Lexipedia

Decisione

32.2012.221

Cambiamento del metodo applicabile per calcolare il grado d'invalidità; soppressione del quarto di rendita in via di revisione dal novembre 2009 fino ad aprile 2011 (prima del peggioramento riconducib

15 maggio 2013Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i rappresentanti di una ditta farmaceutica, attività molto ridotta, che può

essere svolta a casa e nella quale non ha nessun impedimento (per lo meno nella

misura in cui la svolge ora, ma anche in misura maggiore) (…)” (doc. AI

29/1) –, con comunicazione 5 settembre 2005 (doc. AI 30/1), ritenuta una

situazione invariata, aveva ancora confermato il diritto al quarto di rendita

(grado d’invalidità del 42%).

In

simili circostanze – ricordato che l’assicurata, come emerso in sede di revisione

intrapresa nel 2008 (cfr. doc. AI 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1 e 45/1) e

confermato da questo Tribunale nella STCA di rinvio del 21 dicembre 2009 (cfr.

consid. 2.6), andava ritenuta quale salariata al 100% con conseguente cambio

del metodo applicabile al calcolo del grado d’invalidità –, ancorché si

tratti di una revisione, non essendoci una precedente valutazione medica al

riguardo non è possibile pretendere dai periti interpellati dall’amministrazione

una precisa motivazione in merito al miglioramento della capacità lavorativa.

Inoltre, anche di fronte ad un peggioramento della situazione valetudinaria, è

possibile che il calcolo del grado d’invalidità in applicazione di un diverso

metodo possa condurre alla soppressione di una rendita precedentemente erogata.

Non

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione

medica prodotta con il ricorso.

Infatti,

per quanto concerne la RM della colonna lombare del 31.12.2003 (vedi il retro

del doc. B), il dr. ____________________ non si è espresso sulla capacità

lavorativa.

L’esame

RM-colonna lombare del 17 aprile 2011 del dr. __________ (doc. B) e i

certificati medici 12 aprile 2011 del dr. __________doc. C), FMH in medicina

interna, e 18 aprile 2011 della dr.ssa __________ (doc. D), FMH in medicina

fisica e riabilitazione, sono già stati considerati dal dr. __________ nella

perizia del 25 agosto 2011 (doc. AI 118/1-10 e consid. 2.7).

Quanto

al rapporto del dr. __________ (doc. H), indirizzato alla dr.ssa __________ e

all’ulteriore certificato medico dell’11 ottobre 2010 con aggiunta del 3

settembre 2012 della stessa sanitaria (doc. E e I) – a prescindere dal fatto

che la dr.ssa __________ non si é confrontata debitamente né con la perizia

pluridisciplinare del 28 aprile 2010 del SAM né con quella del 25 agosto 2011

del dr. __________ e che, nel certificato dell’11 ottobre 2010, ha attestato che “(…) non vedo come l’attività lavorativa con mansioni di telefonista possa

essere svolta senza presentare dolore e affaticamento, se non in una

percentuale non superiore al 30% (…)” (doc. E), allorquando, in quello del

3 settembre 2012, aveva concluso che “(…) una capacità lavorativa al massimo

del 40% come segretaria e del 10% come portinaia dovrebbero essere

giustificate. (…)” (doc. I) –, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi

e deve fare propria la valutazione 25 settembre 2012 nella quale il medico SMR

dr. __________ ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione medica (ndr.

si riferisce alla documentazione prodotta con il ricorso) non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________.

Si conferma la presenza d’una grave gonartrosi qualificante per un intervento

di artroprotesi già accertata in occasione della valutazione peritale SAM. Si

conferma pure presenza d’una problematica lombare limitante, problematica presa

debitamente in considerazione dalla rivalutazione peritale di 5.2011. Fuori

dubbio un peggioramento dello stato di salute rispetto al 2002. Faccio però

notare che un intervento di atroprotesi alle ginocchia potrebbe ridurre la

sintomatologia e potrebbe probabilmente pure portare ad un aumento della CL

residua. (…)” (IV/1).

Del

resto, anche se invitata espressamente a formulare osservazioni scritte in

merito, l’insorgente è rimasta silente (cfr. consid. 1.6).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando

la perizia pluridisciplinare 28 aprile 2010 del SAM (doc. AI 97/1-54) e quella

25 agosto 2011 del dr. Scacchi (doc. AI 118/1-10) i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), è dunque a ragione

che l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa in un’attività adeguata

rispettosa del limiti funzionali posti del 70% dal novembre 2008 e del 60% dal

maggio 2011.

In

questo senso, da una parte non può essere seguita la dr.ssa __________ laddove,

nel certificato 11 ottobre 2010, conclude che “(…) ritengo indispensabile

sottoporre la Sig.ra a nuova perizia per approfondimento degli aspetti

funzionale e psichiatrico (…)” (doc. E) – la sanitaria, lo si

ribadisce, non si è infatti confrontata con le perizie del SAM e del dr. __________;

inoltre, dopo il consulto del 22 marzo 2010 del dr. __________ (doc. AI

97/30-34), FMH in psichiatria e psicoterapia, non risulta che l’insorgente

abbia fatto capo a specialisti psichiatrici e la semplice evocazione di un

problema di questa natura, in assenza di un indizio concreto in questo senso,

non rende di per sé necessario un accertamento psichiatrico (cfr. la STF

9C_913/2012 del 9 aprile 2013, consid. 4.1) –, dall’altra va pure disattesa

la domanda di un'ulteriore perizia specialistica formulata con il ricorso. In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

2.10. Quanto

alla valutazione economica questo Tribunale rileva quanto segue.

Il

consulente in integrazione, nella nota del 12 marzo 2009 (doc. AI 56/1), vista

l’interruzione dell’attività lavorativa (dal conto individuale risultano

importi solo per gli anni dal 1984 al 1990) con ripresa della stessa, a causa

del cambiamento dello stato civile (divorzio nel 2008; cfr. doc. AI 37/3-7,

37/8-10, 51/2 e 51/3-4), dopo una lunga assenza, ha confermato l’applicazione

dei dati statistici per il calcolo del reddito da valido. L’assicurata,

ancorché sarta con diploma, non ha mai praticato questa attività (cfr. anamnesi

professionale del SAM sub doc. AI 97/12) e dagli atti risulta che dal giugno 2005 ha iniziato, in tempi diversi e con tempo di lavoro variabile, delle attività lavorative (per

l’attività di portinaia vedi l’attestato del sig. __________ sub doc. AI 44/1-6

e per quella di telefonista, consistente nel fissare appuntamenti presso i

medici dal proprio domicilio, vedi gli attestati della __________, della __________

e della __________ con relativi conteggi salariali sub doc AI 42/1-11, 43/1-9,

123/1 e 128/1-13).

In

simili circostanze, rammentato che per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute, occorre

Considerandi

stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (in casu gli anni 2009,

2010.

e 2011), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali, questo Tribunale deve concludere che, in assenza di un

lavoro regolare e vista la lunga assenza da questo mondo, per il calcolo del

reddito da valido vanno applicati i dati statistici ISS relativi alla divisione

economica 1 con livello di qualifica 4 per attività semplici e ripetitive.

Il

reddito da valido risulta essere dunque il seguente:

- 52'446.40 (2009) (fr.

4'116.-- [secondo la tabella TA1 valida per il 2008] aumentati del 2.1% e riportati

su 41.6 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 6-2012, pag. 94-95] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = 52'446.40)

- 52'728.00 (2010) (fr.

4'225.-- [secondo la tabella TA1 valida per il 2010] riportati su 41.6 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, pag. 94] moltiplicati per 12 =

52'446.40)

- 53'383.29 (2011) (fr.

4'225.-- [secondo la tabella TA1 valida per il 2010] aumentati dell’1% e riportati

su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in

La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 = 52'446.40)

Anche per

il reddito da invalido –

ritenuto che la stessa assicurata nel ricorso ha sostenuto che “(…) ella non ha

mai ripreso a lavorare oltre il 50% (…)” (I, pag. 7), ricordato il

principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 123 V 230 consid. 3c

pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400, 113 V 22;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572) e considerata la capacità lavorativa in un’attività adeguata del 70% dal

novembre 2008 e del 60% dal maggio 2011 (cfr. consid. 2.9) –, potendo la ricorrente sfruttare al

meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un’attività semplice e

ripetitiva nella misura del 70% rispettivamente del 60%, si giustifica

applicare i valori statistici.

Quanto

alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura dell’8%

per attività leggere (la consulente in integrazione ha concluso che “(…) visto quanto

espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido

del/lo 8% per attività leggere e del/lo 0% per altri fattori (…)” (doc. AI

107/3)), questo Tribunale ritiene che per i seguenti motivi essa vada

corretta.

Infatti, questa Corte, nella sentenza 32.2012.36

del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale federale – avuto

riguardo alla prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e

constatato che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera

così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno

dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5.

(5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui

l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi

all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2

maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del

ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,

il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due

valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei

valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del

Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più

recente, adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di

garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a

giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII

e doc. XXVIII), il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente

dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a

livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire

un’applicazione uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di

riduzioni da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori

nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale

federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella

determinazione del reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei

valori statistici regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007

UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione

della deduzione da apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)”

(STCA 32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).

In

concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione dell’8%

stabilita dalla consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore

legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la

riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.

Applicando

i dati statistici sia per il reddito da valido che per quello da invalido,

ritenuta la capacità lavorativa residua del 70% dal novembre 2008 e del 60% dal

maggio 2011 e applicando una riduzione del 10%, in base ad un raffronto

percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti;9C_294/2008

del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009), il grado d’invalidità risulta

essere:

- del 37% per il 2009 e fino

ad aprile 2011 (100 – [100 x 70% ridotto del 10%] = 37%)

- del 46% da maggio 2011 (100

– [100 x 60% ridotto del 10%] = 46%)

Allo

stesso risultato si giungerebbe anche se, a sfavore dell’assicurata, si volesse

invece applicare una riduzione del 5%.

In

quest’ipotesi il grado d’invalidità risulterebbe infatti essere:

- del 33,5% per il 2009 e

fino ad aprile 2011 (100 – [100 x 70% ridotto del 5%] = 33,5%)

- del 43% da maggio 2011

(100 – [100 x 60% ridotto del 10%] = 43%)

Di

conseguenza – viste le annotazioni 15 febbraio e 24 aprile 2012 del dr. __________

(doc. AI 133/1 e 137/1 riprodotte in esteso al consid. 2.7) e in corretta

applicazione di quanto disposto dall’art. 29bis OAI – a ragione

l’amministrazione ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita dal novembre

2009.

(il primo giorno del mese che segue la decisione del 9 settembre 2009 ai

sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) fino a fine aprile 2011 (prima del

peggioramento del maggio 2011).

A

titolo abbondanziale va qui rilevato che per l'anno 2010 e per i primi quattro

mesi del 2011 non vi sarebbe alcun diritto ad una rendita anche se si volessero

considerare i redditi effettivi conseguiti nei rispettivi anni (al riguardo va

osservato che, in quanto lavoratrice dipendente e visto che nemmeno sono state

documentate e/o comprovate, le spese pretese nel ricorso ["(…) tuttavia vanno dedotte le spese telefoniche, giacché

la signora RI 1 lavora al domicilio, pari all'incirca a fr. 6'500.-- all'anno,

nonché le spese per la pulizia dello stabile che ha dovuto far eseguire da

terzi perchè non in grado di farle a cagione della sua invalidità, per circa

fr. 3'500.-- (…)" (I, punto 5.3, pag. 10)] non possono essere

considerate).

Infatti,

nel 2010, il reddito complessivo è stato di fr. 46'239.-- (fr. 18’927.-- dalla

__________, fr. 20'112.-- dalla __________ e fr. 7'200.-- dal sig. __________;

cfr. i rispettivi conteggi salariali e il questionario per il datore di lavoro

sub doc. AI 122/11, 128/12 e 130/1-7) e, nel 2011, di fr. 32'328.-- (fr. 4'620.--

dalla __________, fr. 20'508.-- dalla __________ e fr. 7'200.-- dal sig.

Poretti; cfr. i rispettivi certificati di salario e il conteggio di chiusura

conto sub. doc. AI 139/2, 139/3 e 139/4).

Di

conseguenza, in questa ipotesi, nel 2010 il grado d'invalidità risulterebbe

essere del 12% ([52'728.-- - 46'239.--] x 100 :

52'728.-- = 12.30% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2) e nel 2011 del 39% ([53'383.29 – 32'328.00] x 100 :

53'383.29 = 39.44% arrotondato al 39%).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va

confermata il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster