32.2012.214
Ricorso parz. accolto. L'assicurato ha diritto a una rendita intera dal 1.ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1.aprile 2010 al 31 ottobre 2011. Confermata valutazione medica svolta in ambito LAINF
22 agosto 2013Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.214
Data decisione, Autorità:
22.08.2013, TCA
Titolo:
Ricorso parz. accolto. L'assicurato ha diritto a una rendita intera dal 1.ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1.aprile 2010 al 31 ottobre 2011. Confermata valutazione medica svolta in ambito LAINF
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RENDITA
RENDITA LIMITATA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 3 let. b LAI
art. 15 LAI
art. 16 LAI
art. 17 LAI
art. 18 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
art. 29 cpv. 1 let. b OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.214
LG/DC/sc
Lugano
22 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 3 luglio 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1976, da ultimo attivo in qualità di macellaio / salumiere, in data 25
febbraio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti per le sequele dell’infortunio del 7 ottobre 2006 (doc. AI 1-1/8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un accertamento
professionale presso il Centro __________ (doc. AI 39-1), l’UAI con decisione
del 3 luglio 2012 (doc. AI 149-1), preavvisata con progetto del 13 febbraio
2012 (doc. AI 138-1), ha attribuito all’assicurato una rendita intera
limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2007 e il 30
novembre 2008 e dal 1° aprile 2010 al 31 gennaio 2011.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’Ufficio AI che non
ha preso in considerazione i pareri dei medici curanti e non ha predisposto una
propria valutazione peritale. Egli ha inoltre lamentato di non aver ricevuto
alcun aiuto nella reintegrazione professionale (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, sulla base della valutazione medica del SMR, che a sua volta si fonda su
quella svolta in ambito LAINF, ha riconfermato il proprio provvedimento. Per
quanto concerne i provvedimenti professionali l’UAI ha evidenziato che RI 1 ha
scelto un aiuto al collocamento rifiutando una riqualifica professionale (doc.
V).
1.5. Con scritto
del 9 ottobre 2012 il ricorrente ha esposto le proprie ragioni riguardo al
periodo di accertamento professionale non svolto e allegando una serie di
certificati medici (doc. VII)
Fatti
I doc.
VII e allegati sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VIII).
1.6. Con le
osservazioni del 22 ottobre 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto le critiche
dell’insorgente al vaglio del Servizio integrazione professionale, si è
riconfermato nel proprio provvedimento (doc. IX+1-2).
I doc. IX
e allegati sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc. X).
1.7. In data 6
novembre 2012 RI 1 si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie
argomentazioni (doc. XI).
I doc. XI
e allegato sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. XII).
1.8. L’UAI, con
le osservazioni del 13 novembre 2012, ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione per quanto concerne la valutazione e l’accertamento inerente la
concessione di provvedimenti professionali. Per quanto concerne invece il grado
d’invalidità e il diritto alla rendita l’UAI si è riconfermato nella decisione
impugnata (doc. XIII).
I doc.
XII, XIII sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).
1.9. Con lo
scritto del 26 novembre 2012 RI 1 ha postulato il riconoscimento di un grado
d’invalidità del 100% fino al 30 novembre 2012 e del 28/30% dal 1° dicembre
2012, oltre che un’eventuale riqualifica o aiuto al collocamento (doc. XV).
Il
doc. XV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI).
1.10. Questa Corte
- in data 25 marzo 2013 - ha interpellato l’Ufficio AI sulle ragioni che hanno
indotto quest’ultimo a ritenere pienamente abile l’assicurato dal 12 ottobre
2010 (doc. XVII).
1.11. L’UAI ha
risposto il 4 aprile 2013 producendo la presa di posizione del SMR (doc.
XVIII+bis).
1.12. Con scritto
del 22 aprile 2013 il TCA ha quindi interpellato il Dr. __________ sui motivi
che hanno portato questo medico a ritenere RI 1 abile in attività adeguate dal
1° novembre 2011 (doc. XIX).
1.13. Il Dr. __________
ha risposto il 27 giugno 2013 (doc. XXII).
I doc.
XIX, XXI, XXII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXIII).
1.14. Il ricorrente
è rimasto silente, mentre l’UAI nella presa di posizione del 9 luglio 2013 ha proposto l’accoglimento parziale del ricorso attribuendo la rendita d’invalidità fino al 31
ottobre 2011 invece che al 31 gennaio 2011 (doc. XXIV+1).
Il doc.
XXIV+ 1 è stato inviato a RI 1 per osservazioni (doc. XXV).
Il
ricorrente è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari
e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di
guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di
lavoro prevedibile.
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice
non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui
compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze
specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.7. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.8. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In una sentenza
del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.
64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della
riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che
una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né
un caso di riconsiderazione.
2.9. Nella
decisione del 3 luglio 2012, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una
rendita intera dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2008 e dal 1° aprile 2010 al
31 gennaio 2011 sulla base della valutazione del Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia, esperto in medicina infortunistica e in medicina generale, del 21
agosto 2008 e di quella del 15 settembre 2011 svolte per conto
dell’assicuratore LAINF (doc. AI 20-1, doc. LAINF 19-1)
Nel
rapporto del 21 agosto 2008 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “esiti
di infortunio in data 7 ottobre 2006 a seguito del quale il paziente subì: ● trauma
contusivo diretto al polso sinistro e al processo stiloideo del radio con
successiva diagnosi di tendinite di De-Quarvain. Stato dopo revisione chirurgica
il 28 novembre 2006 affiancata da tenolisi del pollice sinistro con ulteriore
decorso sfavorevole. Stato dopo posa di catetere per blocco continuo il 17
luglio 2007. Stato dopo revisione chirurgica il 5 settembre 2007 con tenolisi,
cura di neurinomi e mini-stiloidectomia” (doc. AI
20-5).
Questo
specialista ha concluso per la completa inabilità lavorativa per la professione
di macellaio-salumiere, mentre in mansioni confacenti l’assicurato è ritenuto
completamente abile (doc. AI 20-5).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nel rapporto del 22 gennaio 2009 ha quindi ripreso la diagnosi del Dr. __________ e l’indicazione di inabilità lavorativa
completa dal mese di ottobre 2006 (data infortunio), sino al mese di settembre
2008 quando è ristabilita la piena abilità in attività adeguate (doc. AI 26-1).
Il 12
aprile 2010 RI 1 ha subìto presso l’Ospedale Universitario di __________ un
nuovo intervento di tenosinoviectomia e ricostruzione del primo compartimento
dorsale con innesto di tendine del palmare gracile (doc. LAINF 19-2, doc. AI
89-1, rapporto Dr. __________)
Nel
rapporto del 5 agosto 2010 il medico del SMR riferendosi all’intervento subìto
dall’assicurato ha ritenuto giustificata una limitazione totale per ogni
attività per almeno 4-6 mesi (doc. AI 78-2).
Nel
rapporto del 15 settembre 2011 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “esiti
di infortunio in data 7 ottobre 2006 a seguito del quale il paziente ha subìto:
● trauma contusivo diretto al polso sinistro e processo stiloideo del
radio con successiva diagnosi di tendinite di De-Quarvain. Stato dopo revisione
chirurgica il 28 novembre 2006 associata a tenolisi del pollice sinistro. Stato
dopo posa di catetere per blocco continuo il 17 luglio 2007. Stato dopo
revisione chirurgica il 5 settembre 2007 con tenolisi, cura di neurinomi e
ministiloidectomia. Stato dopo revisione chirurgica in data 1 aprile 2010 con
tenosinovectomia e ricostruzione del primo compartimento dorsale con innesto di
tendine del palmare gracile.” (doc. LAINF 19-5).
Secondo
il Dr. __________ permangono dei dolori specialmente neuropatici a livello
dello stiloide ulnare con irradiazioni sui raggi I e soprattutto raggio mano
sinistra in paziente destrimane.
I dolori
divengono ingravescenti nell’utilizzo ripetitivo del polso e agli sforzi
(intensità di forza applicata) (doc. LAINF 19-5).
Dal punto
di vista della causalità non sono ravvisabili – sempre secondo il medico
fiduciario – fattori estranei all’infortunio (doc.
LAINF 19-5).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua l’assicurato è ritenuto
pienamente abile al lavoro in un’attività adeguata dal 1° novembre 2011. Lo
specialista ha sconsigliato attività con movimenti ripetitivi del polso, nonché
prensione rozza e fine con la mano sinistra. Quali attività confacenti ha
indicato la funzione di ispettore alimentare, occupazioni nella vendita d’auto,
ausiliario di polizia, insegnamento (doc. LAINF 19-7).
Nelle
annotazioni del 17 ottobre 2011 il medico del SMR, Dr. __________, ha
confermato la definitiva inabilità lavorativa dell’assicurato nell’attività di
macellaio, mentre in attività adeguata egli ha fissato l’inabilità al 100% dal
7 ottobre 2006, dello 0% dal mese di settembre 2008, del 100% dal 12 aprile
2010 e la piena abilità dal 12 ottobre 2010 (doc. AI
107-1).
Questa
Corte ha interpellato in primis l’Ufficio AI sui motivi che hanno
indotto il Dr. __________ del SMR a ritenere l’assicurato pienamente abile dal
12 ottobre 2010, distanziandosi dalle conclusioni del Dr. __________ che ha
indicato il 1° novembre 2011 (doc. XVII).
Il Dr. __________
del SMR al riguardo ha, in particolare, rilevato:
"
(…)
In data 12.4.2010 l’Ato è stato sottoposto a
nuovo intervento dopo il quale a distanza di ulteriori 6 mesi (12.10.2010) è
stato da noi ritenuto nuovamente abile in attività adeguate ergonomicamente in
mancanza di documentazione obbiettiva specialistica discrepante.
Ricordo inoltre che alla visita specialistica
dr.med. __________ del 29.3.2011 si parlava inoltre di situazione locale molto
migliorata (deutlich verbessert) mentre nel rapporto medico per l’AI in data
del 4.3.2011 il medesimo dr.med. __________ si esprimeva per esigibilità totale
da subito (sofort) in attività ritenuta adeguate ergonomicamente.
Non era quindi chiaro con quale motivazione il
medico dr.med. __________ dopo la visita fiduciaria effettuata in data
25.7.2011 (data del documento 15.9.2011) egli riteneva abile totalmente in
attività adeguate ergonomicamente l’Ato solo dal 1.11.2011.
In definitiva in
mancanza di documentazione obbiettiva clinica specialistica che attestasse una
limitazione in attività ritenute adeguate ergonomicamente dopo questo periodo
di 6 mesi postoperatori questo è stato ritenuto corretto da parte nostra."
(doc. XVIIIbis).
Il TCA ha
quindi interpellato il Dr. __________, il quale ha fornito le seguenti delucidazioni:
"
(…)
La visita peritale da me esperita su incarico
dell’Assicurazione __________ di __________ è stata eseguita il 25 luglio 2011
e pertanto non era possibile eseguire valutazioni retroattive essendo il
paziente in quel mentre comunque ancora inabile al lavoro in misura completa.
La redazione della relazione peritale è stata eseguita il 15 settembre 2011 e
la data indicata del 1.11.2011 per la ripresa lavorativa nella misura massima
possibile avrebbe consentito all’assicuratore Lainf il tempo tecnico per
portare il caso a definizione computando le varie postille di chiusura.
Dal profilo medico, v’è pure da sottolineare che
la visita specialistica a cura del Dott. __________ è stata eseguita il
29.3.2011 e confermava la permanenza di algie di origine neurogena nonostante
il miglioramento intervenuto grazie all’intervento operatorio. Per altro
osservo come l’indagine di risonanza magnetica eseguita il 7.6.2011
documentasse ancora una alterazione edematosa residua peritendinea all’altezza
del pregresso intervento con leggera tendinosi dell’estensore breve del pollice
a suffragare il reperto clinico del Dott. __________. Da ultimo lo specialista,
sempre nel suo scritto del 13.4.2011, consigliava di eseguire una valutazione
medico assicurativa volta a determinare la capacità lavorativa residua del
paziente e questo non si allinea con quanto stabilito dal Servizio Medico Regionale
dell’AI che aveva considerato il paziente abile pienamente dal 12.10.2010.
Per le motivazioni sopra riassunte confermo
quanto indicato in sede peritale a fronte della questione relativa la capacità
lavorativa."
(doc. XXII).
Il Dr. __________
del SMR, nelle annotazioni dell’8 luglio 2013, ha ritenuto plausibili e condivisibili le osservazioni di tipo medico del Dr. __________ concludendo
tuttavia per una ripresa della piena esigibilità lavorativa in attività
adeguate a partire dalla data della visita medica fiduciaria del 25 luglio 2011
(doc. XXIV1).
Nelle
osservazioni del 9 luglio 2013 l’Ufficio AI ha quindi postulato l’accoglimento
parziale del ricorso con l’attribuzione di una rendita intera fino al 31
ottobre 2011 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a OAI) invece
che fino al 31 gennaio 2011 (doc. XXIV+1).
Questa
Corte non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni del medico del SMR.
In
effetti il Dr. __________ nella risposta del 27 giugno 2013 ha chiarito che la data del 1° novembre 2011 è stata fissata da un punto di vista tecnico per
consentire all’assicuratore infortuni di “portare il caso a definizione
computando le varie postille di chiusura” (doc. XXII).
Il medico
fiduciario dell’Assicurazione __________ di __________, in risposta al quesito
del TCA sui motivi per i quali si distanziava dalle conclusioni del SMR che
fissava al 12 ottobre 2010 la piena abilità, ha poi rilevato che dopo la visita
presso il Dr. __________ del 29 marzo 2011 vi erano ancora delle algie di
origine neurogena nonostante il miglioramento successivo all’intervento
chirurgico dell’aprile 2010 (doc. AI 98-1). Inoltre secondo il Dr. __________
la risonanza magnetica del 7 giugno 2011 (doc. LAINF 17-1) ha evidenziato una “alterazione
edematosa residua peritendinea all’altezza del pregresso intervento con leggera
tendinosi dell’estensore breve del pollice a suffragare il reperto clinico del
Dott. __________” (doc. XXII).
Alla luce
delle risposte del Dr. __________ e del Dr. __________ del SMR il miglioramento
del quadro clinico è dunque piuttosto da ricondurre alla data della visita
medica fiduciaria del 25 luglio 2011.
Il
ricorrente, da parte sua, ha prodotto lo scritto del 26 marzo 2012 del Dr. __________,
FMH in medicina generale e medicina del lavoro, che non permette a questa Corte
una diversa valutazione della fattispecie.
Il Dr. __________
non pone una diagnosi che si differenzia da quanto indicato dal Dr. __________,
né tantomeno si esprime sulla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali
del paziente. Il medico curante ha, da un lato, auspicato una riqualifica
professionale per RI 1, dall’altro ha riferito della terapia farmacologica
seguita dal paziente e del fatto che è seguito dalla Dr.ssa __________ per
l’aspetto psichiatrico (doc. A1).
Agli atti
vi è il rapporto medico del 29 marzo 2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, nella quale tuttavia il medico non ha posto una
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 145-1).
Sui
referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ hanno preso posizione i
medici del SMR, Dr. __________ e Dr. __________ rilevando che gli stessi non
permettono una diversa valutazione del caso (doc. AI 147-1).
In
conclusione, rispecchiando le valutazioni svolte in ambito LAINF e quelle del
SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua precedente
attività di macellaio dal 7 ottobre 2006 (data dell’infortunio), mentre in
attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali egli è considerato
inabile completamente dal 7 ottobre 2006, abile al 100% dal mese di settembre
2008, inabile completamente dal 12 aprile 2010 (intervento chirurgico) e pienamente
abile dal 25 luglio 2011 (data della visita medica fiduciaria).
2.10. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (la rendita viene
soppressa a far tempo dal 1° novembre 2011).
2.10.1. Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 67’200.-- nel 2008 (cfr.
scritto doc. AI 120-1 __________, __________).
Secondo
il precedente datore di lavoro nel 2011 il salario annuo sarebbe stato di fr.
68'160.-- (doc. AI 120-1).
2.10.2. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008
dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 6-2013, p. 90), esso ammonta a fr. 5'109.29
mensili oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'109.29 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2011 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
6-2013, p. 91), un reddito mensile di fr. 5'158.50 oppure di fr. 61'902.07 per
l'intero anno (fr. 5'158.50 x 12).
L’assicurato,
quale macellaio / salumiere, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 68'160.-- / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.1.). Tale reddito si situa sopra
la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 60'105.17, cfr.
Tabella TA1 p.to 10 ”Industrie alimentari”, livello di qualifica 4, fr.
4’757.-- X 12 mesi = 57’084.-- riportato su 41.7. = 59'510.07 e aggiornato al
2011).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico
da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008.
2.10.3. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto
ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.10.4. In concreto,
l’amministrazione ha applicato una riduzione del 10% per attività leggere (doc.
AI 121-3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella
presente fattispecie la percentuale del 10% può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'902.07 e ammettendo
la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 55'711.86 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 68'160.-- (consid. 2.10.1.) emerge un tasso
d’invalidità del 18,2% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
ad una rendita d’invalidità come stabilito dall’amministrazione.
Considerandi
che l’assicurato è riconosciuto inabile al lavoro al 100% dal 7 ottobre 2006
egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2007, trascorso un anno di
attesa dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett.b OAI), sino
al 30 novembre 2008 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento ai sensi dell’art.
88.
OAI).
Successivamente
egli ha diritto ancora a una rendita intera dal 1° aprile 2010 (quando risorge
l’invalidità) fino al 31 ottobre 2011.
Le prestazioni
sono pertanto soppresse a partire dal 1° novembre 2011, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011
consid. 3.1).
2.11
Per quanto concerne il diritto ad una riformazione professionale
l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha fatto riferimento al rapporto del 27
gennaio 2012 del consulente in integrazione professionale __________ (doc. AI
134-1).
Nel
rapporto citato il consulente ha illustrato la cronistoria dei tentativi di
riformazione professionale intrapresi dall’amministrazione. Allo scopo di
individuare le attività professionali adeguate al danno alla salute di RI 1 l’amministrazione
ha disposto un accertamento professionale presso il __________ di __________
dal 23 marzo al 20 aprile 2009 e successivamente il consulente ha assegnato un
ulteriore accertamento professionale presso la __________ di __________ che
tuttavia non ha avuto luogo visto che l’assicurato ha dovuto sottoporsi all’intervento
chirurgico del 12 aprile 2010 (doc. 134-1).
A seguito
della visita peritale del Dr. __________ del 25 luglio 2011 (rapporto 15
settembre 2011) l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato un periodo di
accertamento professionale presso il __________ (doc. AI 118-1, 122-1) che
tuttavia è stato annullato con la decisione del 10 gennaio 2012 “a causa
dell’assenza del signor RI 1 per otite e per la mancata disponibilità
dimostrata dallo stesso nel seguire il provvedimento di accertamento
professionale presso la __________” (doc. AI 129-1)
Con
scritto del 30 gennaio 2012, indirizzato all’allora patrocinatore
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha invitato l’assicurato ad indicare se intendeva
beneficiare di una riqualifica professionale oppure di un aiuto al collocamento
(doc. AI 135-1).
L’8
febbraio 2012 l’insorgente ha risposto di voler beneficiare esclusivamente di
un aiuto al collocamento (doc. AI 136-1).
In
sede di ricorso l’assicurato si è lamentato di non aver
ricevuto alcun aiuto nella reintegrazione professionale (doc. I), mentre l’UAI
ha risposto che l’accertamento presso la __________ è fallito vista
l’attitudine negativa del ricorrente, il quale con dichiarazione dell’8
febbraio 2012 ha poi scelto di beneficiare unicamente di un aiuto al collocamento
(doc. V).
Negli
scritti successivi l’assicurato ha ribadito di aver rifiutato il periodo di
accertamento presso la __________ per ragioni di salute e non per negligenza e
di essersi attivato per trovare delle soluzioni lavorative alternative
(allegando successivamente lo scritto del 16 gennaio 2012 del __________,
azienda disposta ad assumere l’assicurato per un accertamento professionale
(doc. B8 e doc. VII).
L’UAI ha inizialmente
difeso la scelta dell’accertamento presso la __________ e l’operato del
consulente in integrazione professionale sottolineando che lo scritto del __________
non è mai stato inviato all’UAI e rimproverando all’assicurato di non aver mai
fatto cenno di quest’occasione di impiego nel colloquio con il consulente il 26
gennaio 2012 (doc. IX+1-2).
In data 6
novembre 2012 il ricorrente ha quindi ribadito di essersi attivato per trovare
un’occupazione alternativa e di aver optato per l’aiuto al collocamento per una
carente informazione da parte dell’amministrazione (doc. XI).
Infine, nelle osservazioni del 13 novembre 2012, l’Ufficio AI riferendosi
allo scritto del 16 gennaio 2012 del __________,
ha proposto il rinvio degli atti per quanto concerne la valutazione e
l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti professionali, in
considerazione del fatto che “l’assicurato ha manifestato la sua volontà di
seguire una riformazione professionale e dichiara di aver scelto l’aiuto al
collocamento solo per un disguido” (doc. XIII).
Viste le
argomentazioni dell’assicurato, lo scritto del 16 gennaio 2012 del __________ e
le osservazioni dell’Ufficio AI, questa Corte rinvia gli atti
all’amministrazione per quanto riguarda la
valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti
professionali.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza (il ricorso va parzialmente accolto), in casu si
giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 500.-- in misura di
fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 3 luglio 2012 impugnata è annullata.
§§ L’assicurato
ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre
2008 e dal 1° aprile 2010 al 31 ottobre 2011.
2. Gli atti
sono rinviati all’amministrazione per quanto riguarda la
valutazione e l’accertamento inerente la concessione di provvedimenti
professionali.
3. Le spese,
per complessivi fr. 500.-- sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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