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Decisione

32.2012.222

Assicurato portatore di un danno alla salute sin dalla nascita, con formazione professionale, finanziata dall'AI e conclusa. Per la determinazione del reddito da valido fanno stato i dati statistici r

17 giugno 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Considerandi

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale,

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considarandi.

§ La

decisione 12 luglio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al

consid. 2.6.

2. Le spese,

per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’amministrazione, la quale verserà

all’insorgente fr. 1'500.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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