Lexipedia

Decisione

32.2012.187

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta Corte

è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

2.5. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha

affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del

SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), oftalmologica (__________) e psichiatrica (dr. __________).

Globalmente,

nel rapporto peritale del 20 marzo 2012, i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “1. sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); 2. pregresso grave trauma cranico, il

29.3.1985 con/su: grave paresi dei nervi III, IV, VI, VII a ds; probabile

neuropatia dei nervi cranici V e VIII a ds; lieve-moderata emisindrome

cerebellare ds con associata lieve atassia della marcia e del tronco; lieve

emisindrome senso-motorica a ds; cefalea cronica post-traumatica; ipoacusia transmissiva

post-traumatica all’orecchio destro; deficit neuropsicologici di grado

moderato; importante oftalmoplegia dell’occhio ds sia interna, sia esterna;

pregresse diverse blefarorrafie in pregresso intervento di ptosi 1986;

pregresso intervento a causa di strabismo convergente a ds, 1989; astigmatismo

ipermetropico bilaterale” (doc. 81-14).

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece

poste quelle di “1. periartropatia omero-scapolare a ds con/su:

sintomatologia di attrito; artrosi acromio-clavicolare e gleno-omerale;

pregressa frattura della clavicola a ds, il 29.3.1985; 2. sindrome

cervico-vertebrale parzialmente cervico-spondilogena cronica con/su: disturbi

del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro-convessa);

sbilancio muscolare; 3. sindrome lombo-spondilogena cronica a ds con/su:

alterazioni degenerative plurisegmentali lombari (discopatia L2-L3, L3-L4 e

L5-S1); disturbi statici del rachide lombare (scoliosi sinistro-convessa);

decondizionamento e sbilancio muscolare; 4. pregresso trauma confusionale

all’emitorace ds, novembre 2011 con/su: senza fratture ossee; 5. piedi cavi bilaterali con alluci valghi bilaterali con/su: pregresse fratture al piede sin; 6.

incipiente insufficienza renale” (doc. 81-15).

Quanto

alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro nell’attività da ultimo

esercitata di autista di camion e di bus, “sicuramente già dal 2009, allorché è

stato sottoposto a perizia presso il SAM” (doc. 81-21), mentre in attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, la capacità lavorativa è

dell’80% (presenza tutto il giorno, ma con rendimento ridotto), sempre dal 2009

(doc. 81-22).

A fronte delle contestazioni

del legale del ricorrente concernenti la valutazione medico-peritale, il TCA ha

chiesto all’Ufficio AI di fornire delle precisazioni, previa consultazione dei

medici del SAM (doc. XII).

Con scritto del 4 aprile

2013, la dr.ssa __________ e il dr. __________ del SAM hanno ribadito la

correttezza della valutazione peritale del 20 marzo 2012,

fornendo le seguenti motivazioni:

" (…)

Abbiamo interpellato i consulenti coinvolti nella nostra

precedente perizia (in ordine alfabetico: dr. med. __________,

dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________).

I sopracitati consulenti confermano la valutazione espressa nella

perizia SAM redatta il 20.3.2012.

La diminuzione del rendimento per motivi psichiatrici e per motivi

oftalmologici non deve essere cumulata né integralmente, né parzialmente. Il

consulente in psichiatria dr. med. __________ conferma che l’A. presenta dal

punto di vista psichiatrico un’incapacità lavorativa non superiore al 20%. La

limitazione psichiatrica è di lieve entità e per questo motivo non ritiene che

sia cumulabile con eventuali altre inabilità lavorative.

L’oftalmologa dr.ssa __________, consulente per la prima perizia

SAM, redatta il 7.10.2009, ha confermato che al suo punto 6 ritiene che l’A.

possa svolgere altre attività che non richiedano una visione stereoscopica e

binoculare al 100% e che presenti una riduzione del rendimento valutata al 20%

per attività necessitanti una visione stereoscopica e binoculare.

L’oftalmologo dr. med. __________, consulente per la seconda

perizia SAM redatta il 20.3.2012, nella sua risposta del 18.3.2013 annota che

nel suo consulto del 30.1.2012 “riteneva che dall’A. fosse esigibile

un’attività adeguata dal punto di vista oftalmologico. Questo nella misura del

100%.”

Nella sua risposta del 18.3.2013 e nella e-mail del 22.3.2013

annota che, non essendo possibile trovare un’attività adatta al 100% allo stato

oftalmologico l’A. presenterà sempre una riduzione del rendimento rispetto a

una persona binoculare grossolanamente al 20%.

Concludendo, confermiamo la valutazione espressa nella perizia SAM

del 20.3.2012 e confermiamo che non si debbano cumulare né integralmente, né

parzialmente, le percentuali di riduzione del rendimento per motivi psichici e

per motivi oftalmologici.

L’A. non può più svolgere l’attività di autista di autocarri e di

autobus, non ottemperando più le norme della circolazione stradale ed essendo

questa attività pericolosa per se stesso e per terzi.”

(Doc. XV 1/1)

Questo

Tribunale, alla luce anche della presa di posizione del 4 aprile 2013 appena

esposta (doc. XV 1/1), condivide le conclusioni alle quali sono giunti i medici

del SAM con riferimento agli aspetti reumatologici, neurologici e psichiatrici,

mentre, per quanto concerne gli aspetti oftalmologici, ritiene di potere fare

proprio quanto indicato dal dr. __________ nello scritto del 18 marzo 2013.

Il

TCA non ha, infatti, motivo, dal profilo reumatologico,

per mettere in dubbio la valutazione peritale del dr. __________

- a mente del quale l’assicurato presenta una capacità lavorativa completa

nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali – la cui correttezza è stata espressamente confermata dallo stesso

specialista in reumatologia in data 15 marzo 2013 (doc. XV 1/6), rispondendo ad

una richiesta del SAM formulata su ingiunzione del TCA.

Essa, del

resto, non è stata smentita da altri referti specialistici attestanti

l’esistenza di patologie reumatologiche maggiormente invalidanti.

Quanto all’aspetto

psichiatrico, il TCA non ha ragione per distanziarsi dalla valutazione

specialistica del dr. __________, il quale, posta la diagnosi di sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2), ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro

nella misura dell’80%. Tale conclusione è poi stata confermata dal dr. __________

con scritto del 28 marzo 2013 (doc. XV 1/8), in risposta ad una richiesta di

precisazioni da parte del TCA al SAM.

L’assicurato,

del resto, non ha prodotto altri referti medici attestanti l’esistenza di

patologie psichiatriche maggiormente invalidanti.

Dal profilo neurologico, il TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

specialistica del dr. __________ – a mente del quale l’interessato presenta una

totale incapacità lavorativa nella precedente professione di autista; una capacità

lavorativa del 70% nell’attività attualmente svolta di custode presso una

parrocchia e una piena capacità lavorativa nello svolgimento di attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali – la cui correttezza è

stata nuovamente confermata dal dr. __________ con

scritto del 18 marzo 2013 (doc. XV 1/7), in risposta ad una richiesta di

precisazioni da parte del TCA al SAM.

Le conclusioni del dr. __________, del resto, non

sono state smentite da altri referti specialistici attestanti l’esistenza di

patologie neurologiche maggiormente invalidanti.

L’assicurato, infatti, si è limitato a contestare

l’esistenza di attività adeguate, ritenuto che il dr. __________ non ha

specificato quali siano queste attività da lui esigibili nella misura del 100%.

Questo tipo di contestazione, del tutto generica,

non può essere considerata dal TCA tale da mettere in dubbio le conclusioni del

dr. __________, il quale, del resto, era giunto alla stessa conclusione anche

in occasione della precedente valutazione peritale del 18 agosto 2009, eseguita

sempre nell’ambito di una perizia pluridisciplinare SAM ordinata dall’assicuratore

infortuni (cfr. doc. 37-21 inc. LAINF).

Inoltre, va qui ribadito che, come già indicato

al consid. 2.3., il medico ha il compito di porre un

giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro, mentre spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.

Per

quanto concerne, invece, gli aspetti oftalmologici, il patrocinatore

dell’interessato ha considerato che esista una incongruenza tra quanto valutato

dal dr. __________ e quanto concluso, invece, in precedenza, dalla dr.ssa __________,

a proposito della capacità lavorativa residua dell’assicurato in attività

adatte (doc. I).

Il dr. __________

del SMR, chiamato ad esprimersi in merito alle contestazioni del patrocinatore

dell’assicurato a proposito delle diverse conclusioni poste nelle due

valutazioni peritali, ha confermato la correttezza della valutazione peritale

del dr. __________, dopo avere chiesto una presa di posizione ai medici del SAM.

Questi

ultimi, con scritto dell’11 ottobre 2012, hanno indicato:

"

(…)

Ci soffermiamo dapprima sui consulti

oftalmologici della dr.__________ (27.7.2009) e del dr. __________ (30.1.2012).

La dr.ssa __________ codifica un’abilità dello 0% come autista di autocarri,

del 100% in attività che non richiedano una visione stereoscopica e binoculare

(riduzione del rendimento del 20% è riferita alle attività che non possano

rispecchiare i sopracitati limiti).

Il dr. __________ ha avuto a disposizione tra

l’altro il sopracitato consulto della dr.ssa __________. Valuta l’assicurato

inabile al lavoro al 100% come autista di autoveicoli, eccezion fatta per il

gruppo III (comunque deve occludere l’occhio ds). In un’attività in cui non sia

necessaria una visione stereoscopica precisa, l’assicurato è abile al lavoro al

100%.

Dunque, ambedue i consulenti valutano

l’assicurato abile al lavoro allo 0% come autista di autocarri e abile al

lavoro al 100% in un’attività nella quale non sia necessaria una visione

stereoscopica. (…).” (Doc. VIII/2)

Il TCA, preso atto delle conclusioni della dr.ssa

__________ e di quelle del dr. __________, al fine di risolvere la questione,

ha chiesto delle precisazioni ai medici del SAM, i quali, a loro volta, si sono

rivolti agli specialisti in oftalmologia coinvolti, autori dei due consulti

peritali specialistici.

In

risposta alla seguente domanda postale dal dr. __________ del SAM e meglio:

"

Trattasi di un consulto vecchio. Essendo “andata

avanti la storia” (tribunale, altra perizia ecc.) mi permetto di porti una

domanda riguardante il punto 6.

Io interpreto che l’Assicurato possa svolgere al

100% un’attività che non richieda una visione stereoscopica e binoculare e

all’80% una attività con necessità di visione stereoscopica e binoculare.

Sull’attività di autista la capacità allo 0% è chiara.

Interpreto giusto?” (Doc. XV 1/3)

la dr.ssa __________, con scritto del 20 marzo 2013, ha osservato:

Considerandi

"

La tua interpretazione concernente il mio

rapporto (punto 6) del 27.07.2009, per il sig. RI 1, è corretta.” (Doc. XV 1/2)

Il dr. __________, dal canto suo, nello scritto

del 18 marzo 2013 indirizzato al dr. __________ del SAM, ha osservato:

"

(…)

Nella mia perizia del 30 gennaio 2012 ritenevo

che dall’assicurato fosse esigibile un’attività adeguata dal punto di vista

oftalmologico. Questo nella misura del 100%.

Per attività adeguata intendevo un’attività che

prendesse in considerazione le lesioni alla sua integrità fisica: diplopia e

lesioni della superficie oculare OD con i conseguenti disturbi.

Al momento sia la diplopia che i problemi della

superficie oculare non erano risolti e quindi l’assicurato poteva essere

considerato abile ad un’attività adeguata unicamente portando un’occlusione

dell’occhio destro per sopprimere la diplopia e limitare i disturbi di

superficie.

In qualsiasi attività adatta al suo stato

oftalmologico, l’assicurato presenterà sempre certamente una riduzione del

rendimento rispetto ad una persona binoculare. Questa riduzione può essere

grossolanamente valutata nel 20%.” (Doc. XV 1/4)

A seguito di una richiesta di precisazioni da

parte del dr. __________ del SAM (cfr. doc. XV 1/5, in cui il medico ha

chiesto, citiamo: “mi permetto di chiedere lumi. Debbo considerare l’assicurato

abile al lavoro all’80% (rendimento ridotto) in attività adatta allo stato

oftalmologico o al 100% come considerato da Lei illo tempore?”), il dr. __________,

con e-mail del 22 marzo 2013, ha risposto:

"

Considerata l’impossibilità di trovare

un’attività adatta al 100% allo stato oftalmologico del paziente, questo va

ritenuto abile all’80% in un’attività compatibile … la differenza è tra

attività adatta e attività compatibile. Vada dunque per un’abilità a rendimento

ridotto all’80%.” (Doc. XV 1/5)

Alla luce di questa chiara risposta del dr. __________,

che ha permesso di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del

26.

marzo 2009), il TCA deve quindi concludere che, dal profilo oftalmologico,

l’assicurato sia da considerare abile al lavoro all’80% in attività adatte,

come preteso dal patrocinatore del ricorrente.

Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla

giurisprudenza cantonale e federale.

A tale

proposito, il TCA rileva, infatti, che, in una sentenza 8C_626/2012 del 7

novembre 2012, il Tribunale federale, confermando quanto già deciso da questa

Corte nella sentenza 35.2012.7 del 18 giugno 2012, ha considerato, sulla base della valutazione peritale eseguita da una specialista in

oftalmologia, che l’assicurato poteva svolgere, nonostante la perdita

dell’acuità visiva dell’occhio destro, un’attività sostitutiva adeguata a tempo

pieno, ma con una riduzione del rendimento del 15% per la durata di 18 mesi.

In una

sentenza 32.2007.128 del 21 febbraio 2008, cresciuta incontestata in giudicato,

il TCA ha confermato la correttezza della valutazione peritale oftalmologica in

base alla quale un’assicurata, di professione cameriera, è stata considerata

abile al lavoro nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adeguate, che

non richiedano una visione binoculare e stereoscopica perfetta.

In

un’altra sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dal TFA con

pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale ha ammesso il diritto a

una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un assicurato, di

professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio sinistro con

perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato giudicato non

più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle impalcature,

a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle mansioni che

richiedono precisione nella loro esecuzione.

Alla luce

di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi che la capacità lavorativa

residua dell’assicurato nello svolgimento di attività adeguate risulti ridotta sia

per motivi psichici, che per motivi oftalmologici: dalle valutazioni dei medici

del SAM risulta infatti una riduzione del rendimento del 20% per motivi

psichici e una riduzione del 20% per motivi oftalmologici.

2.6

Si pone ora

la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati

dal perito oftalmologo e di quello psichiatrico sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

A

proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato

che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008

IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato

affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il

TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In

quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,

secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella

dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di

una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo,

il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel

corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce

delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo

e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del

SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato

che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

Ora,

nella fattispecie oggetto della presente controversia, il TCA constata che,

nonostante le patologie di origine psichica e oftalmologica che affliggono

l’interessato, con influenza sulla sua capacità lavorativa, una discussione plenaria

fra gli specialisti interessati – di fondamentale importanza, è bene ribadirlo

– non ha avuto luogo né al momento della valutazione pluridisciplinare SAM, né in

seguito, malgrado le ripetute richieste di presa di posizione in merito al tema

della cumulabilità delle percentuali di inabilità lavorativa formulate da questo

Tribunale.

In

risposta ad una prima richiesta di precisazioni da parte del TCA, i medici del

SAM, dopo avere interpellato il dr. __________ (cfr. doc. XV 1/8), hanno

concluso che “la diminuzione del rendimento per motivi psichici e per motivi

oftalmologici non deve essere cumulata né integralmente, né parzialmente. Il

consulente in psichiatria, dr. med. __________, conferma che l’assicurato

presenta dal punto di vista psichiatrico un’incapacità lavorativa del 20%. La

limitazione psichiatrica è di lieve entità e per questo motivo non ritiene che

sia cumulabile con eventuali altre inabilità lavorative” (doc. XV 1/1).

A fronte

di una nuova richiesta di precisazioni sul tema della cumulabilità formulata

dal TCA (doc. XVIII), il dr. __________ del SMR ha interpellato il SAM, ponendo

le seguenti domande:

"

Su richiesta del Tribunale dobbiamo nuovamente

sottoporvi delle domande in merito al caso del sig. __________, in particolare:

-

per quali ragioni si riconosce un impedimento

oculistico del 20% per tutte le attività, quindi anche per quelle adatte?

-

Riconoscendo un impedimento oculistico del 20%,

questo impedimento è dovuto a quali limiti funzionali?

-

Riconoscendo una IL del 20% per motivi

psichiatrici, questa IL è dovuta a quali limiti funzionali?

-

I limiti funzionali oculistici e psichiatrici si

sovrappongono, se sì in quali punti?

-

Se i limiti funzionali oculistici e psichiatrici

non si sovrappongono, per quali motivi viene negata una cumulabilità delle

relative IL?

Vi chiediamo di

rispondere alle nostre domande sentiti i rispettivi specialisti coinvolti.”

(Doc. XIX/bis)

Con scritto del 10 giugno 2013, la dr.ssa __________

e il dr. __________ del SAM hanno risposto:

"

Volentieri rispondiamo alle domande poste che

abbiamo sottoposto ai nostri consulenti.

L’oftalmologo dr. med. __________ risponde in

questo modo:

“rispondo al suo scritto dello scorso 15

maggio.

Riassumendo questo paziente è stato vittima di

una frattura della base cranica il 29 marzo 1985. Questa ha provocato una

paresi facciale dx per la quale si sono resi necessari diversi interventi per

correggere il lagoftalmo omolaterale secondario ed un intervento di strabismo

effettuato nel 1989 dal Prof. __________ a __________ per una probabile paresi

del III nervo cranico dx. Presenta una diminuzione dell’acutezza visiva dell’OD

affetto da cheratite da esposizione su retrazione palpebrale e lamenta

praticamente in continuazione uno sdoppiamento delle immagini (diplopia). Al

momento del mio esame nel gennaio 2012 era in previsione un’occlusione dell’OD

per sopprimere la doppia immagine. Il signor RI 1 deve in ogni caso essere

considerato monocolo sx.

La mia conclusione era che il soggetto fosse

abile ad un’attività a tempo pieno con una diminuzione del rendimento di circa

il 20% conseguente allo stato monoculare ed ai disturbi sempre presenti all’OD.

Dal mio punto di vista i limiti funzionali

oculistici e psichiatrici non si sovrappongono.”

Riportiamo pure in esteso la risposta del nostro

consulente dr. med. __________:

“le riferisco in merito al signor RI 1 in seguito alla vostra richiesta del 15 maggio 2013.

Come esposto nella valutazione peritale

l’assicurato soffriva nel novembre 2011 di una Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD10-F41.2). Tale disturbo è caratterizzato da sintomi

ansiosi e depressivi di lieve entità, che, proprio per le sue manifestazioni

cliniche blande e normalmente transitorie, non è da considerare un disturbo

psichiatrico maggiore e non è presupposto per un’inabilità lavorativa duratura.

Avevo comunque allora valutato la presenza di una minima inabilità lavorativa

in una misura non superiore al 20%. Tale limitazione era da riferire a lievi

deficit di concentrazione relativi in particolare allo stato ansioso.

Non ritengo infine, almeno dal punto di vista

prettamente psichiatrico, che una limitazione psichiatrica di entità tanto

lieve possa o debba cumularsi ad altre inabilità.

La limitazione psichiatrica non preclude nel

caso specifico infatti di per sé l’attività lavorativa oltre che nella misura

del 20%, da un punto di vista psichiatrico l’assicurato è pertanto da ritenere

abile all’80% qualunque sia la valutazione di abilità fisica. In altre parole,

l’inabilità eventuale per un problema fisico, che sia oftalmologico o di altra

natura, non era a mio avviso peggiorata in modo rilevante e apprezzabile da

questa comunque lieve limitazione di tipo psichiatrico.”

Il nostro consulente dr. med. __________

riconosce una diminuzione del rendimento del 20% dovuta allo stato monoculare

per i disturbi sempre presenti all’occhio ds. (diminuzione dell’acutezza

visiva, cheratite da esposizione su retrazione palpebrale e sdoppiamento delle

immagini).

Il dr. med. __________ riconosce un’inabilità

lavorativa non superiore al 20% e questo è dovuto a lievi deficit di

concentrazione relativi in particolare allo stato ansioso.

Secondo il consulente in oftalmologia dr. med. __________

i limiti funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono.

Secondo il nostro consulente in psichiatria dr.

med. __________ la limitazione psichiatrica è di entità tanto lieve da non

poter essere cumulata con altre inabilità lavorative.

Noi facciamo notare che i disturbi di

concentrazione di cui soffre l’A. non sono dovuti solamente allo stato ansioso

ma anche ai problemi oculari.

Visto e considerato che i disturbi oculari hanno

un influsso sulla psiche dell’A., la diminuzione del rendimento del 20%

permette di tener conto della diminuzione del rendimento sia a livello

psichiatrico, sia a livello oftalmologico.” (Doc. XXII/1)

Queste considerazioni dei medici del SAM sono

state confermate dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 10 giugno

2013.

(doc. XXII/4).

Alla luce

della giurisprudenza sopra ricordata a proposito della necessità di far capo a

un giudizio globale dell’incapacità lavorativa complessiva e tenuto conto del

fatto che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA

non può ritenere sufficiente quanto indicato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________

del SAM nella presa di posizione del 10 giugno 2013, ma ritiene imprescindibile

l’attuazione di una discussione corale fra gli esperti interessati.

Ciò appare

tanto più indispensabile, ritenuto che il consulente oftalmologo, dr. __________,

nel suo scritto del 3 giugno 2013, ha chiaramente indicato che “i limiti

funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongono” (cfr. doc.

XXII/2, sottolineatura della redattrice).

Anche i

medici del SAM, nella presa di posizione del 10 giugno 2013, hanno

correttamente indicato che il consulente oftalmologo ha ritenuto che i limiti

funzionali oculistici e psichiatrici non si sovrappongano (doc. XXII/1), senza

poi però procedere al cumulo delle percentuali di incapacità lavorativa.

E questo

nonostante nello scritto del 7 maggio 2013 il dr. __________ del SMR abbia

espressamente posto la domanda “se i limiti funzionali oculistici e

psichiatrici non si sovrappongono, per quali motivi viene negata una

cumulabilità delle relative IL” (cfr. doc. XIX/bis, sottolineatura della

redattrice).

In simili condizioni, secondo questo Tribunale

non è possibile - senza prima procedere ad un complemento peritale da parte dei

periti del SAM interessati - concludere con sufficiente tranquillità che lo

stato valetudinario dell’assicurato, tenuto conto degli aspetti oftalmologici e

psichici, giustifichi una capacità lavorativa globale dell’80%, come stabilito

nel referto peritale del SAM del 20 marzo 2012 (doc. 81-22) e confermato dal

dr. __________ del SMR (doc. 82-2).

2.7

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.3.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento a livello medico peritale tra tutti i

consulenti del SAM che hanno avuto modo di visitare il ricorrente, inteso a

delucidare l’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati

in ambito oftalmologico e psichiatrico sulla capacità lavorativa residua

globale dell’assicurato.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

A tale

riguardo, il TCA evidenzia che l’Ufficio AI, dal profilo economico, al momento

di effettuare il confronto dei redditi, dovrà tenere conto anche, in

particolare, del fatto che, contrariamente a quanto ritenuto

dall’amministrazione nella decisione oggetto della presente controversia –

nella quale al reddito da invalido è stata applicata una riduzione del 10% così

giustificata: “5% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari” (doc. A) - nella decisione su opposizione del 15

ottobre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore LAINF ha applicato

al reddito statistico da invalido una riduzione del 15% - anziché del 5% come

ritenuto nella decisione del 13 luglio 2010 - giungendo ad un grado di

invalidità del 44% (doc. 44/1-5 inc. LAINF).

L’assicuratore

infortuni ha indicato che, in sede di opposizione, “questa istanza ha

rivalutato l’intera documentazione disponibile, per giungere al proprio

convincimento che tenuto conto dell’importanza dell’infortunio, delle relative

sequele, dell’età dell’assicurato, della sua formazione e del suo grado di

occupazione, appare corretto condividere la proposta dell’opponente circa il

riconoscimento di una riduzione di natura sociale del salario statistico pari

al 15%” (doc. 44-4 inc. LAINF).

Ora, se è

vero che, secondo un’affermata giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità

non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione

contro gli infortuni (cfr. DTF 133 V 549 consid. 6; STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013; STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; STF 8C_558/2008 del 17

marzo 2009), è altrettanto vero che, come indicato dall’Alta Corte in una

sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, “se il danno alla salute è il

medesimo, la valutazione dell’invalidità in ambito AI, LAINF e assicurazione

militare dovrebbe pertanto condurre al medesimo grado di invalidità (DTF 133 V

549.

consid. 6 pag. 553; 126 V 288 consid. 2a p. 292 con riferimenti)”.

Nel caso

di specie, posto che l’assicurato presenta, oltre alle patologie

post-infortunistiche, anche dei disturbi di natura extra-infortunistica, come

rilevato dal dr. __________ del SMR (doc. VIII/3), il TCA ritiene che l’amministrazione

non possa applicare al reddito da invalido una percentuale di riduzione

inferiore a quella del 15% riconosciuta dall’assicuratore infortuni per tenere

conto globalmente “dell’importanza dell’infortunio, delle relative sequele,

dell’età dell’assicurato, della sua formazione e del suo grado di occupazione”

(cfr. doc. 44-4 inc. LAINF).

Inoltre,

il TCA evidenzia che la percentuale del 10% riconosciuta dall’amministrazione

non tiene conto né dell’età dell’assicurato, né della ulteriore riduzione del

rendimento anche nello svolgimento di attività adatte causata, oltre che dai

problemi psichici, anche dai disturbi di natura oftalmologica dell’interessato,

non considerati dall’Ufficio AI (cfr., al riguardo, quanto sopra esposto al

consid. 2.5.).

In tale

modo, già solo considerando una percentuale di abilità lavorativa complessiva

dell’assicurato dell’80% (percentuale che, come visto in precedenza, non tiene

però conto della questione, di fondamentale importanza, della cumulabilità dei

gradi di incapacità lavorativa psichica e oftalmologica, cfr. consid. 2.6.),

dal raffronto fra il reddito da valido di fr. 71'993 (2007) stabilito

dall’assicuratore LAINF nella decisione del 13 luglio 2010, poi confermata con

la decisione su opposizione del 15 ottobre 2010, cresciuta incontestata in

giudicato (cfr. doc. 43-3 inc. LAINF), che non va poi aggiornato al 2010

ritenuto quanto indicato dallo stesso datore di lavoro dell’interessato (cfr.

doc. 78-1) – ma anche volendo prendere in considerazione l’importo di fr.

72'509 (2007) indicato dal patrocinatore del ricorrente (doc. I) – e quello da

invalido di fr. 61'164.50, cui applicare (prescindendo dalla questione del gap

salariale, peraltro controversa), una riduzione, almeno (cfr. consid. 2.6.),

del 20% per motivi medici e del 15% per tenere conto di tutti gli altri

aspetti, per un reddito da invalido di fr. 41'592, emergerebbe in ogni caso il

diritto perlomeno ad un quarto di rendita di invalidità (per un grado AI del

42% se si considera quale reddito da valido l’importo di fr. 71'993 o del 43%

se si prende in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 72'509

preteso dal legale del ricorrente).

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale,

ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’800.--

a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

La decisione impugnata del 29 maggio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

del 3 luglio 2012.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster