32.2012.198
Rifiuto di prestazioni in difetto di un grado di invalidità sufficente; confermata decisione
21 febbraio 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.198
Data decisione, Autorità:
21.02.2013, TCA
Titolo:
Rifiuto di prestazioni in difetto di un grado di invalidità sufficente; confermata decisione
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 592bis LAI
art. 69 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.198
FC
Lugano
21 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 18 giugno 2012 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1978, da ultimo attivo aiuto cuoco/ausiliario di cucina, nel maggio
2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni lamentando di essere affetto da
diabete, dolori alle gambe, emicrania e vomito (doc. AI 1-5).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tenuto conto che non risultava alcun
danno alla salute causante un’incapacità lavorativa, l’amministrazione,
mediante decisione del 18 giugno 2012, preavvisata il 10 maggio 2012, ha negato
il diritto a prestazioni (doc. AI 40)
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando
sostanzialmente il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori
approfondimenti medici.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la valutazione medica effettuata.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti
professionali o ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI, dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni, ha richiamato
gli atti dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione infortuni (in
relazione ad un infortunio del novembre 2008, doc. AI 2), e ha interpellato i
medici curanti. Il dr. __________, generalista, nel certificato del 20 giugno 2011, ha dichiarato di non poter attestare un’inabilità lavorativa (“sicuramente non so perché il
sig. RI 1 non debba più lavorare, né tanto meno so perché egli debba poter
beneficiare di una rendita di invalidità o di una riqualifica professionale”) e
ha prodotto la documentazione in suo possesso (doc. AI 13). In particolare ha allegato
un rapporto del servizio di neurologia dell’Ospedale Regionale di __________
attestante valori normali dopo esecuzione di un esame con potenziali evocatori
motori eseguito il 30 dicembre 2010 per una sospetta diagnosi di mielopatia con
compressione a livello C3-C4, C4-C5, C5-C6 (doc. AI 13, 13-13). Prodotti sono
stati inoltre rapporti relativi ad un ricovero presso l’__________, i quali non
hanno tuttavia potuto stabilire alcuna causa precisa dei dolori lamentati alle
gambe, limitandosi a confermarne un’ori-gine comunque benigna oltre alle già
note diagnosi, segnatamente di diabete e epatomegalia (doc. AI 13-6/9). Una
risonanza magnetica cervicale del 23 novembre 2010 mostrava una protrusione
discale paramediana a sinistra in C3/C4 e paramediana a destra in C4/C5 oltre
che in C5/C6, con impronta midollare anteriore, parziale obliterazione degli
spazi liquorali, senza alterazioni del segnale midollare (doc. AI 13-8). Il dr.
__________, reumatologo, in un certificato del 24 giugno 2011, attestata la presenza
di una sintomatologia dolorosa cronica, diffusa e atipica “parzialmente secondaria
a polineuropatia diabetica, parzialmente a sospetta lieve mielopatia cervicale
e parzialmente a possibile somatizzazione”, si è limitato a consigliare al
paziente lo svolgimento di un lavoro più leggero rispetto a quello di lavapiatti
(doc. AI 17-2). Il dr. __________, neurologo, nello scritto 31 agosto 2011
all’attenzione dell’AI ha certificato la presenza di “complicazioni
midollari di una patologia neuro-ortopedica/reumatologica” necessitante di
un’approfondita valutazione neurochirurgica e rimandando la valutazione della
capacità lavorativa ai neurochirurghi (doc. AI 26).
Una
valutazione neurochirurgica è quindi stata effettuata il 14 dicembre 2011
presso il Neurocentro dell’__________, a seguito della quale il capo clinica dr.
__________, attestata la presenza della nota problematica di dolori diffusi al
capo, agli arti e al tronco, pur non riscontrando segni di interessamento delle
vie piramidali né deficit neurologici, ha rinviato una valutazione conclusiva
dopo esecuzione di una ulteriore risonanza magnetica (doc. AI 34). Infine, con
scritto 12 marzo 2012 al dr. __________, lo stesso dr. __________ confrontati i
risultati della RM eseguita il 5 gennaio 2012 con quella del 23 novembre 2010, non
ha indicato alcuna incapacità lavorativa e ha esposto quanto segue:
"
Anzitutto permane
invariata per morfologia l’inversione armonica della lardosi cervicale; non si
rilevano alterazioni di segnale imputabili a mieolopatia; rispetto all’esame
precedente sia in C3/C4 che C4/C5 e C5/C6, sono nettamente meno evidenti le
protrusioni discali rispettivamente paramediana a sinistra, paramediana a
destra e, ancora una volta paramediana sinistra. Gli spazi liquorali
peri-midollari sono inoltre più rappresentati. In considerazione di questo
quadro un intervento chirurgico non è indicato”. (doc. AI 37-1)
Nel rapporto finale dell’8
maggio 2012 il medico SMR dr. __________, spec. FMH in medicina interna, valutata
la documentazione agli atti, poste le diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di “sintomatologia dolorosa cronica diffusa, atipica, agli arti e
tronco, discopatie cervicali, diabete mellito tipo II, steatosi epatica,
nefromegalia a sin, cefalea, sovrappeso, stato da meatotomia sec. Caldwell-Luc
a sin, stato dopo concotomia e setto plastica, trauma distorsivo della caviglia
destra e trauma contusivo di ginocchia, sterno e mano destra (2001)”,
nessuna diagnosi per contro con valenza invalidante, ha concluso affermando che
non vi erano periodi di inabilità lavorativa, tanto meno quantificati,
attestati dai diversi medici curanti ritenuto che “l’oggettività clinica
descritta non lascia prendere in considerazione delle ripercussioni protratte
dei disturbi accusati dall’assicurato sulla capacità lavorativa” (doc. AI
39-3).
Di conseguenza l’Ufficio AI, con la decisione impugnata del 18
giugno 2012, ha respinto la domanda di prestazioni ritenuto come “l’esauriente
documentazione medica acquisita agli atti permette di stabilire che non vi è un
danno alla salute che causa incapacità lavorativa. L’oggettività clinica
descritta non lascia prendere in considerazione delle ripercussioni protratte
dei disturbi da lei accusati sulla capacità lavorativa” (doc. AI 41).
In data 18 giugno 2012 il dr. __________ ha inviato all’Ufficio AI
una lettera, scritta a mano, con il quale ha dichiarato di non ritenere
corretto il progetto di decisione, attestando una limitazione della capacità
lavorativa del 40% e l’indicazione a provvedimenti di integrazione e, infine,
chiedendo di poter visionare i rapporti dei neurochirurghi e del medico SMR (doc.
AI 42). Nella sua annotazione del 26 giugno 2012 il dr. __________ del SMR ha
osservato che lo scritto del dr. __________ non apportava nuovi aspetti dal punto
di vista medico (doc. AI 45).
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
8C_426/2011 del 29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e
9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo
il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________, spec.
FMH in medicina interna, nel rapporto finale SMR dell’ 8 maggio 2012. Tenuto
conto della documentazione agli atti, riportate le diagnosi (comunque tutte
senza valenza invalidante), il sanitario ha proceduto alla discussione dei dati
medici, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che
stabilisce in sostanza una completa capacità lavorativa, non essendo mai stati
attestati periodi di inabilità e considerato come i disturbi lamentati
dall’assicurato non fossero suscettibili di causare delle ripercussioni
protratte sulla capacità lavorativa (doc. AI 39-3).
Questo
Tribunale deve attribuire alle valutazioni del medico SMR, pieno valore
probante conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5), giacché egli è giunto a
conclusioni logiche dopo aver esaminato approfonditamente i punti litigiosi
importanti e in piena conoscenza dell’incarto (anamnesi).
Con il suo ricorso il ricorrente sostiene sostanzialmente che gli
accertamenti medici operati dall’amministrazione sarebbero insufficienti.
Egli
non apporta tuttavia elementi nuovi o considerazioni che permettano di distanziarsi
dalle conclusioni del SMR o comunque di ammettere una sostanziale modifica delle
sue condizioni di salute rispetto a quanto attestato dallo specialista dello
SMR. Egli si limita in effetti a rinviare allo stringato scritto 18 giugno
2012 del dr. __________ così come al suo precedente certificato del 24 giugno
2011 (doc. A2 e A3).
Ora,
a prescindere dal fatto che il certificato del 24 giugno 2011 era già compreso
nella documentazione che è stata valutata dal medico SMR, quello del 18 giugno
2012 si esaurisce in una succinta e immotivata conclusione circa una presunta
inabilità lavorativa del 40%, senza neppure l’indicazio-ne delle diagnosi che
motiverebbero tale impedimento. Significativo appare del resto che il dr. __________
non ha fatto pervenire alcuna ulteriore osservazione o presa di posizione, e
questo benché in data 10 luglio 2012, a seguito della richiesta espressa
proprio nel certificato 18 giugno 2012, abbia ricevuto dall’Ufficio AI l’intera
documentazione medica, compresi il rapporto SMR e gli accertamenti neurochirurgici
eseguiti su sollecitazione del dr. __________ per valutare la presenza di una
patologia neuro-ortopedica (doc. AI 47, 26).
Ribadite
le considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia
(anche se specialisti; cfr. STF 9C-949/2010 del 5 luglio 2011, STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), la differente valutazione del curante è
peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni
modo non è manifestamente suscettibile di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione
che si fondano su un referto del medico SMR che risponde alle condizioni poste
dalla giurisprudenza per conferirgli piena forza probatoria. In proposito si
osservi come per la giurisprudenza di norma una valutazione sulla base dei soli
atti medici è possibile se il SMR dispone, come in concreto, di sufficienti
elementi risultanti da altri accertamenti personali (nel caso di una perizia
cfr. STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).
A
questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa in una misura ragionevolmente esigibile e sono
indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Non
va poi dimenticato che, come detto, l’insorgente non ha prodotto alcun
certificato medico successivo al referto SMR idoneo a sovvertirne le convincenti
e motivate conclusioni.
Quanto
peraltro all’allegata lettera di licenziamento ricevuta dall’assicurato il 17
giugno 2011, la stessa è irrilevante ai fini del presente contendere. In
proposito, con pertinenza l’Ufficio AI ha del resto fatto rilevare che dalla
stessa si evince come il datore di lavoro l’abbia licenziato non a causa dei
problemi alla salute lamentati (di cui il datore di lavoro nemmeno era al
corrente, a dimostrazione del fatto semmai che tali problemi non intralciavano
il dipendente nell’adempimento dei suoi compiti), ma piuttosto perché venuto a
conoscenza della domanda presentata all’Ufficio AI (doc. A4).
In
sostanza il ricorrente non fa quindi valere alcuna argomentazione che consenta
a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni del rapporto finale SMR, né fa valere
l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate
dall’Ufficio AI o l’intervento di un peggioramento dello stato di salute
successivo al rapporto medico e antecedente il momento determinante della resa
della decisione impugnata (DTF
130 V 140, 129 V 4).
In conclusione, rispecchiando il rapporto del
SMR tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (sul valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR cfr. anche le STFA I 938/05 del 24 agosto 2006 e I
143/07 del 14 settembre 2007), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla
capacità lavorativa intervenuto dopo la resa del rapporto SMR e prima del 18
giugno 2012, il TCA
ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2),
che a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che sino al
momento della resa della querelata decisione l'assicurato conservava una
capacità lavorativa piena.
D’altra parte, va ricordato che se da un lato la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altro si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c).
Fatti
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Già si è detto che il
ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica o fornito elementi
che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare
inattendibili le conclusioni del medico SMR.
Di
conseguenza non si può dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto
ad altri accertamenti medici.
Per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali, l’art. 17
cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto alla formazione
in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a
causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza
una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF
124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6
cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine
della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa
senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità (cfr. anche Pratique
VSI 2000 p. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC p. 495 consid. 2a).
Nella specie gli stessi non entrano in considerazione considerato
come in base al provvedimento querelato l’assicurato non subisce alcuna perdita
di guadagno.
In queste circostanze,
dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del
giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni
di salute, comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro
presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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