32.2012.216
Domanda di revisione della rendita respinta. Dagli atti di causa non è risultato che l'assicurato abbia subito un rilevante peggioramento del suo stato invalidante. Conferma della corrente rendita a c
25 aprile 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
32.2012.216
Data decisione, Autorità:
25.04.2013, TCA
Titolo:
Domanda di revisione della rendita respinta. Dagli atti di causa non è risultato che l'assicurato abbia subito un rilevante peggioramento del suo stato invalidante.
Conferma della corrente rendita a cui ha diritto
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.216
BS/sc
Lugano
25 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1951, di professione operaio non qualificato, il 13 gennaio 1999 ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici, tra cui una perizia multidisciplinare del SAM (del 15
marzo 2001), ed economici, con decisione 16 gennaio 2002 l’Ufficio AI ha posto
l’assicurato al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 44;
per le motivazioni cfr. doc. AI 42).
Con
sentenza 13 giugno 2002 questo TCA ha confermato la decisione amministrativa e
trasmesso gli atti all’amministrazione per una revisione della rendita sulla
base della documentazione prodotta in sede ricorsuale e quindi posteriore alla
decisione contestata (inc. 32.2002.28; doc. AI 57).
1.2. Dopo
aver proceduto ad un’altra perizia SAM (18 luglio 2003), con decisione 5
settembre 2003 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita in quanto dalla
valutazione medica non è risultato un rilevante peggioramento (doc. AI 68).
1.3. Avviata
nell’agosto 2006 una revisione d’ufficio della rendita, richiamati gli atti
dell’assicuratore infortuni che ha preso a carico l’infortunio della
circolazione (con colpo di frusta) avvenuto il 22 settembre 2007, con decisione
14 agosto 2008 (preavvista il 4 giugno 2008) l’Ufficio AI ha temporaneamente aumento
la rendita (da mezza ad intera) dal 1° dicembre 2006 al 1° aprile 2007 per i
postumi del citato incidente (doc. AI 105; per le motivazioni cfr. doc. AI
104).
1.4. Con
decisione 5 maggio 2010 (preceduta dal progetto di decisione datato 16 marzo
2010) l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una nuova domanda di revisione
(doc. AI 115).
1.5. A seguito di un’ulteriore domanda di revisione, dopo aver analizzato
la documentazione medica prodotta dall’assicurato, con decisione 19 luglio
2012, preceduta da comunicazione 20 aprile 2012, l’amministrazione, costatata
una situazione medica rimasta invariata, ha confermato il diritto alla mezza rendita
(doc. AI 131).
1.6. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso, po-stulando in via principale il riconoscimento di una
rendita intera; subordinatamente chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
un riesame della fattispecie. Contestata la valutazione medica operata
dall’amministrazione e sostiene un peggioramento delle condizioni di salute tale
da giustificare il diritto ad una rendita intera. Dei singoli motivi verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, fatta esaminare la documentazione medica dal
SMR – che non ha riscontrato elementi che permettono di ritenere un’incapacità
lavorativa maggiore di quella già valutata -, ha chiesto la conferma della
decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
1.8. Su
richiesta del TCA, con scritto 3 ottobre 2012 l’insorgente ha preso posizione in
merito alle conclusioni del SMR, allegando nuova documentazione (VI).
In
data 15 ottobre 2012 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni ai succitati
nuovi atti medici (VIII), cui ha fatto seguito un’altra presa di posizione del
ricorrente datata 24 ottobre 2012 (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame, oggetto del contendere è se l’assicurato ha diritto, in via di
revisione, ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che regola
la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che
ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1).
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.5. Nel
caso in esame, come visto, l’assicurato è stato peritato due volte dal SAM.
Nel
rapporto 15 marzo 2001 i periti psichiatrici ed ortopedici, diagnosticate le
patologie con influsso (talalgie bilaterali, gonalgie diffuse bilaterali) e senza
influsso (elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche [nevrosi da
scompenso] ICD 10-F68; minima sindrome cervicovertebrale di tipo etendomiotico
su iniziali turbe degenerative a più livelli, ipertensione arteriosa non
trattata, obesità corporea e dislipidemia) sulla capacità lavorativa, hanno concluso
per un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, intesa come riduzione
del rendimento nell’arco dell’intera giornata lavorativa (doc. AI 35).
Nella
successiva perizia multidisciplinare del 18 luglio 2003, poste le diagnosi di
sindrome cerviconucale cronica, talalgie bilaterali e gonalgie diffuse
bilaterali, oltre alle affezioni non invalidanti di ipetensione arteriosa
essenziale non trattata, glicemia a digiuno al limite superiore della norma, di
iperuricemia asintomatica e problemi correlati dalla disoccupazione, problemi
correlati all’ambiente sociale, la precedente valutazione medico teorica è
stata confermata (doc. AI 65).
A
seguito dell’infortunio occorso il 22 settembre 2007, con colpo di frusta,
l’Ufficio AI, sulla base degli atti LAINF, in particolare la perizia 26 marzo
2007 del dr. __________, ha riconosciuto un peggioramento della capacità
lavorativa del 100% di quattro mesi, confermando in seguito i precedenti limiti
funzionali che hanno determinato una rendita del 50% (cfr. al riguardo
annotazioni 25 febbraio 2008 del SMR; doc. AI 95).
Nell’ambito
dell’ultima revisione l’assicurato ha prodotto una perizia del dr. __________,
specialista in traumatologia, datata 22 gennaio 2012 (doc. AI 123), nonché il
rapporto 17 novembre 2011 della __________ Klinik di __________ (doc. AI 124).
Esaminati
gli atti, con annotazioni 19 aprile 2012 il dr. __________ del SMR non ha
riscontrato una sostanziale modifica dello stato di salute con conseguente
modifica del grado di capacità lavorativa (doc. AI 130).
L’assicurato
sostiene invece una rilevante modifica delle proprie condizioni di salute.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, l’Ufficio AI
ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi è stata alcuna rilevante
modifica delle condizioni di salute dell’assicurato, rispettivamente della capacità
lavorativa e questo per i motivi che seguono.
A
sostegno di una rilevante modifica l’assicurato fa in particolare riferimento
alla citata perizia di parte del dr. __________, il quale ha posto la diagnosi
di grave colpo di frusta, sindrome cervico-cefalica e cervico-brachiale cronica
e stato depressivo cronico. Lo specialista ha ritenuto giustificato per i postumi
del colpo di frusta dovuti a seguito dell’incidente della circolazione (22
settembre 2009) una rendita d’invalidità tra il 25% e 33,1/3% (doc. AI 123). Il
ricorrente ha prodotto anche il rapporto 17 novembre 2011 della __________
Klinik con diagnosi di sindrome cervicospondilegena e cervicoradicolare C7 a
sinistra; alterazioni degeneravi da lievi a media; protrusione discale C7 senza
compressione radicolare, lieve instabilità C1/2 a destra (doc. AI 124/7).
Pendente
causa, mediante annotazioni 6 settembre 2012 il dr. __________ del SMR, riesaminati
Fatti
i due rapporti, ha concluso come segue:
"
(…)
L'assicurato è stato valutato in dettaglio dopo
l'infortunio sia a livello neurologico che ortopedico. Non hanno potuto essere
oggettivati danni al di fuori delle note alterazioni (contenute) di tipo
degenerativo.
La recente valutazione presso la clinica __________ in
pratica conferma la medesima situazione già nota, anche qui non si riesce ad
individuare una chiara causa dei disturbi.
La valutazione del dr. __________ risulta essere
tendenziosa e non permette di rendere verosimile la presenza di effettivi danni
postraumatici o una sostanziale modifica d'uno stato già noto.
In questa situazione non può che essere confermata una
esigibilità lavorativa residua come da decisioni precedenti." (Doc.
IV/bis)
Per
quel che gli esiti dell’incidente della circolazione del 22 settembre 2006, nella
perizia 26 marzo 2007 il dr. __________ aveva concluso che la patologia cervicale
era sovrapponibile a quella costatata nella perizia SAM del luglio 2003, riscontrando
del resto una situazione clinica migliore rispetto alla prima visita eseguita
il 30 gennaio 2007, senza lesioni post traumatiche effettive. Egli aveva ammesso
un peggioramento transitorio di 4 mesi (doc. XII/1). Certo, la perizia del dr. __________
risale al 2007, ma questa Corte concorda con le osservazioni del SMR espresse
riguardo alla valutazione del dr. __________, motivo per non è possibile individuare
oggettivamente una situazione postraumatica diversa da quella già accertata.
In
merito alla protrusione discale C7 sinistra, non presente al momento delle perizie
SAM e del dr. __________, dopo esame della risonanza magnetica eseguita il 16
giugno 2011 e della radiografia dell’11 novembre 2011, gli specialisti della
Clinica __________ non hanno potuto riscontrare dei deficit senso-motori,
proponendo, per escludere una simile evenienza, l’esecuzione di un’indagine elettrofisiologica
( “….können keine sensomotorische Defizite feststellen. Zum sicheren Auschluss würden wir aber eine elektrophysiologische
Untersuchung empfehlen….”) con contestuale infiltrazione
delle faccette articolari a livello C6/7, radici del nervo C7 e faccette
articolari C1/2. Non risulta che l’indagine elettrofisiologica sia stata
eseguita e quindi non è stata resa verosimile la presenza di un deficit
senso-motorio.
Quanto
alle vertebre cervicali C1/2, lato destro, va detto che è stata accertata in via
tomografia assiale una leggera instabilità, clinicamente difficilmente
da definire senza ulteriore indagine (“Bezüglich der MR-tomographisch
diagnostizierten leichtgradigen Instabilität C1/2 ist diese ohne weiteres
bezüglich der klinischen Relevanz schwer einzuordnen”). Non sono stati
prodotti atti che permettono di stabilire una maggiore incidenza della leggera
instabilità a livello C1/2, onere che spettava all’insorgente. Va infatti ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Pertanto,
visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che l’assicurato non ha subito un rilevante peggioramento
della situazione invalidante.
Infine,
questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente in
sede giudiziaria. Al riguardo, va
fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Visto
quanto sopra, la mezza rendita va confermata come pure quindi la decisione
contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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