32.2012.208
Rendita attribuita per tempo limitato. Assicurato chiede rendita intera a tempo indeterminato. Ricorso parzialnente accolto
17 maggio 2013Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.208
Data decisione, Autorità:
17.05.2013, TCA
Titolo:
Rendita attribuita per tempo limitato. Assicurato chiede rendita intera a tempo indeterminato. Ricorso parzialnente accolto
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
RENDITA LIMITATA
REVISIONE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.208
FC
Lugano
17 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1951, di professione ingegnere elettrotecnico, con decisione del 18
gennaio 1999 è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal
1. gennaio 1997 per un grado di invalidità del 50% a dipendenza di
cervico-brachialgie C5-6, con emicranie, sopravvenute a seguito di un'ernia
discale operata nel 1995 (doc. AI 62). In seguito sono state avviate
dall'Ufficio AI diverse procedure di revisione che hanno portato alla conferma
della prestazione nel marzo 2001, settembre 2002, novembre 2003, ottobre 2005 e
gennaio 2006 (doc. AI 86, 91, 101, 105, 111).
Avendo
subito un infarto nel marzo 2006, l'assicurato ha postulato l'aumento della
rendita (doc. AI 113). Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI con
decisione del 25 agosto 2008, confermativa di un progetto del 26 febbraio 008,
gli ha attribuito una rendita intera per il periodo dal 1. giugno 2006 al 31
ottobre 2006 con successivo ripristino della mezza prestazione dal 1. novembre
2006 (doc. AI 160.
1.2. Il
12 marzo 2008 l'assicurato ha fatto valere un nuovo peggioramento a causa
dell'insorgenza di un'ernia discale cervicale C6-7 (doc. AI 145). Esperiti gli
accertamenti del caso, inclusa una perizia SAM, con decisione del 21 giugno
2012 (doc. AI 224), preavvisata con progetto del 15 novembre 2011 (doc. AI
212), ha attribuito all'assicurato una rendita intera d'invalidità (grado 100%)
limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 30 agosto 2009,
ripristinando quindi dal 1. settembre 2009 la mezza rendita.
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un grado di incapacità al
lavoro del 100% dal 1. febbraio 2008 al 27 agosto 2010 almeno, ritenendo che
l'amministrazione non ha accertato in maniera completa il suo stato di salute.
A sostegno delle sue argomentazioni ha prodotto un rapporto del curante dr. __________
(doc. I e B).
1.4. L'Ufficio
AI, in risposta, ha confermato la decisione impugnata, postulandone tuttavia la
modifica nel senso che la rendita intera veniva concessa dal 1. aprile 2008
sino al 30 novembre 2009, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento stabilito
medicalmente (IV).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione, dopo aver riconosciuto
l’intervento, da gennaio 2008, di un peggioramento delle patologie invalidanti -
già beneficiario di una mezza rendita di invalidità dal gennaio 1997 - ha
concesso all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo
dal 1. aprile 2008 al 30 agosto 2009 e se, quindi, a giusto titolo ha sostituito
la prestazione con la mezza rendita dal 1. settembre 2009, ritenuto tuttavia
che nella risposta di causa l’amministrazione ha modificato la data di ripristino
della mezza prestazione al 1. dicembre 2009.
Pacifica
essendo infatti l’esistenza di un temporaneo peggioramento delle patologie
invalidanti giustificante, in via di revisione, l’aumento del grado di
inabilità lavorativa (e di d’invalidità) al 100% a far tempo dal gennaio 2008,
litigiosa è unicamente la questione della data in cui è intervenuto il successivo
miglioramento comportante il ripristino del precedente grado di incapacità
lavorativa e di invalidità del 50%: mentre secondo l’amministrazione, in base
alla perizia SAM, lo stesso è da situare al mese di agosto 2009 (ossia un anno
dopo l’intervento alla schiena del 12 agosto 2008), il ricorrente ritiene di
essere stato inabile in misura completa almeno sino all’agosto 2010.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto
alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle
circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul
diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
DTF 112 V 372 e 390).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI; cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_886/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2 che rinvia alla DTF 121 V
264 consid. 6b/dd p. 275 con riferimenti).
Le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA sono inoltre applicabili
anche quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo (DTF 133 V 545, 131 V 164 e 131 V 120).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a
OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Con la decisione del 18 gennaio 1999 l’assicurato è stato messo al
beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° gennaio 1997, per
le conseguenze invalidanti di un’ernia discale cervicale C5-56 operata nel
1995 e relativa sindrome cervico-craniale e cervico-brachiale, su spondilosi a
più livelli e tendomiosi brachiale, con dolori alle spalle, alla nuca e
emicranie. In particolare nel rapporto del 4 settembre 1998 il dr. __________,
reumatologo, aveva attestato un’inabili-tà lavorativa, alternata al 100% e 50%
dal gennaio 1995 e del 50% dal luglio 1998, a dipendenza tra l’altro di “sindrome cervico brachiale, sindrome cervico-radicolare C6 su ernia discale,
sindrome lombo spondilogena cronica su turbe statico degenerative del rachide e
su dysbalence muscolare” (doc. AI 54). La prestazione è stata in seguito confermata
a più riprese (cfr. consid. 1.1). A seguito di un infarto subito nel marzo 2006
(doc. AI 113) all’assicurato è stata riconosciuta un’inabi-lità lavorativa
completa dal marzo al luglio 2006 e, quindi, la concessione di una rendita
intera dal 1. giugno al 31 ottobre 2006, con successiva riconferma della mezza
rendita dal 1. novembre 2006 (doc. AI 139 e 160).
Nel
marzo 2008 l’assicurato ha fatto valere un nuovo peggioramento delle condizioni,
da ascrivere all’insorgenza di una grossa ernia discale cervicale C6-C7,
certificata dal medico curante dr. __________ (per il quale sussisteva un
inabilità totale dal gennaio 2008, doc. AI 143-3), inoltrando quindi di fatto
una domanda di revisione della prestazione (doc. AI 143).
Risulta
quindi dagli atti che l’assicurato ha subito in data 12 agosto 2008 un intervento
di discectomia e spondilodesi intersomatica e anteriore, eseguito dal dr. __________
presso la Clinica __________ (doc. AI 170-10). Agli atti sono stati versati
diversi certificati medici dei medici curanti dr. __________, dr. __________ e
dr. __________.
In
particolare in data 2 ottobre 2008 e 12 maggio 2009 il dr. __________, ha attestato
un’inabilità lavorativa completa dal 29 gennaio 2008 a motivo dei persistenti dolori cervico brachiali e dolori lombari lombo crurali (doc. AI 170).
Il dr. Tosi, primario di neurologia dell’Ospedale di __________, in data 10
febbraio e 26 marzo 2009 ha illustrato la situazione del paziente, caratterizzata
da forti dolori cervicali irradianti sulle spalle di
tipo tendo miotico e irradiazioni parestetiche verso il braccio dx in un
territorio a cavallo tra le radici C6 e D1 (doc. AI 168/1-3).
Per
conto dell’assicurazione malattia __________, il 25 febbraio 2009 il dr. __________,
reumatologo, ha posto le diagnosi di
- Sindrome del dolore cronico con/da:
. sindrome miofasciale nel cinto
scapolare con accento a destra in presenza di limitazioni funzionali della
colonna cervicale
. esiti da discectomia, spondilodesi intersomatica
ed anteriore di C6/7 per ernia discale paramediana recessale a sinistra con
brachialgia a sinistra (operazione del 12.08.2008)
. stato dopo microdiscectomia C5/6 per
ernia discale paramediana foraminale a destra con brachialgia a destra (operazione
del 31.10.1995)
. decondizionamento fisico
. componente somatoforme
- Lieve sindrome lombovertebrale
- Stato dopo artroscopia del ginocchio
sinistro (06.04 2008) con meniscectomia mediale parziale
- Cardiopatia ischemica/ipertensiva con
stato dopo infarto miocardico e posa di stent (marzo 2006)
e
ha sottolineato come l’assicurato, malgrado l’intervento subito nell’agosto
2008 e un risultato operatorio regolare, continuasse a soffrire di dolori
cervicobrachiali, ora con predominanza a destra, risentiti in particolare a
riposo ma con impedimenti funzionali anche per quanto riguarda l'alzare pesi, lavorare
manualmente con il braccio in abduzione e con l'impossibilità dichiarata di
poter portare la mano sul dorso. Agli stessi si erano aggiunti dolori lombari
coinvolgenti gli arti inferiori, risentiti più nel camminare con un limite alla
marcia di circa mezzora. Per quanto riferito alla capacità lavorativa, lo specialista ha
concluso che era ipotizzabile una ripresa della sua attività per intanto nella
misura del 25% (mezza giornata con rendimento ridotto) e con la prospettiva di
una ripresa maggiore fino a 40%, ritenuto tuttavia che la ripresa dell’attività
lavorativa era “subordinata alla prossima valutazione presso il neurologo
Dr. __________, __________” (doc. 170/22-24).
In
certificati del 27 maggio e 5 giugno 2009 il dr. __________ ha attestato fra
l’altro la presenza di una “sindrome dolorosa severa giorno e notte” a
carattere invalidante riferendo di aver sottoposto il caso al dr. __________, vice primario di neurochirurgia (doc. AI 172/3). In data 22 settembre 2009 il dr. __________ si è
quindi rivolto al dr. __________ chiedendogli di esprimersi sulla situazione
del paziente, caratterizzata dalla persistenza dei dolori nella colonna cervicale,
con parestesie, e dolore a livello dei glutei e alle gambe
(doc. AI 177/3).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 73/1 e 74/1-2). Dalla
perizia plurisciplinare 20 gennaio 2011 (doc. AI 201/1-75) risulta che i periti,
dopo aver elencato i numerosi atti medici, esposto dettagliatamente l’anamnesi
e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________),
e posto le diagnosi di:
"
(…)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Sintomatologia dolorosa parestetica all'arto superiore
ds. con/su:
- radicolopatia C6 a ds. residuale;
- pregressa discectomia C5-C6, dicembre 1995;
- pregressa discectomia anteriore
cervicale con asportazione di sequestro erniario voluminoso C6-C7 in sede
paramediana sin., spondilodesi con osso autologo e placca in titanio in sede
anteriore C6-C7, 17.8.2008.
Minime alterazioni degenerative al rachide lombare
con/su:
- lieve protrusione discale mediana L4-5;
- condrosi dorsale L3-L4.
Periatropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante
a ds. con/su:
- pregressa frattura
multiframmentaria del tubercolo maggiore a ds., 10.3.2000;
- pregresso trattamento conservativo;
- sviluppo di una capsulite retrattile.
Periatropatia omeroscapolare a sin.
Cardiopatia ischemica con/su:
- pregresso infarto miocardico in sede
anterosettale, 17.3.2006;
- pregressa PTCA e stent medicato
(Taxus 3,5 x 20 mm) sul RIVA medio-distate, 18.3.2006;
- ipocinesia anterosettale in sede medio
apicale;
- EF 40% ca.;
- lieve dilatazione del bulbo aortico
dell'aorta ascendente;
- FRCV: (dislipidemia, famigliarità).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Sospetto diabete mellito di tipo 2.
Pregressa stasi renale ds. con/su:
- ostruzione prevescicale da fibrosi ureterale
ds.;
- pregressa revisione con
ureterocistoneostomia, 6.8.1996;
- pregressa nuova revisione con
reimpiantazione ureterale, 9.9.1996.
Disturbi nictemerali.
Incipiente coxartrosi bilaterale.
Pregresso intervento artroscopico al ginocchio sin. con
meniscectomia parziale mediale, 6.4.2007.
Contrattura di Dupuytren stadio 0 sul quarto raggio della
mano ds.
Ernia iatale assiale (alla gastroduodenoscopia
dell'agosto 1996). (…)"
(doc. AI 201/24-25)
Il
SAM ha quindi concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
Dal punto di vista psichiatrico l'A. è totalmente abile
al lavoro e non abbisogna di cure specialistiche.
Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro
al 100% in un'attività adatta e rispettosa dei limiti che descriveremo nelle
prossime righe, dal 12.8.2009 (ad un anno dall'intervento) e continua.
Riportiamo ora i limiti funzionali descritti dal
consulente in reumatologia:
per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico
residua in relazione alle patologie di competenza reumatologica, l'A. può molto
spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di
media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti.
La rotazione manuale è normale. L'A. può di rado effettuare lavori al di sopra
della testa, molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la
posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga
durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare
su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a
pioli.
Anche come ingegnere elettrico (direttore della propria
ditta) l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 100% ad un anno
dall'intervento alla colonna vertebrale cervicale.
Dal punto di vista neurologico l'A. raggiunge una
capacità lavorativa del 60%; la limitazione è dovuta alla radicolopatia C6 a
ds.
Dal punto di vista cardiologico l'A. è abile al lavoro
al 100% in attività leggere ed inabile al 100% per attività moderate e pesanti.
Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del
60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come
ingegnere elettrico, direttore della propria ditta, dal 12.8.2009 (ad un anno
dall'intervento operatorio) e continua.
In futuro non è da prevedere un miglioramento della
sopraccitata capacità lavorativa. Ciò nonostante si consiglia un trattamento
farmacologico algomodulatore centrale per innalzare la soglia del dolore.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Dal punto di vista psichiatrico l'A. è totalmente abile
a lavoro.
Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro
al 100% in un'attività adatta (descritta precedentemente) dal 12.8.2009 e
continua.
Dal punto di vista neurologico l'A. raggiunge una capacità
lavorativa del 60% anche in un'attività adatta.
Dal punto di vista cardiologico l'A. raggiunge una
capacità lavorativa del 100% in un'attività leggera.
Globalmente l'A. raggiunge una capacità lavorativa del
60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) anche in
un'altra attività rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo
dal 12.8.2009 (un anno dall'intervento) e continua. In futuro non è da
prevedere un miglioramento della sopraccitata capacità lavorativa.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Rispetto alla decisione dell'Ufficio Al (grado
d'invalidità al 50% dall'1.11.2006, decisione del 26.2.2008) non si constata né
un miglioramento, né un peggioramento. Vi è stato un peggioramento transitorio
con una capacità lavorativa dello 0% durante un anno a partire dal 12.8.2008
(intervento neurochirurgico a livello della colonna cervicale, successiva
riabilitazione e controlli). (…)"
(doc. AI 201/29-31)
Sentito
il medico SMR - il quale ha fatto proprie le conclusioni del SAM pur precisando
che l’inizio della transitoria incapacità lavorativa completa doveva situarsi
al 29 gennaio 2008, come attestato dal curante dr. __________ (doc. AI 203,
211) - l’Ufficio AI ha concluso che, rispetto alla decisione iniziale di attribuzione
di una mezza rendita di invalidità a far tempo dal gennaio 1997, la situazione
era da considerare invariata, fatta eccezione per un periodo di incapacità
lavorativa completa di un anno a decorrere dal gennaio 2008. Con il progetto di
decisione 15 novembre 2011 dapprima e la decisione contestata poi, ha quindi
statuito la concessione di una rendita intera dal 1. aprile 2008 al 30 agosto
2009, e successivo ripristino della mezza rendita (doc. AI 212).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..
123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
2.7. Nell’evenienza
concreta, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato
accuratamente vagliato dall’Uffi-cio AI prima dell’emissione della decisione
impugnata, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la
perizia del SAM per quanto riferito alla situazione al momento in cui la
perizia è stata resa.
In
effetti, i periti SAM hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di
cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di quattro consultazioni
specialistiche, giungendo alla formulazione di un referto che è da considerare
completo ed esaustivo, rispecchiante quindi i parametri giurisprudenziali ricordati
al precedente considerando. Non sono del resto ravvisabili elementi o indizi
concreti che permettano di metterne in dubbio l’attendibilità né del resto
l’assicurato ne contesta le conclusioni per quanto riguarda la situazione al
momento della perizia, che stabiliscono una capacità lavorativa del 60% nell’attività
svolta e in altre attività lavorative idonee alle limitazioni poste dai periti
reumatologo.
Per
contro, per le ragioni che seguono, questo TCA non può condividere le conclusioni
cui sono pervenuti i periti del SAM relativamente alla valutazione retrospettiva
circa la capacità lavorativa dell’assicurato.
I
periti, appurato come l’assicurato avesse subito un peggioramento delle sue
condizioni con conseguente inabilità completa dall’agosto 2008, hanno concluso
che “dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro al 100% in
un'attività adatta e rispettosa dei limiti che descriveremo nelle
prossime righe, dal 12.8.2009 (ad un anno dall'intervento) e continua” e
che “globalmente l'A. raggiunge una capacità
lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)
anche in un'altra attività rispettosa dei limiti funzionali descritti dal
reumatologo dal 12.8.2009 (un anno dall'intervento) e continua” (cfr. per esteso sopra al consid. 2.5).
In
effetti, rispetto alla situazione presente al momento delle precedenti decisioni
che hanno concesso all’assicurato una mezza rendita, per un grado di inabilità
lavorativa del 50%, la valutazione peritale del 22 novembre 2010 del dr. __________
ha evidenziato un peggioramento delle condizioni a far tempo dall’agosto 2008 a motivo del problema alla colonna cervicacale e, quindi, dal mese di agosto 2009 (ad un anno dall’intervento
chirurgico di discectomia anteriore cervicale eseguito dal dr. __________) un
miglioramento delle condizioni di salute con ripristino della capacità
lavorativa in misura completa. Di parere analogo il dr. __________ neurologo
perito SAM, per il quale, fatto salvo un periodo di inabilità completa
dall’agosto 2008 per tre mesi, dal lato neurologico ha considerato ripristinata
la parziale capacità lavorativa del 60%. I periti SAM hanno quindi fatto
risalire la ripresa della parziale (60%) capacità lavorativa in attività
adeguate al 12 agosto 2009, ossia un anno dopo l’intervento chirurgico effettuato
dal dr. __________, fermo restando che dal punto di vista puramente reumatologico
la capacità lavorativa era da considerare addirittura completa.
Il
ricorrente contesta la data del miglioramento delle sue condizioni di salute e,
quindi, della capacità lavorativa, fissata dai periti SAM all’agosto 2009,
ritenendo che le sue condizioni giustificavano una completa inabilità quantomeno
sino al mese di agosto 2010, allorquando l’Ufficio AI ha ritenuto indicato
procedere ad una perizia pluridisciplinare.
Ora,
relativamente al periodo controverso, il medico curante dr. __________, in uno
scritto del 20 febbraio 2009, pur dichiarando di non potersi esprimere sulla
capacità lavorativa a motivo di “un conflitto di interessi” (essendo
egli anche perito presso il SMR), aveva affermato che il paziente era ancora “molto
sofferente, nonostante le cure praticate dal prof. __________” e di averlo
quindi inviato al dr. __________, primario di neurologia dell’Ospedale regionale
di __________, per ulteriori accertamenti (doc. AI 165-2). In data 7 agosto
2012 il dr. __________ ha ulteriormente affermato:
"
(…)
Sono medico del paziente citato che seguo regolarmente
dal 2005, e scrivo questo attestato perché egli intende presentare ricorso
contro la decisione dell’AI del 21 giugno 2012 con la quale gli è stato
riconosciuto un grado di invalidità del 100% a partire dal 1. aprile 2008 sino
al 31 agosto 2009 e non oltre, cioè almeno sino al 27.8.2010 (data in cui venne
prescritta la perizia pluridisciplinare), come invece richiesto
dall’assicurato.
L'intervento alla colonna cervicale eseguito ad opera
del Dr. __________ della Clinica __________ nell'agosto 2008 non ha infatti
dato il risultato sperato, ma ha anzi peggiorato la situazione.
Come attestato anche da visite specialistiche (Dr. D. __________,
neurochirurgo, e Dr. __________, neurologo, e pure da immagini di risonanza
magnetica) è tuttora presente una radicolopatia cervicale destra dovuta a una
mancata fusione ossea dell'auto innesto, con conseguente pseudoartrosi e
evidente compressione della radice cervicale 6.
Il cattivo esito operatorio è chiaramente causa di
forti dolori non solo alla colonna cervicale e agli arti superiori, ma anche a
quelli inferiori con evidente zoppia, nonostante terapia analgesica adeguata.
La sindrome dolorosa severa è presente non solo durante
il giorno, accentuata dai movimenti, ma anche di notte, provocando quindi
insonnia e limitando la capacità lavorativa dell'assicurato per difficoltà di
concentrazione nella sua attività prevalentemente intellettuale di ingegnere.
Il grado di handicap è elevato e pertanto condivido e
sostengo l'intenzione del paziente nel senso che la decisione
dell'Assicurazione invalidità venga modificata, perlomeno estendendo il grado
di invalidità totale anche al periodo sopra indicato e durante il quale ho
potuto constatare la gravità dei disturbi lamentati." (doc. B)
Agli
atti troviamo una serie di certificati che si esprimono anche in relazione al
periodo litigioso, ossia quello successivo all’intervento dell’agosto 2008.
Il
26 marzo 2009 il dr. __________, il quale si era già espresso sul paziente in
data 10 febbraio 2009 descrivendo il complesso quadro di dolori lamentato
(caratterizzato da forti dolori cervicali praticamente costanti con
irradiazione parestetica e dolori ai glutei anche di notte; doc. AI 165-3), posta
l’indica-zione per una mielografia cervicale, ha riferito:
"
(…)
Conclusione
Dolori cervicali irradianti sulle spalle di tipo tendo
miotico e irradiazioni parestetiche verso il braccio dx in un territorio a
cavallo tra le radici C6 e D1, tuttavia senza compressione radicolari
dimostrate alla RM cervicale. Considerando sia le immagini dalla RM eseguita a __________
che più recente da noi una patologia del plesso, già clinicamente in secondo
piano, è assai improbabile. Tenuto conto di questo e, persistendo il sospetto
clinico di una sindrome radicolare cervicale bassa a dx prevediamo una
mielografia cervicale con successiva TAC sfruttando la presenza del prodotto di
contrasto.
Il paziente si è lamentato, ancora di più che in
occasione dell'esame precedente, di irradiazioni dolorose bilaterali in un
territorio compatibili e con le radici Le e L4. Il paziente ha una tendomiosi
oppure con irritazione delle due articolazioni sacre iliache e delle regioni
peritrocanteriche. Le radiografie standard e funzionali della colonna lombare
non hanno evidenziato grandi particolarità, una RM lombare fatta in novembre a __________
è stata limitata ad un'unica proiezione sagittale. Il paziente completerà la RM
lombare nei prossimi giorni. Stando alla unica proiezione disponibile una compressione
radicolare bilaterale è improbabile." (doc. AI 168/5)
Dal
canto suo il dr. __________, reumatologo, in un certificato del 12 maggio 2009 aveva
attestato un’inabilità completa dal gennaio 2008 sino a data da definirsi per
la sindrome del dolore cronico, con/su vari problemi cervico brachiali e lombari
(doc. 170-3). In un rapporto steso per __________, il dr. __________,
reumatologo, ha concluso ritenendo attuabile un progressivo reinserimento del
paziente nel suo lavoro nella misura del 25% (mezza giornata con rendimento ridotto)
e con la prospettiva di una ripresa maggiore fino a 40% (o forse 50%) sull'arco
dei successivi mesi, subordinando tuttavia la ripresa lavorativa alla prossima
valutazione presso il dr. Tosi
(doc. 170/22-24).
Nel
certificato del 27 maggio/5 giugno 2009 il dr. __________ ha posto le diagnosi
di “Radicolopatia C6 o C7 dx handicappante e st. d. spondilodesi C5/C6 per
ernia discale nel 1995 e spondilodesi C6/C7 per ernia discale medio laterale sx
spondilodesi con osso autologo e placca di titanio. Insufficiente fusione tra
C6 e C7, sospetta pseudoartrosi a questo livello; Insonnia consecutiva ai
dolori” e ha concluso per un’inabilità totale dal 29 gennaio 2008 ritenendo
una ripresa del lavoro non prevedibile. Egli ha precisato che l’inabilità
lavorativa era causata da una sindrome dolorosa severa giorno e notte, invalidante,
che interferiva molto negativamente sul sonno e, quindi, sulla capacità di
concentrazione, e concorreva, con i dolori, a limitare ulteriormente le
potenzialità lavorative del paziente (doc. AI 172/3). Nella sua valutazione ha
affermato:
"
(…)
Valutazione
Persiste una sintomatologia dolorosa-parestetica
invalidante al braccio ds. dal carattere radicolare in un territorio un po'
atipico per la parte prossimale dell'irradiazione, piuttosto di tipo C6 che C5
o C7. Come la RM anche la mielografia e mielo-TAC non hanno evidenziato una
compressione radicolare, con il limite dato da radici piuttosto corte.
D'altronde. la RM del plesso e della spalla ds. non
offrono una spiegazione alternativa ad una causa cervicale dei dolori e I'ENG
non dà elementi per una patologia neurogena postganglionare. La RM della spalla
spiega unicamente un certo grado di limitazione dolorosa di motilità della
spalla e dolori inserzionali. Ho discusso il dossier radiologico con il dr. __________,
vice primario di neurochirurgia e particolarmente interessato ai problemi della
colonna. Ritiene che non 'vi sia ancora, dopo 9 mesi dall'intervento una
sufficiente fusione tra C6 e C7 e che i dolori, che hanno una componente meccanica,
potrebbero essere in relazione con una pseudo-artrosi. In tal caso, in un P.
molto sofferente, con una qualità di vita motto limitata entrerebbe in
considerazione un nuovo intervento. Il dr. __________ vedrà prossimamente il P.
per un suo giudizio in merito.
Il signor RI 1 ha una netta tendomiosi a catena non solo al cinto scapolare e al braccio destro ma anche a livello delle
sacroiliache e della regione peritrocanterica. I dolori lombari, irradianti
agli arti inferiori, che lo obbligano a fermarsi dopo mezz'ora di marcia non
sono spiegati dalla RM lombare, nei limiti di norma salvo una lieve protrusione
a livello L4-5 senza compressione radicolare. L'esame esclude una claudicatio
neurogena." (doc. AI 172/3)
Il
10 agosto 2009 il dr. __________ ha comunicato all’assicura-to che l’esame TAC
del 27 luglio 2009 aveva confermato la mancata fusione ossea dell’auto innesto
(doc. AI 177-5) e in data 22 settembre 2009 si è rivolto al dr. __________
chiedendogli di riesaminare il caso (doc. AI 177/3).
Viste
le risultanze appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in
merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo
Tribunale non può condividere la conclusione dei periti del SAM secondo i quali
l’assicurato già dal 12 agosto 2009, vale a dire ad un anno dall’intervento di
discectomia anteriore cervicale alla schiena effettuato dal prof. __________, fosse
da considerare nuovamente abile nella misura del 60% nella sua precedente professione
così come in altre attività rispettose dei limiti funzionali posti dal reumatologo.
Va
qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità
lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data
particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo
punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden
Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,
Band 45, St. Gallen 1999; cfr. ad esempio STCA 32.2005.147 del 14 settembre
2006).
La
conclusione dei periti SAM - tratta a posteriori a oltre due anni e mezzo
dall’intervento in discussione rispettivamente a un anno e mezzo dal momento in
cui viene ipotizzata la ripresa della capacità lavorativa - si avvera in
effetti affrettata e basata primariamente su un’ipotesi del dr. __________ essenzialmente
teorica (quella del ricupero completo dopo un anno dall’intervento chirurgico subito
dall’assicurato) che tuttavia non trova conferme, ma semmai smentite, negli
atti all’inserto. Il dr. __________ non ha in effetti motivato la sua
conclusione limitandosi a descrivere la situazione constatata nel corso della
visita ambulatoriale effettuata (il 22 novembre 2010) e sulla base degli atti, concludendo
che l’assicurato è “abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo
del 100% al più tardi a distanza di un anno dall’ultimo intervento neuro ortopedico
al rachide cervicale del 12 agosto 2008, a seguito dei ripetitivi accertamenti eseguiti in fase postoperatoria e delle cure riabilitative necessitate, quindi
al più tardi a decorrere dal 12 agosto 2009” in un’attività adatta e in funzioni amministrative dirigenziali (doc. AI 201-49).
A
prescindere dal fatto che il prof. __________, curante dell’assicurato, abbia
senza riserve attestato di aver personalmente constatato la gravità delle
affezioni e la conseguente inabilità totale almeno sino all’agosto 2010 (doc.
AI 228-19), anche sulla base delle precitate altre certificazioni agli atti,
che si esprimono sulla capacità lavorativa nel periodo controverso (vale a dire
dal mese di agosto 2009 sino all’agosto 2010), a mente del TCA, in assenza di
più concreti elementi probatori, non è possibile concludere retrospettivamente,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360;
125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che un miglioramento
delle condizioni dell’assicurato tale da ripristinare il precedente grado di
inabilità lavorativa del 50% (addirittura del 100% dal punto di vista puramente
reumatologico) sia avvenuto già dopo un anno dall’intervento chirurgico
menzionato, ossia in agosto 2009.
A
questo proposito va sottolineato che nessun atto medico all’inserto conferma le
conclusioni, espresse come detto retroattivamente, del SAM.
In
effetti, il dr. __________ ha più volte sottolineato la gravità dei disturbi e
delle patologie diagnosticate all’assicurato nei certificati del 10 febbraio,
26 marzo e 27 maggio 2009 (doc. AI 165-3, 168-4, 171-3), sottolineandola
ulteriormente nella certificazione del 5 giugno 2009, nella quale ha pure
attestato un’inabilità lavorativa completa escludendo possibilità di miglioramento
futuro (doc. AI 171). Anche il dr. __________, reumatologo, ha confermato l’incapacità
lavorativa totale nel maggio 2009 e il quadro illustrato dal dr. __________,
neurochirurgo, chiamato a pronunciarsi sul caso dal dr. __________, nei tre
certificati agli atti (del 29 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2009, doc. AI
177), risulta quantomeno incompatibile con una ripresa completa della capacità
lavorativa a dipendenza della problematica alla schiena e ad un anno dall’intervento
eseguito a __________. Nello scritto indirizzato al dr. __________ il 22 settembre
2009, il dr. __________ infatti, riferendosi all’intervento dell’agosto 2008, ha constatato come successivamente allo stesso si erano instaurati
dolori nella colonna cervicale lungo tutto il trapezio, la scapola ds e nella
faccia laterale prossimale dell'omero dell'avambraccio, con anche delle
parestesie oltre che dolore a livello dei glutei, nella faccia posteriore delle
gambe con una sensazione d'intorpidimento negli arti inferiori, con riflessi
deboli soprattutto quello bicipitale e osteo-radiale. Vista la situazione
insoddisfacente e non chiara, malgrado i numerosi esami effettuati (tra cui una
RM cervicale, un esame mielografico il 6.4.2009 e TAC) il dr. __________ ha rinviato
il paziente al dr. __________ per valutazione di un intervento chirurgico di
revisione e per rivalutazione della situazione “poiché a distanza di più di
un anno dall'intervento chirurgico, desta il sospetto che vi é un quadro di
pseudo-artrosi e mancata fusione” (doc. AI 177/3).
Alla
luce di questa situazione, descritta nel settembre 2009 da un neurochirurgo di
provata esperienza, risulta quantomeno incompatibile la ripresa di una capacità
lavorativa piena dal punto di vista reumatologico fissata dal dr. __________
nel novembre 2010 retroattivamente già all’agosto 2009, dando per scontate una
regolare e piena riuscita dell’intervento e della relativa riabilitazione
dell’intervento dell’agosto 2008. Intervento che invece, come più volte segnalato
anche dal dr. __________, non ha avuto il risultato sperato tanto da lasciare diagnosticare
una mancata “fusione ossea dell’auto-innesto” (lettere del dr. __________
del 29 luglio, 10 agosto e 22 settembre 2009, doc. AI 177-3, 4, 5) e, quindi, la
probabile necessità di una revisione chirurgica.
Del
resto anche il dr. __________, interpellato per conto dell’assicurazione malattia
__________, se da un lato nel suo certificato del 25 febbraio 2009 si esprime
per una ripresa parziale dell’attività lavorativa (nella misura del 25% e nel
corso del tempo aumentabile a massimo 40%), condiziona tuttavia espressamente
la ripresa lavorativa “alla prossima valutazione presso il neurologo Dr. __________, __________,
e potrà essere imposta solo a condizione che le indagini neurologiche da lui
richieste non rivelino patologie strutturali finora non evidenziate (con
eventuali ulteriori implicazioni terapeutiche) (doc.
AI 170/22).
Tutto
bene valutato quindi, secondo questo Tribunale, è pertanto da ritenere dimostrato,
con il già citato grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360
e riferimenti) che successivamente al transitorio peggioramento da
ricondurre all’insorgen-za dell’ernia discale cervicale e al conseguente intervento
chirurgico, la ripresa precedente parziale (50%) capacità lavorativa, nella sua
professione così come in attività adeguate, va fatta risalire al mese di
novembre 2010, allorquando i periti SAM hanno effettuato i loro consulti
specialistici (più precisamente nei giorni 4, 5, 10 e 22 novembre 2010). Sia
detto per inciso che nel predetto periodo di incapacità completa è pure
compresa un’inabilità totale per un mese a dipendenza di un intervento nel
maggio 2010 per la riduzione di un’ernia inguinale (doc. AI 218 e 222).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa a far tempo dalla valutazione peritale
(abile al 60% in ogni attività rispettosa dei limiti posti dal perito
reumatologo), il TCA non intravvede, come detto, per contro validi motivi per
scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM, che del resto anche l’assicurato
condivide.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), è da ritenere dimostrato con il suddetto
grado di verosimiglianza che l’assicurato, già titolare
di una mezza rendita di invalidità dal gennaio 1997, ha presentato un temporaneo peggioramento con conseguente incapacità lavorativa totale (oltre a quello ammesso nel marzo 2006 a causa di un infarto) anche dal mese di gennaio 2008 (conformemente a quanto stabilito
dal medico SMR in data 17 ottobre 2011, doc. AI 211) sino al novembre 2010 con successivo
ripristino dell’incapacità lavorativa e di guadagno (50%) precedente.
In
simili circostanze, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e
riformarla nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dell’AI a contare dal 1. aprile 2008 (ossia dopo tre mesi dal
peggioramento accertato nel mese di gennaio 2008, art. 88a cpv. 2 OAI) fino al 28
febbraio 2011 (dopo tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI, ritenuto il
miglioramento dello stato valetudinario appurato dai periti al più presto in
occasione delle visite effettuate presso il SAM nel novembre 2010). A far tempo
dal 1. marzo 2011 va quindi ripristinato il diritto previgente alla mezza
rendita.
A
titolo abbondanziale va detto che nella misura in cui il ricorrente vorrebbe
far decorrere la rendita intera dal gennaio 2008, va detto che, ammesso
l’inizio del peggioramento proprio a quella data, sulla base degli atti e
soprattutto dei certificati del curante dr. __________ la decorrenza della
rendita va stabilita al 1. aprile 2008 in corretta applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. anche al consid. 2.4); nella misura in cui invece vorrebbe collocare
il peggioramento in data precedente, l’ipotesi, oltre che contraddittoria, si
appalesa infondata giacché non suffragata da alcun atto medico all’inserto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato da un legale, fr. 1'500 di
ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurato è
riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI dal 1. aprile 2008 al 28
febbraio 2011; dal 1. marzo 2011 è nuovamente dato il diritto ad una mezza rendita
di invalidità.
Considerandi
2.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA compresa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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