32.2012.201
Rendita limitata nel tempo. Conferma della valutazione sia medica che economica giustificante la limitazione del diritto alla rendita
21 febbraio 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
32.2012.201
Data decisione, Autorità:
21.02.2013, TCA
Titolo:
Rendita limitata nel tempo. Conferma della valutazione sia medica che economica giustificante la limitazione del diritto alla rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA LIMITATA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.201
BS/sc
Lugano
21 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell' 8 agosto 2012
di
RI 1
contro
la decisione del 20 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1969, precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli
il 9 ottobre 2008, preso a carico dalla __________ (doc. AI 1). Con decisione
27 settembre 2011, confermata con decisione su opposizione 18 ottobre 2011,
l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità
del 25% dal 1° agosto 2011 (atti LAINF doc. 76 e 87).
1.2. Esperiti
degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica,
richiamati gli atti dalla __________, con decisione 20 giugno 2012 (preavvisata
il 21 settembre 2011) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera
(grado d’invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2009 sino al 31 ottobre 2011,
ossia tre mesi dopo il perdurare del miglioramento della capacità lavorativa
(dal 1° agosto 2011) con un grado d’invalidità dell’11%.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando
il via principale il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo
del grado d’invalidità; in via subordinata il riconoscimento di un grado
d’invalidità del 25% come stabilito dall’assicutore LAINF affinché possa
beneficiare di provvedimenti professionali dell’AI.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza sia della
valutazione medica che della determinazione del grado d’invalidità, ha chiesto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere
considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento
(art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art.
17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis
1997 pag. 80 consid. 1b).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr.
13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre
2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I
38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005
nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato è stato visitato, per conto dell’Ufficio AI, dal
dr. __________. Nel rapporto 26 ottobre 2009 il succitato specialista ha
diagnosticato:
"
(…)
Artrosi tibiotarsica algica secondaria a sinistra con
rilevanti deficit funzionali, in
- Esiti da frattura trimalleolare insorta
il 9.10.2008, osteosintetizzata il 9.10.2008, 21.10.2008 e 25.10.2008,
asportazione del materiale di osteosintesi nel settembre 2009.
Disturbi statici del rachide
Decondizionamento muscolare. (…)" (doc. AI 29/7)
Egli
è stato ritenuto inabile del 75% quale muratore dal 9 ottobre 2008 (giorno
dell’infortunio), ma abile nella misura del 90% in attività rispettose dei
limiti funzionali (da intendersi diminuzione di rendimento del 10% sull’arco di
un’intera giornata lavorativa) dal 1° febbraio 2009 (doc. AI 29/7).
Per
quel che concerne gli esisti dell’infortunio (caduta da un albero di metri contro
un sasso sottostante, con contusione e distorsione della gamba e della caviglia
sinistra), l’assicuratore LAINF, sulla base della visita medica di chiusura del
16 maggio 2011 (doc. A1), ha ritenuto che l’assicurato può svolgere, senza alcuna
diminuzione di rendimento, un’attività leggera che eviti il sollevamento/porto
di pesi e l’assunzione di una posizione seduta o prevalentemente seduta (cfr. decisione
su opposizione 18 ottobre 2011; atti LAINF in doc. AI 87. Un ricorso contro la
citata decisione è stato in seguito ritirato dall’assicurato, cfr. STCA 35.11.70
del 5 settembre 2012).
Tenuto
conto delle affezioni infortunistiche alla caviglia sinistra e di quelle
extra-infortunistiche (disturbi statici del rachide, decondizionamento
muscolare) preso atto che non è stato documentato un cambiamento sostanziale
delle condizioni di salute, con annotazioni 14 novembre 2011 il SMR ha pertanto
confermato un’abilità lavorativa del 90% in attività adeguate rispettose delle
limitazioni fisiche (doc. AI 92).
Tale
valutazione medico-teorica va confermata, né del resto l’assicurato ha sollevato
obiezioni al riguardo.
2.6. Per quel che concerne l’aspetto economico, nel rapporto 14 novembre
2012 (doc. AI 93) il consulente in integrazione professionale, tenendo conto
delle limitazioni mediche, ha proceduto al calcolo del grado d’invalidità
mediante il raffronto dei redditi, il cui calcolo è stato esposto nella
decisione contestata.
Riguardo all’accertamento del reddito da valido, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).
Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, determinante è di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Nel caso in esame,
siccome l’assicurato, di formazione muratore, al momento dell’insorgenza del
danno alla salute non era attivo professionalmente, per determinare il reddito
da valido l’Ufficio AI ha utilizzato le tabelle salariali TA1, categoria 45
(costruzioni), livello 4 (attività semplici e ripetitive), anno 2008, giungendo
ad un importo, dopo adeguamento al 2009 (anno d’inizio della rendita), di fr.
65'628.--.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito
da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado
di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nella
fattispecie concreta, l’amministrazione ha utilizzato i
dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2008) e relativa ad una
professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.),
per un salario annuo lordo, aggiornato al 2009, di fr. 61’244.--. L’amministrazione
ha poi riconosciuto una riduzione di reddito del 5% per la possibilità di
svolgere unicamente attività leggere ed il reddito da invalido è stato fissato in
fr. 58'182.--.
Dal
raffronto tra i due redditi è risultato un grado d’invalidità dell’11%, da qui
l’erogazione di una rendita temporanea limitatamente al periodo dal 1° ottobre
2009 al 31 ottobre 2012.
Inoltre,
dagli atti di causa è risultato che dal 9 gennaio 2012 l’assicurato ha ripreso
un’attività lavorativa al 100% a tempo indeterminato presso la __________ quale
tecnico commerciale, conseguendo un reddito annuo di fr. 54'000.—Raffrontando
tale dato con il reddito da valido di fr. 65'628.--, l’assicurato presenta un
grado d’invalidità non pensionabile del 18%.
2.7. Il
ricorrente contesta il grado d’invalidità determinato dall’Uf- ficio AI,
chiedendo che venga riconosciuta un’incapacità al guadagno di almeno il 25%
come stabilito dall’assicuratore LAINF nella decisione su opposizione 18
ottobre 2011 in modo che possa essere posto al beneficio di provvedimenti professionali
(cfr. consid. 2.2).
Va
ricordato che la nozione di
invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF
(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,
anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,
addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un
uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).
Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per
evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V
120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia
tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro
assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione
del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
Nel
caso in esame, diversamente dalll’Ufficio AI l’assicuratore LAINF ha determinato
il reddito da valido facendo capo alle cosiddette DAP ed ha considerato una
riduzione del reddito da invalido del 15% per attività leggere e pause per il
cambio di posizione, aggiornando i dati al 2011. A prescindere dalla questione relativa al cacolo del grado d’invalidità posto a fondamento della
decisione contestata, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente fatto
presente che nel caso concreto non vi sono i presupposti affinché l’assicurato
possa beneficiare di provvedimenti professionali, evidenziando:
"
(…)
In effetti, ritenuto segnatamente il genere d'attività
sostitutive proposte e la natura delle affezioni dell'insorgente, si osserva
che al ricorrente si presenta un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili ed esigibili, con attività leggere, ripetitive e non qualificate che
non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
riformazione professionale (cfr. STF I 696/02 del 21.07.2003 consid. 3.2; y.
pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2573/206 dell'08.07.2008
consid. 8.3.1 e relativi riferimenti), essendo fra l'altro sufficiente un
apprendimento puntuale sul posto di lavoro." (doc. IV, pag. 4)
Del
resto, come visto, il ricorrente ha trovato un’attività adeguata.
Non
raggiungendo l’assicurato dopo il 1° agosto 2011 in ogni caso un’invalidità di grado pensionabile (cfr. consid. 2.3), la decisione impugnata di
limitare il diritto alla rendita al 31 ottobre 2011 è corretta e va quindi
confermata. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’insor-gente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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