32.2012.188
Domanda di prestazioni respinta in difetto di un grado di invalidità sufficiente
5 febbraio 2013Italiano46 min
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Numero d'incarto:
32.2012.188
Data decisione, Autorità:
05.02.2013, TCA
Titolo:
Domanda di prestazioni respinta in difetto di un grado di invalidità sufficiente
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.188
FC/sc
Lugano
5 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1955, attiva professionalmente come aiuto domestico, ha presentato
una domanda di prestazioni AI nel febbraio 2011, dichiarando di essere affetta
da periartropatia, anemia, ipotireosi e sovrappeso. Esperiti gli accertamenti
del caso, con decisione 12 giugno 2012, preavvisata il 4 aprile precedente,
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta avendo stabilito che l’interessata
presentava un'inabilità lavorativa del 25% nella precedente
attività, mentre che in un lavoro rispettoso delle limitazioni funzionali
appurate dai medici interpellati era da considerare abile in misura completa, con
un conseguente grado di invalidità dell’8%, inferiore al grado minimo pensionabile
del 40%.
1.2. Contro questa decisione, l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha interposto ricorso al TCA producendo ulteriore documentazione e contestando in sostanza la
valutazione medica operata dall’amministrazione.
1.3. Con
la risposta l’Ufficio AI ha confermato le sue conclusioni e postulato la reiezione
del gravame. In corso di causa la ricorrente ha fatto pervenire ulteriore documentazione
che è stata sottoposta all’amministrazione.
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni all’assicurata.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo
motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1;
RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., p. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI:
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.5. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
p. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., p. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, p. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 190s).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; I 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.7. Nel caso in esame, per quanto concerne in particolare la ripartizione
tra attività salariata e domestica, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata
salariata nella misura del 100%. Tale circostanza è contestata dalla ricorrente,
la quale fa rilevare di aver svolto un’attività lavorativa nella misura del 60%
e ritiene pertanto che, relativamente alla parte (40%) destinata alle mansioni
casalinghe, sia necessario esperire un accertamento domiciliare.
A
torto. Infatti, come fatto rilevare dall’Ufficio AI nella risposta di causa,
nell’ambito dell’esame della domanda di prestazioni l’assicurata, espressamente
richiesta, il 13 marzo 2012 ha dichiarato che in assenza del danno alla salute avrebbe
lavorato quale donna delle pulizie/aiuto domestico in misura completa a
decorrere dal mese di marzo 2011 “per compensare il prepensionamento del
marito” (doc. AI 44, 45). Tale circostanza è stata da lei nuovamente
confermata, senza esitazioni né riserve, nel corso di un colloquio telefonico
chiarificatore avuto con il funzionario dell’Ufficio AI il 3 aprile 2012 (cfr.
annotazione per l’incarto sub doc. AI 50-1).
Contrariamente
a quanto ipotizzato dall’insorgente, conformemente alla giurisprudenza
richiamata al consid. 2.5, non trova pertanto applicazione il metodo misto di
graduazione dell'invalidità (cfr. gli art. 8 cpv. 3 LPGA, 27 e 27bis OAI, 28a
cpv. 3 LAI; DTF 125 V 146).
A
titolo abbondanziale va detto che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro,
considerare l’assicurata parzialmente casalinga, l’esito del presente
contendere non muterebbe nella sostanza (cfr. al consid. 2.12).
2.8. Ricevuta
la domanda di prestazioni dell’assicurata, l’Ufficio AI, richiamato gli atti
dall’assicuratore malattia, ha interpellato il dr. __________, reumatologo
curante (il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% per poliatrosi
diffusa e periartropatia alle anche, doc. AI 9) e la curante dr.ssa __________,
generalista (la quale ha certificato un’incapacità lavorativa completa dal 21
marzo 2011, per le diagnosi di periartropatia bilaterale, alluce valgo,
gonartrosi, algie cingoli omero scapolari, rizartrosi, ipotireosi, depressione
reattiva, doc. AI 31). La curante ha allegato inoltre rapporti specialistici
dei dr. __________ e dr. __________, neurologi, del dr. __________ e del dr. __________,
endocrinologo (doc. AI 31- 8, 10, 12). Con uno scritto del 3 ottobre 2011 il dr.
__________ ha confermato la situazione attestata nel precedente certificato 18
febbraio 2011 (doc. AI 35-1).
Valutata
la documentazione e sentito il medico SMR, l’amministrazione ha quindi fatto
esperire una perizia reumatologica da parte del dr. __________, reumatologo, il
quale, nel suo rapporto del 16 gennaio 2012, ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “Lievi alterazioni
statico-degenerative a livello lombare”, oltre a diagnosi secondarie senza
influsso sulla capacità lavorativa di “artrosi artic
MTP I sx con alluce valgo moderato, sindrome polialgica diffusa di natura
funzionale probabilmente associata a sindrome ansioso-depressiva”, esponendo:
"
(…)
A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI
L'assicurata lamenta dei dolori
generalizzati con evoluzione da diversi anni ma con un particolare
peggioramento dopo l'intervento di isterectomia di alcuni anni fa.
Soggettivamente ha dolori generalizzati,
continui durante tutto l'arco della giornata, relativamente resistenti alle
misure terapeutiche e accompagnati da una marcata impotenza funzionale
soggettiva. La paz. si sente inoltre "rovinata" ed è seguita e
trattata dal lato psichiatrico per una sindrome ansioso-depressiva.
Dal lato reumatologico risultano unicamente
pochi elementi obiettivi, come delle ginocchia valga, un'artrosi MTP I a sx con
alluce valgo ed una limitazione dolorosa di movimento a livello della colonna
vertebrale, con lievi alterazioni della statica (sopraelevazione emibacino sx
di 1.0 cm e legg. Deviazione a dx della colonna vertebrale).
L'esame clinico è per contro caratterizzato
più che altro da una diffusa dolenza palpatoria con cellulalgie a
digitopressioni molto modeste. In pratica questi dolori superano di gran lunga
Fatti
i classici "tender-points" della sindrome fibromialgica, che
evidentemente in questo contesto sono tutti positivi. Si tratta dunque di una
sindrome polialgica diffusa di natura funzionale non classificabile dal punto
di vista reumatologico e che è dunque probabilmente da associare, per
esclusione, alla sindrome ansiosa-depressiva (sindrome somatoforme?), ciò che è
tuttavia da valutare a quantificare in altra sede. In tale contesto si situano
probabilmente anche i disturbi quali la stanchezza, la diminuzione della
capacità di concentrazione, la claustrofobia ed anche i sintomi evocanti una
sindrome del tunnel carpale, spesso presenti in questi paz. Tipicamente inoltre
questi disturbi, non essendo che in piccola parte collegati ad alterazioni
strutturali di natura organica, non rispondono solitamente, se non in maniera
molto limitata, alle misure terapeutiche convenzionali ad indirizzo somatico.
Questa bassa soglia dei dolori spiega inoltre la marcata discrepanza tra
l'impotenza funzionale soggettiva e quella che ci si potrebbe aspettare tenendo
conto dei reperti obiettivi.
In conclusione la sintomatologia della paz.
è dunque in massima parte caratterizzata da una sindrome funzionale del dolore
o sindrome polialgica diffusa, non collegabili ad alterazioni di natura
organica.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
DI LAVORO
B.1 Menomazione (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Per
quanto riguarda l'aspetto reumatologico, dal lato obiettivo, la paz. presenta
dunque unicamente delle moderate alterazioni degenerative a livello lombare,
fenomeno di per sé largamente diffuso in questa fascia d'età. In tal senso
queste alterazioni possono non di meno comportare dei limiti per delle attività
lavorative con carichi pesanti o in ergonomici sulla colonna vertebrale.
In tale senso si possono ritenere i
seguenti limiti funzionali.
La paz. può sollevare normalmente pesi
fino a 5 kg.
Può sollevare normalmente pesi fino a 10 kg all'altezza dei fianchi e fino al petto, solo talvolta sopra il piano delle spalle.
Può sollevare solo talvolta pesi superiori a
10 kg, non sopra il piano delle spalle.
Può sollevare solo in modo molto ridotto
pesi superiori a 15 kg.
L'assicurata può eseguire normalmente lavori
leggeri e di precisione, ma anche manipolare o maneggiare attrezzi medi, solo
talvolta attrezzi pesanti.
L'assicurata può lavorare normalmente con
le braccia elevate.
In posizione eretta o seduta deve avere la
possibilità di cambiare posizione per 5-10 min. ogni 2 ore circa. L'assicurata
può tenere in modo ridotto la posizione eretta e piegata in avanti, normalmente
quella inginocchiata.
Può camminare regolarmente su distanze medie
o lunghe, così come salire o scendere più rampe di scale.
B.2 Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale:
L'attività lavorativa della paz. consisteva
in lavori domestici in ragione di 5½ ore al giorno (60%).
Dal 01.10.2010 è certificata inabilità lavorativa al 50% e dal 21.03.2011 al
100%.
Sulla base di quanto precede occorre sapere
che questa capacità lavorativa è motivata da una sintomatologia algica in
massima parte di natura funzionale e non collegata ad alterazioni di natura strutturale
o organica.
Dal lato reumatologico, attenendosi alle
costatazioni obiettive, risulta che l'assicurata può senz'altro essere
considerata abile in maniera completa per la sua attività lavorativa precedente,
dunque per dei lavori domestici, in ragione di 6 ore al giorno.
(…)
C.3 L'assicurata è in grado di
svolgere altre attività?
Un'attività adatta alla paz., è dunque un
lavoro che rispetti i limiti funzionali indicati sopra, sotto il punto in punto
B.1. Dal lato prettamente reumatologico e oggettivo, in attività adatta, risulta
una capacità lavorativa a tempo pieno e con rendimento completo.
Per l'attività di casalinga la paz. è
limitata unicamente per attività lavorative particolarmente pesanti per cui
riterrei una limitazione della capacità lavorativa del 10%." (doc. AI
40/7-9)
L’amministrazione
ha ritenuto necessario far esperire una valutazione psichiatrica affidata alla dr.ssa
__________, psichiatra del SMR, la quale, nel rapporto finale 1. marzo 2012, posta
la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4)”, ha concluso:
"
(…)
Valutazione/conclusione:
Trattasi di un'A. di 56 anni, di professione addetta
alle pulizie e casalinga che ha inoltrato domanda di prestazioni AI a seguito
dell'accentuazione di una sintomatologia dolorosa generalizzata presenta ormai
da anni. L'A afferma che nonostante avvertisse i disturbi ha continuato a
lavorare fino a marzo scorso quando è stata dichiarata completamente inabile
dal medico curante Dr.ssa __________.
L'attuale valutazione psichiatrica viene richiesta dal
medico SMR, Dr. __________ poiché l'A. risultava essere in cura con un
antidepressivo (Cipralex). Inoltre nella perizia reumatologica del Dr. __________
veniva riportato una sindrome ansioso depressiva e una discordanza tra la
sintomatologia dolorosa esperita e la valutazione oggettiva reumatologica.
L'A non riporta antecedenti psichiatrici.
Per quanto riguarda la personalità non si evidenziano
disturbi personologici; si evidenzia comunque una personalità semplice, poco
differenziata, con scarsa scolarità, con scarse capacità intellettive e di
insight, facilmente suscettibile allo stress, con scarsa adattabilità.
L'anamnesi raccolta, lo status psichico e l'analisi
della documentazione orientano verso la diagnosi di un disturbo somatoforme; il
trattamento attuato seppur adeguato sia come posologia che come classe di
farmaco antidepressivo non ha prodotto variazioni di rilievo e potrebbe essere
quindi utile una sia rivalutazione. L'A non possiede risorse personali che le
permettano di sostenere un percorso psicoterapeutico.
Non si evidenzia una patologia di asse I associata; la
sintomatologia esperita ed obiettivata non appare di intensità tale da poter
confermare attualmente la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva o di
depressione reattiva. Non sono evidenziabili inoltre elementi clinici
significativi per una depressione maggiore, breve ricorrente o di disturbo
distimico; è presente tuttavia un'organizzazione depressiva di personalità con
tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso l'espressione o accentuazione
della sintomatologia algica.
Per quanto riguarda la patologia somatica essa viene
definita di entità non grave, non si evidenziano elementi che possano sostenere
un isolamento sociale o una perdita dell'integrazione socio-relazionale.
Dal lato psichiatrico non si rilevano dunque limiti
funzionali di rilievo, che impediscano all'assicurata di svolgere un'attività
lavorativa medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con un
sforzo di volontà.
La prognosi rimane incerta, a causa delle scarse
risorse personali e del disinvestimento che l'A ha messo in atto verso il mondo
del lavoro (l'A inoltre è stata licenziata)." (doc. AI 43/7)
Alla
luce di questa documentazione l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione 4
aprile 2012, ha respinto la domanda di prestazioni. L’assicurata ha quindi
fatto pervenire all’Ufficio AI documentazione già all’inserto e un certificato
del dr. __________ del 11 maggio 2012, il quale ha in sostanza confermato le
pregresse certificazioni attestando “un aggravamento della sintomatologia
algica al punto che la paziente non può più eseguire lavori pesanti come quello
di donna di pulizie” (doc. AI 55-1). Esprimendosi in merito a tale certificato,
il medico SMR dr. __________ ha osservato che lo stesso non modificava la
precedente valutazione, basata sulle perizie reumatologica e psichiatrica (doc.
AI 57-1).
Mediante
decisione del 12 giugno 2012 l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda di
prestazioni concludendo:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Esaminati agli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico
Regionale (SMR), con particolare riferimento alla perizia reumatologica
espletata dal Dr. __________ e alla valutazione psichiatrica eseguita dalla
Dr.ssa __________, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui è portatrice
le causa un'incapacità lavorativa quantificabile nella misura del 25% a
decorrere dal 16.01.2012. Per contro, in attività rispettose delle limitazioni
funzionali appurate in sede specialistica, fa stato una completa capacità
lavorativa.
Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla
definizione del suo grado d'invalidità:
Dal profilo salariale, la più recente giurisprudenza
imposta dall'Alta Corte federale india che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti
dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari
edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla
tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA
12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P.,
I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono
ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di
considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
di occupazione (cf. DTF 126 V 75).
Nel caso concreto senza il danno alla salute, e
lavorando al 100% nella sua abituale professionale, avrebbe potuto conseguire un
reddito annuo di CHF 47'300 Malgrado il danno alla salute e con una completa
capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute, avrebbe invece
potuto conseguire CHF 43'368 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile,
riduzione del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere
e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari).
Utilizziamo dunque questi importi per effettuare il
confronto dei redditi e otteniamo il seguente grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 47'300.00
con invalidità CHF 43'368.00
Perdita di guadagno CHF
3'932.00 = Grado d'invalidità 8%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il
diritto alla rendita non esiste, cosi come non esiste il diritto a
provvedimenti professionali per i quali viene richiesto un grado d'invalidità
minimo del 20%.
Su esplicita richiesta scritta si resta a disposizione
per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del
04.04.2012
A seguito delle osservazioni da lei presentate durante
il colloquio avvenuto presso i nostri uffici il 03.05.2012, ci ha fatto
pervenire ulteriore documentazione medica. La stessa ê stata sottoposta al
nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione,
conferma le valutazioni mediche già emerse in fase d'istruttoria e quindi
quanto indicato in precedenza in relazione alla sua capacità lavorativa
residua.
Facciamo inoltre notare che la precedente valutazione
SMR è stata redatta sulla scorta di una valutazione peritale reumatologia e
psichiatrica.
In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono
apportati nuovi elementi concreti nè a livello medico nè sotto il profilo economico
che non siano già stati valutati in base d'istruttoria e che possano indurre
l'Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di
decisione." (doc. AI 58/1-2)
Nel suo ricorso l’assicurata
contesta le conclusioni dell’ammi-nistrazione ritenendo che le sue condizioni
di salute non le permettono di svolgere le attività domestiche. Produce documentazione
già agli atti oltre a un rapporto 3 luglio 2012 della dr.ssa __________, la
quale – attestate le varie diagnosi (quali periartropatia
delle anche, lombalgia, periartropatia delle spalle, rizartrosi bilaterale, gonartrosi,
alluce valgo bilaterale e cedimento dell'arco plantare, obesità BMI 38, ipotireosi
sostituita, stato da isterectomia seguita da una depressione reattiva) – ha affermato
che la capacità lavorativa nella professione di addetta all'economia domestica era
diminuita in modo concreto e completo, non potendo la paziente “flettere le
gambe, inginocchiarsi, agguantare manici (scope/padelle ecc.), elevare le
braccia, ruotare il tronco, alzare pesi sopra la vita, sollevare più di 10 kg, salire scalette, ecc. (…)" (doc. A3)
Produce
inoltre un certificato 3 settembre 2012 del dr. __________, il quale, confermate
le diagnosi di poliartrosi diffusa, tunnel carpale, periartropatia bilaterale
delle due anche, ha affermato che la paziente continua a lamentare dolori e
impotenza funzionale, “ragione per cui non può più svolgere il suo lavoro abituale
come collaboratrice domestica”, specificando che “da qualche mese si assiste
ad un aggravamento della sintomatologia con apparizione anche di affetti depressivi
che andranno opportunamente valutati” (doc. B1). Agli atti è pure stato
prodotto un rapporto relativo ad una scintigrafia ossea esperita il 26 ottobre
2012 attestante un quadro sovrapponibile al precedente esame del novembre 2010
(doc. C).
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.10. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29
settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011
per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui sono giunti gli specialisti incaricati
dall’amministrazione, segnatamente il dr. __________, spec. FMH in reumatologia,
nella perizia del 16 gennaio 2012 e la dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria, nel rapporto finale SMR del 1. marzo 2012.
Per
quanto riguarda infatti l’aspetto reumatologico, tenuto conto della
documentazione agli atti e della visita clinica effettuata, riportate le
diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, il perito ha
proceduto alla discussione dei dati medici, giungendo ad una conclusione logica
e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza un’inabilità lavorativa parziale
(del 25%) nelle professione precedentemente esercitata di aiuto domestico e di
una capacità lavorativa completa in attività lavorative adeguate alle limitazioni
funzionali.
Il
dr. __________ ha esposto in particolare come a dipendenza delle diagnosi con
Considerandi
ripercussioni sulla capacità lavorativa di "Lievi alterazioni
statico-degenerative a livello lombare", l'assicurata lamenta dei
dolori generalizzati con evoluzione da diversi anni e accompagnati da una
marcata impotenza funzionale soggettiva, ma comunque confermati da pochi elementi
obiettivi. Considerato d'altra parte l'esame clinico, caratterizzato più che
altro da una diffusa dolenza palpatoria con cellulalgie a digitopressioni molto
modeste, superanti i classici "tender-points" della sindrome
fibromialgica, ha concluso tattarsi di una sindrome polialgica diffusa di
natura funzionale non classificabile dal punto di vista reumatologico e,
quindi, probabilmente da associare, per esclusione, alla sindrome ansiosa-depressiva
(sindrome somatoforme). Secondo il perito questa bassa soglia dei dolori spiega
inoltre la marcata discrepanza tra l'impotenza funzionale soggettiva e quella
che ci si potrebbe aspettare tenendo conto dei reperti obiettivi. La
sintomatologia dell'assicurata è dunque in massima parte caratterizzata da una
sindrome funzionale del dolore o sindrome polialgica diffusa, non collegabili
ad alterazioni di natura organica. A dipendenza quindi delle moderate alterazioni
degenerative a livello lombare presenti, andavano riconosciuti dei limiti
funzionali per delle attività lavorative con carichi pesanti o in ergonomici
sulla colonna vertebrale (sollevamento di pesi superiori a 10-15 kg, possibilità di cambiare posizione per 5-10 minuti ogni 2 ore circa).
Secondo
il perito dunque l'assicurata poteva svolgere la sua attività nella misura di 6
ore al giorno (ciò che equivale ad una limitazione del 25%), mentre che in un'attività
adatta, rispettosa dei limiti funzionali, dal lato prettamente reumatologico e
oggettivo, andava ammessa una capacità lavorativa a tempo pieno e con rendimento
completo. Come casalinga infine era da riconoscere una limitazione dell'ordine
del 10% in relazione a attività lavorativa particolarmente pesanti (doc. AI
40/7-9 e consid. 2.8).
Per
quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________ ha
effettuato un esame approfondito della situazione.
Posta
la diagnosi di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F
45.
)" ha osservato come non erano evidenzia-bili disturbi personologici,
ma una personalità semplice, poco differenziata, con scarsa scolarità, con
scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress,
con scarsa adattabilità. La specialista ha escluso la presenza di una patologia
di asse I associata; in particolare, considerata la sintomatologia non
sufficientemente intensa, di una sindrome ansioso-depressiva o di una
depressione reattiva o, in difetto di elementi clinici significativi, maggiore,
breve ricorrente o di disturbo distimico. Era per contro presente un'organizzazione
depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico
attraverso l'espressione o accentuazione della sintomatologia algica.
D'altra
parte, non erano evidenziabili elementi che potessero sostenere un isolamento
sociale o una perdita dell'integrazione socio-relazionale. In conclusione la
specialista ha ritenuto non essere presenti dal lato psichiatrico limiti
funzionali di rilievo, che impediscano all'assicurata di svolgere un'attività lavorativa
medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con uno sforzo di
volontà (doc. AI 43/7).
Questo
Tribunale deve attribuire alle valutazioni del perito incaricato
dall’amministrazione e a quelle del medico SMR, pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.
2.
), giacché tali specialisti, che giungono a conclusioni logiche, hanno
esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti, si sono fondati su
esami completi, in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi) ed hanno descritto
chiaramente il contesto medico e le sue conclusioni (cfr. anche STF 9C_734/2010
del 18 maggio 2011).
A
questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.
, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Del
resto, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dalla
psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente
alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione
di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può
causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa
da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di
altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo
risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA
I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche alla fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I
873/05 del 19 maggio 2006).
Nell’evenienza concreta, osservato innanzitutto come l’ammi-nistrazione
abbia proceduto correttamente facendo eseguire anche un accurato esame
psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato
di salute dell'assicurata e in particolare stabilire se la medesima fosse
affetta da un disturbo extra-somatico rilevante, i succitati criteri giurisprudenziali
non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come la specialista abbia
in sostanza qualificato come modesto il disturbo somatoforme lamentato dalla
ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante
della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla
perizia.
2.11
Del
resto, la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dai
periti non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove affezioni o una diversa e convincente valenza
delle patologie diagnosticate.
L’insorgente
rinvia in particolare a certificati dell’11 maggio e 3 settembre 2012 del dr. __________
(doc. A2, B1), del 3 luglio 2012 della dr.ssa __________ (doc. A3) e del 29
ottobre 2012 della dr.ssa __________ (doc. C) oltre che a certificati già agli
atti e resi in data precedente alle perizie dei dr. __________ e __________ e,
quindi, dagli stessi adeguatamente considerati.
Quanto
innanzitutto al certificato della dr.ssa __________ del 3 luglio 2012 (doc. A3),
a prescindere dalle considerazioni generali che, secondo la ricordata
giurisprudenza, si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni
del medico curante (cfr. sopra consid. 2.9), va detto che da tale referto non
si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza
l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto
accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per
dipartirsi in qualche modo dalle conclusioni dei dr. __________ e __________,
come del resto anche concluso dal dr. __________ del SMR (doc. IVbis). La
curante, che peraltro è generalista e non specialista nelle materie che qui
interessano, si limita in effetti a rielencare disturbi e diagnosi già noti, non apportando tuttavia nuovi elementi clinici che permettano in
qualche modo di discostarsi dalle conclusioni peritali né,
quindi, di sostanziare una maggiore riduzione della capacità lavorativa rispetto
a quella riscontrata dai periti. In realtà i vari disturbi elencati dalla
curante rientrano in buona parte nella diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore generalizzato persistente.
In
sostanza il certificato della dr.ssa __________, che ripropone peraltro quanto
da lei già attestato precedentemente (cfr. certificato 27 luglio 2011 doc. AI
31-3) configura una diversa valutazione degli impedimenti alla capacità
lavorativa causati dalle stesse diagnosi, la quale, come tale, non permette di
dipartirsi dalle conclusioni delle perizie. In realtà la
differente valutazione della curante è spiegabile con la diversità degli
incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF
9C_949/2010 del 5 luglio 2011).
Analoghe
considerazioni si impongono in merito ai certificati 11 maggio e 3 settembre
2012.
del dr. __________, il quale si limita a ribadire, in modo piuttosto
succinto, le diagnosi già poste in precedenza e la conseguente valutazione di inabilità
lavorativa per lavori “pesanti come quello di donna delle pulizie” (doc. A2,
doc. AI 35-1, 55-1), sottolineando un aggravamento della sintomatologia algica “con
apparizione di affetti depressivi che andranno opportunamente valutati”
(doc. B1, A2). In ogni modo il curante reumatologo non
si è confrontato con le conclusioni del perito dr. __________, non ha fornito
una dettagliata descrizione del quadro clinico nè apportato nuovi elementi
esaustivi in grado di precisare in cosa sarebbe se del caso consistito
l’asserito peggioramento. Senza nemmeno indicare i trattamenti intrapresi visto
il decorso, egli si è limitato a ribadire in modo del tutto generico che
l’assicurata sarebbe attualmente incapace di eseguire lavori pesanti senza
tuttavia descrivere nel dettaglio gli eventuali limiti funzionali correlati
alla diagnosi posta e senza motivare la diversa conclusione in punto alla
capacità lavorativa rispetto alla perizia fatta allestire dall’Ufficio AI.
Anche
il medico SMR dr. __________ ha osservato che da tali certificati non risultava
comprovata una modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni peritali,
presentando l’assicurata prevalentemente un quadro di sindrome polialgica
diffusa di natura funzionale (doc. IVbis e Xbis; cfr. anche doc. AI 57). Quanto
al riferimento del dr. __________ alla presenza di disturbi depressivi, gli
stessi sono già stati adeguatamente approfonditi nell’ambito della perizia
effettuata dalla dr.ssa __________.
Con
riferimento al certificato del 20 gennaio 2011 del dr. __________, neurologo, a
prescindere dal fatto che lo stesso è di un anno precedente la perizia del dr. __________,
il quale ne ha tenuto conto nell’ambito della sua valutazione (cfr. doc. AI
40-7), con pertinenza il medico SMR ha osservato che “una sostanziale
problematica neurologica non è documentata” (doc. X). Il reperto relativo
alla scintigrafia ossea eseguita il 26 ottobre 2012 non apporta dal canto suo nuovi
elementi suscettibili di mettere in forse le conclusioni peritali confermando
anzi espressamente un quadro scintigrafico sovrapponibile al precedente esame del
novembre 2010 e, quindi, di epoca antecedente la perizia del dr. __________ (doc.
C). Non può infine essere di rilievo il succinto certificato del dr. __________,
reso all’attenzione dell’assicurazione disoccupazione, che si limita ad
attestare un’inabilità lavorativa senza porre delle diagnosi (doc. B3) e quindi
nemmeno merita di essere preso in considerazione ai fini del presente
giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato dal punto di vista
medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.9).
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto
impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V
140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta
incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato,
con motivazioni affidabili e complete, dai periti dr. Pancaldi e dr.ssa
Uslenghi.
A
tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di
dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento,
senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Del resto l’assicurata, che denuncia in
particolare l’insorgenza della patologia depressiva, non si è premurata di
produrre altra documentazione in grado di sovvertire le conclusioni della
dr.ssa Uslenghi o di attestare un peggioramento delle affezioni psichiatriche (e/o
reumatologiche) di cui è portatrice rispetto a quanto valutato in sede peritale.
In
conclusione, ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul
tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se
specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7
dicembre 2001; cfr. consid. 2.9), rispecchiando la perizia del dr. Pancaldi e
quella della dr.ssa Uslenghi, tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9; sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05
del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), alle stesse può esser
fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre
patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione
del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
p. 57, 551 e 572), e considerato che non è stato provato un peggioramento duraturo
e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto dopo la resa delle perizie e
prima del 12 giugno 2012, è da ritenere siccome dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che a dipendenza del quadro
di sindrome polialgica diffusa di cui è affetta sino al momento dell'emanazione
del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del
75% nella sua attività di collaboratrice domestica e del 100% in un’attività
adeguata alle limitazioni funzionali poste dal perito reumatologo.
2.12
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti. Al medico compete la
valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di
attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,
quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni
importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita
entrano in linea di conto nel caso concreto (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, p. 201). In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve
fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere
cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta
di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali
e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;
Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Nella fattispecie, l’amministrazione, al fine di determinare il
grado di invalidità, ha interpellato il consulente professionale, il quale ha
effettuato gli accertamenti necessari per appurare il salario precedentemente
conseguito dall’assicurata (doc. AI 49).
Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V
222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc;
SVR 2007 UV nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – considerato
un reddito da valida nel 2010 di fr. 47’300.-- (salario annuo del 2010 quale
collaboratrice domestica presso l’ultimo datore di lavoro, doc. AI 49-1) e quello
da invalida per lo stesso anno in un’attività semplice e ripetitiva di fr.
43'368.10 (fr. 4'237.80 riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti
del 18% per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri e per
altri fattori di riduzione, doc. AI 51) –
il grado d’invalidità nel 2010 è del 8% ([47’300 - 43'368.10] x 100 : 47’300 = 8.31% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
21.
consid. 3.2). Alla stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile,
si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al
2012.
Tali accertamenti e conclusioni, che sono rimasti in sostanza
incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla
corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati
salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta
sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e delle
indicazioni fornite dal TCA nella STCA del 25 settembre 2006 (cfr. STFA I
222/04 del 5 settembre 2006; I 424/05 del 22 agosto 2006).
Per
quanto peraltro attiene alla censura ricorsuale riguardo alle attività
lavorative reperibili, il TF già ripetutamente statuito che esiste un
mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa
residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI
1998.
p. 293 consid. 3b p. 296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile
2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 328 consid. 4a p.
331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo,
che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 481 consid. 2 p. 482; cfr. anche
STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
A
ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza
(DTF 126 V 75) - applicata in concreto nella misura del 18% e, quindi, in modo
generoso - si tiene conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute,
come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi e quindi del fatto che la persona
può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung",
DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481; STF I 418/06 del 24 settembre 2007).
In questo
contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente
al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità (Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio
2003).
L’Ufficio AI ha quindi rettamente concluso che l’assicurata non
attingeva un grado di invalidità sufficiente per l’erogazio-ne di una rendita
di invalidità.
A titolo abbondanziale va detto che anche volendo, per pura ipotesi,
considerare l’assicurata come solo parzialmente salariata (consid. 2.7), e,
quindi, fissare al 60% la quota riservata alle mansioni professionali ed al
restante 40% quella dedicata alle occupazioni casalinghe, il grado di
invalidità globale non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità superiore
al 40%. In effetti pur volendo considerare per la mansioni casalinghe un grado
di inabilità del 25% (conformemente al grado di impedimento fissato dal perito
dr. __________ per lo svolgimento di attività domestiche, doc. AI 40) e appunto
quello dell’8% per quella ipotetica di salariata, il grado d’invalidità globale
sarebbe del 14.8 % (40 x 25% + 60 x 8%). Nemmeno volendo considerare un
maggiore grado di impedimento nell’esercizio dell’attività casalinga, a titolo
indicativo del 40% (anziché del 10% come concluso dal perito dr. __________),
sarebbe possibile giungere ad una tasso d’invalidità complessivo conferente il
diritto ad una rendita.
2.13
L’assicurata ha chiesto al TCA che venga
esperita una nuova valutazione medica.
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non è necessario procedere ad
altri accertamenti medici.
All’assicurata
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di revisione. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione
federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF
130.
V 140 e 129 V 4).
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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