32.2012.2
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12 marzo 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2012.2
Data decisione, Autorità:
12.03.2012, TCA
Titolo:
Emanazione di una decisione con cui la Cassa di compensazione ha fissato l'importo della rendita d'invalidità spettante all'assicurato a seguito di una STF. Il ricorrente ha però contestato il grado d'invalidità (quindi il merito) e non l'importo fissato, che dunque non va ulteriormente verificato
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28a LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.2
TB
Lugano
12 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
Aa. Il
5 gennaio 2009 (doc. 3) RI 1, nato nel 1955, attivo ancora al 50% come
muratore, ha chiesto prestazioni AI per adulti a seguito dell'infortunio alla
mano sinistra avvenuto il 16 febbraio 2007, evento assunto dall'assicuratore
infortuni.
Ab. L'Ufficio
assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti e sulla scorta
del rapporto finale del 20 agosto 2010 (doc. 83) della consulente in integrazione,
con la decisione del 16 settembre 2010 (doc. A4) l'Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni.
L'amministrazione ha
stabilito un grado d'invalidità del 45% e quindi dal 1° febbraio 2008 è insorto
il diritto al quarto di rendita. Tuttavia, visto che la domanda AI è stata
presentata tardivamente, il versamento di una prestazione transitoria, che
avrebbe potuto insorgere dal 1° febbraio 2008 (dopo un anno di attesa), avrebbe
potuto avvenire unicamente dal 1° luglio 2008 (recte: 2009), ossia sei mesi
dopo l'inoltro della richiesta AI (5 gennaio 2009). L'Ufficio AI ha inoltre
rilevato che qualora la nuova inabilità del 50% in qualsiasi attività presente
dal 1° marzo 2010 per motivi psichici dovesse perdurare, avrebbe rivalutato il
diritto alle prestazioni dal marzo 2011, ovvero trascorso l'anno d'attesa.
Ac. Con
ricorso del 12 ottobre 2010 (inc. n. 32.2010.287) l'assicurato ha postulato una
rendita intera dal 1° marzo 2011 in virtù dei certificati medici prodotti che
attestano un'inabilità iniziale del 100%, poi del 50% e di nuovo del 100% dal
16 novembre 2009 a tutt'oggi, contestando quindi il risultato della perizia
psichiatrica dell'8 luglio 2010 (inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi
attività).
Ad. Con
pronuncia del 7 febbraio 2011 (doc. A5) il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha accolto ai sensi delle considerazioni esposte il ricorso presentato dall'assicurato,
sempre rappresentato da RA 1, riconoscendogli il diritto a tre quarti di rendita
(grado d'invalidità del 63%) con effetto dal 1° marzo 2010.
Ritenuto da un canto un reddito da
valido di CHF 47'322,00 nel 2008 aggiornato a CHF 48'750,60 nel 2010 e, d'altro
canto, un reddito da invalido di CHF 57'672,00 secondo la tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica (livello di qualificazione 4) rispettivamente
di CHF 61'938,11 per il 2010 tenuto conto di 41,7 ore settimanali, considerato
che il reddito che l'assicurato avrebbe percepito lavorando a tempo pieno come
muratore era considerevolmente inferiore (del 26,37%) a quello statistico svizzero
conseguito in quel preciso settore professionale e quindi i medesimi fattori
che hanno influenzato negativamente il reddito da valido devono essere
considerati anche per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del
parallelismo dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V
222 consid. 4.4), riducendo del 21,37% il reddito da invalido (cioè il reddito
percepito dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute divergeva
di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore: DTF 135 V 297
consid. 6.1.2) e deducendo un importo del 13% per tenere conto delle
circostanze specifiche del caso concreto, il TCA ha ricavato un grado di
invalidità del 63% e ha quindi assegnato una rendita AI di tre quarti dal 1°
marzo 2010.
Ae. Contro
il giudizio cantonale l'UAI è insorto al Tribunale federale, chiedendo preliminarmente
la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'attribuzione di un
quarto di rendita dal 1° marzo 2010.
Af. Con
decreto del 31 maggio 2011 (doc. A6) l'Alta Corte ha respinto la richiesta di
attribuire effetto sospensivo al ricorso.
Con
decisione del 5 agosto 2011 (doc. 109) l'Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito
in CHF 1'131,00 l'importo della rendita ordinaria semplice d'invalidità con
effetto dal 1° marzo 2010 rispettivamente in CHF 1'152,00 dal 1° gennaio 2011,
ritenuto un grado AI del 63% (cfr. STCA), che dà diritto a tre quarti di
rendita d'invalidità. Con questa decisione l'Ufficio AI, e per esso la Cassa
cantonale di compensazione, ha disposto il pagamento retroattivo della rendita
d'invalidità (CHF 1'131,00 [rendita AI mensile] x 10 mesi [dal 1° marzo 2010 al
31 dicembre 2010] + CHF 1'152,00 [rendita AI mensile] x 7 mesi [dal 1° gennaio
2011 al 31 luglio 2011] + CHF 1'152,00 [rendita AI agosto 2011] = CHF 20'526,00),
ritenuto un reddito annuo medio di CHF 58'464,00 e la scala rendite 34.
Ag. Con
sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) l'Alta Corte ha
accolto il ricorso dell'autorità amministrativa, nel senso che, annullati il
giudizio del TCA e la decisione impugnata dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del 16 settembre 2010, ha rinviato la causa all'amministrazione
perché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci di nuovo sul grado
di invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto di quest'ultimo ad un
quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010.
In particolare, il
Tribunale federale ha concluso il proprio giudizio (doc. A7) esponendo al
consid. 8.4 le seguenti considerazioni:
" Da quanto sopra discende che questa Corte non dispone
di elementi sufficienti per statuire sul grado di invalidità dell'assicurato,
segnatamente sull'ammontare degli elementi da porre a confronto; di conseguenza
il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto, in quanto il giudizio
impugnato si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, violando
il principio inquisitorio e quindi il diritto federale (sentenza 9C_409/2009
dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3).
Il
giudizio impugnato e la decisione amministrativa vanno pertanto annullati e
l'incarto rinviato all'amministrazione affinché stabilisca se l'assicurato intendeva
o meno accontentarsi di un reddito inferiore alla media. In caso di risposta
negativa, andrà ancora esaminato se è ammissibile ritenere che da invalido
l'assicurato possa percepire un reddito medio oppure se motivi estranei all'invalidità
non permettono di concludere in tal senso. Alla luce degli accertamenti
esperiti, l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità dell'intimato,
tenuto conto del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato.
Al
riguardo va precisato che pure la questione della deduzione da apporre al
reddito da invalido va rivista, in quanto la riduzione del 13% non è motivata e
pertanto non è conforme al diritto federale (in particolare al diritto di
essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost.); non è infatti dato di sapere
quali motivi sono stati posti alla base della riduzione e quindi non è neppure
possibile contestare correttamente il provvedimento.".
Fatti
B. Nell'attesa
di espletare tutti gli accertamenti imposti dal Tribunale federale, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha emesso il 27 novembre 2011 (doc. A1) una nuova decisione
che sostituisce la precedente del 5 agosto 2011, riducendo dal 1° marzo 2010 il
diritto dell'assicurato all'ottenimento di una rendita, stante ora un grado AI
del 44% (che dà diritto ad un quarto di rendita). Pertanto, la rendita
ordinaria semplice d'invalidità ammonta a CHF 377,00 nel 2010 ed a CHF 384,00
al mese dal 1° gennaio 2011.
C. Contro
questa decisione RI 1, tuttora patrocinato da RA 1, il 3 gennaio 2012 (doc. I)
ha formulato ricorso a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento della
decisione del 27 novembre 2011 ed il riconoscimento di un grado d'invalidità
del 63%, ciò che legittima il ricorrente all'assegnazione di una rendita
d'invalidità di tre quarti.
Quest'ultimo ha evidenziato che "oggetto
della lite è il grado di invalidità accertato dalla AI che appare illegittimo
in quanto disattende in toto la nutrita documentazione medica che, al
contrario, attesta un'inabilità al lavoro del Sig. RI 1 in misura del 100% non
solo nella sua attività di muratore, ma anche in altre più leggere (…)."
(doc. I pag. 4). Inoltre, l'insorgente ha affermato che "Nella denegata
ipotesi in cui l'Autorità adita non ritenesse provata l'inabilità lavorativa
del ricorrente nella misura del 100% e quindi il suo diritto di percepire una
rendita intera, si chiede che questo Tribunale, sulla scorta di tutta la
documentazione medica già in atti (…) voglia riconoscere al Sig. RI 1
quantomeno il diritto ad una rendita di invalidità di tre quarti in virtù
dell'art. 28 cpv. 2 LAI." (doc. I pag. 4). Riproponendo il calcolo
della capacità di guadagno presentato dal TCA nella citata sentenza del 7 febbraio
2011, il ricorrente ha fissato il suo grado AI al 63%.
D. Nella
risposta del 26 gennaio 2012 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità, dopo
avere riassunto la fattispecie, ha ripreso le conclusioni del Tribunale
federale e ha evidenziato che "Siccome il TF aveva riconosciuto il
diritto minimo del quarto di rendita dall'1.3.2010, ritenuto il versamento
delle prestazioni già effettuato come da decisione del 5.8.2011,
l'amministrazione ha confermato la prestazione minima riconosciuta emettendo la
decisione del 27.11.2011, decisione che giustifica la continuazione dell'erogazione
all'assicurato della prestazione minima." (doc. IV pag. 3).
Inoltre, l'Ufficio AI ha affermato che
sulla scorta della sentenza 9C_205/2011 dovrà effettuare degli accertamenti ed
emettere in seguito una decisione in merito al diritto a prestazioni spettanti
all'assicurato, ma al momento attuale quest'ultimo può contestare la decisione
impugnata limitatamente al calcolo effettuato.
L'amministrazione ha infine invitato
l'interessato a trasmettergli, semmai, nuova documentazione medica utile a
valutare il suo diritto a prestazioni dal momento dell'inoltro della domanda
fino al momento dell'emissione della nuova decisione formale, che sarà resa
sulla base di nuovi calcoli. Pertanto, l'attuale decisione portante sul diritto
al quarto di rendita potrà essere rivista in caso di modifica di prestazioni
riconosciute all'assicurato e nuovamente, se del caso, impugnata
dall'interessato davanti al Tribunale.
Ritenuto quindi che il calcolo
dell'importo del quarto di rendita AI non è stato contestato, l'UAI ha chiesto
di respingere il ricorso.
E. Il
13 febbraio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha ribadito che la decisione del 27
novembre 2011 va annullata, perché "l'Ufficio in questione anziché
effettuare gli accertamenti del caso, così come prescrittigli dal Tribunale
Federale con sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) si è molto più
comodamente adagiato sulla determinazione cui era pervenuta l'Alta Corte, riconoscendo
al Sig. RI 1 il diritto minimo ad un quarto di rendita dal 1 marzo 2010.".
A suo dire, il calcolo del grado AI
(44%) eseguito dall'Ufficio AI è errato, dovendo essere in realtà del 63%.
Ad ogni modo, anche il diritto a tre
quarti di rendita sarebbe riduttivo considerata la sua inabilità al lavoro del
75%, ciò che quindi lo porterebbe ad avere diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
F. L'amministrazione
ha ribadito che dovrà valutare sia l'aspetto medico che quello economico. Una
volta terminati gli accertamenti del caso, l'UAI emanerà una decisione. Fino ad
allora, non v'è però una decisione valida che giustifichi il mantenimento a
favore del ricorrente del diritto a tre quarti di rendita (doc. VIII).
G. Il
28 febbraio 2012 (doc. X) l'insorgente ha prodotto diversa documentazione medica
(doc. C), peraltro già presente negli atti dell'UAI, informando il TCA che si
riserva di far pervenire anche il rapporto medico della psichiatra curante.
L'Ufficio assicurazione invalidità non
ha formulato osservazioni al riguardo (doc. XI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Il
TCA rileva innanzitutto che il ricorrente non ha contestato l'importo della
rendita AI attribuitagli con la decisione del 27 novembre 2011 (CHF 377,00 dal
1° marzo 2010 e CHF 384,00 dal 1° gennaio 2011), ma ha criticato soltanto il
grado d'invalidità del 44% ritenuto dall'Ufficio AI.
3.
Riguardo
a questa censura, va evidenziato che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con
invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte
sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1.
LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta
o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Per l'art. 28 cpv. 2
LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Secondo l'art. 28a
cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa
ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte
dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei
due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30.
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14.
luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
4.
Questo
Tribunale evidenzia che la decisione del 27 novembre 2011 impugnata dal
ricorrente è solamente la conseguenza della sentenza del 10 novembre 2011 del
Tribunale federale (9C_205/2011).
L'Alta Corte ha
stabilito che l'Ufficio AI deve espletare ulteriori accertamenti, in quanto la
sentenza del TCA del 2011 si è fondata su un accertamento incompleto dei fatti
rilevanti, violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale.
Esperiti i necessari accertamenti, l'amministrazione dovrà poi statuire
nuovamente sul grado d'invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto di
quest'ultimo a un quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010.
Ciò stante,
nell'attesa di giungere ad una conclusione nel merito del diritto alla rendita
d'invalidità dell'interessato a dipendenza degli accertamenti prescritti dalla
nostra Massima Istanza con conseguente ricalcolo del grado di incapacità di
guadagno, l'Ufficio AI ha determinato il diritto alla rendita AI al 44%,
conformandosi semplicemente alla conclusione tratta dal Tribunale federale,
ovvero che il diritto ad un quarto di rendita, siccome non contestato
dall'amministrazione ricorrente, andava confermato nelle more della procedura
conseguente al rinvio operato dal TF.
Da quanto precede
discende che l'agire dell'UAI va assolutamente tutelato, essendosi solo conformato
al giudizio del TF ed avendo solo cifrato il diritto del ricorrente.
Va da sé che, qualora dovesse
giungere ad un grado d'invalidità diverso, l'amministrazione fisserà in una
decisione, impugnabile davanti a questo Tribunale, il nuovo diritto del ricorrente.
5.
In
queste circostanze, ritenuto che il ricorrente si è limitato
ad esporre delle lamentele riguardanti il grado d'invalidità, che però non può
essere qui contestato dall'assicurato nell'attesa di una nuova decisione amministrativa
che si pronunci, nel merito, proprio sul suo diritto alla rendita AI come
stabilito dal Tribunale federale, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Inoltre, considerato
che l'insorgente non ha contestato, come tale, il solo
ed unico oggetto della decisione del 27 novembre 2011, ossia l'importo
calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di rendita
d'invalidità spettantegli dal 1° gennaio 2011 (e nemmeno dal 1° marzo 2010), non
occorre qui verificare ulteriormente l'ammontare di detta rendita.
Di conseguenza, la decisione
dell'Ufficio AI, che ha fissato in CHF 384,00 (mentre per
l'anno 2010 tale prestazione ammontava a CHF 377,00) il diritto mensile
dell'assicurato ad un quarto di rendita AI dal 1° gennaio 2011, deve quindi essere
confermata, mentre il ricorso va respinto.
6.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra CHF 200,00 e CHF 1'000,00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza le spese, cifrate in CHF 500,00, vanno caricate al ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di CHF 500,00 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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