Lexipedia

Decisione

32.2012.211

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2013Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

IX, X+bis sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XI).

1.12. In data 27

marzo 2013 e 4 novembre 2013 il TCA ha interpellato il legale dell’assicurato

chiedendogli un aggiornamento della situazione fiscale (doc. XII, XX).

1.13. Il

rappresentante dell’assicurato ha prodotto copia delle decisioni di tassazione

per gli anni 2010 e 2011 emanate dall’Ufficio di tassazione di __________ il 23

ottobre 2013 (doc. XII+1-4).

I doc.

XII, XX, XXI 1-4 sono stati inviati per osservazioni all’UAI (doc. XXII).

1.14. L’UAI ha

preso posizione il 12 novembre 2013 chiedendo il parziale accoglimento del

ricorso, l’annullamento della decisione del 22 giugno 2012 e l’attribuzione a RI

1 di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° agosto 2012 (doc.

XXIII+bis).

I doc.

XXII, XXIII+bis sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. XXIV).

1.15. Il rappresentante

dell’assicurato – in data 15 novembre 2013 – si è così espresso:

"

… con la presente prendo atto con piacere che

l'ente decidente ha parzialmente aderito al ricorso, dichiarandosi di

conseguenza acquiescente.

Postulo quindi l'accoglimento del medesimo, con

annullamento della decisione 22 giugno 2012, protestando tasse e spese e

postulando l'assegnazione di congrue ripetibili in favore del ricorrente da me

assistito." (doc. XXV)

I doc.

XXIV e XXV sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXVI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se vi sia stato oppure no un miglioramento della capacità

di guadagno di RI 1 giustificante, in via di

revisione, la soppressione della rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale

e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute

anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto

attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività

lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.

cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di

posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza

federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità

(reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento

della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del

24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100

consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere

dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato

d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito

ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia

essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981

pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non

proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003,

inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che

possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

Considerandi

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Va

evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che

regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un

assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o

se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta

conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito

supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Infine, l’art. 86ter OAI, in

vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio secondo cui la revisione tiene

conto unicamente della parte di miglioramento del reddito che non dipende dal

rincaro.

2.7

Con la

decisione del 14 aprile 1998, l'UAI ha attribuito all’assicurato una rendita

intera d’invalidità a far tempo dal 1° dicembre 1997.

Dal

profilo medico l'amministrazione si è fondata su una valutazione peritale del

20.

gennaio 1998 del Dr. __________ (doc. AI 43-3).

Nelle successive procedure

di revisione la situazione medica è sempre stata ritenuta stazionaria (doc. AI

60-1, 67-1, 75-1, 86-1).

Nel questionario per la

revisione della rendita del 2 maggio 2011 RI 1 ha indicato che il suo stato di

salute è rimasto invariato (doc. AI 91-1, pto. 1.1)

Nel rapporto del 6 ottobre

2011.

il medico del SMR, Dr. __________, ha confermato la presenza di uno stato

di salute “non significamente cambiato” secondo il quale l’assicurato “riesce

a guadagnare più di quanto si era ritenuto in precedenza” (doc. AI 95-2).

Essendo

il quadro clinico dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I e IV) è quindi

superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.8

Per quanto

riguarda le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo

economico, iI TCA constata che l’amministrazione ha ordinato all’ispettorato AI

di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 12

gennaio 2012 (doc. AI 96-1,103-1).

Nel relativo rapporto

l’incaricato ha esposto le seguenti considerazioni:

" (…)

5.

Evoluzione dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2

La parte contabile è curata da un amico, il

signor __________, attivo presso la __________. L'interessato richiede fr. 35.-

per pratica, (incombenze amministrative p. es per targare un veicolo) e 60.-

fr. per ciascun collaudo a __________.

Si rimanda alla tabella riassuntiva allegata per

gli anni dal 2007 al 2011.

Come si può rilevare, sino al 2008 i redditi

conseguiti sono stati modesti. Solo a partire dal 2009 vi è stato un ulteriore

aumento degli introiti. In sostanza negli ultimi tre anni la cifra d'affari

dichiarata è rimasta immutata, rispettivamente anche gli utili aziendali si

equivalgono. A livello fiscale I'ultima imposizione è quella del 2009 (fr.

36'000.- di aziendale ).

Sul CI è stato registrato un reddito aziendale

lordo di fr 37'000.- per iI 2009.

Per il 2010 e 2011 la situazione economica è quindi sovrapponibile e, suIla base di questi dati si può quindi

considerare come stabilizzata la capacità di guadagno dell'interessato.

(…)

7.

Valutazione

Dal profilo professionale iI signor RI 1 ha una

formazione quale impiegato d'ufficio.

Senza il danno alla salute oggigiorno iI signor RI

1, giusta i dati rilevati dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari - posizione

50/52 (media) - livello 4 - della tabella TA1 (suisse 2009), nell'esercizio

della sua professione avrebbe potuto conseguire un reddito annuo lordo pari a

fr. 56'447.-nel 2009.

Nel 1997, anno dell'assegnazione della rendita

intera, iI reddito conseguito, come risulta dall'estratto sul CI, ammontava a

fr. 1'657.--.

Nel caso concreto, ai fini della valutazione del

grado di invalidità in sede di revisione sino al 31.12.2011, entra in

considerazione I'applicazione del disposti di cui all'art. 31 LAI che cita:

1.

Se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se

il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta

conformemente all’art. 17 cpv 1 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito

supera 1'500.- fr all’anno.

2.

Solo i due terzi dell'importo che supera

questo limite di 1'500.-franchi sono presi in considerazione per la revisione

della rendita.

Nel 1997, anno dell'assegnazione della rendita

intera, il reddito conseguito, come risulta dall'estratto sul CI, ammontava a

fr.1'657.--

Reddito lordo 2009 Fr. 37'000.--

- franchigia Fr. 1'500.--

Totale intermedio Fr. 35'500.--

-1/3 (parte non compu Fr. 11'281.--**

tabile)

=Totale computabile Fr. 24'219.--

** Parte non computabile: Fr. 35'500.- meno fr.

1'657.-- = Fr. 33'843.-

(= aumento del reddito nel corso degli anni)

1/3 di fr. 33'843.- = fr. 11'281.--

Dal confronto dei redditi risulta pertanto il

nuovo grado di invalidità:

Reddito ipotetico da sano: Fr. 56'447.--

- reddito da invalido: Fr.

25'919.--

= Perdita economica: Fr. 30'528.--

Grado di invalidità: 54%

Per gli anni 2010 e 2011 iI reddito dichiarato,

come risulta dai dati economici riportati nella tabella di cui ad allegato 2,

risulta praticamente invariato.

La valutazione del grado AI per questi anni può

quindi essere ritenuta stabilizzata al 54%.

Con iI 1° gennaio 2012, è intervenuta una

modifica della legge AI, segnatamente del citato art. 31 LAI, con soppressione

del paragrafo 2, che citava:

Solo i due terzi dell'importo che supera

questo limite di 1'500.- franchi sono presi in

considerazione per la revisione della rendita.

In considerazione di questa modifica legislativa,

rispettivamente tenuto conto della capacità di guadagno del signor RI 1,

quantificabile in fr 37'000.- lordi annui, in base ai dati economici acquisiti

agli atti (vedi allegato 2, e al p.to 5), ne risulta pertanto un nuovo grado di

incapacità al guadagno come segue:

Reddito ipotetico da sano: Fr. 56'447.-- (fr.

57'069.90 aggiornato al 2012)

- Reddito da invalido: Fr. 37'000.--

=Perdita economica: Fr. 19'447.--

(fr. 20'069.90 aggiornato al 2012)

Grado di invalidita 34.45 % (Grado AI: 35,16% aggiornato

al 2012)

8.

Proposta

In base alla valutazione economica effettuata,

con il 2012 risulta quindi un grado di invalidità insufficiente ai fini del

riconoscimento di una qualsivoglia rendita AI, essendo inferiore al 40 %,

minimo richiesto dai disposti di legge” (doc. AI

103-4+5+6).

2.9

Nel caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al

guadagno l'amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a

confronto il reddito aziendale lordo conseguito dall’assicurato nel 2009, come

pure negli anni successivi (reddito da invalido), con il reddito risultante da

un’attività lavorativa nel ramo del commercio e della riparazione di

autoveicoli, Tabella TA1, categoria 4 attività semplici e ripetitive (reddito

da valido).

Il

ricorrente - da parte sua - ha contestato l’importo del reddito da invalido preso

in considerazione dall’amministrazione (fr. 37'000.--). A suo dire gli introiti

effettivi per gli anni 2010 e 2011 sono pari a fr. 22'401.40, rispettivamente

fr. 19'311.90, come da conteggi e dichiarazioni d’imposta allegate. Egli

inoltre ha interposto reclamo alla notifica di tassazione 2010 e al momento del

ricorso non aveva ancora ricevuto la notifica relativa al 2011 (doc. I).

2.10

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2012 (la soppressione

della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l’intimazione della

decisione).

2.10.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’Ufficio AI ha calcolato il

reddito da valido applicando i dati statistici risultanti da un’attività

lavorativa nel ramo del commercio e della riparazione di autoveicoli (doc. AI

103-1, 107-1).

Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1,

riferita all’anno 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 45-47

“Commercio; riparazione di autoveicoli” si ottiene un importo mensile di

fr. 4’648.-- mensili e di fr. 55’776.-- annui che riportato su 41.7 ore (cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, p. 90), ammonta

a fr. 4'845.54 mensili oppure a fr. 58'146.48 per l'intero anno (fr. 4'845.54 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Adeguando tale

importo al 2012, si ottiene un reddito da valido di fr. 59'197.77 (+1,0% per il 2011, + 0,8% per il 2012, cfr. tab. cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 91).

2.10.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, dalla documentazione economica agli atti emerge che RI 1, di

formazione impiegato d’ufficio, esercita dal 1998 un’attività professionale

indipendente che consiste nel fornire prestazioni di servizio, per garages e

privati, relative all’immatricolazione, il collaudo e lo sdoganamento di

autoveicoli (doc. AI 103-3).

La notifica di tassazione

del 2009 che ha accertato un reddito aziendale di fr. 36'000.-- è cresciuta in

giudicato (doc. AI 94-1, 103-4), mentre le decisioni di tassazione dopo reclamo

dell’Ufficio tassazione di __________ del 23 ottobre 2013 sia per l’anno 2010

che per il 2011 – dopo accertamento di questa Corte (cfr. doc. XII) – hanno

accertato un reddito aziendale di fr. 27'000.-- (doc. XXI1) che l’Ufficio AI ha

aumentato del 5,721% di oneri sociali per un importo complessivo di fr.

28'545.-- (doc. XXXIIIbis).

Importo del reddito da

invalido che l’assicurato non ha contestato (doc. XXV) e può essere ammesso dal

TCA – con l’aggiornamento al 2012 – per un importo di fr. 28'773.36 (+0,8%).

Partendo

dunque un salario da invalido di fr.

28'773.36 e confrontando questo dato con l’ammontare

del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 59'197.77 (consid. 2.10.1.)

emerge un tasso d’invalidità del 51,3% arrotondato al 51% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) che permette l’erogazione di una

mezza rendita d’invalidità.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, RI 1 ha diritto a una mezza rendita

d’invalidità con effetto dal 1° agosto 2012 (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza (il ricorso va parzialmente accolto), in casu si

giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di

fr. 400.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.

L’Ufficio AI rifonderà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di

ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 22 giugno 2012 impugnata è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto 2012.

2. Le spese,

per complessivi fr. 500.-- sono ripartite in ragione di fr. 400.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster