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Decisione

32.2012.217

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 50b cpv. 3 OAVS i redditi realizzati durante l’anno del

matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento

del matrimonio non sono

sottoposti alla ripartizione.

2.4. L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo

eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4

OPGA).

Secondo

il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione

si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazione.

L’Alta

Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricondato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei

presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e

importanza notevole della rettifica: art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione

processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318

consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente

per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di

restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola,

l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto

retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità (AI) conosce una

differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a

questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono

segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (DTF 119 V 431

consid. 2 pag. 432; SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 [9C_678/2011] consid. 5.1.1). In

tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex

nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione

dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e

88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. SVR 2012 IV n. 33 pag. 131 [9C_363/2010] consid.

2.2). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli

elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per

analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora

la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che

l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2

LPGA (SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 consid. 5.1.1 con riferimenti).

La restituzione non è

invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le

prestazioni - indebitamente percepite - sono state versate in contrasto con

quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue

unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno

2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della

riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un

lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione

formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse

mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

2.5. Nel caso di

specie, a fondamento della decisione di restituzione delle rendite versate a RI

1 per il periodo dal 1° marzo 2009 al 30 giugno 2012, l’UAI ha posto le

risultanze di una verifica successiva alla richiesta di rendita di vecchiaia

che l’insorgente ha inoltrato in data 18 aprile 2012 (doc. 052, incarto Cassa).

A seguito

di tale richiesta la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che il matrimonio

contratto dall’assicurato con __________ – in data 20 ottobre 1983 – era stato

sciolto per divorzio (cfr. sentenza di divorzio 30 gennaio 2009, doc. 056

Considerandi

incarto Cassa).

Preliminarmente va

rilevato che avendo l’amministrazione appreso solamente nel mese di aprile 2012

dello scioglimento del matrimonio dell’insorgente, dal profilo dell’art. 25

cpv. 2 LPGA la decisione di restituzione del 19 giugno 2012 è da ritenersi tempestiva.

In applicazione dell’art.

36.

cpv. 2 LAI, combinato con l’art. 31 LAVS, la Cassa ha quindi dovuto, a

seguito dello scioglimento del matrimonio, ricalcolare l’importo della rendita

spettante all’assicurato.

Secondo l’art. 29 quinquies

cpv. 4 lett. a LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni

civili di matrimonio

comune vengono ripartiti e

attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.

Visto anche l’art. 50b

cpv. 3 OAVS sono quindi stati sottoposti a ripartizione i redditi nel periodo

di tempo compreso tra il 1984 (anno successivo al matrimonio) e il 2001 (anno

precedente l’inizio del diritto alla rendita).

L’amministrazione

ha quindi calcolato un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 46'968.--

nel 2002 ottenuto prendendo in considerazione un reddito medio proveniente da

attività lucrative di fr. 37'795.--, una media degli accrediti per compiti

educativi di fr. 8'179.--, ai quali sono aggiunti fr. 545.-- di media di

accrediti transitori per un importo di fr. 46'519.-- che è poi stato

arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS. Per

l’anno 2009 l’importo è invece di fr. 51'984.--, mentre per il 2011 di fr.

52'896.-- (cfr. calcolo doc. 031, incarto Cassa).

Con la

decisione del 19 giugno 2012 (doc. AI 60-1) l’Ufficio AI ha quindi fissato –

sulla base del RAM di fr. 52'896.--, di una durata di contribuzione computabile

di 34 anni ed una scala di rendita 44 – il nuovo importo della rendita AI per RI

1.

dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2010 (fr. 1'879.--) e dal 1° gennaio 2011

(fr. 1'912.--) e per __________ (figlio) dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2010

(fr. 751.--) e dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011 (fr. 765.--).

Con la

seconda decisione datata 19 giugno 2012 (doc. AI 60-4), qui impugnata,

l’Ufficio AI ha quindi notificato un ordine di restituzione totale di un

importo lordo di fr. 90'636.-- per prestazioni indebitamente percepite (cfr.

calcolo consid. 1.3.).

Nella successiva

comunicazione, sempre datata 19 giugno 2012, la Cassa ha esposto la

compensazione tra prestazioni versate e rendite di diritto con indicato

l’importo effettivo chiesto in restituzione (fr. 5'758.--) (doc. 020, incarto

Cassa).

Nel

proprio allegato ricorsuale RI 1 non contesta nel merito il conteggio eseguito

dall’amministrazione, ma adduce in primo luogo argomentazioni da ricondurre

essenzialmente alla richiesta di condono dell’importo da restituire. Egli

infatti invoca la sua buona fede nell’aver omesso di notificare il cambiamento

di stato civile (cfr. doc. I, pagg. 2-3), nonché le difficoltà economiche in

cui versa (cfr. doc. I, pag. 3).

In

seguito egli ha contestato in modo del tutto generico la decisione di

restituzione adducendo una carente motivazione del provvedimento, in relazione al

suo stato di salute compromesso (cfr. doc. I, pag. 4).

Visto

quanto sopra il TCA non ha motivi per scostarsi dal provvedimento impugnato.

Alla luce

dello scioglimento del matrimonio dell’assicurato nel 2009 e richiamato quanto

esposto al consid. 2.4., la decisione del 15 aprile 2004 doveva essere posta in

revisione e quindi sotto questo aspetto l’ordine di restituzione è giustificato.

Quanto

all’ammontare dell’ordine di restituzione di fr. 5'758.-- a prescindere dal

fatto che l’assicurato non ha contestato nel dettaglio l’importo, lo stesso è

stato correttamente calcolato dall’amministrazione.

La

pronunzia impugnata non risulta inoltre essere carente dal profilo della

motivazione avendo l’Ufficio AI fatto riferimento all’evento all’origine del

ricalcolo della rendita d’invalidità (lo scioglimento del matrimonio), esposto

il calcolo e la norma di legge applicabile, rinviando al successivo conteggio

dettagliato.

Nella

decisione, oltre ai rimedi giuridici è stata poi indicata la possibilità di inoltrare

una domanda di condono (doc. AI 60-1).

Inoltre,

con il ricorso l’assicurato ha dimostrato di avere ben compreso la portata

dell’ordine di restituzione (doc. I).

In

conclusione, l’importo di fr. 5'758.-- è da considerare una prestazione

indebitamente riscossa e deve perciò essere restituita.

È dunque a giusta ragione

che l’UAI ne ha chiesto la restituzione.

2.6

RI 1

nell’atto ricorsuale ha chiesto il condono dell’importo

da restituire menzionando la

sua buona fede e le grosse difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA

38.2011.45

del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta

cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di

condono.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la

decisione di restituzione, decida in merito alla domanda di condono

dell’assicurato.

3. Le spese

per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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