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Decisione

32.2012.22

Sospensione provvisoria (cautelare) della rendita; violazione dell'obbligo di informare

18 aprile 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

32.2012.22

Data decisione, Autorità:

18.04.2012, TCA

Titolo:

Sospensione provvisoria (cautelare) della rendita; violazione dell'obbligo di informare

MISURE CAUTELARI

art. 56 PA

Raccomandata

Incarto n.

32.2012.22

rg/sc

Lugano

18 aprile

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2012

di

RI 1

contro

la decisione del 21 dicembre 2011 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto

ed in diritto

che -

dal 1° agosto 2006 RI 1, montatore elettricista indipendente dal 1984,

beneficia del versamento di una rendita intera d’invalidità per motivi psichici

(cfr. doc. AI 22/1, 26-30);

-

a seguito dell’avvio, nel settembre 2011, di una procedura di revisione (doc.

AI 31-34), esperito un colloquio con l’assicura-to in cui è stata preannunciata

una sospensione delle prestazioni in caso di mancata presentazione di documentazione

fiscale necessaria alla valutazione del diritto alla rendita (doc. AI 36), per

decisione (incidentale) 21 dicembre 2011 l’Ufficio AI, costatato il mancato

invio dei documenti richiesti ed in attesa di ulteriori emergenze istruttorie,

ha decretato la sospensione provvisoria della rendita con effetto dal 1° gennaio

2012 (doc. AI 40);

- con

il presente ricorso, l’assicurato postula l’annullamento della decisione suddetta,

facendo in particolare notare l’im-possibilità, per motivi psichici, di svolgere

la propria attività in maniera continuata ed esponendo i dati relativi alle

proprie entrate annue;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI, evidenziando in particolare come

l’assicurato sia incorso in una violazione del proprio obbligo di informare per

non aver fornito i dati relativi al proprio reddito necessari alla valutazione

del diritto alla rendita, ha chiesto la conferma della decisione impugnata;

- con

scritto 12 marzo 2012 l’insorgente ha in particolare precisato di non aver a

suo tempo compreso che fosse compito suo trasmettere i dati fiscali

all’amministrazione, credendo invece che gli stessi sarebbero stati inviati

direttamente da parte dell’autorità fiscale, rilevando altresì di non aver nemmeno

compreso l’importanza dei dati di reddito per la determinazione dell’invalidità

(VI);

- con

osservazioni 14 marzo 2012 l’Ufficio AI ha comunicato di ritenere, contrariamente

a quanto sostenuto nella risposta di causa, che all’assicurato in considerazione

del suo stato di salute e del comportamento adottato non possa essere rimproverato

di aver violato in maniera crassa il suo obbligo d’informazione, postulando di

conseguenza l’accoglimento del ricorso (VIII);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai

sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);

- l’amministrazione

può ordinare la sospensione provvisoria del diritto alla rendita quale

provvedimento cautelare (incidentale) in applicazione analogica dell’art. 56 PA

(STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pp. 33s;

9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112, 115-116; Müller,

Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2323-2340,

pp. 453ss con riferimenti);

- anche

nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere

sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile

2010 consid. 2.1 e Müller,

op. cit., n. 2378-2382, pp. 463s e riferimenti);

-

in DTF 107 V 24, circa la natura di un provvedimento

con cui l’amministrazione, nell’ambito di una procedura di

revisione, sospende il versamento di prestazioni a seguito del mancato invio da

parte dell’assicurato di documenti necessari per la determinazione del suo

diritto alla rendita dopo fissazione di un termine per la loro presentazione con

la comminatoria che altrimenti la prestazione sarebbe soppressa, l’alta Corte

ha stabilito trattasi di una decisione finale munita di condizione ri-solutiva e

non di decisione incidentale (in argomento Müller,

op. cit., n. 2341 p. 456; Seiler, in VwVG-Praxiskommentar,

2009, ad art. 56, n. 16);

-

come accennato, nelle more della presente procedura l’am-ministrazione ha affermato

che, contrariamente a quanto riba-dito in risposta di causa, sulla base di un

approfondito esame della fattispecie e tenuto degli accertamenti nel frattempo

disposti non siano dati gli estremi di una violazione dell’obbligo di informare

da parte dell’assicurato giustificante l’emissione del querelato provvedimento;

- in

effetti, in base agli atti all’inserto e con riferimento particolare alla

documentazione medica ed economica (cfr. soprattutto doc. AI 34/1-6, 36-1,

38-1, VIII/1-2), non è dato con ogni vero-simiglianza di ritenere siccome

ipotizzabile un’indebita percezione di prestazioni da parte dell’assicurato

(cfr. decisione im-pugnata) rispettivamente – come sostenuto dall’autorità intimata

che chiede di conseguenza di voler accogliere il ricorso (e quindi,

implicitamente, annullare la decisione impugnata), precisando di aver nel

frattempo reso un progetto di decisione concernente (nel merito) la revisione

della rendita di spettanza di RI 1 – una violazione del suo “obbligo di

informazione” (cfr. risposta di causa) giustificante la sospensione provvisoria

di prestazioni;

- in

accoglimento del gravame, la decisione impugnata deve di conseguenza essere

annullata;

-

stante l’esito del gravame può rimanere indecisa la questione di sapere se

nella specie sia stato correttamente salvaguardato il diritto di essere

sentito. Infatti, nella misura in cui trattasi di sospensione di prestazioni ai

sensi della surriferita giurisprudenza di cui alla DTF 107 V 24 (ciò che nella

fattispecie in esame sembra essere il caso), il provvedimento impugnato è da

considerare alla stregua di decisione finale munita di condizione risolutiva,

prima della cui emanazione l’ammini-strazione – in applicazione degli artt. 57a

LAI e 73ter OAI disciplinanti la procedura di preavviso (procedura già prevista

all’art. 73bis OAI, abrogato dal n. 1 dell’Ordinanza 11 settembre 2002, e

reintrodotta con effetto dal 1. luglio 2006 dal n. 1 della LF del 16 dicembre

2005) – avrebbe dovuto seguire la procedura di preavviso (agli atti

risulta unicamente un verbale, sub doc. AI 36, relativo al colloquio tra

l’assicurato e un funzionario “addetto agli assicurati”; in argomento cfr. SVR 1995

IV Nr. 41 consid. 4; Schlauri, Die

vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, 1999, p. 223; sulla non sanabilità di tale vizio procedurale

in sede ricorsuale cfr. SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c;

STCA 32.2001.110 del 28 maggio 2002; RDAT 1993-I p. 223; RCC 1992 p. 227);

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto

e, di conseguenza, la decisione 21 dicembre 2011 è annullata.

Considerandi

2.

- Le spese di fr.

500.

-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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