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Decisione

32.2012.218

Rinvio. L'amministrazione dovrà approfondire la patologia endocrinologica/diabetologica e dermatologica. In esito a tali complementi istruttori andrà effettuata una valutazione globale delle patologie

22 aprile 2013Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza 9C_1040/2010

del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che

un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante

gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il

Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata

in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.6. Con la

decisione del 30 marzo 2010 (doc. AI 86-1) l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità dal 1° giugno 2008 sulla base

della valutazione, svolta per conto dell’assicuratore malattia, dal Dr. __________.

Il

Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione,

nella perizia del 22 settembre 2008 ha diagnosticato:

"

- Sindrome cervico- e lombovertebrale e -

spondilogena

cronica a sinistra, senza neurocompressione in

atto

(stato dopo radicolopatia irritativa L3 a

sinistra ?) in presenza di

. turbe statiche del rachide ed insufficienza del

portamento

. alterazioni degenerative plurisegmentali

- cervicale: C5/6:

osteocondrosi e protrusione discale

- lombare : L2/3: condrosi con ernia

discale voluminosa in sede medio-laterale a sinistra

L3/4: iniziale

osteocondrosi

L4/5: netta

osteocondrosi con spondilartrosi bilaterale e reazioni spondilotiche anteriori

L5/S1: netta

osteocondrosi e spondiartrosi

. stato dopo intervento per ernia discale L3/4 a

destra 1996)

- Anamnesticamente sindromi ansioso depressiva,

difficoltà

nell'elaborare il dolore/sindrome somatoforme ?”

(doc. AI 70-8).

A mente dello specialista

rispetto all’esame ortopedico del 2005 (perizia __________) vi è un peggioramento

clinico e morfologico all’origine di impedimenti funzionali maggiori che non

permettono più il lavoro di cassiera (inabilità maggiore del 70%), mentre in

attività adeguata la capacità lavorativa massima è del 60% intesa come

riduzione della presenza e del rendimento (doc. AI 70-11+13).

2.7. Nel contesto

della perizia SAM i medici hanno valutato la patologia reumatologica,

neurologica, psichiatrica e quella endocrinologica.

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 16 gennaio 2012 i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervicospondilogena

prevalentemente a sin. cronica in: ● note alterazioni

degenerative alla colonna cervicale (discopatia C5-C6 con minima retrolistesi

di C5 su C6, uncartrosi C4-C6, spondilosi anteriore C4). Sindrome

lombospondilogena cronica a sin., in: ● alterazioni

degenerative della colonna lombare (discopatie plurisegmentali note da L2 a

S1); ● esiti da intervento chirurgico per ernia discale L3-L4 a ds. nel

1996; ● disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con

protrazione del capo, appiattimento della dorsale e della lombare con minima scoliosi

destro-convessa toracolombare); ● decondizionamento e

sbilancio muscolare. Tendopatia meccanica al flessore del pollice ds.: ● esiti da

intervento chirurgico per tendinite stenosante del flessore lungo al pollice

ds. nel 2006. Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione

parziale. Sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. AI 99-17).

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è

stata invece posta quella di “Lieve sindrome del

tunnel carpale a sin. Diabete mellito di tipo pancreatoprivo su pancreatite

subacuta, diagnosticato nel marzo 2010 con/su: ● auto-anticorpi anti GAD 2 negativi; ● insulino dipendenza primaria. Pregresso abuso etilico

anamnesticamente sospeso in marzo 2010 con/su: ● epatopalia citolitica e colestalica Child B verosimilmente

Considerandi

etiltossica. Stato dopo dermatite eczematosa associata ad eosinofilia can/su:

diatesi atopica.Tabagismo cronico” (doc. AI 99-18).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 30% nell’attività da

ultimo esercitata di cassiera-venditrice, mentre in un’attività adeguata la

capacità lavorativa è del 60% (doc. AI 99-23/25).

2.8

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto la patologia

endocrinologica/diabetologica, quella dermatologica e la valutazione globale delle patologie

dell’assicurata non sono state chiarite in modo soddisfacente.

2.8.1

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata

è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

il quale nel referto del 22 settembre 2011 ha diagnosticato una “Sindrome cervicospondilogena prevalentemente a sinistra cronica in: - Note alterazioni degenerative alla colonna

cervicale (discopatia C5-C6 con minima retrolistesi di C5 su C6, uncartrosi

C4-C6, spondilosi anteriore C4). Sindrome lombospondilogena cronica a sinistra,

in: - Alterazioni

degenerative della colonna lombare (discopatie plurisegmentali note da L2 a

S1); - Esiti da

intervento chirurgico per ernia discale L3-L4 a destra nel 1996; - Disturbi statici del rachide (ipercifosi

della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della dorsale e

della lombare con minima scoliosi destroconvessa toracolombare); - Decondizionamento

e sbilancio muscolare. Tendopatia meccanica al flessore del pollice destro - Esiti da intervento chirurgico per

tendinite stenosante del flessore lungo al pollice destro nel 2006.” (doc. AI 99-32+33).

Lo

specialista ha indicato che l’assicurata come cassiera è abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale con una riduzione del rendimento

del 70%, mentre in un’attività adeguata la diminuzione del rendimento è del 40%

dalla data della perizia (doc. AI 99-35).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito che non sono del

resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

2.8.2

Per

quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurata è

stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________ spec. FMH in neurologia,

il quale nel referto del 25 ottobre 2011 ha diagnosticato una “● sindrome

lombovertebrale cronica con: stato da discectomia L3/4 (1196) attualmente senza

deficit radicolari ●

lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra ● sindrome

cervicale senza deficit radicolari agli arti superiori” (doc. AI 99-38).

Dal punto

di vista neurologico l’assicurata è ritenuta pienamente abile (100%) (doc. AI

99-38/39).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da questa valutazione peritale (cfr. la

giurisprudenza esposta al consid. 2.4.).

2.8.3

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata

è stata sottoposta al consulto specialistico della Dr.ssa __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, la quale nel referto del 2 dicembre 2011 ha diagnosticato una “- Sindrome depressiva

ricorrente, attualmente in remissione parziale (ICD-10; F33.4) - Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10; F45.4)” (doc. AI 99-44).

Dal lato

psichiatrico – sempre secondo la Dr. ssa __________ – l’assicurata presenta una

riduzione del rendimento del 20% per qualsiasi attività (doc. AI 99-47).

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale.

2.8.4

Quanto

all’aspetto endocrinologico/ diabetologico, per

contro, il TCA non può, in mancanza di ulteriori approfondimenti, prestare

piena adesione alla valutazione peritale eseguita dal Dr. __________ per le

ragioni che seguono.

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazioni del medico curante Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia - che, in qualità

di specialista, ha avuto (ed ha) in cura l’assicurata - e, d'altro canto, la

perizia SAM del Dr. __________, spec. FMH in endocrinologia/diabetologia, e le valutazioni del SMR.

Di

principio, questi referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di

una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

Il Dr. __________, nel referto del 23 settembre 2011, ha posto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “Diabete mellito di tipo pancreatoprivo e insulinodipendente (senza

complicazioni note)” (doc. AI 99-51).

Durante

la visita peritale il Dr. __________ non ha evidenziato la presenza di

complicanze diabetiche. Dunque per l’aspetto strettamente diabetologico e in

assenza di complicanze di questo tipo l’assicurata è da lui considerata abile

al lavoro al 100% (doc. AI 99-51).

Nello

scritto del 13 febbraio 2012 il Dr. __________ ha riferito di un diabete

mellito di tipo 1 molto impegnativo dal profilo del trattamento insulinico. I

problemi cutanei precludono un tentativo di passare a un’insulinoterapia

tramite microinfusore. Il Dr. __________ ritiene che “il diabete mellito per

se rappresenti una causa di incapacità lavorativa del 50% ca. nella professione

di cassiera oppure impiegata” (doc. AI 103-9).

Interpellato

dall’UAI in merito al referto del Dr. __________, il perito ha preso posizione

in data 3 aprile 2012 esponendo la terapia a cui si deve sottoporre chi soffre

di diabete mellito di tipo pancreatoprivo (dieta diabetica quantitativa,

insulinoterapia intensificata, autocontrollo glicemico). Questi elementi della

terapia – sempre secondo il perito – non costituiscono dei limiti alla

funzionalità lavorativa. Lo specialista ha quindi escluso nella fattispecie

delle complicanze diabetiche e descritto le ipoglicemie che limitano l’attività

lavorativa in situazioni a rischio.

Secondo

il Dr. __________ gli impegni diagnostici e terapeutici della malattia occupano

gran parte della giornata della paziente, creando ansia e stress, che sono

tuttavia da ricondurre alla personalità dell’assicurata piuttosto che ad una patofisiologia

ormonale. A mente dello specialista la valutazione del medico curante

includerebbe anche questo aspetto nella sua valutazione (doc. AI 109-3).

Il perito

ha quindi precisato che la sua valutazione si riferisce alla situazione constatata

durante la visita del 23 settembre 2011, mentre la posizione del Dr. __________

è più recente e risale al 13 febbraio 2012. Il Dr. __________ ha quindi

riferito di ignorare completamente il decorso degli ultimi cinque mesi (doc. AI

109-5).

Nello

scritto del 13 giugno 2012 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “1.

Diabete mellito di origine indeterminata, - clinicamente come tipo 1, anticorpi

pancreatici negativi; - esordio con scompenso acidoacetotico 3/2010; -

familiarità negativa; - attualmente notevole instabilità glicemica sotto

insulinoterapia intensiva; - retinopatia diabetica non proliferativa; -

frequenti ipoglicemie, disturbo della percezione ipoglicemica. 2. Grave

dermatite eczematosa con eosinofilia. 3. Ascessi inguinogenitali recidivanti; -

ripetuti interventi di escissione e drenaggio 2010-2011; 4. Herpes zoster

territorio C4/C5 a destra 12/2011” (doc. F).

Il medico

curante ha riferito di una situazione senza novità di rilievo, “salvo nelle

ultime settimane un aggravamento della frequenza e dell’entità delle

ipoglicemie, percepite molto male” (doc. F).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 19 settembre 2012 non ha

ritenuto peggiorato il quadro clinico (doc. IV bis).

Il legale

della ricorrente ha quindi prodotto un nuovo referto datato 4 ottobre 2012 del

Dr. __________, nel quale il medico ha ripreso la diagnosi posta il 13 giugno

2012.

indicando che “il controllo glicemico sembrerebbe soddisfacente, in

realtà si è ancora aggravata la frequenza delle ipoglicemie con in parte

assenza di sintomi anche attorno a 2 mmol/l.” e consigliando un trattamento

con pompa insulinica (doc. H).

Anche su

questo scritto ha preso posizione il Dr. __________ ribadendo che il suo

giudizio si riferisce alla situazione del mese di settembre 2011. A suo parere le ipoglicemie “fanno parte della vita di qualsiasi diabetico”. Le

ipoglicemie gravi possono giustificare una pausa nell’attività professionale

nel senso di un’incapacità lavorativa limitata nel tempo senza tuttavia

motivare periodi di inabilità di lunga durata e pertanto una rendita

d’invalidità (doc. X2).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta,

ritiene che, nel caso di specie - alla luce dell’importante divergenza di

valutazione della capacità lavorativa residua tra il perito e il medico curante

- vada ulteriormente approfondito l’aspetto endocrinologico/

diabetologico.

Da un

lato, il perito Dr. __________ ha considerato l’assicurata abile pienamente in

assenza di complicanze diabetiche sulla base di una sola visita svolta in data

23.

settembre 2011. Nelle successive prese di posizione lo specialista ha più

volte evidenziato di fondarsi esclusivamente sulla valutazione di quel momento

e di ignorare completamente il decorso dei successivi cinque mesi (cfr. doc.

109-5, doc. X2).

Dall’altro

canto il medico curante Dr. __________ ha chiaramente indicato che il diabete

mellito da solo rappresenta una causa di incapacità lavorativa del 50% ed ha

messo in evidenza un aggravamento della frequenza e dell’entità delle

ipoglicemie nelle “ultime settimane” (il referto era del 13 giugno 2012,

dunque antecedente alla decisione impugnata, doc. F).

Aggravamento

della frequenza delle ipoglimecie evidenziata dal medico curante anche nel

successivo certificato del 4 ottobre 2012 (doc. H).

In tale

contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio

sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Alla luce di quanto sopra,

il TCA non può ammettere con la necessaria tranquillità che il quadro endocrinologico/

diabetologico dell’assicurata non ha un influsso sulla sua capacità lavorativa

e dall’altro che non vi sia stato un peggioramento del quadro clinico

successivo alla perizia SAM.

Il rinvio si

giustifica comunque anche per i motivi che seguono.

2.8.5

Per quanto

riguarda la patologia dermatologica in ambito SAM non è stato svolto

alcun consulto specialistico.

A livello

di anamnesi è stata ripresa la degenza dell’assicurata presso il Servizio di

Dermatologia presso l’Ospedale Regionale di __________ nonché il rapporto della

Dr.ssa __________ del 17 maggio 2011 (doc. AI 99-11,12). Nella diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa i periti del SAM hanno quindi inserito lo “Stato dopo dermatite eczematosa associata ad eosinofilia con/su:

diatesi atopica” (doc. AI 99-18).

L’insorgente

ha però prodotto – in sede di osservazioni al progetto di decisione – il

certificato del 13 febbraio 2012 della Dr.ssa __________, la quale ha riferito

di un problema complesso di cui soffre la paziente: ovvero, “una pelle

estremamente secca ed irritabile di tipo atopico, accompagnato da un prurito

feroce, difficilmente addomesticabile”. Il diabete instabile influenza il

prurito e inibisce la paziente nell’uso dei topici cortisonici e degli

antistaminici. La specialista ha altresì rilevato esiti di herpes zoster che

aumentano il prurito e i dolori peggiorando la qualità di vita. In tale

contesto – secondo la Dr.ssa __________ la paziente non è reinseribile nel

mondo del lavoro (doc. AI 103-7).

Nel

rapporto del mese di giugno 2012 all’indirizzo dell’UAI la Dr.ssa __________ ha

quindi posto la diagnosi di “Dermatite eczematosa cronica con intenso

prurito in paziente con diatesi atopica. Status dopo Herpes Zoster necrotico

esteso C4-C5 a destra” (doc. AI 114-1).

La

specialista ha indicato che la sua valutazione si limita all’aspetto dermatologico

(la patologia legata al diabete è ritenuta da lei più limitante). Lo stato

della pelle della paziente “segue fasi variabili, con momenti di remissione

e recidive durante le quali la pelle può essere infiammata in modo esteso e

sussiste un importante aumento del prurito. In questi momenti anche la

situazione generale e la glicemia peggiorano. L’Herper Zoster ha lasciato

lunghe sequele nevralgiche che hanno necessitato di una terapia con Lyrica.

Attualmente la situazione neurologica è nettamente migliorata. Ci si può

aspettare che la dermatite recidivi anche in modo violento” (doc. AI

114-6).

Secondo

il Dr. __________ del SMR la documentazione della Dr.ssa __________ permette di

constatare un “intercorrente peggioramento dermatologico” che tuttavia

non inficia la valutazione SAM (doc. AI 115-1).

A mente

del TCA anche la patologia dermatologica andava ulteriormente approfondita

sottoponendo le certificazioni del medico curante ad uno specialista in

dermatologia per chiarire le ripercussioni sulla capacità lavorativa di questa

patologia.

A

corroborare la necessità di un’ulteriore approfondimento del quadro clinico vi

è pure il certificato del 14 febbraio 2012 del Dr. __________, FMH in medicina

generale e medico curante, che ha rilevato un netto peggioramento dal mese di

agosto 2011 della sintomatologia dermatologica, un diabete mellito

insulinodipendente particolarmente instabile e numerose recidive di ascessi

inguinali.

Secondo

il Dr. __________ la paziente è inabile al 100% per qualsiasi attività

lavorativa (doc. AI 103-6).

2.8.6

Quanto alla

valutazione globale delle patologie dell’assicurata il TCA non può confermare

la correttezza della valutazione peritale del SAM, per le ragioni che seguono.

Secondo

l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato

che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole

valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo

ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 16 gennaio 2012 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________,

hanno indicato che le conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata

sono da ricondurre alla patologia reumatologica e a quella psichiatrica.

La patologia

reumatologica comporta delle limitazioni nel sollevamento e trasporto di pesi fino

all’altezza dei fianchi, nel sollevamento di pesi sopra l’altezza del petto,

nel maneggiare attrezzi, effettuare lavori al di sopra della testa, effettuare

la rotazione del tronco, nell’assunzione di certe posizioni e nella

deambulazione. Nell’ultima attività lavorativa vi è una diminuzione del

rendimento del 70% (doc. AI 99-24).

La patologia

psichiatrica comporta invece una diminuzione del rendimento del 20% in

qualsiasi attività per le somatizzazioni degli aspetti clinici, l’aumentato

senso di vulnerabilità e la fragilità psichica con scarsa tolleranza allo

stress e la facile esauribilità psicofisica (doc. AI 99-24).

Globalmente

i periti del SAM hanno valutato l’assicurata, dal punto di vista fisico e

psichico, abile nella misura del 30% nell’ultima attività esercitata di cassiera-venditrice

a partire dal mese di agosto 2011. Le singole incapacità non vanno sommate, “in

quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa

comportano delle riduzioni del rendimento che si sovrappongono” (doc. AI 99-24).

In

attività adeguate, considerando sia la patologia reumatologica che

psichiatrica, l’assicurata è ritenuta abile al lavoro al 60%. Anche in

questo caso le singole incapacità non vanno sommate – secondo l’amministrazione

– perché entrambe prendono in considerazione il sintomo principale che è il

dolore cronico (doc. AI 99-25).

Ritenuto

che l’assicurata è stata messa al beneficio di un quarto di rendita dal 1°

giugno 2008 sulla base della valutazione del Dr. __________ dunque unicamente

per patologie di carattere reumatologico (la sindrome ansioso-depressiva

anamnestica veniva inserita tra le patologie senza influsso sulla capacità

lavorativa, cfr. doc. AI 71-1), il TCA ritiene che non sia possibile, in

applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre

2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.8.4.), senza

procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata sia rimasto invariato e la

situazione clinica sovrapponibile a quella emersa dalla decisione del 30 marzo

2010.

Questo in

considerazione del fatto che l’assicurata, oltre alla patologia reumatologica

sostanzialmente invariata lamenta una riduzione del rendimento del 20% dal

profilo psichiatrico, oltre che l’insorgere di una patologia endocrinologica

/ diabetologica e dermatologica.

L’amministrazione

dovrà dunque ulteriormente approfondire la patologia endocrinologica/

diabetologica, quella dermatologica e la questione del cumulo delle

patologie alla luce di quanto in precedenza sottolineato dal TCA (cfr. consid. 2.8.6.).

2.9

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio

degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI.

In esito ai tali complementi istruttori indicati al consid. 2.8.6.,

l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui

soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul

diritto alla rendita.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.11

Secondo l'art.

29.

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 5 luglio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.6..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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