32.2012.186
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27 febbraio 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2012.186
Data decisione, Autorità:
27.02.2013, TCA
Titolo:
Decorrenza della rendita e diritto transitorio della 5a revisione dell'AI. Avendo l'assicurato inoltrato la domanda di prestazioni dopo il 1° dicembre 2008, nonostante che il termine di attesa fosse scaduto prima, la rendita è versata secondo il nuovo art. 29 cpv. 1 LAI (6 mesi dopo la domanda)
DECORRENZA DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.186
BS
Lugano
27 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 29 maggio 2007 (preavvisata il 18 aprile 2007) l'Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, classe 1952.
Adito
dall'assicurato, con sentenza 19 agosto 2008 questo TCA ha confermato la citata
decisione (inc. 32.2007.232; doc. AI 109).
1.2. In
data 20 settembre 2010 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
ricevuta dall'amministrazione il 22 settembre 2010 (doc. AI 121).
Raccolta
la pertinente documentazione medica ed eseguita una perizia multidisciplinare,
con decisione 25 maggio 2012 (preavvisata il 23 febbraio 2012) l’Ufficio AI ha
accolto la domanda, riconoscendo un quarto di rendita dal 1° marzo 2007 ed una
rendita intera dal 1° giugno 2007. Trattandosi di una domanda tardiva, la
prestazione è stata versata dal 1° marzo 2011, ossia sei mesi dopo l’inoltro
della richiesta (art. 29 cpv. 1 LAI).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, per il tramite dell’avv. RI 1, ha postulato
il riconoscimento di una rendita dal 1° settembre 2009. Egli sostiene che
applicabile è il vecchio art. 48 cpv. 1 LAI, abolito con la 5a revisione
dell’AI (entrata in vigore il 1° gennaio 2007), che prevedeva in caso di
domanda tardiva, il versamento della rendita retroattivamente per i 12 mesi
precedenti la richiesta di prestazioni.
1.4. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI sostiene che è applicabile il nuovo diritto avendo
l’assicurato inoltrato la domanda dopo il 1° gennaio 2008.
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente, come da richiesta ricorsuale, ha
diritto ad una prestazione assicurativa dal 1° settembre 2009 oppure, come da
decisione contestata, unicamente dal 1° marzo 2011.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio
2008 (5a revisione dell’AI), il diritto alla rendita nasce al più presto dopo
sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (per completezza va ricordato che
il vecchio art. 29 cpv. 1 lett. a e b LAI , disciplinante la nascita del
diritto, è diventato l’attuale art. 28 cpv. 1 b e c LAI). Va qui precisato che
l’art. 29 cpv. 1 LAI non si applica alla nascita del diritto alla rendita in
quanto tale, ma regola l’inizio del versamento della prestazione
(Valterio, Droit de l’assurance-veillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], 2011, nr. 2187, p. 591).
Determinante
per la decorrenza del termine di sei mesi per l’applicazione dell’art. 29 cpv.
1 LAI è il momento in cui l’assicurato si annuncia all’AI (art. 29 LPGA;
Messaggio del Consiglio federale concernente la 5a revisione dell’AI: FF 2055
4323 citato in STF 9C_473/2011 del 14 maggio 2012 consid. 4.2).
Nella
risposta di causa l’Ufficio AI fa riferimento alla lettera circolare no. 253
del 12 dicembre 2007 denominata “La 5a revisione dell’AI ed il diritto
transitorio”, emessa dall’UFAS, che prevede che la regola del versamento
della rendita dopo sei mesi dall’annuncio dell’assicurato (art. 29 cpv. 1 LAI) non
è applicabile nei casi in cui l’anno di attesa inizia a decorrere prima
del 1° gennaio 2008 e che viene a scadere nel 2008, a condizione che l’annuncio sia avvenuto al più tardi il 31 dicembre 2008. In questi casi la prestazione è versata allo scadere dell’anno di attesa.
Questa
prassi è stata confermata nella successiva lettera-circolare no. 300 “Termini
di perenzione e diritto transitorio” del 15 luglio 2011 ove nella seconda
parte della stessa si legge:
" Per quanto concerne
le rendite, nella lettera circolare AI n. 253 del 12 dicembre 2007 è stata
adottata una regola speciale secondo cui, indipendentemente dal momento in cui
è sorto l’evento assicurato, non vi sono conseguenze sulle prestazioni a
condizione che l’assicurato abbia inoltrato la richiesta di prestazioni AI al
più tardi il 31 dicembre 2008 (…). Per le richieste di prestazioni inoltrate
dal 1° gennaio 2009 valgono invece i principi generali. In altre parole, per il
diritto alla rendita è applicabile l’art. 29 capoverso 1 LAI anche se l’evento
è insorto prima del 1° gennaio 2008 e dunque prima dell’entrata in vigore del
nuovo diritto."
La
citata prassi è stata applicata dall’Alta Corte in STF 9C_473/2011 del 14
maggio 2012 consid. 4.3, mentre nella STF 9C_432/2012,9C_441/2012 del 31
agosto 2012 consid. 3.3 la nostra Massima autorità giudiziaria si è posta il quesito
dell’ammissibilità della succitata prassi, lasciandolo comunque aperto poiché
in quel caso l’assicurato si era annunciato dopo il 31 dicembre 2008. Con
sentenza del 18 ottobre 2012 (9C_562/ 2012 consid. 3.4), la cui pubblicazione è
prevista, il TF ha infine stabilito l’illegalità della lettera-circolare no.
253.
2.5. Secondo
l’art. 48 cpv. 2 vLAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007,
anch’esso abrogato con la 5a revisione dell’AI (cfr. in merito Valterio, op.
cit., nr. 2188 p. 591) – del seguente tenore:
"
Se l’assicurato si annuncia più di
dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto
per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga dell’art. 24 cpv. 1 LPGA.
Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere
Fatti
i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da
quando ne ha avuto conoscenza.”
Con
l’abrogazione dell’art. 48 cpv. 2 v.LAI, l’art. 24 cpv. 1 LPGA è entrato immediatamente
in vigore (“Il
diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la
fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere
dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato [cpv.1]; Se il
responsabile del pagamento di contributi si è sottratto a quest’obbligo con una
procedura punibile per la quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, è quest’ultimo a determinare il momento in cui il credito si
estingue [cpv.2]); (cfr. al
riguardo Meyer, Rechtsprechung zum IVG, 2010, p. 452).
Secondo
i principi generali del diritto transitorio, in mancanza di una disposizione
specifica, le nuove regole di perenzione sono applicabili anche ai diritti nati
(ed esigibili) sotto il vecchio diritto, a condizione che essi non siano già
decaduti con l’entrata in vigore del nuovo diritto (DTF 131 V 425 consid. 5.2).
Questo significa che se l’assicurato non fa valere le prestazioni anteriormente
al 1° gennaio 2008 (entrata in vigore della 5° revisione), a partire da tale
data il termine perentorio dell’art. 48 cpv. 2 LAI non è più applicabile. Ne
consegue che al 31 dicembre 2007 [entrata in vigore del nuovo diritto (1°
gennaio 2008) meno i 12 mesi del termine ex art. 48 cpv. 2 vLAI] sono decaduti
tutti i diritti nati prima del 1° gennaio 2007. Per quelli successivi
al 1° gennaio 2008 è applicabile il termine di cinque anni ai sensi dell’art.
24 cpv. 1 LPGA (citata STF 9C_432/2012,9C_441/2012 del 31 agosto 2012 consid.
3.1 con riferimenti; cfr. anche la prima parte della citata lettera-circolare
AI no. 300).
2.6. Nel
caso in esame, l’assicurato sostiene che sono applicabili le norme in vigore
sino al 31 dicembre 2007, in particolare l’art. 48 cpv. 2 vLAI. Da qui la
richiesta di versamento retroattivo della rendita dal mese di settembre 2009,
dodici mesi precedenti la domanda (tardiva).
Occorre
ricordare che in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1) e nell’ambito dell’AI l’evento assicurato è la nascita del diritto alla
rendita (DTF 137 V 417 consid. 2.2.1. e 2.2.4; SVR 2007 IV nr. 23). In effetti,
siccome nel caso concreto il diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio
2008, le nuove norme entrate in vigore con la 5a revisione dell’AI non dovrebbe
essere applicate.
Tuttavia,
nella citata sentenza 9C_432/2012,9C_441/2012 del 31 agosto 2012, in un’analoga fattispecie a quella in esame, riassumendo la disciplina di diritto intertemporale
relativa all’art. 48 cpv. 2 vLAI riportata al consid. 2.5 di questa sentenza,
il TF ha rilevato che gli assicurati che si annunciano successivamente al 1°
gennaio 2008 non posso chiedere la rendita retroattivamente per i 12 mesi precedenti
la domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. vLAI (“Depuis l’entréé en viguer de l’art. 29 al. 1 LAI au 1er janvier 2008, un assuré qui
présente sa demande de rente postérieurement à cette date ne peut donc pas réclamer
une rente d'invalidité pour la période de douze mois précédant le dépôt de sa
demande (voire pour une période antérieure, en vertu de l'art. 48 al. 2 aLAI). Il ne peut plus en effet se fonder sur l'art. 48 aLAI
pour sauvegarder ses droits au sens de cette disposition, puisque celle-ci
n'est plus applicable au moment du dépôt de sa demande (dans ce sens, Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., 2010, ad art. 29 LAI p. 361“; STF citata consid. 3.3), facendo
quindi stato la disciplina prevista dall’art. 29 cpv. 1 LAI.
In
concreto, dal momento che la domanda di prestazioni è stata inoltrata dopo il
31 dicembre 2007, essendo stato l’art. 48 cpv. 2 vLAI oramai abrogato e
quindi non più applicabile, l’assicurato non può chiedere il versamento della
rendita con effetto dal 1° settembre 2009, ossia un anno prima della richiesta
del 22 settembre 2010. L’Ufficio AI ha pertanto correttamente erogato la
prestazione con effetto dal 1° marzo 2011 conformemente l’art. 29 cpv. 1 LAI.
In
via abbondanziale va detto che nel caso concreto, a prescindere dalla citata
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), la lettera-circolare no. 253 non è comunque
applicabile visto che l’assicurato ha inoltrato la (nuova) domanda di prestazioni
dopo il 31 dicembre 2008.
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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