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Decisione

32.2012.194

Soppressione della rendita in via di revisione. Postumi infortunistici; conferma della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa operata in ambito LAINF

21 febbraio 2013Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.

7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento

al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e

dalla relativa documentazione allegata risulta che il ricorrente, coniugato

e padre di due figli (nati il 1986 e 1991) ma non conviventi nella stessa

economia domestica, dal 30 aprile 2012 non percepisce più indennità giornaliere

LAINF e con effetto 1° agosto 2012 la rendita AI è stata soppressa. L’unica

fonte di reddito della famiglia è quindi rappresentata dal salario netto di fr.

2'212,15 della di lui moglie.

Da

tale entrata vanno in primo luogo dedotti i fr. 1'700.-- quale importo base per

coniugi secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini

esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°

settembre 2009) e fr. 340.-- di supplemento del 15/25% (media) sul fabbisogno minimo

secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20

settembre 2004). Tenuto conto di fr. 800.-- di affitto e fr. 418.-- di

premi cassa malati relativi al ricorrente la famiglia non dispone di

un’eccedenza. In queste circostanze il requisito

dell’indigenza è dato.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento

delle spese processuali che sarebbero a suo carico nella misura della

rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente. A seguito della

concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono

per il momento assunte dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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