32.2012.187
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20 giugno 2013Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2012.187
Data decisione, Autorità:
20.06.2013, TCA
Titolo:
Necessità di un complemento peritale da parte dei medici del SAM al fine di stabilire l'incapacità lavorativa globale di un assicurato, che presenta secondo i periti delle riduzioni della capacità lavorativa in attività adatte sia per motivi psichici, che per motivi oftalmologici. Atti rinviati
AFFEZIONE PSICHICA
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.187
cr
Lugano
20 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1957, in precedenza attivo in qualità di autista, in data 28 luglio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di “rottura nervo ottico,
rottura nervo palpebre, dioplia, paralisi facciale, dal 1985” (doc. 4/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione del 22 marzo 2010 (doc. 41/1-3), poi confermato con decisione del 18
maggio 2010 (doc. 43/1-3), ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita
alla luce di un grado di invalidità del 20%.
Con
decreto 32.2010.179 del 10 agosto 2010, il Vicepresidente del TCA ha stralciato
la causa dai ruoli, per intervenuta transazione tra le parti, rinviando gli
atti all’Ufficio AI per complemento istruttorio (doc. 50/1-2).
1.2. Alla
chiusura del caso, l’assicuratore LAINF, dopo avere ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con decisione formale del 13 luglio 2010 (doc. 43/2-5 inc.
LAINF), ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 38% e
un’indennità per menomazione dell’integrità del 65%.
Con
decisione su opposizione del 22 settembre 2010 (doc. 56/2-6), accogliendo
parzialmente l’opposizione dell’assicurato, l’assicuratore infortuni, ferma
restando la conferma dell’IMI del 65%, ha riconosciuto che al reddito da
invalido andava applicata una riduzione del 15% e non del 5% come indicato
nella decisione del 13 luglio 2010, senza tuttavia precisare il grado di
invalidità dell’interessato.
A seguito
della contestazione del patrocinatore dell’assicurato in merito alla mancata
indicazione del grado di invalidità dell’assicurato, con decisione su
opposizione del 15 ottobre 2010, che annullava e sostituiva quella del 22
settembre 2010, l’assicuratore LAINF, posta un’IMI, incontestata, del 65%, ha
attribuito all’interessato una rendita di invalidità del 44% (doc. 44/1-5 inc.
LAINF).
Questa
decisione su opposizione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. Esperiti,
conformemente a quanto stabilito nel decreto di stralcio 32.2010.179 del 10
agosto 2010, gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare
una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con progetto di decisione
del 10 aprile 2012 (doc. 85/1-3), poi confermato con decisione del 29 maggio 2012, ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità, non presentando lo stesso
un grado d’invalidità pensionabile.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e
il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti medici
ed economici del caso (doc. I).
Sostanzialmente
il patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione emessa
dall’amministrazione, rilevando innanzitutto che l’Ufficio AI, stabilendo un
grado di invalidità del 37%, si è scostato, a suo parere senza motivo, dalla decisione
del 15 ottobre 2010 con la quale l’assicuratore infortuni ha invece attribuito
all’interessato una rendita di invalidità pari ad un grado del 44%.
Il legale
ha rilevato che “una volta ancora ci troviamo dinnanzi a due accertamenti,
l’uno da parte dell’assicuratore infortuni, l’altro da parte dell’AI, che,
sulla medesima circostanza, giungono a conclusioni diverse. Quantunque le due entità
assicurative abbiano diritto ad un’indipendenza l’una dall’altra, sarebbe
quantomeno opportuno che giungano a delle conclusioni che non si contraddicano
tra di loro e, se ciò fosse, che quantomeno vengano prese in conto e valutate
le conclusioni dell’altra. Tanto più che, nel caso di specie, sono state
richieste due perizie da parte del SAM, tutte e due richieste da enti
assicurativi sociali, che dispongono della medesima pregnanza e fedefacenza”.
Il legale
ha poi rilevato che, nella perizia eseguita dal dr. __________ per conto
dell’Ufficio AI, mancano tutta una serie di limitazioni, dovute alla patologia
oftalmologica, che erano invece state messe in evidenza dalla dr.ssa __________
nella perizia eseguita il 27 luglio 2009 per conto dell’assicuratore infortuni.
A mente del patrocinatore dell’assicurato, quindi, l’Ufficio AI avrebbe dovuto
tener conto della valutazione peritale della dr.ssa __________, maggiormente
approfondita e particolareggiata rispetto a quella del dr. __________,
giungendo alla conclusione che l’interessato presenta un’incapacità al lavoro
del 20% in attività adeguate, nelle quali non sia necessaria una visione
binoculare e stereoscopica.
Il legale
ha contestato anche la valutazione peritale neurologica del dr. __________, rilevando
come lo specialista abbia considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% in
attività adatte, senza tuttavia precisare a quali attività egli si riferisca, ritenuto
che l’interessato incontra serie difficoltà in qualsiasi attività richieda una
certa capacità di attenzione e di memoria.
L’avv. RA
1 ha pure rilevato che una indicazione di quali siano le attività adeguate
esigibili dall’interessato non si trova neppure “nella valutazione di natura
amministrativa (…) se non un rimando generico ad attività semplici”.
Quanto
agli aspetti economici, il patrocinatore del ricorrente ha contestato la
riduzione percentuale del 10% applicata dall’amministrazione al reddito da
invalido, ritenuta troppo esigua alla luce delle importanti limitazioni
dell’interessato.
Infine,
il legale ha contestato il reddito da valido calcolato dall’amministrazione,
rilevando come lo stesso debba ammontare a fr. 72'509.00, come risulta dalle
schede salariali agli atti relative all’anno precedente l’annuncio
dell’infortunio.
Il
patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato che, già solo tenendo conto di
questo ammontare, il discapito economico sarebbe del 39% (doc. I).
1.5. In data 3
luglio 2012, il rappresentante dell’assicurato ha postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. IV).
1.6. In data 31
luglio 2012, il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la
relativa documentazione (doc. V + bis).
1.7. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione peritale dei
medici del SAM e avere rilevato, a proposito del reddito da valido, che il
reddito del 2007 non avrebbe dovuto essere aggiornato negli anni 2008-2010,
come indicato dal datore di lavoro dell’interessato - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. VI + 1).
1.8. In data 18
ottobre 2012, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA una presa di posizione dei
medici del SAM, fornita su richiesta dell’amministrazione stessa (doc. VIII +
1-3).
1.9. Con
osservazioni del 5 novembre 2012, il patrocinatore del ricorrente ha contestato
quanto sostenuto dai medici del SAM, ribadendo che “non corrisponde al vero che
laddove non sia necessaria una visione stereoscopica l’abilità al lavoro
riconosciuta dalla dr.ssa __________i sia del 100%, bensì dell’80%, come in
qualsiasi attività” (doc. X).
Queste
considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XI),
per conoscenza.
1.10. Pendente
causa, il TCA ha interpellato l’Ufficio AI al fine di ottenere alcune
precisazioni di natura medica ed economica (doc. XII).
L’amministrazione
ha risposto con scritto del 12 aprile 2013 (doc. XV + 1/3), che è stato
immediatamente trasmesso al patrocinatore del ricorrente per osservazioni (doc.
XVI).
1.11. Con scritto
del 23 aprile 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato sia il
mancato cumulo delle percentuali di inabilità lavorativa presentate
dall’assicurato dal profilo oftalmologico e da quello psichiatrico, sia la
mancata riduzione del reddito da invalido per tener conto del gap salariale,
risultante dall’applicazione del quartile 3, vista la lunga esperienza
dell’interessato (doc. XVII).
1.12. In data 24
aprile 2013, il TCA ha trasmesso all’Ufficio AI le considerazioni del
patrocinatore del ricorrente per una presa di posizione, invitando nel contempo
l’amministrazione, dopo aver interpellato al riguardo il SAM e, in particolare,
l’oftalmologo, ad esprimersi in merito alla cumulabilità totale o parziale
delle percentuali di inabilità lavorativa (doc. XVIII).
1.13. Con scritto
del 13 maggio 2013, l’Ufficio AI ha chiesto al TCA – e ottenuto (cfr. doc. XX)
- una proroga del termine “fino alla fine del corrente mese, ritenuto che le
problematiche sono state nuovamente sottoposte all’esame del Servizio
accertamento medico (SAM), come da documento annesso” (doc. XIX + bis).
1.14. Con
osservazioni del 12 giugno 2013, l’Ufficio AI ha nuovamente chiesto la
reiezione del ricorso, rilevando, dal profilo medico, che non si debbano
cumulare le percentuali di incapacità lavorativa psichica e oftalmologica, come
indicato dal SAM e confermato dal SMR e, dal profilo economico, la correttezza
dell’applicazione del livello di qualifica 4 (doc. XXII + 1-4).
1.15. In data 13
giugno 2013, su esplicita richiesta del TCA, l’amministrazione ha trasmesso al
Tribunale lo scritto del 15 maggio 2013 inviato dal dr. __________ del SAM al
dr. __________ e al dr. __________ al fine di stabilire “se i limiti funzionali
oculistici e psichiatrici non si sovrappongono” (doc. XXIII + 1).
1.16. Con scritto
del 17 giugno 2013, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito le proprie
critiche in merito alla presunta non cumulabilità delle percentuali di
inabilità lavorativa psichica e oftalmologica, sottolineando che non vi è mai
stata una decisione plenaria da parte degli esperti interessati (doc. XXV).
Queste considerazioni del legale dell’assicurato
sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XXVI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI
ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta Corte
è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999.124).
2.5. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha
affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del
SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________), oftalmologica (__________) e psichiatrica (dr. __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 20 marzo 2012, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “1. sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); 2. pregresso grave trauma cranico, il
29.3.1985 con/su: grave paresi dei nervi III, IV, VI, VII a ds; probabile
neuropatia dei nervi cranici V e VIII a ds; lieve-moderata emisindrome
cerebellare ds con associata lieve atassia della marcia e del tronco; lieve
emisindrome senso-motorica a ds; cefalea cronica post-traumatica; ipoacusia transmissiva
post-traumatica all’orecchio destro; deficit neuropsicologici di grado
moderato; importante oftalmoplegia dell’occhio ds sia interna, sia esterna;
pregresse diverse blefarorrafie in pregresso intervento di ptosi 1986;
pregresso intervento a causa di strabismo convergente a ds, 1989; astigmatismo
ipermetropico bilaterale” (doc. 81-14).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “1. periartropatia omero-scapolare a ds con/su:
sintomatologia di attrito; artrosi acromio-clavicolare e gleno-omerale;
pregressa frattura della clavicola a ds, il 29.3.1985; 2. sindrome
cervico-vertebrale parzialmente cervico-spondilogena cronica con/su: disturbi
del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro-convessa);
sbilancio muscolare; 3. sindrome lombo-spondilogena cronica a ds con/su:
alterazioni degenerative plurisegmentali lombari (discopatia L2-L3, L3-L4 e
L5-S1); disturbi statici del rachide lombare (scoliosi sinistro-convessa);
decondizionamento e sbilancio muscolare; 4. pregresso trauma confusionale
all’emitorace ds, novembre 2011 con/su: senza fratture ossee; 5. piedi cavi bilaterali con alluci valghi bilaterali con/su: pregresse fratture al piede sin; 6.
incipiente insufficienza renale” (doc. 81-15).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo
esercitata di autista di camion e di bus, “sicuramente già dal 2009, allorché è
stato sottoposto a perizia presso il SAM” (doc. 81-21), mentre in attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, la capacità lavorativa è
dell’80% (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto), sempre dal 2009
(doc. 81-22).
A fronte delle contestazioni
del legale del ricorrente concernenti la valutazione medico-peritale, il TCA ha
chiesto all’Ufficio AI di fornire delle precisazioni, previa consultazione dei
medici del SAM (doc. XII).
Con scritto del 4 aprile
2013, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del SAM hanno ribadito la
correttezza della valutazione peritale del 20 marzo 2012,
fornendo le seguenti motivazioni:
" (…)
Abbiamo interpellato i consulenti coinvolti nella nostra
precedente perizia (in ordine alfabetico: dr. med. __________,
dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________).
I sopracitati consulenti confermano la valutazione espressa nella
perizia SAM redatta il 20.3.2012.
La diminuzione del rendimento per motivi psichiatrici e per motivi
oftalmologici non deve essere cumulata né integralmente, né parzialmente. Il
consulente in psichiatria dr. med. __________ conferma che l’A. presenta dal
punto di vista psichiatrico un’incapacità lavorativa non superiore al 20%. La
limitazione psichiatrica è di lieve entità e per questo motivo non ritiene che
sia cumulabile con eventuali altre inabilità lavorative.
L’oftalmologa dr.ssa __________, consulente per la prima perizia
SAM, redatta il 7.10.2009, ha confermato che al suo punto 6 ritiene che l’A.
possa svolgere altre attività che non richiedano una visione stereoscopica e
binoculare al 100% e che presenti una riduzione del rendimento valutata al 20%
per attività necessitanti una visione stereoscopica e binoculare.
L’oftalmologo dr. med. __________, consulente per la seconda
perizia SAM redatta il 20.3.2012, nella sua risposta del 18.3.2013 annota che
nel suo consulto del 30.1.2012 “riteneva che dall’A. fosse esigibile
un’attività adeguata dal punto di vista oftalmologico. Questo nella misura del
100%.”
Nella sua risposta del 18.3.2013 e nella e-mail del 22.3.2013
annota che, non essendo possibile trovare un’attività adatta al 100% allo stato
oftalmologico l’A. presenterà sempre una riduzione del rendimento rispetto a
una persona binoculare grossolanamente al 20%.
Concludendo, confermiamo la valutazione espressa nella perizia SAM
del 20.3.2012 e confermiamo che non si debbano cumulare né integralmente, né
parzialmente, le percentuali di riduzione del rendimento per motivi psichici e
per motivi oftalmologici.
L’A. non può più svolgere l’attività di autista di autocarri e di
autobus, non ottemperando più le norme della circolazione stradale ed essendo
questa attività pericolosa per se stesso e per terzi.”
(Doc. XV 1/1)
Questo
Tribunale, alla luce anche della presa di posizione del 4 aprile 2013 appena
esposta (doc. XV 1/1), condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici
del SAM con riferimento agli aspetti reumatologici, neurologici e psichiatrici,
mentre, per quanto concerne gli aspetti oftalmologici, ritiene di potere fare
proprio quanto indicato dal dr. __________ nello scritto del 18 marzo 2013.
Il
TCA non ha, infatti, motivo, dal profilo reumatologico,
per mettere in dubbio la valutazione peritale del dr. __________
- a mente del quale l’assicurato presenta una capacità lavorativa completa
nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali – la cui correttezza è stata espressamente confermata dallo stesso
specialista in reumatologia in data 15 marzo 2013 (doc. XV 1/6), rispondendo ad
una richiesta del SAM formulata su ingiunzione del TCA.
Essa, del
resto, non è stata smentita da altri referti specialistici attestanti
l’esistenza di patologie reumatologiche maggiormente invalidanti.
Quanto all’aspetto
psichiatrico, il TCA non ha ragione per distanziarsi dalla valutazione
specialistica del dr. __________, il quale, posta la diagnosi di sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD10-F41.2), ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro
nella misura dell’80%. Tale conclusione è poi stata confermata dal dr. __________
con scritto del 28 marzo 2013 (doc. XV 1/8), in risposta ad una richiesta di
precisazioni da parte del TCA al SAM.
L’assicurato,
del resto, non ha prodotto altri referti medici attestanti l’esistenza di
patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.
Dal profilo neurologico, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
specialistica del dr. __________ – a mente del quale l’interessato presenta una
totale incapacità lavorativa nella precedente professione di autista; una capacità
lavorativa del 70% nell’attività attualmente svolta di custode presso una
parrocchia e una piena capacità lavorativa nello svolgimento di attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali – la cui correttezza è
stata nuovamente confermata dal dr. __________ con
scritto del 18 marzo 2013 (doc. XV 1/7), in risposta ad una richiesta di
precisazioni da parte del TCA al SAM.
Le conclusioni del dr. __________, del resto, non
sono state smentite da altri referti specialistici attestanti l’esistenza di
patologie neurologiche maggiormente invalidanti.
L’assicurato, infatti, si è limitato a contestare
l’esistenza di attività adeguate, ritenuto che il dr. __________ non ha
specificato quali siano queste attività da lui esigibili nella misura del 100%.
Questo tipo di contestazione, del tutto generica,
non può essere considerata dal TCA tale da mettere in dubbio le conclusioni del
dr. __________, il quale, del resto, era giunto alla stessa conclusione anche
in occasione della precedente valutazione peritale del 18 agosto 2009, eseguita
sempre nell’ambito di una perizia pluridisciplinare SAM ordinata dall’assicuratore
infortuni (cfr. doc. 37-21 inc. LAINF).
Inoltre, va qui ribadito che, come già indicato
al consid. 2.3., il medico ha il compito di porre un
giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro, mentre spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
Per
quanto concerne, invece, gli aspetti oftalmologici, il patrocinatore
dell’interessato ha considerato che esista una incongruenza tra quanto valutato
dal dr. __________ e quanto concluso, invece, in precedenza, dalla dr.ssa __________,
a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività
adatte (doc. I).
Il dr. __________
del SMR, chiamato ad esprimersi in merito alle contestazioni del patrocinatore
dell’assicurato a proposito delle diverse conclusioni poste nelle due
valutazioni peritali, ha confermato la correttezza della valutazione peritale
del dr. __________, dopo avere chiesto una presa di posizione ai medici del SAM.
Questi
ultimi, con scritto dell’11 ottobre 2012, hanno indicato:
"
(…)
Ci soffermiamo dapprima sui consulti
oftalmologici della dr.__________ (27.7.2009) e del dr. __________ (30.1.2012).
La dr.ssa __________ codifica un’abilità dello 0% come autista di autocarri,
del 100% in attività che non richiedano una visione stereoscopica e binoculare
(riduzione del rendimento del 20% è riferita alle attività che non possano
rispecchiare i sopracitati limiti).
Il dr. __________ ha avuto a disposizione tra
l’altro il sopracitato consulto della dr.ssa __________. Valuta l’assicurato
inabile al lavoro al 100% come autista di autoveicoli, eccezion fatta per il
gruppo III (comunque deve occludere l’occhio ds). In un’attività in cui non sia
necessaria una visione stereoscopica precisa, l’assicurato è abile al lavoro al
100%.
Dunque, ambedue i consulenti valutano
l’assicurato abile al lavoro allo 0% come autista di autocarri e abile al
lavoro al 100% in un’attività nella quale non sia necessaria una visione
stereoscopica. (…).” (Doc. VIII/2)
Il TCA, preso atto delle conclusioni della dr.ssa
__________ e di quelle del dr. __________, al fine di risolvere la questione,
ha chiesto delle precisazioni ai medici del SAM, i quali, a loro volta, si sono
rivolti agli specialisti in oftalmologia coinvolti, autori dei due consulti
peritali specialistici.
In
risposta alla seguente domanda postale dal dr. __________ del SAM e meglio:
"
Trattasi di un consulto vecchio. Essendo “andata
avanti la storia” (tribunale, altra perizia ecc.) mi permetto di porti una
domanda riguardante il punto 6.
Io interpreto che l’Assicurato possa svolgere al
100% un’attività che non richieda una visione stereoscopica e binoculare e
all’80% una attività con necessità di visione stereoscopica e binoculare.
Sull’attività di autista la capacità allo 0% è chiara.
Interpreto giusto?” (Doc. XV 1/3)
la dr.ssa __________, con scritto del 20 marzo 2013, ha osservato:
Considerandi
"
La tua interpretazione concernente il mio
rapporto (punto 6) del 27.07.2009, per il sig. RI 1, è corretta.” (Doc. XV 1/2)
Il dr. __________, dal canto suo, nello scritto
del 18 marzo 2013 indirizzato al dr. __________ del SAM, ha osservato:
"
(…)
Nella mia perizia del 30 gennaio 2012 ritenevo
che dall’assicurato fosse esigibile un’attività adeguata dal punto di vista
oftalmologico. Questo nella misura del 100%.
Per attività adeguata intendevo un’attività che
prendesse in considerazione le lesioni alla sua integrità fisica: diplopia e
lesioni della superficie oculare OD con i conseguenti disturbi.
Al momento sia la diplopia che i problemi della
superficie oculare non erano risolti e quindi l’assicurato poteva essere
considerato abile ad un’attività adeguata unicamente portando un’occlusione
dell’occhio destro per sopprimere la diplopia e limitare i disturbi di
superficie.
In qualsiasi attività adatta al suo stato
oftalmologico, l’assicurato presenterà sempre certamente una riduzione del
rendimento rispetto ad una persona binoculare. Questa riduzione può essere
grossolanamente valutata nel 20%.” (Doc. XV 1/4)
A seguito di una richiesta di precisazioni da
parte del dr. __________ del SAM (cfr. doc. XV 1/5, in cui il medico ha
chiesto, citiamo: “mi permetto di chiedere lumi. Debbo considerare l’assicurato
abile al lavoro all’80% (rendimento ridotto) in attività adatta allo stato
oftalmologico o al 100% come considerato da Lei illo tempore?”), il dr. __________,
con e-mail del 22 marzo 2013, ha risposto:
"
Considerata l’impossibilità di trovare
un’attività adatta al 100% allo stato oftalmologico del paziente, questo va
ritenuto abile all’80% in un’attività compatibile … la differenza è tra
attività adatta e attività compatibile. Vada dunque per un’abilità a rendimento
ridotto all’80%.” (Doc. XV 1/5)
Alla luce di questa chiara risposta del dr. __________,
che ha permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del
26.
marzo 2009), il TCA deve quindi concludere che, dal profilo oftalmologico,
l’assicurato sia da considerare abile al lavoro all’80% in attività adatte,
come preteso dal patrocinatore del ricorrente.
Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla
giurisprudenza cantonale e federale.
A tale
proposito, il TCA rileva, infatti, che, in una sentenza 8C_626/2012 del 7
novembre 2012, il Tribunale federale, confermando quanto già deciso da questa
Corte nella sentenza 35.2012.7 del 18 giugno 2012, ha considerato, sulla base della valutazione peritale eseguita da una specialista in
oftalmologia, che l’assicurato poteva svolgere, nonostante la perdita
dell’acuità visiva dell’occhio destro, un’attività sostitutiva adeguata a tempo
pieno, ma con una riduzione del rendimento del 15% per la durata di 18 mesi.
In una
sentenza 32.2007.128 del 21 febbraio 2008, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha confermato la correttezza della valutazione peritale oftalmologica in
base alla quale un’assicurata, di professione cameriera, è stata considerata
abile al lavoro nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adeguate, che
non richiedano una visione binoculare e stereoscopica perfetta.
In
un’altra sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dal TFA con
pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale ha ammesso il diritto a
una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un assicurato, di
professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio sinistro con
perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato giudicato non
più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle impalcature,
a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle mansioni che
richiedono precisione nella loro esecuzione.
Alla luce
di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi che la capacità lavorativa
residua dell’assicurato nello svolgimento di attività adeguate risulti ridotta sia
per motivi psichici, che per motivi oftalmologici: dalle valutazioni dei medici
del SAM risulta infatti una riduzione del rendimento del 20% per motivi
psichici e una riduzione del 20% per motivi oftalmologici.
2.6
Si pone ora
la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati
dal perito oftalmologo e di quello psichiatrico sulla capacità lavorativa del
ricorrente.
A
proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che
secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato
che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole
valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo
ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008
IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa
era stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In una
sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato
affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il
TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di
assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di
incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da
una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In
quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,
secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella
dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di
una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo,
il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel
corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla luce
delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo
e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del
SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato
che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di
principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha
concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per
i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in
psichiatria.
Ora,
nella fattispecie oggetto della presente controversia, il TCA constata che,
nonostante le patologie di origine psichica e oftalmologica che affliggono
l’interessato, con influenza sulla sua capacità lavorativa, una discussione plenaria
fra gli specialisti interessati – di fondamentale importanza, è bene ribadirlo
– non ha avuto luogo né al momento della valutazione pluridisciplinare SAM, né in
seguito, malgrado le ripetute richieste di presa di posizione in merito al tema
della cumulabilità delle percentuali di inabilità lavorativa formulate da questo
Tribunale.
In
risposta ad una prima richiesta di precisazioni da parte del TCA, i medici del
SAM, dopo avere interpellato il dr. __________ (cfr. doc. XV 1/8), hanno
concluso che “la diminuzione del rendimento per motivi psichici e per motivi
oftalmologici non deve essere cumulata né integralmente, né parzialmente. Il
consulente in psichiatria, dr. med. __________, conferma che l’assicurato
presenta dal punto di vista psichiatrico un’incapacità lavorativa del 20%. La
limitazione psichiatrica è di lieve entità e per questo motivo non ritiene che
sia cumulabile con eventuali altre inabilità lavorative” (doc. XV 1/1).
A fronte
di una nuova richiesta di precisazioni sul tema della cumulabilità formulata
dal TCA (doc. XVIII), il dr. __________ del SMR ha interpellato il SAM, ponendo
le seguenti domande:
"
Su richiesta del Tribunale dobbiamo nuovamente
sottoporvi delle domande in merito al caso del sig. __________, in particolare:
-
per quali ragioni si riconosce un impedimento
oculistico del 20% per tutte le attività, quindi anche per quelle adatte?
-
Riconoscendo un impedimento oculistico del 20%,
questo impedimento è dovuto a quali limiti funzionali?
-
Riconoscendo una IL del 20% per motivi
psichiatrici, questa IL è dovuta a quali limiti funzionali?
-
I limiti funzionali oculistici e psichiatrici si
sovrappongono, se sì in quali punti?
-
Se i limiti funzionali oculistici e psichiatrici
non si sovrappongono, per quali motivi viene negata una cumulabilità delle
relative IL?
Vi chiediamo di
rispondere alle nostre domande sentiti i rispettivi specialisti coinvolti.”
(Doc. XIX/bis)
Con scritto del 10 giugno 2013, la dr.ssa __________
e il dr. __________ del SAM hanno risposto:
"
Volentieri rispondiamo alle domande poste che
abbiamo sottoposto ai nostri consulenti.
L’oftalmologo dr. med. __________ risponde in
questo modo:
“rispondo al suo scritto dello scorso 15
maggio.
Riassumendo questo paziente è stato vittima di
una frattura della base cranica il 29 marzo 1985. Questa ha provocato una
paresi facciale dx per la quale si sono resi necessari diversi interventi per
correggere il lagoftalmo omolaterale secondario ed un intervento di strabismo
effettuato nel 1989 dal Prof. __________ a __________ per una probabile paresi
del III nervo cranico dx. Presenta una diminuzione dell’acutezza visiva dell’OD
affetto da cheratite da esposizione su retrazione palpebrale e lamenta
praticamente in continuazione uno sdoppiamento delle immagini (diplopia). Al
momento del mio esame nel gennaio 2012 era in previsione un’occlusione dell’OD
per sopprimere la doppia immagine. Il signor RI 1 deve in ogni caso essere
considerato monocolo sx.
La mia conclusione era che il soggetto fosse
abile ad un’attività a tempo pieno con una diminuzione del rendimento di circa
il 20% conseguente allo stato monoculare ed ai disturbi sempre presenti all’OD.
Dal mio punto di vista i limiti funzionali
oculistici e psichiatrici non si sovrappongono.”
Riportiamo pure in esteso la risposta del nostro
consulente dr. med. __________:
“le riferisco in merito al signor RI 1 in seguito alla vostra richiesta del 15 maggio 2013.
Come esposto nella valutazione peritale
l’assicurato soffriva nel novembre 2011 di una Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD10-F41.2). Tale disturbo è caratterizzato da sintomi
ansiosi e depressivi di lieve entità, che, proprio per le sue manifestazioni
cliniche blande e normalmente transitorie, non è da considerare un disturbo
psichiatrico maggiore e non è presupposto per un’inabilità lavorativa duratura.
Avevo comunque allora valutato la presenza di una minima inabilità lavorativa
in una misura non superiore al 20%. Tale limitazione era da riferire a lievi
deficit di concentrazione relativi in particolare allo stato ansioso.
Non ritengo infine, almeno dal punto di vista
prettamente psichiatrico, che una limitazione psichiatrica di entità tanto
lieve possa o debba cumularsi ad altre inabilità.
La limitazione psichiatrica non preclude nel
caso specifico infatti di per sé l’attività lavorativa oltre che nella misura
del 20%, da un punto di vista psichiatrico l’assicurato è pertanto da ritenere
abile all’80% qualunque sia la valutazione di abilità fisica. In altre parole,
l’inabilità eventuale per un problema fisico, che sia oftalmologico o di altra
natura, non era a mio avviso peggiorata in modo rilevante e apprezzabile da
questa comunque lieve limitazione di tipo psichiatrico.”
Il nostro consulente dr. med. __________
riconosce una diminuzione del rendimento del 20% dovuta allo stato monoculare
per i disturbi sempre presenti all’occhio ds. (diminuzione dell’acutezza
visiva, cheratite da esposizione su retrazione palpebrale e sdoppiamento delle
immagini).
Il dr. med. __________ riconosce un’inabilità
lavorativa non superiore al 20% e questo è dovuto a lievi deficit di
concentrazione relativi in particolare allo stato ansioso.
Secondo il consulente in oftalmologia dr. med. __________
i limiti funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono.
Secondo il nostro consulente in psichiatria dr.
med. __________ la limitazione psichiatrica è di entità tanto lieve da non
poter essere cumulata con altre inabilità lavorative.
Noi facciamo notare che i disturbi di
concentrazione di cui soffre l’A. non sono dovuti solamente allo stato ansioso
ma anche ai problemi oculari.
Visto e considerato che i disturbi oculari hanno
un influsso sulla psiche dell’A., la diminuzione del rendimento del 20%
permette di tener conto della diminuzione del rendimento sia a livello
psichiatrico, sia a livello oftalmologico.” (Doc. XXII/1)
Queste considerazioni dei medici del SAM sono
state confermate dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 10 giugno
2013.
(doc. XXII/4).
Alla luce
della giurisprudenza sopra ricordata a proposito della necessità di far capo a
un giudizio globale dell’incapacità lavorativa complessiva e tenuto conto del
fatto che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di
principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF
9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA
non può ritenere sufficiente quanto indicato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________
del SAM nella presa di posizione del 10 giugno 2013, ma ritiene imprescindibile
l’attuazione di una discussione corale fra gli esperti interessati.
Ciò appare
tanto più indispensabile, ritenuto che il consulente oftalmologo, dr. __________,
nel suo scritto del 3 giugno 2013, ha chiaramente indicato che “i limiti
funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono” (cfr. doc.
XXII/2, sottolineatura della redattrice).
Anche i
medici del SAM, nella presa di posizione del 10 giugno 2013, hanno
correttamente indicato che il consulente oftalmologo ha ritenuto che i limiti
funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongano (doc. XXII/1), senza
poi però procedere al cumulo delle percentuali di incapacità lavorativa.
E questo
nonostante nello scritto del 7 maggio 2013 il dr. __________ del SMR abbia
espressamente posto la domanda “se i limiti funzionali oculistici e
psichiatrici non si sovrappongono, per quali motivi viene negata una
cumulabilità delle relative IL” (cfr. doc. XIX/bis, sottolineatura della
redattrice).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale
non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale da parte dei
periti del SAM interessati - concludere con sufficiente tranquillità che lo
stato valetudinario dell’assicurato, tenuto conto degli aspetti oftalmologici e
psichici, giustifichi una capacità lavorativa globale dell’80%, come stabilito
nel referto peritale del SAM del 20 marzo 2012 (doc. 81-22) e confermato dal
dr. __________ del SMR (doc. 82-2).
2.7
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio
degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i
consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a
delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati
in ambito oftalmologico e psichiatrico sulla capacità lavorativa residua
globale dell’assicurato.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
A tale
riguardo, il TCA evidenzia che l’Ufficio AI, dal profilo economico, al momento
di effettuare il confronto dei redditi, dovrà tenere conto anche, in
particolare, del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto
dall’amministrazione nella decisione oggetto della presente controversia –
nella quale al reddito da invalido è stata applicata una riduzione del 10% così
giustificata: “5% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti
da contingenze particolari” (doc. A) - nella decisione su opposizione del 15
ottobre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF ha applicato
al reddito statistico da invalido una riduzione del 15% - anziché del 5% come
ritenuto nella decisione del 13 luglio 2010 - giungendo ad un grado di
invalidità del 44% (doc. 44/1-5 inc. LAINF).
L’assicuratore
infortuni ha indicato che, in sede di opposizione, “questa istanza ha
rivalutato l’intera documentazione disponibile, per giungere al proprio
convincimento che tenuto conto dell’importanza dell’infortunio, delle relative
sequele, dell’età dell’assicurato, della sua formazione e del suo grado di
occupazione, appare corretto condividere la proposta dell’opponente circa il
riconoscimento di una riduzione di natura sociale del salario statistico pari
al 15%” (doc. 44-4 inc. LAINF).
Ora, se è
vero che, secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità
non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione
contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6; STF 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013; STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; STF 8C_558/2008 del 17
marzo 2009), è altrettanto vero che, come indicato dall’Alta Corte in una
sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, “se il danno alla salute è il
medesimo, la valutazione dell’invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione
militare dovrebbe pertanto condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V
549.
consid. 6 pag. 553; 126 V 288 consid. 2a p. 292 con riferimenti)”.
Nel caso
di specie, posto che l’assicurato presenta, oltre alle patologie
post-infortunistiche, anche dei disturbi di natura extra-infortunistica, come
rilevato dal dr. __________ del SMR (doc. VIII/3), il TCA ritiene che l’amministrazione
non possa applicare al reddito da invalido una percentuale di riduzione
inferiore a quella del 15% riconosciuta dall’assicuratore infortuni per tenere
conto globalmente “dell’importanza dell’infortunio, delle relative sequele,
dell’età dell’assicurato, della sua formazione e del suo grado di occupazione”
(cfr. doc. 44-4 inc. LAINF).
Inoltre,
il TCA evidenzia che la percentuale del 10% riconosciuta dall’amministrazione
non tiene conto né dell’età dell’assicurato, né della ulteriore riduzione del
rendimento anche nello svolgimento di attività adatte causata, oltre che dai
problemi psichici, anche dai disturbi di natura oftalmologica dell’interessato,
non considerati dall’Ufficio AI (cfr., al riguardo, quanto sopra esposto al
consid. 2.5.).
In tale
modo, già solo considerando una percentuale di abilità lavorativa complessiva
dell’assicurato dell’80% (percentuale che, come visto in precedenza, non tiene
però conto della questione, di fondamentale importanza, della cumulabilità dei
gradi di incapacità lavorativa psichica e oftalmologica, cfr. consid. 2.6.),
dal raffronto fra il reddito da valido di fr. 71'993 (2007) stabilito
dall’assicuratore LAINF nella decisione del 13 luglio 2010, poi confermata con
la decisione su opposizione del 15 ottobre 2010, cresciuta incontestata in
giudicato (cfr. doc. 43-3 inc. LAINF), che non va poi aggiornato al 2010
ritenuto quanto indicato dallo stesso datore di lavoro dell’interessato (cfr.
doc. 78-1) – ma anche volendo prendere in considerazione l’importo di fr.
72'509 (2007) indicato dal patrocinatore del ricorrente (doc. I) – e quello da
invalido di fr. 61'164.50, cui applicare (prescindendo dalla questione del gap
salariale, peraltro controversa), una riduzione, almeno (cfr. consid. 2.6.),
del 20% per motivi medici e del 15% per tenere conto di tutti gli altri
aspetti, per un reddito da invalido di fr. 41'592, emergerebbe in ogni caso il
diritto perlomeno ad un quarto di rendita di invalidità (per un grado AI del
42% se si considera quale reddito da valido l’importo di fr. 71'993 o del 43%
se si prende in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 72'509
preteso dal legale del ricorrente).
2.8
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale,
ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’800.--
a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
La decisione impugnata del 29 maggio 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
del 3 luglio 2012.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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