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Decisione

32.2012.206

Concessa rendita solo per tempo determinato; prodotta nuova operizia dal ricorrente, su richiesta dell'ammnistrazione, TCA rinvia per nuovi accertamenti; respinta la richiesta di assunzione dei costi

3 maggio 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i sogni intrusivi o l' "iperarousal", mentre che invece è presente

l'evitamento di una situazione - il lavoro - che, perlomeno nell'inconscio del

peritando - è "responsabile" del disturbo) oppure "solo" (e

più probabilmente) di una "Sindrome da Disadattamento, reazione depressiva

prolungata", ICD-10 F43.21, risulta dai test cognitivi (Rey e WAIS) ma

anche dall'Esperimento di Associazione verbale che memoria e, soprattutto,

concentrazione sono seriamente compromesse (disturbate da fattori emotivi),

tanto che il dottor __________, pur all'oscuro della problematica del

peritando, esclude che egli possa ancora "svolgere adeguatamente un

qualsiasi compito" - perlomeno nel suo ambito lavorativo.

La struttura di personalità purtroppo non favorisce un

recupero, proprio per la già citata tendenza all'opposizione, che preclude

l'elaborazione del problema e la disponibilità a un percorso terapeutico (che

il peritando, interrogato in proposito durante l'ultimo colloquio, ha

rifiutato; si ricordi che egli ha parimenti rifiutato un consulto con

l'otorinolaringoiatra per l'ipofonesi e rinviato la RM cardiaca). Un'evoluzione

spontanea favorevole non è esclusa ma, anche in considerazione dell'età del

peritando, non in tempi brevi.

In conclusione, ritengo il peritando inabile al lavoro

di fiduciario in misura completa; egli può ancora "fare presenza" o

"rivestire ruoli di rappresentanza" in ufficio o presso i clienti, ma

- per lo meno per il futuro prevedibile - non è in grado di svolgere i suoi

compiti precedenti che (come da dichiarazione del datore di lavoro) esigono

"concentrazione, attenzione, capacità di resistenza e precisione, rilevanti".

Nei compiti "minori" appena descritti, la sua capacità di lavoro non

supera il 30%.

Al momento (e per un periodo prolungato) il peritando

non sarà abile nemmeno ad altri lavori o attività lucrative in misura superiore

a quanto appena indicato; la struttura di personalità e di carattere che è

stata evidenziata in modo chiaro soprattutto nei test proiettivi è tale che

l'esigere anzitempo una ripresa del lavoro provocherebbe ed esaspererebbe le

tendenze oppositive, finendo per essere controproducente.

La prognosi non è ottimistica. Un'evoluzione favorevole

spontanea, come detto, è possibile ma improbabile; l'accesso a una psicoterapia

è difficoltoso e non gradito, almeno attualmente, al peritando. Una

rivalutazione della capacità lavorativa non ha senso, a mio avviso, prima che

sia trascorso almeno un anno."

(doc. A9)

In proposito i medici SMR dr.

__________ e __________, quest’ultima psichiatra, hanno affermato il 5 settembre

2012:

"

per quanto riguarda lo

stato di salute, fino al marzo 2012 la documentazione agli atti faceva riferimento

solo alla problematica cardiologica, problematica compatibile con una completa

abilità lavorativa a partire dal settembre 2011. Per quanto la problematica

psichiatrica viene citata la presenta di sintomatologia ansiosa ma senza porre

una diagnosi secondo classificazione ICD 10 e DSMIVTR solo dal dr. __________

nel suo certificato del 22 marzo 2012. Nessuna indicazione viene inoltre data

su eventuali cure specialistiche e/o psicofarmacologiche intraprese.

La perizia del Dr. __________ non chiarisce a livello

diagnostico la patologia presente, riportando che probabilmente si tratta di

una sindrome da disadattamento, reazione depressiva/prolungata, lo status non

appare di intensità così grave da giustificare una IL così importante a fronte

di una probabile diagnosi psichiatrica” (doc. IV/bis)

Il 28 settembre 2012 il dr. __________

ha precisato:

"

(…)

Ritengo anche di avere spiegato perché una terapia, al

momento attuale, non possa essere praticata, se non nella blandissima misura

consistente nell'assunzione occasionale di un ansiolitico. Il peritando ha

esplicitamente rifiutato una psicoterapia; il quadro depressivo (a prima vista

piuttosto moderato) potrebbe forse trarre beneficio da una farmacoterapia con

un medicamento ansiolitico­antidepressivo come potrebbe essere un inibitore

selettivo della ricattura della serotonina, ma questo quesito non mi è stato

posto in perizia e non è compito del perito prescrivere o monitorare una cura.

A mio avviso, come già detto in perizia, l'aspetto

"struttura di personalità" costituisce il fattore prognostico più

importante (e, nella fattispecie, meno favorevole). Se, sinora, la struttura di

personalità ha favorito il successo personale e professionale del peritando,

ora invece esso rischia di rivoltarsi contro di lui e ciò non soltanto per la

sua patologia "psicosomatica" ma anche per le paure di morte generate

in lui (e osservate anche nell'esperimento associativo) dalla scomparsa di

quattro colleghi. Mantengo perciò integralmente la mia valutazione."

(doc. A13)

In

merito i medici SMR hanno ribadito:

"

(…)

Per i seguenti punti riteniamo la perizia del dr. __________

non conclusiva ai fini d'una valutazione conclusiva AI:

Nella perizia di parte del dr. __________ manca la data

d'inizio della inabilità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica.

A pagina 13 della perizia il perito stesso indica che

non sono soddisfatti i criteri di un vero e proprio disturbo da stress postraumatico

F 43.1. Più probabile viene posta la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione

depressiva prolungata F 43.21 (secondo ICD il disturbo da disadattamento non

raggiunge i criteri d'intensità per un disturbo affettivo F30, F39). Si tratta

poi di uno stato depressivo lieve.

Nessun trattamento è poi stato tentato. L'assicurato in

tutto questo tempo non ha mai dovuto aumentare il dosaggio dell'ansiolitico con

funzione ipnotica assunto occasionalmente e già da prima dell'infarto ad una dose

bassa.

Non vengono descritte le motivazioni mediche per le

quali l'assicurato non possa sottoporsi a psicoterapia. Semplicemente il

paziente rifiuta. Il perito si esprime sulla possibilità che una terapia con

SSRI potrebbe portare a beneficio, questo non affrontato dal perito non

essendogli stato chiesto ma punto di interesse per una valutazione da parte

dell'UAI (obbligo dell'assicurato di ridurre il danno).

Si ritiene quindi tuttora necessaria l'esecuzione d'una

perizia psichiatrica che valuti l'inizio esatto d'una eventuale IL dal punto di

vista psichiatrico, la possibilità di cura specialistica e se questa possa

influenzare la prognosi e la CL." (doc. XI/bis)

Il

26 novembre 2012 il dr. __________ ha ulteriormente confermato la sua posizione

(doc. A/15).

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352).

2.8. Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente ritenuto di dover riconoscere un’abilità lavorativa quale esperto fiscale/programmatore nulla dal

3 gennaio 2011, del 50% dal 28 gennaio 2011, nuovamente nulla dal 19 marzo

2011, del 25% dal 1. luglio 2011 e del 30% dal 3 ottobre 2011 al 21 febbraio

2012 e del 100% in seguito, a dipendenza delle patologie cardiache

diagnosticate (“Lesioni significative al tronco comune del ramo circonflesso

e della coronarica dx). L’amministrazione si

è basata essenzialmente sulle certificazioni acquisite agli atti e sul rapporto

finale del 21 febbraio 2012 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 27).

Tale tesi è

stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati del dr. __________

e del dr. __________, sostiene in sintesi di essere inabile al lavoro in misura

superiore e anche successivamente al mese di febbraio 2012.

Ora,

ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 15 giugno 2012 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possano imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione (DTF 132 V 220 consid. 3; 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici

prodotti con il ricorso possono essere presi in considerazione poiché quanto

descritto si riferisce anche alla situazione (psichiatrica e internistica)

antecedente all’emissione del provvedimento contestato.

Al riguardo, vista

la perizia del 10 luglio 2012 del dr. __________ (doc. A/9 e sopra consid. 2.6),

appare in particolare verosimile che ancora prima dell’emissione del provvedimento

contestato l’interessato abbia sviluppato una patologia psichiatrica,

segnatamente una “sindrome di disadattamento, reazione depressiva

prolungata” o alternativamente un “disturbo post traumatico da stress” (doc.

A13), idonea a limitare la sua capacità lavorativa in misura non trascurabile.

Ora, la componente psichiatrica potenzialmente invalidante non è tuttavia stata

indagata prima dell’emissione della decisione oggetto di ricorso.

Si deve quindi

presumere che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato

di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili

fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nella risposta di causa

del 19 settembre 2012 (IV) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi

accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere la

natura esatta e le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa delle

problematiche psichiche.

Anche per quanto

riguarda la situazione cardiologica e internistica del ricorrente, secondo

questo Tribunale la situazione non appare sufficientemente chiarita, ove si

consideri che contrariamente a quanto concluso dall’amministrazione sulla base

della certificazione del dr. __________, cardiologo (doc. AI 25-1), e del medico

SMR (doc. AI 27) - che avevano concluso per una ripresa della capacità lavorativa

dal mese di febbraio 2012 -, il dr. __________, internista, nel suo certificato

steso il 20 aprile 2012 all’attenzione dell’Helsana, ha concluso per un’inabilità

lavorativa del 70% a dipendenza delle affezioni cardiache (doc. A7). Del resto

il persistere di un’inabilità lavorativa non trascurabile a causa della patologia

cardiaca è sempre stato ribadito anche dal curante dr. __________, da ultimo nei

certificati del 17 gennaio e 22 marzo 2012 (doc. AI 22, 31-12). Inoltre,

tuttora non chiarito resta il problema dell’abbassamento della voce (ricorso p.

12).

Questa Corte ritiene

quindi necessario esperire ulteriori chiarimenti di natura innanzitutto psichiatrica

e, quindi, a dipendenza dell’esito degli stessi, eventualmente anche internistica/cardiologica,

mediante non solo l’aggiornamento degli atti presso l’assicuratore malattia __________,

ma anche tramite una perizia pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione

all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile

giudizio sullo stato di salute e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti

sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento querelato

(DTF 132 V 215 e 121 V 362).

Contrariamente

infatti a quanto sostenuto dal ricorrente, il quale reputa sostanzialmente che le

sue condizioni psichiatriche siano già sufficientemente chiarite mediante la

perizia del dr. __________, questo Tribunale ritiene imprescindibile procedere

a nuovi accertamenti.

Con

pertinenza infatti i medici SMR, nelle loro osservazioni del 5 settembre, 13

novembre e 14 dicembre 2012, hanno fatto rilevare che la perizia del dr. __________

non è esaustiva (cfr. IV/bis, XI/bis, XV/bis). In effetti, la perizia non solo

non giunge ad una diagnosi precisa (il perito ritiene non soddisfatti i criteri

di un disturbo da stress postraumatico - ICD-10 F 43.1 - ritenendo “più probabile” la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione

depressiva prolungata – ICD F 42.21 -; cfr. anche nello scritto del 28

settembre 2012; doc. A/9 e A/13),

ma nemmeno si esprime con sufficiente chiarezza sul momento in cui è

subentrata l’incapacità lavorativa e sull’evoluzione della stessa nel tempo.

La

stessa lascia inoltre parzialmente irrisolta la questione dell’efficacia di eventuali

trattamenti terapeutici, le argomentazioni addotte dallo specialista negli

scritti 28 settembre e 26 novembre 2012 (doc. A/13 e 15) essendo in proposito

bisognose di ulteriore approfondimento. Non è in effetti superfluo sottolineare

a quest’ultimo proposito che l’osservanza di eventuali proposte

terapeutiche intese a migliorare la situazione può di regola essere richiesta

all’assicurato nell’ottica del rispetto dell’obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61; con particolare riferimento a disturbi psichici cfr. anche DTF 134

V 189). Nel caso concreto, il dr. __________ ha in effetti ammesso la

possibilità di intraprendere una farmacoterapia con un

medicamento ansiolitico/­antidepressivo come potrebbe essere un inibitore

selettivo della ricattura della serotonina (doc. A/13). Deve pure essere

rivalutata la possibilità dell’esigibilità di una psicoterapia.

A

dipendenza dell’esito dell’accertamento psichiatrico, l’Ufficio AI valuterà

l’opportunità di procedere ad un complemento pluridisciplinare

che valuti approfonditamente la situazione dell’assicurato tenendo conto delle

diverse diagnosi di natura cardiologica (malattia coronarica trivasale),

internistica (diabete mellito, ipertensione e tabagismo) e appunto psichiatrica,

senza trascurare il chiarimento del problema alla voce.

In

proposito deve in effetti essere ricordato che secondo l’Alta

Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che

soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In effetti,

la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). Nella STF I 606/03 del 19 agosto

2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo

dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare, ritenuto che una

semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente

presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può

produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo

consistente oppure troppo esiguo (STF I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV

nr. 15, p. 43-45).

2.9. Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha

già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten

Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che,

come detto, si rileva lacunoso. Considerate le diverse patologie di cui è

portatore l’assicurato, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché metta in atto un approfondimento

a livello psichiatrico, ed eventualmente, a dipendenza dell’esito dello stesso,

cardiologico e internistico, ritenuto come la documentazione all’inserto

non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sulle condizioni dell’assicurato ed ad una valutazione globale della residua

capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie (anche psichiche) di

cui soffre, nell’originaria professione di esperto fiscale/programmatore ed in

attività adeguate, sino al momento determinante della pronuncia del

provvedimento amministrativo querelato (DTF 132 V 215 e 121 V 362). Una volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente,

mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita,

se necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto

dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il

consid. 2.3).

Per

quanto concerne le perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, val la pena infine di

ricordare che il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS

1988 p. 329 e 332). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.). La Corte federale ha ribadito altresì che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 p. 95).

D’altra

parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati,

in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre,

va osservato che secondo la giurisprudenza in un procedimento assicurativo

sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

2.10. Visto l’esito della presente procedura, può restare aperta la questione

della decorrenza della prestazione eventualmente dovuta, sulla quale dovrà

nuovamente determinarsi l’amministrazione alla luce delle risultanze del

complemento istruttorio. Questo Tribunale si limita tuttavia a precisare che ai

sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 capoverso 1 LPGA. Avendo in concreto l’assicurato presentato la

propria richiesta di prestazioni nel mese di agosto 2011 (doc. AI 1), a norma

del precitato art. 29 cpv. 1 LAI potrebbe eventualmente aver diritto ad una

rendita al più presto a partire dal 1° febbraio 2012 (ossia sei mesi dopo

l’inoltro della richiesta di prestazioni), e questo anche nell’eventualità in

cui l’anno di attesa di inabilità lavorativa di almeno il 40% in media secondo

l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. sopra al consid. 2.3) sia trascorso

precedentemente, come correttamente sostenuto dall’Ufficio AI nella risposta

di causa (cfr. doc. IV).

2.11. Il ricorrente ha chiesto che l’Ufficio AI sia

tenuto ad assumere i costi della perizia privata del dr. __________, essendo

stata decisiva per l’esito (favorevole) del ricorso.

In

proposito va detto che giusta l’art. 43 cpv. 1 LPGA l’assicuratore esamina le

domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni

di cui ha bisogno. Secondo l ’art. 45 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore sociale

assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se

non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i

provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno

parte di prestazioni accordate successivamente. L’art. 78 cpv. 3 OAI precisa inoltre

che le spese dei provvedimenti d’accertamento sono assunte dall’assicurazione

se questi sono stati ordinati dall’ufficio AI o, altrimenti, se erano indispensabili

all’erogazione delle prestazioni, oppure erano inerenti ai provvedimenti

integrativi concessi in seguito. D’altra parte, per l'art. 61 lett. g

LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili

secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è

determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza

della lite e la complessità del procedimento. Fanno parte delle spese

“ripetibili” ai sensi dell’art. 61 lett. g LPGA non solo i costi di patrocinio,

ma anche particolari esborsi insorti per misure di accertamento (per esempio

medico) che avrebbero dovuto essere ordinate dall’amministrazione, o, rispettivamente,

dal Tribunale cantonale, ma che sono stati invece predisposti dall’assicurato

parte della procedura (cfr. Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. ed., 2009, all’art. 61 n. 13). In proposito, nella

sentenza pubblicata in DTF 115 V 62 l’allora Tribunale federale delle

assicurazioni ha statuito che nell'ambito dell'indennità di parte ripetibili ex art. 61 lett. g LPGA la parte vincente che si è

prevalsa di una perizia di parte ha diritto al rimborso della spese del perito

(onorario e altre spese) a titolo di ripetibili, nella misura in cui la perizia

si sia rilevata necessaria per la decisione, nel senso che la

stessa abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini

del giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover ricorrere

ad una perizia giudiziaria, ("Umtriebsentschädigung";

confermato nelle STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10.2,8C_673/2009

del 22 marzo 2010 consid. 8.3.1; cfr. anche STF I 1008/2006 del 24

aprile 2007; I 591/06 del 15 dicembre 2006; K 142/02 del 28 dicembre 2004; cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, 2010, ad art. 61 n. 113, p.

791; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand in

Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 176ss; Blanc, La procédure administrative

en assurance-invalidité, 1999, p. 131).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza, l’assicurato ha diritto alla rifusione dei costi

della perizia privata anche nel caso in cui la stessa sia stata determinante

per il rinvio degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti. La

perizia privata ha infatti influito in misura determinante sulla conclusione

della procedura (STF 8C_388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10;8C_673/2009

consid. 8.3 con riferimento alla STFA I 1008/2006 del 14 aprile 2007 consid.

3). La rifusione dei costi peritali presuppone altresì ovviamente che il

ricorso ad una perizia privata

fosse da considerare necessario, nell’ottica di un’adeguata difesa dei propri interessi

(cfr. la precitata STF 8C-388/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 10.2).

Nella fattispecie, per le ragioni che seguono,

questo Tribunale ritiene che l'Ufficio AI non debba essere tenuto ad assumersi

i costi della perizia del 10 luglio 2012 del dr. __________.

Innanzitutto la

stessa non ha completamente delucidato le condizioni dell’assicurato e,

inoltre, non si è rivelata determinante ai fini della presente pronuncia che

stabilisce l’esigenza di procedere al rinvio degli atti all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti di natura anche psichiatrica, considerato

come una simile esigenza sarebbe dovuta risultare evidente già prima della resa

del provvedimento contestato.

In effetti, si

ricordi come per la giurisprudenza l’Ufficio AI deve procedere ad ulteriori

accertamenti ogni qualvolta essi appaiano sufficientemente indicati sulla base

degli atti o delle allegazioni delle parti. In particolare, se il medico di

famiglia diagnostica, oltre ad una sindrome lombovertebrale cronica, anche una

depressione, l’Ufficio AI non deve accertare soltanto le affezioni somatiche,

ma anche la salute psichica dell’assicurato, essendo anche questa rilevante

(DTF 117 V 283; cfr. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

Berna 2010, § 21 n. 964).

Nella fattispecie,

quantomeno in fase di opposizione al progetto di decisione sarebbe stato

indispensabile procedere ad un accertamento psichiatrico per una corretta valutazione

del caso, considerando il chiaro riferimento alla problematica psichica fatto

dall’assicurato, in ossequio del dovere, correlato al principio inquisitorio, che

incombe alla parti di collaborare all’istruzione della causa (su tale obbligo

cfr. Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berna

2010, § 21 n. 1102ss; cfr. anche DTF 110 V 47).

In effetti,

contestualmente all’opposizione presentata al progetto di decisione del 23

febbraio 2012, l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. __________ del

22 marzo 2012 attestante, fra l’altro, la presenza di uno “stato

ansioso-depressivo” e ha chiesto all’amministrazione se “la salute psichica

del paziente e i suoi stati d’ansia” fossero stati “considerati da uno

specialista” (doc. AI 31-3). Con due ulteriori scritti all’Ufficio AI

datati 28 marzo 2012 il legale del ricorrente ha ulteriormente rinnovato la

richiesta intesa a, tra l'altro, sapere se accertamenti psichici fossero stati

effettuati (doc. AI 34 e 35-1). Con lettera 18 aprile 2012 l’Ufficio AI si è

limitato a rispondere che “si ritiene che dal punto di vista medico la situazione

sia stata sufficientemente indagata e ben valutata” (doc. AI 36).

L’amministrazione,

in opportuno e corretto rispetto dell’obbligo che le compete di istruire d’ufficio

la pratica, avrebbe quindi dovuto quantomeno sottoporre la questione al SMR e

quindi, se del caso, predisporre ulteriori accertamenti di natura psichiatrica

(cfr. Müller, op. cit., n. 964, 978).

Visto il mancato

approfondimento della componente psichiatrica da parte dell’amministrazione, e

questo, come detto, anche successivamente alla richiesta di accertamenti

ulteriori formulata dall’assicurato in sede di opposizione alla proposta di decisione

(doc. AI 31-3), il ricorso ad una perizia privata del tipo e del costo di

quella allestita dal dr. Calanchini non può essere considerato necessario e indispensabile per la valutazione del caso (cfr. l’art. 45 cpv. 1

LPGA), nell’ottica di un’adeguata

difesa dei propri interessi. Sarebbe in effetti stato sufficiente ricorrere

contro il provvedimento amministrativo, sollevando la censura del mancato corretto

adempimento, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo inquisitorio, con richiesta

di accertamenti ulteriori e/o produzione di un certificato del medico curante

confermante la pregressa diagnosi psichica.

Va da sé infatti

che, stante questa evidente violazione del dovere di procedere ad un’adeguata

istruzione della causa e, quindi, del principio inquisitorio, la decisione

impugnata non avrebbe potuto comunque essere confermata da questo Tribunale, il

quale avrebbe dovuto ordinare il rinvio atti per accertamenti ulteriori anche

in assenza della perizia del dr. Calanchini. Sia peraltro sottolineato ancora

in questa sede che prima della resa del provvedimento contestato il medico curante

del ricorrente non si era limitato a evocare la possibile eventualità di un

problema psichico (come ad esempio nel caso esaminato dal TF nella STF

9C-913/2012 consid. 4.1), ma aveva espressamente posto una diagnosi psichiatrica

precisa (segnatamente quella di “stato ansioso depressivo”, doc. AI

31+2), ciò che, per quanto detto, rendeva imprescindibile un accertamento specialistico.

In questo senso, contrariamente

a quanto sostenuto dal ricorrente, non si può ragionevolmente ammettere che sia

stata la perizia del dr. Calanchini a rendere manifesta, in questa sede, la

possibile esistenza, già in epoca precedente alla resa della decisione

contestata, di problematiche psichiche invalidanti. Né alla stessa può essere

attribuito un significato decisivo al fine del convincimento della necessità di

procedere ad ulteriori accertamenti, i quali peraltro dovranno riguardare anche

la problematica squisitamente somatica.

Non potendo quindi

essere riconosciuta alla perizia di parte un’importanza determinante per

l’esito della procedura ricorsuale, i relativi costi non appartengono ai costi

peritali necessari ai sensi della DTF 115 V 62 e devono quindi restare a carico

della parte che li ha occasionati.

2.12. L’assicurato ha chiesto l’audizione “in

contradditorio” del dr. __________ e, eventualmente, l’audizione dei medici che

hanno redatto i certificati prodotti dall’assicurato qualora gli stessi non

dovessero venir considerato esaustivi (XIII).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti

deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.

469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, segnatamente della necessità

di procedere ad accertamenti ulteriori, non occorre procedere ad altre misure

probatorie in questa sede.

2.13. Per

quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto, la decisione impugnata

annullata e gli atti rinviati all’amministrazio-ne affinché, effettuati gli

accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni

(incluso il diritto a provvedimenti professionali).

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (spese di patrocinio) di fr. 1'500.-- (art. 61 cpv. 1 lett.

g LPGA).

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.8 e 2.9 e

renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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