32.2012.21
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11 ottobre 2012Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.21
Data decisione, Autorità:
11.10.2012, TCA
Ricorso:
TF,9C_925/2012, 19.03.2013
Titolo:
Se da un profilo oggettivo l'A. non aveva diritto a prestazioni, la restituzione della stessa é possibile senza che siano date le condizioni di una riconsiderazione e/o di una revisione processuale. Termine di perenzione (relativo) di un anno
CONDONO
ORDINE DI RESTITUZIONE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 25 LPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.21
FS
Lugano
11 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1957, con decisione 13 ottobre 1993, cresciuta incontestata in giudicato, è
stato posto al beneficio di un mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) a
contare dal 1. marzo 1993 (doc. AI 15/1-2).
1.2. Nell’ambito
delle revisioni intraprese nel dicembre 1994, gennaio 1998 e maggio 2001 (doc.
AI 19/1-2, 25/1-2 e 34/1-2) il diritto alla mezza rendita – ad eccezione
del periodo dal 1. luglio al 31 ottobre 2001 in cui è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (decisione dell’11 dicembre 2002 sub. doc. AI 48/1-2) – è sempre
stato confermato (comunicazioni del 21 febbraio 1995 e del 18 giugno 1998 sub
doc. AI 22/1 e 30/1, progetto d’assegnazione di rendita del 15 ottobre 2002 sub
doc. AI 45/1-2 e delibera del 7 novembre 2002 sub doc. AI 46/1-2).
1.3. Nel mese di
ottobre 2005 l’amministrazione ha intrapreso una nuova revisione d’ufficio (doc.
AI 52/1-2).
Acquisita
la necessaria documentazione, con decisione del 24 aprile 2006, l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2006 (doc. AI
58/1-3).
In esito
all’opposizione del 23 maggio 2006 (doc. AI 59/1-2), con decisione su
opposizione del 20 novembre 2008, cresciuta incontestata in giudicato,
l’amministrazione ha confermato la decisione di soppressione del 24 aprile 2006
(doc. AI 64/1-5).
1.4. Con
decisione 14 dicembre 2011 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la
restituzione dell’importo di fr. 117'007.-- per prestazioni percepite
indebitamente dal 1. dicembre 2006 al 31 dicembre 2011.
L’amministrazione
ha evidenziato che contrariamente a quanto stabilito nella decisione di
soppressione del 24 aprile 2006 (decisione questa confermata dalla decisione su
opposizione del 20 novembre 2008) il versamento delle prestazioni ha continuato
ad essere effettuato anche dopo il 31 maggio 2006 fino al 31 dicembre 2011
(doc. A/1).
1.5. Contro la
decisione del 14 dicembre 2011 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso postulandone l’annullamento. Delle singoli motivazioni
verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.
1.6. Con la
risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in
seguito – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la
decisione impugnata.
1.7. Con scritto
29 febbraio 2012 l’assicurato ha preso posizione in merito alla risposta di
causa postulando – vista la contestuale domanda di revisione/riconsiderazione della
decisione su opposizione del 20 novembre 2008 –, in via preliminare, che
“(…) la presente procedura è sospesa in attesa dell’esito della procedura di
revisione/riconsiderazione, subordinatamente la revisione/riconsiderazione
della decisione 20 novembre 2008 è valutata a titolo preliminare ad opera di
codesto lod. Tribunale (…)” (VI).
1.8. Con
osservazioni 9 marzo 2012 l’Ufficio AI si è confermato nella risposta di causa
sottolineando che – a prescindere dal fatto che la decisione su opposizione del 20
novembre 2008 sarebbe assolutamente corretta e che pertanto non vi sarebbero i
presupposti per una riconsiderazione della stessa ex art. 53 cpv. 2 LPGA – oggetto del
contendere è solo la decisione con la quale l’amministrazione ha chiesto la
restituzione dell’importo di fr. 117'007.-- per prestazioni ricevute
indebitamente dal 1. dicembre 2006 al 31 dicembre 2011 (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. Come
accennato (cfr. consid 1.4 e 1.5), con la decisione del 14 dicembre 2011
(oggetto della presente vertenza) l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la
restituzione dell’importo di fr. 117'007.-- per prestazioni percepite
indebitamente dal 1. dicembre 2006 al 31 dicembre 2011.
Inoltre,
come rilevato (cfr. consid. 1.7), con scritto 29 febbraio 2012 – sostenendo
che “(…) la decisione su opposizione dell’UAI di data 20 novembre 2008 è
palesemente errata, così come quella del 26 aprile 2006 (…)” e che “(…)
date queste condizioni la revisione della rendita AI non si giustificava (cfr.
DTF I 485/05 del 3 novembre 2005) in quanto manifestamente errata (…)” (VI)
– l’insorgente ha postulato la sospensione della presente procedura
in attesa di una decisione dell’Ufficio AI in merito alla domanda di
revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008
e subordinatamente che questo Tribunale valuti a titolo preliminare la medesima
domanda.
Al
riguardo questo Tribunale rileva innanzitutto che – a prescindere dal fatto che
non è oggetto della presente vertenza – la decisione su opposizione del 20
novembre 2008 è cresciuta incontestata in giudicato e competente per
un’eventuale revisione e/o riconsiderazione della medesima è l’Ufficio AI che
l’ha emanata e non il TCA (Kieser ATSG Kommentar, 2010, ad Art. 53 n. 22 pag.
675). In questo senso è irricevibile la domanda subordinata con la quale l’insorgente
postula che sia questa Corte a valutare preliminarmente se sono dati i
presupposti per una revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione
del 20 novembre 2008.
Quanto
alla domanda di sospensione fino all’evasione della domanda di
revisione/riconsiderazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008
da parte dell’Ufficio AI, va rilevato quanto segue.
Nel settore
del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità enunciato
all'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e all’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo cui la
procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti.
La
sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente
(STF U 286/05 del 31 gennaio 2007, consid. 5.1; DTF 130
V 90 = SVR 2004 IV Nr. 24 pag. 72, consid. 5; DTF 119 II 386, consid. 1b pag. 389 con riferimenti; Hohl, procédure civile, Tome II, ch.
2004).
Nell’evenienza
concreta – ancorché l’esito potrebbe incidere sulla fattispecie in questione –,
ritenuto che, perlomeno allo stadio attuale, non vi sono chiari elementi che
possano portare a ritenere possibile una revisione e/o riconsiderazione della
decisione su opposizione del 20 novembre 2008 (al contrario, con la lettera del
9 marzo 2012 l’amministrazione ha confermato la correttezza della stessa; cfr.
consid. 1.8), va riconosciuta la priorità alla fattispecie in questione. In
questo senso, ribadito che la sospensione della trattazione di una vertenza va
ammessa solo eccezionalmente, non si giustifica pertanto una sospensione della
causa.
Del resto
– vista la motivazione della domanda di revisione: “(…) il motivo
risiede nel fatto che l’UAI non ha mai considerato (a torto) che né l’aumento
dei redditi del signor Lamprecht sono stati il frutto della normale evoluzione
professionale seguita dall’assicurato nonostante il suo handicap, né che senza
il danno alla salute il signor Lamprecht avrebbe conseguito redditi annuo pari
ad almeno il doppio di quanto occorso. (…)” (VI punto 2) – la domanda di
revisione non rispetterebbe il termine relativo di 90 giorni a contare dal
momento della scoperta del motivo di revisione (Kieser ATSG, op. cit., ad Art.
53 n. 23 pag. 675) ritenuto che i fatti addotti non sono nuovi né costituiscono
un mezzo di prova che non poteva essere addotto in precedenza.
Se
trattata invece quale domanda di riconsiderazione allora va osservato che non
vi è alcun diritto giustiziabile alla riconsiderazione (STF 8C_141/2012 del 18
settembre 2012 consid. 2.3) e che l’amministrazione potrebbe semplicemente non
entrare nel merito della domanda anche con una semplice lettera (DTF 133 V 50,
consid. 4.3 pag. 56; Müller, Das Verwaltungsverfahren
in der Invalidenversicherung, Berna 2010, § 30, nota marginale 2249 pag. 437 e
Kieser, op. cit., ad Art. 53 n. 44 pag. 681).
Nel merito
2.2. Secondo
l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2
LPGA e 1 LAI –, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il
capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V
110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429_2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009
del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno
2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è
il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; Kieser, ATSG, pag. 355; STCA
32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; vedi
inoltre STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;
vedi anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. Nella
fattispecie concreta è evidente che la Cassa ha erroneamente versato le
prestazioni d’invalidità dal 1. giugno 2006 al 31 dicembre 2011.
Infatti,
con la decisione del 24 aprile 2006, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla
mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2006 e contestualmente tolto l’effetto
sospensivo ad un’eventuale opposizione (doc. AI 58/1-3).
Questa
decisione è poi stata confermata dalla decisione su opposizione del 20 novembre
2008 cresciuta incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.3).
Conformemente
all succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2) – avendo l’assicurato beneficiato
di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto – l’amministrazione
può chiederne la restituzione senza che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate.
Va qui
rilevato che per il solo fatto che abbia continuato a versare le prestazioni AI
anche dopo il 31 maggio 2006 non è ancora possibile concludere – come preteso
dal ricorrente: “(…) il pagamento della rendita nonostante fosse stato
levato all’opposizione l’effetto sospensivo, equivale pertanto ad una decisione
di ripristino dell’effetto sospensivo, ciò che fonda il pagamento della rendita
per quel periodo (…)” (I, punto 6) – che l’Ufficio AI abbia
ripristinato l’effetto sospensivo tolto ad un’eventuale opposizione interposta
contro la decisione del 24 aprile 2006 con la quale ha soppresso il diritto
alle prestazioni dal 1. giugno 2006.
Questo
vale a maggiore ragione visto che con l’opposizione del 23 maggio 2006
l’interessato nemmeno ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo
limitandosi a postulare l’annullamento della decisione impugnata (doc. AI
59/1-2).
2.4. L’insorgente
sostiene che il diritto alla restituzione sia perento e che “(…) la
restituzione delle prestazioni – se ammissibile – deve limitarsi alle rendite
percepite nel periodo che intercorre dal gennaio 2011 al dicembre 2011 (…)”
(I, punto 5).
Il
termine relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e
contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di
perenzione (DTF 138 V 74 consid. 4.1, 133 V 579 consid. 4.1, 124 V 380, 122
V 274, 119 V 431 consid. 3; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010) e comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF
9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid. 4,8C_64/2011 del 7 novembre 2011
consid. 2.1 e 2.2,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e 3.2; DTF 133 V
579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento al termine
giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47
cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA; Kieser,
ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38).
Fatti
I termini
di perenzione non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere
applicati d’ufficio (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012
consid. 4; DTF 111 V 135 consid. 3b; vedi
inoltre Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna
2003, n. 12, pag. 280).
Per poter
esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter
disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la
misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi
sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse
potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il
principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29
aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità amministrativa
disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma
la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti
ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di
perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova
di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da
poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo
ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è
venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA
ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg.
citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001
IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).
Il
termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, se e non
appena dagli atti emerge già il carattere illecito della corresponsione della
prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non
pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 pag. 11; vedi pure la STF
9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1 e la STCA 42.2009.5 del 5 maggio
2010 consid. 2.2).
Conformemente
al diritto federale quando la determinazione della pretesa di restituzione
presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale
comincia già a decorrere nel momento in cui uno degli organi competenti ha
sufficiente conoscenza dei fatti (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid.
4 e STFA C/317/01 del 29 aprile 2003 consid. 2.1 entrambe con riferimento alla
DTF 112 V 180).
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, conformemente alla succitata
giurisprudenza e per le ragioni che seguono, ritiene che l’Ufficio AI al
momento dell’emanazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008
poteva e/o doveva rendersi conto dell’errore commesso nel continuare a versare
le prestazioni anche dopo il 31 maggio 2006.
Innanzitutto
va ribadito che con la decisione di soppressione della rendita d’invalidità del
24 aprile 2006 l’Ufficio AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale
opposizione interposta contro questo provvedimento. Pertanto, allorquando con
la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 ha confermato la decisione del 24 aprile 2006, facendo uso della dovuta diligenza,
l’amministrazione avrebbe potuto e/o dovuto accorgersi che il versamento delle
prestazioni non era stato (erroneamente) interrotto con effetto al 1. giugno
2006. Parimenti, ritenuto l’errore in cui era incorso, l’Ufficio AI poteva e/o
doveva adoperarsi compiutamente al fine di evitare di incappare nella medesima
mancanza anche dopo l’emanazione della decisione su opposizione del 20 novembre
2008.
Questo
vale a maggiore ragione visto anche il lungo tempo intercorso, quasi 2 anni e
mezzo – circostanza questa che avrebbe potuto e/o dovuto rendere
l’amministrazione maggiormente attenta alla fattispecie –, tra la decisione del
26 aprile 2006 e quella su opposizione del 20 novembre 2008.
Va qui
inoltre evidenziato che – interpellato con richiesta del 20 marzo 2006 dal funzionario __________
in merito alla possibilità per la decisione di soppressione di avere effetto
retroattivo: “(…) a mio parere non vi sono dubbi sulla soppressione della
rendita. La domanda è se e da quando possiamo eseguire ordine di restituzione?
(…)” (doc. AI 56/1) – l’avv. __________, nella nota del 6 aprile 2006 ha in particolare osservato che “(…) esaminata la documentazione agli atti ritengo che la
soppressione non possa avere effetto che pro futuro. Al proposito rilevo
infatti che già nel corso della precedente revisione, avviata nel maggio del
2001 e conclusasi nel dicembre 2002, si sarebbe dovuta prestare maggiore
attenzione al questionario stilato dal DL. Considerato infatti che soltanto
nei primi cinque mesi del 2001 l’assicurato aveva già totalizzato un reddito di
quasi fr. 60'000.-- (considerata anche la gratifica), si poteva agevolemente
dedurre che il reddito annuo si sarebbe situato a livelli ben superiori
rispetto a quelli registrati nel corso degli anni precedenti. Prima di
chiudere la procedura di revisione confermando il diritto alla mezza rendita si
sarebbe quindi dovuta approfondire la questione economica, ciò che avrebbe
potuto condurre già allora ad una soppressione della rendita. (…)”
(doc. AI 57/1, le sottolineature sono del redattore).
Considerandi
Giova qui
rilevare che nella STF 8C_527/2010 del 1. novembre 2010 – chiamata a
pronunciarsi in merito ad una decisione di restituzione dopo che l’amministrazione
aveva soppresso con effetto retroattivo la prestazione fino ad allora versata – l’Alta Corte
ha evidenziato che il termine di perenzione relativo di un anno ex art. 25 cpv.
2.
LPGA comincia a decorrere già dalla decisione di soppressione e non dalla decisione
su opposizione: “(…) Wird gegen eine
Rentenaufhebung Beschwerde erhoben, beginnt die einjährige Frist für die
Geltendmachung des daraus resultierenden Rückforderungsanspuchs nicht erst nach
rechtskräftigem Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu laufen. Etwas
derartiges jedenfalls ergibt sich aus dem Gesetzestext in Art. 25 Abs. 2 ATSG
nicht und wurde auch von der Rechtsprechung nie verlangt. (…)” (STF 8C_527/2010
del 1. novembre 2010 consid. 3.2).
In
concreto, visto che con la decisione del 24 aprile 2006 non è stata pronunciata
una soppressione con effetto retroattivo sostanzialmente per una mancanza di
diligenza da parte dell’amministrazione – nella menzionata nota
del 6 aprile 2006 l’avv. __________ ha concluso per una soppressione con effetto
pro futuro evidenziando che se si fosse usata la dovuta diligenza la
soppressione della rendita avrebbe già potuto essere pronunciata – ci si
potrebbe chiedere se, in analogia alla giurisprudenza succitata, il termine
relativo di perenzione di un anno non sia iniziato a decorrere già dalla decisione
del 24 aprile 2006. Questo quesito non merita tuttavia di essere ulteriormente
approfondito ritenuto che in ogni caso – viste le suesposte circostanze –, il
momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione del 20 novembre 2008
costituisce, a non averne dubbio, un secondo momento a partire dal quale, in
base all’attenzione ragionevolmente esigibile, l’amministrazione avrebbe potuto
e/o dovuto rendersi conto dell’errore commesso ed agire in modo tale da non incorrere
nuovamente nello stesso (per dei diversi casi in cui è stato solo dopo una
precisa comunicazione dell’UFAS che l’Ufficio AI è venuto a conoscenza
dell’errore commesso, vedi le STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012 e 32.2011.289
del 30 luglio 2012).
Anche
volendo applicare il tempo ragionevolmente necessario di quattro mesi per
procedere alla domanda di restituzione dopo il momento in cui l’amministrazione
è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare detta pretesa (DLA 2004 pag. 285
segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR
2001.
IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e), il termine di perenzione di un anno avrebbe
iniziato a decorrere il 20 marzo 2009.
Pertanto,
allorquando ha emesso la decisione di restituzione del 14 dicembre 2011 il
termine di perenzione relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA era già
trascorso.
2.5
Va qui
ancora ricordato che conformemente alla giurisprudenza “(…) a
prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine
annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL
n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)”
(STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a
decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF
9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5).
La nostra
Massima Istanza, nella STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011, ha inoltre respinto il ricorso contro una decisione di restituzione e confermato la decisione
con la quale – considerato che l’Ufficio AI interessato al più tardi il 18
maggio 2004 doveva aver avuto conoscenza del divorzio della ricorrente –
l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto la restituzione limitatamente
all’importo versato indebitamente nei dodici mesi precedenti la decisione di
restituzione impugnata ritenendola conforme al diritto federale (“(…) Le jugement entrepris, en considérant
que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas
atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les
derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi
conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en
restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797
fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé.
(…)” (STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2)).
In simili
circostanze, stante tutto quanto precede e osservato che conformemente alla
succitata giurisprudenza può essere chiesta la restituzione solo delle
prestazioni versate negli ultimi dodoci mesi, la decisione impugnata va
annullata e riformata nel senso che l’insorgente deve restituire fr. 22'848.--
pari alle prestazioni indebitamente percepite da gennaio a dicembre 2011 (cfr.
doc. A/1).
Al
ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.6
Quanto alla
domanda “cautelare” di condono (I, punto 8), per costante giurisprudenza
federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della
crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che
unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF
9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1,8C_130/2008 dell'11 luglio 2008
consid. 3.2 e STCA 32.2011.289 del 30 luglio 2012 consid. 2.10). La domanda di
condono va inoltre formulata all’amministrazione e non al Tribunale.
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di
condono.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che l’insorgente deve
restituire fr. 22'848.-- pari alle prestazioni indebitamente percepite da
gennaio a dicembre 2011.
2. Le spese,
per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Gli atti
vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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