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Decisione

32.2012.186

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da

quando ne ha avuto conoscenza.”

Con

l’abrogazione dell’art. 48 cpv. 2 v.LAI, l’art. 24 cpv. 1 LPGA è entrato immediatamente

in vigore (“Il

diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la

fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere

dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato [cpv.1]; Se il

responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una

procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si

estingue [cpv.2]); (cfr. al

riguardo Meyer, Rechtsprechung zum IVG, 2010, p. 452).

Secondo

i principi generali del diritto transitorio, in mancanza di una disposizione

specifica, le nuove regole di perenzione sono applicabili anche ai diritti nati

(ed esigibili) sotto il vecchio diritto, a condizione che essi non siano già

decaduti con l’entrata in vigore del nuovo diritto (DTF 131 V 425 consid. 5.2).

Questo significa che se l’assicurato non fa valere le prestazioni anteriormente

al 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5° revisione), a partire da tale

data il termine perentorio dell’art. 48 cpv. 2 LAI non è più applicabile. Ne

consegue che al 31 dicembre 2007 [entrata in vigore del nuovo diritto (1°

gennaio 2008) meno i 12 mesi del termine ex art. 48 cpv. 2 vLAI] sono decaduti

tutti i diritti nati prima del 1° gennaio 2007. Per quelli successivi

al 1° gennaio 2008 è applicabile il termine di cinque anni ai sensi dell’art.

24 cpv. 1 LPGA (citata STF 9C_432/2012,9C_441/2012 del 31 agosto 2012 consid.

3.1 con riferimenti; cfr. anche la prima parte della citata lettera-circolare

AI no. 300).

2.6. Nel

caso in esame, l’assicurato sostiene che sono applicabili le norme in vigore

sino al 31 dicembre 2007, in particolare l’art. 48 cpv. 2 vLAI. Da qui la

richiesta di versamento retroattivo della rendita dal mese di settembre 2009,

dodici mesi precedenti la domanda (tardiva).

Occorre

ricordare che in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni

sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1) e nell’ambito dell’AI l’evento assicurato è la nascita del diritto alla

rendita (DTF 137 V 417 consid. 2.2.1. e 2.2.4; SVR 2007 IV nr. 23). In effetti,

siccome nel caso concreto il diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio

2008, le nuove norme entrate in vigore con la 5a revisione dell’AI non dovrebbe

essere applicate.

Tuttavia,

nella citata sentenza 9C_432/2012,9C_441/2012 del 31 agosto 2012, in un’analoga fattispecie a quella in esame, riassumendo la disciplina di diritto intertemporale

relativa all’art. 48 cpv. 2 vLAI riportata al consid. 2.5 di questa sentenza,

il TF ha rilevato che gli assicurati che si annunciano successivamente al 1°

gennaio 2008 non posso chiedere la rendita retroattivamente per i 12 mesi precedenti

la domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. vLAI (“Depuis l’entréé en viguer de l’art. 29 al. 1 LAI au 1er janvier 2008, un assuré qui

présente sa demande de rente postérieurement à cette date ne peut donc pas réclamer

une rente d'invalidité pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa

demande (voire pour une période antérieure, en vertu de l'art. 48 al. 2 aLAI). Il ne peut plus en effet se fonder sur l'art. 48 aLAI

pour sauvegarder ses droits au sens de cette disposition, puisque celle-ci

n'est plus applicable au moment du dépôt de sa demande (dans ce sens, Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., 2010, ad art. 29 LAI p. 361“; STF citata consid. 3.3), facendo

quindi stato la disciplina prevista dall’art. 29 cpv. 1 LAI.

In

concreto, dal momento che la domanda di prestazioni è stata inoltrata dopo il

31 dicembre 2007, essendo stato l’art. 48 cpv. 2 vLAI oramai abrogato e

quindi non più applicabile, l’assicurato non può chiedere il versamento della

rendita con effetto dal 1° settembre 2009, ossia un anno prima della richiesta

del 22 settembre 2010. L’Ufficio AI ha pertanto correttamente erogato la

prestazione con effetto dal 1° marzo 2011 conformemente l’art. 29 cpv. 1 LAI.

In

via abbondanziale va detto che nel caso concreto, a prescindere dalla citata

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), la lettera-circolare no. 253 non è comunque

applicabile visto che l’assicurato ha inoltrato la (nuova) domanda di prestazioni

dopo il 31 dicembre 2008.

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.7. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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