32.2012.222
Assicurato portatore di un danno alla salute sin dalla nascita, con formazione professionale, finanziata dall'AI e conclusa. Per la determinazione del reddito da valido fanno stato i dati statistici r
17 giugno 2013Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.222
Data decisione, Autorità:
17.06.2013, TCA
Titolo:
Assicurato portatore di un danno alla salute sin dalla nascita, con formazione professionale, finanziata dall'AI e conclusa. Per la determinazione del reddito da valido fanno stato i dati statistici relativi alla professione appresa. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti economici
GRADO DI INVALIDITÀ
RINUNCIA A PRESTAZIONI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.222
BS/sc
Lugano
17 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 settembre
2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l’invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1982, portatore sin dalla nascita di una diplegia spastica con tetraparesi
e forte rigidità, è stato posto al beneficio di diverse prestazioni da parte
dell’AI, quali provvedimenti sanitari (infermità congenite nr. 494, 390 e 183
OIC), pedagogico-terapeutici e diversi mezzi ausiliari.
In data
13 novembre 2000 l’assicurato, a quel momento studente presso la Scuola di
commercio di __________ (terminata nel 2001 con conseguimento della maturità
commerciale), ha inoltrato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 66) e
compilato il questionario relativo all’assegno per grandi invalidi (doc. AI
67).
Accertato
che dal 22 ottobre 2001 il ragazzo frequenta l’Università __________ (scienze
della comunicazioni) ed alloggia durante la settimana presso la casa dello
studente, riconosciuta inoltre la necessità dell’utilizzo dell’auto privata per
frequentare la scuola, con decisione 8 febbraio 2002 l’Ufficio AI gli ha
riconosciuto un contributo annuo per spese supplementari dovute al danno alla
salute nell’ambito della prima formazione professionale (contributo ammortamento
autoveicolo, vitto-alloggio e spese di viaggio) per il periodo 22 ottobre 2001
- 31 agosto 2007 (doc. AI 81).
Con
decisione 13 marzo 2001 l’assicurato è stato posto al beneficio di un assegno
per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° aprile 2000 (doc. AI 77).
L’assegno è stato ridotto, in via di revisione, a grado esiguo con effetto dal
1° luglio 2005 (cfr. decisione 24 maggio 2005; doc. AI 115).
1.2. Terminata la
formazione universitaria con il conseguimento del diploma (doc. AI 197/3),
trovando difficoltà nel reperire un’attività lucrativa (egli si è anche
iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione) ed esposto il suo caso
pubblicamente (cfr. doc. AI 119), l’Ufficio AI gli ha fornito l’aiuto al collocamento,
formalmente con comunicazione 5 luglio 2007 (doc. AI 139) ma de facto dal febbraio
2006 (cfr. in doc. AI 121-124, doc. AI 134 – 141), riconoscendo, tra l’altro,
un’indennità giornaliera per l’avviamento professionale dal 1° settembre 2007
al 28 febbraio 2008 presso la __________ (cfr. comunicazione 27 luglio 2007,
doc. AI 141; decisione 16 agosto 2007 d’indennità giornaliera; doc. AI 150).
Con
rapporto 7 marzo 2008 il consulente in integrazione professionale, accertato
come l’assicurato lavorasse al 50% presso la __________ di __________ e l’altro
50% presso l’Ospedale di __________, ha ritenuto l’interessato “convenientemente
reintegrato nel mercato del lavoro” ed ha pertanto chiuso il mandato di
collocamento (doc. AI 162).
1.3. In data 24
aprile 2010 il dr. __________, medico curante dell’assicurato, ha chiesto
all’Ufficio AI di valutare l’attribuzione al suo paziente di una rendita poiché
quest’ultimo “in sedia a rotelle, lavora attualmente al 100%, ma una continuazione
dell’attività lavorativa a medio-lungo termine sembra oltremodo difficile da
attuare” (doc. AI 177). Sentiti telefonicamente sia l’assicurato che il suo
medico curante, l’amministrazione non ha ritenuto dati i presupposti per il
riconoscimento di una rendita (cfr. annotazioni 3 settembre 2010; doc. AI 185/1).
1.4. Il 2 maggio
2011 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando, quale
danno alla salute, oltre alla diplegia spastica dalla nascita anche dei dolori
alla spalla sinistra dal settembre 2010 e quali attività lavorative svolte
quelle di impiegato d’ufficio al 30% presso l’__________ di __________ e di
responsabile qualità attività svolta al 50% alla __________ (doc. AI 196).
Convocato
l’assicurato per un primo colloquio svolto il 15 giugno 2011 (cfr. verbale in
doc. AI 206), terminato l’intervento tempestivo il 1° settembre 2011 (cfr. il
relativo rapporto in doc. AI 215) e raccolta la pertinente documentazione
medica, con progetto di decisione 2 settembre 2011 l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di rendita in quanto:
"
(…)
Dalla documentazione medica acquisita agli atti
risulta giustificata in qualsivoglia attività lucrativa, un'incapacità
lavorativa del 100% dal 17.11.2010, del 50% dal 17.01.2011 e 0% dal 21.07.2011.
Considerato che il periodo di incapacità
lavorativa è inferiore all'anno d'attesa, come dettato dall'art. 26 cpv. 1
lett. b LAI, non sussiste alcun diritto a rendita." (doc. AI 216/2)
A seguito
delle osservazioni 12 settembre 2011 dell’assicurato, che contestava le
succitate conclusioni mediche, dopo aver sentito personalmente l’interessato il
12 ottobre 2011 (cfr. doc. AI 221), l’amministrazione ha proceduto ad ulteriori
approfondimenti, in particolare richiedendo dall’ortopedico curante (dr. __________
un rapporto. Rivista la precedente valutazione medica, con annotazioni 17 gennaio
2012 il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto data una totale inabilità
lavorativa dal 17 novembre 2010 e del 50% dal 17 gennaio 2011 (continua) dovuta
ad un peggioramento dello stato valetudinario ed alla non fattibilità di
effettuare cure chirurgiche, con indicazioni di revisione del caso dopo un anno
(doc. AI 226).
Dal punto
di vista economico, con annotazioni 21 febbraio 2012 il consulente ha
quantificato il reddito da valido tenendo conto delle due attività al 50% per
un totale di fr. 70'154.--(stato 2010), rivalutato a fr. 71'664.-- per il 2011.
Il reddito da invalido è stato invece definito secondo quanto percepito nel
2010 al 50% dalla __________, ritenuta quale unica attività confacente ai
problemi alla spalla, per fr. 41'164.--, rispettivamente fr. 41'972.-- per il
2011. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del
41%.(doc. AI 228).
Di
conseguenza, con progetto di decisione 24 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre
2011 (doc. AI 231).
Con
osservazioni 22 marzo 2012 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto il riesame del caso, in particolare un approfondito accertamento dei redditi da valido,
con riconoscimento del diritto ad una mezza rendita (doc. AI 235).
Con
decisione 12 luglio 2012 l’amministrazione ha confermato il quarto di rendita
(cfr. le motivazioni in doc. 238).
1.5. Contro la
succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza
rendita dal 1° marzo 2011, tre mesi dopo il peggioramento fatto risalire al 17 novembre
2010 allorquando, per motivi di salute, ha dovuto cessare totalmente la sua
attività presso l’Ospedale di __________, attività che già nel gennaio 2008
aveva dovuto ridurre al 30%. L’insorgente contesta la determinazione del
reddito da valido, sostenendo, in sintesi, che i redditi presi in
considerazione dall’amministrazione corrispondono in effetti alla retribuzione
conseguita col danno alla salute. Delle singole motivazioni verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. Con la
risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
Ribadendo come per il periodo precedente il 2010 non risultava alcuna inabilità
lavorativa, l’amministrazione sostiene la correttezza dei redditi di
riferimento addottati per la determinazione del grado d’invalidità.
1.7. Con scritto
15 ottobre 2012 l’assicurato ha confermato il proprio ricorso.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità
d’entità maggiore di quella riconosciuta con la decisione impugnata.
2.2. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno
o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono
previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art. 17
cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28
cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel caso in esame, l’assicurato, portatore sin dalla nascita di una
diplegia spastica, dopo aver terminato la formazione universitaria (durante la
quale l’Ufficio AI gli ha riconosciuto un contributo annuo per spese
supplementari dovute al danno alla salute; cfr. consid. 1.2), potendo usufruire
di un aiuto al collocamento da parte dell’AI, dal 1° settembre 2007 ha iniziato un’attività al 50% presso la __________ quale addetto ai lavori amministrativi (cfr.
questionario del datore di lavoro 27 maggio 2011 in doc. AI 204; cfr. anche scritto 12 ottobre 2011 all’Ufficio AI in cui l’assicurato ha
precisato che “alla __________ mi occupo di gestione della qualità,
normativa ISO9001, e all’occorrenza qualche supplenza”, doc. AI 222/1). Dal
1° luglio 2007 egli ha anche iniziato un’occupazione parziale, sempre al 50%,
presso l’__________ di __________ in qualità di impiegato amministrativo (cfr.
questionario datore di lavoro 24 maggio 2011; doc. AI 202), occupazione ridotta
al 30% con effetto dal 1° gennaio 2008 (doc. AI 152/3).
Dal
rapporto 4 ottobre 2007 di sorveglianza risulta che entrambe le citate attività
risultano essere state giudicate adeguate all’andicap dell’assicurato (doc. AI
151), situazione confermata anche a fine mandato di collocamento, nel cui
rapporto 7 marzo 2008 il consulente aveva ritenuto il ragazzo “convenientemente
reintegrato nel mercato del lavoro” (doc. AI 162/1).
Dal punto
di vista medico, raccolta la documentazione medica ed in particolare dopo le
delucidazioni 12 gennaio 2011 dell’ortopedico curante dr. __________ (doc. AI
225), accertato un peggioramento delle condizioni di salute, con annotazioni 17
gennaio 2012 il dr. __________a, medico SMR, ha concluso:
"
Dopo aggiornamento e le delucidazioni dello
spec. ortopedico Dr. __________, si conferma lo stato di peggioramento generale
fisico da parte della patologia di base e la non fattibilità nell'instaurare
cure chirurgiche (troppo elevato il rischio di complicazioni generali) alla
spalla sinistra lesionata. Pertanto a rettifica del rapporto SMR redatto in
data 11 agosto 2011 si confermano i seguenti periodi di IL (sia per attività
abituale già leggera che adeguata):
IL 100% dal 17.11.2010 al 16.01.2011
IL 50% dal 17.01.2011 continua.
Utile revisione del caso a un anno dal lavoro
clinico.
Per ovviare alla difficoltà dell'A.to nello
spostamento da vettura a sedia a rotelle è auspicabile l'adozione di mezzi
ausiliari che ne facilitino il carico/scarico che potrebbe evitare il
peggioramento della CL futura." (doc. AI 226/1)
L’Ufficio
AI ha poi proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, raffrontano i
redditi relativi alle attività lucrative presso la __________ di __________ e
l’__________ di __________ (reddito da valido: fr. 70'154.-- nel 2010; fr.
71'664.-- nel 2011) con quanto percepito dalla __________ (reddito da invalido:
fr. 41'164.-- nel 2010; fr. 41'972.--nel 2011), per giungere ad un grado
d’invalidità del 41%, erogando così, con la decisione contestata, un quarto di
rendita dal 1° novembre 2011, ossia alla scadenza del termine di attesa.
Contestata
in particolare è la determinazione del reddito da valido.
2.5. Occorre in primo luogo rilevare come l’assicurato, benché
portatore sin dalla nascita di un danno alla salute, abbia potuto concludere la
sua formazione professionale conseguendo, come visto, un diploma universitario.
Pertanto,
per la determinazione del grado d’invalidità non sono applicabili le
norme per gli assicurati invalidi sin dalla nascita e invalidi precoci privi di
sufficienti conoscenze professionali (art. 26 cpv. 1 OAI), neppure quelle per
assicurati, che a causa dell’invalidità, non hanno potuto ultimare una
formazione professionale iniziata (art. 26 cpv. 2 OAI). Non applicabile è pure l’art. 26 bis OAI concernente gli assicurati
che seguono una formazione professionale, di cui si può ragionevolmente
pretendere che intraprendano un’attività lucrativa.
Per gli
assicurati che hanno invece terminato la formazione professionale, come è il
caso in esame, l’invalidità è determinata secondo il metodo generale del
raffronto dei redditi (STF I 134/96 del 22 marzo 1998 citato in Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, pag. 330).
2.6. Riguardo
all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti)
o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro
identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la
Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Soltanto in presenza di
circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà,
segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima
attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006,
consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23
maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde
manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare,
secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in
disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle
difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute
(RCC 1985 pag. 662).
Ritornando
al caso in esame, l’Ufficio AI ha sommato i redditi percepiti dall’assicurato
per le attività al 50% presso la __________ di __________ (fr. 41'164.-- nel
2010 e fr. 41'972.-- nel 2011) e presso l’Ospedale di __________ (fr. 28'990.--
nel 2010, fr. 29'692.--nel 2011), ritenendo come le stesse siano state
giudicate confacenti al suo handicap e adeguatamente retribuite conformemente
alle mansioni svolte.
L’assicurato
contesta tale modo di procedere. Sostanzialmente egli sottolinea come
l’amministrazione non abbia mai analizzato ed accertato il reddito che, quale
portatore sin dalla nascita di una danno alla salute (“invalidità”), avrebbe
potuto conseguire al momento in cui, per la prima volta, è insorto il diritto
alla rendita (ossia al raggiungimento della maggiore età) o al termine della
formazione professionale, nel novembre 2000 quando presentò una domanda di
prestazioni indicando al punto 7.8 del relativo formulario una richiesta di
rendita. Egli ritiene che l’amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a
sommare i redditi conseguiti poiché:
"
(…) questi redditi non costituiscono il
parametro posto alla base della determinazione del reddito da valido dalla
giurisprudenza sopra citata, ossia il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire al momento più precoce dell'insorgenza del diritto a
rendita, se non fosse stato invalido, bensì i redditi da invalido che egli è
riuscito a ottenere dopo numerose ricerche andate a vuoto proprio in
conseguenza degli impedimenti e dei pregiudizi fisici dovuti esclusivamente al
danno alla salute. E che si tratti di redditi da invalido è ulteriormente
comprovato dal fatto che il danno alla salute ha costretto l'assicurato a
ridurre l'occupazione all'Ospedale di __________ dal 50 % al 30 % dopo pochi
mesi e in seguito a cessarla totalmente con il novembre 2010. (…)" (doc.
I, pag. 10)
Il ricorrente conclude pertanto che:
"
(…)
Come è già stato fatto presente con le
osservazioni, anche prendendo come termine di confronto dei redditi quello
effettivamente conseguito dal ricorrente in qualità di dipendente al 50 % della
__________, si constata che il suo stipendio per gli anni 2010 e 2011
corrisponde, rapportato al 100%, a fr. 82'328.-- rispettivamente fr. 83'944.--
(secondo la stessa decisione impugnata), importi che si situano nella media fra
la 30a e la 31a classi di stipendio dei dipendenti dello stato per un docente
con titolo accademico. Ma questo non costituisce l'unico termine di paragone,
se si considerano le professioni che il ricorrente avrebbe potuto esercitare al
termine della sua formazione universitaria, senza invalidità.
Se poi si considera che il ricorrente ha dovuto
cessare definitivamente di lavorare alle dipendenze dell'Ospedale di __________
soltanto a causa del peggioramento del suo stato di salute e che medicalmente
non risulta da lui esigibile
un'attività che superi un impiego a metà tempo,
già confrontando il reddito effettivo da invalido con quello che egli avrebbe
potuto conseguire nella stessa occupazione lavorando al 100%, si deve giungere
alla conclusione che la sua perdita di guadagno è almeno del 50% e che deve
essergli riconosciuto il diritto alla mezza rendita d'invalidità a partire dai
tre mesi successivi al peggioramento.
A una conclusione non inferiore si deve giungere,
se l'attuale stipendio percepito con l'attività a metà tempo presso la __________
(reddito da invalido) viene messo a confronto con quello che il ricorrente
avrebbe potuto ottenere lavorando al 100% e senza il danno alla salute in
un'altra attività corrispondente alla sua formazione professionale.
Questa argomentazione costituisce un ulteriore
motivo di contestazione della completezza dell'istruttoria condotta
dall'Ufficio AI, dal quale ci si sarebbe potuto attendere un rapporto che
indicasse quali professioni avrebbe potuto esercitare il ricorrente al termine
della formazione universitaria e il relativo reddito, oppure anche in quali
parametri di reddito egli potrebbe essere collocato anche soltanto prendendo
come dati di riferimento le tabelle in suo a livello federale. (…)" (doc.
I, pag. 11-12)
Esaminati
attentamente gli atti, questo Tribunale ritiene di non poter confermare l’operato
dall’amministrazione.
L’assicurato,
portatore dalla nascita di un danno alla salute, con buona volontà, e con l’ausilio
delle prestazioni assicurative dell’AI, è riuscito a portare a termine la sua
prima formazione professionale, conseguendo un bachelor in scienze della
comunicazione, nonché a trovare un’occupazione professionale, vale a dire (quasi
contemporaneamente) due attività lavorative a tempo parziale (per l’attività alla
__________ egli ha beneficiato d’indennità giornaliere per l’avviamento
professionale; cfr. consid. 1.2). In questo contesto, nel rapporto finale 7
marzo 2008 il consulente ha ritenuto l’assicurato convenientemente reintegrato
nel mercato del lavoro (doc. AI 162). Non risulta che egli sapeva che dal
gennaio 2008 l’assicurato aveva ridotto il suo pensum lavorativo presso l’__________
dal 50% al 30%.
Premesso
quanto sopra, non è tuttavia concettualmente corretto sommare i redditi di
entrambe le attività svolte a tempo parziale, considerandoli quali redditi da
valido. Infatti, come detto, sin dalla nascita l’assicurato è portatore di un
danno alla salute che lo costringe ad utilizzare la sedia a rotella,
circostanza che limita l’accesso ad attività lucrative, ad esempio per la
presenza di barriere architettoniche (cfr. al riguardo l’articolo scritto
dall’assicurato e pubblicato sul __________ il 14 gennaio 2006; doc. AI 119,
oppure annotazione 5 settembre 2006 del consulente in doc. AI 124). Non solo, come
già detto sopra, va ricordato che, con effetto dal gennaio 2008, l’assicurato ha
ridotto la sua attività presso l’__________ iniziata a luglio 2007. Quanto alla
ragione di tale riduzione, è vero che dal verbale relativo al colloquio 15
giugno 2011 avuto con un altro consulente, controfirmato dallo stesso
assicurato, risulta che la riduzione era dovuta a motivi di ristrutturazione
interna (doc. AI 206). Tuttavia, con scritto 25 gennaio 2012 il dr. __________ aveva
sostenuto che tale riduzione era avvenuta “su indicazione medica” (doc. AI 227)
ed in tal senso va anche il rapporto 21 febbraio 2012 del consulente (“.. il DL
[Ufficio personale __________….] mi conferma che l’A. ha iniziato l’attività
lucrativa all’ospedale di __________ il 01.07.2007 nella misura del 50% e che
dal 1.01.2008 questa attività è stata ridotta per motivi di salute, come
peraltro già ben documentato a livello medico…” in doc. AI 228]). Ora, considerato
che già dopo appena tre mesi di attività con scritto 26 ottobre 2007 l’__________
aveva comunicato la trasformazione del contratto di lavoro, con scadenza al 31
dicembre di quell’anno, a tempo indeterminato ma con un pensum lavorativo
ridotto dal 50 al 30%, è da ritenere verosimile che in effetti una simile
riduzione sia dovuta a motivi di natura medica.
Non
potendo quindi considerare i proventi della due attività in parola quale
reddito da valido, giustamente il ricorrente ha rilevato che l’amministrazione
non ha mai analizzato ed accertato quale reddito l’assicurato, con un bachelor
in scienze della comunicazione, avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute.
In questo contesto va segnalata la giurisprudenza federale, la quale ha
stabilito che qualora un assicurato, che ha terminato una formazione
professionale nonostante le limitazioni (danno alla salute), non riesce a
conservare una piena capacità lavorativa nella professione appresa – riservato
il caso di un eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa –
occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito
nell’attività appresa senza l’impedimento (STF I 134/96 del 23 marzo 1998 e
successivi riferimenti STF 8C-767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3, I 65/04 del
31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre 2002 conid. 5.3.2 con
riferimenti).
Ne consegue che è
giustificato un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad
accertare quale reddito l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe
percepito in un mercato del lavoro equilibrato al termine della sua formazione
universitaria.
2.7. Per quel che
concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
fattispecie, fondandosi sul citato rapporto del dr. __________ (cfr. consid. 2.4)
nonché sul rapporto 18 giugno 2011 del dr. __________ (il quale, a causa dei
dolori alla spalla avvertiti nel settembre 2010 dopo un allenamento in pista
con la sedia a rotelle, aveva attestato dal 17 novembre 2010 una completa inabilità
lavorativa, ripristinata al 50% dal 17 gennaio 2011; doc. 208), quale reddito
da invalido l’amministrazione ha preso in considerazione unicamente il reddito
conseguito presso la __________ di __________ (fr. 41'164.-- nel 2010; fr.
41'972.-- nel 2011). A tale modo di procedere va prestata adesione. Né del resto
l’assicurato ha al riguardo sollevato contestazioni, visto che egli in sostanza
sostiene come i redditi conseguiti debbano essere considerati quali redditi da
invalido.
Va
tuttavia ricordato che, come segnalato al considerando precedente, prima del
novembre 2010, ossia dal 1° gennaio 2008 l’assicurato ha ridotto, per motivi di
salute, dal 50% al 30 l’orario lavorativo presso l’__________. Di tale
circostanza l’amministrazione dovrà tener conto quando, dopo l’accertamento del
reddito da valido di cui al consid. 2.6, procederà al raffronto dei redditi e,
a dipendenza dell’esito, determinerà, con l’emissione di una nuova decisione,
sul diritto alla rendita dell’assicurato.
In
conclusione, visto quanto sopra, in accoglimento del ricorso la decisione
contestata dev’essere annullata.
Fatti
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
Considerandi
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale,
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considarandi.
§ La
decisione 12 luglio 2012 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al
consid. 2.6.
2. Le spese,
per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’amministrazione, la quale verserà
all’insorgente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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