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Decisione

32.2012.188

Domanda di prestazioni respinta in difetto di un grado di invalidità sufficiente

5 febbraio 2013Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i classici "tender-points" della sindrome fibromialgica, che

evidentemente in questo contesto sono tutti positivi. Si tratta dunque di una

sindrome polialgica diffusa di natura funzionale non classificabile dal punto

di vista reumatologico e che è dunque probabilmente da associare, per

esclusione, alla sindrome ansiosa-depressiva (sindrome somatoforme?), ciò che è

tuttavia da valutare a quantificare in altra sede. In tale contesto si situano

probabilmente anche i disturbi quali la stanchezza, la diminuzione della

capacità di concentrazione, la claustrofobia ed anche i sintomi evocanti una

sindrome del tunnel carpale, spesso presenti in questi paz. Tipicamente inoltre

questi disturbi, non essendo che in piccola parte collegati ad alterazioni

strutturali di natura organica, non rispondono solitamente, se non in maniera

molto limitata, alle misure terapeutiche convenzionali ad indirizzo somatico.

Questa bassa soglia dei dolori spiega inoltre la marcata discrepanza tra

l'impotenza funzionale soggettiva e quella che ci si potrebbe aspettare tenendo

conto dei reperti obiettivi.

In conclusione la sintomatologia della paz.

è dunque in massima parte caratterizzata da una sindrome funzionale del dolore

o sindrome polialgica diffusa, non collegabili ad alterazioni di natura

organica.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

DI LAVORO

B.1 Menomazione (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Per

quanto riguarda l'aspetto reumatologico, dal lato obiettivo, la paz. presenta

dunque unicamente delle moderate alterazioni degenerative a livello lombare,

fenomeno di per sé largamente diffuso in questa fascia d'età. In tal senso

queste alterazioni possono non di meno comportare dei limiti per delle attività

lavorative con carichi pesanti o in ergonomici sulla colonna vertebrale.

In tale senso si possono ritenere i

seguenti limiti funzionali.

La paz. può sollevare normalmente pesi

fino a 5 kg.

Può sollevare normalmente pesi fino a 10 kg all'altezza dei fianchi e fino al petto, solo talvolta sopra il piano delle spalle.

Può sollevare solo talvolta pesi superiori a

10 kg, non sopra il piano delle spalle.

Può sollevare solo in modo molto ridotto

pesi superiori a 15 kg.

L'assicurata può eseguire normalmente lavori

leggeri e di precisione, ma anche manipolare o maneggiare attrezzi medi, solo

talvolta attrezzi pesanti.

L'assicurata può lavorare normalmente con

le braccia elevate.

In posizione eretta o seduta deve avere la

possibilità di cambiare posizione per 5-10 min. ogni 2 ore circa. L'assicurata

può tenere in modo ridotto la posizione eretta e piegata in avanti, normalmente

quella inginocchiata.

Può camminare regolarmente su distanze medie

o lunghe, così come salire o scendere più rampe di scale.

B.2 Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale:

L'attività lavorativa della paz. consisteva

in lavori domestici in ragione di 5½ ore al giorno (60%).

Dal 01.10.2010 è certificata inabilità lavorativa al 50% e dal 21.03.2011 al

100%.

Sulla base di quanto precede occorre sapere

che questa capacità lavorativa è motivata da una sintomatologia algica in

massima parte di natura funzionale e non collegata ad alterazioni di natura strutturale

o organica.

Dal lato reumatologico, attenendosi alle

costatazioni obiettive, risulta che l'assicurata può senz'altro essere

considerata abile in maniera completa per la sua attività lavorativa precedente,

dunque per dei lavori domestici, in ragione di 6 ore al giorno.

(…)

C.3 L'assicurata è in grado di

svolgere altre attività?

Un'attività adatta alla paz., è dunque un

lavoro che rispetti i limiti funzionali indicati sopra, sotto il punto in punto

B.1. Dal lato prettamente reumatologico e oggettivo, in attività adatta, risulta

una capacità lavorativa a tempo pieno e con rendimento completo.

Per l'attività di casalinga la paz. è

limitata unicamente per attività lavorative particolarmente pesanti per cui

riterrei una limitazione della capacità lavorativa del 10%." (doc. AI

40/7-9)

L’amministrazione

ha ritenuto necessario far esperire una valutazione psichiatrica affidata alla dr.ssa

__________, psichiatra del SMR, la quale, nel rapporto finale 1. marzo 2012, posta

la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4)”, ha concluso:

"

(…)

Valutazione/conclusione:

Trattasi di un'A. di 56 anni, di professione addetta

alle pulizie e casalinga che ha inoltrato domanda di prestazioni AI a seguito

dell'accentuazione di una sintomatologia dolorosa generalizzata presenta ormai

da anni. L'A afferma che nonostante avvertisse i disturbi ha continuato a

lavorare fino a marzo scorso quando è stata dichiarata completamente inabile

dal medico curante Dr.ssa __________.

L'attuale valutazione psichiatrica viene richiesta dal

medico SMR, Dr. __________ poiché l'A. risultava essere in cura con un

antidepressivo (Cipralex). Inoltre nella perizia reumatologica del Dr. __________

veniva riportato una sindrome ansioso depressiva e una discordanza tra la

sintomatologia dolorosa esperita e la valutazione oggettiva reumatologica.

L'A non riporta antecedenti psichiatrici.

Per quanto riguarda la personalità non si evidenziano

disturbi personologici; si evidenzia comunque una personalità semplice, poco

differenziata, con scarsa scolarità, con scarse capacità intellettive e di

insight, facilmente suscettibile allo stress, con scarsa adattabilità.

L'anamnesi raccolta, lo status psichico e l'analisi

della documentazione orientano verso la diagnosi di un disturbo somatoforme; il

trattamento attuato seppur adeguato sia come posologia che come classe di

farmaco antidepressivo non ha prodotto variazioni di rilievo e potrebbe essere

quindi utile una sia rivalutazione. L'A non possiede risorse personali che le

permettano di sostenere un percorso psicoterapeutico.

Non si evidenzia una patologia di asse I associata; la

sintomatologia esperita ed obiettivata non appare di intensità tale da poter

confermare attualmente la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva o di

depressione reattiva. Non sono evidenziabili inoltre elementi clinici

significativi per una depressione maggiore, breve ricorrente o di disturbo

distimico; è presente tuttavia un'organizzazione depressiva di personalità con

tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico attraverso l'espressione o accentuazione

della sintomatologia algica.

Per quanto riguarda la patologia somatica essa viene

definita di entità non grave, non si evidenziano elementi che possano sostenere

un isolamento sociale o una perdita dell'integrazione socio-relazionale.

Dal lato psichiatrico non si rilevano dunque limiti

funzionali di rilievo, che impediscano all'assicurata di svolgere un'attività

lavorativa medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con un

sforzo di volontà.

La prognosi rimane incerta, a causa delle scarse

risorse personali e del disinvestimento che l'A ha messo in atto verso il mondo

del lavoro (l'A inoltre è stata licenziata)." (doc. AI 43/7)

Alla

luce di questa documentazione l’Ufficio AI, mediante progetto di decisione 4

aprile 2012, ha respinto la domanda di prestazioni. L’assicurata ha quindi

fatto pervenire all’Ufficio AI documentazione già all’inserto e un certificato

del dr. __________ del 11 maggio 2012, il quale ha in sostanza confermato le

pregresse certificazioni attestando “un aggravamento della sintomatologia

algica al punto che la paziente non può più eseguire lavori pesanti come quello

di donna di pulizie” (doc. AI 55-1). Esprimendosi in merito a tale certificato,

il medico SMR dr. __________ ha osservato che lo stesso non modificava la

precedente valutazione, basata sulle perizie reumatologica e psichiatrica (doc.

AI 57-1).

Mediante

decisione del 12 giugno 2012 l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda di

prestazioni concludendo:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

Esaminati agli atti acquisiti in sede d'istruttoria,

segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico

Regionale (SMR), con particolare riferimento alla perizia reumatologica

espletata dal Dr. __________ e alla valutazione psichiatrica eseguita dalla

Dr.ssa __________, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui è portatrice

le causa un'incapacità lavorativa quantificabile nella misura del 25% a

decorrere dal 16.01.2012. Per contro, in attività rispettose delle limitazioni

funzionali appurate in sede specialistica, fa stato una completa capacità

lavorativa.

Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla

definizione del suo grado d'invalidità:

Dal profilo salariale, la più recente giurisprudenza

imposta dall'Alta Corte federale india che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti

dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari

edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla

tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA

12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P.,

I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono

ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di

considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di

influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le

limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado

di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

Nel caso concreto senza il danno alla salute, e

lavorando al 100% nella sua abituale professionale, avrebbe potuto conseguire un

reddito annuo di CHF 47'300 Malgrado il danno alla salute e con una completa

capacità lavorativa in attività adeguate allo stato di salute, avrebbe invece

potuto conseguire CHF 43'368 (tabelle RSS, valori federali, settore femminile,

riduzione del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere

e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari).

Utilizziamo dunque questi importi per effettuare il

confronto dei redditi e otteniamo il seguente grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 47'300.00

con invalidità CHF 43'368.00

Perdita di guadagno CHF

3'932.00 = Grado d'invalidità 8%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il

diritto alla rendita non esiste, cosi come non esiste il diritto a

provvedimenti professionali per i quali viene richiesto un grado d'invalidità

minimo del 20%.

Su esplicita richiesta scritta si resta a disposizione

per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto di decisione del

04.04.2012

A seguito delle osservazioni da lei presentate durante

il colloquio avvenuto presso i nostri uffici il 03.05.2012, ci ha fatto

pervenire ulteriore documentazione medica. La stessa ê stata sottoposta al

nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione,

conferma le valutazioni mediche già emerse in fase d'istruttoria e quindi

quanto indicato in precedenza in relazione alla sua capacità lavorativa

residua.

Facciamo inoltre notare che la precedente valutazione

SMR è stata redatta sulla scorta di una valutazione peritale reumatologia e

psichiatrica.

In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono

apportati nuovi elementi concreti nè a livello medico nè sotto il profilo economico

che non siano già stati valutati in base d'istruttoria e che possano indurre

l'Ufficio AI a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di

decisione." (doc. AI 58/1-2)

Nel suo ricorso l’assicurata

contesta le conclusioni dell’ammi-nistrazione ritenendo che le sue condizioni

di salute non le permettono di svolgere le attività domestiche. Produce documentazione

già agli atti oltre a un rapporto 3 luglio 2012 della dr.ssa __________, la

quale – attestate le varie diagnosi (quali periartropatia

delle anche, lombalgia, periartropatia delle spalle, rizartrosi bilaterale, gonartrosi,

alluce valgo bilaterale e cedimento dell'arco plantare, obesità BMI 38, ipotireosi

sostituita, stato da isterectomia seguita da una depressione reattiva) – ha affermato

che la capacità lavorativa nella professione di addetta all'economia domestica era

diminuita in modo concreto e completo, non potendo la paziente “flettere le

gambe, inginocchiarsi, agguantare manici (scope/padelle ecc.), elevare le

braccia, ruotare il tronco, alzare pesi sopra la vita, sollevare più di 10 kg, salire scalette, ecc. (…)" (doc. A3)

Produce

inoltre un certificato 3 settembre 2012 del dr. __________, il quale, confermate

le diagnosi di poliartrosi diffusa, tunnel carpale, periartropatia bilaterale

delle due anche, ha affermato che la paziente continua a lamentare dolori e

impotenza funzionale, “ragione per cui non può più svolgere il suo lavoro abituale

come collaboratrice domestica”, specificando che “da qualche mese si assiste

ad un aggravamento della sintomatologia con apparizione anche di affetti depressivi

che andranno opportunamente valutati” (doc. B1). Agli atti è pure stato

prodotto un rapporto relativo ad una scintigrafia ossea esperita il 26 ottobre

2012 attestante un quadro sovrapponibile al precedente esame del novembre 2010

(doc. C).

2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.10. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e in particolare le STF 8C_426/2011 del 29

settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011

per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui sono giunti gli specialisti incaricati

dall’amministrazione, segnatamente il dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

nella perizia del 16 gennaio 2012 e la dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria, nel rapporto finale SMR del 1. marzo 2012.

Per

quanto riguarda infatti l’aspetto reumatologico, tenuto conto della

documentazione agli atti e della visita clinica effettuata, riportate le

diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa, il perito ha

proceduto alla discussione dei dati medici, giungendo ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni che stabilisce in sostanza un’inabilità lavorativa parziale

(del 25%) nelle professione precedentemente esercitata di aiuto domestico e di

una capacità lavorativa completa in attività lavorative adeguate alle limitazioni

funzionali.

Il

dr. __________ ha esposto in particolare come a dipendenza delle diagnosi con

Considerandi

ripercussioni sulla capacità lavorativa di "Lievi alterazioni

statico-degenerative a livello lombare", l'assicurata lamenta dei

dolori generalizzati con evoluzione da diversi anni e accompagnati da una

marcata impotenza funzionale soggettiva, ma comunque confermati da pochi elementi

obiettivi. Considerato d'altra parte l'esame clinico, caratterizzato più che

altro da una diffusa dolenza palpatoria con cellulalgie a digitopressioni molto

modeste, superanti i classici "tender-points" della sindrome

fibromialgica, ha concluso tattarsi di una sindrome polialgica diffusa di

natura funzionale non classificabile dal punto di vista reumatologico e,

quindi, probabilmente da associare, per esclusione, alla sindrome ansiosa-depressiva

(sindrome somatoforme). Secondo il perito questa bassa soglia dei dolori spiega

inoltre la marcata discrepanza tra l'impotenza funzionale soggettiva e quella

che ci si potrebbe aspettare tenendo conto dei reperti obiettivi. La

sintomatologia dell'assicurata è dunque in massima parte caratterizzata da una

sindrome funzionale del dolore o sindrome polialgica diffusa, non collegabili

ad alterazioni di natura organica. A dipendenza quindi delle moderate alterazioni

degenerative a livello lombare presenti, andavano riconosciuti dei limiti

funzionali per delle attività lavorative con carichi pesanti o in ergonomici

sulla colonna vertebrale (sollevamento di pesi superiori a 10-15 kg, possibilità di cambiare posizione per 5-10 minuti ogni 2 ore circa).

Secondo

il perito dunque l'assicurata poteva svolgere la sua attività nella misura di 6

ore al giorno (ciò che equivale ad una limitazione del 25%), mentre che in un'attività

adatta, rispettosa dei limiti funzionali, dal lato prettamente reumatologico e

oggettivo, andava ammessa una capacità lavorativa a tempo pieno e con rendimento

completo. Come casalinga infine era da riconoscere una limitazione dell'ordine

del 10% in relazione a attività lavorativa particolarmente pesanti (doc. AI

40/7-9 e consid. 2.8).

Per

quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________ ha

effettuato un esame approfondito della situazione.

Posta

la diagnosi di "Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F

45.

)" ha osservato come non erano evidenzia-bili disturbi personologici,

ma una personalità semplice, poco differenziata, con scarsa scolarità, con

scarse capacità intellettive e di insight, facilmente suscettibile allo stress,

con scarsa adattabilità. La specialista ha escluso la presenza di una patologia

di asse I associata; in particolare, considerata la sintomatologia non

sufficientemente intensa, di una sindrome ansioso-depressiva o di una

depressione reattiva o, in difetto di elementi clinici significativi, maggiore,

breve ricorrente o di disturbo distimico. Era per contro presente un'organizzazione

depressiva di personalità con tendenza ad elaborare il proprio disagio psichico

attraverso l'espressione o accentuazione della sintomatologia algica.

D'altra

parte, non erano evidenziabili elementi che potessero sostenere un isolamento

sociale o una perdita dell'integrazione socio-relazionale. In conclusione la

specialista ha ritenuto non essere presenti dal lato psichiatrico limiti

funzionali di rilievo, che impediscano all'assicurata di svolgere un'attività lavorativa

medicalmente adeguata dal lato somatico, superando il dolore con uno sforzo di

volontà (doc. AI 43/7).

Questo

Tribunale deve attribuire alle valutazioni del perito incaricato

dall’amministrazione e a quelle del medico SMR, pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.

2.

), giacché tali specialisti, che giungono a conclusioni logiche, hanno

esaminato approfonditamente i punti litigiosi importanti, si sono fondati su

esami completi, in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi) ed hanno descritto

chiaramente il contesto medico e le sue conclusioni (cfr. anche STF 9C_734/2010

del 18 maggio 2011).

A

questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.

, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Del

resto, con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, diagnosticata dalla

psichiatra come solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente

alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione

di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può

causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista

psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa

da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,

9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigi-bilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di

notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di

altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di

concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico

pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)

la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato

psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,

indicante simultaneamente l’in-successo e la liberazione dal processo

risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;

"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata

(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche alla fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I

873/05 del 19 maggio 2006).

Nell’evenienza concreta, osservato innanzitutto come l’ammi-nistrazione

abbia proceduto correttamente facendo eseguire anche un accurato esame

psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato

di salute dell'assicurata e in particolare stabilire se la medesima fosse

affetta da un disturbo extra-somatico rilevante, i succitati criteri giurisprudenziali

non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come la specialista abbia

in sostanza qualificato come modesto il disturbo somatoforme lamentato dalla

ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante

della medesima patologia in misura superiore a quanto concluso dalla

perizia.

2.11

Del

resto, la dettagliata ed approfondita valutazione eseguita dai

periti non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove affezioni o una diversa e convincente valenza

delle patologie diagnosticate.

L’insorgente

rinvia in particolare a certificati dell’11 maggio e 3 settembre 2012 del dr. __________

(doc. A2, B1), del 3 luglio 2012 della dr.ssa __________ (doc. A3) e del 29

ottobre 2012 della dr.ssa __________ (doc. C) oltre che a certificati già agli

atti e resi in data precedente alle perizie dei dr. __________ e __________ e,

quindi, dagli stessi adeguatamente considerati.

Quanto

innanzitutto al certificato della dr.ssa __________ del 3 luglio 2012 (doc. A3),

a prescindere dalle considerazioni generali che, secondo la ricordata

giurisprudenza, si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni

del medico curante (cfr. sopra consid. 2.9), va detto che da tale referto non

si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza

l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto

accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per

dipartirsi in qualche modo dalle conclusioni dei dr. __________ e __________,

come del resto anche concluso dal dr. __________ del SMR (doc. IVbis). La

curante, che peraltro è generalista e non specialista nelle materie che qui

interessano, si limita in effetti a rielencare disturbi e diagnosi già noti, non apportando tuttavia nuovi elementi clinici che permettano in

qualche modo di discostarsi dalle conclusioni peritali né,

quindi, di sostanziare una maggiore riduzione della capacità lavorativa rispetto

a quella riscontrata dai periti. In realtà i vari disturbi elencati dalla

curante rientrano in buona parte nella diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore generalizzato persistente.

In

sostanza il certificato della dr.ssa __________, che ripropone peraltro quanto

da lei già attestato precedentemente (cfr. certificato 27 luglio 2011 doc. AI

31-3) configura una diversa valutazione degli impedimenti alla capacità

lavorativa causati dalle stesse diagnosi, la quale, come tale, non permette di

dipartirsi dalle conclusioni delle perizie. In realtà la

differente valutazione della curante è spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011).

Analoghe

considerazioni si impongono in merito ai certificati 11 maggio e 3 settembre

2012.

del dr. __________, il quale si limita a ribadire, in modo piuttosto

succinto, le diagnosi già poste in precedenza e la conseguente valutazione di inabilità

lavorativa per lavori “pesanti come quello di donna delle pulizie” (doc. A2,

doc. AI 35-1, 55-1), sottolineando un aggravamento della sintomatologia algica “con

apparizione di affetti depressivi che andranno opportunamente valutati”

(doc. B1, A2). In ogni modo il curante reumatologo non

si è confrontato con le conclusioni del perito dr. __________, non ha fornito

una dettagliata descrizione del quadro clinico nè apportato nuovi elementi

esaustivi in grado di precisare in cosa sarebbe se del caso consistito

l’asserito peggioramento. Senza nemmeno indicare i trattamenti intrapresi visto

il decorso, egli si è limitato a ribadire in modo del tutto generico che

l’assicurata sarebbe attualmente incapace di eseguire lavori pesanti senza

tuttavia descrivere nel dettaglio gli eventuali limiti funzionali correlati

alla diagnosi posta e senza motivare la diversa conclusione in punto alla

capacità lavorativa rispetto alla perizia fatta allestire dall’Ufficio AI.

Anche

il medico SMR dr. __________ ha osservato che da tali certificati non risultava

comprovata una modifica dello stato di salute rispetto alle valutazioni peritali,

presentando l’assicurata prevalentemente un quadro di sindrome polialgica

diffusa di natura funzionale (doc. IVbis e Xbis; cfr. anche doc. AI 57). Quanto

al riferimento del dr. __________ alla presenza di disturbi depressivi, gli

stessi sono già stati adeguatamente approfonditi nell’ambito della perizia

effettuata dalla dr.ssa __________.

Con

riferimento al certificato del 20 gennaio 2011 del dr. __________, neurologo, a

prescindere dal fatto che lo stesso è di un anno precedente la perizia del dr. __________,

il quale ne ha tenuto conto nell’ambito della sua valutazione (cfr. doc. AI

40-7), con pertinenza il medico SMR ha osservato che “una sostanziale

problematica neurologica non è documentata” (doc. X). Il reperto relativo

alla scintigrafia ossea eseguita il 26 ottobre 2012 non apporta dal canto suo nuovi

elementi suscettibili di mettere in forse le conclusioni peritali confermando

anzi espressamente un quadro scintigrafico sovrapponibile al precedente esame del

novembre 2010 e, quindi, di epoca antecedente la perizia del dr. __________ (doc.

C). Non può infine essere di rilievo il succinto certificato del dr. __________,

reso all’attenzione dell’assicurazione disoccupazione, che si limita ad

attestare un’inabilità lavorativa senza porre delle diagnosi (doc. B3) e quindi

nemmeno merita di essere preso in considerazione ai fini del presente

giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato dal punto di vista

medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.9).

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato

medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V

140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta

incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato,

con motivazioni affidabili e complete, dai periti dr. Pancaldi e dr.ssa

Uslenghi.

A

tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti). Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Del resto l’assicurata, che denuncia in

particolare l’insorgenza della patologia depressiva, non si è premurata di

produrre altra documentazione in grado di sovvertire le conclusioni della

dr.ssa Uslenghi o di attestare un peggioramento delle affezioni psichiatriche (e/o

reumatologiche) di cui è portatrice rispetto a quanto valutato in sede peritale.

In

conclusione, ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul

tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se

specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01 del 7

dicembre 2001; cfr. consid. 2.9), rispecchiando la perizia del dr. Pancaldi e

quella della dr.ssa Uslenghi, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9; sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05

del 24 agosto 2006 e I 143/07 del 14 settembre 2007), alle stesse può esser

fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre

patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

p. 57, 551 e 572), e considerato che non è stato provato un peggioramento duraturo

e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto dopo la resa delle perizie e

prima del 12 giugno 2012, è da ritenere siccome dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che a dipendenza del quadro

di sindrome polialgica diffusa di cui è affetta sino al momento dell'emanazione

del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del

75% nella sua attività di collaboratrice domestica e del 100% in un’attività

adeguata alle limitazioni funzionali poste dal perito reumatologo.

2.12

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti. Al medico compete la

valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di

attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,

quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue

funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni

importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita

entrano in linea di conto nel caso concreto (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, p. 201). In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve

fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali

e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;

Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Nella fattispecie, l’amministrazione, al fine di determinare il

grado di invalidità, ha interpellato il consulente professionale, il quale ha

effettuato gli accertamenti necessari per appurare il salario precedentemente

conseguito dall’assicurata (doc. AI 49).

Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V

222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80 consid. 5b/cc;

SVR 2007 UV nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – considerato

un reddito da valida nel 2010 di fr. 47’300.-- (salario annuo del 2010 quale

collaboratrice domestica presso l’ultimo datore di lavoro, doc. AI 49-1) e quello

da invalida per lo stesso anno in un’attività semplice e ripetitiva di fr.

43'368.10 (fr. 4'237.80 riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] e ridotti

del 18% per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri e per

altri fattori di riduzione, doc. AI 51) –

il grado d’invalidità nel 2010 è del 8% ([47’300 - 43'368.10] x 100 : 47’300 = 8.31% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

21.

consid. 3.2). Alla stessa conclusione, grado d’invalidità non pensionabile,

si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi al

2012.

Tali accertamenti e conclusioni, che sono rimasti in sostanza

incontestati dalla ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla

corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalida, dei dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e delle

indicazioni fornite dal TCA nella STCA del 25 settembre 2006 (cfr. STFA I

222/04 del 5 settembre 2006; I 424/05 del 22 agosto 2006).

Per

quanto peraltro attiene alla censura ricorsuale riguardo alle attività

lavorative reperibili, il TF già ripetutamente statuito che esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998.

p. 293 consid. 3b p. 296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile

2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 p. 328 consid. 4a p.

331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo,

che non comportano aggravi fisici (RCC 1980 p. 481 consid. 2 p. 482; cfr. anche

STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A

ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza

(DTF 126 V 75) - applicata in concreto nella misura del 18% e, quindi, in modo

generoso - si tiene conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute,

come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi e quindi del fatto che la persona

può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung",

DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481; STF I 418/06 del 24 settembre 2007).

In questo

contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente

al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità (Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio

2003).

L’Ufficio AI ha quindi rettamente concluso che l’assicurata non

attingeva un grado di invalidità sufficiente per l’erogazio-ne di una rendita

di invalidità.

A titolo abbondanziale va detto che anche volendo, per pura ipotesi,

considerare l’assicurata come solo parzialmente salariata (consid. 2.7), e,

quindi, fissare al 60% la quota riservata alle mansioni professionali ed al

restante 40% quella dedicata alle occupazioni casalinghe, il grado di

invalidità globale non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità superiore

al 40%. In effetti pur volendo considerare per la mansioni casalinghe un grado

di inabilità del 25% (conformemente al grado di impedimento fissato dal perito

dr. __________ per lo svolgimento di attività domestiche, doc. AI 40) e appunto

quello dell’8% per quella ipotetica di salariata, il grado d’invalidità globale

sarebbe del 14.8 % (40 x 25% + 60 x 8%). Nemmeno volendo considerare un

maggiore grado di impedimento nell’esercizio dell’attività casalinga, a titolo

indicativo del 40% (anziché del 10% come concluso dal perito dr. __________),

sarebbe possibile giungere ad una tasso d’invalidità complessivo conferente il

diritto ad una rendita.

2.13

L’assicurata ha chiesto al TCA che venga

esperita una nuova valutazione medica.

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non è necessario procedere ad

altri accertamenti medici.

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di revisione. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione

federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del

provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF

130.

V 140 e 129 V 4).

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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