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Decisione

32.2012.212

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni. Decisione confermata

24 maggio 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen

hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,

und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe

Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.

2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato

nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. In concreto l’Ufficio AI, con decisioni del 13 aprile 2004 e 4 marzo

2009 (quest’ultima confermata da questo TCA), accertata - a dipendenza del

disturbo funzionale del braccio destro con dolori alla spalla e caricabilità

ridotta oltre a una sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena a

livello della gamba destra - una capacità lavorativa completa in attività

compatibili con le limitazioni derivanti dai problemi alla salute di cui

l’assicurato era affetto (“attività leggere che

rispecchiano le indicazioni mediche - rari sollevamenti di pesi da terra

unicamente con il braccio sinistro fino al massimo di 7,5 Kg. e a condizione che il braccio/la mano destri non vengano sollecitati o sforzati ma vengano

usati solo saltuariamente come aiuto al braccio sinistro -”), ha respinto la richiesta di prestazioni poiché dal raffronto dei

redditi emergeva un grado d’invalidità del 23% e, quindi, inferiore al 40%. Per

quanto riferito alla diagnosi posta dallo psichiatra curante di “disturbo

ansioso depressivo reattivo ad una situazione biologica e psico sociale”,

secondo l’amministrazione la stessa non aveva valenza invalidante (STCA 32.2009.82

del 24 settembre 2009).

Una

nuova domanda è stata presentata nel gennaio 2010. L’Ufficio AI, interpellati i

curanti dr. __________, internista e __________, psichiatra, ha fatto

effettuare una perizia psichiatrica dal CPAS, il quale, con referto del 16

dicembre 2010 ha concluso che, a dipendenza della diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva di entità

medio-lieve (ICD 10: F41.2), andava riconosciuta una limitazione della

capacità lavorativa del 30%, non cumulabile con le

limitazioni causate dalle affezioni somatiche (doc. AI 146/6-7). Di conseguenza

l’amministrazione, con decisione 6 maggio 2011, ha nuovamente negato il diritto a una rendita d’invalidità, ritenendo in sostanza che dalla documentazione

medica emergeva che il danno alla salute non aveva subito

modifiche di rilievo, con una situazione clinico-valetudinaria da considerarsi

stabilizzata, ragione per cui andava confermata la validità della precedente decisione

del 4 marzo 2009 (grado d'invalidità del 23%).

Detto

provvedimento è stato sostanzialmente confermato da questo Tribunale, il quale

ha concluso che malgrado dall’insorgere dell’incapacità lavorativa nel

2001 le condizioni di salute del ricorrente avessero subito un peggioramento

tale da compromettere la capacità lavorativa in attività adeguate e compatibili

con le problematiche al braccio destro nella misura del 30%, il conseguente

grado di invalidità era comunque inferiore al 40% (STCA

32.2011.170 del 13 febbraio 2012).

Il

29 febbraio e 9 maggio 2012 il medico curante dr. __________ ha inviato

all’Ufficio AI rapporti del 1. e 7 febbraio 2012 della dr.ssa __________,

neurologa, relativi ad un esame ENG-EMG inteso a stilare un bilancio clinico e

neurofisiologico della nota plessopatia brachiale (doc. AI 181). Sottoposta la

documentazione medica al SMR (il quale ha ritenuto che il rapporto in

questione non modificava la situazione precedente trattandosi di una “conferma,

con esami strumentali, di uno stato esistente da molti anni”, doc. AI

183-1), con decisione 25 giugno 2012, preceduta da un progetto del 18 maggio

2012 (a seguito del quale l’assicurato non ha prodotto alcuna ulteriore

documentazione), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di

prestazioni non avendo il richiedente credibilmente dimostrato che dopo

l’emissione della precedente decisione del 6 maggio 2011 le circostanze

oggettive avevano subito una modifica rilevante. In effetti, la documentazione

prodotta si limitava a confermare, con esami strumentali, uno stato di salute

rimasto invariato da molti anni (doc. AI 186).

2.6. In

sede di ricorso, con l’intento di comprovare un peggioramento del suo

stato di salute, l’insorgente ha prodotto, oltre al menzionato rapporto della

dr.ssa __________ un certificato del curante dr. __________ del 27 agosto 2012,

avente il seguente tenore:

"

(…)

Si tratta di un paziente che presenta una paralisi

totale del braccio destro nell’ambito di una importante atrofia della

muscolatura della spalla destra. Il paziente continua a presentare pure uno

stato ansioso depressivo per il quale necessita una costante presa a carico

psichiatrica specialistica.

Come già ribadito a numerose riprese in passato, non si

riesce ad immaginare quale attività lavorativa possa eseguire questo paziente.

Confermo quindi da parte mia una inabilità lavorativa completa. A mio avviso il

paziente dovrebbe poter beneficiare di una rendita AI intera.” (doc. A16)

Ha

prodotto inoltre un certificato 7 agosto 2012 del dr. __________, psichiatra curante,

attestante:

"

(…)

Si certifica che il signor __________ è tuttora in cura

psichiatrica con lo scrivente per il perdurare di uno stato psicopatologico ad

impronta ansioso-depressiva.

Tale stato di malessere ormai da tempo tende alla

stabilizzazione cronica e pertanto senza significative modificazioni nella

propria entità rispetto a quanto già descritto nelle precedenti informative redatte

dallo scrivente.

Ciò che di nuovo invece va a mio modo di vedere

sottolineato è dato la situazione patologica di tipo neurologico recentemente

diagnosticata dalla dr. __________ del servizio di neurologia dell’ __________.

È su questo aspetto che bisogna insistere per far sì che le legittime richieste

assicurative del paziente vengano finalmente soddisfatte” (doc. A/15).

Valutata

la succitata documentazione, con nota 3 settembre 2012 il dr. __________ e la

dr.ssa __________ del SMR hanno evidenziato:

"

(…)

Dalla documentazione risultano diagnosi invariate, non

è documentata una sostanziale modifica dello stato di salute e della

funzionalità residua.” (doc. IVbis)

2.7. Con

sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che nell’ambito di

una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova

richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti

a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione

deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece,

di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (8C_457/2012

del 9 luglio 2012 consid. 3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza

6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°

marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta

dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna

modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto

l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un

certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di

ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici

attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine

assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata sufficientemente

comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame

materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale

cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in

sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non

viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per

l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile

la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende

verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a

mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire

d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a

mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della

domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui

all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione

di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una

nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

2.8. In

concreto, con la nuova domanda del 29 febbraio/9 maggio 2012 (doc. AI 179) non

è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato fatto

riferimento a mezzi di prova

non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazio-ne atti a rendere

verosimile l’asserita modifica.

In

effetti il rapporto della dr.ssa __________ non attesta alcuna modifica della

situazione rispetto all’epoca dell’ultima decisione di diniego di prestazioni

del 6 maggio 2011, costituendo tale rapporto sostanzialmente una “conferma,

con esami strumentali, di uno stato esistente da molti anni”, come attestato

dal medico SMR dr. __________ nelle annotazioni 6 maggio 2011 (doc. AI 183). La

situazione relativa all’atrofia muscolare a livello del cinto scapolare e del

braccio destri appare in effetti relativamente stabile, la circostanza che

l’ortotecnico abbia proposto un’ortesi contenitiva per la spalla allo scopo di

alleviare i dolori non dimostrando un peggioramento della situazione, ma

costituendo tutt’al più una novità sul piano dell’approccio terapeutico. Per il

resto la dr.ssa __________ si limita a concludere per l’inesigibilità della professione

di aiuto-cuoco.

Va

pure ribadito che l’assicurato, ricevuto il progetto di decisione, non ha

ritenuto in sostanza di presentare osservazioni di merito o richieste di prove (doc.

AI 185).

Non

avendo dunque l’assicurato resa verosimile una rilevante modifica del suo stato

di salute rispetto all’ultima decisione di diniego, a ragione l’Ufficio AI non

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

In

applicazione della citata giurisprudenza le prove prodotte solo in sede di ricorso,

ossia le due certificazioni mediche dei curanti che dovrebbero rendere verosimile

l’asserito peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato rispetto

all’ultima decisione di diniego delle prestazioni del 6 maggio 2011 (e che comunque,

secondo il parere dei medici SMR, non sarebbero idonee a rendere verosimile una

modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione,

doc. IVbis), non possono essere prese in considerazione nell’ambito della

procedura di ricorso poiché tardive (sentenze 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I

734/05 dell’8 marzo 2006).

In

queste condizioni, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

Ne consegue la reiezione del ricorso.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di

presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica

della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica

relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul

grado d’inabilità.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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