32.2012.190
Richiesta di una rendita d'invalidità. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in ambito psichiatrico sulla base di quanto affermato dai medesimi medici SMR
14 febbraio 2013Italiano51 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.190
Data decisione, Autorità:
14.02.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita d'invalidità. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti in ambito psichiatrico sulla base di quanto affermato dai medesimi medici SMR
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.190
cs
Lugano
14 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel __________, da ultimo __________ a __________, il __________ è
stato vittima di una rapina in seguito alla quale ha subito gravi ferite da
arma da fuoco all’addome (e meglio la lesione completa dell’arteria iliaca
esterna destra e perforazioni intestinali), oltre che una ferita alla mano
sinistra, nonché un disturbo della deambulazione (grave danno ischemico alla
gamba dx con conseguente sindrome della loggia al polpaccio).
B. Il
__________ RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazione dell’AI (doc. AI 1-1). Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del
SAM del 14 marzo 2011 (doc. AI 45), con decisione del 24 maggio 2012 (doc. A),
preavvisata dal progetto del 14 settembre 2011 (doc. AI 57-1), l’UAI ha
assegnato a RI 1 ¾ di rendita per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre
2010 (tre mesi dal miglioramento dello stato di salute).
C. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
chiedendone la modifica nel senso che, se del caso previa nuova valutazione
psichiatrica, sia confermata l’erogazione di ¾ di rendita per il periodo
1.6.2010-31.10.2010, mentre dal 1.11.2010 sia concessa perlomeno una mezza
rendita con un grado d’invalidità del 50% (doc. I).
L’insorgente
contesta in primo luogo i periodi di capacità lavorativa superiori allo 0%
attestati dai periti del SAM dal 19 settembre 2009, rilevando che l’assicuratore
infortuni __________ ha sempre ritenuto un’incapacità lavorativa totale che
deve essere ripresa anche in ambito AI.
In
secondo luogo l’assicurato è in disaccordo con le risultanze della perizia
psichiatrica eseguita dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
il quale avrebbe incontrato il ricorrente nell’ambito di un’unica seduta di
circa 30 minuti. Lo specialista non avrebbe tenuto conto dell’accaduto, ma
avrebbe banalizzato la patologia psichiatrica. La gravità della situazione
risulterebbe inoltre anche dal referto del 21 luglio 2011 del dr. med. __________,
__________ __________ e dal referto del 27 luglio 2011 del dr. med. __________,
medico curante, specialista FMH medicina interna. Per questo motivo
l’interessato ritiene che anche le valutazioni chirurgica-vascolare e
neurologica siano troppo ottimiste.
Inoltre
il ricorrente non se la sente di continuare a __________, neppure per la parte
amministrativa. Ritenuto che la conduzione del __________ è l’unica attività
che il ricorrente abbia mai esercitato e che sappia esercitare, il campo di
attività adeguate di restringe.
L’assicurato
evidenzia infine di trovarsi nella situazione di una turba psichica reattiva e
ritiene di conseguenza comprovato il nesso di causalità adeguato e naturale tra
la patologia psichica e l’infortunio.
In
conclusione l’insorgente sostiene di poter svolgere un’attività conforme al suo
stato di salute al massimo al 50% e domanda, almeno, una mezza rendita AI e dei
provvedimenti di riformazione professionale.
D. Con
risposta dell’8 agosto 2012 l’UAI, alla luce della presa di posizione dei
medici SMR, dr. med. __________ e dr.ssa med. __________, ha proposto in via
principale l’accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti
all’amministrazione per completare i necessari accertamenti medici ed in via
subordinata di respingere il ricorso (doc. IV).
E. Chiamato
dal TCA ha presentare osservazioni scritte in merito ed in particolare a
comunicare se intendeva aderire alla proposta di rinvio dell’UAI (doc. V),
l’insorgente ha affermato di accettare la proposta di transazione in caso di
adempimento di tre condizioni, e meglio nessuna spesa a suo carico,
assegnazione di fr. 2'500 a titolo di ripetibili e nuova perizia psichiatrica
esperita da un altro medico (doc. VI).
F. Alla
luce della presa di posizione dell’insorgente, e meglio delle condizioni ivi
poste che non avrebbero permesso uno stralcio per avvenuta transazione, il
vicepresidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali mezzi di prova (doc. VII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; 131 V
120; 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 p.
1829).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad
art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991;
RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
5. Nel caso concreto, l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia
pluridisciplinare ad opera del SAM.
Dal
referto, datato 14 marzo 2011 (doc. AI 45-1), risulta che i periti hanno fatto
capo a 3 consulti specialistici esterni, di natura chirurgica (dr. med. __________),
neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di esiti di ferimento da arma da fuoco il __________
con/su lesioni dell’intestino tenue, del cieco, nonché dell’arteria iliaca
esterna ds., con necessità di sutura intestinale e ricostruzione dell’arteria
tramite protesi Dacron; grave neuropatia sensitivomotoria assonale delle
porzioni distali del nervo sciatico ds. (nervo peroneo e nervo tibiale) in
seguito a lesione ischemica della gamba ds., sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale lieve ICD-10 F 33.0, sindrome postraumatica da stress con
ideazione fobica ICD 10 F 43.1, sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa nell’ambito del ferimento da arma
da fuoco del __________ di stato dopo sindrome compartimentale arto inferiore
ds. con necessità di fasciotomia delle tre logge dell’arto inferiore, ernia
muscolare alla parte laterale dell’arto inferiore ds. in stato dopo fasciotomia
e copertura tramite Thiersch, stato dopo sutura intestinale e ricostruzione
dell’arteria iliaca esterna ds. tramite protesi Dacron e stato dopo posa di una
rete intraddominale per ernia cicatriziale addominale.
Dal
punto di vista chirurgico vascolare il consulente, dr. med. __________, ha
valutato la capacità lavorativa dell’interessato nella misura del 100% in
qualsiasi attività. Circa la patologia neurologica il dr. med. __________ ha
attestato che i deficit presenti possono sicuramente causare limitazioni
importanti nel caso di un’attività lavorativa che comporti una stazione
prevalentemente eretta, che non permetta all’A. una certa flessibilità
nell’assunzione della postura del corpo o che richieda di salire su scale,
impalcature ecc. In un’attività lavorativa che non solleciti in modo rilevante
la gamba destra che permetta anche brevi periodi di riposo in posizione seduta,
l’assicurato può essere considerato abile al lavoro in misura di almeno l’85%.
In particolare, anche per l’attività di __________ l’A. è abile al lavoro in
misura di almeno l’85%. Un’attività esclusivamente sedentaria e d’ufficio
sarebbe esigibile in misura pressoché completa.
Per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico, l’insorgente è stato visitato dal dr.
med. __________, il quale ha, tra l’altro, affermato:
" (…)
In seguito, l’avvenimento
della rapina a mano armata del __________ ha provocato in lui l’insorgenza di
uno stato ansiosodepressivo. L’A. dichiara di conservare dei ricordi di tale
avvenimento in quanto non ha perso totalmente la conoscenza. Dichiara di non
essere riuscito a distinguere il volto del rapinatore anche se dopo l’inchiesta
avrebbe portato alla luce l’identità di quest’ultimo (sarebbe stato un suo
ex-cliente). Successivamente all’evento l’A. ha presentato fenomeni di
flash-back quotidianamente per almeno quattro mesi; attualmente si presentano
di rado, anche se emergono alla sua coscienza in modo improvviso e coatto. Non
ha mai presentato incubi notturni. Da allora presenta un’ideazione a sfondo
fobico che viene descritta alla voce status psichico. L’A. lavora a tempo
parziale presso __________ di __________, della quale __________. In seguito
alla degenza presso l’__________, dal __________ è stato trasferito alla
Clinica __________, dove ha seguito un trattamento riabilitativo. Nel rapporto
d’uscita del 5.10.2009 viene descritta una visita da uno psicologo in tre
occasioni. I colleghi descrivono uno stato psichico, nel quale l’A. ha espresso
i ricordi con un coinvolgimento emotivo, senza fenomeni di flash-back e senza
incubi notturni. I disturbi del sonno sono descritti piuttosto come la
conseguenza di una sintomatologia algica all’arto inferiore ds. Si sottolinea
inoltre che l’episodio di pressione vissuto ha sollevato nell’A. l’idea di
cambiare radicalmente la sua vita in modo da non lavorare più nella sua ditta.
Quest’idea non l’ha molto sollevato dall’angoscia di esporsi nuovamente a dei
rischi. Secondo i colleghi i sintomi non sono così rilevanti per porre la
diagnosi di un disturbo postraumatico da stress. Dopo alcuni mesi dal suo
rientro a casa l’A. ha presentato una sintomatologia depressiva, motivo per il
quale dal 15.12.2009 ha iniziato un trattamento psichiatrico dal dr. med. __________,
che nel suo rapporto del 13.3.2010 pone la diagnosi di sindrome postraumatica
da stress dal __________, con stato ansiodepressivo reattivo. Descrive uno
stato di deflessione timica con apatia, anedonia, disturbi dei ritmi
circadiani, con una buona capacità cognitiva. Da allora l’A. ha iniziato un
trattamento a base di Trittico fino a un massimo di 300 mg al giorno; da un mese
assume 200 mg al giorno.
Allo status psichico il
contatto affettivo è valido. L’A. presenta la tendenza a dissimulare la
sofferenza emotiva. La gestualità e la mimica sono modulate in modo congruo e
sintone. Il tono di voce è ben modulato. In diversi passaggi del colloquio si
manifesta un pianto espresso. Non manifesta una mimica espressiva di dolore. Il
tono dell’umore è orientato al polo depressivo. E’ apparso angosciato in
diversi passaggi del colloquio. La quota d’angoscia è moderata e fluttuante. L’ansia
libera è lieve. Dichiara di piangere di rado; quando ha dovuto parlare degli
avvenimenti della sua vita non è riuscito a contenersi. Le funzioni cognitive
non mettono in evidenza alcuna alterazione. L’attenzione, la concentrazione e
la memoria sono conservate. Il giudizio e il ragionamento appaiono ben
conservati. L’eloquio è spontaneo. La produttività verbale è normale. Il flusso
del pensiero è fluido. I nessi associativi sono conservati. Il contenuto del
pensiero è incentrato sul suo attuale stato fisico e psicologico. Come espresso
sopra, l’A. tende a minimizzare la sofferenza psicologica. Mette in primo piano
la sofferenza fisica, come la sintomatologia che più potrebbe incidere sulla
sua capacità lavorativa (…)” (doc. AI 45-15/16)
Sulla
base di queste constatazioni i periti del SAM hanno evidenziato che il
consulente diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
lieve, una sindrome postraumatica da stress con ideazione fobica e una sindrome
somatoforme da dolore persistente, valutando l’attuale grado di capacità
lavorativa dal punto di vista psichiatrico nella misura del 60% nell’attività
da ultimo esercitata e nella misura dell’80% in altre attività (diversa da
quella attuale), in cui non sia sollecitato il sistema di allarme e ideazione
fobica che l’assicurato presenta.
In
conclusione i periti hanno accertato che l’insorgente presenta una capacità
lavorativa del 60% intesa come riduzione del rendimento sull’arco dell’intera
giornata lavorativa quale __________.
Per
quanto concerne l’evoluzione temporale della limitazione della capacità
lavorativa gli specialisti hanno evidenziato che vi è un’incapacità lavorativa
totale dal __________ fino alla dimissione dalla Clinica __________ del
18.9.2009 con successiva incapacità lavorativa al 50% fino alla fine del 2009 e
poi al 40% dal 1° gennaio 2010.
Circa le
conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:
" (…)
Dal punto di vista
neurologico, come descritto nel capitolo precedente, i deficit presenti possono
sicuramente causare limitazioni importanti nel caso di un’attività lavorativa
che comporti una stazione prevalentemente eretta, che non permetta all’A. una
certa flessibilità nell’assunzione della postura del corpo e che richieda di
salire su scale, impalcature ecc. Invece, in un’attività lavorativa che non
solleciti in modo rilevante la gamba ds., che permetta all’A. anche brevi
periodi di riposo in posizione seduta, l’A. può essere considerato abile al
lavoro in misura di almeno l’85% (come per esempio nell’attività tuttora
esercitata). In un’attività esclusivamente sedentaria e d’ufficio, l’A. sarebbe
abile al lavoro in misura pressoché completa per quel che riguarda gli aspetti
neurologici.
Tenendo in
considerazione che dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente valuta
un’incapacità lavorativa del 20% per qualunque altra attività in cui non sia
sollecitato il sistema di allarme e l’ideazione fobica che egli presenta (cioè
attività in cui non vede minacciata la sua incolumità), giungiamo alla
conclusione che in un’attività confacente allo stato di salute, che tenga in
considerazione le limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa sia da
considerare nella misura del 80% intesa come riduzione del rendimento sull’arco
di un’intera giornata lavorativa, a partire dal 1.1.2010 (in precedenza come
descritto nel capitolo 8).” (doc. AI 45-19)
Il
medico SMR, dr. med. __________, il 7 aprile 2011 ha in sostanza confermato la perizia del SAM, aggiungendo inoltre che dal 5 maggio 2010 al 31
luglio 2010 l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro a causa di un
intervento chirurgico.
Il
21 luglio 2011 il dr. med. __________, __________ __________, ha affermato che
l’insorgente “ha una buona condizione fisica generale ma presenta postumi
cronici (non migliorabili) alla gamba destra, che gli permettono però una vita
normale ed indipendente. Non sono previsti ulteriori interventi chirurgici, il
paziente però dovrà eseguire regolari controlli a tempo indeterminato a causa
della lesione vascolare” (doc. AI 66-5).
Il
27 luglio 2011 il dr. med. __________ specialista FMH medicina interna, ha
evidenziato:
" (…)
Riassumendo brevemente
si tratta di un paziente ricoverato d’urgenza __________ a seguito di un trauma
d’arma da fuoco a livello addominale, caratterizzato da uno schock emorragico
con insufficienza multi organica e coagulopatia da consumo con una lesione
completa dell’arteria iliaca esterna destra, perforazioni multiple
dell’intestino tenue e del cieco nonché una ferita alla mano sinistra.
L’intervento è
consistito in una laparotomia d’urgenza con revisione addominale, resezioni
dell’intestino tenue ileo-ciecale con posa di un interpolato di Dacron a
livello dei vasi iliaci.
L’intervento si è poi
complicato dall’insorgenza di una sindrome compartimentale alla gamba destra
con importante rabdomiolisi; che ha reso necessaria una fasciotomia
tricompartimentale, con sofferenza neuro-vascolare in particolare a carico del
nervo peroneo e del nervo tibiale con una paresi residua della dorsi flessione
del piede, della dorsi flessione dell’alluce e delle dita nonché della
flessione plantare dell’eversione e dell’inversione del piede.
Per questa ragione il
paziente è stato durante questi due anni regolarmente seguito presso il
servizio di neurologia dell’__________ di __________.
In data 30.05.11 è poi
stato nuovamente operato per una correzione della cicatrice a livello dell’arto
inferiore destro in stato dopo trapianto cutaneo sempre per le conseguenze
della sindrome della loggia.
Dopo il ricovero
presso i servizi di chirurgia dell’__________ di __________ il paziente è poi
stato trasferito per un lungo periodo di riabilitazione presso la Clinica __________,
periodo durante il quale ha potuto pure beneficiare di un sostegno psicologico
per un’importante sindrome post-traumatica per la quale è tutt’ora in cura dal
dott. __________ che potrà senz’altro essere più preciso nella descrizione
della problematica psichiatrica.” (doc. AI 66-6)
Il
10 agosto 2011 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e
psicoterapia, che segue il ricorrente dal 15 dicembre 2009, ha affermato che l’insorgente soffre di “una sindrome post-traumatica da stress F 43.1 (ICD
10) che ancora attualmente non gli consente una ripresa lavorativa neanche a
tempo parziale. Tale patologia psichiatrica è reattiva all’aggressione subita __________.
Malgrado il paziente mostri un’ottima “aderenza” alla psicoterapia ed alla
farmacoterapia concordata, la prognosi resta riservata” (doc. AI 66-4).
Il
15 giugno 2012 lo specialista ha affermato:
" (…)
La presa a carico del
sig. RI 1 si articola su colloqui individuali regolari mensili ed una
farmacoterapia con l’antidepressivo Trittico dosato attualmente a 300 mg/g.
Egli soffre di:
-
Sindrome post traumatica da stress F 43.1 (ICD
10)
-
Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio
di gravità media F 33.1 (ICD 10)
-
Sindrome somatiforme da dolore persistente F
45.4 (ICD 10)
La mia valutazione si
discosta da quella del collega Dr. med. __________, Specialista FMH Psichiatria
e Psicoterapia, che ha visitato il paziente in data 04.01.2011, per il grado di
depressione che personalmente ritengo di media gravità.
In effetti la
deflessione timica si caratterizza per un disturbo del sonno, fasi di marcata
tensione endogena con accumulo emotivo, diminuzione dell’autostima e dello
slancio vitale, diminuzione della concentrazione e maggiore affaticabilità.
Per le altre due
diagnosi psichiatriche la sintomatologia è evidente ed è stata messa in rilievo
anche nella perizia del collega.
Sottolineo che questo
quadro psicopatologico è direttamente reattivo all’aggressione armata che il
sig. RI 1 ha subito in data __________.
Purtroppo malgrado un’ottima
aderenza alle proposte terapeutiche lo stato clinico psichiatrico resta
sostanzialmente immutato.
Ritengo che la mia
conoscenza approfondita di questo caso mi permette di affermare che il sig. RI
1 potrebbe ritornare ad un lavoro adeguato alle sue capacità residue con una
percentuale massima del 50% ed in nessun modo nell’ambito della sua precedente
professione come __________.
Anche durante gli
ultimi incontri egli ha manifestato la sua disponibilità a potere immaginare un
progetto occupazionale al 50% che possa aiutarlo a ritrovare un ruolo attivo
nella società.
In considerazione
della diagnosi di Sindrome post traumatica da stress, ritengo che un contesto
lavorativo in contatto diretto con le persone è da escludere.” (doc. B)
Il
10 luglio 2012 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________i, medici SMR,
preso atto dell’ultimo certificato del dr. med. __________, hanno affermato:
" Essendo
in presenza di una patologia affettiva ricorrente che può presentare fasi di
gravità differenti appare opportuno una rivalutazio-ne psichiatrica di decorso
per valutare se vi sia stato un peggiora-mento del quadro clinico o se questo
sia invariato rispetto alla valutazione SAM ormai avvenuta un anno e mezzo fa.”
(doc. IV/Bis)
6. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha
però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione
del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista
medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
Considerandi
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
7.1
In
concreto va innanzitutto evidenziato che, trattandosi di una domanda di
prestazioni AI, la questione del nesso di causalità naturale e adeguato tra
quanto avvenuto il __________ e lo stato di salute psichico e fisico del
ricorrente non è rilevante. Infatti, ai sensi degli art. 4 cpv. 1 LAI, 7 LPGA e
8.
LPGA con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
pertanto “unicamente” stabilire se il danno alla salute di cui è affetto
l’insorgente provoca un’incapacità di guadagno.
In
secondo luogo il TCA rileva che l’insorgente non contesta l’assegnazione di ¾
di rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010 ed anzi ne chiede la conferma
(cfr. pag. 2 e pag. 10 del ricorso, doc. I).
Ne
segue che oggetto del contendere è unicamente il diritto a prestazioni
successive al 31 ottobre 2010.
7.2
Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, per i motivi che seguono non può
confermare la decisione impugnata che nega il diritto alla rendita dopo il 31
ottobre 2010.
Per
quanto concerne la patologia neurologica e chirurgico vascolare, il TCA
evidenzia che non vi sono ragioni per mettere in dubbio le valutazioni dei
consulenti, dr. med. __________, specialista FMH neurologia e dr. med. __________
specialista FMH chirurgia, chirurgia vascolare, generale e traumatologia e __________
di __________, confermate dai periti del SAM.
I
consulti, sono infatti da considerare dettagliati,
approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando 6. Gli specialisti hanno infatti preso in considerazione l’intera
fattispecie, si sono fondati su esami completi, in piena conoscenza
dell’incarto, la descrizione del contesto è chiara e le conclusioni degli
specialisti sono motivate.
Del
resto l’insorgente non ha prodotto certificati medici atti a sovvertire le
conclusioni peritali e relativi ad un periodo precedente la perizia.
Tuttavia,
questo TCA evidenzia che in sede di osservazioni al progetto di decisione
l’interessato ha prodotto alcuni certificati medici, di cui perlomeno uno
avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedere con un ulteriore
accertamento atto a stabilire se, dopo l’esame peritale del SAM, ma prima
dell’emissione della decisione impugnata (l'autorità giudicante deve infatti
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stato reso il provvedimento litigioso), vi sia stato un ulteriore periodo
di incapacità lavorativa diverso rispetto a quello riportato nella decisione.
Se
da un lato, come sottolineato dal medico SMR, dr. med. __________, in data 20
ottobre 2011 (doc. AI 69-1), il rapporto del dr. med. __________ del 21 luglio
2011.
(doc. AI 66-5) si esaurisce in sostanza in una descrizione della
condizione fisica del ricorrente, ritenuta in generale buona ma con postumi
cronici alla gamba destra, che gli permettono però una vita normale ed
indipendente, con l’aggiunta che l’interessato deve eseguire controlli regolari
a tempo indeterminato a causa della lesione vascolare, dall’altra,
contrariamente a quanto sostenuto dal medico SMR, la presa di posizione del 27
luglio 2011 del dr. med. __________, FMH medicina interna, meritava perlomeno
una verifica.
Infatti,
dopo aver descritto una situazione già nota, ossia il grave avvenimento del __________
e le conseguenze subite dall’interessato, il medico curante ha evidenziato che
il “30.05.11 è poi stato nuovamente operato per una correzione della
cicatrice a livello inferiore destro in stato dopo trapianto cutaneo sempre per
le conseguenze della sindrome della loggia” e che “dopo il ricovero
presso i servizi di chirurgia dell’__________ di __________ il paziente è poi
stato trasferito per un lungo periodo di riabilitazione presso la
Clinica __________” (sottolineature del redattore, doc. AI 66-6; cfr. anche
attestato del 28 novembre 2011, del dr. med. __________, doc. AI 73-2).
In
altre parole l’insorgente, dopo la valutazione peritale del SAM, ma prima
dell’emissione della decisione formale, ha subito una nuova operazione e,
apparentemente, ma ciò avrebbe dovuto essere oggetto di verifica, non essendo
il certificato del curante, su questo punto, abbastanza cristallino, non avendo
indicato alcuna data, un (ulteriore) ricovero per un periodo di riabilitazione.
A
prescindere da questa circostanza, vi è un aspetto ancor più importante che
necessita, in ogni caso, un rinvio degli atti all’amministrazione.
Infatti,
gli stessi medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, con la loro
presa di posizione del 10 luglio 2012 sul referto del 15 giugno 2012 del dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno rilevato che la
patologia di cui è affetto il ricorrente può presentare fasi di gravità
differenti e per questo appare opportuno una rivalutazione psichiatrica di
decorso per valutare se vi sia stato un peggioramento del quadro clinico o se
questo sia invariato rispetto alla valutazione del SAM (doc. IV/Bis).
Circa
i medici SMR, va qui rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nel
caso di specie la valutazione del 10 luglio 2012 dei medici SMR trova conferma
in alcune sentenze emanate da questo Tribunale (cfr. sentenza 32.2011.326 del
31.
maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; cfr. anche la sentenza
32.2010.308
del 19 maggio 2011) sulla base di quanto a sua volta stabilito dal
Tribunale amministrativo federale il 5 dicembre 2008 (C-2693/2007).
Il
TAF dopo aver rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva
l’assicurato (in quel caso: sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse
caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non
sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno
specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe
stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con
colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzio-ne di test indicativi e da
un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.
I giudici federali hanno esposto le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Alla luce dei precedenti rapporti e
vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in
fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe
dovuto estendersi su di
un lasso di tempo più lungo, segnato da
colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed
un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere
del Dott. T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non
può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A
titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. T. con quella della
Dott.ssa C., ove, specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati
dall'assicurato ed esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la
problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano
esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il
giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di
patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che
l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui
segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa
posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la
Clinica di riabilitazione di N..
(…)
Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo
psichiatra curante indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e
0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione
e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua
volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un
esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro
sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano,
oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14
agosto 2007, il Dott. X. riferisce un quadro nettamente patologico ed
invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una
situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come
osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo
di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può
tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione
quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a, 99 V 102).
In conclusione quindi, questo tribunale
non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott.
T. nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la
conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad
una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più
corrispondente alla realtà. (…).”
(sottolineature del redattore)
Analogamente
a quanto già stabilito dal TCA nelle sentenze sopra citate, in presenza di una
patologia quale quella di cui è afflitto il ricorrente nel caso concreto (sindrome
depressiva ricorrente [ICD10; F33]), l’UAI non poteva
limitarsi a basare la propria valutazione al termine di una valutazione
peritale fondata su un solo colloquio ma avrebbe dovuto chiedere al perito di
effettuare un numero maggiore di osservazioni su un lasso di tempo più lungo.
Con
la presa di posizione del 10 luglio 2012, i medici SMR propongono di rinviare
gli atti all’UAI per “valutare se vi sia stato un peggioramento del quadro
clinico o se questo sia invariato rispetto alla valutazione SAM ormai avvenuta
un anno e mezzo fa” (doc. IV/Bis). In realtà già in occasione della
valutazione SAM, vista la patologia del ricorrente che, come confermato dai
medici SMR, può presentare fasi di gravità differenti, occorreva effettuare la
valutazione sulla base di più colloqui su un lasso di tempo più lungo.
In
queste condizioni un approfondimento della patologia
dell’assicurato dal profilo psichiatrico si rivela indispensabile.
Il
TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi sono
carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
In
concreto in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di
procedere con un complemento peritale, s’impone un rinvio all’amministrazione
affinché sottoponga nuovamente il caso ai periti per una nuova valutazione
psichiatrica.
Il
periodo di osservazione dovrà estendersi su di un periodo di
tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed essere accompagnato
dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni
del ricorrente (cfr. anche sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del
Tribunale federale amministrativo).
Per
quanto concerne la richiesta far allestire il referto ad un altro perito, in
luogo del dr. med. __________, che avrebbe esaminato il ricorrente in una seduta
di soli 30 minuti, il TCA evidenzia che questa circostanza non è di per sé
sufficiente per ritenere che l’esame non sia avvenuto in maniera conforme.
Infatti, per giurisprudenza invalsa, il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I
1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti).
Nel
caso di specie, il referto peritale, per quanto concerne la singola seduta, non
è di per sé censurabile. Tuttavia, essendo limitata ad un solo colloquio e non essendo
stato, il ricorrente, esaminato in un lasso di tempo più lungo, la perizia
psichiatrica non può essere ritenuta completa e concludente.
In
queste condizioni spetterà all’amministrazione decidere a chi attribuire la
nuova perizia.
7.3
Infine,
l’insorgente sottolinea che l’assicuratore contro gli infortuni (in concreto: __________)
lo avrebbe ritenuto invalido al 100%, anche nei periodi per i quali
l’amministrazione lo ha ritenuto parzialmente abile al lavoro.
A
questo proposito va rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide
di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo
per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata
indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo
danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135,
126.
V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la
funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi
settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della
medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il
grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti. D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità
al guadagno in maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro
assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni
(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471).
In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che
l'assicuratore contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione
dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione
approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore contro gli infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Con
sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in
DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione
dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro gli
infortuni nel senso che una determinazione differente del grado d’invalidità
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea di conto
eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in DTF 133
V 549 il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza concludendo
che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni
non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente
giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a
interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione,
rispettivamente contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro
gli infortuni sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado
d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 pag. 553).
In
concreto, il TCA ribadisce in primo luogo che oggetto del contendere è
unicamente il periodo dal 1° novembre 2010, non avendo l’insorgente contestato
il suo diritto a ¾ di rendita dal 1° giugno al 31 ottobre 2010 (doc. I: “Nel
seguito si illustreranno i motivi per i quali nella fattispecie si impone la
conferma di ¾ di rendita per il periodo 1.6.2010 – 31.10.2010 […]”; cfr.
anche petitum, pag. 10).
In
secondo luogo questo Tribunale evidenzia che __________, nel caso di specie,
non agisce nella sua qualità di assicuratore sociale ai sensi della LAINF,
bensì quale assicuratore privato ai sensi della LCA (doc. C; cfr. anche scritto
del 12 febbraio 2010 di __________ all’UAI: “[…] le comunichiamo che
l’assicurato suindicato risulta affiliato presso __________ solo per
l’indennità giornaliera” [doc. AI 22-1]) e che l’assicurato ha percepito le
indennità giornaliere a causa di malattia e non per infortunio (cfr. scritto
del 31 marzo 2010 di __________ all’UAI: “a decorrere dal __________
l’assicurato sopra menzionato percepisce prestazioni di indennità giornaliera
dovute a malattia da __________” [doc. AI 30-1]).
Inoltre,
come visto, in DTF 133 V 549, il Tribunale federale ha precisato la propria
giurisprudenza concludendo che, di regola, la valutazione dell’invalidità da
parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per
l’invalidità ai sensi della precedente giurisprudenza (DTF 126 V 288).
Infine,
l’insorgente non ha prodotto documentazione atta a comprovare che dopo
il 31 ottobre 2010 __________ gli avrebbe versato indennità giornaliere complete,
né il motivo per il quale ciò sarebbe avvenuto. Da parte sua l’assicuratore ha
prodotto, su richiesta dall’AI, la documentazione medica, dalla quale tuttavia
non emergono elementi di novità (cfr. incarto Cassa malati nell’incarto AI,
doc. da 1-1 a 12-2 “scansionati” il 7 aprile 2010, nonché doc. da 1-1 a 4-1 “scansionati” il 17 settembre 2010 e le lettere di __________ contenute nell’incarto AI).
Ne
segue che il versamento di indennità giornaliere da parte dell’assicuratore
LCA, nel preciso caso di specie, non può essere d’aiuto al ricorrente.
8.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità del ricorrente
dopo il mese di ottobre 2010, fermo restando il diritto di quest’ultimo a ¾ di
rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010.
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, tra cui la
nuova valutazione psichiatrica chiesta con il ricorso (doc. I, pag. 10).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
9.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’UAI.
Al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul grado d’invalidità
del ricorrente dopo il mese di ottobre 2010, fermo restando il diritto di
quest’ultimo a ¾ di rendita dal 1° giugno 2010 al 31 ottobre 2010.
2. Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio
verserà al ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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