Lexipedia

Decisione

32.2012.204

Assicurato minorenne con linfedema congenito agli arti inferiori. Il richiesto trattamento di fisioterapia non è un provvedimento sanitario ai sensi dell'AI

11 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori, inoltre, eseguono giornalmente manovre

drenanti su indicazioni del terapista, applicando anche un bendaggio per la

notte.

Questa terapia ha permesso di fare regredire il

linfedema, tanto che nel piede sinistro è quasi totalmente scomparso,

manifestandosi solamente in forma lieve all'altezza delle dita. Nel piede destro

persiste ancora, anche se è diminuito notevolmente stabilizzandosi.

Fondamentale sarà la fase in cui la bambina inizierà a

camminare.

L'appoggio e il movimento del piede fungono, infatti,

da pompa drenante per il piede, la caviglia e il polpaccio.

La prospettiva è quella che la situazione resti stabile

o addirittura regredisca grazie alla perseveranza della terapia durante i primi

anni di sviluppo della bambina. (…)" (doc. I, pag. 2)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Fondandosi

sulla documentazione medica agli atti, l’amministrazione ribadisce come la

terapia in discussione sia costante ed illimitata nel tempo, motivo per cui la

stessa deve essere considerata come una vera e propria cura dell’affezione e

quindi non di competenza dell’AI, ma (eventualmente) dell’assicuratore contro

le malattie.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumere i costi della terapia per

il trattamento del linfedema congenito agli arti inferiori diagnosticato alla

piccola RI 1.

2.3. L'art.

13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni

hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità

congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste

indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o

di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI).

Il

Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti.

Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13

cpv. 2 LAI). Facendo uso della delega di competenza di cui sopra, l'Esecutivo

federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa

autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare

per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei

criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti

di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con

riferimenti).

Giusta

l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato.

Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite

evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta

l'articolo 13 LAI.

Nel

caso in esame, incontestato è che l’affezione congenita di cui l’assicurata è

portatrice non è contemplata nella citata lista OIC. Non potendo essere equiparata

ad un’infermità congenita ai sensi dell’art. 13 LAI, i chiesti provvedimenti

sanitari non possono quindi essere presi a carico a tale titolo dall’Ufficio

AI. Del resto, lo stesso padre dell’assicurata ha ammesso tale conclusione

(cfr. suo scritto 17 aprile 2012 doc. AI 8-1).

Occorre

pertanto esaminare se l’assicurata può beneficiare di provvedimenti sanitari ai

sensi dell’art. 12 LAI.

2.4. Rientrano

in linea di conto i provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI destinati non

alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale

e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a

evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera

e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno

patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a

proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a

correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,

oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di

prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI

(DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301

consid. 2a). La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare

il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione

contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio

secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla

durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione

contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid.

1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

Dal

requisito della correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente

stabili, oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati

minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa, come è il caso in

esame. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni,

che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base

dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8

cpv. 2 LPGA che gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti

invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che

probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti

sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa

possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed

essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile

dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure –

che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure

estese nel tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non

illimitate (RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta

o sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante

la formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid.

4.2 con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la sopravvenienza

di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti che si limitano

a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio di trattamenti

e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10

novembre 2006 consid. 3.2).

Nel

caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario

d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile

che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione

di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere

esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale

quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in discussione.

Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento verrebbe a

verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel contempo anche

fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno stato di

stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la formazione

futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006

consid. 3.4 con riferimenti).

2.5. Nella

fattispecie concreta, sin dalla nascita alla piccola RI 1 è stata diagnosticata

un linfedema (accumulo anormale di linfa dovuto ad un'anomalia del sistema linfatico)

congenito agli arti inferiori, così come risulta dal rapporto 16 marzo 2012

dell’Ospedale __________ (doc. AI 5-1). Dallo stesso rapporto si evince che la

bambina necessita di linfodrenaggio, bendaggi compressivi, e fisioterapia, che

la prognosi è buona ma che richiede una terapia a vita.

Nel

rapporto 11 aprile 2012 la dr.ssa __________ del Servizio di Neuropediatria

all’Ospedale regionale di __________ rileva che attualmente è in corso

un’analisi genetica (volta ad accertare l’eventuale presenza della cosiddetta

sindrome di Nonne-Milroy [linfedema primario] che è stata confermata da referto

29 maggio 2012 dell’Istituto per la medicina genetico-molecu-lare

dell’Università di __________; doc. A4), precisando che “indipendentemente

dal risultato dell’analisi questa forma di linfedema presente sin dalla nascita

necessita di un trattamento continuativo e costante” e che “l’obbiettivo

terapeutico consiste nel ridurre e stabilizzare l’edema tramite sedute periodiche

di fisioterapia e utilizzo di bendaggi elastici e nella prevenzione delle

compliance (infezioni cutanee, erisipela)” (sottolineatura del redattore; doc.

AI 8-3).

Esaminata

la succitata documentazione, rettamente nelle annotazioni 3 luglio 2012 il dr. __________

del SMR (Servizio medico dell’AI) ha rilevato:

"

Prestazioni nell'ambito

LAI 12: l'AI assume unicamente i provvedimenti sanitari il cui scopo immediato

è quello di eliminare o correggere un danno alla salute o alle perdite di

funzione stabilizzate o per lo meno relativamente stabilizzate, se questi

provvedimenti permettono di prevedere un successo importante e duraturo. Questi

criteri non sono assolti nel caso in questione essendo in particolare

necessario un trattamento prolungato senza termine prevedibile con inoltre danno

alla salute labile." (doc. 10/1)

Certo

che, come esposto in sede ricorsuale, con i trattamenti eseguiti il linfedema

al piede sinistro è regredito in modo tale da essere quasi scomparso, ma

persistente, anche se in misura ridotta, al piede destro. Tuttavia, come

risulta dai succitati due rapporti medici (cfr. doc. AI 5 e A4), e confermato

dal SMR, la terapia proposta non è temporalmente definita, ma costante e

duratura in una situazione labile. Pertanto, i chiesti provvedimenti sanitari sono

destinati principalmente alla cura vera e propria dell’affezione e non

all’integrazione professionale ai sensi dell’art. 12 LAI in relazione all’art.

5 cpv. 2 LAI, provvedimenti che, se del caso, devono essere assunti

dall’assicurazione base contro le malattie e non dall’assicura-zione per

l’invalidità.

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni.

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’as-segnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster