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Decisione

32.2012.208

Rendita attribuita per tempo limitato. Assicurato chiede rendita intera a tempo indeterminato. Ricorso parzialnente accolto

17 maggio 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

2.7. Nell’evenienza

concreta, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato

accuratamente vagliato dall’Uffi-cio AI prima dell’emissione della decisione

impugnata, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la

perizia del SAM per quanto riferito alla situazione al momento in cui la

perizia è stata resa.

In

effetti, i periti SAM hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di

cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di quattro consultazioni

specialistiche, giungendo alla formulazione di un referto che è da considerare

completo ed esaustivo, rispecchiante quindi i parametri giurisprudenziali ricordati

al precedente considerando. Non sono del resto ravvisabili elementi o indizi

concreti che permettano di metterne in dubbio l’attendibilità né del resto

l’assicurato ne contesta le conclusioni per quanto riguarda la situazione al

momento della perizia, che stabiliscono una capacità lavorativa del 60% nell’attività

svolta e in altre attività lavorative idonee alle limitazioni poste dai periti

reumatologo.

Per

contro, per le ragioni che seguono, questo TCA non può condividere le conclusioni

cui sono pervenuti i periti del SAM relativamente alla valutazione retrospettiva

circa la capacità lavorativa dell’assicurato.

I

periti, appurato come l’assicurato avesse subito un peggioramento delle sue

condizioni con conseguente inabilità completa dall’agosto 2008, hanno concluso

che “dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro al 100% in

un'attività adatta e rispettosa dei limiti che descriveremo nelle

prossime righe, dal 12.8.2009 (ad un anno dall'intervento) e continua” e

che “globalmente l'A. raggiunge una capacità

lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)

anche in un'altra attività rispettosa dei limiti funzionali descritti dal

reumatologo dal 12.8.2009 (un anno dall'intervento) e continua” (cfr. per esteso sopra al consid. 2.5).

In

effetti, rispetto alla situazione presente al momento delle precedenti decisioni

che hanno concesso all’assicurato una mezza rendita, per un grado di inabilità

lavorativa del 50%, la valutazione peritale del 22 novembre 2010 del dr. __________

ha evidenziato un peggioramento delle condizioni a far tempo dall’agosto 2008 a motivo del problema alla colonna cervicacale e, quindi, dal mese di agosto 2009 (ad un anno dall’intervento

chirurgico di discectomia anteriore cervicale eseguito dal dr. __________) un

miglioramento delle condizioni di salute con ripristino della capacità

lavorativa in misura completa. Di parere analogo il dr. __________ neurologo

perito SAM, per il quale, fatto salvo un periodo di inabilità completa

dall’agosto 2008 per tre mesi, dal lato neurologico ha considerato ripristinata

la parziale capacità lavorativa del 60%. I periti SAM hanno quindi fatto

risalire la ripresa della parziale (60%) capacità lavorativa in attività

adeguate al 12 agosto 2009, ossia un anno dopo l’intervento chirurgico effettuato

dal dr. __________, fermo restando che dal punto di vista puramente reumatologico

la capacità lavorativa era da considerare addirittura completa.

Il

ricorrente contesta la data del miglioramento delle sue condizioni di salute e,

quindi, della capacità lavorativa, fissata dai periti SAM all’agosto 2009,

ritenendo che le sue condizioni giustificavano una completa inabilità quantomeno

sino al mese di agosto 2010, allorquando l’Ufficio AI ha ritenuto indicato

procedere ad una perizia pluridisciplinare.

Ora,

relativamente al periodo controverso, il medico curante dr. __________, in uno

scritto del 20 febbraio 2009, pur dichiarando di non potersi esprimere sulla

capacità lavorativa a motivo di “un conflitto di interessi” (essendo

egli anche perito presso il SMR), aveva affermato che il paziente era ancora “molto

sofferente, nonostante le cure praticate dal prof. __________” e di averlo

quindi inviato al dr. __________, primario di neurologia dell’Ospedale regionale

di __________, per ulteriori accertamenti (doc. AI 165-2). In data 7 agosto

2012 il dr. __________ ha ulteriormente affermato:

"

(…)

Sono medico del paziente citato che seguo regolarmente

dal 2005, e scrivo questo attestato perché egli intende presentare ricorso

contro la decisione dell’AI del 21 giugno 2012 con la quale gli è stato

riconosciuto un grado di invalidità del 100% a partire dal 1. aprile 2008 sino

al 31 agosto 2009 e non oltre, cioè almeno sino al 27.8.2010 (data in cui venne

prescritta la perizia pluridisciplinare), come invece richiesto

dall’assicurato.

L'intervento alla colonna cervicale eseguito ad opera

del Dr. __________ della Clinica __________ nell'agosto 2008 non ha infatti

dato il risultato sperato, ma ha anzi peggiorato la situazione.

Come attestato anche da visite specialistiche (Dr. D. __________,

neurochirurgo, e Dr. __________, neurologo, e pure da immagini di risonanza

magnetica) è tuttora presente una radicolopatia cervicale destra dovuta a una

mancata fusione ossea dell'auto innesto, con conseguente pseudo­artrosi e

evidente compressione della radice cervicale 6.

Il cattivo esito operatorio è chiaramente causa di

forti dolori non solo alla colonna cervicale e agli arti superiori, ma anche a

quelli inferiori con evidente zoppia, nonostante terapia analgesica adeguata.

La sindrome dolorosa severa è presente non solo durante

il giorno, accentuata dai movimenti, ma anche di notte, provocando quindi

insonnia e limitando la capacità lavorativa dell'assicurato per difficoltà di

concentrazione nella sua attività prevalentemente intellettuale di ingegnere.

Il grado di handicap è elevato e pertanto condivido e

sostengo l'intenzione del paziente nel senso che la decisione

dell'Assicurazione invalidità venga modificata, perlomeno estendendo il grado

di invalidità totale anche al periodo sopra indicato e durante il quale ho

potuto constatare la gravità dei disturbi lamentati." (doc. B)

Agli

atti troviamo una serie di certificati che si esprimono anche in relazione al

periodo litigioso, ossia quello successivo all’intervento dell’agosto 2008.

Il

26 marzo 2009 il dr. __________, il quale si era già espresso sul paziente in

data 10 febbraio 2009 descrivendo il complesso quadro di dolori lamentato

(caratterizzato da forti dolori cervicali praticamente costanti con

irradiazione parestetica e dolori ai glutei anche di notte; doc. AI 165-3), posta

l’indica-zione per una mielografia cervicale, ha riferito:

"

(…)

Conclusione

Dolori cervicali irradianti sulle spalle di tipo tendo

miotico e irradiazioni parestetiche verso il braccio dx in un territorio a

cavallo tra le radici C6 e D1, tuttavia senza compressione radicolari

dimostrate alla RM cervicale. Considerando sia le immagini dalla RM eseguita a __________

che più recente da noi una patologia del plesso, già clinicamente in secondo

piano, è assai improbabile. Tenuto conto di questo e, persistendo il sospetto

clinico di una sindrome radicolare cervicale bassa a dx prevediamo una

mielografia cervicale con successiva TAC sfruttando la presenza del prodotto di

contrasto.

Il paziente si è lamentato, ancora di più che in

occasione dell'esame precedente, di irradiazioni dolorose bilaterali in un

territorio compatibili e con le radici Le e L4. Il paziente ha una tendomiosi

oppure con irritazione delle due articolazioni sacre iliache e delle regioni

peritrocanteriche. Le radiografie standard e funzionali della colonna lombare

non hanno evidenziato grandi particolarità, una RM lombare fatta in novembre a __________

è stata limitata ad un'unica proiezione sagittale. Il paziente completerà la RM

lombare nei prossimi giorni. Stando alla unica proiezione disponibile una compressione

radicolare bilaterale è improbabile." (doc. AI 168/5)

Dal

canto suo il dr. __________, reumatologo, in un certificato del 12 maggio 2009 aveva

attestato un’inabilità completa dal gennaio 2008 sino a data da definirsi per

la sindrome del dolore cronico, con/su vari problemi cervico brachiali e lombari

(doc. 170-3). In un rapporto steso per __________, il dr. __________,

reumatologo, ha concluso ritenendo attuabile un progressivo reinserimento del

paziente nel suo lavoro nella misura del 25% (mezza giornata con rendimento ri­dotto)

e con la prospettiva di una ripresa maggiore fino a 40% (o forse 50%) sull'arco

dei successivi mesi, subordinando tuttavia la ripresa lavorativa alla prossima

valuta­zione presso il dr. Tosi

(doc. 170/22-24).

Nel

certificato del 27 maggio/5 giugno 2009 il dr. __________ ha posto le diagnosi

di “Radicolopatia C6 o C7 dx handicappante e st. d. spondilodesi C5/C6 per

ernia discale nel 1995 e spondilodesi C6/C7 per ernia discale medio laterale sx

spondilodesi con osso autologo e placca di titanio. Insufficiente fusione tra

C6 e C7, sospetta pseudoartrosi a questo livello; Insonnia consecutiva ai

dolori” e ha concluso per un’inabilità totale dal 29 gennaio 2008 ritenendo

una ripresa del lavoro non prevedibile. Egli ha precisato che l’inabilità

lavorativa era causata da una sindrome dolorosa severa giorno e notte, invalidante,

che interferiva molto negativamente sul sonno e, quindi, sulla capacità di

concentrazione, e concorreva, con i dolori, a limitare ulteriormente le

potenzialità lavorative del paziente (doc. AI 172/3). Nella sua valutazione ha

affermato:

"

(…)

Valutazione

Persiste una sintomatologia dolorosa-parestetica

invalidante al braccio ds. dal carattere radicolare in un territorio un po'

atipico per la parte prossimale dell'irradiazione, piuttosto di tipo C6 che C5

o C7. Come la RM anche la mielografia e mielo-TAC non hanno evidenziato una

compressione radicolare, con il limite dato da radici piuttosto corte.

D'altronde. la RM del plesso e della spalla ds. non

offrono una spiegazione alternativa ad una causa cervicale dei dolori e I'ENG

non dà elementi per una patologia neurogena postganglionare. La RM della spalla

spiega unicamente un certo grado di limitazione dolorosa di motilità della

spalla e dolori inserzionali. Ho discusso il dossier radiologico con il dr. __________,

vice primario di neurochirurgia e particolarmente interessato ai problemi della

colonna. Ritiene che non 'vi sia ancora, dopo 9 mesi dall'intervento una

sufficiente fusione tra C6 e C7 e che i dolori, che hanno una componente meccanica,

potrebbero essere in relazione con una pseudo-artrosi. In tal caso, in un P.

molto sofferente, con una qualità di vita motto limitata entrerebbe in

considerazione un nuovo intervento. Il dr. __________ vedrà prossimamente il P.

per un suo giudizio in merito.

Il signor RI 1 ha una netta tendomiosi a catena non solo al cinto scapolare e al braccio destro ma anche a livello delle

sacroiliache e della regione peritrocanterica. I dolori lombari, irradianti

agli arti inferiori, che lo obbligano a fermarsi dopo mezz'ora di marcia non

sono spiegati dalla RM lombare, nei limiti di norma salvo una lieve protrusione

a livello L4-5 senza compressione radicolare. L'esame esclude una claudicatio

neurogena." (doc. AI 172/3)

Il

10 agosto 2009 il dr. __________ ha comunicato all’assicura-to che l’esame TAC

del 27 luglio 2009 aveva confermato la mancata fusione ossea dell’auto innesto

(doc. AI 177-5) e in data 22 settembre 2009 si è rivolto al dr. __________

chiedendogli di riesaminare il caso (doc. AI 177/3).

Viste

le risultanze appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in

merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo

Tribunale non può condividere la conclusione dei periti del SAM secondo i quali

l’assicurato già dal 12 agosto 2009, vale a dire ad un anno dall’intervento di

discectomia anteriore cervicale alla schiena effettuato dal prof. __________, fosse

da considerare nuovamente abile nella misura del 60% nella sua precedente professione

così come in altre attività rispettose dei limiti funzionali posti dal reumatologo.

Va

qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data

particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo

punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden

Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,

Band 45, St. Gallen 1999; cfr. ad esempio STCA 32.2005.147 del 14 settembre

2006).

La

conclusione dei periti SAM - tratta a posteriori a oltre due anni e mezzo

dall’intervento in discussione rispettivamente a un anno e mezzo dal momento in

cui viene ipotizzata la ripresa della capacità lavorativa - si avvera in

effetti affrettata e basata primariamente su un’ipotesi del dr. __________ essenzialmente

teorica (quella del ricupero completo dopo un anno dall’intervento chirurgico subito

dall’assicurato) che tuttavia non trova conferme, ma semmai smentite, negli

atti all’inserto. Il dr. __________ non ha in effetti motivato la sua

conclusione limitandosi a descrivere la situazione constatata nel corso della

visita ambulatoriale effettuata (il 22 novembre 2010) e sulla base degli atti, concludendo

che l’assicurato è “abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo

del 100% al più tardi a distanza di un anno dall’ultimo intervento neuro ortopedico

al rachide cervicale del 12 agosto 2008, a seguito dei ripetitivi accertamenti eseguiti in fase postoperatoria e delle cure riabilitative necessitate, quindi

al più tardi a decorrere dal 12 agosto 2009” in un’attività adatta e in funzioni amministrative dirigenziali (doc. AI 201-49).

A

prescindere dal fatto che il prof. __________, curante dell’assicurato, abbia

senza riserve attestato di aver personalmente constatato la gravità delle

affezioni e la conseguente inabilità totale almeno sino all’agosto 2010 (doc.

AI 228-19), anche sulla base delle precitate altre certificazioni agli atti,

che si esprimono sulla capacità lavorativa nel periodo controverso (vale a dire

dal mese di agosto 2009 sino all’agosto 2010), a mente del TCA, in assenza di

più concreti elementi probatori, non è possibile concludere retrospettivamente,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360;

125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che un miglioramento

delle condizioni dell’assicurato tale da ripristinare il precedente grado di

inabilità lavorativa del 50% (addirittura del 100% dal punto di vista puramente

reumatologico) sia avvenuto già dopo un anno dall’intervento chirurgico

menzionato, ossia in agosto 2009.

A

questo proposito va sottolineato che nessun atto medico all’inserto conferma le

conclusioni, espresse come detto retroattivamente, del SAM.

In

effetti, il dr. __________ ha più volte sottolineato la gravità dei disturbi e

delle patologie diagnosticate all’assicurato nei certificati del 10 febbraio,

26 marzo e 27 maggio 2009 (doc. AI 165-3, 168-4, 171-3), sottolineandola

ulteriormente nella certificazione del 5 giugno 2009, nella quale ha pure

attestato un’inabilità lavorativa completa escludendo possibilità di miglioramento

futuro (doc. AI 171). Anche il dr. __________, reumatologo, ha confermato l’incapacità

lavorativa totale nel maggio 2009 e il quadro illustrato dal dr. __________,

neurochirurgo, chiamato a pronunciarsi sul caso dal dr. __________, nei tre

certificati agli atti (del 29 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2009, doc. AI

177), risulta quantomeno incompatibile con una ripresa completa della capacità

lavorativa a dipendenza della problematica alla schiena e ad un anno dall’intervento

eseguito a __________. Nello scritto indirizzato al dr. __________ il 22 settembre

2009, il dr. __________ infatti, riferendosi all’intervento dell’agosto 2008, ha constatato come successivamente allo stesso si erano instaurati

dolori nella colonna cervicale lungo tutto il trapezio, la scapola ds e nella

faccia laterale prossimale dell'omero dell'avambraccio, con anche delle

parestesie oltre che dolore a livello dei glutei, nella faccia posteriore delle

gambe con una sensazione d'intorpidimento negli arti inferiori, con riflessi

deboli soprattutto quello bicipitale e osteo-radiale. Vista la situazione

insoddisfacente e non chiara, malgrado i numerosi esami effettuati (tra cui una

RM cervicale, un esame mielografico il 6.4.2009 e TAC) il dr. __________ ha rinviato

il paziente al dr. __________ per valutazione di un intervento chirurgico di

revisione e per rivalutazione della situazione “poiché a distanza di più di

un anno dall'intervento chirurgico, desta il sospetto che vi é un quadro di

pseudo-artrosi e mancata fusione” (doc. AI 177/3).

Alla

luce di questa situazione, descritta nel settembre 2009 da un neurochirurgo di

provata esperienza, risulta quantomeno incompatibile la ripresa di una capacità

lavorativa piena dal punto di vista reumatologico fissata dal dr. __________

nel novembre 2010 retroattivamente già all’agosto 2009, dando per scontate una

regolare e piena riuscita dell’intervento e della relativa riabilitazione

dell’intervento dell’agosto 2008. Intervento che invece, come più volte segnalato

anche dal dr. __________, non ha avuto il risultato sperato tanto da lasciare diagnosticare

una mancata “fusione ossea dell’auto-innesto” (lettere del dr. __________

del 29 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2009, doc. AI 177-3, 4, 5) e, quindi, la

probabile necessità di una revisione chirurgica.

Del

resto anche il dr. __________, interpellato per conto dell’assicurazione malattia

__________, se da un lato nel suo certificato del 25 febbraio 2009 si esprime

per una ripresa parziale dell’attività lavorativa (nella misura del 25% e nel

corso del tempo aumentabile a massimo 40%), condiziona tuttavia espressamente

la ripresa lavorativa “alla prossima valuta­zione presso il neurologo Dr. __________, __________,

e potrà essere imposta solo a condizione che le indagini neurologiche da lui

richieste non rivelino patologie strutturali finora non evidenziate (con

eventuali ulteriori implicazioni terapeuti­che) (doc.

AI 170/22).

Tutto

bene valutato quindi, secondo questo Tribunale, è pertanto da ritenere dimostrato,

con il già citato grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360

e riferimenti) che successivamente al transitorio peggioramento da

ricondurre all’insorgen-za dell’ernia discale cervicale e al conseguente intervento

chirurgico, la ripresa precedente parziale (50%) capacità lavorativa, nella sua

professione così come in attività adeguate, va fatta risalire al mese di

novembre 2010, allorquando i periti SAM hanno effettuato i loro consulti

specialistici (più precisamente nei giorni 4, 5, 10 e 22 novembre 2010). Sia

detto per inciso che nel predetto periodo di incapacità completa è pure

compresa un’inabilità totale per un mese a dipendenza di un intervento nel

maggio 2010 per la riduzione di un’ernia inguinale (doc. AI 218 e 222).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa a far tempo dalla valutazione peritale

(abile al 60% in ogni attività rispettosa dei limiti posti dal perito

reumatologo), il TCA non intravvede, come detto, per contro validi motivi per

scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM, che del resto anche l’assicurato

condivide.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), è da ritenere dimostrato con il suddetto

grado di verosimiglianza che l’assicurato, già titolare

di una mezza rendita di invalidità dal gennaio 1997, ha presentato un temporaneo peggioramento con conseguente incapacità lavorativa totale (oltre a quello ammesso nel marzo 2006 a causa di un infarto) anche dal mese di gennaio 2008 (conformemente a quanto stabilito

dal medico SMR in data 17 ottobre 2011, doc. AI 211) sino al novembre 2010 con successivo

ripristino dell’incapacità lavorativa e di guadagno (50%) precedente.

In

simili circostanze, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e

riformarla nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dell’AI a contare dal 1. aprile 2008 (ossia dopo tre mesi dal

peggioramento accertato nel mese di gennaio 2008, art. 88a cpv. 2 OAI) fino al 28

febbraio 2011 (dopo tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI, ritenuto il

miglioramento dello stato valetudinario appurato dai periti al più presto in

occasione delle visite effettuate presso il SAM nel novembre 2010). A far tempo

dal 1. marzo 2011 va quindi ripristinato il diritto previgente alla mezza

rendita.

A

titolo abbondanziale va detto che nella misura in cui il ricorrente vorrebbe

far decorrere la rendita intera dal gennaio 2008, va detto che, ammesso

l’inizio del peggioramento proprio a quella data, sulla base degli atti e

soprattutto dei certificati del curante dr. __________ la decorrenza della

rendita va stabilita al 1. aprile 2008 in corretta applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. anche al consid. 2.4); nella misura in cui invece vorrebbe collocare

il peggioramento in data precedente, l’ipotesi, oltre che contraddittoria, si

appalesa infondata giacché non suffragata da alcun atto medico all’inserto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 1'500 di

ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI dal 1. aprile 2008 al 28

febbraio 2011; dal 1. marzo 2011 è nuovamente dato il diritto ad una mezza rendita

di invalidità.

Considerandi

2.

Le spese, per fr. 500.--, sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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