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Decisione

32.2012.216

Domanda di revisione della rendita respinta. Dagli atti di causa non è risultato che l'assicurato abbia subito un rilevante peggioramento del suo stato invalidante. Conferma della corrente rendita a c

25 aprile 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i due rapporti, ha concluso come segue:

"

(…)

L'assicurato è stato valutato in dettaglio dopo

l'infortunio sia a livello neurologico che ortopedico. Non hanno potuto essere

oggettivati danni al di fuori delle note alterazioni (contenute) di tipo

degenerativo.

La recente valutazione presso la clinica __________ in

pratica conferma la medesima situazione già nota, anche qui non si riesce ad

individuare una chiara causa dei disturbi.

La valutazione del dr. __________ risulta essere

tendenziosa e non permette di rendere verosimile la presenza di effettivi danni

postraumatici o una sostanziale modifica d'uno stato già noto.

In questa situazione non può che essere confermata una

esigibilità lavorativa residua come da decisioni precedenti." (Doc.

IV/bis)

Per

quel che gli esiti dell’incidente della circolazione del 22 settembre 2006, nella

perizia 26 marzo 2007 il dr. __________ aveva concluso che la patologia cervicale

era sovrapponibile a quella costatata nella perizia SAM del luglio 2003, riscontrando

del resto una situazione clinica migliore rispetto alla prima visita eseguita

il 30 gennaio 2007, senza lesioni post traumatiche effettive. Egli aveva ammesso

un peggioramento transitorio di 4 mesi (doc. XII/1). Certo, la perizia del dr. __________

risale al 2007, ma questa Corte concorda con le osservazioni del SMR espresse

riguardo alla valutazione del dr. __________, motivo per non è possibile individuare

oggettivamente una situazione postraumatica diversa da quella già accertata.

In

merito alla protrusione discale C7 sinistra, non presente al momento delle perizie

SAM e del dr. __________, dopo esame della risonanza magnetica eseguita il 16

giugno 2011 e della radiografia dell’11 novembre 2011, gli specialisti della

Clinica __________ non hanno potuto riscontrare dei deficit senso-motori,

proponendo, per escludere una simile evenienza, l’esecuzione di un’indagine elettrofisiologica

( “….können keine sensomotorische Defizite feststellen. Zum sicheren Auschluss würden wir aber eine elektrophysiologische

Untersuchung empfehlen….”) con contestuale infiltrazione

delle faccette articolari a livello C6/7, radici del nervo C7 e faccette

articolari C1/2. Non risulta che l’indagine elettrofisiologica sia stata

eseguita e quindi non è stata resa verosimile la presenza di un deficit

senso-motorio.

Quanto

alle vertebre cervicali C1/2, lato destro, va detto che è stata accertata in via

tomografia assiale una leggera instabilità, clinicamente difficilmente

da definire senza ulteriore indagine (“Bezüglich der MR-tomographisch

diagnostizierten leichtgradigen Instabilität C1/2 ist diese ohne weiteres

bezüglich der klinischen Relevanz schwer einzuordnen”). Non sono stati

prodotti atti che permettono di stabilire una maggiore incidenza della leggera

instabilità a livello C1/2, onere che spettava all’insorgente. Va infatti ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa

e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Pertanto,

visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che l’assicurato non ha subito un rilevante peggioramento

della situazione invalidante.

Infine,

questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente in

sede giudiziaria. Al riguardo, va

fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Visto

quanto sopra, la mezza rendita va confermata come pure quindi la decisione

contestata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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