di un episodio depressivo endogeno in corso; in

particolare, ella prova interesse e piacere per situazioni piacevoli, mancano

segni di diminuita energia o facile affaticabilità.

E’ innegabile che

nella situazione familiare da lei descritta non abbia la possibilità e neppure

la motivazione di cercare un impiego fuori casa.

E’ altrettanto

indubbio che, nei momenti in cui si sono verificati episodi sociali di una

certa gravità nella sua vita: figlie che hanno abbandonato i loro figli, l’A.ta

che è costretta a farsene carico anche dopo istanze giudiziarie, le figlie poi

arrivano a casa sua e “si riprendono” le bambine; marito alcolista, con diabete

scompensato, spesso aggressivo, adesso anche incontinente e con allucinazioni

notturne; l’unico figlio rimasto in casa che non ha alcuna motivazione a

cercarsi un lavoro e neppure aiuta in casa.

Questa situazione

giustifica sbalzi di umore e momenti di tristezza profonda.

Tuttavia, l’a.ta

appare in grado di reagire, ha studiato l’italiano e continua a farlo; ha

svolto recentemente un’attività d’utilità pubblica e ne ha parlato con piacere;

partecipa attivamente all’iniziativa del Comune di __________ __________ __________”

sul lungolago (si tratta di un’iniziativa in cui le comunità etniche presenti

in città preparano i loro piatti tipici).

L’A.ta ha continuato,

nonostante le difficoltà, a svolgere le sue funzioni di casalinga a tempo

pieno.

In pratica, ci

troviamo di fronte a un caso con connotati sociali che meritano la giusta

attenzione e aiuto da parte dei servizi competenti.

Dal lato

esclusivamente medico-psichiatrico, non abbiamo elementi per giustificare da un

alto uno stato di depressione ricorrente che influenza per se, cioè in assenza

degli aspetti esterni, esogeni, limitazioni in qualsiasi attività lavorativa,

dall’altro un’eventuale debilità mentale: L’A.ta sta seguendo corsi d’italiano,

afferma con orgoglio di aver raggiunto il livello 4, si esprime in modi

sintatticamente corretto, ha raccontato la sua storia in modo logico e

consequenziale.

In conclusione, è possibile

solo giustificare un periodo d’inabilità lavorativa totale durante il ricovero

in Clinica __________ in ottobre 2011, mentre, per i periodi precedenti e

successivi, non vi sono elementi oggettivi che giustifichino limitazioni in

un’attività come addetta alle pulizie giacché l’A.ta si è sempre fatta carico

da sola di tutti i mestieri casalinghi e si è anche impegnata in attività fuori

casa, del tutto simili, ad un’attività di ausiliaria di pulizie, pur senza gli

obblighi contrattuali di un lavoro dipendente.

In altre parole, in

assenza di problematiche familiari, che impegnano, e hanno impegnato a tempo

pieno l’A.ta, la stessa avrebbe potuto continuare a lavorare come ausiliaria di

pulizie o attività simili.

Rispetto al primo

breve incontro, l’A.ta oggi non ha dato alcun segno di disorientamento.

Infine, l’A.ta è

rimasta seduta composta durante tutta la durata del colloquio senza mostrare

espressioni non-verbali, ad esempio cambi repentini d’espressione e di mimica,

che dimostrassero un dolore insopportabile o comunque di una certa severità.”

(doc. AI 29-10)

L’11

giugno 2012 la dr.ssa med. __________, medicina interna FMH, medico curante

dell’insorgente, ha affermato:

" Certifico

che la paziente a margine, che all’uopo mi libera dal mantenimento del segreto

professionale, non è nelle condizioni cliniche, per malattia, di poter

effettuare qualsiasi attività in misura totale e neanche parziale.

Si tratta di una

paziente che presenta le seguenti patologie:

-

Importante problematica psichiatrica in

trattamento specialistico con diversi ricoveri in ambiente stazionario (ultimo

ricovero presso la Clinica __________

-

Ipertensione arteriosa trattata nota dal 2000 ed

iperuricemia trattata.

-

Asma bronchiale

-

Diversi problemi osteoarticolari

-

Sindrome del tunnel carpale bilaterale per la

quale attualmente un’opzione chirurgica non è indicata.

-

Sindrome cervicobrachiale su iperlordosi.

-

Esiti di tendinite stenosante dei flessori del

IV dito mano dx.

-

Esiti di meniscectomia parziale mediale

ginocchio sx.

-

Esiti di ulcera interdigitale IV-V dito piede dx

in zona ipercheratosi.

-

Esiti di infortunio (trauma al capo) nel 1986.

Non posso che

confermare ulteriormente che la stessa è inabile al lavoro al 100% in misura

totale e assoluta.” (doc. B)

Il

9 luglio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “si

tratta di una lista di patologie note e non è presentata alcuna obiettività

clinica” e che “pertanto, non sono presentati elementi clinici oggettivi

che permettano di modificare quanto in rapporto SMR del 6 aprile 2012, il quale

resta confermato” (doc. VI/Bis).

Il

14 settembre 2012 la dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

curante dell’insorgente, ha affermato:

" Dalla

data della mia ultima comunicazione all’A.I. ho continuato regolarmente a seguire

la succitata con visite ogni 3-4 settimane: la terapia è una psicoterapia di

sostegno con prescrizione farmacologica e adattamento del dosaggio a secondo

della fasi del decorso. La diagnosi è quella di una Sindrome Depressiva

Ricorrente (ricordo che seguo la paziente dal 2005 con prescrizione di

antidepressivi) ICD-10:F33 con sintomi attuali di grado medio.

Ho letto con

attenzione il rapporto del collega psichiatra SMR Dr. med. __________ che ha

avuto modo di incontrare la paziente a due riprese: la prima volta in una

situazione psichica confusionale e disorganizzata che rappresenta uno stato

mentale non infrequente per questa paziente come ho potuto constatare

personalmente a diverse riprese in questi anni. La seconda visita con il medico

A.I. avveniva in un contesto decisamente migliore, con la paziente collaborante

e lucida in grado di sostenere il colloquio. Queste fasi di funzionamento

migliore corrispondono a quanto osservato in modo episodico anche da me nelle

fasi “buone” del decorso. L’aspetto problematico della patologia presentata

dalla paziente è rappresentata dalla discontinuità della performance che

comunque a mio parere è andata peggiorando negli anni, con fasi di recupero

ridotte sia per intensità che per durata.

In generale (ricordo

che la paziente è stata istituzionalizzata fino da piccola) la paziente in

ambiente protetto e accudente come quello ospedaliero si adatta e funziona

molto meglio e questo spiega la discrepanza fra valutazione dei medici

ospedalieri e quella dei medici ambulatoriali.

A domicilio le cose si

presentano differentemente con un tono dell’umore prevalentemente in calo (da

lieve e medio-grave) a secondo delle fasi del decorso, con faticabilità,

disorientamento e difficoltà di concentrazione, angoscia, anedonia e ritiro e

lamentele somatiche. La critica di malattia e generale a tratti non è

sufficiente. E’ vero che la p. cerca e ottiene un aiuto medico-sociale intenso

(medico di famiglia, sostegno sociale del Comune, psichiatra curante) che

comunque non è sufficiente per garantire un vero e duraturo miglioramento della

sua situazione psichica che non può essere spiegata solo con le difficoltà

familiari.

L’aiuto sociale nel

tempo ha dovuto essere intensificato, la scuola di lingua in realtà ha una

funzione risocializzante con un rendimento che corrisponde alle sue limitazioni

psichiche e anche l’esperienza in Casa per anziani ha dimostrato i suoi limiti

e la necessità di interruzione e intensificazione della terapia ambulatoriale.

Attualmente inoltre è

stato necessario introdurre dopo discussione con il medico di famiglia, un

controllo infermieristico settimanale anche della prescrizione e

somministrazione farmacologica (Fluoxtine 20 mg X 3; Temesta exp. 1 mg al

bisogno massimo X 2) che dopo la dimissione dalla Clinica __________ a marzo di

quest’anno è stato necessario modificare per problemi di intolleranza e effetti

collaterali.

In conclusione confermo

le mie valutazioni già trasmesse all’Assicurazione invalidità con in

particolare la valutazione dell’inabilità al lavoro al 75% come impiegata in

lavori semplici e al 50% come casalinga (in realtà a casa ha necessità di

essere aiutata per tutti i lavori pesanti e il figlio aiuta in tal senso).”

(doc. E)

Il

20 settembre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la sua

presa di posizione, evidenziando tuttavia che:

" Leggo

che l’A.ta nel mese di marzo 2012, è stata ricoverata alla Clinica __________,

evento a noi precedentemente non noto, e, in seguito, è stata modificata in

modo significativo la terapia medicamentosa.

Ciò comporterà un

nuovo aggiornamento degli atti medici e un’eventuale nuova visita psichiatrica,

al fine di valutare se vi è stato o meno un peggioramento dello stato di salute

dell’A.ta dal mese di marzo 2012 in poi.” (doc. XV/1)

Il

5 ottobre 2012 la dr. med. __________ ha affermato:

" in

riferimento a quanto richiestomi rispetto decorso della paziente, posso

confermare quanto già descritto nella mia precedente lettera e in particolare

che, trattandosi di una patologia ricorrente, da quando seguo la paziente fasi

di aggravamento si succedono a fasi di miglioramento dei sintomi con miglior

funzionamento. Nel tempo è vero che la situazione globale dal punto di vista

psichiatrico è in progressivo peggioramento di sintomi e competenze.” (doc. F)

Il

18 ottobre 2012 il medico SMR, dr. med. __________, oltre a confermare il suo

referto, ha aggiunto che “per il periodo successivo saranno necessari un

aggiornamento degli atti medici ed eventualmente un nuovo accertamento

psichiatrico” (doc. XIX/Bis).

Va

ancora evidenziato che la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, non

medica, a supporto della sua tesi.

Innanzitutto,

con scritto del 2 agosto 2012, la docente __________ ha affermato:

" (…)

La signora RI 1

partecipa da diversi anni al progetto __________ con il Comune di __________,

corsi d’integrazione linguistica e culturale che io stessa organizzo e animo.

Durante questi anni ho potuto osservare la Signora RI 1, che malgrado la sua

assidua partecipazione alle lezioni, l’impegno, l’interesse e il desiderio di

migliorare le sue competenze linguistiche e culturali in italiano, non è

tutt’ora in grado di passare a un livello di corso superiore. In realtà ho

potuto constatare che la Signora RI 1 fatica a concentrarsi e a mantenere

attiva l’attenzione. Pur esprimendosi discretamente in italiano, ha molta

difficoltà nel capire le consegne e districarsi nelle funzioni esecutive. Oltre

ciò, mi sono accorta che ha difficoltà nel memorizzare parole, regole, concetti

appena trattati. A volte mi sembra stranita, lontana, talmente assorta nei suoi

pensieri dimenticandosi che è in aula e perde costantemente il filo del

discorso. Inoltre, lei stessa mi ha ribadito più volte che le duole spesso la

testa e soffre di un malessere generale, si sente stanca, spossata, vorrebbe

fare tante cose ma non riesce. La signora RI 1 consapevole dei suoi “problemi”

afferma però che la partecipazione al corso, dello stare insieme,

dell’incontrarsi fra persone e culture diverse e del mantenersi in allenamento

sia mentale sia linguistico la fanno stare meglio.” (doc. D)

In

secondo luogo, con scritto del 31 agosto 2012, il responsabile dei servizi

sociali amministrativi del Comune di __________ ha affermato:

" (…)

La signora RI 1 è

accompagnata dal nostro servizio sociale per compiti di carattere

socio-amministrativi dal mese di __________. Attualmente gli incontri avvengono

con cadenza settimanale con regolarità.

Quando la conobbi si

occupava personalmente della propria gestione amministrativa e finanziaria

(copertura fabbisogno, pagamenti fatture, ecc.). Purtroppo però, con il passare

del tempo, ha iniziato a riscontrare delle difficoltà nella propria gestione e

Considerandi

di conseguenza sono aumentate le dimenticanze con conseguente aumento notevole

dei richiami e dunque di riflesso dei debiti. Quindi, su esplicita richiesta

dell’assicurata, tale gestione è stata presa a carico dal sottoscritto a

partire dall’anno 2010.

La signora RI 1 è una

persona ipersensibile, influenzabile e disorientata (spesso anche apatica) in

tutti gli aspetti relazionali. Osservandola ho potuto costatare con una certa

difficoltà d’orientamento, di concentrazione e di tratti depressivi e d’ansia

(come anche confermato dal suo quadro clinico fin qui a me noto). Spesso la

nostra collaborazione è stata ostacolata dalle sue assenze per malattia,

ricoveri ospedalieri, momenti di scoramento, sensi di inadeguatezza e simili.

Ho anche potuto costatare che la signora RI 1 è limitata nella funzioni motorie

e che ciò potrebbe essere ulteriore ostacolo per permetterle l’intraprendere

un’integrazione professionale.

A causa del suo

disorientamento (conseguenza della sua depressione) e la sua – a me nota –

ansietà nell’affrontare le più semplici relazioni interpersonali con terzi,

spesso le hanno impedito di ricordarsi dei propri impegni ed appuntamenti,

portandola – ad esempio – ad eludere i colloqui concordati con il sottoscritto,

o ad arrivare ad altro orario. Ho potuto personalmente vivere l’accentuarsi del

suo stato d’ansia quando deve recarsi da qualche parte al di fuori del suo

contesto abitudinale e di conseguenza un semplice appuntamento / incontro

presso un qualsiasi ufficio / servizio all’infuori del Comune di domicilio

necessita di una fase preparatoria che permetta all’assicurata di mantenere il

suo impegno.

Alla luce di quanto

esposto posso confermare che l’assicurata ha un atteggiamento di rispetto e di

educazione verso gli altri. Nel contempo ha dei visibili limiti a livello

cognitivo, affettivo, relazionale e nelle capacità motorie. A mio avviso una

reintegrazione professionale/lavorativa non è al momento attuabile; infatti

anche __________ di __________, non ha previsto delle misure di reintegrazione

professionale e di conseguenza la signora è considerata di “assistenza

passiva”.

Concludo sostenendo la

signora RI 1 nella sua richiesta per l’ottenimento di una rendita AI poiché a

mio parere la sua capacità di conseguire un guadagno è altamente limitata

poiché fortemente impedita.” (doc. C)

4.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329

e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento

delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6; sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che l’allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5.

Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto

e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’Ufficio AI, in quanto la problematica psichica non è stata

sufficientemente chiarita.

In

seguito all’esame psichico avvenuto il 27 febbraio 2012, il dr. med. __________,

medico SMR, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha posto la diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo reattivo in

seguito al ricovero in clinica nel mese di ottobre 2011, sindrome del tunnel

carpale bilaterale, sindrome cervicobrachiale su iperlordosi, asma bronchiale e

ipertensione arteriosa (doc. AI 29-9). Nel rapporto finale SMR con esame, del 6

aprile 2012, il medesimo specialista ha poi indicato come diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa “episodio depressivo reattivo in

risoluzione” e quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

eventi stressanti che riguardano la famiglia (ICD 10: Z 63.7), sindrome del

tunnel carpale bilaterale, sindrome cervicobrachiale su iperlordosi, asma

bronchiale, ipertensione arteriosa (doc. AI 29-1).

A

parte il periodo di degenza dal 4 ottobre 2011 al 26 ottobre 2011 lo

specialista non ha rilevato periodi di incapacità lavorativa della ricorrente

(doc. 29-2).

Il

medico SMR ha pure evidenziato che l’interessata “non presenta oggi segni o

sintomi di un episodio depressivo endogeno in corso” e che “dal lato

esclusivamente medico-psichiatrico, non abbiamo elementi per giustificare da un

lato uno stato di depressione ricorrente che influenza per se, cioè in assenza

degli aspetti esterni, esogeni, limitazioni in qualsiasi attività lavorativa,

dall’altro un’eventuale debilità mentale” (doc. AI 29-10).

Di

avviso diametralmente opposto la curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, la quale ha diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente (in cura dal 2005), ICD 10: F33 con sintomi attuali di grado medio

(doc. E).

La

curante ha contestato, in maniera motivata e precisa, la valutazione del medico

SMR, sottolineando che il dr. med. __________ ha incontrato la ricorrente in

due occasioni: la prima volta in una situazione psichica confusionale che,

secondo la dr.ssa med. __________, “rappresenta uno stato mentale non

infrequente”, come ha potuto constatare personalmente nel corso degli anni;

la seconda volta in occasione della visita del 27 febbraio 2012 quando invece

l’interessata era collaborante e lucida, in grado di sostenere il colloquio.

La

curante ha evidenziato che queste fasi di funzionamento migliore corrispondono

a quanto osservato, da lei stessa, in modo episodico nelle “fasi “buone”

del decorso” ed ha rilevato che l’aspetto problematico della patologia è

proprio rappresentata “dalla discontinuità della performance” che è

andata peggiorando nel corso degli anni, “con fasi di recupero ridotte sia

per intensità che per durata”.

La

dr.ssa med. __________ ha poi sottolineato che la paziente in ambiente protetto

ed accudente come quello ospedaliero si adatta e funziona molto meglio, mentre

a domicilio le cose si presentano differentemente con un tono dell’umore

prevalentemente in calo (da lieve e medio-grave) a seconda delle fasi del

decorso, con faticabilità, disorientamento e difficoltà di concentrazione,

angoscia, anedonia e ritiro e lamentele somatiche.

Infine

la curante ha evidenziato la necessità di introdurre un controllo

infermieristico settimanale anche della prescrizione e somministrazione

farmacologica ed ha rilevato che nel corso del mese di marzo è stato necessario

un ulteriore ricovero, questa volta presso la Clinica __________.

Chiamato

a presentare osservazioni in merito, il dr. med. __________, medico SMR, ha

confermato il referto del 6 aprile 2012, ma ritenuta la degenza presso la

Clinica __________ e la modifica “in modo significativo” della terapia

medicamentosa, ha affermato che “ciò comporterà un nuovo aggiornamento degli

atti medici e un’eventuale nuova visita psichiatrica, al fine di valutare se vi

è stato o meno un peggioramento dello stato di salute dell’A.ta dal mese di

marzo 2012 in poi” (doc. XV/1 e XIX/Bis).

Da

parte sua la dr.ssa med. __________ ha ribadito che l’interessata è affetta da

una patologia ricorrente e che fasi di aggravamento si succedono a fasi di

miglioramento dei sintomi con miglior funzionamento (doc. F).

Questo

Tribunale, alla luce delle argomentazioni della curante, ritiene che la

valutazione del medico SMR non può essere ritenuta, nel preciso caso di specie,

sufficiente per stabilire se l’interessata è incapace al lavoro a causa della

malattia psichica di cui è affetta.

Infatti,

la dr.ssa __________ ha evidenziato elementi oggettivi, in particolare la

presenza di fasi di aggravamento e di miglioramento della patologia, che non

sono stati presi sufficientemente in considerazione nell’ambito della

valutazione del medico SMR, ma che potrebbero, se confermate, sovvertire le

conclusioni dello specialista incaricato dall’UAI.

La

discontinuità nel decorso della patologia è peraltro stata indirettamente

rilevata anche dallo stesso dr. med. __________ in occasione del colloquio che

avrebbe dovuto avvenire nel mese di dicembre 2011 ma che poi ha dovuto essere

rinviato proprio a causa della situazione particolare venutasi a creare.

L’insorgente era stata convocata per il 1° dicembre 2011 alle 9.00 per un

colloquio inteso alla raccolta anamnestica accurata alla luce delle lacune

presenti nel dossier (doc. AI 29-4). L’interessata tuttavia è giunta solo alle

14.00

del medesimo giorno, appariva assopita e scarsamente reattiva e affermava

di essere giunta in treno in mattinata ma di essersi persa in città finché

qualcuno le ha indicato l’ufficio presso il quale recarsi. La ricorrente non

era in grado di riferire la data, affermava di essere stata ricoverata in una

clinica da cui sarebbe stata dimessa “forse” dieci giorni prima (allorché la

degenza è terminata nel corso del mese di ottobre), senza essere in grado

riferire la durata e i motivi del ricovero. Il medico SMR ha evidenziato che “alla

luce del disorientamento presentato e del recente ricovero in clinica

psichiatrica di durata imprecisata così come il giorno delle dimissioni, non

era stato possibile proseguire con il colloquio” (doc. AI 29-4).

Alla

luce di questo avvenimento e della diagnosi di sindrome depressiva ricorrente

(ICD-10: F33.1) in paziente con debilità lieve all’esame clinico posta dalla

dr.ssa med. __________ già in data 20 maggio 2011 (doc. AI 9-2), il medico SMR

non poteva accontentarsi di un solo colloquio, ma avrebbe dovuto disporre di

un’osservazione di lunga durata al fine di poter esprimere una valutazione

corretta e completa.

In

tale contesto va ricordato che il Tribunale federale ha già avuto modo di

sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico

curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il

paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF

9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en

droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité

sociale n° 44-2010 pag. 124).

Ciò

trova conferma in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. sentenza

32.2011.326

del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr.

anche la sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011) sulla base di quanto a sua

volta stabilito dal Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il

TAF dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva

l’assicurato (in quel caso: sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse

caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non

sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno

specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe

stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con

colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzio-ne di test indicativi e da

un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno esposto le seguenti

motivazioni:

"

(…)

Alla luce dei precedenti rapporti e

vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in

fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe

dovuto estendersi su di

un lasso di tempo più lungo, segnato da

colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed

un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere

del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non

può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A

titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della

Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati

dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la

problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano

esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il

giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di

patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che

l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui

segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa

posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la

Clinica di riabilitazione di N..

(…)

Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo

psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e

0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione

e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua

volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un

esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro

sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano,

oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14

agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed

invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una

situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come

osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo

di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può

tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione

quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248

consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale

non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott.

T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la

conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad

una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più

corrispondente alla realtà. (…).” (sottolineature del redattore)

Analogamente

a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze sopra citate, in presenza di una

patologia quale quella di cui è afflitta la ricorrente nel caso concreto (sindrome

depressiva ricorrente [ICD10; F33]), viste le affermazioni del

medico curante e quanto accaduto il 1° dicembre 2011, l’UAI non poteva

limitarsi a basare la propria valutazione al termine di una valutazione

peritale fondata su un solo colloquio ma avrebbe dovuto chiedere al medico SMR

di effettuare un numero maggiore di osservazioni su un lasso di tempo più

lungo.

Ciò

per eventualmente poter escludere che la diversa valutazione della gravità

della patologia riscontrata dall’SMR rispetto a quanto indicato dalla

psichiatra curante fosse imputabile esclusivamente al fatto che l’assicurata,

in quel momento, si trovasse in un periodo di relativa quiescenza del male.

Alla

luce di quanto sopra esposto è necessario un approfondi-mento delle patologie

dell’assicurata dal profilo psichiatrico.

Il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi sono

carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In

concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di

procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione

affinché sottoponga nuovamente il caso per una nuova valutazione psichiatrica.

In queste condizioni

la circostanza sollevata dall’UAI secondo cui, da una parte, quando

l’amministrazione ha emanato la decisione impugnata – momento che segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali –

il termine di 3 mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI non era comunque scaduto, per cui

l’eventuale peggioramento, cui fa riferimento il dr. med. __________ in data 20

settembre 2012 (doc. XV/1), va fatto valere in un altro procedimento

amministrativo e dall’altra che non è trascorso il periodo di attesa ex art. 28

cpv. 1 lett. b LAI perché l’insorgente è sempre stata abile al lavoro al 100%,

eccetto il periodo di degenza dal 4 al 26 ottobre 2011, non è qui rilevante.

Infine, visto l’esito

del ricorso e il rinvio degli atti all’amministra-zione per ulteriori

accertamenti, l’assunzione di ulteriori prove, chiesta dalla ricorrente (doc. X),

diventa superflua.

A

questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed.,

pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344.

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

6.

L’insorgente

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02).

7.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò

che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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