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Decisione

32.2012.201

Rendita limitata nel tempo. Conferma della valutazione sia medica che economica giustificante la limitazione del diritto alla rendita

21 febbraio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nel

caso in esame, l’assicurato è stato visitato, per conto dell’Ufficio AI, dal

dr. __________. Nel rapporto 26 ottobre 2009 il succitato specialista ha

diagnosticato:

"

(…)

Artrosi tibiotarsica algica secondaria a sinistra con

rilevanti deficit funzionali, in

- Esiti da frattura trimalleolare insorta

il 9.10.2008, osteosintetizzata il 9.10.2008, 21.10.2008 e 25.10.2008,

asportazione del materiale di osteosintesi nel settembre 2009.

Disturbi statici del rachide

Decondizionamento muscolare. (…)" (doc. AI 29/7)

Egli

è stato ritenuto inabile del 75% quale muratore dal 9 ottobre 2008 (giorno

dell’infortunio), ma abile nella misura del 90% in attività rispettose dei

limiti funzionali (da intendersi diminuzione di rendimento del 10% sull’arco di

un’intera giornata lavorativa) dal 1° febbraio 2009 (doc. AI 29/7).

Per

quel che concerne gli esisti dell’infortunio (caduta da un albero di metri contro

un sasso sottostante, con contusione e distorsione della gamba e della caviglia

sinistra), l’assicuratore LAINF, sulla base della visita medica di chiusura del

16 maggio 2011 (doc. A1), ha ritenuto che l’assicurato può svolgere, senza alcuna

diminuzione di rendimento, un’attività leggera che eviti il sollevamento/porto

di pesi e l’assunzione di una posizione seduta o prevalentemente seduta (cfr. decisione

su opposizione 18 ottobre 2011; atti LAINF in doc. AI 87. Un ricorso contro la

citata decisione è stato in seguito ritirato dall’assicurato, cfr. STCA 35.11.70

del 5 settembre 2012).

Tenuto

conto delle affezioni infortunistiche alla caviglia sinistra e di quelle

extra-infortunistiche (disturbi statici del rachide, decondizionamento

muscolare) preso atto che non è stato documentato un cambiamento sostanziale

delle condizioni di salute, con annotazioni 14 novembre 2011 il SMR ha pertanto

confermato un’abilità lavorativa del 90% in attività adeguate rispettose delle

limitazioni fisiche (doc. AI 92).

Tale

valutazione medico-teorica va confermata, né del resto l’assicurato ha sollevato

obiezioni al riguardo.

2.6. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 14 novembre

2012 (doc. AI 93) il consulente in integrazione professionale, tenendo conto

delle limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità

mediante il raffronto dei redditi, il cui calcolo è stato esposto nella

decisione contestata.

Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Nel caso in esame,

siccome l’assicurato, di formazione muratore, al momento dell’insorgenza del

danno alla salute non era attivo professionalmente, per determinare il reddito

da valido l’Ufficio AI ha utilizzato le tabelle salariali TA1, categoria 45

(costruzioni), livello 4 (attività semplici e ripetitive), anno 2008, giungendo

ad un importo, dopo adeguamento al 2009 (anno d’inizio della rendita), di fr.

65'628.--.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito

da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado

di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nella

fattispecie concreta, l’amministrazione ha utilizzato i

dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2008) e relativa ad una

professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.),

per un salario annuo lordo, aggiornato al 2009, di fr. 61’244.--. L’amministrazione

ha poi riconosciuto una riduzione di reddito del 5% per la possibilità di

svolgere unicamente attività leggere ed il reddito da invalido è stato fissato in

fr. 58'182.--.

Dal

raffronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità dell’11%, da qui

l’erogazione di una rendita temporanea limitatamente al periodo dal 1° ottobre

2009 al 31 ottobre 2012.

Inoltre,

dagli atti di causa è risultato che dal 9 gennaio 2012 l’assicurato ha ripreso

un’attività lavorativa al 100% a tempo indeterminato presso la __________ quale

tecnico commerciale, conseguendo un reddito annuo di fr. 54'000.—Raffrontando

tale dato con il reddito da valido di fr. 65'628.--, l’assicurato presenta un

grado d’invalidità non pensionabile del 18%.

2.7. Il

ricorrente contesta il grado d’invalidità determinato dall’Uf- ficio AI,

chiedendo che venga riconosciuta un’incapacità al guadagno di almeno il 25%

come stabilito dall’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione 18

ottobre 2011 in modo che possa essere posto al beneficio di provvedimenti professionali

(cfr. consid. 2.2).

Va

ricordato che la nozione di

invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF

(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,

anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,

addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un

uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V

120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999

nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni

non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che

quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che

dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

Il principio del

coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito

non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione

contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro

assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione

del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

Nel

caso in esame, diversamente dalll’Ufficio AI l’assicuratore LAINF ha determinato

il reddito da valido facendo capo alle cosiddette DAP ed ha considerato una

riduzione del reddito da invalido del 15% per attività leggere e pause per il

cambio di posizione, aggiornando i dati al 2011. A prescindere dalla questione relativa al cacolo del grado d’invalidità posto a fondamento della

decisione contestata, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente fatto

presente che nel caso concreto non vi sono i presupposti affinché l’assicurato

possa beneficiare di provvedimenti professionali, evidenziando:

"

(…)

In effetti, ritenuto segnatamente il genere d'attività

sostitutive proposte e la natura delle affezioni dell'insorgente, si osserva

che al ricorrente si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni

possibili ed esigibili, con attività leggere, ripetitive e non qualificate che

non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

riformazione professionale (cfr. STF I 696/02 del 21.07.2003 consid. 3.2; y.

pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2573/206 dell'08.07.2008

consid. 8.3.1 e relativi riferimenti), essendo fra l'altro sufficiente un

apprendimento puntuale sul posto di lavoro." (doc. IV, pag. 4)

Del

resto, come visto, il ricorrente ha trovato un’attività adeguata.

Non

raggiungendo l’assicurato dopo il 1° agosto 2011 in ogni caso un’invalidità di grado pensionabile (cfr. consid. 2.3), la decisione impugnata di

limitare il diritto alla rendita al 31 ottobre 2011 è corretta e va quindi

confermata. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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