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Decisione

32.2012.198

Rifiuto di prestazioni in difetto di un grado di invalidità sufficente; confermata decisione

21 febbraio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti. Già si è detto che il

ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica o fornito elementi

che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le conclusioni del medico SMR.

Di

conseguenza non si può dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto

ad altri accertamenti medici.

Per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, l’art. 17

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione

in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a

causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza

una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF

124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6

cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine

della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique

VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79

consid. 3b/bb; RCC p. 495 consid. 2a).

Nella specie gli stessi non entrano in considerazione considerato

come in base al provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna perdita

di guadagno.

In queste circostanze,

dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del

giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni

di salute, comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro

presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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