32.2012.19
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6 settembre 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2012.19
Data decisione, Autorità:
06.09.2012, TCA
Titolo:
Confermata la trattenuta effettuata sulla rendita corrente in quanto non lesiva del minimo vitale LEF. Irricevibile il ricorso nella misura in cui ripropone le medesime censure già sollevate nella procedura sfociata nella STCA del 14 aprile 2011, scresciuta incontestata in giudicato
RENDITA
art. 50 cpv. 2 LAI
art. 20 cpv. 2 LAVS
art. 93 LEF
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.19
FS
Lugano
6 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, dal 1. marzo 2007 è beneficiario di una rendita intera AI (cfr.
il progetto d’assegnazione di rendita 11 giugno e le decisioni 17 settembre
2008 sub doc. AI 41/1-3, 48/3-6 e 49/3-5).
1.2. Con
decisione 17 febbraio 2010, preavvisata con progetto 11 gennaio 2010 (doc. AI
72/1-2), l’Ufficio AI ha sospeso il diritto alla rendita dal 1. ottobre al 23
dicembre 2009 essendo in quel periodo l’assicurato “(…) in detenzione
(regime ordinario)” (doc. AI 77/1-3).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato e nella stessa
l’amministrazione aveva precisato che “(…) per quanto concerne la richiesta
di restituzione, riceverà una decisione separata. (…)” (doc. AI 77/1).
1.3. Con
decisione 17 maggio 2010 (doc. AI 85/1-3) l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione
dell’importo di fr. 3'538.-- (pari alle rendite dei mesi di ottobre e novembre
2009) indicando che “(…) detto importo potrebbe essere compensato mediante
trattenute sulla rendita corrente. (…)” (doc. AI 85/1). Contestualmente
l’amministrazione ha reso attento l’assicurato circa la possibilità di chiedere
il condono precisando che “(…) se lei stima che nel Suo caso le suindicate
condizioni della buona fede e dell’onere troppo grave siano entrambe realizzate
e se desiderasse perciò chiedere il condono, può presentare una domanda di
condono al nostro Ufficio AI, entro 30 giorni dalla notificazione della
presente decisione di restituzione. Ad un eventuale domanda di condono deve
essere aggiunto il - Foglio completivo 3 -, debitamente compilato e con
l’autentifica-zione del Comune. (…)” (doc. AI 85/1).
Anche
questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con
decisione 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha stabilito che:
"
(…)
In seguito alla nostra decisione di restituzione del
17.05.2010 passata in giudicato, constatiamo che nessuna richiesta di condono è
pervenuta al nostro Ufficio.
Di conseguenza l’importo di CHF 3'538.00 indebitamente
percepito sarà compensato mediante una trattenuta di CHF 350.00 mensili sulla
rendita corrente fino ad estinzione del debito.
Se questo importo dovesse essere elevato un’eventuale
proposta da parte Sua per un altro modo di pagamento potrebbe essere esaminata
dal nostro Ufficio.
In applicazione dell’art. 97 LAVS, in correlazione con
l’art. 66 LAI, un ricorso interposto contro la presente decisione non avrà
effetto sospensivo.
(…)" (doc. A/1)
Il
ricorso dell’8 ottobre 2010 (doc. AI 91/12-13) interposto contro la decisione
del 3 settembre 2010 è stato accolto ai sensi dei considerandi da questo
Tribunale che, con STCA del 14 aprile 2011 (doc. AI 98/1-9), cresciuta
incontestata in giudicato, ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli
atti all’Ufficio AI affinché, effettuato il calcolo volto a sapere se la
trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI intacca o meno il minimo
vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo ex art. 93 LEF, verifichi
l’esigibilità della compensazione.
Fatti
1.5. Con
decisione 20 dicembre 2011 (doc. D e E) l’Ufficio AI ha confermato la compensazione
ritenuto che la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente non ha intaccato
il minimo vitale riconosciuto dal diritto esecutivo.
1.6. Contro
la decisione del 20 dicembre 2011 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA con il quale – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito
– ha chiesto:
"
(…)
• Che l’Ufficio dell’assicurazione Invalidità riconosca il diritto
alle rendite per i mesi di novembre e dicembre 2009
• Venga rivista l’interpretazione nella stesura del foglio di calcolo
per determinarne il diritto al condono
(…)" (I)
1.7. Con
la risposta di causa – sulla base della presa di posizione del 6 marzo 2012 della
Cassa __________ di Compensazione __________ (VI/1) – l’Ufficio AI ha chiesto
di respingere il ricorso. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario
ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.8. Con
scritti 22 marzo e 2 aprile 2012, dopo aver preso visione dell’incarto completo
della Cassa __________ di compensazione, l’insorgente – contestati, con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, di seguito, in particolare alcune
voci non riconosciute come spese – si è confermato nelle proprie allegazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 20 dicembre 2011 (doc. D e E) – con la
quale l’Ufficio AI ha confermato la compensazione ritenuto che la trattenuta di
fr. 350.-- sulla rendita corrente AI non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto
dal diritto esecutivo – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Di
conseguenza, nella misura in cui l’insorgente postula il riesame della decisione
di sospensione della rendita, contesta l’importo chiesto in restituzione e ne
chiede il condono, il ricorso è irricevibile.
Questo
Tribunale non può infatti che ribadire quanto rilevato già nella STCA del 14
aprile 2011 (doc. AI 98/1-9), cresciuta incontestata in giudicato, e meglio:
"
(…)
Al riguardo il TCA rileva che sia la decisione del 17
febbraio 2010 di sospensione della rendita che quella del 17 maggio 2010 di
restituzione sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3)
e che, se non fosse stato d’accordo con le stesse, l’assicurato avrebbe dovuto
impugnarle puntualmente e tempestivamente.
D’altra parte, nella misura in cui chiede la
riconsiderazione dei suenunciati provvedimenti, il TCA si limita qui a rilevare
che non può imporre all’amministrazione di procedere in tal senso poiché la riconsiderazione
è una facoltà dell’Ufficio AI. Infatti il
giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la
precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione
facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il
giudice non può imporle (ZAK 1985 58 e ZAK 1986 597 citate da Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Recht-sprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungs-recht,
2010, ad art. 30/31 (Art. 17 ATSG), pag. 387 e da Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der
Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di
giurispurenza indicati, pag. 261).
(…)" (doc. AI 98/4-5)
Va
qui evidenziato che il comportamento dell’insorgente – nella misura
in cui ripropone le medesime censure già sollevate nella procedura concernente
il ricorso dell’8 ottobre 2010 sfociata nella STCA del 14 aprile 2011 lasciata
crescere incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.4) – è al limite
del temerario.
Nel
merito
2.3. Nella
STCA di rinvio del 14 aprile 2011 questo Tribunale – appurato che sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS
l’Ufficio AI può compensare il credito da restituzione vantato nei confronti
del ricorrente di fr. 3'538.-- – ha rinviato gli
atti all’amministrazione affinché verificasse l’esigi-bilità della
compensazione avuto riguardo al minimo vitale LEF (cfr. consid. 1.4).
Un
credito in restituzione di una rendita è considerato irrecuperabile quando le
prestazioni continuano ad essere versate, ma non è possibile procedere a una
compensazione in quanto i redditi dell’interessato sono inferiori al minimo
vitale secondo il diritto d’esecuzione (STF 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011; DTF
136V 286, 130 V 505 e 115 V 341 consid 2 tutte con riferimenti; vedi pure la nota
marginale 10802 delle Direttive sulle rendite (DR valide dal 2003 stato al 1.
gennaio 2012 nelle versioni tedesca e francese).
Anche
le note marginali 10919 e 10920 delle medesime DR stabiliscono che per
principio la compensazione di una rendita è ammissibile solo a condizione che
il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto
d’esecuzio-ne non sia intaccato (RCC 1983 pag. 69) e che per la determinazione
del minimo vitale ai sensi della LEF si veda l’annesso 4 delle Direttive sui
contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa
(DIN) nell’AVS, nell’AI e nelle IPG valide dal 1. gennaio 2008 stato al 1. gennaio
2012 nelle versioni tedesca e francese.
Secondo
l’annesso 4 delle DIN nell’AVS, nell’AI e nelle IPG valgono i tassi e le regole
di calcolo dei rispettivi cantoni che vanno domandate al corrispondente ufficio
di fallimento.
Per
il Canton Ticino fa stato la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1. settembre
2009 che tiene conto delle Direttive del 1. luglio 2009 della Conferenza svizzera
degli ufficiali di esecuzione e fallimento (vedi la Circolare n. 35/2009 del 20
agosto 2009 sulle modalità di calcolo del minimo d’esistenza agli affetti del
diritto esecutivo in conformità dell’art. 93 LEF emanata dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza).
2.4. Nella
fattispecie, invece di procedere come indicato nella STCA di rinvio del 14
aprile 2011 (cfr. consid. 2.3), dagli atti risulta che l’amministrazione, per
stabilire se la trattenuta di fr. 350.-- sulla rendita corrente AI ha o meno
intaccato il minimo vitale, si è fondata sui parametri validi per il calcolo
delle prestazioni complementari (vedi l’incarto completo della Cassa __________
di compensazione e la presa di posizione 6 marzo 2012 sub VI/1 della medesima
Cassa che, ad esempio, per giustificare la voce spese riferita al canone di locazione
ha rinviato all’art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC e per il calcolo del valore
locativo si è basata sul Foglio di calcolo della prestazione complementare alla
rendita AVS/AI).
In
questo senso ci si potrebbe chiedere se la decisione impugnata non debba essere
annullata già per questa ragione e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
come indicatogli nella STCA di rinvio del 14 aprile 2011.
In
ossequio al principio della celerità (l’insorgente già si è lamentato della
durata della procedura amministrativa precisando che “(…) a tutela dei miei
interessi mi batterò e praticherò ogni strada necessaria per risolvere
positivamente il contenzioso utilizzando ogni mezzo possibile (…)” (X) e per
le ragioni che seguono questo Tribunale, non senza stigmatizzare l’operato
dell’amministrazione, rinuncia tuttavia ad un ulteriore rinvio degli atti visto
che sulla base degli stessi è possibile concludere che la trattenuta di fr.
350.-- sulla rendita corrente AI non ha intaccato il minimo vitale riconosciuto
dal diritto esecutivo.
Parimenti,
nemmeno meritano ulteriore approfondimento le censure circa il calcolo
effettuato dall’amministrazione adducendo, in particolare, le differenze tra il
Foglio di calcolo della prestazione complementare alla rendita AVS/AI
dell’Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona sub doc. F e il Foglio
di calcolo allegato alla decisione del 20 dicembre 2011 sub doc. E. Infatti, lo
si ribadisce, vanno applicati i criteri validi per il minimo LEF e non quelli
per la prestazione complementare (cfr. consid. 2.3).
2.5. In
casu con decisione del 3 settembre 2010 l’Ufficio AI ha stabilito una
trattenuta di fr. 350.-- dalla rendita corrente AI fino a concorrenza
dell’importo chiestogli in restituzione pari a fr. 3'538.-- (cfr. consid. 1.3 e
1.4).
Di
conseguenza, a seconda che la prima trattenuta sia già stata fatta nel mese di
settembre o in quello di ottobre 2010, nel mese di luglio o agosto 2011
l’importo chiesto in restituzione di fr. 3'583.-- è stato raggiunto e da allora
nulla è più stato trattenuto.
Anche
se dagli atti dell’incarto della Cassa __________ di compensazione si evince
che i dati economici forniti dall’insorgente si riferiscono all’anno 2009 e non
al periodo in cui è stata effettuata la trattenuta, gli stessi possono comunque
essere presi in considerazione ritenuto che non risultano esserci state delle sostanziali
mutazioni in quegli anni (vedi le rispettive decisioni di rifiuto di prestazioni
complementari per gli anni 2010 e 2011 sub doc. 130 dell’incarto della Cassa __________
di compensazione).
Dal
Foglio complementare 3 (doc. 121.8 dell’incarto della Cassa __________ di
compensazione), quali uscite per sé e sua moglie (da considerare per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo art. 93 LEF) per
l’anno 2009, l’insorgente ha indicato i seguenti importi: fr. 6'283.-- per i
premi dell’assicurazione malattia, fr. 583.-- per i contributi AVS/AI/IPG degli
assicurati senza attività lavorativa e fr. 22'200.-- per l’affitto. Quanto all’affitto,
ritenuto che fr. 1'200.--sono per il posteggio (vedi il modulo 1 – Informazione
complementare sub doc. 121/9 dell’incarto della Cassa __________ di
compensazione), lo stesso può essere riconosciuto limitatamente a fr. 21'000.--
(22'200 - 1'200 = 21'000). A tale proposito va rilevato che è principio
giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per l’esercizio della sua professione
(DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento
di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò
che non corrisponde al caso in esame.
Neppure
può essere ritenuto l’importo di fr. 23'196.-- che l’insorgente sostiene di
aver versato alla sua ex moglie per l’anno 2009 (cfr. X e la dichiarazione
della ex moglie sub doc. 135.2 dell’incarto della Cassa __________ di
compensazione). Infatti nella sentenza di divorzio 5 giugno 2007 e nell’omologata
convenzione 6/13 luglio 2006 sulle conseguenze accessorie non è stato fissato
alcun importo quale contributo alimentare per il mantenimento della ex moglie a
cui è stato riconosciuto il diritto di abitare nella proprietà __________
dell’insorgente fino all’eventuale trapasso di proprietà (doc. 5 dell’incarto della
Cassa __________ di compensazione).
Per
il medesimo anno, quali entrate l’insorgente ha indicato: fr. 38'304.-- (fr.
31'920.-- per sé e fr. 6'384.-- per la figlia) quale rendita-pensione percepita
da organismi in Svizzera e all’estero e fr. 21'228.-- quale rendita
d’invalidità. In particolare dal doc. 121.2 dell’incarto della Cassa __________
di compensazione si evince che anche nel 2010 all’insorgente sono state versate
dalla __________ prestazioni per complessivi fr. 38'304.-- e dai doc. 140 e 141
emerge che per il 2009 lo stesso importo é stato versato sul suo conto postale
sotto forma di 4 accrediti trimestrali di fr. 9'576.-- cadauno.
Da
quanto appena esposto risulta dunque che il ricorrente nel 2009, coniugato in
seconde nozze con __________ e padre di __________ (doc. 61, 62 e 97), disponeva,
quali entrate, di fr. 59'532.-- (38'304 + 21'228 = 59'532).
Quanto
alle uscite, nel 2009, l’assicurato doveva far fronte a fr. 25’200.-- quale
importo per sé e la sua famiglia (importo base mensile per coniugi pari a fr.
1'700.-- più fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 2006 x 12, stabiliti
per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,
quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009,
tuttora in uso. Questi importi comprendono già le spese di sostentamento,
abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali
elettricità, illuminazione, gas; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo).
Ai
fr. 25'200.-- vanno poi aggiunte le uscite sopra stabilite di fr. 27'866.--
(6'283 + 583 + 21'000 = 27'866) e si giunge ad un importo complessivo di fr.
53'066.-- (25'200 + 27'866 = 53'066).
In
concreto, per il 2009, risultano uscite per 53'066.-- e, quindi, un’eccedenza
di fr. 6'466.-- (59'532 - 53'066 = 6'466) per l’intero anno e di fr. 538.83 al
mese (6'466 : 12 = 538.83).
Di
conseguenza, visto l’ammontare dell’eccedenza mensile di fr. 538.83 per l’anno
2009, anche volendo ammettere un minimo rincaro per gli anni 2010 e 2011 (va
qui ribadito che la situazione economica in quegli anni non ha subito sostanziali
modifiche e ricordato che la trattenuta è stata effettuata da settembre e/o
ottobre 2010 a luglio e/o agosto 2011), la trattenuta di fr. 350.-- sulla
rendita corrente AI degli anni 2010 e 2011 rispettava il minimo vitale
riconosciuto dal diritto esecutivo.
2.6. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata del 20
novembre 2011 va quindi confermata e il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, respinto.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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