Lexipedia

Decisione

32.2012.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con

decisione 20 dicembre 2011 (doc. D e E) l’Ufficio AI ha confermato la compensazione

ritenuto che la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente non ha intaccato

il minimo vitale riconosciuto dal diritto esecutivo.

1.6. Contro

la decisione del 20 dicembre 2011 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito

– ha chiesto:

"

(…)

• Che l’Ufficio dell’assicurazione Invalidità riconosca il diritto

alle rendite per i mesi di novembre e dicembre 2009

• Venga rivista l’interpretazione nella stesura del foglio di calcolo

per determinarne il diritto al condono

(…)" (I)

1.7. Con

la risposta di causa – sulla base della presa di posizione del 6 marzo 2012 della

Cassa __________ di Compensazione __________ (VI/1) – l’Ufficio AI ha chiesto

di respingere il ricorso. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario

ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.8. Con

scritti 22 marzo e 2 aprile 2012, dopo aver preso visione dell’incarto completo

della Cassa __________ di compensazione, l’insorgente – contestati, con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, di seguito, in particolare alcune

voci non riconosciute come spese – si è confermato nelle proprie allegazioni.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 20 dicembre 2011 (doc. D e E) – con la

quale l’Ufficio AI ha confermato la compensazione ritenuto che la trattenuta di

fr. 350.-- sulla rendita corrente AI non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto

dal diritto esecutivo – è conforme o meno alla legislazione federale.

E’

infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,

consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,

consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

Di

conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula il riesame della decisione

di sospensione della rendita, contesta l’importo chiesto in restituzione e ne

chiede il condono, il ricorso è irricevibile.

Questo

Tribunale non può infatti che ribadire quanto rilevato già nella STCA del 14

aprile 2011 (doc. AI 98/1-9), cresciuta incontestata in giudicato, e meglio:

"

(…)

Al riguardo il TCA rileva che sia la decisione del 17

febbraio 2010 di sospensione della rendita che quella del 17 maggio 2010 di

restituzione sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3)

e che, se non fosse stato d’accordo con le stesse, l’assicurato avrebbe dovuto

impugnarle puntualmente e tempestivamente.

D’altra parte, nella misura in cui chiede la

riconsiderazione dei suenunciati provvedimenti, il TCA si limita qui a rilevare

che non può imporre all’amministrazione di procedere in tal senso poiché la riconsiderazione

è una facoltà dell’Ufficio AI. Infatti il

giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la

precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione

facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il

giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986 597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungs-recht,

2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der

Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di

giurispurenza indicati, pag. 261).

(…)" (doc. AI 98/4-5)

Va

qui evidenziato che il comportamento dell’insorgente – nella misura

in cui ripropone le medesime censure già sollevate nella procedura concernente

il ricorso dell’8 ottobre 2010 sfociata nella STCA del 14 aprile 2011 lasciata

crescere incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.4) – è al limite

del temerario.

Nel

merito

2.3. Nella

STCA di rinvio del 14 aprile 2011 questo Tribunale – appurato che sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS

l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione vantato nei confronti

del ricorrente di fr. 3'538.-- – ha rinviato gli

atti all’amministrazione affinché verificasse l’esigi-bilità della

compensazione avuto riguardo al minimo vitale LEF (cfr. consid. 1.4).

Un

credito in restituzione di una rendita è considerato irrecuperabile quando le

prestazioni continuano ad essere versate, ma non è possibile procedere a una

compensazione in quanto i redditi dell’interessato sono inferiori al minimo

vitale secondo il diritto d’esecuzione (STF 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011; DTF

136V 286, 130 V 505 e 115 V 341 consid 2 tutte con riferimenti; vedi pure la nota

marginale 10802 delle Direttive sulle rendite (DR valide dal 2003 stato al 1.

gennaio 2012 nelle versioni tedesca e francese).

Anche

le note marginali 10919 e 10920 delle medesime DR stabiliscono che per

principio la compensazione di una rendita è ammissibile solo a condizione che

il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto

d’esecuzio-ne non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69) e che per la determinazione

del minimo vitale ai sensi della LEF si veda l’annesso 4 delle Direttive sui

contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa

(DIN) nell’AVS, nell’AI e nelle IPG valide dal 1. gennaio 2008 stato al 1. gennaio

2012 nelle versioni tedesca e francese.

Secondo

l’annesso 4 delle DIN nell’AVS, nell’AI e nelle IPG valgono i tassi e le regole

di calcolo dei rispettivi cantoni che vanno domandate al corrispondente ufficio

di fallimento.

Per

il Canton Ticino fa stato la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1. settembre

2009 che tiene conto delle Direttive del 1. luglio 2009 della Conferenza svizzera

degli ufficiali di esecuzione e fallimento (vedi la Circolare n. 35/2009 del 20

agosto 2009 sulle modalità di calcolo del minimo d’esistenza agli affetti del

diritto esecutivo in conformità dell’art. 93 LEF emanata dalla Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza).

2.4. Nella

fattispecie, invece di procedere come indicato nella STCA di rinvio del 14

aprile 2011 (cfr. consid. 2.3), dagli atti risulta che l’amministrazione, per

stabilire se la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI ha o meno

intaccato il minimo vitale, si è fondata sui parametri validi per il calcolo

delle prestazioni complementari (vedi l’incarto completo della Cassa __________

di compensazione e la presa di posizione 6 marzo 2012 sub VI/1 della medesima

Cassa che, ad esempio, per giustificare la voce spese riferita al canone di locazione

ha rinviato all’art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC e per il calcolo del valore

locativo si è basata sul Foglio di calcolo della prestazione complementare alla

rendita AVS/AI).

In

questo senso ci si potrebbe chiedere se la decisione impugnata non debba essere

annullata già per questa ragione e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

come indicatogli nella STCA di rinvio del 14 aprile 2011.

In

ossequio al principio della celerità (l’insorgente già si è lamentato della

durata della procedura amministrativa precisando che “(…) a tutela dei miei

interessi mi batterò e praticherò ogni strada necessaria per risolvere

positivamente il contenzioso utilizzando ogni mezzo possibile (…)” (X) e per

le ragioni che seguono questo Tribunale, non senza stigmatizzare l’operato

dell’amministrazione, rinuncia tuttavia ad un ulteriore rinvio degli atti visto

che sulla base degli stessi è possibile concludere che la trattenuta di fr.

350.-- sulla rendita corrente AI non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto

dal diritto esecutivo.

Parimenti,

nemmeno meritano ulteriore approfondimento le censure circa il calcolo

effettuato dall’amministrazione adducendo, in particolare, le differenze tra il

Foglio di calcolo della prestazione complementare alla rendita AVS/AI

dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona sub doc. F e il Foglio

di calcolo allegato alla decisione del 20 dicembre 2011 sub doc. E. Infatti, lo

si ribadisce, vanno applicati i criteri validi per il minimo LEF e non quelli

per la prestazione complementare (cfr. consid. 2.3).

2.5. In

casu con decisione del 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha stabilito una

trattenuta di fr. 350.-- dalla rendita corrente AI fino a concorrenza

dell’importo chiestogli in restituzione pari a fr. 3'538.-- (cfr. consid. 1.3 e

1.4).

Di

conseguenza, a seconda che la prima trattenuta sia già stata fatta nel mese di

settembre o in quello di ottobre 2010, nel mese di luglio o agosto 2011

l’importo chiesto in restituzione di fr. 3'583.-- è stato raggiunto e da allora

nulla è più stato trattenuto.

Anche

se dagli atti dell’incarto della Cassa __________ di compensazione si evince

che i dati economici forniti dall’insorgente si riferiscono all’anno 2009 e non

al periodo in cui è stata effettuata la trattenuta, gli stessi possono comunque

essere presi in considerazione ritenuto che non risultano esserci state delle sostanziali

mutazioni in quegli anni (vedi le rispettive decisioni di rifiuto di prestazioni

complementari per gli anni 2010 e 2011 sub doc. 130 dell’incarto della Cassa __________

di compensazione).

Dal

Foglio complementare 3 (doc. 121.8 dell’incarto della Cassa __________ di

compensazione), quali uscite per sé e sua moglie (da considerare per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo art. 93 LEF) per

l’anno 2009, l’insorgente ha indicato i seguenti importi: fr. 6'283.-- per i

premi dell’assicurazione malattia, fr. 583.-- per i contributi AVS/AI/IPG degli

assicurati senza attività lavorativa e fr. 22'200.-- per l’affitto. Quanto all’affitto,

ritenuto che fr. 1'200.--sono per il posteggio (vedi il modulo 1 – Informazione

complementare sub doc. 121/9 dell’incarto della Cassa __________ di

compensazione), lo stesso può essere riconosciuto limitatamente a fr. 21'000.--

(22'200 - 1'200 = 21'000). A tale proposito va rilevato che è principio

giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti

connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione

(DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento

di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò

che non corrisponde al caso in esame.

Neppure

può essere ritenuto l’importo di fr. 23'196.-- che l’insorgente sostiene di

aver versato alla sua ex moglie per l’anno 2009 (cfr. X e la dichiarazione

della ex moglie sub doc. 135.2 dell’incarto della Cassa __________ di

compensazione). Infatti nella sentenza di divorzio 5 giugno 2007 e nell’omologata

convenzione 6/13 luglio 2006 sulle conseguenze accessorie non è stato fissato

alcun importo quale contributo alimentare per il mantenimento della ex moglie a

cui è stato riconosciuto il diritto di abitare nella proprietà __________

dell’insorgente fino all’eventuale trapasso di proprietà (doc. 5 dell’incarto della

Cassa __________ di compensazione).

Per

il medesimo anno, quali entrate l’insorgente ha indicato: fr. 38'304.-- (fr.

31'920.-- per sé e fr. 6'384.-- per la figlia) quale rendita-pensione percepita

da organismi in Svizzera e all’estero e fr. 21'228.-- quale rendita

d’invalidità. In particolare dal doc. 121.2 dell’incarto della Cassa __________

di compensazione si evince che anche nel 2010 all’insorgente sono state versate

dalla __________ prestazioni per complessivi fr. 38'304.-- e dai doc. 140 e 141

emerge che per il 2009 lo stesso importo é stato versato sul suo conto postale

sotto forma di 4 accrediti trimestrali di fr. 9'576.-- cadauno.

Da

quanto appena esposto risulta dunque che il ricorrente nel 2009, coniugato in

seconde nozze con __________ e padre di __________ (doc. 61, 62 e 97), disponeva,

quali entrate, di fr. 59'532.-- (38'304 + 21'228 = 59'532).

Quanto

alle uscite, nel 2009, l’assicurato doveva far fronte a fr. 25’200.-- quale

importo per sé e la sua famiglia (importo base mensile per coniugi pari a fr.

1'700.-- più fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 2006 x 12, stabiliti

per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,

tuttora in uso. Questi importi comprendono già le spese di sostentamento,

abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali

elettricità, illuminazione, gas; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo).

Ai

fr. 25'200.-- vanno poi aggiunte le uscite sopra stabilite di fr. 27'866.--

(6'283 + 583 + 21'000 = 27'866) e si giunge ad un importo complessivo di fr.

53'066.-- (25'200 + 27'866 = 53'066).

In

concreto, per il 2009, risultano uscite per 53'066.-- e, quindi, un’eccedenza

di fr. 6'466.-- (59'532 - 53'066 = 6'466) per l’intero anno e di fr. 538.83 al

mese (6'466 : 12 = 538.83).

Di

conseguenza, visto l’ammontare dell’eccedenza mensile di fr. 538.83 per l’anno

2009, anche volendo ammettere un minimo rincaro per gli anni 2010 e 2011 (va

qui ribadito che la situazione economica in quegli anni non ha subito sostanziali

modifiche e ricordato che la trattenuta è stata effettuata da settembre e/o

ottobre 2010 a luglio e/o agosto 2011), la trattenuta di fr. 350.-- sulla

rendita corrente AI degli anni 2010 e 2011 rispettava il minimo vitale

riconosciuto dal diritto esecutivo.

2.6. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata del 20

novembre 2011 va quindi confermata e il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, respinto.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster