32.2012.217
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10 aprile 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2012.217
Data decisione, Autorità:
10.04.2013, TCA
Titolo:
Assicurato al beneficio di una rendita intera d'invalidità. La Cassa, venuta a conoscenza del divorzio dell'assicurato, ha ricalcolato le prestazioni dovute tenendo conto della ripartizione dei redditi coniugali e fissato una nuova rendita a un importo inferiore.Ordine di restituzione confermato
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
CONDONO
ORDINE DI RESTITUZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 36 cpv. 1 LAI
art. 36 cpv. 2 LAI
art. 3 cpv. 3 LAVS
art. 29 cpv. 2 let. a LAVS
art. 29 cpv. 2 let. b LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 1 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 2 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 3 LAVS
art. 29QUINQUIES cpv. 4 let. B LAVS
art. 29bis cpv. 1 LAVS
art. 29quater LAVS
art. 29ter cpv. 1 LAVS
art. 29ter cpv. 2 LAVS
art. 30 cpv. 1 LAVS
art. 30 cpv. 2 LAVS
art. 33ter LAVS
art. 26 cpv. 1 LPGA
art. 32 OAI
art. 50b cpv. 3 OAVS
art. 51bis cpv. 1 OAVS
art. 52 OAVS
art. 3 OPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.217
LG/sc
Lugano
10 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 19 giugno 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947, da ultimo attivo quale autista, con decisione del 15 aprile 2004,
cresciuta incontestata in giudicato, è stato messo al beneficio di una rendita
intera d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2002 (doc. AI 44-1).
1.2. La rendita
intera è stata confermata in via di revisione nel 2006 (doc. AI 53-1) e nel
2009 (doc. AI 59-1).
1.3. Venuta a
conoscenza del divorzio dell’assicurato, sciolto con sentenza del 29 febbraio
2009, cresciuta in giudicato, la Cassa __________ ha ricalcolato le prestazioni
dovute a RI 1 tenendo conto della ripartizione dei redditi coniugali (il cosiddetto
splitting) e fissato la nuova rendita a un’importo inferiore a quella
precedentemente percepita (doc. AI 60-1).
Di
conseguenza l’Ufficio AI, con la decisione del 19 giugno 2012, ha comunicato all’assicurato le prestazioni per il periodo dal 1° marzo 2009 al 30 giugno 2012:
Rendita RI 1
dal 01.03.2009 al 31.12.2010 1'879.--
dal 01.01.2011 al 30.06.2012 1’912.--
Rendita __________
dal 01.09.2010 al 31.12.2010 751.--
dal 01.01.2011 al 31.08.2011 765.--
Totale della rendita mensile corrente: 1'912.--
Conteggio
Pagamento retroattivo
dal 01.03.2009 al 31.12.2010 22 x 1'879.-- 41'338.--
dal 01.01.2011 al 30.06.2012 4 x 751.--
3'004.--
dal 01.01.2011 al 30.06.2012 18 x 1'912.-- 34'416.--
dal 01.01.2011 al 31.08.2011 8 x 765.--
6'120.--
Totale del pagamento retroattivo: 84'878.--
Rendita per luglio 2012
1'912.--
Il nostro versamento 86'790.--
Con una
seconda decisione – sempre datata 19 giugno 2012 (doc. AI 60-4) – l’Ufficio AI ha
quindi notificato un ordine di restituzione per le prestazioni indebitamente
percepite nel medesimo periodo, così calcolate:
Rendita ordinaria AI
dal 01.03.2009 al 31.12.2010 mesi 22 a fr.2'006.-- = 44'132.--
dal 01.01.2011 al 30.06.2012 mesi 18 a fr.2'042.-- = 36’756.--
------------
80’888.--
Rendita completiva AI per il figlio ____________________
dal 01.09.2010 al 31.12.2010 mesi 04 a fr. 803.-- = 3’212.--
dal 01.01.2011 al 31.08.2011 mesi 08 a fr. 817.-- = 6’536.--
------------
9'748.--
Richiesta di restituzione totale: 90’636.—
Nella
comunicazione – sempre datata 19 giugno 2012 – la Cassa ha esposto la
compensazione tra le prestazioni percepite e quelle di diritto e indicato
l’importo da restituire di fr. 5'758.-- (fr. 90'636.-- - fr. 84'878.-)
(cfr. doc. 020, incarto Cassa e doc. V).
1.4. Contro la
decisione di restituzione del 19 giugno 2012 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio
AI un tempestivo atto di ricorso con l’intestazione “Domanda di condono”,
con il quale ha postulato in via principale una richiesta di condono
dell’importo chiesto in restituzione e in via subordinata la trasmissione
dell’allegato al TCA per l’annullamento della decisione e la conseguente
riconsiderazione del provvedimento impugnato (doc. I).
1.5. La Cassa __________,
in data 3 settembre 2012, vista la richiesta subordinata del ricorrente, ha
inoltrato al TCA per competenza l’atto di ricorso (doc. II).
1.6. Nella
risposta del 19 settembre 2012 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto della
lite è la questione di sapere se RI 1 deve restituire l’importo di fr. 5'758.--
pari alla differenza tra le rendite effettivamente percepite e
quelle di diritto nel periodo di tempo compreso tra il 1° marzo 2009 e il
30 giugno 2012.
2.3. Ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli
assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le
disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo
delle rendite ordinarie
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La
somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il
fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1° gennaio che
segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i
quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.
29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 50b cpv. 3 OAVS i redditi realizzati durante l’anno del
matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento
del matrimonio non sono
sottoposti alla ripartizione.
2.4. L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo
eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4
OPGA).
Secondo
il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la resituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione.
L’Alta
Corte nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 ha ricondato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei
presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e
importanza notevole della rettifica: art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione
processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318
consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente
per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di
restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola,
l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto
retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità (AI) conosce una
differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a
questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono
segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (DTF 119 V 431
consid. 2 pag. 432; SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 [9C_678/2011] consid. 5.1.1). In
tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex
nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione
dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e
88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. SVR 2012 IV n. 33 pag. 131 [9C_363/2010] consid.
2.2). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli
elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per
analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora
la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che
l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2
LPGA (SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 consid. 5.1.1 con riferimenti).
La restituzione non è
invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le
prestazioni - indebitamente percepite - sono state versate in contrasto con
quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue
unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno
2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della
riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un
lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione
formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse
mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).
2.5. Nel caso di
specie, a fondamento della decisione di restituzione delle rendite versate a RI
1 per il periodo dal 1° marzo 2009 al 30 giugno 2012, l’UAI ha posto le
risultanze di una verifica successiva alla richiesta di rendita di vecchiaia
che l’insorgente ha inoltrato in data 18 aprile 2012 (doc. 052, incarto Cassa).
A seguito
di tale richiesta la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che il matrimonio
contratto dall’assicurato con __________ – in data 20 ottobre 1983 – era stato
sciolto per divorzio (cfr. sentenza di divorzio 30 gennaio 2009, doc. 056
Considerandi
incarto Cassa).
Preliminarmente va
rilevato che avendo l’amministrazione appreso solamente nel mese di aprile 2012
dello scioglimento del matrimonio dell’insorgente, dal profilo dell’art. 25
cpv. 2 LPGA la decisione di restituzione del 19 giugno 2012 è da ritenersi tempestiva.
In applicazione dell’art.
36.
cpv. 2 LAI, combinato con l’art. 31 LAVS, la Cassa ha quindi dovuto, a
seguito dello scioglimento del matrimonio, ricalcolare l’importo della rendita
spettante all’assicurato.
Secondo l’art. 29 quinquies
cpv. 4 lett. a LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni
civili di matrimonio
comune vengono ripartiti e
attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi.
Visto anche l’art. 50b
cpv. 3 OAVS sono quindi stati sottoposti a ripartizione i redditi nel periodo
di tempo compreso tra il 1984 (anno successivo al matrimonio) e il 2001 (anno
precedente l’inizio del diritto alla rendita).
L’amministrazione
ha quindi calcolato un reddito annuo medio determinante (RAM) di fr. 46'968.--
nel 2002 ottenuto prendendo in considerazione un reddito medio proveniente da
attività lucrative di fr. 37'795.--, una media degli accrediti per compiti
educativi di fr. 8'179.--, ai quali sono aggiunti fr. 545.-- di media di
accrediti transitori per un importo di fr. 46'519.-- che è poi stato
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS. Per
l’anno 2009 l’importo è invece di fr. 51'984.--, mentre per il 2011 di fr.
52'896.-- (cfr. calcolo doc. 031, incarto Cassa).
Con la
decisione del 19 giugno 2012 (doc. AI 60-1) l’Ufficio AI ha quindi fissato –
sulla base del RAM di fr. 52'896.--, di una durata di contribuzione computabile
di 34 anni ed una scala di rendita 44 – il nuovo importo della rendita AI per RI
1.
dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2010 (fr. 1'879.--) e dal 1° gennaio 2011
(fr. 1'912.--) e per __________ (figlio) dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2010
(fr. 751.--) e dal 1° gennaio 2011 al 31 agosto 2011 (fr. 765.--).
Con la
seconda decisione datata 19 giugno 2012 (doc. AI 60-4), qui impugnata,
l’Ufficio AI ha quindi notificato un ordine di restituzione totale di un
importo lordo di fr. 90'636.-- per prestazioni indebitamente percepite (cfr.
calcolo consid. 1.3.).
Nella successiva
comunicazione, sempre datata 19 giugno 2012, la Cassa ha esposto la
compensazione tra prestazioni versate e rendite di diritto con indicato
l’importo effettivo chiesto in restituzione (fr. 5'758.--) (doc. 020, incarto
Cassa).
Nel
proprio allegato ricorsuale RI 1 non contesta nel merito il conteggio eseguito
dall’amministrazione, ma adduce in primo luogo argomentazioni da ricondurre
essenzialmente alla richiesta di condono dell’importo da restituire. Egli
infatti invoca la sua buona fede nell’aver omesso di notificare il cambiamento
di stato civile (cfr. doc. I, pagg. 2-3), nonché le difficoltà economiche in
cui versa (cfr. doc. I, pag. 3).
In
seguito egli ha contestato in modo del tutto generico la decisione di
restituzione adducendo una carente motivazione del provvedimento, in relazione al
suo stato di salute compromesso (cfr. doc. I, pag. 4).
Visto
quanto sopra il TCA non ha motivi per scostarsi dal provvedimento impugnato.
Alla luce
dello scioglimento del matrimonio dell’assicurato nel 2009 e richiamato quanto
esposto al consid. 2.4., la decisione del 15 aprile 2004 doveva essere posta in
revisione e quindi sotto questo aspetto l’ordine di restituzione è giustificato.
Quanto
all’ammontare dell’ordine di restituzione di fr. 5'758.-- a prescindere dal
fatto che l’assicurato non ha contestato nel dettaglio l’importo, lo stesso è
stato correttamente calcolato dall’amministrazione.
La
pronunzia impugnata non risulta inoltre essere carente dal profilo della
motivazione avendo l’Ufficio AI fatto riferimento all’evento all’origine del
ricalcolo della rendita d’invalidità (lo scioglimento del matrimonio), esposto
il calcolo e la norma di legge applicabile, rinviando al successivo conteggio
dettagliato.
Nella
decisione, oltre ai rimedi giuridici è stata poi indicata la possibilità di inoltrare
una domanda di condono (doc. AI 60-1).
Inoltre,
con il ricorso l’assicurato ha dimostrato di avere ben compreso la portata
dell’ordine di restituzione (doc. I).
In
conclusione, l’importo di fr. 5'758.-- è da considerare una prestazione
indebitamente riscossa e deve perciò essere restituita.
È dunque a giusta ragione
che l’UAI ne ha chiesto la restituzione.
2.6
RI 1
nell’atto ricorsuale ha chiesto il condono dell’importo
da restituire menzionando la
sua buona fede e le grosse difficoltà economiche in cui versa (cfr. doc. I).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA
38.2011.45
del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta
cresciuta in giudicato la presente sentenza, si esprima sulla domanda di
condono.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la
decisione di restituzione, decida in merito alla domanda di condono
dell’assicurato.
3. Le spese
per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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