32.2012.212
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni. Decisione confermata
24 maggio 2013Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.212
Data decisione, Autorità:
24.05.2013, TCA
Titolo:
Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni. Decisione confermata
DIRITTO ALLA RENDITA
NON ENTRATA IN MATERIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.212
FC
Lugano
24 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 13 aprile 2004 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni
AI presentata da RI 1, nato nel 1963, già attivo come aiuto cuoco, avendo
accertato un grado di invalidità del 23% (doc. AI 36). Con provvedimento su opposizione
20 marzo 2007 l’Ufficio AI non è entrato nel merito di un’ulteriore domanda di
prestazioni considerato come non fosse stata resa verosimile una modifica
rilevante delle circostanze oggettive (doc. AI 91).
Mediante
decisione 4 marzo 2009 l’Ufficio AI, effettuata una valutazione reumatologica,
ha respinto la nuova domanda dell’assicurato, ritenendo che gli accertamenti
intrapresi avevano mostrato che il suo stato di salute era
rimasto sostanzialmente invariato. Tale decisione è stata confermata mediante
pronuncia del 24 settembre 2009 del TCA, il quale, pur dando atto che, dall’insorgere
dell’incapacità lavorativa nel 2001, le condizioni di salute del ricorrente
avevano subito un lieve peggioramento, ha concluso che lo stesso non era comunque
tale da modificare in maniera significativa il grado di incapacità lavorativa
totale e, quindi, il grado di invalidità del 23% accertato con decisione 13 aprile
2004 (STCA del 24 settembre 2009, 32.2009.82).
Un’ulteriore
domanda del 29 gennaio 2010 è stata nuovamente respinta dall’Ufficio AI, ritenuta
la situazione clinico-valetudinaria stabilizzata, mediante provvedimento
6 maggio 2011, confermato dal TCA con pronuncia del 13 febbraio
2012 (STCA 32.2011.170).
1.2. In
data 29 febbraio/9 maggio 2012 l’assicurato ha presentato, tramite il proprio medico
curante, una nuova domanda di prestazioni sostenendo un peggioramento
delle sue condizioni (doc. AI 179). Con decisione 25 giugno 2012, preceduta da
un progetto del 18 maggio 2012, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della
domanda (doc. AI 184 e 186).
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dal Consultorio giuridico
del RA 1, ha contestato il provvedimento e, sulla scorta di nuovi certificati
medici, chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per entrata nel merito
e, quindi, l’esperimento di ulteriori accertamenti e riesame del grado
d'invalidità (I, doc. A5, A6).
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata,
prodotte le Annotazioni del Servizio medico Regionale dell’AI (SMR), ha chiesto
la reiezione del ricorso.
Con
uno scritto del 24 settembre 2012 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore,
si è ribadito nelle proprie allegazioni ricorsuali (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere é sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche
e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid.
4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia,
le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41
vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
Fatti
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. In concreto l’Ufficio AI, con decisioni del 13 aprile 2004 e 4 marzo
2009 (quest’ultima confermata da questo TCA), accertata - a dipendenza del
disturbo funzionale del braccio destro con dolori alla spalla e caricabilità
ridotta oltre a una sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a
livello della gamba destra - una capacità lavorativa completa in attività
compatibili con le limitazioni derivanti dai problemi alla salute di cui
l’assicurato era affetto (“attività leggere che
rispecchiano le indicazioni mediche - rari sollevamenti di pesi da terra
unicamente con il braccio sinistro fino al massimo di 7,5 Kg. e a condizione che il braccio/la mano destri non vengano sollecitati o sforzati ma vengano
usati solo saltuariamente come aiuto al braccio sinistro -”), ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei
redditi emergeva un grado d’invalidità del 23% e, quindi, inferiore al 40%. Per
quanto riferito alla diagnosi posta dallo psichiatra curante di “disturbo
ansioso depressivo reattivo ad una situazione biologica e psico sociale”,
secondo l’amministrazione la stessa non aveva valenza invalidante (STCA 32.2009.82
del 24 settembre 2009).
Una
nuova domanda è stata presentata nel gennaio 2010. L’Ufficio AI, interpellati i
curanti dr. __________, internista e __________, psichiatra, ha fatto
effettuare una perizia psichiatrica dal CPAS, il quale, con referto del 16
dicembre 2010 ha concluso che, a dipendenza della diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva di entità
medio-lieve (ICD 10: F41.2), andava riconosciuta una limitazione della
capacità lavorativa del 30%, non cumulabile con le
limitazioni causate dalle affezioni somatiche (doc. AI 146/6-7). Di conseguenza
l’amministrazione, con decisione 6 maggio 2011, ha nuovamente negato il diritto a una rendita d’invalidità, ritenendo in sostanza che dalla documentazione
medica emergeva che il danno alla salute non aveva subito
modifiche di rilievo, con una situazione clinico-valetudinaria da considerarsi
stabilizzata, ragione per cui andava confermata la validità della precedente decisione
del 4 marzo 2009 (grado d'invalidità del 23%).
Detto
provvedimento è stato sostanzialmente confermato da questo Tribunale, il quale
ha concluso che malgrado dall’insorgere dell’incapacità lavorativa nel
2001 le condizioni di salute del ricorrente avessero subito un peggioramento
tale da compromettere la capacità lavorativa in attività adeguate e compatibili
con le problematiche al braccio destro nella misura del 30%, il conseguente
grado di invalidità era comunque inferiore al 40% (STCA
32.2011.170 del 13 febbraio 2012).
Il
29 febbraio e 9 maggio 2012 il medico curante dr. __________ ha inviato
all’Ufficio AI rapporti del 1. e 7 febbraio 2012 della dr.ssa __________,
neurologa, relativi ad un esame ENG-EMG inteso a stilare un bilancio clinico e
neurofisiologico della nota plessopatia brachiale (doc. AI 181). Sottoposta la
documentazione medica al SMR (il quale ha ritenuto che il rapporto in
questione non modificava la situazione precedente trattandosi di una “conferma,
con esami strumentali, di uno stato esistente da molti anni”, doc. AI
183-1), con decisione 25 giugno 2012, preceduta da un progetto del 18 maggio
2012 (a seguito del quale l’assicurato non ha prodotto alcuna ulteriore
documentazione), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di
prestazioni non avendo il richiedente credibilmente dimostrato che dopo
l’emissione della precedente decisione del 6 maggio 2011 le circostanze
oggettive avevano subito una modifica rilevante. In effetti, la documentazione
prodotta si limitava a confermare, con esami strumentali, uno stato di salute
rimasto invariato da molti anni (doc. AI 186).
2.6. In
sede di ricorso, con l’intento di comprovare un peggioramento del suo
stato di salute, l’insorgente ha prodotto, oltre al menzionato rapporto della
dr.ssa __________ un certificato del curante dr. __________ del 27 agosto 2012,
avente il seguente tenore:
"
(…)
Si tratta di un paziente che presenta una paralisi
totale del braccio destro nell’ambito di una importante atrofia della
muscolatura della spalla destra. Il paziente continua a presentare pure uno
stato ansioso depressivo per il quale necessita una costante presa a carico
psichiatrica specialistica.
Come già ribadito a numerose riprese in passato, non si
riesce ad immaginare quale attività lavorativa possa eseguire questo paziente.
Confermo quindi da parte mia una inabilità lavorativa completa. A mio avviso il
paziente dovrebbe poter beneficiare di una rendita AI intera.” (doc. A16)
Ha
prodotto inoltre un certificato 7 agosto 2012 del dr. __________, psichiatra curante,
attestante:
"
(…)
Si certifica che il signor __________ è tuttora in cura
psichiatrica con lo scrivente per il perdurare di uno stato psicopatologico ad
impronta ansioso-depressiva.
Tale stato di malessere ormai da tempo tende alla
stabilizzazione cronica e pertanto senza significative modificazioni nella
propria entità rispetto a quanto già descritto nelle precedenti informative redatte
dallo scrivente.
Ciò che di nuovo invece va a mio modo di vedere
sottolineato è dato la situazione patologica di tipo neurologico recentemente
diagnosticata dalla dr. __________ del servizio di neurologia dell’ __________.
È su questo aspetto che bisogna insistere per far sì che le legittime richieste
assicurative del paziente vengano finalmente soddisfatte” (doc. A/15).
Valutata
la succitata documentazione, con nota 3 settembre 2012 il dr. __________ e la
dr.ssa __________ del SMR hanno evidenziato:
"
(…)
Dalla documentazione risultano diagnosi invariate, non
è documentata una sostanziale modifica dello stato di salute e della
funzionalità residua.” (doc. IVbis)
2.7. Con
sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che nell’ambito di
una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova
richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti
a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione
deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece,
di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (8C_457/2012
del 9 luglio 2012 consid. 3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza
6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°
marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta
dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna
modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto
l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un
certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di
ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici
attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine
assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame
materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale
cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in
sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non
viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.8. In
concreto, con la nuova domanda del 29 febbraio/9 maggio 2012 (doc. AI 179) non
è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato fatto
riferimento a mezzi di prova
non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazio-ne atti a rendere
verosimile l’asserita modifica.
In
effetti il rapporto della dr.ssa __________ non attesta alcuna modifica della
situazione rispetto all’epoca dell’ultima decisione di diniego di prestazioni
del 6 maggio 2011, costituendo tale rapporto sostanzialmente una “conferma,
con esami strumentali, di uno stato esistente da molti anni”, come attestato
dal medico SMR dr. __________ nelle annotazioni 6 maggio 2011 (doc. AI 183). La
situazione relativa all’atrofia muscolare a livello del cinto scapolare e del
braccio destri appare in effetti relativamente stabile, la circostanza che
l’ortotecnico abbia proposto un’ortesi contenitiva per la spalla allo scopo di
alleviare i dolori non dimostrando un peggioramento della situazione, ma
costituendo tutt’al più una novità sul piano dell’approccio terapeutico. Per il
resto la dr.ssa __________ si limita a concludere per l’inesigibilità della professione
di aiuto-cuoco.
Va
pure ribadito che l’assicurato, ricevuto il progetto di decisione, non ha
ritenuto in sostanza di presentare osservazioni di merito o richieste di prove (doc.
AI 185).
Non
avendo dunque l’assicurato resa verosimile una rilevante modifica del suo stato
di salute rispetto all’ultima decisione di diniego, a ragione l’Ufficio AI non
è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
In
applicazione della citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso,
ossia le due certificazioni mediche dei curanti che dovrebbero rendere verosimile
l’asserito peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto
all’ultima decisione di diniego delle prestazioni del 6 maggio 2011 (e che comunque,
secondo il parere dei medici SMR, non sarebbero idonee a rendere verosimile una
modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione,
doc. IVbis), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della
procedura di ricorso poiché tardive (sentenze 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I
734/05 dell’8 marzo 2006).
In
queste condizioni, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica
del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Ciò
non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali
suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data
decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del
giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di
presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica
della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica
relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul
grado d’inabilità.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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