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Decisione

32.2012.203

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 maggio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, con decisione 21 ottobre 2008 (preavvisata il 15 luglio

2008; doc. AI 64) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni,

non avendo riscontrato rilevanti modifiche rispetto alla precedente decisione

del 22 febbraio 2008 (doc. AI 73). Contro la succitata decisione l’assicurato

ha interposto ricorso (doc. AI 80-3). Con decreto 23 gennaio 2009 questa Corte

ha stralciato dai ruoli la causa omologando la transazione tra le parti che

disponeva il rinvio degli atti per ulteriori indagini mediche, in particolare una

perizia oftalmologica per stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente

nella sua abituale attività ed in altre attività adeguate (inc. 32.2008.220;

doc. AI 84).

1.3. Fondandosi sugli esiti della perizia oftalmologica, eseguita dalla

dr.ssa __________ con decisione 22 febbraio 2010 (preavvisata il 13 gennaio

2010) l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni in quanto,

eccezione fatta per un breve periodo d'incapacità lavorativa (03.03.2009 -

15.04.2009), l’assicurato è stato ritenuto pienamente abile (doc. AI 102-1).

Con

sentenza 3 febbraio 2011 questa Corte ha accolto il ricorso inoltrato

dall’assicurato, rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di

accertamenti di natura sia medica che economica (inc. 32.2010.82; doc. AI 129).

1.4. Dando

seguito a quanto stabilito con la sentenza di rinvio, con decisione 12 giugno

2012 (preavvisata il 7 maggio 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la

domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.

1.5. Contro

la summenzionata decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è

nuovamente insorto a questa Corte. Sostenendo in primo luogo una violazione del

diritto di essere sentito, egli ha poi contestato la valutazione medica operata

dall’amministrazione non avendo quest’ultima considerato anche l’affezione alla

mano destra. L’insorgente sostiene inoltre come l’Ufficio AI non abbia tenuto

conto, nel calcolo del grado d’invalidità, del reddito attualmente conseguito

quale montatore tecnico di servizio e venditore di lavastoviglie industriali,

esercitato a titolo indipendente dal 1° gennaio 2009.

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando sia la valutazione medica che

economica, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.7. In

data 5 settembre 2012 il ricorrente ha presentato delle osservazioni alla risposta

di causa (VI).

1.8. Il

12 marzo 2013 il TCA ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo

risposta il 9 aprile 2013 (IX). Il 19 aprile 2013 l’assicurato ha preso

posizione in merito al citato accertamento (XI).

considerato

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.2

Il

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito non avendo nella

decisione contestata l’Ufficio AI minimamente preso posizione alla sua richiesta

– formulata in sede di osservazioni al progetto di decisione – di considerare

quale reddito da invalido quanto percepito nell’attività svolta dopo il danno alla

salute, tralasciando anche la conferma della ricezione delle stesse

osservazioni.

Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante

giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V

130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro,

di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della

decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF

129.

I 232 consid. 3.2 pag. 236).

In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi

dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza

delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di

audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione

indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in

considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a

p. 476).

Infine,

ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella

misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi

sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità

di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio

deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p.

437).

Ritornando

al caso in esame, nella decisione impugnata l’amministrazione non

ha fatto riferimento alle osservazioni 11 giugno 2012, omettendo inoltre di spiegare

il motivo per cui non ha preso in considerazione i redditi effettivamente conseguiti

dall’assicurato dopo il danno alla salute. L’insorgente ha tuttavia

avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode

del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere

sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente

ribadito le proprie censure.

Nel

merito

2.3

Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.5

Nel

caso in esame, come accennato al consid. 2.3, con sentenza 3 febbraio 2011

questa Corte, annullata la decisione amministrativa del 22 febbraio 2010, aveva

ordinato il seguente rinvio:

"

Nella fattispecie in

esame, a fronte di un accertamento incompleto dei fatti, annullata la decisione

contestata, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché, mediante

espletamento di una nuova perizia oftalmologica, previa definizione delle

singole mansioni da sottoporre per valutazione al perito, stabilisca se

l’assicurato può continuare a svolgere e in che misura l’attività di tecnico di

lavastoviglie industriali, come pure attività adeguate. Il perito accerterà

anche la problematica sollevata dal SMR in merito alla riduzione del campo visivo.

In esito agli accertamenti, l’amministrazione statuirà mediante una nuova

decisione sul diritto dell’assicurato alla rendita, previo esame di

un’eventuale riformazione professionale come espressamente richiesto

dall’insorgente. “ (inc. 32.2010.82 consid. 2.10 in doc. AI 129/12).”

Una

volta definito il mansionario dell’assicurato interpellando l’ex datore di

lavoro (doc. 138 e doc. 139), l’Ufficio AI ha in seguito dato mandato alla

dr.ssa __________ di eseguire un’altra perizia oftalmologica. Con rapporto 23

gennaio 2012, completato il 20 febbraio 2012, la specialista ha accertato una

situazione oftalmologica invariata (visus e campo visivo) rispetto al 2009, con

una riduzione della stereopsi che comunque già da bambino non era completa. In

merito alla capacità lavorativa, con complemento 20 febbraio 2012 la specialista

ha concluso:

"

(…)

1.

In quale misura (in %) ritiene sia ridotto il rendimento lavorativa

del sig. RI 1 nella sua abituale attività di tecnico di lavastoviglie?

A causa dei suoi problemi visivi, il sig. RI 1 è più

lento nell'esecuzione del suo lavoro,.

Per questo ritengo sia ridotto del 50% il rendimento

lavorativo dell'assicurato.

2.

Qual è la capacità lavorativa in attività

adatta e quali criteri deve rispettare una tale attività?

La capacità lavorativa in attività adatta è pari al

100%.

Tale attività dovrebbe rispettare i seguenti criteri:

il paziente non può guidare l'automobile in situazioni

mesopiche, cioè con luce ridotta, la mattina presto o la sera tardi."

(doc. 153/1)

2.6

L’assicurato,

facendo riferimento ai ricorsi del 21 novembre 2008 (cfr. consid. 1.2) e del 26

marzo 2010 (cfr. consid. 1.3), rileva che, oltre al disturbo visivo, da diversi

anni presenta anche una ipodisestia delle dita I e II della mano destra che

l’Ufficio AI non ha esaminato.

Dall’esame

degli atti di causa non risulta una patologia reumatologica invalidante. Nella

risposta di causa l’amministrazione ha infatti rettamente evidenziato:

"

(…)

Per quanto concerne la problematica relativa alla mano

destra sollevata dal ricorrente con il ricorso, si osserva che nel citato

rapporto del Dr. __________ del 18.07.2007 (doc. 27 incarto AI), alla pagina 2

il medico indica "da luglio 2005 dapprima IL per patologia

rachide cervicale, in seguito patologia oculare" (sottolineatura della

scrivente). Nell'annotazione del 27.03.2007 (doc. 19 incarto AI)

lo stesso Dr. E__________ indicava quanto segue:

" L'assicurato presenta però pure una

problematica reumatologica:

- Ernia discale C5/6 e C6/7

con intervento de compressivo effettuato il 29.01.2005 residua ipodisestesia

dita I e II mano destra

- Ripresa attività

lavorativa al 100% dal 30.01.2006 (IL dal 29.11.2005)"

(sottolineatura della

scrivente)

Anche il Dr. __________, nel suo rapporto

dell'11.09.2006 (doc. 17-6 incarto AI), affermava che "Per

la sindrome cervico-brachiale dx, il Signor RI 1 è stato completamente inabile

al lavoro dal 18.10.2005 al 29.01.2006. Per questa patologia, è di nuovo

normalmente abile al lavoro nella sua abituale professione a partire dal

30.01.06

".

In seguito è stata sempre e solo documentata la

patologia oftalmologica, non è infatti presente agli atti nessuna

documentazione medica comprovante un'inabilità lavorativa dovuta alla

problematica reumatologica.

Infatti, nel rapporto del 16.09.2009 (doc. 96

incarto AI), il Dr. __________ del SMR ha indicato tale diagnosi come

senza influsso sulla capacità lavorativa dal 30.01.2006. (…)" (doc. IV,

pag. 3-4)

Va

poi ricordato che sia la transazione omologata il 23 gennaio 2009 dal TCA (cfr.

consid. 1.2) che la STCA 3 febbraio 2011 (cfr. consid. 1.3 e 2.5) concernevano la

patologia oftalmologica.

Fatto

sta che l’assicurato non ha prodotto documentazione medica atta a smentire il

carattere non invalidante della problematica alla mano destra. Al proposito va

ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle succitate affidabili e concludenti

risultanze mediche che hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di

salute dell’assicu-rato, richiamato inoltre l'obbligo che incombe a

quest’ultimo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che dal 16 aprile 2009 il ricorrente è abile

al 50% nella sua abituale professione, ma totalmente abile al 100% in attività

adeguate rispettose dei limiti funzionali.

2.7

Per

quel che concerne l’aspetto economico, in particolare per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato

il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Nel caso in esame,

l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito da valido, il

salario conseguito senza il danno alla salute, aggiornato al 2010, di fr. 81’262.--

(doc. AI 158 e 160). Questo dato è rimasto incontestato.

2.8

Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 137 V 73 consid.

5.

; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5)

2.8.1

Nella

fattispecie concreta, il ricorrente rileva come nel

gennaio 2009, nonostante l’età di 50 anni ed il danno alla salute, sia riuscito

ad iniziare un’attività indipendente nel suo settore (tecnico di lavastoviglie

industriali) svolta nella misura del 50%, sfruttando in tal modo le sue competenze

tecniche e potendo adattare autonomamente alle limitazioni funzionali i ritmi

lavorativi. Egli ritiene pertanto superfluo fare riferimento ai (più elevati)

dati salariali statistici per il reddito da invalido.

Come accennato al

considerando precedente, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo

di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti

ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p.

57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 ss.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse

essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113

V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434).

Ritornando al caso in esame, occorre ricordare che nel rapporto

27.

marzo 2012 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei

rapporti medici, aveva indicato le seguenti professioni, da esercitare a tempo

pieno, ritenute adeguate:

"

(…)

Nel caso concreto del Signor RI 1 si ritiene che egli

potrebbe essere reintegrato come addetto alla logistica (magazziniere, con

l'ausilio del muletto), aiuto in attività manuali/artigianali medio-leggere,

operaio generico (addetto alle riparazioni, all'imballaggio, all'etichettatura

senza compiti in cui è richiesta una visione binoculare o stereoscopica),

fattorino, spedizioniere, autista (solo viaggi durante il giorno), addetto

all'informazione, portiere/custode, addetto alla distribuzione e consegna a

domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).

(…)" (doc. AI 159/2)

È poi utile segnalare che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività

nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Nella

fattispecie concreta, visto che le limitazioni sono legate essenzialmente alla

problematica oftalmologica ed all’impos- sibilità di sollevare pesi oltre i 20

chili, ritenuto inoltre come ragionevolmente esigibile un cambiamento della

professione, la valutazione del consulente può essere confermata. Nondimeno va

ricordato che l’assicurato ha beneficiato dell’aiuto al collocamento ai sensi

dell’art. 18 LAI, mandato concluso il 10 agosto 2012 (cfr. doc. AI 176).

Ne

consegue che correttamente l’Ufficio AI ha ritenuto esigibile che l’assicurato

sfrutti al meglio la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate

diverse da quella effettivamente esercitata, utilizzando per la determinazione

del reddito i dati statistici.

2.8.2

Come

si legge nella decisione contestata e nel rapporto 3 maggio 2012 del consulente

(doc. AI 160/2 e 3), conformemente alla giurisprudenza citata al consid.

2.

, l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali forniti

dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e

relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4)

nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pp. 47ss.), quantificando un salario di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi

tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 10%, di una riduzione del

reddito per circostanze personali del 6% (1% per attività leggere e 5% per

altri fattori), determinando quindi un reddito da invalido di fr. 52'244.--.

Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 36% non conferente

il diritto ad una rendita.

Ora,

come precisato in sede di risposta (p. 5) e confermato con scritto 12 aprile

2013.

(doc. IX), l’amministrazione ha erroneamente tenuto conto di una riduzione

di rendimento del 10% della capacità lavorativa, trattandosi invece di una piena

abilità lavorativa in attività adeguate.

Il

ricorrente contesta la riduzione globale operata dall’amministrazione,

ritenendo:

"

(…)

Dato che l'Ufficio AI a riguardo della determinazione

del reddito da invalido ha erroneamente ritenuto una riduzione del rendimento

del 10%, è lecito dubitare che la riduzione totale del 6%, operata sul salario

ipotetico da invalido, sia adeguata al caso di specie.

Invero nel rapporto finale del consulente in

integrazione, __________, si può al punto "Limitazione funzionalità"

leggere che "la limitazione del rendimento determinato in sede medica,

tiene già in considerazione le limitazioni funzionali". Il consulente

pertanto non ha concesso nessuna riduzione per la limitazione delle

funzionalità del ricorrente.

Giacché la riduzione del rendimento del 10% secondo le

osservazioni dell'Ufficio AI non è giustificata, dato che il ricorrente è stato

ritenuto totalmente abile in attività adeguate, si dovrebbe tuttavia nel caso

di specie considerare tutte le limitazioni della funzionalità e quindi

concedere l'adeguata riduzione del reddito ipotetico da invalido." (doc.

VI, pag. 3-4)

Con

scritto 12 marzo 2013 questo TCA ha, fra l’altro, chiesto all’Ufficio AI di motivare

il riconoscimento di una riduzione dell’1% per attività leggere, ricevendo la

seguente risposta datata 9 aprile 2013:

"

(…)

In merito alla riduzione per attività leggere applicata

dall'amministrazione pari all'1%, si rimanda alla presa di posizione del

consulente IP e si precisa quanto segue.

Per la descrizione del metodo di applicazione delle

riduzioni si rimanda alle prese di posizione dello scrivente ufficio nella

causa n° 32.2012.36, per la quale il TCA ha emanato la sentenza in data

31.01

, che è tutt'ora pendente presso il Tribunale federale.

Seguendo la tabella indicata in occasione della causa

precitata, l'amministrazione ha quindi applicato una riduzione dell'1% in

considerazione del fatto che l'assicurato non può sollevare pesi oltre i 20 kg.

Tuttavia, come si evince dalla presa di posizione del

consulente __________ qui allegata, una riduzione per attività leggera nel caso

concreto non sarebbe nemmeno giustificata, in quanto l'assicurato può svolgere

anche attività semi-pesanti. A titolo abbondanziale, anche volendo invece

applicare una riduzione del 5% per tale fattore, non si arriverebbe comunque ad

un grado d'invalidità pensionabile." (doc. IX)

In

effetti, come si evince dalla citata STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013,

concernente un altro assicurato e attualmente sub judice al TF, l’Ufficio AI aveva

dettagliatamente esposto le modalità di calcolo delle riduzioni. Seguendo la tabella

ivi contenuta, nel caso concreto l’amministrazione ha applicato una riduzione

dell’1% in quanto l’assicurato non può sollevare pesi di oltre 20 chili. Nella

citata sentenza, lodando l’iniziativa dell’Ufficio AI di adottare una prassi

unitaria ma auspicando una direttiva a livello federale da parte dell’UFAS,

questa Corte, dopo esaustivo esame della giurisprudenza federale, aveva

concluso: “ Il TCA constata peraltro che il

Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera così approfondita

la percentuale attribuibile ad ognuno dei

fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure

determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da

invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un

multiplo di 5 (5%-10%-15%-20%-25%)”. Quindi, nel

caso concreto il fattore di riduzione “attività leggera” andrebbe corretto ad

un multiplo di 5%, nonostante le riserve espresse dall’amministrazione nelle citate

osservazioni 9 aprile 2013. Tuttavia, a ragione l’Ufficio AI rileva in via

abbondanzionale che anche riconoscendo tale percentuale, come verrà esposto di

seguito, l’assicurato non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Alla

stessa conclusione si giungerebbe anche volendo seguire la richiesta di

riduzione del 10% per attività leggere postulata dall’assicurato.

Infine,

rettamente nelle osservazioni 19 aprile 2013 il ricorrente rileva, con riferimento

alle annotazioni 2 marzo 2012 del SMR (doc. AI 154), che oltre alla limitazione

di sollevamento di pesi superiori i 20 chili egli non è più in grado di svolgere

lavori di precisione, lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica, come

pure con scarsa illuminazione e non può infine guidare durante la notte. Limitazioni

che tuttavia hanno un limitato impatto nelle attività adeguate esposte al

consid. 2.8.1. Non va poi dimenticato che l’amministrazione ha riconosciuto un

5% per altri fattori di riduzione.

Del

resto, anche volendo per ipotesi di lavoro riconoscere una riduzione globale

del 20%, invero assai generosa, il ricorrente non raggiungerebbe un grado

d’invalidità pensionabile, così come verrà esposto di seguito.

2.8.3

Dal

raffronto tra il reddito valido di fr. 81’262.--

ed il reddito da invalido di fr. 49’402.-- (80%

di 61'753) risulta un grado d’invalidità del 39,2% (81'262

- 49’402.-- x 100 : 81’262), arrotondato per difetto a 39% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

In

conclusione, visto quanto esposto nei precedenti considerandi, la decisione

contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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