32.2012.221
Cambiamento del metodo applicabile per calcolare il grado d'invalidità; soppressione del quarto di rendita in via di revisione dal novembre 2009 fino ad aprile 2011 (prima del peggioramento riconducib
15 maggio 2013Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.221
Data decisione, Autorità:
15.05.2013, TCA
Titolo:
Cambiamento del metodo applicabile per calcolare il grado d'invalidità; soppressione del quarto di rendita in via di revisione dal novembre 2009 fino ad aprile 2011 (prima del peggioramento riconducibile alla stessa patologia)
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 29bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.221
FS/sc
Lugano
15 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 settembre
2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. L’Ufficio
AI, con decisione 25 aprile 2003 – viste le risultanze degli accertamenti
medici esperiti (doc. AI 5/1-4, 9/1-4 e 12/1-20) e dell’inchiesta economica del
20 novembre 2002 per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc.
AI 10/1-8) –, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto rendita dal
1. aprile 2002 (doc. AI 18/1-2).
Il
diritto al quarto di rendita è stato in seguito confermato con comunicazione 5
settembre 2005 (doc. AI 30/1-2).
1.2. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel febbraio 2008 (doc. AI 36/1), l’Ufficio AI, con
decisione 9 settembre 2009 (doc. AI 75/1-4), preavvisata con progetto 3 giugno
2009 (doc. AI 70/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine
del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso.
In
esito al ricorso dell’8 ottobre 2009 (doc. AI 76/2-12), inoltrato contro la decisione
del 9 settembre 2009, con STCA del 21 dicembre 2009 (doc. AI 79/1-23), questo
Tribunale ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio
AI affinché – in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi
ritenuta l’assicurata quale salariata al 100% –, esperiti i necessari accertamenti
medici, si pronunciasse nuovamente sulla revisione intrapresa nel febbraio 2008.
Contestualmente il TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo.
1.3. Con
decisione 24 luglio 2012, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 14
maggio 2012 (doc. AI 140/1-4) – sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 28 aprile
2010 (doc. AI 97/1-54), della valutazione della consulente in integrazione del
2 novembre 2010 con relative tabelle (doc. AI 106/1-7, 107/1-6 e 120/1-3),
della perizia del dr. __________ del 25 agosto 2011 (doc. AI 118/1-10) e dei
rapporti / annotazioni del medico SMR dr. __________ del 30 aprile 2010, del 31
agosto 2011, del 15 febbraio e 24 aprile 2012 (doc. AI 98/1-3, 119/3, 133/1 e
137/1) –, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione del diritto alla
rendita con effetto dal 1. novembre 2009. Contestualmente l’amministrazione – ritenuto il
peggioramento della situazione valetudinaria dal maggio 2011 (doc. AI 119/1-3)
con conseguente risorgere dell’invalidità per incapacità al lavoro della stessa
origine (doc. AI 133/1 e 137/1) –, in applicazione dell’art. 29bis OAI, ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal
1. maggio 2011 (doc. AI 145/1-4 e 144/1-4).
1.4. Contro
la decisione del 24 luglio 2012 l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso con il quale – contestata la valutazione medica ed
economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento del diritto ad un
quarto di rendita fino al 30 aprile 2011 ed ad una rendita di tre quarti dal 1.
maggio 2011.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – vista l’annotazione 25 settembre 2012 del
medico SMR dr. __________ (IV/1) e con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Invitata
espressamente a presentare osservazioni scritte in merito all’annotazione del
25 settembre 2012 del dr. __________ (V), l’insorgente è rimasta silente.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2009 e riconosciuto lo
stesso diritto dal 1. maggio 2011 in applicazione dell’art. 29bis OAI.
L’insorgente
postula il diritto ad un quarto di rendita fino al 30 aprile 2011 e ad una
rendita di tre quarti dal 1. maggio 2011.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche
parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che
un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,
(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;
"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004,
consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.). Sul tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno
2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che
un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante
gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b).
Una
revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione
d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; cfr. vedi
anche STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, consid. 2, pure con riferimenti).
Vi
è motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze (ipotetiche)
che hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo del grado
d’invalidità (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012, consid. 5.1).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso
di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’autorità cantonale di ricorso pronuncia una
decisione di rinvio, l’autorità alla quale il caso è rinviato così come quella
che ha reso la decisione di rinvio sono obbligate a conformarsi alle istruzioni
della sentenza di rinvio (STF 9C_160/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 2 e
9C_203/2011 del 22 novembre 2011 e la giurisprudenza federale e dottrina in
esse citate).
2.6. In
concreto, nella STCA di rinvio del 21 dicembre 2009 (doc. AI 79/1-23), questo
Tribunale ha annullato la decisione 9 settembre 2009 (doc. AI 75/1-4) con cui
l’Ufficio AI aveva soppresso, in via di revisione, il diritto ad un quarto di
rendita stabilito con la decisione del 25 aprile 2003 e confermato con la
comunicazione del 5 settembre 2005 (cfr. consid. 1.1 e 1.2 e doc. AI 18/1-2 e
30/1-2).
Per
quanto riguarda il metodo da applicare per il calcolo del grado d’invalidità,
aspetto questo peraltro nemmeno contestato, questo Tribunale non ha motivo per
non confermare le conclusioni a cui era pervenuto nella STCA di rinvio del 21 dicembre
2009 secondo cui “(…) vista la sua nuova situazione di separata, ritenuta
l’età dei figli che vivono con lei (15 rispettivamente 18 anni; vedi doc. AI
33/1) e, soprattutto, considerato il tenore della summenzionata
lettera di risposta 25 aprile 2008, a ragione l’Ufficio AI ha considerato
l’assicurata quale salariata al 100% e, di conseguenza, applicato il metodo ordinario
del confronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità. Del resto – a
prescindere dal fatto che le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non
sono state contestate – anche dal ricorso emerge che nei mesi di agosto, settembre
e ottobre 2008 l’assicurata ha lavorato al 100% quale ricezionista presso la
Clinica __________. (…)” (doc. AI 79/11).
Ribadito
dunque che l’assicurata va ora ritenuta salariata al 100% e ricordato che vi è
motivo di revisione anche allorquando cambiano sensibilmente le circostanze che
hanno determinato la scelta del metodo applicabile al calcolo del grado
d’invalidità (cfr. consid. 2.4 e la giurisprudenza ivi citata), occorre
appurare se, visti gli accertamenti medici, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2009 riconfermandolo dal 1.
maggio 2011 in applicazione dell’art. 29bis OAI.
2.7. Conformemente
alla STCA di rinvio – vedi anche l’annotazio-ne 24 febbraio 2010 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 86/1) –, l’Ufficio AI ha predisposto una perizia pluridisciplinare a cura
del SAM (doc. AI 89/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 28 aprile 2010 (doc. AI 97/1-54) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a due consultazioni
specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Grave gonartrosi femororotulea a ds. più cha a sin. su displasia
congenita delle rotule in:
- stato dopo intervento correttivo
bilaterale tra la fine degli anni ’70 ed inizio degli anni ’80 (dr. med. __________);
- stato dopo impianto osteocartilagineo
tramite plastica a mosaico sulla faccetta mediale della rotula, riallineamento
della rotula tramite distalizzazione/lateralizzazione della tuberosità tibiale
il 6.5.2002 (Dr. med. __________);
- previsto per autunno 2010 impianto
di una protesi femororotulea al ginocchio destro.
Sindrome del dolore cronico con:
- DD: sindrome fibromialgica primaria,
sindrome somatoforme;
Conosciuta lesione parziale del sopraspinato alla spalla ds.:
- attualmente senza chiari segni per
un conflitto sottoacromiale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Ansia episodica parossistica (ICD-10 F 41.0) con pregresse fasi disforiche-ansiose-somatoformi.
Obesità corporea (BMI ca. 29%).
Incipiente contrattura Dupuytren palmare, prevalentemente a ds..
Stato dopo colecistectomia laparoscopica per colecistolitiasi nel 1991.
Possibile minimo difetto funzionale dei trombociti (Prof. Dr. med __________,
specialista ematologia, 2002).
Stato dopo possibile plastica vaginale superiore per incontinenza
urinaria del 2007 (mancano atti in merito).
(…)" (doc. AI 97/22-23)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti – dopo attento esame e posta
la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) - per il mansionario relativo all’attività di portinariato,
nella misura del 50% (limiti di carico e funzionali sull’arco di un normale
orario lavorativo; - per il mansionariato relativo all’attività di segretaria -telefonista
nella misura del 70% (lievi limitazioni funzionali, nonché di rendimento
sull’arco di un normale orario di lavoro); - per il mansionariato relativo
all’attività di casalinga (economia domestica di sole tre persone adulte),
nella misura del 70% (limiti funzionali e di carico) (…)” (doc. AI 97/28) – i periti hanno
espresso il seguente giudizio circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
" (…)
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORTIVA
Le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A. nelle attività finora
svolte, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi
constatati a livello muscoloscheletrico.
A livello psicologico e mentale non abbiamo invece evidenziato
sostanziali e/o durature limitazioni, come già valutato dallo psichiatra
curante Dr. med. __________.
Sul piano reumatologico l'A. presenta limitazioni funzionali e di carico
per tutte le attività lavorative medio-pesanti, richiedenti il mantenere in
modo prolungato la posizione eretta, il doversi frequentemente inginocchiare o
deambulare per lunghi tragitti, inoltre il dover operare in modo ripetuto o con
forza con il braccio dominante ds. sopra l'altezza delle spalle. Gli aspetti
poi legati alla sindrome del dolore cronico rendono l'A. meno resistente,
maggiormente affaticabile, riducendone così il suo rendimento sul lavoro.
Le attività finora svolte dall'A. risultano pertanto ancora praticabili
nelle misure descritte al capitolo 7.
Per quanto riguarda la determinazione temporale della prolungata
limitazione della capacità lavorativa dell'A. possiamo affermare che da aprile
2001 (peggioramento dei dolori alle ginocchia, prevalentemente a ds.) la
capacità lavorativa dell'A., allora attiva unicamente in qualità di casalinga,
è valutabile nella misura del 70%, come descritto al capitolo 7 (nell'incarto
degli atti ricevuti dall'Ufficio AI del Canton Ticino non è presente il
rapporto dell'inchiesta economica per casalinghe effettuata nel corso del
2002). Per quanto invece riguarda le attività lucrative svolte dall'A. in
seguito, valgono pure le valutazioni esposte al capitolo 7. Da allora lo
sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali
e/o durature mutazioni. Nel prossimo futuro va tenuto conto di un periodo di
totale incapacità lavorativa, a partire dal previsto intervento di impianto di
protesi femororotulea, dapprima al ginocchio ds. (autunno 2010), per un periodo
valutabile tra i tre e sei mesi, ed in seguito molto probabilmente lo stesso
intervento dovrà essere eseguito pure al ginocchio sin..
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Non riteniamo che provvedimenti di integrazione professionale possano
migliorare sensibilmente lo stato valetudinario dell'A., la quale potrà in
futuro continuare a svolgere la sua attuale attività di segretaria-telefonista,
lavoro da considerare adeguato alle menomazioni del suo stato di salute.
Provvedimenti medici sono certamente indicati, ma non riteniamo che potranno
sensibilmente migliorare lo stato valetudinario dell'A.. Dal lato
medico-teorico l'A. è da considerare in grado di svolgere altre attività,
compatibilmente con le sue competenze professionali, rispettose dei limiti
funzionali e di carico descritti al capitolo 8, nella misura del 70%, come
descritto al capitolo 7, e ciò a partire da aprile 2001.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio AI,
la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché
sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 97/28-29)
Il
dr. __________, nel rapporto del 30 aprile 2010 (doc. AI 98/1-3), ha concluso
per una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata dal novembre 2008.
Nell’ambito
delle osservazioni dell’8 aprile 2011 (doc. AI 113/1-2) al progetto di decisione
28 marzo 2011 (doc. AI 109/1-3), l’insorgente, già allora patrocinata dall’avv.
RA 1, ha contestato la valutazione del SAM e ha prodotto ulteriore
documentazione medica (doc. AI 114/1-4).
Al
riguardo – visto che nella valutazione 10 maggio 2011 il dr. __________ aveva
indicato la necessità di porre la seguente domanda supplementare peritale: “(…)
si è modificato lo stato funzionale dell’Assicurata rispetto alla perizia SAM
di un anno fa o possiamo reputare che l’eventuale IL dettata dalla discopatia
lombosacrale, sia già inglobata nella misura della IL stessa dettata dal SAM e
causata dalla grave gonartrosi? (…)” (doc. AI 116/1) –, l’Ufficio AI
ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 117/1-2).
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nella perizia del 25 agosto 2011 (doc. AI
118/1-10) – poste le diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa, di “(…)
1. Sindrome lombospondilogena e miofasciale cronica - in evoluzione da fine
2010 • Discopatia di
grado lieve •
Alterazioni della statica lombare e dorsale • Probabile frattura non acuta a carico
dell’articolazione sacro-illiaca destra; 2. Sindrome del dolore cronico • DD: sindrome fibromialgica primaria,
sindrome somatoforme; 3. Grave gonartrosi femororotulea a ds. più che a
sin. su displasia congenita delle rotule: • stato dopo intervento correttivo bilaterale tra la fine degli anni
70 ed inizio degli anni 80; • stato dopo impianto osteocartilagineo tramite plastica a mosaico
sulla faccetta mediale della rotula, riallineamento della rotula tramite
distalizzazione/lateralizzazione della tuberosità tibiale il 6.5.2002; 4.
Conosciuta lesione parziale del sopraspinato alla spalla destra; 5. Probabile
reazione depressiva reattiva (…)” (doc. AI 118/9) –, si è così
espresso:
" (…)
Oggettivamente siamo confrontati con un’assicurata in sovrappeso, che
presenta una sintomatologia dolorosa diffusa alla palpazione di tutto l’apparato
osteomuscolare, ma in particolare nella zona lombare e delle ginocchia, con la
mobilità della colonna lombare estremamente ridotta in tutte le direzioni,
senza però una contrattura muscolare particolarmente accentuata. All’esame
della forza si apprezzano alcune discrepanze tra l’esame diretto e
l’osservazione indiretta, in relazione con dei meccanismi verosimilmente
antalgici di protezione. Tuttavia durante l’osservazione indiretta non appare
eccessivamente limitata funzionalmente, per cui è possibile assimilare
un’assenza di deficit motorio in relazione con le problematiche radicolopatiche
o troncolari nervose. Esami paraclinici dimostrano inoltre una normale
conduzione del nervo mediano oltre che l’assenza di attività corrispondente a
denervazione nel muscolo vasto mediale, in presenza di pochi potenziali
d’azione volontari, ma dell’aspetto normale. Radiologicamente la colonna
lombare mostra discreti segni di degenerazione dei dischi a livello L3-L4 e
L4-L5, oltre che a livello toracico basso alla transazione toraco-lombare,
senza tuttavia presenza di rilevanti protrusioni o conflitti con le strutture
nervose. E’ anche descritta una frattura probabilmente da stress a livello
dell’articolazione sacro-illiaca destra, non acuta.
(…)
In sintesi:
Il quadro clinico è quindi compatibile con una sindrome spondilogena
cronica e sindrome miofasciale, con alterazione della statica e della postura
secondaria, in una paziente portatrice di dolori cronici tipo fibromialgico ed
importante decondizionamento in relazione alla sindrome del dolore cronico ed
obesità. La componente somatoforme alla manifestazione dolorosa non è da
escludersi, in relazione con le discrepanze osservate durante l'esame
obbiettivo. A questo scopo può giocare un ruolo anche la recente depressione
del tono dell'umore, reattiva alla scomparsa del padre a cui la paziente era
molto legata. La discrepanza tra la severità dei sintomi provati e la rilevanza
dei reperti oggettivabili può anche essere valutata sotto questo aspetto, di
pertinenza psicosomatica, aggravata inoltre dalla recente perdita di parte del
suo lavoro come segretaria centralinista.
Dal punto di vista della valutazione dell'attività lavorativa, devono essere
prese in considerazione le modifiche dello stato di salute venutasi a creare rispetto
alla valutazione SAM dell'aprile dell'anno scorso. Neurologicamente appare una
mobilizzazione a carico dell'arto inferiore destro più difficoltosa, sebbene
ora come nel 2010 non si possano oggettivare delle sicure paresi. Dal punto di
vista reumatologico nel 2010 veniva descritta una buona mobilità dell'intera
colonna, che si presentava in asse, non particolarmente dolente alla palpazione
e non contratta, mentre che attualmente risulta essere diffusamente dolente,
con riduzione della mobilità soprattutto negli ultimi segmenti lombari e con
discrete alterazioni della statica. Radiologicamente rispetto ad una prima
risonanza del 2007, quella recentemente eseguita mostra una molto discreta
accentuazione dei reperti riconducibili a discopatia nel contesto degenerativo
cronico lentamente progressivo. Dal punto di vista psichiatrico mentre nel 2010
non venivano riferiti particolari problematiche eccetto quella di una sindrome
ansiosa parossistica, un anno più tardi l'assicurata viene confrontata con una
deflessione reattiva del tono dell'umore.
Si oggettiva quindi un discreto peggioramento della situazione di salute
rispetto alla precedente valutazione SAM, che si può rispecchiare in una minor
capacità lavorativa residua, in particolare per quanto riguarda le attività che
implicano movimenti e l'esecuzione di compiti anche solo leggermente pesanti.
Per l'esecuzione dell'attività quale portinaia, in considerazione dei
movimenti necessari per la pulizia delle scale degli stabili la capacità
lavorativa residua da ritenersi è del 40%, quale segretaria telefonista è anche
ipotizzabile una lieve riduzione della capacità lavorativa residua, da stimare
al 60%, in relazione della necessità di interrompere il proprio lavoro con
qualche pausa in più, per modificare più spesso la propria posizione. Quale
casalinga la capacità di lavoro residua è da stimarsi intorno al 40%,
similmente per quanto attiene alla capacità come portinaia.
Verosimilmente non vi sono particolari misure riabilitative o
rieducative che possano migliorarne le capacità lavorative residue. Per quanto
attiene alla sintomatologia dolorosa dell'intero apparato locomotore è
importante mantenere una mobilità il più efficiente possibile, con delle sedute
di ginnastica adattate alla patologica fibromialgica, oltre che a sedute di
fisioterapia mirate a migliorare la propriocezione dell'intero asse vertebrale
ed il mantenimento di una postura il più corretta possibile. Dal punto di vista
medicamentoso oltre all'assunzione di medicinali analgesici antinfiammatori al
bisogno, non ci sono particolari attitudini da suggerire. Il previsto
intervento a livello delle ginocchia potrebbe probabilmente migliorare
leggermente la situazione agli arti inferiori, ma difficilmente potrà influire
in modo determinante sulla capacità di lavoro residua. Dal punto di vista psichiatrico
la situazione potrebbe migliorare una volta elaborato il lutto e trascorso un
determinato lasso di tempo dalla recente scomparsa del padre.
Non ritengo che nel futuro vi siano possibilità di un miglioramento,
tale da influire in maniera significativa e duratura sulle capacità di lavoro
residua.
(…)" (doc. AI 118/9-10)
Al
riguardo, il dr. __________, nel rapporto finale del 31 agosto 2011 (doc. AI
119/1-3), ha concluso per una capacità lavorativa del 60% in un’attività
adeguata dal maggio 2011 e, nelle annotazioni del 15 febbraio e del 24 aprile 2012, ha precisato che “(…) le % di IL indicate nella proposta del 31 agosto 2011 sono in parte
dovute ad affezioni già presenti in passato (grave gonartrosi), ma anche alla
sindrome lombospondilogena in evoluzione da fine 2010 (…)” (doc. AI 133/1)
rispettivamente che “(…) le limitazioni sulla misura della CL dettate dalla
sindrome da dolore cronico sono marginali e ampiamente inglobate dalle
limitazioni conferite dalle altre patologie organiche sofferte. Non cambiano
dunque le IL% precedentemente descritte nel Rapporto finale SMR del 31 agosto
2011. Possiamo considerare la sindrome lombospondilogena e miofasciale cronica
come maggiormente invalidante, sebbene essa si sia acuita anche a causa del
problema alle ginocchia; per cui possiamo affermare che le due patologie si
influenzano vicendevolmente, peggiorando il quadro clinico e di conseguenza lo
stato funzionale (…)” (doc. AI 137/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche suenunciate – con decisione 24 luglio 2012 ha quindi confermato la soppressione della rendita con effetto al 1. novembre 2009 e, conformemente
all’art. 29bis OAI, ha ripristinato il diritto ad un quarto di rendita dal 1.
maggio 2011.
2.8. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico
dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM e il dr. __________
(i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui
l’assicurata è portatrice), sulla base delle quali il dr. __________ ha
confermato una capacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa dei
limiti funzionali posti del 70% dal novembre 2008 e del 60% dal maggio 2011.
Quanto
alla censura in base alla quale, vista la documentazione medica agli atti che
denoterebbe un peggioramento dello stato di salute, in ogni caso non si
giustificherebbe la soppressione del diritto ad un quarto di rendita (nel ricorso
l’insorgente sostiene infatti che “(…) sta di fatto, in conclusione, che non
è affatto vero che la condizione di salute della ricorrente si
sia mantenuta in questi anni in una “situazione perlopiù invariata”. Al contrario, tutti gli accertamenti medici effettuati – tra le
righe lo stesso rapporto peritale del SAM! – evidenziano di una situazione
medica che è senza dubbio andata peggiorando. (…)” (I pag. 7)), va rilevato quanto segue.
Con
la decisione del 25 aprile 2003 all’assicurata era stato riconosciuto il
diritto ad un quarto di rendita viste le risultanze dell’inchiesta 20 novembre
2002 per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 10/1-8). Dall’inchiesta
emerge infatti che l’assicurata, sarta di formazione e casalinga da dopo il
matrimonio (avvenuto nel giugno 1989 come risulta dalla prima pagina della
sentenza di divorzio sub doc. AI 51/2), negli anni era stata sottoposta a
diversi interventi e terapie a carico delle ginocchia e, in base all’esito
degli stessi (cosi come descritto dall’interessata; nell’incarto mancavano
infatti i referti medici relativi agli interventi del maggio e luglio 2002 del
dr. __________), la consulente aveva concluso per un grado d’invalidità del
42%. Questa valutazione era poi stata confermata dal medico SMR dr. __________
nella proposta del 21 marzo 2003 (doc. AI 14/1).
In
seguito, l’Ufficio AI – vista l’annotazione 31 agosto 2005 nella quale il dr. __________ si
era così espresso: “(…) NB: La patologia psichiatrica, definita dal curante
“sindrome ansioso depressiva grave”, non viene ritenuta dal curante con
influsso sulla CL!! A. casalinga 40.enne, IL 42% dopo inchiesta casalinghe, per
artrosi bilaterale alle ginocchia su mal posizione delle patelle (già
sottoposta ad interventi chirurgici). Per quanto riguarda l’attività lavorativa
di salariata intrapresa, si tratta di prendere appuntamenti (per telefono) per
Fatti
i rappresentanti di una ditta farmaceutica, attività molto ridotta, che può
essere svolta a casa e nella quale non ha nessun impedimento (per lo meno nella
misura in cui la svolge ora, ma anche in misura maggiore) (…)” (doc. AI
29/1) –, con comunicazione 5 settembre 2005 (doc. AI 30/1), ritenuta una
situazione invariata, aveva ancora confermato il diritto al quarto di rendita
(grado d’invalidità del 42%).
In
simili circostanze – ricordato che l’assicurata, come emerso in sede di revisione
intrapresa nel 2008 (cfr. doc. AI 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1 e 45/1) e
confermato da questo Tribunale nella STCA di rinvio del 21 dicembre 2009 (cfr.
consid. 2.6), andava ritenuta quale salariata al 100% con conseguente cambio
del metodo applicabile al calcolo del grado d’invalidità –, ancorché si
tratti di una revisione, non essendoci una precedente valutazione medica al
riguardo non è possibile pretendere dai periti interpellati dall’amministrazione
una precisa motivazione in merito al miglioramento della capacità lavorativa.
Inoltre, anche di fronte ad un peggioramento della situazione valetudinaria, è
possibile che il calcolo del grado d’invalidità in applicazione di un diverso
metodo possa condurre alla soppressione di una rendita precedentemente erogata.
Non
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione
medica prodotta con il ricorso.
Infatti,
per quanto concerne la RM della colonna lombare del 31.12.2003 (vedi il retro
del doc. B), il dr. ____________________ non si è espresso sulla capacità
lavorativa.
L’esame
RM-colonna lombare del 17 aprile 2011 del dr. __________ (doc. B) e i
certificati medici 12 aprile 2011 del dr. __________doc. C), FMH in medicina
interna, e 18 aprile 2011 della dr.ssa __________ (doc. D), FMH in medicina
fisica e riabilitazione, sono già stati considerati dal dr. __________ nella
perizia del 25 agosto 2011 (doc. AI 118/1-10 e consid. 2.7).
Quanto
al rapporto del dr. __________ (doc. H), indirizzato alla dr.ssa __________ e
all’ulteriore certificato medico dell’11 ottobre 2010 con aggiunta del 3
settembre 2012 della stessa sanitaria (doc. E e I) – a prescindere dal fatto
che la dr.ssa __________ non si é confrontata debitamente né con la perizia
pluridisciplinare del 28 aprile 2010 del SAM né con quella del 25 agosto 2011
del dr. __________ e che, nel certificato dell’11 ottobre 2010, ha attestato che “(…) non vedo come l’attività lavorativa con mansioni di telefonista possa
essere svolta senza presentare dolore e affaticamento, se non in una
percentuale non superiore al 30% (…)” (doc. E), allorquando, in quello del
3 settembre 2012, aveva concluso che “(…) una capacità lavorativa al massimo
del 40% come segretaria e del 10% come portinaia dovrebbero essere
giustificate. (…)” (doc. I) –, questo Tribunale non ha motivo di scostarsi
e deve fare propria la valutazione 25 settembre 2012 nella quale il medico SMR
dr. __________ ha concluso che “(…) dall’attuale documentazione medica (ndr.
si riferisce alla documentazione prodotta con il ricorso) non risulta una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________.
Si conferma la presenza d’una grave gonartrosi qualificante per un intervento
di artroprotesi già accertata in occasione della valutazione peritale SAM. Si
conferma pure presenza d’una problematica lombare limitante, problematica presa
debitamente in considerazione dalla rivalutazione peritale di 5.2011. Fuori
dubbio un peggioramento dello stato di salute rispetto al 2002. Faccio però
notare che un intervento di atroprotesi alle ginocchia potrebbe ridurre la
sintomatologia e potrebbe probabilmente pure portare ad un aumento della CL
residua. (…)” (IV/1).
Del
resto, anche se invitata espressamente a formulare osservazioni scritte in
merito, l’insorgente è rimasta silente (cfr. consid. 1.6).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Rispecchiando
la perizia pluridisciplinare 28 aprile 2010 del SAM (doc. AI 97/1-54) e quella
25 agosto 2011 del dr. Scacchi (doc. AI 118/1-10) i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), è dunque a ragione
che l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa in un’attività adeguata
rispettosa del limiti funzionali posti del 70% dal novembre 2008 e del 60% dal
maggio 2011.
In
questo senso, da una parte non può essere seguita la dr.ssa __________ laddove,
nel certificato 11 ottobre 2010, conclude che “(…) ritengo indispensabile
sottoporre la Sig.ra a nuova perizia per approfondimento degli aspetti
funzionale e psichiatrico (…)” (doc. E) – la sanitaria, lo si
ribadisce, non si è infatti confrontata con le perizie del SAM e del dr. __________;
inoltre, dopo il consulto del 22 marzo 2010 del dr. __________ (doc. AI
97/30-34), FMH in psichiatria e psicoterapia, non risulta che l’insorgente
abbia fatto capo a specialisti psichiatrici e la semplice evocazione di un
problema di questa natura, in assenza di un indizio concreto in questo senso,
non rende di per sé necessario un accertamento psichiatrico (cfr. la STF
9C_913/2012 del 9 aprile 2013, consid. 4.1) –, dall’altra va pure disattesa
la domanda di un'ulteriore perizia specialistica formulata con il ricorso. In
effetti, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
2.10. Quanto
alla valutazione economica questo Tribunale rileva quanto segue.
Il
consulente in integrazione, nella nota del 12 marzo 2009 (doc. AI 56/1), vista
l’interruzione dell’attività lavorativa (dal conto individuale risultano
importi solo per gli anni dal 1984 al 1990) con ripresa della stessa, a causa
del cambiamento dello stato civile (divorzio nel 2008; cfr. doc. AI 37/3-7,
37/8-10, 51/2 e 51/3-4), dopo una lunga assenza, ha confermato l’applicazione
dei dati statistici per il calcolo del reddito da valido. L’assicurata,
ancorché sarta con diploma, non ha mai praticato questa attività (cfr. anamnesi
professionale del SAM sub doc. AI 97/12) e dagli atti risulta che dal giugno 2005 ha iniziato, in tempi diversi e con tempo di lavoro variabile, delle attività lavorative (per
l’attività di portinaia vedi l’attestato del sig. __________ sub doc. AI 44/1-6
e per quella di telefonista, consistente nel fissare appuntamenti presso i
medici dal proprio domicilio, vedi gli attestati della __________, della __________
e della __________ con relativi conteggi salariali sub doc AI 42/1-11, 43/1-9,
123/1 e 128/1-13).
In
simili circostanze, rammentato che per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute, occorre
Considerandi
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (in casu gli anni 2009,
2010.
e 2011), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali, questo Tribunale deve concludere che, in assenza di un
lavoro regolare e vista la lunga assenza da questo mondo, per il calcolo del
reddito da valido vanno applicati i dati statistici ISS relativi alla divisione
economica 1 con livello di qualifica 4 per attività semplici e ripetitive.
Il
reddito da valido risulta essere dunque il seguente:
- 52'446.40 (2009) (fr.
4'116.-- [secondo la tabella TA1 valida per il 2008] aumentati del 2.1% e riportati
su 41.6 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 6-2012, pag. 94-95] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = 52'446.40)
- 52'728.00 (2010) (fr.
4'225.-- [secondo la tabella TA1 valida per il 2010] riportati su 41.6 ore [cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2012, pag. 94] moltiplicati per 12 =
52'446.40)
- 53'383.29 (2011) (fr.
4'225.-- [secondo la tabella TA1 valida per il 2010] aumentati dell’1% e riportati
su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2 e B 10.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati
per 12 = 52'446.40)
Anche per
il reddito da invalido –
ritenuto che la stessa assicurata nel ricorso ha sostenuto che “(…) ella non ha
mai ripreso a lavorare oltre il 50% (…)” (I, pag. 7), ricordato il
principio giurisprudenziale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 123 V 230 consid. 3c
pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400, 113 V 22;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572) e considerata la capacità lavorativa in un’attività adeguata del 70% dal
novembre 2008 e del 60% dal maggio 2011 (cfr. consid. 2.9) –, potendo la ricorrente sfruttare al
meglio la capacità lavorativa residua svolgendo un’attività semplice e
ripetitiva nella misura del 70% rispettivamente del 60%, si giustifica
applicare i valori statistici.
Quanto
alla riduzione ai sensi della DTF 126 V 80, riconosciuta nella misura dell’8%
per attività leggere (la consulente in integrazione ha concluso che “(…) visto quanto
espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido
del/lo 8% per attività leggere e del/lo 0% per altri fattori (…)” (doc. AI
107/3)), questo Tribunale ritiene che per i seguenti motivi essa vada
corretta.
Infatti, questa Corte, nella sentenza 32.2012.36
del 31 gennaio 2013, attualmente contestata davanti al Tribunale federale – avuto
riguardo alla prassi sviluppata dall’Ufficio AI del Canton Ticino in merito e
constatato che il Tribunale federale, finora - pur senza dettagliare in maniera
così approfondita la percentuale attribuibile ad ognuno
dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione) - ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di
5.
(5%-10%-15%-20%-25%); un’“eccezione” a tale regola è data nel caso in cui
l’Alta Corte non determini in maniera precisa la deduzione, ma la fissi
all’interno di due valori, come, ad esempio, avvenuto nella STF I 870/05 del 2
maggio 2007, nella quale, considerando che “a una persona nelle condizioni del
ricorrente debba essere senz’altro concessa una deduzione tra il 15% e il 20%”,
il TF ha applicato la riduzione del 17.5%, corrispondente alla media tra i due
valori indicati –, ha concluso che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei
valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del
Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale, anche la più
recente, adducendo che “(…) nonostante sia lodevole l’intenzione di
garantire l’uguaglianza di trattamento addotta dall’Ufficio AI a
giustificazione dell’adozione di una propria “prassi interna” (cfr. doc. XXIII
e doc. XXVIII), il TCA ritiene che ciò non può essere messo in atto autonomamente
dall’Ufficio AI del Canton Ticino, ma deve avvenire tramite una direttiva a
livello federale, da parte dell’UFAS, proprio al fine di garantire
un’applicazione uniforme della legge in tutta la Svizzera. Trattandosi di
riduzioni da apportare al reddito da invalido, determinato sulla base di valori
nazionali (cfr., al riguardo, quanto deciso dallo Corte plenaria del Tribunale
federale il 10 novembre 2005 a proposito dell’inapplicabilità, nella
determinazione del reddito ipotetico da invalido per il Canton Ticino, dei
valori statistici regionali, a favore dei salari statistici nazionali, SVR 2007
UV n. 17 pag. 56 citata al consid. 2.7.2.), anche la relativa quantificazione
della deduzione da apportare non può che venire stabilita a livello federale (…)”
(STCA 32.2012.36 consid. 2.7.4 pag. 27).
In
concreto, ritenuto che l’amministrazione ha confermato la riduzione dell’8%
stabilita dalla consulente in integrazione che ha considerato un solo fattore
legato all’esercizio di un’attività leggera, per quanto sopra esposto, la
riduzione potrebbe ammontare al massimo al 10%.
Applicando
i dati statistici sia per il reddito da valido che per quello da invalido,
ritenuta la capacità lavorativa residua del 70% dal novembre 2008 e del 60% dal
maggio 2011 e applicando una riduzione del 10%, in base ad un raffronto
percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti;9C_294/2008
del 19 marzo 2009 e 8C_558/2008 del 17 marzo 2009), il grado d’invalidità risulta
essere:
- del 37% per il 2009 e fino
ad aprile 2011 (100 – [100 x 70% ridotto del 10%] = 37%)
- del 46% da maggio 2011 (100
– [100 x 60% ridotto del 10%] = 46%)
Allo
stesso risultato si giungerebbe anche se, a sfavore dell’assicurata, si volesse
invece applicare una riduzione del 5%.
In
quest’ipotesi il grado d’invalidità risulterebbe infatti essere:
- del 33,5% per il 2009 e
fino ad aprile 2011 (100 – [100 x 70% ridotto del 5%] = 33,5%)
- del 43% da maggio 2011
(100 – [100 x 60% ridotto del 10%] = 43%)
Di
conseguenza – viste le annotazioni 15 febbraio e 24 aprile 2012 del dr. __________
(doc. AI 133/1 e 137/1 riprodotte in esteso al consid. 2.7) e in corretta
applicazione di quanto disposto dall’art. 29bis OAI – a ragione
l’amministrazione ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita dal novembre
2009.
(il primo giorno del mese che segue la decisione del 9 settembre 2009 ai
sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) fino a fine aprile 2011 (prima del
peggioramento del maggio 2011).
A
titolo abbondanziale va qui rilevato che per l'anno 2010 e per i primi quattro
mesi del 2011 non vi sarebbe alcun diritto ad una rendita anche se si volessero
considerare i redditi effettivi conseguiti nei rispettivi anni (al riguardo va
osservato che, in quanto lavoratrice dipendente e visto che nemmeno sono state
documentate e/o comprovate, le spese pretese nel ricorso ["(…) tuttavia vanno dedotte le spese telefoniche, giacché
la signora RI 1 lavora al domicilio, pari all'incirca a fr. 6'500.-- all'anno,
nonché le spese per la pulizia dello stabile che ha dovuto far eseguire da
terzi perchè non in grado di farle a cagione della sua invalidità, per circa
fr. 3'500.-- (…)" (I, punto 5.3, pag. 10)] non possono essere
considerate).
Infatti,
nel 2010, il reddito complessivo è stato di fr. 46'239.-- (fr. 18’927.-- dalla
__________, fr. 20'112.-- dalla __________ e fr. 7'200.-- dal sig. __________;
cfr. i rispettivi conteggi salariali e il questionario per il datore di lavoro
sub doc. AI 122/11, 128/12 e 130/1-7) e, nel 2011, di fr. 32'328.-- (fr. 4'620.--
dalla __________, fr. 20'508.-- dalla __________ e fr. 7'200.-- dal sig.
Poretti; cfr. i rispettivi certificati di salario e il conteggio di chiusura
conto sub. doc. AI 139/2, 139/3 e 139/4).
Di
conseguenza, in questa ipotesi, nel 2010 il grado d'invalidità risulterebbe
essere del 12% ([52'728.-- - 46'239.--] x 100 :
52'728.-- = 12.30% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121 consid. 3.2) e nel 2011 del 39% ([53'383.29 – 32'328.00] x 100 :
53'383.29 = 39.44% arrotondato al 39%).
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
confermata il ricorso respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster