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Decisione

32.2012.214

Ricorso parz. accolto. L'assicurato ha diritto a una rendita intera dal 1.ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1.aprile 2010 al 31 ottobre 2011. Confermata valutazione medica svolta in ambito LAINF

22 agosto 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VII e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).

1.6. Con le

osservazioni del 22 ottobre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto le critiche

dell’insorgente al vaglio del Servizio integrazione professionale, si è

riconfermato nel proprio provvedimento (doc. IX+1-2).

I doc. IX

e allegati sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. X).

1.7. In data 6

novembre 2012 RI 1 si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie

argomentazioni (doc. XI).

I doc. XI

e allegato sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XII).

1.8. L’UAI, con

le osservazioni del 13 novembre 2012, ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione per quanto concerne la valutazione e l’accertamento inerente la

concessione di provvedimenti professionali. Per quanto concerne invece il grado

d’invalidità e il diritto alla rendita l’UAI si è riconfermato nella decisione

impugnata (doc. XIII).

I doc.

XII, XIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).

1.9. Con lo

scritto del 26 novembre 2012 RI 1 ha postulato il riconoscimento di un grado

d’invalidità del 100% fino al 30 novembre 2012 e del 28/30% dal 1° dicembre

2012, oltre che un’eventuale riqualifica o aiuto al collocamento (doc. XV).

Il

doc. XV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI).

1.10. Questa Corte

- in data 25 marzo 2013 - ha interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni che hanno

indotto quest’ultimo a ritenere pienamente abile l’assicurato dal 12 ottobre

2010 (doc. XVII).

1.11. L’UAI ha

risposto il 4 aprile 2013 producendo la presa di posizione del SMR (doc.

XVIII+bis).

1.12. Con scritto

del 22 aprile 2013 il TCA ha quindi interpellato il Dr. __________ sui motivi

che hanno portato questo medico a ritenere RI 1 abile in attività adeguate dal

1° novembre 2011 (doc. XIX).

1.13. Il Dr. __________

ha risposto il 27 giugno 2013 (doc. XXII).

I doc.

XIX, XXI, XXII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXIII).

1.14. Il ricorrente

è rimasto silente, mentre l’UAI nella presa di posizione del 9 luglio 2013 ha proposto l’accoglimento parziale del ricorso attribuendo la rendita d’invalidità fino al 31

ottobre 2011 invece che al 31 gennaio 2011 (doc. XXIV+1).

Il doc.

XXIV+ 1 è stato inviato a RI 1 per osservazioni (doc. XXV).

Il

ricorrente è rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari

e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di

guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di

lavoro prevedibile.

Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.7. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.8. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza

del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.

64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

2.9. Nella

decisione del 3 luglio 2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una

rendita intera dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1° aprile 2010 al

31 gennaio 2011 sulla base della valutazione del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia, esperto in medicina infortunistica e in medicina generale, del 21

agosto 2008 e di quella del 15 settembre 2011 svolte per conto

dell’assicuratore LAINF (doc. AI 20-1, doc. LAINF 19-1)

Nel

rapporto del 21 agosto 2008 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “esiti

di infortunio in data 7 ottobre 2006 a seguito del quale il paziente subì: ● trauma

contusivo diretto al polso sinistro e al processo stiloideo del radio con

successiva diagnosi di tendinite di De-Quarvain. Stato dopo revisione chirurgica

il 28 novembre 2006 affiancata da tenolisi del pollice sinistro con ulteriore

decorso sfavorevole. Stato dopo posa di catetere per blocco continuo il 17

luglio 2007. Stato dopo revisione chirurgica il 5 settembre 2007 con tenolisi,

cura di neurinomi e mini-stiloidectomia” (doc. AI

20-5).

Questo

specialista ha concluso per la completa inabilità lavorativa per la professione

di macellaio-salumiere, mentre in mansioni confacenti l’assicurato è ritenuto

completamente abile (doc. AI 20-5).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nel rapporto del 22 gennaio 2009 ha quindi ripreso la diagnosi del Dr. __________ e l’indicazione di inabilità lavorativa

completa dal mese di ottobre 2006 (data infortunio), sino al mese di settembre

2008 quando è ristabilita la piena abilità in attività adeguate (doc. AI 26-1).

Il 12

aprile 2010 RI 1 ha subìto presso l’Ospedale Universitario di __________ un

nuovo intervento di tenosinoviectomia e ricostruzione del primo compartimento

dorsale con innesto di tendine del palmare gracile (doc. LAINF 19-2, doc. AI

89-1, rapporto Dr. __________)

Nel

rapporto del 5 agosto 2010 il medico del SMR riferendosi all’intervento subìto

dall’assicurato ha ritenuto giustificata una limitazione totale per ogni

attività per almeno 4-6 mesi (doc. AI 78-2).

Nel

rapporto del 15 settembre 2011 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “esiti

di infortunio in data 7 ottobre 2006 a seguito del quale il paziente ha subìto:

● trauma contusivo diretto al polso sinistro e processo stiloideo del

radio con successiva diagnosi di tendinite di De-Quarvain. Stato dopo revisione

chirurgica il 28 novembre 2006 associata a tenolisi del pollice sinistro. Stato

dopo posa di catetere per blocco continuo il 17 luglio 2007. Stato dopo

revisione chirurgica il 5 settembre 2007 con tenolisi, cura di neurinomi e

ministiloidectomia. Stato dopo revisione chirurgica in data 1 aprile 2010 con

tenosinovectomia e ricostruzione del primo compartimento dorsale con innesto di

tendine del palmare gracile.” (doc. LAINF 19-5).

Secondo

il Dr. __________ permangono dei dolori specialmente neuropatici a livello

dello stiloide ulnare con irradiazioni sui raggi I e soprattutto raggio mano

sinistra in paziente destrimane.

I dolori

divengono ingravescenti nell’utilizzo ripetitivo del polso e agli sforzi

(intensità di forza applicata) (doc. LAINF 19-5).

Dal punto

di vista della causalità non sono ravvisabili – sempre secondo il medico

fiduciario – fattori estranei all’infortunio (doc.

LAINF 19-5).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’assicurato è ritenuto

pienamente abile al lavoro in un’attività adeguata dal 1° novembre 2011. Lo

specialista ha sconsigliato attività con movimenti ripetitivi del polso, nonché

prensione rozza e fine con la mano sinistra. Quali attività confacenti ha

indicato la funzione di ispettore alimentare, occupazioni nella vendita d’auto,

ausiliario di polizia, insegnamento (doc. LAINF 19-7).

Nelle

annotazioni del 17 ottobre 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha

confermato la definitiva inabilità lavorativa dell’assicurato nell’attività di

macellaio, mentre in attività adeguata egli ha fissato l’inabilità al 100% dal

7 ottobre 2006, dello 0% dal mese di settembre 2008, del 100% dal 12 aprile

2010 e la piena abilità dal 12 ottobre 2010 (doc. AI

107-1).

Questa

Corte ha interpellato in primis l’Ufficio AI sui motivi che hanno

indotto il Dr. __________ del SMR a ritenere l’assicurato pienamente abile dal

12 ottobre 2010, distanziandosi dalle conclusioni del Dr. __________ che ha

indicato il 1° novembre 2011 (doc. XVII).

Il Dr. __________

del SMR al riguardo ha, in particolare, rilevato:

"

(…)

In data 12.4.2010 l’Ato è stato sottoposto a

nuovo intervento dopo il quale a distanza di ulteriori 6 mesi (12.10.2010) è

stato da noi ritenuto nuovamente abile in attività adeguate ergonomicamente in

mancanza di documentazione obbiettiva specialistica discrepante.

Ricordo inoltre che alla visita specialistica

dr.med. __________ del 29.3.2011 si parlava inoltre di situazione locale molto

migliorata (deutlich verbessert) mentre nel rapporto medico per l’AI in data

del 4.3.2011 il medesimo dr.med. __________ si esprimeva per esigibilità totale

da subito (sofort) in attività ritenuta adeguate ergonomicamente.

Non era quindi chiaro con quale motivazione il

medico dr.med. __________ dopo la visita fiduciaria effettuata in data

25.7.2011 (data del documento 15.9.2011) egli riteneva abile totalmente in

attività adeguate ergonomicamente l’Ato solo dal 1.11.2011.

In definitiva in

mancanza di documentazione obbiettiva clinica specialistica che attestasse una

limitazione in attività ritenute adeguate ergonomicamente dopo questo periodo

di 6 mesi postoperatori questo è stato ritenuto corretto da parte nostra."

(doc. XVIIIbis).

Il TCA ha

quindi interpellato il Dr. __________, il quale ha fornito le seguenti delucidazioni:

"

(…)

La visita peritale da me esperita su incarico

dell’Assicurazione __________ di __________ è stata eseguita il 25 luglio 2011

e pertanto non era possibile eseguire valutazioni retroattive essendo il

paziente in quel mentre comunque ancora inabile al lavoro in misura completa.

La redazione della relazione peritale è stata eseguita il 15 settembre 2011 e

la data indicata del 1.11.2011 per la ripresa lavorativa nella misura massima

possibile avrebbe consentito all’assicuratore Lainf il tempo tecnico per

portare il caso a definizione computando le varie postille di chiusura.

Dal profilo medico, v’è pure da sottolineare che

la visita specialistica a cura del Dott. __________ è stata eseguita il

29.3.2011 e confermava la permanenza di algie di origine neurogena nonostante

il miglioramento intervenuto grazie all’intervento operatorio. Per altro

osservo come l’indagine di risonanza magnetica eseguita il 7.6.2011

documentasse ancora una alterazione edematosa residua peritendinea all’altezza

del pregresso intervento con leggera tendinosi dell’estensore breve del pollice

a suffragare il reperto clinico del Dott. __________. Da ultimo lo specialista,

sempre nel suo scritto del 13.4.2011, consigliava di eseguire una valutazione

medico assicurativa volta a determinare la capacità lavorativa residua del

paziente e questo non si allinea con quanto stabilito dal Servizio Medico Regionale

dell’AI che aveva considerato il paziente abile pienamente dal 12.10.2010.

Per le motivazioni sopra riassunte confermo

quanto indicato in sede peritale a fronte della questione relativa la capacità

lavorativa."

(doc. XXII).

Il Dr. __________

del SMR, nelle annotazioni dell’8 luglio 2013, ha ritenuto plausibili e condivisibili le osservazioni di tipo medico del Dr. __________ concludendo

tuttavia per una ripresa della piena esigibilità lavorativa in attività

adeguate a partire dalla data della visita medica fiduciaria del 25 luglio 2011

(doc. XXIV1).

Nelle

osservazioni del 9 luglio 2013 l’Ufficio AI ha quindi postulato l’accoglimento

parziale del ricorso con l’attribuzione di una rendita intera fino al 31

ottobre 2011 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a OAI) invece

che fino al 31 gennaio 2011 (doc. XXIV+1).

Questa

Corte non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico del SMR.

In

effetti il Dr. __________ nella risposta del 27 giugno 2013 ha chiarito che la data del 1° novembre 2011 è stata fissata da un punto di vista tecnico per

consentire all’assicuratore infortuni di “portare il caso a definizione

computando le varie postille di chiusura” (doc. XXII).

Il medico

fiduciario dell’Assicurazione __________ di __________, in risposta al quesito

del TCA sui motivi per i quali si distanziava dalle conclusioni del SMR che

fissava al 12 ottobre 2010 la piena abilità, ha poi rilevato che dopo la visita

presso il Dr. __________ del 29 marzo 2011 vi erano ancora delle algie di

origine neurogena nonostante il miglioramento successivo all’intervento

chirurgico dell’aprile 2010 (doc. AI 98-1). Inoltre secondo il Dr. __________

la risonanza magnetica del 7 giugno 2011 (doc. LAINF 17-1) ha evidenziato una “alterazione

edematosa residua peritendinea all’altezza del pregresso intervento con leggera

tendinosi dell’estensore breve del pollice a suffragare il reperto clinico del

Dott. __________” (doc. XXII).

Alla luce

delle risposte del Dr. __________ e del Dr. __________ del SMR il miglioramento

del quadro clinico è dunque piuttosto da ricondurre alla data della visita

medica fiduciaria del 25 luglio 2011.

Il

ricorrente, da parte sua, ha prodotto lo scritto del 26 marzo 2012 del Dr. __________,

FMH in medicina generale e medicina del lavoro, che non permette a questa Corte

una diversa valutazione della fattispecie.

Il Dr. __________

non pone una diagnosi che si differenzia da quanto indicato dal Dr. __________,

né tantomeno si esprime sulla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali

del paziente. Il medico curante ha, da un lato, auspicato una riqualifica

professionale per RI 1, dall’altro ha riferito della terapia farmacologica

seguita dal paziente e del fatto che è seguito dalla Dr.ssa __________ per

l’aspetto psichiatrico (doc. A1).

Agli atti

vi è il rapporto medico del 29 marzo 2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, nella quale tuttavia il medico non ha posto una

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 145-1).

Sui

referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ hanno preso posizione i

medici del SMR, Dr. __________ e Dr. __________ rilevando che gli stessi non

permettono una diversa valutazione del caso (doc. AI 147-1).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni svolte in ambito LAINF e quelle del

SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua precedente

attività di macellaio dal 7 ottobre 2006 (data dell’infortunio), mentre in

attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali egli è considerato

inabile completamente dal 7 ottobre 2006, abile al 100% dal mese di settembre

2008, inabile completamente dal 12 aprile 2010 (intervento chirurgico) e pienamente

abile dal 25 luglio 2011 (data della visita medica fiduciaria).

2.10. Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (la rendita viene

soppressa a far tempo dal 1° novembre 2011).

2.10.1. Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 67’200.-- nel 2008 (cfr.

scritto doc. AI 120-1 __________, __________).

Secondo

il precedente datore di lavoro nel 2011 il salario annuo sarebbe stato di fr.

68'160.-- (doc. AI 120-1).

2.10.2. Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29

mensili oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.07 per

l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).

L’assicurato,

quale macellaio / salumiere, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 68'160.-- / anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60'105.17, cfr.

Tabella TA1 p.to 10 ”Industrie alimentari”, livello di qualifica 4, fr.

4’757.-- X 12 mesi = 57’084.-- riportato su 41.7. = 59'510.07 e aggiornato al

2011).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico

da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008.

2.10.3. In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto

ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.10.4. In concreto,

l’amministrazione ha applicato una riduzione del 10% per attività leggere (doc.

AI 121-3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella

presente fattispecie la percentuale del 10% può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.07 e ammettendo

la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 55'711.86 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da

valido nel medesimo anno di fr. 68'160.-- (consid. 2.10.1.) emerge un tasso

d’invalidità del 18,2% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto

ad una rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.

Considerandi

che l’assicurato è riconosciuto inabile al lavoro al 100% dal 7 ottobre 2006

egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2007, trascorso un anno di

attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett.b OAI), sino

al 30 novembre 2008 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento ai sensi dell’art.

88.

OAI).

Successivamente

egli ha diritto ancora a una rendita intera dal 1° aprile 2010 (quando risorge

l’invalidità) fino al 31 ottobre 2011.

Le prestazioni

sono pertanto soppresse a partire dal 1° novembre 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

2.11

Per quanto concerne il diritto ad una riformazione professionale

l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha fatto riferimento al rapporto del 27

gennaio 2012 del consulente in integrazione professionale __________ (doc. AI

134-1).

Nel

rapporto citato il consulente ha illustrato la cronistoria dei tentativi di

riformazione professionale intrapresi dall’amministrazione. Allo scopo di

individuare le attività professionali adeguate al danno alla salute di RI 1 l’amministrazione

ha disposto un accertamento professionale presso il __________ di __________

dal 23 marzo al 20 aprile 2009 e successivamente il consulente ha assegnato un

ulteriore accertamento professionale presso la __________ di __________ che

tuttavia non ha avuto luogo visto che l’assicurato ha dovuto sottoporsi all’intervento

chirurgico del 12 aprile 2010 (doc. 134-1).

A seguito

della visita peritale del Dr. __________ del 25 luglio 2011 (rapporto 15

settembre 2011) l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un periodo di

accertamento professionale presso il __________ (doc. AI 118-1, 122-1) che

tuttavia è stato annullato con la decisione del 10 gennaio 2012 “a causa

dell’assenza del signor RI 1 per otite e per la mancata disponibilità

dimostrata dallo stesso nel seguire il provvedimento di accertamento

professionale presso la __________” (doc. AI 129-1)

Con

scritto del 30 gennaio 2012, indirizzato all’allora patrocinatore

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha invitato l’assicurato ad indicare se intendeva

beneficiare di una riqualifica professionale oppure di un aiuto al collocamento

(doc. AI 135-1).

L’8

febbraio 2012 l’insorgente ha risposto di voler beneficiare esclusivamente di

un aiuto al collocamento (doc. AI 136-1).

In

sede di ricorso l’assicurato si è lamentato di non aver

ricevuto alcun aiuto nella reintegrazione professionale (doc. I), mentre l’UAI

ha risposto che l’accertamento presso la __________ è fallito vista

l’attitudine negativa del ricorrente, il quale con dichiarazione dell’8

febbraio 2012 ha poi scelto di beneficiare unicamente di un aiuto al collocamento

(doc. V).

Negli

scritti successivi l’assicurato ha ribadito di aver rifiutato il periodo di

accertamento presso la __________ per ragioni di salute e non per negligenza e

di essersi attivato per trovare delle soluzioni lavorative alternative

(allegando successivamente lo scritto del 16 gennaio 2012 del __________,

azienda disposta ad assumere l’assicurato per un accertamento professionale

(doc. B8 e doc. VII).

L’UAI ha inizialmente

difeso la scelta dell’accertamento presso la __________ e l’operato del

consulente in integrazione professionale sottolineando che lo scritto del __________

non è mai stato inviato all’UAI e rimproverando all’assicurato di non aver mai

fatto cenno di quest’occasione di impiego nel colloquio con il consulente il 26

gennaio 2012 (doc. IX+1-2).

In data 6

novembre 2012 il ricorrente ha quindi ribadito di essersi attivato per trovare

un’occupazione alternativa e di aver optato per l’aiuto al collocamento per una

carente informazione da parte dell’amministrazione (doc. XI).

Infine, nelle osservazioni del 13 novembre 2012, l’Ufficio AI riferendosi

allo scritto del 16 gennaio 2012 del __________,

ha proposto il rinvio degli atti per quanto concerne la valutazione e

l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti professionali, in

considerazione del fatto che “l’assicurato ha manifestato la sua volontà di

seguire una riformazione professionale e dichiara di aver scelto l’aiuto al

collocamento solo per un disguido” (doc. XIII).

Viste le

argomentazioni dell’assicurato, lo scritto del 16 gennaio 2012 del __________ e

le osservazioni dell’Ufficio AI, questa Corte rinvia gli atti

all’amministrazione per quanto riguarda la

valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti

professionali.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza (il ricorso va parzialmente accolto), in casu si

giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di

fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 3 luglio 2012 impugnata è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre

2008 e dal 1° aprile 2010 al 31 ottobre 2011.

2. Gli atti

sono rinviati all’amministrazione per quanto riguarda la

valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti

professionali.

3. Le spese,

per complessivi fr. 500.-- sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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