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Decisione

32.2012.21

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11 ottobre 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

di perenzione non possono essere né sospesi né interrotti e devono essere

applicati d’ufficio (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012

consid. 4; DTF 111 V 135 consid. 3b; vedi

inoltre Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna

2003, n. 12, pag. 280).

Per poter

esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter

disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la

misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi

sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse

potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il

principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29

aprile 2003; C 11/00 del 10 ottobre 2001). Qualora l’autorità amministrativa

disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma

la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti

ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di

perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova

di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da

poter esercitare la pretesa di restituzione. Per quanto riguarda il tempo

ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è

venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA

ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg.

citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001

IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).

Il

termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, se e non

appena dagli atti emerge già il carattere illecito della corresponsione della

prestazione (STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non

pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 pag. 11; vedi pure la STF

9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1 e la STCA 42.2009.5 del 5 maggio

2010 consid. 2.2).

Conformemente

al diritto federale quando la determinazione della pretesa di restituzione

presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale

comincia già a decorrere nel momento in cui uno degli organi competenti ha

sufficiente conoscenza dei fatti (STF 9C_493/2012 del 25 settembre 2012 consid.

4 e STFA C/317/01 del 29 aprile 2003 consid. 2.1 entrambe con riferimento alla

DTF 112 V 180).

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, conformemente alla succitata

giurisprudenza e per le ragioni che seguono, ritiene che l’Ufficio AI al

momento dell’emanazione della decisione su opposizione del 20 novembre 2008

poteva e/o doveva rendersi conto dell’errore commesso nel continuare a versare

le prestazioni anche dopo il 31 maggio 2006.

Innanzitutto

va ribadito che con la decisione di soppressione della rendita d’invalidità del

24 aprile 2006 l’Ufficio AI ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale

opposizione interposta contro questo provvedimento. Pertanto, allorquando con

la decisione su opposizione del 20 novembre 2008 ha confermato la decisione del 24 aprile 2006, facendo uso della dovuta diligenza,

l’amministrazione avrebbe potuto e/o dovuto accorgersi che il versamento delle

prestazioni non era stato (erroneamente) interrotto con effetto al 1. giugno

2006. Parimenti, ritenuto l’errore in cui era incorso, l’Ufficio AI poteva e/o

doveva adoperarsi compiutamente al fine di evitare di incappare nella medesima

mancanza anche dopo l’emanazione della decisione su opposizione del 20 novembre

2008.

Questo

vale a maggiore ragione visto anche il lungo tempo intercorso, quasi 2 anni e

mezzo – circostanza questa che avrebbe potuto e/o dovuto rendere

l’amministrazione maggiormente attenta alla fattispecie –, tra la decisione del

26 aprile 2006 e quella su opposizione del 20 novembre 2008.

Va qui

inoltre evidenziato che – interpellato con richiesta del 20 marzo 2006 dal funzionario __________

in merito alla possibilità per la decisione di soppressione di avere effetto

retroattivo: “(…) a mio parere non vi sono dubbi sulla soppressione della

rendita. La domanda è se e da quando possiamo eseguire ordine di restituzione?

(…)” (doc. AI 56/1) – l’avv. __________, nella nota del 6 aprile 2006 ha in particolare osservato che “(…) esaminata la documentazione agli atti ritengo che la

soppressione non possa avere effetto che pro futuro. Al proposito rilevo

infatti che già nel corso della precedente revisione, avviata nel maggio del

2001 e conclusasi nel dicembre 2002, si sarebbe dovuta prestare maggiore

attenzione al questionario stilato dal DL. Considerato infatti che soltanto

nei primi cinque mesi del 2001 l’assicurato aveva già totalizzato un reddito di

quasi fr. 60'000.-- (considerata anche la gratifica), si poteva agevolemente

dedurre che il reddito annuo si sarebbe situato a livelli ben superiori

rispetto a quelli registrati nel corso degli anni precedenti. Prima di

chiudere la procedura di revisione confermando il diritto alla mezza rendita si

sarebbe quindi dovuta approfondire la questione economica, ciò che avrebbe

potuto condurre già allora ad una soppressione della rendita. (…)”

(doc. AI 57/1, le sottolineature sono del redattore).

Considerandi

Giova qui

rilevare che nella STF 8C_527/2010 del 1. novembre 2010 – chiamata a

pronunciarsi in merito ad una decisione di restituzione dopo che l’amministrazione

aveva soppresso con effetto retroattivo la prestazione fino ad allora versata – l’Alta Corte

ha evidenziato che il termine di perenzione relativo di un anno ex art. 25 cpv.

2.

LPGA comincia a decorrere già dalla decisione di soppressione e non dalla decisione

su opposizione: “(…) Wird gegen eine

Rentenaufhebung Beschwerde erhoben, beginnt die einjährige Frist für die

Geltendmachung des daraus resultierenden Rückforderungsanspuchs nicht erst nach

rechtskräftigem Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu laufen. Etwas

derartiges jedenfalls ergibt sich aus dem Gesetzestext in Art. 25 Abs. 2 ATSG

nicht und wurde auch von der Rechtsprechung nie verlangt. (…)” (STF 8C_527/2010

del 1. novembre 2010 consid. 3.2).

In

concreto, visto che con la decisione del 24 aprile 2006 non è stata pronunciata

una soppressione con effetto retroattivo sostanzialmente per una mancanza di

diligenza da parte dell’amministrazione – nella menzionata nota

del 6 aprile 2006 l’avv. __________ ha concluso per una soppressione con effetto

pro futuro evidenziando che se si fosse usata la dovuta diligenza la

soppressione della rendita avrebbe già potuto essere pronunciata – ci si

potrebbe chiedere se, in analogia alla giurisprudenza succitata, il termine

relativo di perenzione di un anno non sia iniziato a decorrere già dalla decisione

del 24 aprile 2006. Questo quesito non merita tuttavia di essere ulteriormente

approfondito ritenuto che in ogni caso – viste le suesposte circostanze –, il

momento in cui è stata emessa la decisione su opposizione del 20 novembre 2008

costituisce, a non averne dubbio, un secondo momento a partire dal quale, in

base all’attenzione ragionevolmente esigibile, l’amministrazione avrebbe potuto

e/o dovuto rendersi conto dell’errore commesso ed agire in modo tale da non incorrere

nuovamente nello stesso (per dei diversi casi in cui è stato solo dopo una

precisa comunicazione dell’UFAS che l’Ufficio AI è venuto a conoscenza

dell’errore commesso, vedi le STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012 e 32.2011.289

del 30 luglio 2012).

Anche

volendo applicare il tempo ragionevolmente necessario di quattro mesi per

procedere alla domanda di restituzione dopo il momento in cui l’amministrazione

è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare detta pretesa (DLA 2004 pag. 285

segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR

2001.

IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e), il termine di perenzione di un anno avrebbe

iniziato a decorrere il 20 marzo 2009.

Pertanto,

allorquando ha emesso la decisione di restituzione del 14 dicembre 2011 il

termine di perenzione relativo di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA era già

trascorso.

2.5

Va qui

ancora ricordato che conformemente alla giurisprudenza “(…) a

prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine

annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL

n. 12 pag. 35 [9C_795/2009]) (…)”

(STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a

decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5).

La nostra

Massima Istanza, nella STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011, ha inoltre respinto il ricorso contro una decisione di restituzione e confermato la decisione

con la quale – considerato che l’Ufficio AI interessato al più tardi il 18

maggio 2004 doveva aver avuto conoscenza del divorzio della ricorrente –

l’autorità giudiziaria aveva riconosciuto la restituzione limitatamente

all’importo versato indebitamente nei dodici mesi precedenti la decisione di

restituzione impugnata ritenendola conforme al diritto federale (“(…) Le jugement entrepris, en considérant

que la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'était pas

atteinte de péremption en ce qui concerne les versements effectués durant les

derniers douze mois par rapport à la décision du 11 novembre 2008, est ainsi

conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.1). Le montant de la créance en

restitution, fixé par la juridiction cantonale à 2'976 fr. ([3'045 fr. - 2'797

fr.] x 12 mois), n'est pas discuté par la recourante. Le recours est mal fondé.

(…)” (STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2)).

In simili

circostanze, stante tutto quanto precede e osservato che conformemente alla

succitata giurisprudenza può essere chiesta la restituzione solo delle

prestazioni versate negli ultimi dodoci mesi, la decisione impugnata va

annullata e riformata nel senso che l’insorgente deve restituire fr. 22'848.--

pari alle prestazioni indebitamente percepite da gennaio a dicembre 2011 (cfr.

doc. A/1).

Al

ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.6

Quanto alla

domanda “cautelare” di condono (I, punto 8), per costante giurisprudenza

federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1,8C_130/2008 dell'11 luglio 2008

consid. 3.2 e STCA 32.2011.289 del 30 luglio 2012 consid. 2.10). La domanda di

condono va inoltre formulata all’amministrazione e non al Tribunale.

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta

cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di

condono.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che l’insorgente deve

restituire fr. 22'848.-- pari alle prestazioni indebitamente percepite da

gennaio a dicembre 2011.

2. Le spese,

per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Gli atti

vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, si esprima sulla domanda di condono.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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