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Decisione

32.2012.213

Domanda tardiva; a ragione rifiutato il versamento della rendita intera limitata nel tempo (riconosciuta retroattivamente). Rinvio atti per accertamento medici pluridisciplinari e resa di un nuovo pro

22 febbraio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137);

- se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo

motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che

l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le

mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1

OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e

che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla

comunità. L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle

attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V

97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività

svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con

quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere

da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag.

458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si

presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora

attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze

che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è

stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure

fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione

professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi

tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della

famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro;

- nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe

in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa

risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato

esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

diverse volte confermato dal TF (DTF 133 V 504, SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151

seg., STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plädoyer

5/06 pag. 54 seg.). In DTF 137 V 333 l’Alta Corte ha concluso che il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il

diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv.

1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di

discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni

- quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Va inoltre ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 e STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007);

- nella

fattispecie in esame, quanto al rifiuto del versamento della rendita intera per

il periodo dal 1. dicembre 2009 al 31 agosto 2010, questo Tribunale rileva innanzitutto

che con lettera 12 marzo 2009 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata di aver

ricevuto la comunicazione di rilevamento tempestivo del 9/11 marzo 2009 (doc.

AI 4/1-2) precisando che “(…) per quanto riguarda la domanda di AI al

momento è prematuro depositarla. Sarà da inoltrare entro la metà di maggio 2009

(entro 6 mesi dall’insorgenza del danno alla salute). (…)” (doc. AI 5/4).

Con lettera 12 maggio 2010 l’amministrazione ha poi trasmesso all’assicurata il

formulario per la richiesta di prestazioni AI invitandola a volerlo rinviare

compilato (doc. AI 9/1). La domanda di prestazioni è stata inoltrata il 7

giugno 2010 (doc. AI 10/1-9).

In

simili circostanze, conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI che stabilisce che il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto a prestazioni, a ragione l’Ufficio AI ha

negato il versamento della rendita intera, riconosciuta limitatamente al

periodo dal 1. dicembre 2009 al 31 agosto 2010, in quanto la domanda era tardiva.

Non

è infatti possibile concludere differentemente solo perché dagli atti (cfr. ad

esempio la lettera 9 giugno 2010 sub doc. AI 14/1) risulta che

l’amministrazione ha fatto riferimento alla domanda dell’11 marzo 2009. Inoltre,

visto che dal questionario del 10 agosto 2009 sub doc. 11/1-3 dell’incarto

cassa malati emerge che l’insorgente era a conoscenza del fatto che la

richiesta inoltrata nel marzo 2009 all’Ufficio AI era prematura, nemmeno è

possibile concludere che essa non abbia inoltrato la domanda AI prima del mese

di giugno 2010 in quanto in buona fede riteneva e/o poteva ritenere di averlo

già fatto. Del resto, nel messaggio del 2 agosto 2005 concernente la modifica

della legge federale sull’assicurazione invalidità (5a revisione

dell’AI) si legge, in particolare, che “(…) Il sistema del rilevamento

tempestivo ha un carattere facoltativo. Non sarà introdotto l’obbligo di

notificazione come ad esempio nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

In questo modo né l’assicurato né il datore di lavoro saranno soggetti a tale

obbligo e pertanto non vi saranno conseguenze svantaggiose in caso di

omissione. Questo carattere facoltativo è espresso anche dal fatto che una

comunicazione per un rilevamento tempestivo non costituisce una domanda

ufficiale presso l’AI ai sensi dell’articolo 29 LPGA. Come è previsto attualmente,

a conclusione degli accertamenti nel quadro del rilevamento tempestivo,

l’assicurato deve annunciarsi all’AI. Questa domanda può tuttavia essere presentata

anche in futuro direttamente all’AI senza una consultazione preliminare nel

quadro del rilevamento tempestivo. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag.

4044, la sottolineatura è del redattore).

Pertanto

– ritenuto che il “Modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo”

9/11 marzo 2009 (doc. AI 4/1-2) non configura una domanda di prestazioni AI e

che l’assicura-ta era e/o doveva essere a conoscenza del fatto che a

quell’epoca era prematuro depositare una richiesta in quel senso (come sopra

evidenziato si ribadisce, da una parte, che con lettera 12 marzo 2009

l’amministrazione l’aveva invitata espressamente a inoltrare una domanda entro

la metà di maggio 2009: “(…) per quanto riguarda la domanda di AI al momento

è prematuro depositarla. Sarà da inoltrare entro la metà di maggio 2009 (entro

sei mesi dall’insorgenza del danno alla salute) (…)”; doc. AI 5/4 e,

dall’altra parte, che dal questionario del 10 agosto 2009, sub doc. 11/1-3

dell’incarto cassa malati, risulta che l’insorgente era a conoscenza del fatto

che la richiesta inoltrata nel marzo 2009 all’Ufficio AI era prematura – non può

essere seguita la ricorrente laddove, per contestare la tardività dell’inoltro

della domanda di prestazioni, adduce che “(…) in base all’art. 29 LAI e 29

LPGA, qualora una richiesta non è introdotta nelle debite forme, per i termini,

fa stato l’inoltro della domanda. In concreto la domanda di prestazioni

assicurative è stata presentata la prima volta il 9/11 marzo 2009 (cfr. doc. 4

dell’incarto AI) e poi ripresentata su richiesta dell’Ufficio AI il 7 giugno

2010. Sta di fatto che la domanda di prestazione è stata resa pendente già nel

marzo 2009. (…)” (I, punto 6);

- in

particolare l’assicurata non può nemmeno essere stata tratta in errore per il

fatto che l’Ufficio AI il 12 maggio 2010 le ha trasmesso la richiesta di prestazioni

AI con la preghiera di ritornarla compilata (doc. AI 9/1). Infatti a quel

momento il termine utile indicatole (con scritto 12 marzo 2009; cfr. doc. AI

5/4) entro il quale inoltrare la domanda di prestazione (meglio il mese di

maggio 2009 ovvero entro sei mesi dall’insorgenza del danno nel dicembre 2008)

era già passato e pertanto in buona fede l’insorgente non poteva ritenere che

le fosse stato indicato un nuovo termine utile per presentare la richiesta;

- visto

quanto precede (indipendentemente dall’esito dei necessari accertamenti medici

ed economici di cui si dirà) a ragione l’amministrazione ha ritenuto quale

domanda AI quella del 7 giugno 2010 (doc. AI 10/1-9) e, di conseguenza,

l’eventuale diritto al versamento della rendita non potrà essere riconosciuto

prima del dicembre 2010 (art. 29 cpv. 1 LAI);

- per

quanto attiene alla valutazione medica dagli atti risulta che la dr.ssa __________,

vice primario __________ dell’Ospedale __________, nel rapporto 6 settembre

2010 (doc. AI 21/1-5), nell’anamnesi ha indicato degli “(…) stati depressivi

(…)” (doc. AI 21/2). Dal canto suo il dr. __________, FMH in medicina

interna cardiologia – dopo che nel precedente rapporto del 10 luglio 2010 (doc. AI

20/1-4) quali impedimenti psichici riscontrabili ha indicato: “(…) psichicamente:

difficoltà, stato ansioso, insonnia, disturbi della concentrazione / memoria /

astenia (…)” (doc. AI 20/2 punto 1.7) –, nel rapporto del 25

ottobre 2011 (doc. AI 35/1-7), ha attestato, tra le altre cause dell’incapacità

lavorativa, una “(…) sindrome ansioso-depressiva reattiva con disturbi

neuropsicologici (disturbi della memoria / concentrazione), insonnia cronica

(…)” (doc. AI 35/2) precisando, circa l’attività professionale svolta

finora, che “(…) psichicamente: stato ansioso-depressivo, ha una notevole

difficoltà nei rapporti con i pazienti per il proprio stato personale (non ci

tiene a parlare della sua malattia), rendimento ridotto rispetto a prima della

malattia tumorale con difficoltà ad alzarsi la mattina, adinamia mattutina ed astenia

durante la giornata. Disturbi della concentrazione legati probabilmente allo

stato depressivo. (…)” (doc. AI 35/4). Anche il dr. __________, capo

servizio del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, nel

rapporto 20 novembre 2011 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 35/13-15), ha

evidenziato che “(…) il quadro esposto sembrerebbe piuttosto compatibile con

un sovraccarico psichico (ben comprensibile nella sua situazione). Questi

segnali d’altra parte potrebbero essere l’espressione di una forma depressiva

(…)” (doc. AI 35/14);

- viste

le risultanze suesposte questo Tribunale ritiene che già sulla base di detti

atti medici l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’aspetto

psichiatrico. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che senza interpellarla

puntualmente in merito alla questione a sapere se fosse seguita da uno

psichiatra e/o se seguisse una terapia in questo senso, l’Ufficio AI – sulla sola

base del rapporto finale 19 gennaio 2012 dei medici SMR dr. __________, FMH in

medicina interna e dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che del

resto nemmeno hanno visitato l’assicurata (doc. AI 37/1-3) – non poteva

ancora concludere con la sufficiente tranquillità che l’insorgente non

soffrisse di una patologia psichiatrica invalidante. L’Ufficio AI si è poi

contraddetto allorquando nella decisione impugnata ha specificato che

l’inabilità lavorativa è da intendersi come riduzione di presenza senza

riduzione di rendimento (in questo senso il rapporto finale SMR dell’11 aprile

2011 sub doc. AI 28/1-4) mentre che dal rapporto finale SMR del 19 gennaio 2012

(doc. AI 37/1-3) e dall’annotazione 7 settembre 2012 del medico SMR dr. __________

si evince invece che “(…) bisogna però riconoscere un rendimento ridotto (e

non un’orario lavorativo ridotto) del 50% nell’attività di salariata (…)”

(IV/1). Inoltre – nonostante il dr. __________, circa la documentazione medica

prodotta con il ricorso, nell’annotazione 7 settembre 2012, abbia concluso che “(…)

l’attuale documentazione presentata in sede di ricorso non evidenzia una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla documentazione già a

disposizione. (…)” (IV/1) –, anche se il certificato medico del 4 ottobre 2012 del dr. __________

e il rapporto 8 ottobre 2012 del dr. __________ (doc. A/6 e A/7) concernono

essenzialmente all’aspetto psichiatrico, con la duplica l’Ufficio AI ha concluso

per la necessità di un accertamento medico pluridisciplinare (internistico,

oncologico, neurologico e psichiatrico);

- in

simili circostanze la valutazione medica operata dall’Ufficio AI appare lacunosa

e contraddittoria e pertanto senza i necessari accertamenti medici l’Ufficio AI

non poteva ancora determinarsi sul diritto a prestazioni;

- la

decisione impugnata va di conseguenza annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

AI – come del resto auspicato in sede di duplica dalla medesima

amministrazione viste le annotazioni 6 e 12 novembre 2012 dei medici SMR dr. __________

e dr. __________ – affinché esperiti i necessari accertamenti medici pluridisciplinari

e aggiornati quelli economici si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;

- quanto

alle censure (confermate in sede di osservazioni scritte del 28 novembre 2012;

XII) concernenti la ripartizione tra salariata (78%) e casalinga (22%), la

mancata applicazione del gap e le riduzioni operate sul reddito ipotetico da

invalida, questo Tribunale rileva quanto segue.

Se

da una parte dagli atti di causa risulta effettivamente una convergenza tra le dichiarazioni

del datore di lavoro – che nel questionario del 10 luglio 2010 (doc. AI 19/1-6) alla

domanda circa le ore di lavoro prima del danno alla salute ha indicato 6 ore su

una giornata lavorativa di 8 ore per un totale di 28 ore settimanali su di un

orario a tempo pieno di 36 ore (cfr. doc. AI 19/2 punto 2.9); il che equivale

ad un grado di occupazione arrotondato del 78% (28 : 36 x 100 = 77.77%) – e quelle

dell’assicurata – che nell’inchiesta domiciliare del 7 febbraio 2011 (doc. AI 25/1-6)

ha confermato le indicazioni fornite dal datore di lavoro ammettendo “(…) di

aver lavorato per anni come segretaria del marito ma senza un orario preciso; dichiara

6 ore al giorno, ma afferma trattasi di un impegno maggiore. (…)” (doc. AI

25/2) –, dall’altra parte non è chiaro in quale misura lavorerebbe oggi

l’insorgente se non fosse intervenuto il danno alla salute. Questo aspetto

merita di essere acclarato viste anche le diverse dichiarazioni circa il grado

di occupazione del 40% (indicato nella richiesta di mezzi ausiliari del 12

gennaio 2009 sub doc. 1/3 punto 3.2) e del 50% (indicato nel formulario

rilevamento tempestivo del 9 marzo 2009 sub doc. AI 4/1 punto 3). L’assicurata,

nel curriculum vitae del 1. luglio 2010 (doc. AI 18/1-5), ha indicato di aver ottenuto

gli attestati della scuola dell’obbligo dopo 8 anni e del liceo dopo tre anni e

di aver frequentato l’università degli studi di __________ per 6 anni (cfr.

doc. AI 18/2 punto 3.2.1). Il datore di lavoro, nel questionario del 17 luglio

2010 (doc. AI 19/1-6), ha indicato un orario di lavoro, prima del danno alla

salute, di 6 ore su una giornata lavorativa di 8 ore per un totale di 28 ore

settimanali su di un orario a tempo pieno di 36 ore (pari, come visto sopra, ad

un grado di occupazione del 78%) e un orario di 3 ore al giorno per un totale

di 15 ore alla settimana dopo l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. AI

19/2 punto 2.9). Dall’estratto del conto individuale sub IV/2 risulta inoltre

che da quando è stata impiegata presso lo studio medico del marito il reddito

annuo è stato di fr. 2'000.-- nel 1995, di fr. 12'000.-- dal 1996 al 2001, di

fr. 19'091.-- nel 2002 e 2003, di fr. 19'100.-- dal 2004 al 2008 e di fr.

20'300.-- nel 2009. Considerati la formazione scolastica ed il grado di occupazione

del 78% realisticamente vi è da ritenere che l’assicurata avrebbe potuto

ottenere un reddito annuo superiore rispetto a quello conseguito presso lo

studio del marito (ad esempio nel 2000, in base alla tabella TA1, svolgendo a tempo pieno un’attività semplice e ripetitiva avrebbe potuto ottenere un

reddito pari a fr. 45'871.32 [3'658 x 41.8 : 40 x 12]). Nemmeno è possibile

concludere differentemente, come sostenuto con il ricorso, per il solo fatto

che l’assicurata sia entrata nel mondo del lavoro a tempo parziale e all’età di

41 anni. Ritenuta inoltre la durata del lavoro presso il marito, vi è effettivamente

da concludere che l’insorgente si è accontentata di un salario più modesto, la

qual cosa esclude l’applicazione di un gap salariale (in argomento le STF

9C_310/2009 del 14 luglio 2010,9C_399/2007 del 14 marzo 2008 consid. 4.1 e I

644/06 del 15 febbraio 2007, tutte con riferimenti).

Quanto

infine alle riduzioni operate sul reddito ipotetico da invalido – il consulente

in integrazione nella valutazione 27 marzo 2012 (doc. AI 38/1-4) ha riconosciuto

una riduzione del 18%: “(…) si stabilisce una riduzione al reddito da

invalido del/lo 8% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione

(…)” (doc. AI 38/4) – ritenuto che la situazione medica deve essere ancora approfondita è

prematuro pronunciarsi sulle medesime;

- alla

luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI affinché predisposti i necessari accertamenti medici ed

economici si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni del giugno

2010, fermo restando che prima del 1. dicembre 2010 non può essere versata

alcuna rendita;

- parzialmente

vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della vertenza (il ricorso va parzialmente accolto), in casu si

giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di

fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.

L’Ufficio AI rifonderà inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di

ripetibili parziali.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sulla richiesta di

prestazioni del giugno 2010, fermo restando che prima del 1. dicembre 2010 non

può essere versata alcuna rendita.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico della ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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