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Decisione

32.2012.191

Respinta la domanda di assegno per grandi invalidi. Sulla base delle risultanze mediche e dell'inchiesta domiciliare l'assicurata dipende da terze persone in modo regolare per un solo atto quotidiano

20 marzo 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

di spostarsi e alle asserite difficoltà di relazionarsi, questo Tribunale deve

fare proprie le osservazioni 20 settembre 2012 nelle quali l’Ufficio AI ha

evidenziato che:

"

(…)

- Nello scritto oggetto di disamine,

l'assicurata conferma di spostarsi autonomamente con la sua vettura per andare

a fare delle piccole compere. Essa aggiunge inoltre che per la spesa

"grande" viene accompagnata dai figli, che l'aiutano in seguito anche

a riordinarla. Tale affermazione, pur essendo compatibile con il limite

funzionale di caricabilità di 5 kg stabilito (cfr. perizia SAM 25 agosto

2005, pag. 5), non è però da considerare – come rettamente annunciato dalla

titolare dell'inchiesta a domicilio – quale una necessità di aiuto regolare.

Difatti, secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (di seguito CIGI, RS 318.507.13), cifra marginale no. 8025, l'aiuto è considerato regolare se la persona assicurata lo necessita o potrebbe

necessitarne quotidianamente. Ciò accade per esempio se essa è soggetta ad

attacchi che possano manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma

improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986,

pag. 510). L'aiuto dei figli nel fare la spesa deve essere piuttosto considerato

come un agire rispettoso dell'obbligo di collaborazione dei famigliari,

corollario dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. nota marginale no.

3089 della CIGI).

- In merito alla difficoltà di

relazionarsi con gli altri descritta – per la prima volta in questa sede (cfr.

in specie pt. No. 3.2 del rapporto d'inchiesta 16 aprile 2012) –

dall'assicurata, l'amministrazione rileva come un tale comportamento mal si

concilia con la sua patologia psichiatrica (cfr. annotazione 28.08.2012

SMR Dr. med. __________ e Dr. med. __________, a mente dei quali l'assicurata

non adempie nemmeno le condizioni di una sindrome depressiva lieve). Occorre

del resto rilevare come la capacità di spostarsi in macchina da sola

dell'assicurata, non può far altro che rafforzare la suddetta valutazione della

titolare dell'inchiesta a domicilio.

(…)" (XII)

2.8. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata dipende da terze persone in modo

regolare e rilevante per un solo atto quotidiano della vita, cioè per il

lavarsi.

Non

essendo adempiuti i presupposti per poter beneficiare del diritto ad un assegno

per grandi invalidi (cfr. consid. 2.3 e 2.4) la decisione di rifiuto impugnata

va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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