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Decisione

32.2012.207

Grado d'invalidità. Al reddito da invalido non va applicato alcun gap in quanto l'A. si é accontentata deliberatamente di un salario considerevolmente inferiore alla media

6 maggio 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici (…)” (doc. AI 37/12) – questa Corte aveva concluso che “(…)

non potendo pronunciarsi compiutamente – senza i necessari accertamenti medici

che l’Ufficio AI vorrà predisporre – circa la capacità lavorativa e la sua

evoluzione, tanto quale gerente presso un esercizio pubblico che in un’attività

adeguata, nemmeno l’amministrazione poteva già procedere ad una valutazione

economica (da ritenersi prematura) e tantomeno poteva (con cognizione di causa)

escludere a priori la possibilità di una riformazione professionale (…)”

(doc. AI 37/13).

1.2. L’Ufficio AI

– sulla base degli ultimi accertamenti esperiti, segnatamente della

perizia 7 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 48/1-4), del rapporto

medico 21 gennaio 2010 della dr.ssa __________ (doc. AI 49/1-4) e dei rapporti

finale e complementare del 9 marzo con relative tabelle e del 18 maggio 2010 della

consulente in integrazione professionale (doc. AI 50/1-4, 51/1-3 e 61/1-3) – con decisione

7 giugno 2010 (doc. AI 62/1-5), preavvisata con progetto 11 marzo 2010 (doc. AI

53/1-3), ha negato sia il diritto ad una rendita, il grado d’invalidità del 34%

non raggiungendo il minimo pensionabile, sia il diritto a provvedimenti professionali,

la consulente in integrazione avendo concluso che la residua capacità di

guadagno non può essere apprezzabilmente migliorata da provvedimenti reintegrativi

di ordine professionale (doc. AI 62/1-5).

In esito

al ricorso del 12 luglio 2010 (doc. AI 63/3-23), inoltrato, tramite l’avv. RA 1,

contro la decisione 7 giugno 2010, questo Tribunale, con STCA del 21 febbraio

2011 (doc. AI 70/1-23), ha annullato la decisione impugnata e – osservato “(…)

che gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI affinché – oltre ad ogni ulteriore accertamento che

dovesse rilevarsi utile, sentita personalmente l’assicurata per stabilire quali

fossero le sue intenzioni al momento in cui è stata assunta dalla __________

cosa avrebbe fatto nel caso in cui il paventato aumento di salario non si fosse

realizzato e appurato se effettivamente, avuto riguardo alle attività svolte,

il salario era sempre inferiore ai salari medi – stabilisca innanzitutto se effettivamente l’assicurata si è

accontentata deliberatamente di un salario considerevolmente inferiore alla

media. Diversamente, per calcolare il reddito ipotetico da invalido, l’Ufficio

AI dovrà applicare la riduzione del 22.77% per gap salariale (fr. 44'990.35

contro fr. 32’500 meno i primi 5 punti %; cfr. DTF 135 V 297 e riferimenti).

(…)” (doc. AI 70/20-21) – ha nuovamente rinviato gli

atti all’Ufficio AI per resa di un nuovo provvedimento.

In

particolare, questa Corte aveva indicato all’amministrazione il seguente

procedere: “(…) dopo aver appurato se effettivamente si è accontentata di un

salario nettamente inferiore alla media – ritenuta

un’incapacità lavorativa totale dall’agosto 2006 e una capacità lavorativa del

50% dal 19 luglio 2007 tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra

attività adeguata, considerato un reddito da valido per il 2007 di fr.

32'500.-- e confermata la riduzione del 5% dal reddito ipotetico da invalido –,

stabilisca se il gap salariale del 22.77% deve o meno essere applicato al

reddito ipotetico da invalido per il 2007 pari a fr. fr. 51’099.98

(…)” (doc. AI 70/22).

1.3. L’Ufficio AI

– sulla base degli ulteriori accertamenti effettuati e meglio, sulla

base delle risposte dell’assicurata (vedi la corrispondenza intercorsa tra le

parti sub doc. AI 83/1, 84/1-2, 85/1, 86/1 e 87/1-2) e della valutazione 5

marzo 2012 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 89/1-4) – con decisione

19 giugno 2012 (doc. AI 96/1-6), preavvisata con progetto 8 marzo 2012 (doc. AI

90/1-5), ha negato il diritto a prestazioni.

1.4. Contro la

decisione del 19 giugno 2012, rappresentata dall’avv. RA 1, l’assicurata ha

inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – contestando che si

sarebbe accontentata di un salario nettamente inferiore alla media (l’Ufficio

AI ha negato il diritto ad una rendita giungendo ad un grado d’invalidità non

pensionabile ritenuto un reddito da invalido al quale non ha applicato alcun

gap salariale essendosi l’assicurata accontentata di un salario inferiore alla

media) – ha chiesto di essere posta al beneficio del diritto ad una mezza

rendita.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI – evidenziato come con il ricorso l’insorgente

sollevi in sostanza le medesime obiezioni già considerate con la nota del 6

giugno 2012 (cfr. l’annotazione del 6 giugno 2012 sub doc. AI 95/1 che

evidenzia che non sono stati prodotti nuovi elementi atti a definire

diversamente il caso e conferma la valutazione del 5 marzo 2012 dei consulenti

in integrazione sub doc. AI 89/1-4) – ha chiesto di respingere

il ricorso (IV).

1.6. Con lettera

27 settembre 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 25 settembre

2012 del dr. __________ e si è confermata nelle proprie allegazioni (VI e

allegato doc. B).

1.7. Con

osservazioni 18 ottobre 2012 – viste le annotazioni 18 ottobre 2012 nelle quali il medico SMR dr. __________,

circa il rapporto 25 settembre 2012 del dr. __________, ha concluso che “(…)

dall’attuale rapporto dr.__________ non risulta una sostanziale modifica della

CL residua dell’assicurata, permane una esigibilità lavorativa del 50% in

attività adatta (…)” (VIII/1) – l’Ufficio AI si è confermato nella

domanda di reiezione del ricorso.

Al

riguardo, pur avendo avuto la facoltà di presentare eventuali osservazioni

scritte (IX), l’insorgente è rimasta silente.

in

diritto

2.1. Il 1° gennaio

2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445

consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le

norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo

stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1°

gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In

concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a

revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni

legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata

sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009

del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio

2009 consid. 2).

Ritenuto

inoltre che lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento del diritto

alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le modifiche

della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure entrato in vigore il 1°

gennaio 2012; RU N. 49 del 6 dicembre 2011 pag. 5659 e seguenti) non sono

applicabili e si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre

2011.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.3. Per quanto

riguarda la valutazione medica, aspetto questo peraltro nemmeno validamente

contestato nella presente fattispecie, questo Tribunale non ha motivo di

scostarsi e conferma le conclusioni a cui é pervenuto nella STCA di rinvio del

21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), nella quale aveva già evidenziato che:

"

(…)

Per

quanto attiene la valutazione medica, va qui rilevato che alla perizia 7

settembre 2009 del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la

stessa risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni

e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351).

La

ricorrente non ha peraltro contestato la valutazione della residua capacità

lavorativa del 50% tanto nell’attività abituale di gerente presso un esercizio

pubblico, quanto in un'altra attività adeguata e nemmeno ha prodotto ulteriori

certificati di medici specialisti idonei a sovvertire le conclusioni a cui sono

giunti il dr. __________ e il SMR.

Questo

Tribunale deve dunque concludere che, dopo un periodo di inabilità totale al lavoro

dall’agosto 2006 fino al luglio 2007, in seguito l’assicurata va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% sia nell’attività abituale che in altra

attività adeguata.

(…)"

(doc. AI 70/8-9)

Non è

possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto del 25

settembre 2012 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna e

angiologia, ha concluso che “(…) come già nella mia valutazione del 2009

ritengo che questa paziente, nella professione di gerente, non sia in grado di

lavorare più del 40-50%. Naturalmente in altre professioni, confacenti alla

capacità della paziente si potrebbe richiedere una capacità lavorativa del 50%.

(…)” (doc. B).

Al

riguardo, anche il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 18 ottobre 2012, ha rilevato che “(…) dall’attuale rapporto dr. __________ non risulta una sostanziale

modifica della CL residua dell’assicurata, permane una esigibilità lavorativa

del 50% in attività adatta (…)” (VIII/1).

Inoltre l’insorgente,

in merito alla suenunciata valutazione del dr. __________, pur avendo avuto la

facoltà di presentare osservazioni scritte è rimasta silente.

Va qui

ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Anche per

quanto riguarda la questione relativa alle attività professionali concretamente

realizzabili nella misura del 50% e l’esistenza delle stesse sul mercato

generale del lavoro, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi e conferma

pertanto le conclusioni a cui é pervenuto nella STCA di rinvio del 21 febbraio

2011 (doc. AI 70/1-23) secondo cui:

"

(…)

Nella

fattispecie, la consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle

limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nella perizia 7 settembre 2009

(doc. AI 48/1-4). Tenuto conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono

essere in concreto prese in considerazione quali attività adeguate quelle

professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività

che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (vedi al riguardo STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U 329/01 del 25

febbraio 2003 consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività che del resto

non necessitano una particolare formazione. Va poi evidenziato che, secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in

maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA

ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

In

particolare, per quanto riguarda le pause, a prescindere dal fatto che il dr. __________

non ha attestato che l’assicurata non sarebbe in grado di concentrare in mezza

giornata la sua capacità lavorativa residua del 50% –

lo specialista ha osservato che per l’attività di gerente “(…) le pause

lavorative devono essere sufficientemente prolungate e spaziate nell’arco della

giornata per poter ottenere o perlomeno mantenere uno stato accettabile

dell’arto (…)” (doc. AI 48/3) e che “(…) anche un lavoro variato che

presenta la possibilità di muoversi, star seduti senza portare carichi non

eviterebbe che nel corso della giornata il linfidema si aggravi e quindi la

necessità comunque di una pausa prolungata e di un trattamento fisioterapico o

comunque di una terapia fisica di massaggi e bendaggio non sarebbe evitabile

(…)” (doc. AI 48/4) –, va considerato che, sia nell’industria che

nei servizi, esistono svariati impieghi che possono essere svolti in diversi

turni di lavoro.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata

sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 50%, nonostante il danno alla

salute.

(…)"

(doc. AI 70/11-12)

2.4. Nella

fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.2), nella STCA di rinvio del 21

febbraio 2011 l’Ufficio AI era stato invitato ad accertare se l’assicurata si

era accontentata deliberatamente di un salario considerevolemente inferiore

alla media.

Dagli

atti di causa risulta quanto segue.

Il 17

settembre 2003 l’assicurata ha sottoscritto con la __________ un contratto di

lavoro a tempo indeterminato quale gerente con effetto dal 1. ottobre 2003 e

con un salario lordo mensile di fr. 3'800.-- (doc. AI 79/3). Il 5 gennaio 2006

l’assicurata ha sottoscritto con __________ un contratto di lavoro a tempo

indeterminato quale gerente del ristorante __________ con un salario lordo

mensile di fr. 3'200.-- (doc. AI 79/4-5). Il 30 maggio 2006 ha infine sottoscritto con il __________ un contratto di lavoro quale gerente con effetto dal 1.

giugno 2006 con un salario lordo mensile di fr. 2'500.-- (doc. AI 88/1).

Con

lettera 7 novembre 2011 l’Ufficio AI ha posto all’assicurata le seguenti

domande:

"

(…)

- Quali sono i motivi che hanno portato

allo scioglimento del contratto con __________ __________, stipulato in data 17

settembre 2003 con effetto 1. ottobre 2003?

- Quali sono i motivi che hanno portato

allo scioglimento del contratto con il Sig. __________ presso il __________,

stipulato il 5.01.2006?

- Prima di essere assunta presso il __________

ha eseguito delle ricerche di lavoro? Se si, la preghiamo di inoltrarci la

relativa documentazione e di motivare i criteri che l’hanno fatta propendere

verso la scelta di tale datore di lavoro.

- Qualora l’aumento di stipendio presso

il __________ non si fosse realizzato, quali misure avrebbe adottato?

- Quali erano le condizioni di lavoro

stabilite nel contratto con il __________ a livello di percentuale d’impiego,

durata del contratto, funzione ricoperta e mansioni svolte?

- Al termine del contratto con il __________

si è iscritta presso un ufficio regionale di collocamento? Se si, le chiediamo

di volerci comunicare a partire da quale data risulta iscritta e di farci

pervenire copia delle ricerche di lavoro effettuate.

(…)"

(doc. AI 83/1)

Con

scritto 24 novembre 2011 l’avv. RA 1, ritenuta la disponibilità della sua

assistita a fornire tutte le informazioni, ha chiesto all’amministrazione di

indicare l’obiettivo delle domande poste (doc. AI 84/1).

L’Ufficio

AI, prima con uno scritto tramite posta elettronica del 20 dicembre 2011 (doc.

AI 85/1) e in seguito con lettera del 2 gennaio 2012 (doc. AI 86/1), ha

risposto all’avv. RA 1 che, conformemente alla STCA di rinvio del 21 febbraio

2011, l’obiettivo delle domande poste direttamente all’assicurata era quello di

stabilire se la stessa si fosse accontentata di un salario considerevolmente

inferiore alla media.

Il 25

gennaio 2012 l’avv. RA 1 ha scritto all’Ufficio AI una lettera del seguente

tenore:

"

(…)

posta la finalità da lei

indicata, che ricalca sostanzialmente quanto indicato dal TCA. Le preciso innanzitutto

che la signora RI 1 non si è accontentata di un salario evidentemente sotto la

media. Essa, come peraltro confermato dal datore di lavoro, contava su un

concreto aumento del salario. Purtroppo l’inabilità lavorativa è sopraggiunta

nel frattempo. Ciò premesso mi chiedo che tipo di relazione abbiano i quesiti

da lei posti con tale finalità.

Mi riferisco in

particolare alle domande che si riferiscono ai periodi anteriori e successivi

all’attività della signora RI 1 presso __________.

A ciò si aggiunge che si

chiede all’assicurata di determinarsi su una circostanza che non ha potuto

verificarsi, in quanto è sopraggiunta l’inabilità lavorativa a causa della nota

malattia.

La mia mandante ritiene

pertanto che le risposte ai summenzionati quesiti non possano permettere in

modo determinante quanto indicato dal TCA.

Ciò nondimeno la stessa

fornisce ai quesiti del 7 novembre 2011 le seguenti risposte:

- __________ è fallita in data 6

settembre 2005. La cessazione dell’attività dell’esercizio pubblico è stata la

causa dello scioglimento del rapporto di lavoro.

- Il signor __________ presso il

Ristorante __________ è fallito in data 31 gennaio 2007. La cessazione

dell’attività dell’esercizio pubblico è stata la causa dello scioglimento del

rapporto di lavoro.

- La signora RI 1 non ricorda se ha

effettuato altre ricerche di lavoro prima di essere assunta da __________. La

stessa non lo esclude, sebbene non disponga di documentazione al riguardo.

- La signora RI 1 non è in grado di

rispondere al quesito, del tutto ipotetico, in merito alle misure che la

medesima avrebbe adottato qualora non si fosse realizzato l’aumento di

stipendio presso il __________. La signora RI 1 ha, sin dall’inizio, creduto e

sperato che tale aumento potesse effettivamente realizzarsi. Purtroppo la

sopraggiunta inabilità lavorativa non ha permesso di verificare se tale aumento

si sarebbe verificato. Non è certo da escludere che, qualora l’aumento non si

fosse verificato, e, se non fosse subentrata l’inabilità al lavoro, la signora RI

1 si sarebbe attivata per cercare un’attività analoga remunerata

confacentemente.

Considerandi

- A livello di condizioni di lavoro

presso il __________, la signora RI 1 era responsabile della gerenza dello

stesso, occupandosi sostanzialmente della caffetteria, del servizio ai tavoli,

della pulizia. L’occupazione era al 100%.

- No, la mia mandante non è mai stata

iscritta a URC. La stessa ha sempre cercato di farcela con le proprie forze,

trovando occupazioni compatibili con le proprie forze, trovando occupazioni

compatibili con il proprio grado di abilità al lavoro e la propria malattia.

(…)"

(doc. AI 87/1-2)

Nella DTF

134.

V 322 – chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria

cantonale, applicato, tra l’altro, una riduzione del 30% dal reddito ipotetico

da invalido per gap salariale, aveva riconosciuto all’insorgente (si trattava

di un’assicurata turca, analfabeta, con rudimentali conoscenze della lingua

tedesca e nessuna formazione professionale) il diritto ad un quarto di rendita – il TFA ha

confermato il giudizio cantonale e stabilito che “(…) se una persona

assicurata, per motivi estranei all’invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolemente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in un primo luogo a un parallelismo dei redditi. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido

mediante una riduzione adeguata del valore statistico. (…)” (regesto della

DTF 134 V 222).

Nella DTF

135.

V 58 – chiamata a pronunciarsi in merito al reddito da valido nel caso di

un’assicurata indipendente – l’Alta Corte (riferendosi in particolare a quanto esposto nella DTF

134.

V 322 consid. 6.2 pag. 329 in merito al diritto alla parità di trattamento)

ha precisato la propria giurisprudenza applicabile in presenza di un reddito da

valido inferiore alla media osservando che “(…) laddove un reddito da invalido

di fascia media è realisticamente conseguibile risp. ragionevolmente esigibile,

un reddito da valido inferiore alla media per motivi economici non deve essere

adattato al livello medio di tale reddito. In ciò non è ravvisabile alcuna

disparità di trattamento delle persone a basso reddito. (…)” (regesto della

DTF 135 V 58).

La nostra

Massima Istanza, nella DTF 135 V 297 – circa il tasso a partire

dal quale un reddito senza invalidità inferiore alla media giustifica un

parallelismo dei redditi di paragone –, ha precisato

ulteriormente la propria giurisprudenza stabilendo che “(…) se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% del salario statistico usuale

nel settore, esso è considerevolemente inferiore alla media ai sensi della DTF

134.

V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori

condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone. Questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (consid.

6.1

). Le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per

circostanze personali e professionali sono indipendenti, nel senso che i

medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per

circostanze personali e professionali (consid. 6.2). (…)”(regesto della DTF

135.

V 297).

Contestualmente

il TF ha evidenziato che:

"

(…)

5.3

Ist bestimmten einkommensbeeinflussenden Merkmalen im Sinne von BGE 126 V 75 E. 5b/aa

S. 79 bereits bei der Parallelisierung (E. 5.1 hievor) der Vergleichseinkommen

Rechnung getragen worden, dürfen dieselben invaliditätsfremden Faktoren nicht

nochmals im Rahmen des sogenannten Leidensabzuges (E. 5.2 i.f. hievor)

berücksichtigt werden (BGE 134 V 322 E. 5.2 in fine S. 328). Der Abzug wird sich daher in der Regel auf leidensbedingte Faktoren beschränken

und nicht mehr die maximal zulässigen 25 % für sämtliche invaliditätsfremden

und invaliditätsbedingten Merkmale ausschöpfen (BGE 134 V 322 E. 6.2 in fine S. 330). Kann tatsächlich oder zumutbarerweise ein durchschnittliches Invalideneinkommen

erzielt werden, dann besteht kein Grund, ein aus wirtschaftlichen Gründen

unterdurchschnittliches Valideneinkommen im Rahmen der

Einkommensparallelisierung auf ein durchschnittliches hochzurechnen (BGE 135 V 58 E. 3.4.3

S. 61). Dieses Vorgehen ist weder verfassungswidrig noch diskriminierend und

stellt keine methodische Ungleichbehandlung Schlechterverdienender dar (BGE 135 V 58 E. 3.4.4

S. 63). Schliesslich hat die Invalidenversicherung weder für ungünstige

konjunkturelle Verhältnisse einzustehen noch regionale Lohnunterschiede

auszugleichen (Urteil I 405/06 vom 29. Mai

2007.

E. 4.2 mit Hinweisen).

(…)"

(DTF 135 V 297 consid. 5.3 pag. 302)

Nella STF

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui

il Tribunale amministrativo federale, in applicazione erronea del confronto

percentuale dei redditi (premesso che l’errore in cui sarebbe incorso il

Tribunale amministrativo federale, a determinate condizioni, non provoca

necessariamente l’annullamento del giudizio impugnato (cfr. il consid. 4 della

succitata STF), aveva riconosciuto all’assicurata (si trattava di una

frontaliera che aveva lavorato in qualità di operaia di produzione addetta al

montaggio di piccoli elettrodomestici) il diritto alla mezza rendita – il TF ha

confermato nel suo risultato la pronuncia impugnata rilevando:

"

(…)

4.1

Ora, per quanto concerne il

reddito senza invalidità, quest'ultimo è stato riconosciuto dalle parti, per

l'anno 2004, in fr. 31'945.- e trova riscontro nelle indicazioni fornite

dall'ex datore di lavoro per l'anno precedente.

4.1.1

A tal proposito, l'opponente

fa tuttavia giustamente notare che il reddito da lei percepito prima

dell'invalidità era manifestamente inferiore - e non solo nella misura del 4 %

riconosciuta dall'UAI - alla media dei salari pagati per un'attività

paragonabile nel settore interessato e che non vi era motivo di ritenere - come

del resto non lo ha fatto nemmeno l'Ufficio ricorrente - che fosse sua

intenzione accontentarsi di un reddito modesto. Orbene, per tali situazioni la

prassi ammette che i medesimi fattori estranei all'invalidità che hanno

influenzato negativamente il reddito da valido vengano ignorati oppure presi in

considerazione in uguale misura anche per la determinazione del reddito da

invalido (parallelismo dei redditi di confronto: DTF 134 V 322). Ciò quantomeno se - come si deve ritenere in

concreto, tenuto conto delle diverse realtà del mercato del lavoro ticinese

(cfr. ISS 2004, pag. 72, Tabella TA13 [Grandi regioni], Ticino, livello di

esigenze 4, donne), da un lato, e di quello nazionale (ISS 2004, pag. 53, TA1,

livello 4, donne) dall'altro - a un reddito senza invalidità considerevolmente

inferiore alla media viene contrapposto un reddito da invalido - determinato

sulla base della media nazionale nel settore privato (ISS, TA1; cfr. SVR 2007

UV n. 17 pag. 56 [U 75/03]) - realisticamente irrealizzabile nel caso di specie

(DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag. 63 con riferimenti; sul principio

cfr. pure circolare AI n. 273 dell'UFAS del 6 febbraio 2009 nonché le sentenze

9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5,8C_44/2009 del 3 giugno 2009

consid. 4 e 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 8).

In questi casi, il parallelismo dei

redditi può realizzarsi a livello di reddito da valido mediante adeguato

aumento del reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori

statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante riduzione

adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325).

Recentemente questo Tribunale ha

inoltre pure avuto modo di precisare che dev'essere considerato considerevolmente

inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - se ricorrono le ulteriori condizioni -

giustificare un parallelismo dei dati di raffronto un reddito effettivamente

conseguito che differisce di almeno il 5 % dal salario (statistico)

riconosciuto nel corrispondente settore economico (e non dal valore totale

mediano dell'intero settore privato come in realtà ha erroneamente fatto

l'amministrazione; cfr. RtiD II-2009 pag. 194 [9C_83/2008]). In tal caso

tuttavia il parallelismo si effettuerà limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia del 5 % (DTF 135 V 297 consid. 6.1.2 e 6.1.3 pag. 303 seg.). Nella stessa

sentenza è stato infine confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui

si dovesse già tenere conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta in occasione della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 135 V 297 consid. 6.2 pag. 305; 126 V 75).

4.1.2

Nel caso di specie, il reddito

senza invalidità accertato per il 2004 (fr. 31'945.-) differisce del 31.49 %

rispetto a quello realizzabile a livello nazionale nel corrispondente settore

economico (fr. 46'623.57, ossia fr. 3763.- : 40 x 41.3 x 12 [ISS 2004, pag. 53,

TA1, cifra 30-32, livello 4, donne; La Vie économique, 12-2007, pag. 98,

tabella B9.2]). Tenuto conto della giurisprudenza poc'anzi citata (consid.

4.1

), il parallelismo dei redditi si giustifica tuttavia unicamente nella

misura del 26.49 % (31.49 ./. 5). In tale misura verrà di seguito adeguato il

reddito base da invalido (v. ad esempio DTF 134 V 322 consid. 6.1 - 6.3 pag. 328 segg.).

4.2

Quanto a quest'ultimo, esso è

quantificabile in fr. 48'584.64 (ovvero: fr. 3'893.- x 41.6 : 40 x 12 [ISS

2004, pag. 53, TA1, valore totale, livello 4, donne; La Vie économique,

12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), come del resto rilevato dall'amministrazione

già in sede di decisione. Ora, deducendo da tale importo, rispettivamente, il

26.49

%, il 20 % e il 50 %, in ragione del parallelismo dei redditi, delle

circostanze personali e professionali del caso (DTF 126 V 75; v. sub Fatti A) riconosciute dall'UAI e della

(in)capacità lavorativa residua, si ottiene un reddito da invalido di fr.

14'285.82 e, quindi, un grado d'invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 55 % ([31'945 ./. 14'285.82] x 100 : 31'945) che

giustifica il diritto a una mezza rendita AI. Mezza rendita che si

giustificherebbe, per inciso, anche qualora si intendesse, per ipotesi,

riconoscere all'opponente unicamente una riduzione percentuale del 10-15 %,

anziché del 20 %, per tenere conto delle mere circostanze personali e

professionali del caso. Anche in tale ipotesi infatti il grado d'invalidità si

attesterebbe, rispettivamente al 50 % e al 52 %.

(…)"

(STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010, consid. 4.1 e 4.2)

Nella STF

9C_205/2011 del 10 novembre 2011 – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui

questa Corte aveva riconosciuto il diritto ad una rendita di tre quarti ad un

muratore indipendente in applicazione di un gap salariale del 21,37% – il TF, osservato

che le sentenze DTF 135 V 58 e 9C_683/2010 del 10 dicembre 2010 non potevano

giustificare il mancato adeguamento del reddito da valido (cfr. il consid. 8.3

della succitata STF) e ritenuto che non disponeva di elementi sufficienti per

statuire sul grado d’invalidità, ha annullato il giudizio del TCA e rinviato

gli atti all’amministrazione adducendo:

"

(…)

8.4

La questione se anche i redditi

da indipendente vadano o meno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi va inoltre esaminata, come nel caso dei dipendenti, soltanto se è

comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un introito

limitato, ritenuto che, come indicato dall'UAI, non vi è una presunzione in tal

senso.

Secondo la Corte cantonale non vi

sarebbero indizi secondo cui l'opponente si sarebbe accontentato di tale

reddito. Tale affermazione non risulta tuttavia provata con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali e viene messa

in dubbio dalle affermazioni addotte dall'amministrazione in questa sede,

secondo cui l'intimato nel corso del 1999 e del 2000 ha percepito redditi da dipendente superiori a quelli conseguiti quale indipendente. Tali

circostanze potrebbero avvalorare la tesi secondo cui l'assicurato si sarebbe

accontentato di un reddito inferiore pur di lavorare in proprio. Come già

accennato al considerando precedente, dagli atti emerge tuttavia che

l'assicurato ha lavorato quale dipendente unicamente per due brevi periodi;

altresì non è dato di sapere per quale ragione avrebbe deciso di intraprendere

un'attività indipendente.

Il fatto che l'interessato svolgeva

precedentemente un'attività dipendente meglio remunerata non permette quindi,

forzatamente, di concludere, in assenza di ulteriori approfondimenti, che egli

si sia accontentato di un reddito esiguo. Potrebbe infatti anche significare

che l'assicurato, eventualmente per motivi estranei all'invalidità, non era in

grado di mantenere tali lavori. Gli stessi motivi potrebbero poi aver influito

anche sull'attività indipendente.

Da quanto sopra discende che questa

Corte non dispone di elementi sufficienti per statuire sul grado di invalidità

dell'assicurato, segnatamente sull'ammontare degli elementi da porre a confronto;

di conseguenza il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto, in quanto il

giudizio impugnato si fonda su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti,

violando il principio inquisitorio e quindi il diritto federale (sentenza

9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 3.3).

Il giudizio impugnato e la decisione

amministrativa vanno pertanto annullati e l'incarto rinviato

all'amministrazione affinché stabilisca se l'assicurato intendeva o meno

accontentarsi di un reddito inferiore alla media. In caso di risposta negativa,

andrà ancora esaminato se è ammissibile ritenere che da invalido l'assicurato

possa percepire un reddito medio oppure se motivi estranei all'invalidità non

permettono di concludere in tal senso. Alla luce degli accertamenti esperiti,

l'UAI statuirà nuovamente sul grado di invalidità dell'intimato, tenuto conto

del fatto che il diritto ad un quarto di rendita non è contestato.

(…)"

(STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4)

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, viste le risultanze degli atti di causa

e conformemente alla suenunciata giurisprudenza federale, ritiene che a giusta

ragione l’amministrazione ha concluso che l’assicurata si è accontentata

deliberatamente di un salario considerevolemente inferiore alla media e ciò per

le seguenti ragioni.

Il 30

maggio 2006 l’assicurata ha sottoscritto, quale gerente a tempo pieno, un

contratto di lavoro con la __________ che prevedeva un salario lordo mensile di

fr. 2'500.-- (doc. AI 88/1 e 87/1-2 sopra riprodotto in esteso).

Nel

curriculum vitae l’assicurata ha indicato di aver conseguito il necessario

attestato quale gerente e di aver lavorato in quella funzione presso diversi esercizi

pubblici nei periodi da febbraio a giugno 2000, da novembre 2001 a maggio 2002, da ottobre 2003 a dicembre 2005 e da febbraio a maggio 2006 (cfr. doc. AI 8/1-4

punti 3.2.1 e 4 e il certificato di capacità per esercenti Tipo I sub doc. AI

3/5).

In

particolare, prima dell’impiego presso il __________, sempre quale gerente a

tempo pieno, secondo i due ultimi contratti di lavoro sottoscritti con la __________

il 17 settembre 2003 e con __________ il 5 gennaio 2006, il salario lordo

mensile ammontava a fr. 3'800.-- rispettivamente a fr. 3'200.-- (cfr. doc. AI

79/3 e 79/4-5).

Il

salario lordo mensile di fr. 2'500.--, pattuito con la __________, è

considerevolmente inferiore tanto agli ultimi due precedenti salari di fr.

3'800.-- rispettivamente di fr. 3'200.--, quanto al salario mensile medio dei

lavoratori del settore alberghi e ristoranti a livello svizzero, fissato da

questo Tribunale, per il 2007, in fr. 3'749.19 (cfr. il consid. 2.8.3 della

STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 sub doc. AI 70/15; 44'990.35 : 12 =

3'749.19).

L’insorgente,

rispondendo ad una precisa domanda postale dall’Ufficio AI (cfr. doc. AI 83/1

sopra riprodotto in esteso), ha dichiarato che la cessazione del lavoro con __________

e con __________ è dovuta al fallimento dei rispettivi esercizi pubblici (cfr.

doc. 87/1-2 sopra riprodotto in esteso).

Questo

Tribunale, nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), aveva

inoltre stabilito che l’assicurata va ritenuta inabile totalmente al lavoro

dall’agosto 2006 e che dall’agosto 2007 la capacità lavorativa (tanto nella sua

attività di gerente quanto in un’altra attività adeguata) è del 50% (cfr.

consid. 2.3).

In simili

circostanze, ritenuta la formazione professionale e viste le retribuzioni

pattuite con la __________ e con __________, si deve concludere che nella sua

attività abituale di gerente l’assicurata avrebbe potuto effettivamente

conseguire un salario lordo mensile superiore ai fr. 3'000.--.

Inoltre,

l’ultimo contratto di lavoro essendo stato sottoscritto il 30 maggio 2006,

dunque prima dell’inabilità totale al lavoro iniziata nell’agosto 2006, vi è

pure da ritenere che il salario offerto dalla __________ non poteva già

considerare i problemi di salute dell’assicurata (ciò non è nemmeno sostenuto

dall’insorgente che, anzi, come si vedrà in seguito, prospettava un aumento del

suo salario).

Non essendovi

dunque dei motivi estranei all’invalidità – lo si ribadisce,

l’assicurata possedeva la formazione necessaria per svolgere l’attività di gerente

e prima dell’impiego presso il __________ negli ultimi due esercizi pubblici il

salario lordo mensile era stato nettamente superiore (fr. 3'800.-- e fr.

3'200.--) – che giustifichino lo stipendio di fr. 2'500.-- (salario, questo, lo

si ribadisce, considerevolmente inferiore alla media) pattuito con il __________

e ritenuto che sul mercato del lavoro poteva pretendere un salario ben maggiore

– il contratto di lavoro con la __________ è stato sottoscritto il 30

maggio 2006, quindi pochi mesi dopo che aveva sottoscritto quello con __________

(cfr. il contratto del 5 gennaio 2006 che stabiliva un salario lordo mensile di

fr. 3'200.-- sub. doc. AI 79/4-5), di modo che non è possibile concludere per

un eventuale cambiamento nella situazione del mercato del lavoro tale per cui

nel Canton Ticino i salari per un’attività quale gerente di un esercizio

pubblico fossero in modo generale nettamente diminuiti – vi è da

concludere che l’assicurata si è deliberatamente accontentata di un salario

considerevolmente inferiore alla media.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che (come si vedrà più sotto),

nonostante l’assenza da parte del __________ di garanzie in merito ad un

eventuale aumento del salario, l’assicurata non si è neppure iscritta al collocamento

onde verificare un eventuale diritto alle indennità di disoccupazione in base

alle norme della LADI che regolano il computo del guadagno intermedio (cfr.

art. 24 LADI e 41a OADI). Non solo (oltretutto ben sapendo che le erano poste

al fine di stabilire se si fosse accontentata di un salario considerevolmente

inferiore alla media; cfr. doc. AI 84/1-2, 85/1, 86/1 e 87/1-2), alle precise

domande al riguardo (cfr. doc. AI 83/1 sopra riprodotto in esteso),

l’assicurata ha dichiarato di non ricordarsi di aver fatto delle ricerche di

lavoro prima di essere assunta dal __________ e che non è in grado di dire cosa

avrebbe fatto nel caso in cui il prospettato aumento di salario non si fosse

avverato (cfr. doc. AI 87/1-2 sopra riprodotto in esteso). (Per un caso diverso

in cui questo Tribunale ha concluso che l’assicurata non si era accontentata di

un salario modesto in quanto proveniva da un periodo di disoccupazione vedi la

STCA 32.2012.36 consid. 2.7.2 pag. 21, attualmente contestata davanti al

Tribunale federale).

Nemmeno è

possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’asserita

possibilità che il salario pattuito con il __________ potesse aumentare e che

l’importo dello stesso di fr. 2'500.-- fosse giustificato dal periodo

dell’apertura dell’attività nell’estate 2006 (cfr. il punto 9 del

ricorso sub I pag. 7: “(…) si è trattato di un salario sì di favore, ma ben

spiegabile con il periodo dell’apertura dell’attività (estate 2006), laddove,

vista anche l’ubicazione dell’esercizio pubblico (all’interno del __________ a __________,

senza quindi una terrazza all’esterno), non vi era da attendersi grande attività

sino ad almeno settembre. Dunque, fino a quel momento, ed in perfetta buona

fede, la ricorrente era legittimata ad attendere un aumento del salario

conforme all’incremento dell’attività. (…)”).

Nello

scritto del 24 agosto 2010 indirizzato all’assicurata il __________ si è così

espresso:

"

(…)

Facciamo seguito alla sua richiesta

e con la presente le confermiamo che quando é stata alle dipendenze della nostra

Società, quale gerente dell’Esercizio Pubblico “__________“ a __________, il

salario corrispostole di CHF 2'500.00 mensili lordi rappresentava un salario di

favore, mediamente modesto, in relazione alla situazione di mercato ed alla

circostanza che la nostra Società aveva appena avviato l’attività.

Non era per nulla escluso che, se

fosse migliorata la situazione di mercato e se gli affari avessero preso piede,

il suo salario sarebbe stato debitamente aumentato.

(…)"

(doc. AI 67/4).

Ora – visti gli

ultimi due stipendi (fr. 3'800.-- rispettivamente fr. 3'200.--) pattuiti per la

stessa attività di gerente di un esercizio pubblico immediatamente prima

dell’assunzione da parte del __________ e ritenuto che quest’ultima società nemmeno

adduce e/o comprova che la situazione di mercato nel settore fosse nettamente

mutata – a mente di questo Tribunale vi è da concludere che il salario

mensile lordo pattuito di fr. 2'500.-- fosse dettato (come del resto, almeno in

parte, ammesso dallo stesso datore di lavoro) sostanzialmente dal fatto che il __________

aveva appena avviato l’attività e non invece dalla particolare realtà del

mercato del lavoro ticinese.

Infatti,

essendo il salario di fr. 2'500.-- nettamente inferiore anche a quello medio

del medesimo settore (alberghi e ristoranti) valido per il Canton Ticino (anno

2008) di fr. 3'400.-- (cfr. la tabella sub doc. AI 51/3), nella fattispecie non

si tratta di dover tenere in considerazione la diversa realtà del mercato del

lavoro ticinese rispetto a quello nazionale (cfr. in questo senso il consid.

4.1.1

della STF 9C_310/2009 sopra riprodotto in esteso).

Inoltre,

sempre dallo scritto in parola, non è dato a sapere in quale misura il salario

avrebbe potuto evolvere e, in ogni caso, un suo aumento non è per niente stato

garantito.

Al

riguardo questo Tribunale nella STCA di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23)

aveva già evidenziato che il TF, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio

2008.

consid. 5.1, ha ribadito che “(…) occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia

gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un

salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata) (…)” (cfr. doc. AI 70/13).

Quanto, infine, all’argomentazione secondo la

quale il salario di fr. 2'500.-- sarebbe giustificato dal periodo dell’apertura

dell’attività nell’estate 2006 e dall’ubicazione del __________ all’interno del

__________ e quindi privo di una terrazza (cfr. il punto 9 del ricorso sub I

pag. 7 sopra riprodotto), il TCA rileva che il salario lordo mensile pattuito

contrattualmente tiene già forzatamente conto del fatto che l’affluenza di un

esercizio pubblico può variare a seconda di determinati periodi (ad esempio

bella e brutta stagione) e che la difficoltà riscontrata all’inizio di

un’attività non può essere considerata alla stregua di una particolarità legata

al mercato del lavoro. Va qui inoltre ricordato che nella citata DTF 135 V 297

l’Alta Corte ha evidenziato che “(…) Schliesslich

hat die Invalidenversicherung weder für ungünstige konjunkturelle Verhältnisse

einzustehen noch regionale Lohnunterschiede auszugleichen (Urteil I 405/06 vom

29.

Mai 2007 E. 4.2 mit Hinweisen). (…)” (DTF 135 V 297 consid. 5.3 pag. 302).

In simili

circostanze, viste le risultanze suesposte – anche se l’inabilità

lavorativa, dapprima totale dall’agosto 2006 e in seguito del 50% dall’agosto

2007.

(cfr. consid. 2.3), è subentrata dopo soli due mesi dall’inizio

dell’attività lavorativa presso il __________ – questo Tribunale ritiene

che effettivamente, sottoscrivendo il contratto di lavoro con questa società,

l’assicurata si è accontentata deliberatamente di un salario considerevolemente

inferiore alla media. È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha applicato

alcun gap salariale.

2.5

Nella STCA

di rinvio del 21 febbraio 2011 (doc. AI 70/1-23), dalle cui conclusioni non vi

è alcun motivo di scostarsi, questo Tribunale aveva già stabilito che nel 2007

(anno in cui il diritto alla rendita poteva potenzialmente sorgere avuto

riguardo all’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b v.LAI in vigore fino al

31.

dicembre 2007 rispettivamente ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI in vigore dal 1.

gennaio 2008) il reddito da valido ammontava a fr. 32'500.-- (nel certificato

del 10 ottobre 2007 sub doc. AI 11/1-6 il __________ ha attestato che per

quell’anno il reddito senza il danno alla salute sarebbe stato di fr.

32'500.--; vedi il punto 2.11 sub doc. AI 11/2), mentre che quello da invalido

(senza considerare la capacità lavorativa, l’eventuale gap da applicare e la

confermata deduzione del 5%) era di fr. 51'099.98 (cfr. il consid. 2.9 della

STCA del 21 febbraio 2011 sub doc. AI 70/22).

Ritenuata

la capacità lavorativa residua del 50% dall’agosto 2007 tanto nella sua

attività abituale di gerente quanto in un’altra attività adeguata e applicata

la riduzione del 5% riconosciuta per attività leggera (cfr. il rapporto finale

del 9 marzo 2010 e quello complementare del 18 maggio 2010 della consulente in

integrazione sub doc. AI 50/1-4 e 61/1-3), il reddito da invalido per lo stesso

anno è di fr. 24'272.49 (51'099.98 x 50% ridotti del 5%).

Di

conseguenza – ribadito che per quanto esposto al precedente considerando, nella

fattispecie concreta non va applicato alcun gap salariale –, ritenuti un

reddito da valido di fr 32'500.-- e un reddito da invalido di fr. 24'272.49,

si ottiene un grado d’invalidità del 25% ([32'500.00 - 24'272.49]

x 100 : 32'500.00 = 25.31% arrotondato al 25% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità

(cfr. consid. 2.2).

A ragione

quindi l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita. La decisione impugnata

va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Le spese,

per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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