32.2012.203
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6 maggio 2013Italiano27 min
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Numero d'incarto:
32.2012.203
Data decisione, Autorità:
06.05.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di rendita respinta - già oggetto di una precedente STCA di rinvio - respinta. Conferma della valutazione medica come pure dell'esigibilità in attività adeguate. Non ravvisata una violazione del diritto di essere sentito (obbligo di motivazione)
DENEGATA GIUSTIZIA
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.203
BS/sc
Lugano
6 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, parzialmente attivo quale meccanico di lavastoviglie, nell’aprile
2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, chiedendo in
particolare la copertura dei costi relativi a mezzi ausiliari quali occhiali e
lenti a contatto (doc. AI 2). Con decisioni 18 giugno 2007 (doc. AI 21) e 2 novembre
2007 (doc. AI 33), l’Ufficio AI ha negato il rilascio della garanzia sia per i
provvedimenti sanitari che per gli occhiali e le lenti a contatto.
Con
decisione 22 febbraio 2008 (preavvisata il 21 settembre 2007; doc. AI 28)
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera
d’invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007, ritenendolo dal maggio 2007
totalmente abile nella sua abituale professione e in altre attività adeguate
(doc. AI 31 e 37).
1.2. A
seguito dell’inoltro di una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 48), esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, con decisione 21 ottobre 2008 (preavvisata il 15 luglio
2008; doc. AI 64) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni,
non avendo riscontrato rilevanti modifiche rispetto alla precedente decisione
del 22 febbraio 2008 (doc. AI 73). Contro la succitata decisione l’assicurato
ha interposto ricorso (doc. AI 80-3). Con decreto 23 gennaio 2009 questa Corte
ha stralciato dai ruoli la causa omologando la transazione tra le parti che
disponeva il rinvio degli atti per ulteriori indagini mediche, in particolare una
perizia oftalmologica per stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente
nella sua abituale attività ed in altre attività adeguate (inc. 32.2008.220;
doc. AI 84).
1.3. Fondandosi sugli esiti della perizia oftalmologica, eseguita dalla
dr.ssa __________ con decisione 22 febbraio 2010 (preavvisata il 13 gennaio
2010) l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni in quanto,
eccezione fatta per un breve periodo d'incapacità lavorativa (03.03.2009 -
15.04.2009), l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile (doc. AI 102-1).
Con
sentenza 3 febbraio 2011 questa Corte ha accolto il ricorso inoltrato
dall’assicurato, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di
accertamenti di natura sia medica che economica (inc. 32.2010.82; doc. AI 129).
1.4. Dando
seguito a quanto stabilito con la sentenza di rinvio, con decisione 12 giugno
2012 (preavvisata il 7 maggio 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la
domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.
1.5. Contro
la summenzionata decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è
nuovamente insorto a questa Corte. Sostenendo in primo luogo una violazione del
diritto di essere sentito, egli ha poi contestato la valutazione medica operata
dall’amministrazione non avendo quest’ultima considerato anche l’affezione alla
mano destra. L’insorgente sostiene inoltre come l’Ufficio AI non abbia tenuto
conto, nel calcolo del grado d’invalidità, del reddito attualmente conseguito
quale montatore tecnico di servizio e venditore di lavastoviglie industriali,
esercitato a titolo indipendente dal 1° gennaio 2009.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando sia la valutazione medica che
economica, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.7. In
data 5 settembre 2012 il ricorrente ha presentato delle osservazioni alla risposta
di causa (VI).
1.8. Il
12 marzo 2013 il TCA ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo
risposta il 9 aprile 2013 (IX). Il 19 aprile 2013 l’assicurato ha preso
posizione in merito al citato accertamento (XI).
considerato
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2
Il
ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito non avendo nella
decisione contestata l’Ufficio AI minimamente preso posizione alla sua richiesta
– formulata in sede di osservazioni al progetto di decisione – di considerare
quale reddito da invalido quanto percepito nell’attività svolta dopo il danno alla
salute, tralasciando anche la conferma della ricezione delle stesse
osservazioni.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro,
di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della
decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF
129.
I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi
dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza
delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di
audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione
indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in
considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a
p. 476).
Infine,
ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella
misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi
sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità
di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio
deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p.
437).
Ritornando
al caso in esame, nella decisione impugnata l’amministrazione non
ha fatto riferimento alle osservazioni 11 giugno 2012, omettendo inoltre di spiegare
il motivo per cui non ha preso in considerazione i redditi effettivamente conseguiti
dall’assicurato dopo il danno alla salute. L’insorgente ha tuttavia
avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode
del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere
sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente
ribadito le proprie censure.
Nel
merito
2.3
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5
Nel
caso in esame, come accennato al consid. 2.3, con sentenza 3 febbraio 2011
questa Corte, annullata la decisione amministrativa del 22 febbraio 2010, aveva
ordinato il seguente rinvio:
"
Nella fattispecie in
esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione
contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché, mediante
espletamento di una nuova perizia oftalmologica, previa definizione delle
singole mansioni da sottoporre per valutazione al perito, stabilisca se
l’assicurato può continuare a svolgere e in che misura l’attività di tecnico di
lavastoviglie industriali, come pure attività adeguate. Il perito accerterà
anche la problematica sollevata dal SMR in merito alla riduzione del campo visivo.
In esito agli accertamenti, l’amministrazione statuirà mediante una nuova
decisione sul diritto dell’assicurato alla rendita, previo esame di
un’eventuale riformazione professionale come espressamente richiesto
dall’insorgente. “ (inc. 32.2010.82 consid. 2.10 in doc. AI 129/12).”
Una
volta definito il mansionario dell’assicurato interpellando l’ex datore di
lavoro (doc. 138 e doc. 139), l’Ufficio AI ha in seguito dato mandato alla
dr.ssa __________ di eseguire un’altra perizia oftalmologica. Con rapporto 23
gennaio 2012, completato il 20 febbraio 2012, la specialista ha accertato una
situazione oftalmologica invariata (visus e campo visivo) rispetto al 2009, con
una riduzione della stereopsi che comunque già da bambino non era completa. In
merito alla capacità lavorativa, con complemento 20 febbraio 2012 la specialista
ha concluso:
"
(…)
1.
In quale misura (in %) ritiene sia ridotto il rendimento lavorativa
del sig. RI 1 nella sua abituale attività di tecnico di lavastoviglie?
A causa dei suoi problemi visivi, il sig. RI 1 è più
lento nell'esecuzione del suo lavoro,.
Per questo ritengo sia ridotto del 50% il rendimento
lavorativo dell'assicurato.
2.
Qual è la capacità lavorativa in attività
adatta e quali criteri deve rispettare una tale attività?
La capacità lavorativa in attività adatta è pari al
100%.
Tale attività dovrebbe rispettare i seguenti criteri:
il paziente non può guidare l'automobile in situazioni
mesopiche, cioè con luce ridotta, la mattina presto o la sera tardi."
(doc. 153/1)
2.6
L’assicurato,
facendo riferimento ai ricorsi del 21 novembre 2008 (cfr. consid. 1.2) e del 26
marzo 2010 (cfr. consid. 1.3), rileva che, oltre al disturbo visivo, da diversi
anni presenta anche una ipodisestia delle dita I e II della mano destra che
l’Ufficio AI non ha esaminato.
Dall’esame
degli atti di causa non risulta una patologia reumatologica invalidante. Nella
risposta di causa l’amministrazione ha infatti rettamente evidenziato:
"
(…)
Per quanto concerne la problematica relativa alla mano
destra sollevata dal ricorrente con il ricorso, si osserva che nel citato
rapporto del Dr. __________ del 18.07.2007 (doc. 27 incarto AI), alla pagina 2
il medico indica "da luglio 2005 dapprima IL per patologia
rachide cervicale, in seguito patologia oculare" (sottolineatura della
scrivente). Nell'annotazione del 27.03.2007 (doc. 19 incarto AI)
lo stesso Dr. E__________ indicava quanto segue:
" L'assicurato presenta però pure una
problematica reumatologica:
- Ernia discale C5/6 e C6/7
con intervento de compressivo effettuato il 29.01.2005 residua ipodisestesia
dita I e II mano destra
- Ripresa attività
lavorativa al 100% dal 30.01.2006 (IL dal 29.11.2005)"
(sottolineatura della
scrivente)
Anche il Dr. __________, nel suo rapporto
dell'11.09.2006 (doc. 17-6 incarto AI), affermava che "Per
la sindrome cervico-brachiale dx, il Signor RI 1 è stato completamente inabile
al lavoro dal 18.10.2005 al 29.01.2006. Per questa patologia, è di nuovo
normalmente abile al lavoro nella sua abituale professione a partire dal
30.01.06
".
In seguito è stata sempre e solo documentata la
patologia oftalmologica, non è infatti presente agli atti nessuna
documentazione medica comprovante un'inabilità lavorativa dovuta alla
problematica reumatologica.
Infatti, nel rapporto del 16.09.2009 (doc. 96
incarto AI), il Dr. __________ del SMR ha indicato tale diagnosi come
senza influsso sulla capacità lavorativa dal 30.01.2006. (…)" (doc. IV,
pag. 3-4)
Va
poi ricordato che sia la transazione omologata il 23 gennaio 2009 dal TCA (cfr.
consid. 1.2) che la STCA 3 febbraio 2011 (cfr. consid. 1.3 e 2.5) concernevano la
patologia oftalmologica.
Fatto
sta che l’assicurato non ha prodotto documentazione medica atta a smentire il
carattere non invalidante della problematica alla mano destra. Al proposito va
ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Alla
luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e concludenti
risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di
salute dell’assicu-rato, richiamato inoltre l'obbligo che incombe a
quest’ultimo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die
Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che dal 16 aprile 2009 il ricorrente è abile
al 50% nella sua abituale professione, ma totalmente abile al 100% in attività
adeguate rispettose dei limiti funzionali.
2.7
Per
quel che concerne l’aspetto economico, in particolare per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato
il più concretamente possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento
ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999
pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Nel caso in esame,
l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, il
salario conseguito senza il danno alla salute, aggiornato al 2010, di fr. 81’262.--
(doc. AI 158 e 160). Questo dato è rimasto incontestato.
2.8
Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va
rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid.
5.
; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)
2.8.1
Nella
fattispecie concreta, il ricorrente rileva come nel
gennaio 2009, nonostante l’età di 50 anni ed il danno alla salute, sia riuscito
ad iniziare un’attività indipendente nel suo settore (tecnico di lavastoviglie
industriali) svolta nella misura del 50%, sfruttando in tal modo le sue competenze
tecniche e potendo adattare autonomamente alle limitazioni funzionali i ritmi
lavorativi. Egli ritiene pertanto superfluo fare riferimento ai (più elevati)
dati salariali statistici per il reddito da invalido.
Come accennato al
considerando precedente, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo
di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti
ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p.
57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 ss.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse
essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113
V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434).
Ritornando al caso in esame, occorre ricordare che nel rapporto
27.
marzo 2012 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei
rapporti medici, aveva indicato le seguenti professioni, da esercitare a tempo
pieno, ritenute adeguate:
"
(…)
Nel caso concreto del Signor RI 1 si ritiene che egli
potrebbe essere reintegrato come addetto alla logistica (magazziniere, con
l'ausilio del muletto), aiuto in attività manuali/artigianali medio-leggere,
operaio generico (addetto alle riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura
senza compiti in cui è richiesta una visione binoculare o stereoscopica),
fattorino, spedizioniere, autista (solo viaggi durante il giorno), addetto
all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione e consegna a
domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).
(…)" (doc. AI 159/2)
È poi utile segnalare che, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività
nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Nella
fattispecie concreta, visto che le limitazioni sono legate essenzialmente alla
problematica oftalmologica ed all’impos- sibilità di sollevare pesi oltre i 20
chili, ritenuto inoltre come ragionevolmente esigibile un cambiamento della
professione, la valutazione del consulente può essere confermata. Nondimeno va
ricordato che l’assicurato ha beneficiato dell’aiuto al collocamento ai sensi
dell’art. 18 LAI, mandato concluso il 10 agosto 2012 (cfr. doc. AI 176).
Ne
consegue che correttamente l’Ufficio AI ha ritenuto esigibile che l’assicurato
sfrutti al meglio la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate
diverse da quella effettivamente esercitata, utilizzando per la determinazione
del reddito i dati statistici.
2.8.2
Come
si legge nella decisione contestata e nel rapporto 3 maggio 2012 del consulente
(doc. AI 160/2 e 3), conformemente alla giurisprudenza citata al consid.
2.
, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti
dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e
relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4)
nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pp. 47ss.), quantificando un salario di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi
tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 10%, di una riduzione del
reddito per circostanze personali del 6% (1% per attività leggere e 5% per
altri fattori), determinando quindi un reddito da invalido di fr. 52'244.--.
Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 36% non conferente
il diritto ad una rendita.
Ora,
come precisato in sede di risposta (p. 5) e confermato con scritto 12 aprile
2013.
(doc. IX), l’amministrazione ha erroneamente tenuto conto di una riduzione
di rendimento del 10% della capacità lavorativa, trattandosi invece di una piena
abilità lavorativa in attività adeguate.
Il
ricorrente contesta la riduzione globale operata dall’amministrazione,
ritenendo:
"
(…)
Dato che l'Ufficio AI a riguardo della determinazione
del reddito da invalido ha erroneamente ritenuto una riduzione del rendimento
del 10%, è lecito dubitare che la riduzione totale del 6%, operata sul salario
ipotetico da invalido, sia adeguata al caso di specie.
Invero nel rapporto finale del consulente in
integrazione, __________, si può al punto "Limitazione funzionalità"
leggere che "la limitazione del rendimento determinato in sede medica,
tiene già in considerazione le limitazioni funzionali". Il consulente
pertanto non ha concesso nessuna riduzione per la limitazione delle
funzionalità del ricorrente.
Giacché la riduzione del rendimento del 10% secondo le
osservazioni dell'Ufficio AI non è giustificata, dato che il ricorrente è stato
ritenuto totalmente abile in attività adeguate, si dovrebbe tuttavia nel caso
di specie considerare tutte le limitazioni della funzionalità e quindi
concedere l'adeguata riduzione del reddito ipotetico da invalido." (doc.
VI, pag. 3-4)
Con
scritto 12 marzo 2013 questo TCA ha, fra l’altro, chiesto all’Ufficio AI di motivare
il riconoscimento di una riduzione dell’1% per attività leggere, ricevendo la
seguente risposta datata 9 aprile 2013:
"
(…)
In merito alla riduzione per attività leggere applicata
dall'amministrazione pari all'1%, si rimanda alla presa di posizione del
consulente IP e si precisa quanto segue.
Per la descrizione del metodo di applicazione delle
riduzioni si rimanda alle prese di posizione dello scrivente ufficio nella
causa n° 32.2012.36, per la quale il TCA ha emanato la sentenza in data
31.01
, che è tutt'ora pendente presso il Tribunale federale.
Seguendo la tabella indicata in occasione della causa
precitata, l'amministrazione ha quindi applicato una riduzione dell'1% in
considerazione del fatto che l'assicurato non può sollevare pesi oltre i 20 kg.
Tuttavia, come si evince dalla presa di posizione del
consulente __________ qui allegata, una riduzione per attività leggera nel caso
concreto non sarebbe nemmeno giustificata, in quanto l'assicurato può svolgere
anche attività semi-pesanti. A titolo abbondanziale, anche volendo invece
applicare una riduzione del 5% per tale fattore, non si arriverebbe comunque ad
un grado d'invalidità pensionabile." (doc. IX)
In
effetti, come si evince dalla citata STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013,
concernente un altro assicurato e attualmente sub judice al TF, l’Ufficio AI aveva
dettagliatamente esposto le modalità di calcolo delle riduzioni. Seguendo la tabella
ivi contenuta, nel caso concreto l’amministrazione ha applicato una riduzione
dell’1% in quanto l’assicurato non può sollevare pesi di oltre 20 chili. Nella
citata sentenza, lodando l’iniziativa dell’Ufficio AI di adottare una prassi
unitaria ma auspicando una direttiva a livello federale da parte dell’UFAS,
questa Corte, dopo esaustivo esame della giurisprudenza federale, aveva
concluso: “ Il TCA constata peraltro che il
Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita
la percentuale attribuibile ad ognuno dei
fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure
determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da
invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un
multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%)”. Quindi, nel
caso concreto il fattore di riduzione “attività leggera” andrebbe corretto ad
un multiplo di 5%, nonostante le riserve espresse dall’amministrazione nelle citate
osservazioni 9 aprile 2013. Tuttavia, a ragione l’Ufficio AI rileva in via
abbondanzionale che anche riconoscendo tale percentuale, come verrà esposto di
seguito, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Alla
stessa conclusione si giungerebbe anche volendo seguire la richiesta di
riduzione del 10% per attività leggere postulata dall’assicurato.
Infine,
rettamente nelle osservazioni 19 aprile 2013 il ricorrente rileva, con riferimento
alle annotazioni 2 marzo 2012 del SMR (doc. AI 154), che oltre alla limitazione
di sollevamento di pesi superiori i 20 chili egli non è più in grado di svolgere
lavori di precisione, lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica, come
pure con scarsa illuminazione e non può infine guidare durante la notte. Limitazioni
che tuttavia hanno un limitato impatto nelle attività adeguate esposte al
consid. 2.8.1. Non va poi dimenticato che l’amministrazione ha riconosciuto un
5% per altri fattori di riduzione.
Del
resto, anche volendo per ipotesi di lavoro riconoscere una riduzione globale
del 20%, invero assai generosa, il ricorrente non raggiungerebbe un grado
d’invalidità pensionabile, così come verrà esposto di seguito.
2.8.3
Dal
raffronto tra il reddito valido di fr. 81’262.--
ed il reddito da invalido di fr. 49’402.-- (80%
di 61'753) risulta un grado d’invalidità del 39,2% (81'262
- 49’402.-- x 100 : 81’262), arrotondato per difetto a 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
In
conclusione, visto quanto esposto nei precedenti considerandi, la decisione
contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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