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Decisione

32.2012.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 marzo 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nell'attesa

di espletare tutti gli accertamenti imposti dal Tribunale federale, l'Ufficio

assicurazione invalidità ha emesso il 27 novembre 2011 (doc. A1) una nuova decisione

che sostituisce la precedente del 5 agosto 2011, riducendo dal 1° marzo 2010 il

diritto dell'assicurato all'ottenimento di una rendita, stante ora un grado AI

del 44% (che dà diritto ad un quarto di rendita). Pertanto, la rendita

ordinaria semplice d'invalidità ammonta a CHF 377,00 nel 2010 ed a CHF 384,00

al mese dal 1° gennaio 2011.

C. Contro

questa decisione RI 1, tuttora patrocinato da RA 1, il 3 gennaio 2012 (doc. I)

ha formulato ricorso a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento della

decisione del 27 novembre 2011 ed il riconoscimento di un grado d'invalidità

del 63%, ciò che legittima il ricorrente all'assegnazione di una rendita

d'invalidità di tre quarti.

Quest'ultimo ha evidenziato che "oggetto

della lite è il grado di invalidità accertato dalla AI che appare illegittimo

in quanto disattende in toto la nutrita documentazione medica che, al

contrario, attesta un'inabilità al lavoro del Sig. RI 1 in misura del 100% non

solo nella sua attività di muratore, ma anche in altre più leggere (…)."

(doc. I pag. 4). Inoltre, l'insorgente ha affermato che "Nella denegata

ipotesi in cui l'Autorità adita non ritenesse provata l'inabilità lavorativa

del ricorrente nella misura del 100% e quindi il suo diritto di percepire una

rendita intera, si chiede che questo Tribunale, sulla scorta di tutta la

documentazione medica già in atti (…) voglia riconoscere al Sig. RI 1

quantomeno il diritto ad una rendita di invalidità di tre quarti in virtù

dell'art. 28 cpv. 2 LAI." (doc. I pag. 4). Riproponendo il calcolo

della capacità di guadagno presentato dal TCA nella citata sentenza del 7 febbraio

2011, il ricorrente ha fissato il suo grado AI al 63%.

D. Nella

risposta del 26 gennaio 2012 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità, dopo

avere riassunto la fattispecie, ha ripreso le conclusioni del Tribunale

federale e ha evidenziato che "Siccome il TF aveva riconosciuto il

diritto minimo del quarto di rendita dall'1.3.2010, ritenuto il versamento

delle prestazioni già effettuato come da decisione del 5.8.2011,

l'amministrazione ha confermato la prestazione minima riconosciuta emettendo la

decisione del 27.11.2011, decisione che giustifica la continuazione dell'erogazione

all'assicurato della prestazione minima." (doc. IV pag. 3).

Inoltre, l'Ufficio AI ha affermato che

sulla scorta della sentenza 9C_205/2011 dovrà effettuare degli accertamenti ed

emettere in seguito una decisione in merito al diritto a prestazioni spettanti

all'assicurato, ma al momento attuale quest'ultimo può contestare la decisione

impugnata limitatamente al calcolo effettuato.

L'amministrazione ha infine invitato

l'interessato a trasmettergli, semmai, nuova documentazione medica utile a

valutare il suo diritto a prestazioni dal momento dell'inoltro della domanda

fino al momento dell'emissione della nuova decisione formale, che sarà resa

sulla base di nuovi calcoli. Pertanto, l'attuale decisione portante sul diritto

al quarto di rendita potrà essere rivista in caso di modifica di prestazioni

riconosciute all'assicurato e nuovamente, se del caso, impugnata

dall'interessato davanti al Tribunale.

Ritenuto quindi che il calcolo

dell'importo del quarto di rendita AI non è stato contestato, l'UAI ha chiesto

di respingere il ricorso.

E. Il

13 febbraio 2012 (doc. VI) l'insorgente ha ribadito che la decisione del 27

novembre 2011 va annullata, perché "l'Ufficio in questione anziché

effettuare gli accertamenti del caso, così come prescrittigli dal Tribunale

Federale con sentenza del 10 novembre 2011 (9C_205/2011) si è molto più

comodamente adagiato sulla determinazione cui era pervenuta l'Alta Corte, riconoscendo

al Sig. RI 1 il diritto minimo ad un quarto di rendita dal 1 marzo 2010.".

A suo dire, il calcolo del grado AI

(44%) eseguito dall'Ufficio AI è errato, dovendo essere in realtà del 63%.

Ad ogni modo, anche il diritto a tre

quarti di rendita sarebbe riduttivo considerata la sua inabilità al lavoro del

75%, ciò che quindi lo porterebbe ad avere diritto ad una rendita intera

d'invalidità.

F. L'amministrazione

ha ribadito che dovrà valutare sia l'aspetto medico che quello economico. Una

volta terminati gli accertamenti del caso, l'UAI emanerà una decisione. Fino ad

allora, non v'è però una decisione valida che giustifichi il mantenimento a

favore del ricorrente del diritto a tre quarti di rendita (doc. VIII).

G. Il

28 febbraio 2012 (doc. X) l'insorgente ha prodotto diversa documentazione medica

(doc. C), peraltro già presente negli atti dell'UAI, informando il TCA che si

riserva di far pervenire anche il rapporto medico della psichiatra curante.

L'Ufficio assicurazione invalidità non

ha formulato osservazioni al riguardo (doc. XI).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Il

TCA rileva innanzitutto che il ricorrente non ha contestato l'importo della

rendita AI attribuitagli con la decisione del 27 novembre 2011 (CHF 377,00 dal

1° marzo 2010 e CHF 384,00 dal 1° gennaio 2011), ma ha criticato soltanto il

grado d'invalidità del 44% ritenuto dall'Ufficio AI.

3.

Riguardo

a questa censura, va evidenziato che secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con

invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte

sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv.

1.

LAI l'assicurato ha diritto a una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua

capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta

o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Per l'art. 28 cpv. 2

LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Secondo l'art. 28a

cpv. 2 LAI, l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa

ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere

che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16

LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

Se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività

lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte

dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei

due ambiti (art. 28a cpv. 3 LAI).

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30.

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal

1° gennaio 2007: TF] con sentenza del

14.

luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

4.

Questo

Tribunale evidenzia che la decisione del 27 novembre 2011 impugnata dal

ricorrente è solamente la conseguenza della sentenza del 10 novembre 2011 del

Tribunale federale (9C_205/2011).

L'Alta Corte ha

stabilito che l'Ufficio AI deve espletare ulteriori accertamenti, in quanto la

sentenza del TCA del 2011 si è fondata su un accertamento incompleto dei fatti

rilevanti, violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale.

Esperiti i necessari accertamenti, l'amministrazione dovrà poi statuire

nuovamente sul grado d'invalidità dell'assicurato, fermo restando il diritto di

quest'ultimo a un quarto di rendita con effetto dal 1° marzo 2010.

Ciò stante,

nell'attesa di giungere ad una conclusione nel merito del diritto alla rendita

d'invalidità dell'interessato a dipendenza degli accertamenti prescritti dalla

nostra Massima Istanza con conseguente ricalcolo del grado di incapacità di

guadagno, l'Ufficio AI ha determinato il diritto alla rendita AI al 44%,

conformandosi semplicemente alla conclusione tratta dal Tribunale federale,

ovvero che il diritto ad un quarto di rendita, siccome non contestato

dall'amministrazione ricorrente, andava confermato nelle more della procedura

conseguente al rinvio operato dal TF.

Da quanto precede

discende che l'agire dell'UAI va assolutamente tutelato, essendosi solo conformato

al giudizio del TF ed avendo solo cifrato il diritto del ricorrente.

Va da sé che, qualora dovesse

giungere ad un grado d'invalidità diverso, l'amministrazione fisserà in una

decisione, impugnabile davanti a questo Tribunale, il nuovo diritto del ricorrente.

5.

In

queste circostanze, ritenuto che il ricorrente si è limitato

ad esporre delle lamentele riguardanti il grado d'invalidità, che però non può

essere qui contestato dall'assicurato nell'attesa di una nuova decisione amministrativa

che si pronunci, nel merito, proprio sul suo diritto alla rendita AI come

stabilito dal Tribunale federale, il ricorso deve pertanto essere respinto.

Inoltre, considerato

che l'insorgente non ha contestato, come tale, il solo

ed unico oggetto della decisione del 27 novembre 2011, ossia l'importo

calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di rendita

d'invalidità spettantegli dal 1° gennaio 2011 (e nemmeno dal 1° marzo 2010), non

occorre qui verificare ulteriormente l'ammontare di detta rendita.

Di conseguenza, la decisione

dell'Ufficio AI, che ha fissato in CHF 384,00 (mentre per

l'anno 2010 tale prestazione ammontava a CHF 377,00) il diritto mensile

dell'assicurato ad un quarto di rendita AI dal 1° gennaio 2011, deve quindi essere

confermata, mentre il ricorso va respinto.

6.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra CHF 200,00 e CHF 1'000,00 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza le spese, cifrate in CHF 500,00, vanno caricate al ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di CHF 500,00 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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