32.2012.204
Assicurato minorenne con linfedema congenito agli arti inferiori. Il richiesto trattamento di fisioterapia non è un provvedimento sanitario ai sensi dell'AI
11 aprile 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2012.204
Data decisione, Autorità:
11.04.2013, TCA
Titolo:
Assicurato minorenne con linfedema congenito agli arti inferiori. Il richiesto trattamento di fisioterapia non è un provvedimento sanitario ai sensi dell'AI
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 5 LAI
art. 12 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.204
BS/sc
Lugano
11 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata il __________braio 2012, presenta un linfedema congenito agli arti
inferiori.
Il
22 febbraio 2012 il padre di RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni per
assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni volta all’assunzione di
provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari, quali in particolare fisioterapia,
massaggi, bendaggi, calze compressive (doc. AI 1).
1.2. Esaminata
la documentazione medica, con decisione 18 luglio 2012 (preavvisata il 2 aprile
2012) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni. Facendo presente in
primo luogo che il linfedema congenito agli arti inferiori non è un’infermità congenita
ai sensi dell’art. 13 LAI in quanto non iscritta nell’apposito elenco,
l’amministrazione ha poi evidenziato che non sono nemmeno dati i requisiti per
una copertura dei costi a titolo di provvedimenti sanitari ex dell’art. 12 LAI,
poiché nel caso specifico risulta necessario un trattamento prolungato senza termine
su un danno alla salute labile (doc. AI 11).
1.3. Contro
la succitata decisione di rifiuto, la piccola RI 1, per il tramite dal padre,
ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento del diritto alla
fisioterapia a titolo di provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI.
L’assicurata
sostiene che:
"
(…)
Se confrontati con la malattia di Nonne-Milroy, è
fondamentale insistere immediatamente e costantemente con la terapia che ha il
duplice scopo d'impedire
un'evoluzione dell'edema e l'apparire di possibili
diverse complicanze in primis, ma anche di stimolare il sistema linfatico nella
zona colpita così che l'organismo ancora giovane e in fase di sviluppo tenti di
trovare delle nuove vie alternative, con conseguente stabilizzazione o
addirittura regressione dell'edema.
Sin dai primi giorni di vita la bambina è sottoposta a
sedute di fisioterapia (massaggi drenanti e bendaggi compressivi).
Fatti
I genitori, inoltre, eseguono giornalmente manovre
drenanti su indicazioni del terapista, applicando anche un bendaggio per la
notte.
Questa terapia ha permesso di fare regredire il
linfedema, tanto che nel piede sinistro è quasi totalmente scomparso,
manifestandosi solamente in forma lieve all'altezza delle dita. Nel piede destro
persiste ancora, anche se è diminuito notevolmente stabilizzandosi.
Fondamentale sarà la fase in cui la bambina inizierà a
camminare.
L'appoggio e il movimento del piede fungono, infatti,
da pompa drenante per il piede, la caviglia e il polpaccio.
La prospettiva è quella che la situazione resti stabile
o addirittura regredisca grazie alla perseveranza della terapia durante i primi
anni di sviluppo della bambina. (…)" (doc. I, pag. 2)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Fondandosi
sulla documentazione medica agli atti, l’amministrazione ribadisce come la
terapia in discussione sia costante ed illimitata nel tempo, motivo per cui la
stessa deve essere considerata come una vera e propria cura dell’affezione e
quindi non di competenza dell’AI, ma (eventualmente) dell’assicuratore contro
le malattie.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumere i costi della terapia per
il trattamento del linfedema congenito agli arti inferiori diagnosticato alla
piccola RI 1.
2.3. L'art.
13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni
hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o
di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti.
Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13
cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo
federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa
autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare
per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei
criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti
di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con
riferimenti).
Giusta
l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato.
Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite
evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta
l'articolo 13 LAI.
Nel
caso in esame, incontestato è che l’affezione congenita di cui l’assicurata è
portatrice non è contemplata nella citata lista OIC. Non potendo essere equiparata
ad un’infermità congenita ai sensi dell’art. 13 LAI, i chiesti provvedimenti
sanitari non possono quindi essere presi a carico a tale titolo dall’Ufficio
AI. Del resto, lo stesso padre dell’assicurata ha ammesso tale conclusione
(cfr. suo scritto 17 aprile 2012 doc. AI 8-1).
Occorre
pertanto esaminare se l’assicurata può beneficiare di provvedimenti sanitari ai
sensi dell’art. 12 LAI.
2.4. Rientrano
in linea di conto i provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI destinati non
alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale
e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a
evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera
e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno
patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a
proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a
correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,
oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di
prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI
(DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301
consid. 2a). La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare
il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio
secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla
durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid.
1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).
Dal
requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente
stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati
minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa, come è il caso in
esame. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni,
che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base
dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8
cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti
invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che
probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti
sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa
possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed
essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile
dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure –
che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure
estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non
illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta
o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante
la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid.
4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza
di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano
a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti
e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10
novembre 2006 consid. 3.2).
Nel
caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario
d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile
che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione
di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere
esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale
quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione.
Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a
verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche
fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di
stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione
futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006
consid. 3.4 con riferimenti).
2.5. Nella
fattispecie concreta, sin dalla nascita alla piccola RI 1 è stata diagnosticata
un linfedema (accumulo anormale di linfa dovuto ad un'anomalia del sistema linfatico)
congenito agli arti inferiori, così come risulta dal rapporto 16 marzo 2012
dell’Ospedale __________ (doc. AI 5-1). Dallo stesso rapporto si evince che la
bambina necessita di linfodrenaggio, bendaggi compressivi, e fisioterapia, che
la prognosi è buona ma che richiede una terapia a vita.
Nel
rapporto 11 aprile 2012 la dr.ssa __________ del Servizio di Neuropediatria
all’Ospedale regionale di __________ rileva che attualmente è in corso
un’analisi genetica (volta ad accertare l’eventuale presenza della cosiddetta
sindrome di Nonne-Milroy [linfedema primario] che è stata confermata da referto
29 maggio 2012 dell’Istituto per la medicina genetico-molecu-lare
dell’Università di __________; doc. A4), precisando che “indipendentemente
dal risultato dell’analisi questa forma di linfedema presente sin dalla nascita
necessita di un trattamento continuativo e costante” e che “l’obbiettivo
terapeutico consiste nel ridurre e stabilizzare l’edema tramite sedute periodiche
di fisioterapia e utilizzo di bendaggi elastici e nella prevenzione delle
compliance (infezioni cutanee, erisipela)” (sottolineatura del redattore; doc.
AI 8-3).
Esaminata
la succitata documentazione, rettamente nelle annotazioni 3 luglio 2012 il dr. __________
del SMR (Servizio medico dell’AI) ha rilevato:
"
Prestazioni nell'ambito
LAI 12: l'AI assume unicamente i provvedimenti sanitari il cui scopo immediato
è quello di eliminare o correggere un danno alla salute o alle perdite di
funzione stabilizzate o per lo meno relativamente stabilizzate, se questi
provvedimenti permettono di prevedere un successo importante e duraturo. Questi
criteri non sono assolti nel caso in questione essendo in particolare
necessario un trattamento prolungato senza termine prevedibile con inoltre danno
alla salute labile." (doc. 10/1)
Certo
che, come esposto in sede ricorsuale, con i trattamenti eseguiti il linfedema
al piede sinistro è regredito in modo tale da essere quasi scomparso, ma
persistente, anche se in misura ridotta, al piede destro. Tuttavia, come
risulta dai succitati due rapporti medici (cfr. doc. AI 5 e A4), e confermato
dal SMR, la terapia proposta non è temporalmente definita, ma costante e
duratura in una situazione labile. Pertanto, i chiesti provvedimenti sanitari sono
destinati principalmente alla cura vera e propria dell’affezione e non
all’integrazione professionale ai sensi dell’art. 12 LAI in relazione all’art.
5 cpv. 2 LAI, provvedimenti che, se del caso, devono essere assunti
dall’assicurazione base contro le malattie e non dall’assicura-zione per
l’invalidità.
In
conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni.
Ne
consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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