32.2012.191
Respinta la domanda di assegno per grandi invalidi. Sulla base delle risultanze mediche e dell'inchiesta domiciliare l'assicurata dipende da terze persone in modo regolare per un solo atto quotidiano
20 marzo 2013Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.191
Data decisione, Autorità:
20.03.2013, TCA
Titolo:
Respinta la domanda di assegno per grandi invalidi. Sulla base delle risultanze mediche e dell'inchiesta domiciliare l'assicurata dipende da terze persone in modo regolare per un solo atto quotidiano della vita
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 42ter LAI
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.191
FS/sc
Lugano
20 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 20 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1954 – già al beneficio di una mezza rendita dal 1. gennaio 2002
(decisione del 13 febbraio 2003 cresciuta incontestata in giudicato sub doc. AI
24/1-2) aumentata, in via di revisione, a tre quarti dal 1. novembre 2004 (decisione
del 25 ottobre 2006 confermata da questo Tribunale con sentenza del 20 agosto
2007 sub. doc. AI 53/1-2 e 62/1-15) e confermata con decisione del 21 aprile
2010 (decisione, questa, che ha respinto l’aumento postulato con la domanda
dell’8 aprile 2008 e che è stata confermata da questo Tribunale con sentenza
del 25 agosto 2010; cfr. doc. AI 65/1-8, 93/1-3 e 99/1-8) –, nel mese di
ottobre 2011 ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI
101/1-5).
1.2. Con
decisione 20 giugno 2012, preavvisata il 18 aprile 2012 (doc. AI 109/1-2) – viste le
risultanze mediche e dell’inchiesta a domicilio del 5 aprile 2012 (doc. AI
108/1-5) con ulteriore presa di posizione dell’assistente sociale del 12 giugno
2012 (doc. AI 115/1-2) – l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assegno per grandi invalidi
(doc. AI 116/1-3).
1.3. Contro
la decisione del 20 giugno 2012 l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso
sostenendo, in particolare, che già al mattino ha bisogno di qualcuno che
l’aiuti ad alzarsi, a vestirsi e a mettere le scarpe, così come per fare la
doccia, asciugarsi e pulirsi dopo essere andata al gabinetto. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa – rilevato come con il ricorso sollevi le medesime censure espresse
con le osservazioni 10 maggio 2012 (doc. AI 113/1-4) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso (IV).
1.5. Con
lettera 20 agosto 2012 l’insorgente – oltre a sostenere che
avrebbe difficoltà a parlare con estranei, che non tenderebbe ad esagerare i
proprio dolori e che in quanto orgogliosa non cercherebbe la compassione della
gente – ha addotto di avere anche delle difficoltà a spostarsi (“(…) non
riesco neanche a appoggiarmi nel bastone per il male e senza forza alle mani e
devo attaccarmi ai muri per muovermi per casa (…)”
(VI)) e ha inoltre prodotto il certificato 21 agosto 2012 del dr. __________
(VI e allegato doc. B).
1.6. Con
osservazioni 3 settembre 2012 – oltre a rinviare alla presa di posizione dell’assistente sociale
del 12 giugno 2012 (doc. AI 115/1-2) e sottolineare che “(…) al pt. 3.1.6
del rapporto d’inchiesta 5 aprile 2012 (doc. 108 incarto AI) si legge
che: “per gli
spostamenti all’interno della casa non vengono evidenziati impedimenti”. Del resto, appare del tutto inverosimile che l’assistente sociale
non abbia rimarcato un tale evidente modo di muoversi dell’assicurata. (…)” – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso
rilevando, quanto al certificato 21 agosto 2012 del dr. __________, che i
medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, nell’annotazione 29 agosto 2012
hanno osservato che “(…) la diagnosi di distimia F 34.1 o di sindrome
ansioso depressiva F 41.2 viene usata quando il quadro depressivo non è sufficientemente
grave da permettere la diagnosi di una sindrome depressiva lieve. Si tratta
quindi di una patologia psichiatrica minore che non giustifica dal punto di
vista medico una dipendenza regolare o un accompagnamento regolare da parte di
terzi. (…)” (VIII/bis).
1.7. Con
lettera 9 settembre 2012 l’assicurata – oltre a produrre il
certificato medico 10 settembre 2012 del dr. __________ (doc. C) – ha in
particolare ulteriormente specificato le difficoltà a spostarsi aggiungendo che
quando l’assistente sociale le ha chiesto “(…) se ho bisogno per le
relazioni sociali le ho spiegato che non ho bisogno perché io sono sempre a casa
esco molto poco perché non voglio disturbare nessuno per accompagnarmi (…)”
(X).
1.8. Con
osservazioni 20 settembre 2012 l’Ufficio AI si è espresso sulle censure di cui
allo scritto del 9 settembre 2012 e, quanto al certificato medico 10 settembre
2012 del dr. __________, ha rilevato che nell’annotazione 19 settembre 2012 il
dr. __________ ha osservato che “(…) l’attuale certificato del dr. __________
non modifica la valutazione precedente e non indica un’attuale modifica dello
stato di salute. Faccio presente che l’inchiesta a domicilio è stata eseguita
in piena conoscenza del danno alla salute dell’assicurata. (…)” (XII/bis).
1.9. Con
lettera 1 ottobre 2012 l’assicurata si è infine confermata nelle proprie allegazioni
(XIV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula il riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi senza
specificare di quale grado e da quando.
2.3. Secondo
l’art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF
133 V 450) – è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato
che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto
diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti:
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
-
andare al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti
(DTF
127 V 97, 125 V 303 e 117 V 146 consid. 2).
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52 e 104 V 127).
2.4. L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto
a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art
37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari,
necessita:
a) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine,
la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita
di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità,
d) a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e) è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’ar-ticolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art.
38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana") stabilisce che esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un
assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla
salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi
soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a
un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente
agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Secondo
l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è
accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in
cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita
secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di
pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo
anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui
rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che
contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29
cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.
1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per
quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art.
42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità
di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio
al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo
massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
2.5. Nel
caso in esame, con rapporto 16 aprile 2012 relativo all’inchiesta a domicilio
effettuata il 5 aprile 2012 (doc. AI 108/1-5), l’assistente sociale ha
costatato quanto segue:
"
(…)
2. Luogo di soggiorno
della persona assicurata
2.1 La
persona assicurata vive in un luogo diverso da un istituto (ad es. da sola, presso i genitori, insieme al coniuge o al
compagno/alla compagna, oppure presso terzi)?
L'assicurata vive con il figlio nel loro appartamento
di Minusio.
2.2 La
persona assicurata soggiorna continuamente (o per
la maggior parte del tempo) presso
un istituto al fine di ricevere cure e/o assistenza (escluse le cure mediche)?
No.
2.3 La
persona assicurata vive in una comunità di alloggio in parte finanziata
dall'AI? (specificare la durata del soggiorno)
No.
2.4 La persona assicurata si trova in
un internato per provvedimenti d'integrazione AI? (specificare la durata del soggiorno)
No.
2.5 La persona assicurata è ricoverata
in ospedale per cure mediche? (specificare la durata del soggiorno)
No, l'assicurata non è attualmente ricoverata presso un
ospedale per cure mediche.
3. Informazioni sulla
grande invalidità
3.1.1 Vestirsi, svestirsi,
preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi
L'assicurata dichiara di riuscire a infilare e sfilare
da sola, stando seduta sul letto, i differenti capi d'abbigliamento concernenti
sia la parte superiore sia la parte inferiore del corpo.
Indossa pantaloni e magliette comode che non
necessitano di essere allacciati con cerniere lampo o bottoni poiché essa riferisce
di riscontrare difficoltà nel maneggiare "oggetti" di piccole
dimensioni.
Riscontra difficoltà nell'infilare le calze e dichiara
di farsi aiutare dal figlio convivente, quando quest'ultimo è presente (lavoro
a turni) mentre, da sola riesce a indossare le calzature aiutandosi con un
calzascarpe.
Esistono appositi ausili (pinza per le
calze) che consentono di infilare le calze in maniera autonoma, inoltre l'aiuto
fornito dal figlio non è constante e pertanto l'atto non può essere
conteggiato.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e
coricarsi
L'assicurata è autonoma nell'alzarsi, nel sedersi e nel
coricarsi. Riferisce di impiegare del tempo nel rimboccarsi il piumone ma di
essere tuttavia autonoma.
3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli alimenti
alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o per
sonda, escluse le diete)
Non vengono evidenziate difficoltà nel compimento di
quest'atto. L'assicurata riferisce di essere autonoma sia nel tagliare gli
alimenti sia nel portare il cibo alla bocca.
3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)
L'assicurata dichiara di far capo all'aiuto della
figlia (3 volte la settimana), che vive nei dintorni, sia per la cura dei
capelli sia per lavarsi le differenti parti del corpo a causa della "mancanza
di forza" nelle mani.
L'assicurata, come raccontato in colloquio, dispone sia
della vasca da bagno con il pianale per sedersi (mezzo ausiliario utilizzato in
passato dalla madre) sia del box doccia. Essa riscontra difficoltà di
mobilizzazione sia nell'entrare sia nell'uscire dalla vasca e per questo motivo
l'igiene personale viene fatta in prevalenza nel box doccia.
L'aiuto della figlia per il compimento di quest'atto è
presente da febbraio 2009.
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene
personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)
L'assicurata indossa sia di giorno sia di notte dei
piccoli salvaslip a causa di piccole perdite d'urina.
Essa riferisce di essere autonoma nel controllo della
pulizia, nel riordinare i vestiti e nell'igiene intima.
3.1.6 Spostarsi in casa,
fuori casa, mantenere i contatti sociali
Per gli spostamenti all'interno della casa non vengono
evidenziati impedimenti.
Nell'incontro l'assicurata riferisce di essere
proprietaria di una piccola vettura automatica con la quale si sposta in piena
autonomia per recarsi a fare la spesa (__________ e __________) o per raggiungere
lo studio del medico curante (__________).
Quando nevica afferma di preferire il bus (fermata
sottocasa) e di far capo di rado ai figli, solo quando si sente troppo debole
anche per poter guidare.
Gli spostamenti a piedi sono limitati a poche centinaia
di metri nei pressi dell'abitazione, essa riferisce infatti di riuscire a
camminare al massimo 10 minuti e poi di dover fare una sosta per riposare e poi
riprendere il cammino.
L'assicurata è in grado di spostarsi in
maniera autonoma e l'aiuto dei figli non è regolare, pertanto la necessità
dell'aiuto di terzi per il compimenti di quest'atto non è giustificato
3.1.7 A
causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di
una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di
terzi per mantenere i contatti sociali
No.
3.2 La persona assicurata necessita, a
causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo
autonomo, accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e
intrattenere contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per
evitare l'isolamento permanente
No.
3.3 La
persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di
trattamenti?
L'assicurata prepara e si somministra i medicamenti in
maniera autonoma.
3.4 La persona assicurata
necessita di una sorveglianza personale?
Nell'incontro l'assicurata è apparsa lucida, orientata
e riferisce che fino ad ora non si sono mai verificate cadute.
Non dispone attualmente del dispositivo TeleAlarm.
Il riconoscimento della sorveglianza
personale come inteso nelle CIGI (marginale 8035) non è attualmente
giustificato.
3.5 La persona assicurata
dispone di mezzi ausiliari?
Pianale per la doccia e bastone.
3.6 L'uso
di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità
Sì, mediante l'utilizzo dell'ausilio per le calze
(pinza per le calze).
4. Proposta di
decisione
La persona assicurata dipende da terzi per compiere un
atto ordinario della vita:
- lavarsi febbraio
2009
Non necessita di sorveglianza personale.
L'assicurata prepara e si somministra la terapia
medicamentosa in piena autonomia.
Non sono attualmente assolte le condizioni per il
riconoscimento di un assegno per grandi invalidi e la domanda va pertanto
respinta.
(…)" (doc. AI 108/2-5)
In
sede di osservazioni al preavviso 18 aprile 2012 con cui le è stata comunicata
l’intenzione di rifiutarle l’assegno per grandi invalidi (doc. AI 109/1-2),
l’assicurata ha contestato la valutazione dell’assistente sociale adducendo di
avere bisogno per vestirsi, per andare in bagno e per lavarsi. Ella ha altresì evidenziato
di essere sempre a casa da sola salvo quando arrivano i figli che, oltre ad
aiutarla a lavarsi e a vestirsi, l’accompagnano dal medico, le preparano le
medicine e le cucinano i pasti. Inoltre, quando si alza al mattino fa molta
fatica a muoversi, deve fare delle inalazioni perché fatica a respirare e
sull’arco della giornata avrebbe bisogno di essere aiutata almeno per tre ore
(vedi lo scritto del 10 maggio 2012 sub doc. AI 113/1-5).
Interpellata
al riguardo l’assistente sociale, nella nota del 12 giugno 2012 (doc. AI
115/1-2), ha osservato:
"
(…)
Prendo atto delle osservazioni al progetto dalla
Signora RI 1 in data 10 maggio 2012 e rispondo come segue.
1. Vestirsi/svestirsi
Durante il nostro incontro l'assicurata ha dichiarato
difficoltà solamente nell'indossare calze e scarpe, situazione che come già
riportato nel rapporto può essere risolta con l'utilizzo di ausili appositi
(pinza per le calze e calzascarpe). Ciò vale, peraltro, anche [per] il
reggiseno, visto che ne esistono in commercio privi di allacciature.
Confermo pertanto quanto contenuto nel rapporto.
2. Andare al gabinetto
L'assicurata ha dichiarato di essere completamente
autonoma nel compimento di quest'atto, diversamente rispetto alle osservazioni.
Da un lato l'assicurata ha riferito di essere sola per buona parte del tempo,
dall'altro la documentazione medica all'incarto non segnala impedimenti agli
arti superiori tali da impedirle di compiere l'igiene intima con sufficiente
autonomia; ne consegue che non si ravvedono giustificate ragioni, nelle
osservazioni presentate dall'assicurata, per valutare la necessità di aiuto in
questo contesto.
Confermo quanto contenuto nel rapporto.
3. Igiene personale
L'aiuto fornito dalla figlia nel compimento dell'atto é
stato considerato all'interno del rapporto AGI, pertanto non ho nulla da
aggiungere a quanto già indicato nel rapporto di inchiesta.
4. Spostamenti
Durante l'incontro l'assicurata ha riferito di
possedere una vettura e di utilizzarla regolarmente per gli spostamenti fuori
casa con la massima autonomia. Ha dichiarato altresì come l'aiuto dei figli non
fosse regolare, nè sussistono giustificate ragioni, di natura medica o di altra
natura, che rendano indispensabile un accompagnamento da parte loro.
Confermo quanto contenuto nel rapporto.
5. Cure di base
L'assicurata ha dichiarato di essere autonoma nel
preparare la terapia medicamentosa, mentre nelle osservazioni presentate indica
che è il figlio a prepararla. Per quanto non si ravvedano ragioni per
giustificare una simile necessità, anche qualora ciò avvenisse, non influisce
in alcun modo sull'esito della presente valutazione.
Confermo quanto contenuto nel rapporto.
A questo riguardo vorrei ricordare come secondo la
dottrina e la giurisprudenza in presenza di due diverse versioni, la preferenza
debba essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche.
Le spiegazioni fornite in un secondo momento non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se essere le
contraddicono. Pertanto, osservate le divergenze, dove indicato, tra quanto
dichiarato nel rapporto d'inchiesta e quanto in seguito osservato, si reputa
che le indicazioni fornite inizialmente abbiano una grande importanza nella
valutazione presente, perché non condizionate.
Alla luce di queste considerazioni non ho nulla da
aggiungere rispetto alle conclusioni del rapporto.
(…)" (doc. AI 115/1-2)
Da
qui la decisione del 20 giugno 2012 con la quale l’Ufficio AI ha confermato il
rifiuto all’assegno per grande invalido (doc. AI 116/1-3).
2.6. Va
evidenziato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, il Tribunale federale
(TF) ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore
probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei
rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti
fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava appunto
di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio)
deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona
bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e,
se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato
in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in
considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco.
Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio
pieno.
Tuttavia,
il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni
chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la
persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore
della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso
(DTF 133 V 450 consid. 11.1.1 pag. 468 con riferimento a DTF 130 V 61; 128 V 93
consid. 4).
Gli
stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione
dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso
di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare, come in casu, i presupposti per
l’eventuale assegno grandi invalidi (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2).
2.7. Nel
caso in esame, come detto, l’inchiesta domiciliare è stata svolta per conto
dell’Ufficio AI dall’assistente sociale, persona qualificata per poter compiere
simili accertamenti. Essa ha dettagliatamente valutato l’espletamento di ogni
singolo atto ordinario sulla base di quanto osservato, attingendo le informazioni
necessarie direttamente dall’interessata.
Questo
Tribunale, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e per
le ragioni che seguono, non ha motivo di scostarsi dalla valutazione
dell’assistente sociale corredata dalle relative osservazioni del 12 giugno
2012 (atti, questi, riprodotti al consid. 2.5 in esteso) a cui va riconosciuta piena forza probatoria.
Innanzitutto
va sottolineato che secondo la dottrina e la giurisprudenza (cfr. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, § 68 n. 39 pag. 451 con
rinvii giurisprudenziali), in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto
se esse le contraddicono.
In
concreto, dal rapporto 16 aprile 2012 (doc. AI 108/1-5), a differenza di quanto
sostenuto in seguito e a più riprese dalla stessa assicurata, risulta che essa “(…)
dichiara di riuscire a infilare e sfilare da sola, stando seduta sul letto, i
differenti capi d’abbigliamento concernenti sia la parte superiore sia la parte
inferiore del corpo […] Riscontra difficoltà nell’infilare le calze e dichiara
di farsi aiutare dal figlio convivente, quando quest’ultimo è presente (lavoro
a turni) mentre, da sola riesce a indossare le scarpe aiutandosi con un
calzascarpe . (…)” (doc. AI 108/3), che “(…) è autonoma nell’alzarsi,
nel sedersi e nel coricarsi. Riferisce di impiegare del tempo nel rimboccarsi
il piumone ma di essere tuttavia autonoma. (…)” (doc. AI 108/3), che “(…)
riferisce di essere autonoma nel controllo della pulizia, nel riordinare i
vestiti e nell’igiene intima. (…)” (doc. AI 108/3) e che “(…) per gli
spostamenti all’interno della casa non vengono evidenziati impedimenti.
Nell’incontro l’assicurata riferisce di essere proprietaria di una piccola vettura
automatica con la quale si sposta in piena autonomia per recarsi a fare la
spesa (__________ e __________) o per raggiungere lo studio del medico curante
(__________). Quando nevica afferma di preferire il bus (fermata sotto casa) e
di far capo di rado ai figli, solo quando si sente debole anche per poter guidare.
Gli spostamenti a piedi sono limitati a poche centinaia di metri nei pressi
dell’abitazione, essa riferisce infatti di riuscire a camminare al massimo 10
minuti e poi di dover fare una sosta per riposare e poi riprendere il cammino.
(…)” (doc. AI 108/4).
Viste
le chiare indicazioni che emergono dal rapporto 16 aprile 2012 (doc. AI
108/1-5), per il solo fatto che, come da lei sostenuto, avrebbe difficoltà a
parlare con estranei, che non tenderebbe ad esagerare i proprio dolori e che in
quanto orgogliosa non cercherebbe la compassione della gente (cfr. consid.
1.5), non è possibile concludere differentemente e questo a maggior ragione
considerate anche le osservazioni del 12 giugno 2012 dell’assistente sociale.
D’altra
parte, nell’ambito della domanda di revisione del 2004 (cfr. doc. AI 26/1-2 e
consid. 1.1), i periti del SAM – poste le seguenti diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa “(…) Fibromialgia. Sindrome cervicovertebrale su
alterazioni degenerative plurisgmentali da C4 fino a C7 con osteocondrosi e
spondilosi, nonché spondilartrosi e uncartrosi con localizzazione soprattutto a
livello C6-C7. Sindrome lombovertebrale con episodi a carattere spondilogeno
recidivanti nell’anamne-si, nonché a carattere lombosciatalgico su una
discopatia importante a livello L4-L5 con minima pseudoretrolistesi di L4 su S1
e presenza di discopatie plurisegmentali ai segmenti L1-L2, L3-L4 e L5-S1.
Iniziale poliartrosi delle dita delle mani soprattutto alle articolazioni
interfalangee prossimali II bilateralmente. Sindrome da disadattamento con
reazione mista ansioso depressiva. (…)” (doc. AI 36/7) –, circa la
capacità d’integrazione avevano concluso che “(…) L’A. è ritenuta in grado
di poter esercitare un’attività lavorativa più leggera ed ergonomicamente più
adatta, con una capacità lavorativa globale valutata nella misura del 60%.
Dovrebbe trattarsi di un’attività professionale in cui l’A. possa alternare la
posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, non debba alzare pesi
superiori ai 5 Kg, non debba lavorare in posizione statica con la parte
superiore del corpo leggermente piegata in avanti, non debba mantenere delle
posizioni statiche con la colonna cervicale. Non riteniamo indicato un
provvedimento di riqualifica o riformazione professionale. Nell’attività di casalinga,
la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 70 – 80%, tenendo in
considerazione il fatto che può essere aiutata dalla madre e che l’economia
domestica è ridotta con in effetti una sola persona a carico (il figlio). (…)”
(doc. AI 36/10).
Inoltre,
quanto alla documentazione medica prodotta in sede di domanda di aumento
dell’aprile 2008 (cfr. doc. AI 65/1-8 e consid. 1.1; e meglio il certificato medico 19
maggio 2008 del dr. __________ sub doc. AI 70/1-3, i rapporti 2 gennaio 2009
del dr. __________ sub doc. AI 74/1-6, 19 gennaio 2009 del dr. __________ sub
doc. AI 75/1-6 e 16 giugno 2009 del dr. __________ sub doc. AI 78/1-6, nonché
il rapporto d’uscita 1. dicembre 2008 del reparto di medicina interna e
nefrologia dell’Ospedale regionale di __________ sub doc. AI 83/1-5 e i
rapporti 8 gennaio 2010 del dr. __________ sub doc. AI 86/1 e 4 dicembre 2009
del dr. __________ sub doc AI 86/2-3), i medici SMR dr. __________
e dr. __________, nelle annotazioni 23 ottobre 2009, 3 novembre 2009 e 1.
aprile 2010, hanno evidenziato che “(…) per quanto concerne il lato psichiatrico
ed il lato reumatologico non risulta dagli attuali rapporti dei curanti una
sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata, in particolare lo
stato reumatologico risulta sovrapponibile (riduzione della mobilità di 1/3,
dolenzia diffusa, articolazioni periferiche indenni, assenza di problematica
radicolare). Dal punto di vista psichiatrico viene unicamente diagnosticata una
distimia, ricordo che la diagnosi di distimia corrisponde ad una depressione
cronica del tono dell’umore che non è sufficientemente grave da giustificare la
diagnosi di una sindrome depressiva lieve. Quindi si tratta d’una problematica
psichiatrica (inoltre non trattata a livello medicamentoso), di marginale
influsso sulla CL come già stabilito in occasione della perizia SAM. (…)”
(doc. AI 81/1), che “(…) si aggiunge attuale documentazione in merito al
ricovero ospedaliero 2008. Dal rapporto risulta che si è trattato di una infezione
delle vie respiratorie in assicurata tabagista. Dalla documentazione non
risulta esservi una patologia polmonare cronica con influsso sulla CL residua.
(…)” (doc. AI 84/1) e che “(…) le attuali osservazioni riportata sia con
rapporto medico cardiologico che da parte del medico curante non
permettono a mio avviso di giustificare un ulteriore peggioramento tale da
pregiudicare ulteriormente le esigibilità residuali già note in questa fase di
osservazioni al progetto di decisione del 21.12.2009. (…)” (doc. AI 92/1).
Del
resto, questo Tribunale, con STCA del 25 agosto 2010 cresciuta incontestata in
giudicato (doc. AI 99/1-8), ha respinto il ricorso del 30 giugno 2010 (doc. AI
96/10-13) con il quale l’insorgente aveva impugnato la decisione del 21 aprile
2010 che le negava un aumento della rendita finora erogata (doc. AI 93/1-3) evidenziando
in particolare che “(…) Pur ammettendo per pura ipotesi di lavoro la
ricevibilità del ricorso, va nel merito osservato che il dr. __________ e il
dr. __________, entrambi medici SMR – avuto riguardo ai
rapporti medici del 2 gennaio 2009 del dr. __________, FMH in medicina interna
(doc. AI 74/1-6), 19 gennaio 2009 del dr. __________, FMH in fisiatria e reumatologia
(doc. AI 75/1-6), 16 giugno 2009 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia
(doc. AI 78/1-6), del rapporto d’uscita 1. dicembre 2008 dell’Ospedale Regionale
di __________ (doc. AI 83/1-6) e dei rapporti 8 gennaio 2010 del dr. __________
(doc. AI 86/1) e 4 dicembre 2009 del dr. __________, FMH in medicina interna e
cardiologia (doc. AI 86/23) –, si sono espressi chiaramente sia
per quanto riguarda le diagnosi delle patologie di cui soffre la ricorrente sia
per quanto riguarda i motivi che non permettono di giustificare un ulteriore
peggioramento tale da pregiudicare ulteriormente le esigibilità residuali già note
(vedi le annotazioni del medico 23 ottobre 2009, 3 novembre 2009 e 1. aprile
2010, sub doc. AI 81/1, 84/1 e 92/1) e la loro valutazione non è stata contestata
validamente da altri specialisti. La ricorrente non ha infatti prodotto la
benché minima documentazione medica che potesse contrastare la valutazione
dell’amministrazione. (…)” (doc. AI 99/7).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente avuto riguardo all’ulteriore documentazione
medica prodotta in sede ricorsuale.
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 21
agosto 2012 non ha posto delle nuove diagnosi e si è limitato ad attestare, in
modo del tutto generico, che “(…) come richiesta certifico di seguire
ambulatoriamente la sopracitata paziente per una sindrome depressivo-ansiosa
(DD: distimia) che sicuramente aggrava le sue compromesse condizioni fisiche,
con difficoltà nella gestione dell’attività casalinga e della cura della
propria persona. (…)” (doc. B). Al riguardo i medici SMR dr. __________ e
dr.ssa __________, nelle annotazioni 29 agosto 2012, hanno rilevato che “(…)
la diagnosi di distimia F 34.1 o di sindrome ansioso-depressiva F 41.2 viene
usata quando il quadro depressivo non è sufficientemente grave da permettere la
diagnosi di una sindrome depressiva lieve. Si tratta quindi di una patologia
psichiatrica minore che non giustifica dal punto di vista medico una dipendenza
regolare o un accompagnamento regolare da parte di terzi. (…)” (VIII/bis). Giova
qui rilevare che lo stesso dr. __________, nel rapporto medico 16 giugno 2009
(doc. AI 78/1-6), in merito ai provvedimenti attuali e alla prognosi, aveva indicato
“(…) colloqui di sostegno (13 sedute in due anni); paziente non prende
farmaci antidepressivi perché non li sopporta. Ho tentato con più farmaci e più
volte di convincerla del loro beneficio e della possibilità di incidere anche
sul dolore (innalzamento della soglia del dolore) ma purtroppo senza successo.
Diventa polemica anche verso il sottoscritto, quando tento di elaborare strategie
che non soddisfano le sue aspettative e quando cerco di convincerla per una
terapia. Prognosi, incerta considerata la lunga durata della malattia e della
inabilità lavorativa. (…)” (doc. AI 78/4 punto 4.7).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, nel certificato medico 10 settembre
2012, poste le diagnosi note, si è limitato ad osservare che “(…) la
presenza di dolori e limitazioni a carico dell’apparato locomotorio induce un’importante
dipendenza per quanto riguarda l’igiene (lavarsi), vestirsi (tutto quanto
riguarda la parte inferiore del corpo come mutande, pantaloni, calze, scarpe e
anche il reggiseno), nonché negli spostamenti fuori casa come ho già descritto
nel certificato del 10 ottobre 2011. Questa invalidità che giustifica un 60% di
rendita risale al 2005 con peggioramento da inizio 2009. La situazione è
cronica e suscettibile piuttosto di peggioramento che di miglioramento. (…)”
(doc. C). Va qui ribadito che, in un momento non sospetto (leggi durante
l’inchiesta del 5 aprile 2012 sub doc. AI 108/1-5), l’assicurata ha dichiarato
di “(…) riuscire a infilare e sfilare da sola, stando seduta sul letto, i
differenti capi d’abbigliamento concernenti sia la parte superiore sia la parte
inferiore del corpo […] Riscontra difficoltà nell’infilare le calze e dichiara
di farsi aiutare dal figlio convivente, quando quest’ultimo è presente (lavoro
a turni) mentre, da sola riesce a indossare le scarpe aiutandosi con un calzascarpe
. (…)” (doc. AI 108/3) e che è autonoma “(…) nell’alzarsi, nel sedersi e
nel coricarsi. (…)” (doc. AI 108/3) e “(…) nel controllo della pulizia,
nel riordinare i vestiti e nell’igiene intima. (…)” (doc. AI 108/3).
Dall’inchiesta emerge inoltre che “(…) per gli spostamenti all’interno della
casa non vengono evidenziati impedimenti. Nell’incontro l’assicurata riferisce
di essere proprietaria di una piccola vettura automatica con la quale si sposta
in piena autonomia per recarsi a fare la spesa (__________ e __________ o per
raggiungere lo studio del medico curante __________). Quando nevica afferma di
preferire il bus (fermata sotto casa) e di far capo di rado ai figli, solo
quando si sente debole anche per poter guidare. Gli spostamenti a piedi cono
limitati a poche centinaia di metri nei pressi dell’abitazione, essa riferisce
infatti di riuscire a camminare al massimo 10 minuti e poi di dover fare una
sosta per riposare e poi riprendere il cammino. (…)” (doc. AI 108/4).
Del
resto, dal menzionato certificato del 10 ottobre 2011 (si tratta dell’allegato
per grandi invalidi sub doc. AI 104/1), risulta, in particolare, che alla
domanda volta a sapere se le indicazioni sulla grande invalidità al N. 3
(pagina 3 e 4) corrispondono alle sue constatazioni, il dr. __________ ha risposto
di sì (cfr. doc. AI 104/1 punto 3) senza tuttavia minimamente allegare e
documentare in cosa sia consistito il peggioramento ad inizio 2009. Lo stesso
sanitario, nel rapporto medico pervenuto all’Ufficio AI il 2 gennaio 2009 (doc.
AI 74/1-6), alla domanda volta a sapere se la persona assicurata deve ricorrere
all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, aveva risposto
di no (doc. AI 74/4 punto 5.4). Anche il dr. E__________, nelle annotazioni 19
settembre 2012, ha osservato che “(…) l’attuale certificato del dr. __________
non modifica la valutazione precedente e non indica un attuale modifica dello
stato di salute. Faccio presente che l’inchiesta a domicilio è stata eseguita
in piena considerazione del danno alla salute dell’assicurata. (…)”
(XII/bis).
Quanto
alla censura secondo la quale il dr. __________ non ha mai visitato
l’assicurata e il fatto che la perizia del SAM risale al 2005 (cfr. XIV), va
rilevato che, come esposto sopra, la perizia pluridisciplinare del 24 agosto
2005 del SAM non è mai stata validamente contestata e fino alla decisione del
21 aprile 2010 (ritenuta tutta la documentazione medica allora agli atti)
questo Tribunale con STCA del 25 agosto 2010 ha confermato l’assenza di un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa residua.
In
questo senso, ritenuto un quadro valetudinario sostanzialmente immutato, non è
censurabile il fatto che i medici SMR non abbiano visitato l’insorgente per la
redazione delle annotazioni posteriori al 21 aprile 2010 (illustrativa al
riguardo la STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 nella quale l’Alta Corte, in
merito agli SMR, ha sottolineato che “(…) il SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende
la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di
propri esami diretti non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un
motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa
altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009
IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza
9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2) (…)”
(STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).
Del
resto, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfah-ren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
merito, infine, alle contestazioni circa le attività parziali componenti l’atto
Fatti
di spostarsi e alle asserite difficoltà di relazionarsi, questo Tribunale deve
fare proprie le osservazioni 20 settembre 2012 nelle quali l’Ufficio AI ha
evidenziato che:
"
(…)
- Nello scritto oggetto di disamine,
l'assicurata conferma di spostarsi autonomamente con la sua vettura per andare
a fare delle piccole compere. Essa aggiunge inoltre che per la spesa
"grande" viene accompagnata dai figli, che l'aiutano in seguito anche
a riordinarla. Tale affermazione, pur essendo compatibile con il limite
funzionale di caricabilità di 5 kg stabilito (cfr. perizia SAM 25 agosto
2005, pag. 5), non è però da considerare – come rettamente annunciato dalla
titolare dell'inchiesta a domicilio – quale una necessità di aiuto regolare.
Difatti, secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (di seguito CIGI, RS 318.507.13), cifra marginale no. 8025, l'aiuto è considerato regolare se la persona assicurata lo necessita o potrebbe
necessitarne quotidianamente. Ciò accade per esempio se essa è soggetta ad
attacchi che possano manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma
improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986,
pag. 510). L'aiuto dei figli nel fare la spesa deve essere piuttosto considerato
come un agire rispettoso dell'obbligo di collaborazione dei famigliari,
corollario dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. nota marginale no.
3089 della CIGI).
- In merito alla difficoltà di
relazionarsi con gli altri descritta – per la prima volta in questa sede (cfr.
in specie pt. No. 3.2 del rapporto d'inchiesta 16 aprile 2012) –
dall'assicurata, l'amministrazione rileva come un tale comportamento mal si
concilia con la sua patologia psichiatrica (cfr. annotazione 28.08.2012
SMR Dr. med. __________ e Dr. med. __________, a mente dei quali l'assicurata
non adempie nemmeno le condizioni di una sindrome depressiva lieve). Occorre
del resto rilevare come la capacità di spostarsi in macchina da sola
dell'assicurata, non può far altro che rafforzare la suddetta valutazione della
titolare dell'inchiesta a domicilio.
(…)" (XII)
2.8. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata dipende da terze persone in modo
regolare e rilevante per un solo atto quotidiano della vita, cioè per il
lavarsi.
Non
essendo adempiuti i presupposti per poter beneficiare del diritto ad un assegno
per grandi invalidi (cfr. consid. 2.3 e 2.4) la decisione di rifiuto impugnata
va pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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