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Decisione

32.2012.190

Richiesta di una rendita d'invalidità. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in ambito psichiatrico sulla base di quanto affermato dai medesimi medici SMR

14 febbraio 2013Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; 131 V

120; 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04

del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;

cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 p.

1829).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991;

RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla

salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

5. Nel caso concreto, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia

pluridisciplinare ad opera del SAM.

Dal

referto, datato 14 marzo 2011 (doc. AI 45-1), risulta che i periti hanno fatto

capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura chirurgica (dr. med. __________),

neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di esiti di ferimento da arma da fuoco il __________

con/su lesioni dell’intestino tenue, del cieco, nonché dell’arteria iliaca

esterna ds., con necessità di sutura intestinale e ricostruzione dell’arteria

tramite protesi Dacron; grave neuropatia sensitivomotoria assonale delle

porzioni distali del nervo sciatico ds. (nervo peroneo e nervo tibiale) in

seguito a lesione ischemica della gamba ds., sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve ICD-10 F 33.0, sindrome postraumatica da stress con

ideazione fobica ICD 10 F 43.1, sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa nell’ambito del ferimento da arma

da fuoco del __________ di stato dopo sindrome compartimentale arto inferiore

ds. con necessità di fasciotomia delle tre logge dell’arto inferiore, ernia

muscolare alla parte laterale dell’arto inferiore ds. in stato dopo fasciotomia

e copertura tramite Thiersch, stato dopo sutura intestinale e ricostruzione

dell’arteria iliaca esterna ds. tramite protesi Dacron e stato dopo posa di una

rete intraddominale per ernia cicatriziale addominale.

Dal

punto di vista chirurgico vascolare il consulente, dr. med. __________, ha

valutato la capacità lavorativa dell’interessato nella misura del 100% in

qualsiasi attività. Circa la patologia neurologica il dr. med. __________ ha

attestato che i deficit presenti possono sicuramente causare limitazioni

importanti nel caso di un’attività lavorativa che comporti una stazione

prevalentemente eretta, che non permetta all’A. una certa flessibilità

nell’assunzione della postura del corpo o che richieda di salire su scale,

impalcature ecc. In un’attività lavorativa che non solleciti in modo rilevante

la gamba destra che permetta anche brevi periodi di riposo in posizione seduta,

l’assicurato può essere considerato abile al lavoro in misura di almeno l’85%.

In particolare, anche per l’attività di __________ l’A. è abile al lavoro in

misura di almeno l’85%. Un’attività esclusivamente sedentaria e d’ufficio

sarebbe esigibile in misura pressoché completa.

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, l’insorgente è stato visitato dal dr.

med. __________, il quale ha, tra l’altro, affermato:

" (…)

In seguito, l’avvenimento

della rapina a mano armata del __________ ha provocato in lui l’insorgenza di

uno stato ansiosodepressivo. L’A. dichiara di conservare dei ricordi di tale

avvenimento in quanto non ha perso totalmente la conoscenza. Dichiara di non

essere riuscito a distinguere il volto del rapinatore anche se dopo l’inchiesta

avrebbe portato alla luce l’identità di quest’ultimo (sarebbe stato un suo

ex-cliente). Successivamente all’evento l’A. ha presentato fenomeni di

flash-back quotidianamente per almeno quattro mesi; attualmente si presentano

di rado, anche se emergono alla sua coscienza in modo improvviso e coatto. Non

ha mai presentato incubi notturni. Da allora presenta un’ideazione a sfondo

fobico che viene descritta alla voce status psichico. L’A. lavora a tempo

parziale presso __________ di __________, della quale __________. In seguito

alla degenza presso l’__________, dal __________ è stato trasferito alla

Clinica __________, dove ha seguito un trattamento riabilitativo. Nel rapporto

d’uscita del 5.10.2009 viene descritta una visita da uno psicologo in tre

occasioni. I colleghi descrivono uno stato psichico, nel quale l’A. ha espresso

i ricordi con un coinvolgimento emotivo, senza fenomeni di flash-back e senza

incubi notturni. I disturbi del sonno sono descritti piuttosto come la

conseguenza di una sintomatologia algica all’arto inferiore ds. Si sottolinea

inoltre che l’episodio di pressione vissuto ha sollevato nell’A. l’idea di

cambiare radicalmente la sua vita in modo da non lavorare più nella sua ditta.

Quest’idea non l’ha molto sollevato dall’angoscia di esporsi nuovamente a dei

rischi. Secondo i colleghi i sintomi non sono così rilevanti per porre la

diagnosi di un disturbo postraumatico da stress. Dopo alcuni mesi dal suo

rientro a casa l’A. ha presentato una sintomatologia depressiva, motivo per il

quale dal 15.12.2009 ha iniziato un trattamento psichiatrico dal dr. med. __________,

che nel suo rapporto del 13.3.2010 pone la diagnosi di sindrome postraumatica

da stress dal __________, con stato ansiodepressivo reattivo. Descrive uno

stato di deflessione timica con apatia, anedonia, disturbi dei ritmi

circadiani, con una buona capacità cognitiva. Da allora l’A. ha iniziato un

trattamento a base di Trittico fino a un massimo di 300 mg al giorno; da un mese

assume 200 mg al giorno.

Allo status psichico il

contatto affettivo è valido. L’A. presenta la tendenza a dissimulare la

sofferenza emotiva. La gestualità e la mimica sono modulate in modo congruo e

sintone. Il tono di voce è ben modulato. In diversi passaggi del colloquio si

manifesta un pianto espresso. Non manifesta una mimica espressiva di dolore. Il

tono dell’umore è orientato al polo depressivo. E’ apparso angosciato in

diversi passaggi del colloquio. La quota d’angoscia è moderata e fluttuante. L’ansia

libera è lieve. Dichiara di piangere di rado; quando ha dovuto parlare degli

avvenimenti della sua vita non è riuscito a contenersi. Le funzioni cognitive

non mettono in evidenza alcuna alterazione. L’attenzione, la concentrazione e

la memoria sono conservate. Il giudizio e il ragionamento appaiono ben

conservati. L’eloquio è spontaneo. La produttività verbale è normale. Il flusso

del pensiero è fluido. I nessi associativi sono conservati. Il contenuto del

pensiero è incentrato sul suo attuale stato fisico e psicologico. Come espresso

sopra, l’A. tende a minimizzare la sofferenza psicologica. Mette in primo piano

la sofferenza fisica, come la sintomatologia che più potrebbe incidere sulla

sua capacità lavorativa (…)” (doc. AI 45-15/16)

Sulla

base di queste constatazioni i periti del SAM hanno evidenziato che il

consulente diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve, una sindrome postraumatica da stress con ideazione fobica e una sindrome

somatoforme da dolore persistente, valutando l’attuale grado di capacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 60% nell’attività

da ultimo esercitata e nella misura dell’80% in altre attività (diversa da

quella attuale), in cui non sia sollecitato il sistema di allarme e ideazione

fobica che l’assicurato presenta.

In

conclusione i periti hanno accertato che l’insorgente presenta una capacità

lavorativa del 60% intesa come riduzione del rendimento sull’arco dell’intera

giornata lavorativa quale __________.

Per

quanto concerne l’evoluzione temporale della limitazione della capacità

lavorativa gli specialisti hanno evidenziato che vi è un’incapacità lavorativa

totale dal __________ fino alla dimissione dalla Clinica __________ del

18.9.2009 con successiva incapacità lavorativa al 50% fino alla fine del 2009 e

poi al 40% dal 1° gennaio 2010.

Circa le

conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:

" (…)

Dal punto di vista

neurologico, come descritto nel capitolo precedente, i deficit presenti possono

sicuramente causare limitazioni importanti nel caso di un’attività lavorativa

che comporti una stazione prevalentemente eretta, che non permetta all’A. una

certa flessibilità nell’assunzione della postura del corpo e che richieda di

salire su scale, impalcature ecc. Invece, in un’attività lavorativa che non

solleciti in modo rilevante la gamba ds., che permetta all’A. anche brevi

periodi di riposo in posizione seduta, l’A. può essere considerato abile al

lavoro in misura di almeno l’85% (come per esempio nell’attività tuttora

esercitata). In un’attività esclusivamente sedentaria e d’ufficio, l’A. sarebbe

abile al lavoro in misura pressoché completa per quel che riguarda gli aspetti

neurologici.

Tenendo in

considerazione che dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta

un’incapacità lavorativa del 20% per qualunque altra attività in cui non sia

sollecitato il sistema di allarme e l’ideazione fobica che egli presenta (cioè

attività in cui non vede minacciata la sua incolumità), giungiamo alla

conclusione che in un’attività confacente allo stato di salute, che tenga in

considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa sia da

considerare nella misura del 80% intesa come riduzione del rendimento sull’arco

di un’intera giornata lavorativa, a partire dal 1.1.2010 (in precedenza come

descritto nel capitolo 8).” (doc. AI 45-19)

Il

medico SMR, dr. med. __________, il 7 aprile 2011 ha in sostanza confermato la perizia del SAM, aggiungendo inoltre che dal 5 maggio 2010 al 31

luglio 2010 l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro a causa di un

intervento chirurgico.

Il

21 luglio 2011 il dr. med. __________, __________ __________, ha affermato che

l’insorgente “ha una buona condizione fisica generale ma presenta postumi

cronici (non migliorabili) alla gamba destra, che gli permettono però una vita

normale ed indipendente. Non sono previsti ulteriori interventi chirurgici, il

paziente però dovrà eseguire regolari controlli a tempo indeterminato a causa

della lesione vascolare” (doc. AI 66-5).

Il

27 luglio 2011 il dr. med. __________ specialista FMH medicina interna, ha

evidenziato:

" (…)

Riassumendo brevemente

si tratta di un paziente ricoverato d’urgenza __________ a seguito di un trauma

d’arma da fuoco a livello addominale, caratterizzato da uno schock emorragico

con insufficienza multi organica e coagulopatia da consumo con una lesione

completa dell’arteria iliaca esterna destra, perforazioni multiple

dell’intestino tenue e del cieco nonché una ferita alla mano sinistra.

L’intervento è

consistito in una laparotomia d’urgenza con revisione addominale, resezioni

dell’intestino tenue ileo-ciecale con posa di un interpolato di Dacron a

livello dei vasi iliaci.

L’intervento si è poi

complicato dall’insorgenza di una sindrome compartimentale alla gamba destra

con importante rabdomiolisi; che ha reso necessaria una fasciotomia

tricompartimentale, con sofferenza neuro-vascolare in particolare a carico del

nervo peroneo e del nervo tibiale con una paresi residua della dorsi flessione

del piede, della dorsi flessione dell’alluce e delle dita nonché della

flessione plantare dell’eversione e dell’inversione del piede.

Per questa ragione il

paziente è stato durante questi due anni regolarmente seguito presso il

servizio di neurologia dell’__________ di __________.

In data 30.05.11 è poi

stato nuovamente operato per una correzione della cicatrice a livello dell’arto

inferiore destro in stato dopo trapianto cutaneo sempre per le conseguenze

della sindrome della loggia.

Dopo il ricovero

presso i servizi di chirurgia dell’__________ di __________ il paziente è poi

stato trasferito per un lungo periodo di riabilitazione presso la Clinica __________,

periodo durante il quale ha potuto pure beneficiare di un sostegno psicologico

per un’importante sindrome post-traumatica per la quale è tutt’ora in cura dal

dott. __________ che potrà senz’altro essere più preciso nella descrizione

della problematica psichiatrica.” (doc. AI 66-6)

Il

10 agosto 2011 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e

psicoterapia, che segue il ricorrente dal 15 dicembre 2009, ha affermato che l’insorgente soffre di “una sindrome post-traumatica da stress F 43.1 (ICD

10) che ancora attualmente non gli consente una ripresa lavorativa neanche a

tempo parziale. Tale patologia psichiatrica è reattiva all’aggressione subita __________.

Malgrado il paziente mostri un’ottima “aderenza” alla psicoterapia ed alla

farmacoterapia concordata, la prognosi resta riservata” (doc. AI 66-4).

Il

15 giugno 2012 lo specialista ha affermato:

" (…)

La presa a carico del

sig. RI 1 si articola su colloqui individuali regolari mensili ed una

farmacoterapia con l’antidepressivo Trittico dosato attualmente a 300 mg/g.

Egli soffre di:

-

Sindrome post traumatica da stress F 43.1 (ICD

10)

-

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio

di gravità media F 33.1 (ICD 10)

-

Sindrome somatiforme da dolore persistente F

45.4 (ICD 10)

La mia valutazione si

discosta da quella del collega Dr. med. __________, Specialista FMH Psichiatria

e Psicoterapia, che ha visitato il paziente in data 04.01.2011, per il grado di

depressione che personalmente ritengo di media gravità.

In effetti la

deflessione timica si caratterizza per un disturbo del sonno, fasi di marcata

tensione endogena con accumulo emotivo, diminuzione dell’autostima e dello

slancio vitale, diminuzione della concentrazione e maggiore affaticabilità.

Per le altre due

diagnosi psichiatriche la sintomatologia è evidente ed è stata messa in rilievo

anche nella perizia del collega.

Sottolineo che questo

quadro psicopatologico è direttamente reattivo all’aggressione armata che il

sig. RI 1 ha subito in data __________.

Purtroppo malgrado un’ottima

aderenza alle proposte terapeutiche lo stato clinico psichiatrico resta

sostanzialmente immutato.

Ritengo che la mia

conoscenza approfondita di questo caso mi permette di affermare che il sig. RI

1 potrebbe ritornare ad un lavoro adeguato alle sue capacità residue con una

percentuale massima del 50% ed in nessun modo nell’ambito della sua precedente

professione come __________.

Anche durante gli

ultimi incontri egli ha manifestato la sua disponibilità a potere immaginare un

progetto occupazionale al 50% che possa aiutarlo a ritrovare un ruolo attivo

nella società.

In considerazione

della diagnosi di Sindrome post traumatica da stress, ritengo che un contesto

lavorativo in contatto diretto con le persone è da escludere.” (doc. B)

Il

10 luglio 2012 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________i, medici SMR,

preso atto dell’ultimo certificato del dr. med. __________, hanno affermato:

" Essendo

in presenza di una patologia affettiva ricorrente che può presentare fasi di

gravità differenti appare opportuno una rivalutazio-ne psichiatrica di decorso

per valutare se vi sia stato un peggiora-mento del quadro clinico o se questo

sia invariato rispetto alla valutazione SAM ormai avvenuta un anno e mezzo fa.”

(doc. IV/Bis)

6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha

però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

Considerandi

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

7.1

In

concreto va innanzitutto evidenziato che, trattandosi di una domanda di

prestazioni AI, la questione del nesso di causalità naturale e adeguato tra

quanto avvenuto il __________ e lo stato di salute psichico e fisico del

ricorrente non è rilevante. Infatti, ai sensi degli art. 4 cpv. 1 LAI, 7 LPGA e

8.

LPGA con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli

elementi fondamentali dell'invalidità sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

pertanto “unicamente” stabilire se il danno alla salute di cui è affetto

l’insorgente provoca un’incapacità di guadagno.

In

secondo luogo il TCA rileva che l’insorgente non contesta l’assegnazione di ¾

di rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010 ed anzi ne chiede la conferma

(cfr. pag. 2 e pag. 10 del ricorso, doc. I).

Ne

segue che oggetto del contendere è unicamente il diritto a prestazioni

successive al 31 ottobre 2010.

7.2

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, per i motivi che seguono non può

confermare la decisione impugnata che nega il diritto alla rendita dopo il 31

ottobre 2010.

Per

quanto concerne la patologia neurologica e chirurgico vascolare, il TCA

evidenzia che non vi sono ragioni per mettere in dubbio le valutazioni dei

consulenti, dr. med. __________, specialista FMH neurologia e dr. med. __________

specialista FMH chirurgia, chirurgia vascolare, generale e traumatologia e __________

di __________, confermate dai periti del SAM.

I

consulti, sono infatti da considerare dettagliati,

approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando 6. Gli specialisti hanno infatti preso in considerazione l’intera

fattispecie, si sono fondati su esami completi, in piena conoscenza

dell’incarto, la descrizione del contesto è chiara e le conclusioni degli

specialisti sono motivate.

Del

resto l’insorgente non ha prodotto certificati medici atti a sovvertire le

conclusioni peritali e relativi ad un periodo precedente la perizia.

Tuttavia,

questo TCA evidenzia che in sede di osservazioni al progetto di decisione

l’interessato ha prodotto alcuni certificati medici, di cui perlomeno uno

avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedere con un ulteriore

accertamento atto a stabilire se, dopo l’esame peritale del SAM, ma prima

dell’emissione della decisione impugnata (l'autorità giudicante deve infatti

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stato reso il provvedimento litigioso), vi sia stato un ulteriore periodo

di incapacità lavorativa diverso rispetto a quello riportato nella decisione.

Se

da un lato, come sottolineato dal medico SMR, dr. med. __________, in data 20

ottobre 2011 (doc. AI 69-1), il rapporto del dr. med. __________ del 21 luglio

2011.

(doc. AI 66-5) si esaurisce in sostanza in una descrizione della

condizione fisica del ricorrente, ritenuta in generale buona ma con postumi

cronici alla gamba destra, che gli permettono però una vita normale ed

indipendente, con l’aggiunta che l’interessato deve eseguire controlli regolari

a tempo indeterminato a causa della lesione vascolare, dall’altra,

contrariamente a quanto sostenuto dal medico SMR, la presa di posizione del 27

luglio 2011 del dr. med. __________, FMH medicina interna, meritava perlomeno

una verifica.

Infatti,

dopo aver descritto una situazione già nota, ossia il grave avvenimento del __________

e le conseguenze subite dall’interessato, il medico curante ha evidenziato che

il “30.05.11 è poi stato nuovamente operato per una correzione della

cicatrice a livello inferiore destro in stato dopo trapianto cutaneo sempre per

le conseguenze della sindrome della loggia” e che “dopo il ricovero

presso i servizi di chirurgia dell’__________ di __________ il paziente è poi

stato trasferito per un lungo periodo di riabilitazione presso la

Clinica __________” (sottolineature del redattore, doc. AI 66-6; cfr. anche

attestato del 28 novembre 2011, del dr. med. __________, doc. AI 73-2).

In

altre parole l’insorgente, dopo la valutazione peritale del SAM, ma prima

dell’emissione della decisione formale, ha subito una nuova operazione e,

apparentemente, ma ciò avrebbe dovuto essere oggetto di verifica, non essendo

il certificato del curante, su questo punto, abbastanza cristallino, non avendo

indicato alcuna data, un (ulteriore) ricovero per un periodo di riabilitazione.

A

prescindere da questa circostanza, vi è un aspetto ancor più importante che

necessita, in ogni caso, un rinvio degli atti all’amministrazione.

Infatti,

gli stessi medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, con la loro

presa di posizione del 10 luglio 2012 sul referto del 15 giugno 2012 del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno rilevato che la

patologia di cui è affetto il ricorrente può presentare fasi di gravità

differenti e per questo appare opportuno una rivalutazione psichiatrica di

decorso per valutare se vi sia stato un peggioramento del quadro clinico o se

questo sia invariato rispetto alla valutazione del SAM (doc. IV/Bis).

Circa

i medici SMR, va qui rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nel

caso di specie la valutazione del 10 luglio 2012 dei medici SMR trova conferma

in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. sentenza 32.2011.326 del

31.

maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza

32.2010.308

del 19 maggio 2011) sulla base di quanto a sua volta stabilito dal

Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).

Il

TAF dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva

l’assicurato (in quel caso: sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse

caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non

sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno

specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe

stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con

colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzio-ne di test indicativi e da

un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno esposto le seguenti

motivazioni:

"

(…)

Alla luce dei precedenti rapporti e

vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in

fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe

dovuto estendersi su di

un lasso di tempo più lungo, segnato da

colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed

un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere

del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non

può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A

titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della

Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati

dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la

problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano

esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il

giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di

patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che

l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui

segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa

posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la

Clinica di riabilitazione di N..

(…)

Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo

psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e

0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione

e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua

volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un

esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro

sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano,

oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14

agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed

invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una

situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come

osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo

di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può

tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione

quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248

consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale

non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott.

T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la

conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad

una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più

corrispondente alla realtà. (…).”

(sottolineature del redattore)

Analogamente

a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze sopra citate, in presenza di una

patologia quale quella di cui è afflitto il ricorrente nel caso concreto (sindrome

depressiva ricorrente [ICD10; F33]), l’UAI non poteva

limitarsi a basare la propria valutazione al termine di una valutazione

peritale fondata su un solo colloquio ma avrebbe dovuto chiedere al perito di

effettuare un numero maggiore di osservazioni su un lasso di tempo più lungo.

Con

la presa di posizione del 10 luglio 2012, i medici SMR propongono di rinviare

gli atti all’UAI per “valutare se vi sia stato un peggioramento del quadro

clinico o se questo sia invariato rispetto alla valutazione SAM ormai avvenuta

un anno e mezzo fa” (doc. IV/Bis). In realtà già in occasione della

valutazione SAM, vista la patologia del ricorrente che, come confermato dai

medici SMR, può presentare fasi di gravità differenti, occorreva effettuare la

valutazione sulla base di più colloqui su un lasso di tempo più lungo.

In

queste condizioni un approfondimento della patologia

dell’assicurato dal profilo psichiatrico si rivela indispensabile.

Il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi sono

carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

In

concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di

procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione

affinché sottoponga nuovamente il caso ai periti per una nuova valutazione

psichiatrica.

Il

periodo di osservazione dovrà estendersi su di un periodo di

tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed essere accompagnato

dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni

del ricorrente (cfr. anche sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del

Tribunale federale amministrativo).

Per

quanto concerne la richiesta far allestire il referto ad un altro perito, in

luogo del dr. med. __________, che avrebbe esaminato il ricorrente in una seduta

di soli 30 minuti, il TCA evidenzia che questa circostanza non è di per sé

sufficiente per ritenere che l’esame non sia avvenuto in maniera conforme.

Infatti, per giurisprudenza invalsa, il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I

1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti).

Nel

caso di specie, il referto peritale, per quanto concerne la singola seduta, non

è di per sé censurabile. Tuttavia, essendo limitata ad un solo colloquio e non essendo

stato, il ricorrente, esaminato in un lasso di tempo più lungo, la perizia

psichiatrica non può essere ritenuta completa e concludente.

In

queste condizioni spetterà all’amministrazione decidere a chi attribuire la

nuova perizia.

7.3

Infine,

l’insorgente sottolinea che l’assicuratore contro gli infortuni (in concreto: __________)

lo avrebbe ritenuto invalido al 100%, anche nei periodi per i quali

l’amministrazione lo ha ritenuto parzialmente abile al lavoro.

A

questo proposito va rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide

di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo

per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata

indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo

danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135,

126.

V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la

funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi

settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della

medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il

grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti. D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità

al guadagno in maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro

assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni

(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471).

In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che

l'assicuratore contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione

dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione

approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.

Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono

scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore contro gli infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

Con

sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in

DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione

dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli

infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d’invalidità

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea di conto

eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133

V 549 il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza concludendo

che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni

non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente

giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a

interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione,

rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro

gli infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado

d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553).

In

concreto, il TCA ribadisce in primo luogo che oggetto del contendere è

unicamente il periodo dal 1° novembre 2010, non avendo l’insorgente contestato

il suo diritto a ¾ di rendita dal 1° giugno al 31 ottobre 2010 (doc. I: “Nel

seguito si illustreranno i motivi per i quali nella fattispecie si impone la

conferma di ¾ di rendita per il periodo 1.6.2010 – 31.10.2010 […]”; cfr.

anche petitum, pag. 10).

In

secondo luogo questo Tribunale evidenzia che __________, nel caso di specie,

non agisce nella sua qualità di assicuratore sociale ai sensi della LAINF,

bensì quale assicuratore privato ai sensi della LCA (doc. C; cfr. anche scritto

del 12 febbraio 2010 di __________ all’UAI: “[…] le comunichiamo che

l’assicurato suindicato risulta affiliato presso __________ solo per

l’indennità giornaliera” [doc. AI 22-1]) e che l’assicurato ha percepito le

indennità giornaliere a causa di malattia e non per infortunio (cfr. scritto

del 31 marzo 2010 di __________ all’UAI: “a decorrere dal __________

l’assicurato sopra menzionato percepisce prestazioni di indennità giornaliera

dovute a malattia da __________” [doc. AI 30-1]).

Inoltre,

come visto, in DTF 133 V 549, il Tribunale federale ha precisato la propria

giurisprudenza concludendo che, di regola, la valutazione dell’invalidità da

parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per

l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288).

Infine,

l’insorgente non ha prodotto documentazione atta a comprovare che dopo

il 31 ottobre 2010 __________ gli avrebbe versato indennità giornaliere complete,

né il motivo per il quale ciò sarebbe avvenuto. Da parte sua l’assicuratore ha

prodotto, su richiesta dall’AI, la documentazione medica, dalla quale tuttavia

non emergono elementi di novità (cfr. incarto Cassa malati nell’incarto AI,

doc. da 1-1 a 12-2 “scansionati” il 7 aprile 2010, nonché doc. da 1-1 a 4-1 “scansionati” il 17 settembre 2010 e le lettere di __________ contenute nell’incarto AI).

Ne

segue che il versamento di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore

LCA, nel preciso caso di specie, non può essere d’aiuto al ricorrente.

8.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità del ricorrente

dopo il mese di ottobre 2010, fermo restando il diritto di quest’ultimo a ¾ di

rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010.

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, tra cui la

nuova valutazione psichiatrica chiesta con il ricorso (doc. I, pag. 10).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’UAI.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità

del ricorrente dopo il mese di ottobre 2010, fermo restando il diritto di

quest’ultimo a ¾ di rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010.

2. Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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